Diritto Privato: Sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini. Muta nel tempo e si diversifica nello spazio. Società ordinata secondo due autorità. Complessità aumenta con intensità rapporti economici. Si differenzia da altri sistemi per coercitività. Legittimato in concreto dal consenso della maggioranza. Norma giuridica: Proposizione precettiva formulata in termini generali e astratti. A volte contengono definizioni (sempre precettive). Regole precostituite e le (rare) decisioni del giudice per equità formano la certezza del diritto. Può essere comune o speciale (più o meno generale). Stato: Fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana. Può essere inteso come comunità, apparato o ordinamento. Sottoposto al diritto (stato di diritto) ed elaboratore del diritto (statualità del diritto). Diritto Pubblico: Riguarda solo i rapporti in cui partecipa lo stato o un altro ente pubblico come ente dotato di sovranità. Rapporto giuridico: Rapporto tra uomini regolato dal diritto oggettivo. Diritto soggettivo: Interesse protetto dal diritto oggettivo. Sono assoluti o relativi. Potestà: Pretesa garantita ad un soggetto dal diritto oggettivo a protezione degli interessi di un altro soggetto. Onere: Comportamento che il soggetto è libero di osservare o meno, ma che deve essere osservato per realizzare un dato risultato. Fatti Giuridici: Accadimento naturale o umano al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico costitutivo, modificativo o estintivo di rapporti giuridici. Può essere un fatto naturale o umano (fatto lecito/illecito, fatto dovuto/discrezionale). Atti Giuridici: atti destinati a produrre effetti giuridici. Sono dichiarazioni di volontà (volontà degli effetti, non dell'atto) e dichiarazioni di scienza (provano l'esistenza di fatti giuridici di per sé costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici).
Fonti di Produzione: Modi di formazione delle norme giuridiche. Sono nazionali o sovranazionali. - Trattato C.E. e Regolamenti Comunitari: il giudice interno è tenuto a disapplicare le norme interne in contrasto con le norme comunitarie. - Costituzione e Leggi Costituzionali: La Costituzione è la Legge fondamentale della Repubblica Italiana ed è di natura rigida. Le Leggi Costituzionali sono leggi emanate in materie per cui la Costituzione ha disposto una riserva di legge costituzionale. Una legge in contrasto con la costituzione è detta costituzionalmente illegittima tramite giudizio eventuale della Corte Costituzionale. - Leggi ordinarie dello Stato: Procedimento di formazione delle norme giuridiche approvato dal parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica. Sono compresi gli atti aventi forza di legge. - Leggi regionali: Portato dell'autonomia riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione. In caso di conflitti giudica la Corte Costituzionale. - Regolamenti: Possono essere Governativi di Esecuzione (per materie già regolate dalla legge) o Governativi Indipendenti (per materie non regolate dalla legge). - Usi: Fonte non scritta e non statuale, consiste nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che siano giuridicamente obbligatori. Fonti di Cognizione: Testi che contengono le norme giuridiche. Garantiscono la conoscibilità delle norme giuridiche. Convenzioni di Diritto Uniforme: Assicurano uniformità del diritto internazionale e vengono stipulate fra stati interessati, soprattutto per favorire il commercio internazionale.
Obbligatorietà della Legge: Inizia il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione, se non diversamente specificato, e arriva fino alla loro abrogazione, espressa o tacita che sia. Irretroattività: La legge non può essere retroattiva. Questo precetto ha natura costituzionale per le leggi penali e ordinario per le leggi civili (quindi derogabile da altra legge ordinaria se presente un giustificato motivo). Interpretazione: Traduzione delle norme in comandi particolari e concreti (sentenze). Può essere: letterale, teleologica, estensiva, restrittiva, analogica (in mancanza di norme analoghe si ricorre ai principi generali dell'ordinamento), giudiziale, dottrinale, secondo il diritto comunitario. Protezione giurisdizionale del diritto soggettivo: Nessuno può farsi giustizia da sé. Il giudice interviene solo se sollecitato dall'interessato (attore) o, in casi eccezionali, dal pubblico ministero. Il chiamato in giudizio prende il nome di convenuto. La pretesa dell'attore è detta azione, il convenuto può opporre una o più eccezioni (contestazioni all'azione) o contrattaccare avanzando una domanda riconvenzionale. Giurisdizione: È civile per l'attività del giudice ordinario (tutela i diritti), amministrativa per la tutela degli interessi lesi da atti illegittimi della pubblica amministrazione (tutela gli interessi legittimi). Principio della legalità: La pubblica autorità deve, nell'esercizio delle sue funzioni, rispettare la legge. Soggetto di diritto: L'uomo: centro di imputazione di diritti e doveri, definito anche come persona fisica. Capacità giuridica: Attitudine ad essere titolari di diritti e doveri. Viene acquistata al momento della nascita e persa al momento della morte. Domicilio: luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari o interessi.
Residenza: luogo di dimora abituale. Dimora: luogo di dimora temporaneo. Scomparsa: I successori di un soggetto di diritto possono chiedere al tribunale dell'ultimo domicilio di quest'ultimo la nomina di un curatore dello scomparso per conservarne il patrimonio. Il tribunale può dichiarare l'assenza della persona e dare in possesso temporaneo i beni ai suoi successori. Dopo dieci anni dall'ultima notizia dell'assente il tribunale può dichiarare la morte presunta. Capacità di agire: Attitudine di un soggetto a compiere atti giuridici. Viene acquisita al compimento della maggiore età. I minori compiono atti giuridici tramite coloro che sono i suoi legali rappresentanti (potestà dei genitori). In casi particolari (matrimonio) il giudice può concedere capacità di agire a minorenni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione (emancipazione). La capacità di agire viene meno in caso di interdizione (giudiziale o legale) e viene limitata in caso di inabilitazione. Persone giuridiche: Enti, organizzazioni collettive, associazioni, società, ecc. dotate di capacità giuridica e di agire. Diritti della personalità: Diritti preesistenti al diritto oggettivo, protetti penalmente dalla costituzione. Sono diritti assoluti, indisponibili ed imprescrittibili (integrità fisica, trattamenti sanitari, onore, nome, immagine, identità, riservatezza, ecc.).
Beni: cose che possono formare oggetto di diritti. Possono essere: -
Di consumo / Produttivi: a seconda che soddisfino direttamente o indirettamente i bisogni umani. In patrimonio / di nessuno Immobili / mobili / mobili registrati Pertinenze / cose composte: garage della casa (entità separate) / ruota dell'auto (entità fuse). Fungibili / Infungibili Consumabili / Inconsumabili
Proprietà: Diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge. È imprescrittibile. Beni pubblici: sottratti ad ogni possibilità di appropriazione da parte dei singoli. Possono appartenere al demanio, al patrimonio indisponibile dello stato o al patrimonio disponibile dello stato. Possono essere acquisiti per diritto comune o tramite strumenti autoritativi dello stato (espropriazione / nazionalizzazione / requisizione). Azione di rivendicazione: mira ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore o detentore alla restituzione della cosa. Azione negatoria: mira ad ottenere l'accertamento della inesistenza del diritto altrui e l'ordine di cessare le eventuali turbative o molestie della proprietà legittima. Regolamento di confini: mira alla determinazione del confine di immobili confinanti.
Possesso: Situazione di fatto (contrapposta alla proprietà come situazione di diritto). È il comportarsi come proprietario della cosa a prescindere dall'averne il diritto. Può essere pieno (corrispondente alla proprietà) o minore (corrispondente ad un diritto reale minore). Può essere diretto (se si detiene la cosa) o indiretto (se la cosa è detenuta da altri). Può essere di buona o di mala fede (se si ignora di ledere un altrui diritto o meno), la buona fede è comunque presunta. Al possessore di buona fede spettano i frutti prodotti dalla cosa e il rimborso spese per il maggior valore tra l'incremento di valore della cosa e le spese sostenute per i miglioramenti effettuati. Per la regola del possesso intermedio chi prova di essere stato possessore un tempo e di esserlo attualmente si presume possessore per tutto l'intervallo di tempo. Detenzione: Avere la cosa nella propria materiale disponibilità (mancanza dell'animus possidendi). È il caso di chi detiene la cosa per un titolo che implica l'altruità della cosa. Azione di reintegrazione: mira ad ottenere l'invio da parte del giudice dell'ordine di restituire la cosa sottratta al possessore in modo violento o clandestino. Azione di manutenzione: spetta al possessore molestato o spogliato della cosa in modo non violento e non clandestino. Mira ad ottenere la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa. Azioni di nunciazione: Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto. Acquisto della proprietà: Può avvenire solo nei modi previsti dalla legge, questi possono essere a titolo derivativo (tra dante causa e avente causa): - Contratto - Successione Oppure a titolo originario (quando il diritto che si acquista è indipendente dal diritto di un altro proprietario): - Occupazione: per le res nullius, cose di nessuno. Richiede corpus possessionis ed animus possidendi. Vale solo per le cose mobili. - Invenzione: In caso di cose smarrite e consegnate al sindaco da chi le ha ritrovate. Dopo un anno dalla pubblicazione nell'albo pretorio, se il proprietario non le ha ritirate la proprietà delle cose passa al ritrovatore.
- Accessione: Quando la proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà di una o più cose secondarie. Possono essere cose mobili a cose immobili (costruzioni su suolo altrui), cose immobili a cose immobili (alluvione o avulsione) e cose mobili a cose mobili (seguono unione e commistione). - Unione e commistione: quando cose mobili appartenenti a diversi proprietari vengono unite (vernice su automobile) o mescolate (vernice A con vernice B) fino a formare un tutt'uno inseparabile. - Specificazione: acquisto della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa. Acquisto da non proprietario: è possibile acquistare la proprietà a titolo originario mediante il possesso sia per i beni mobili (istantaneamente, possesso vale titolo) che per gli immobili (continuando il possesso nel tempo). Il fondamento sta nella sicurezza di essere sempre proprietari legittimi quando si acquista in buona fede. Usucapione: in questo caso è irrilevante la buona fede, è tuttavia necessario che il possesso non sia violento o clandestino e che sia goduto alla luce del sole. Diritti reali minori o su cosa altrui: Coesistono assieme alla proprietà su una stessa cosa. Hanno diritto di seguito, sono suscettibili di possesso e quindi difendibili con le azioni possessorie, sono un numero chiuso, hanno difesa assoluta, sono prescrittibili e terminano con la consolidazione della proprietà. Sono: - Superficie: edificare e mantenere sul suolo o nel sottosuolo altrui una propria costruzione. - Usufrutto / Uso / Abitazione: godere della cosa e fare propri tutti i frutti prodotti o solo una parte. - Enfiteusi: godere di un fondo con l'obbligo di mantenerlo e migliorarlo. - Servitù: un peso imposto sopra un fondo (servente) a favore di un altro fondo (dominante). Possono essere positive o negative (lasciar fare o fare), continue o discontinue (indipendenti da opera umana o dipendenti), apparenti o non apparenti (se esistano o meno opere visibili e permanenti), coattive o volontarie. Possono includere prestazioni accessorie (oneri) consistenti in un fare o un dare imposti al proprietario del fondo servente. Oneri reali: pesi che gravano su un immobile consistenti in una prestazione di dare o fare a vantaggio altrui. Acquisto da non proprietario: è possibile acquistare la proprietà a titolo originario mediante il possesso sia per i beni mobili (istantaneamente, possesso vale titolo) che per g Azione Confessoria: mira ad ottenere il riconoscimento in giudizio del proprio diritto sulla cosa altrui contro chiunque ne contesti l'esercizio.
Comunione: situazione per la quale un diritto reale spetta in comune a più persone. Può essere volontaria, incidentale o forzosa. La coesistenza di più diritti su una stessa cosa avviene tramite il sistema della divisione ideale in quote. Il godimento avviene separatamente mentra l'amministrazione è congiunta. Viene sciolta con la divisione.
Diritti di obbligazione: Diritti ad una prestazione personale. La sotto categoria dei diritti personali di godimento (locazione, comodato, ecc.) hanno forti analogie con i diritti reali ma non c'è diritto del soggetto sulla cosa. Sono diritti relativi, hanno difesa relativa e non essendo suscettibili di possesso sono acquistabili solo a titolo derivativo. Il rapporto obbligatorio: Vincolo che lega un soggetto (passivo o debitore) ad un altro soggetto (attivo o creditore) per l'esecuzione di una prestazione (l'oggetto dell'obbligazione). I soggetti possono essere più di uno sia dal lato attivo che passivo, ma devono essere tutti determinati o determinabili. L'oggetto deve avere carattere patrimoniale (suscettibile di valutazione economica) Le obbligazioni possono essere: -
Dare / consegnare (genere / specie): pagamento di denaro o consegna di un bene di genere o di specie Fare (mezzi / risultato): svolgere una determinata attività senza garantirne il risultato o realizzare un determinato risultato Non fare: detta anche negativa Contrattare: concludere un contratto
Prestazioni accessorie: prestazioni connesse all'obbligazione, come ad esempio il dovere di correttezza o il dovere di informazione. Patrimonio: insieme di tutti i beni appartenenti ad una medesima persona. Solidarietà (attiva / passiva): quando ciascuno dei creditori può esigere dal debitore l'intera prestazione o viceversa quando ciascun debitore di un medesimo creditore può essere costretto ad eseguire l'intera prestazione (con rispettivi rimborsi e regressi). Tutte le obbligazioni indivisibili sono regolate come fossero solidali. Parziarietà (attiva / passiva): quando ciascuno dei creditori può esigere solo la sua parte di prestazione e viceversa ciascuno dei debitori può essere costretto ad eseguire solo la sua parte della prestazione. Favore per il creditore: se vi sono più debitori la solidarietà è la regola, viceversa lo è la parziarietà. Fonti delle obbligazioni: sono il contratto (fonte volontaria), il fatto illecito (fonte non volontaria) e ogni altro atto o fatto (fonti sia volontarie che non volontarie) idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico. Adempimento: esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. L'esattezza deve essere valutata rispetto ai seguenti criteri: - Modalità: il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (DBPF) o secondo la natura della prestazione in caso rientri in un ambito professionale specifico. La prestazione deve essere adempiuta per intero, l'adempimento parziale può essere rifiutato dal creditore.
- Tempo: la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore o alla scadenza del termine (se presente). - Luogo: nel luogo stabilito dalle parti. - Esecutore: in linea di principio è il debitore ma può essere un terzo in caso di consegna di denaro o cose fungibili. Il creditore può rifiutare l'adempimento di un terzo solo se ha interesse che sia il debitore ad eseguirla personalmente o se il debitore ha manifestato opposizione all'adempimento del terzo. Può anche essere un incapace. - Destinatario: il creditore o un suo rappresentante o un altra persona autorizzata. Se l'adempimento avviene nelle mani sbagliate il debitore dovrà provare che ci siano state circostanze univoche (elementi obiettivi) e che era in buona fede. Se il creditore è incapace il debitore dovrà dimostrare che l'adempimento va comunque a favore del creditore. - Identità: Il creditore può accettare prestazioni diverse da quella pattuita (prestazione in luogo dell'adempimento), se in denaro il debitore ha diritto alla quietanza (dichiarazione che attesti il pagamento). Obbligazioni pecuniarie: sono i debiti di valuta (principio nominalistico) o debiti di valore (denaro come valore di un altro bene). Essendo il denaro un bene produttivo l'obbligazione pecuniaria si presume accompagnata da interessi (compensativi o di mora) pari o inferiori alla misura legale (anche superiori ma solo se pattuiti per atto scritto). Non sono dovuti di regola gli interessi sugli interessi scaduti. Responsabilità del debitore: segue l'inadempimento (esecuzione inesatta o non esecuzione). Il debitore è ammesso a provare che l'inadempimento derivi da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili (caso fortuito o forza maggiore). Se il debitore è volontariamente inadempiente si dice in dolo, se invece è inadempiente per cause a lui imputabili è in colpa, se invece è dovuto ad impossibilità soggettiva o dovuta a cause ignote è in impossibilità oggettiva. Mora del debitore: il ritardo nell'adempiere (che sarebbe di regola già inadempimento). Segue la costituzione in mora, ossia la richiesta scritta di adempiere inviata dal creditore. Produce l'aggravamento del rischio del debitore e l'obbligazione di risarcire i danni (responsabilità contrattuale composta da danno emergente e lucro cessante). Mora del creditore: quando il creditore non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Consegue che l'impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore è a carico del creditore, non sono più dovuti interessi al creditore per le somme di denaro e sono dovuti dal creditore il rimborso di eventuali spese (custodia) e il risarcimento di eventuali danni (causati dalla mora). Novazione: estinzione dell'obbligazione per volontà delle parti in favore di una nuova obbligazione. Remissione: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto. Confusione: riunirsi nella medesima persona dei soggetti di creditore e debitore (successione). Compensazione (legale / giudiziale / volontaria): quando due persone sono obbligate l'una nei confronti dell'altra per distinti rapporti obbligatori i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Contratto: accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. L'effetto è prodotto dalla volontà ed a quest'ultima è riservato dalla legge il ruolo centrale nel contratto (signoria della volontà) con la libertà di scegliere il tipo di contratto tra quelli previsti dalla legge (tipici), di deciderne il contenuto (clausole) ed in fine di concludere contratti non corrispondenti ai tipi previsti dalla legge (atipici). Atti unilaterali: si differenziano dai contratti per la presenza di una sola parte, sono una categoria chiusa (sono ammessi solo se tipici). Negozio giuridico: manifestazione o dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, che il diritto realizza in quanto voluti. Al suo interno comprende sia i contratti che gli atti unilaterali. Può essere unilaterale, bilaterale o plurilaterale. Può essere patrimoniale o non patrimoniale. Requisiti del contratto: il codice civile stabilisce quattro diversi requisiti: - Accordo delle parti: incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di volontà delle parti. Può essere espresso o tacito, simultaneo o per fasi successive. La volontà di chi assume l'iniziativa del contratto è espressa tramite la proposta, l'accettazione è invece la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente (se non è conforme alla proposta assume il ruolo di nuova proposta). Il contratto è concluso nel momento in cui il proponente riceve notizia dell'accettazione. Può prendere la forma di una offerta al pubblico o di un semplice invito a proporre. Può essere irrevocabile (il destinatario può accettarla o meno entro un certo tempo durante il quale il proponente non può revocarla). - Causa: funzione economico-sociale dell'atto di volontà. Può essere onerosa, gratuita, tipica, atipica e mista. In caso di mancanza di causa (in astratto o in concreto) il giudice può invalidare il contratto. - Oggetto: il diritto che viene trasferito da una parte all'altra o la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire in favore dell'altra. L'oggetto deve essere possibile (anche giuridicamente), lecito e determinato o determinabile (se non vietato dalla legge anche futuro). - Forma: in linea di principio l'ordinamento prevede la libertà di forma (espressa o tacita) questa libertà viene limitata in casi particolari (come il contratto immobiliare che richiede forma scritta o la donazione che richiede forma solenne). La forma scritta può essere scrittura privata (autenticata o meno da notaio) o atto pubblico (redatto da un notaio). Patto di opzione: contratto nel quale una parte si vincola verso l'altra e quest'ultima si riserva la scelta di accettare o meno (valido anche se non è presente un termine, che verrà stabilito dal giudice). Contratto isolato o in serie: frutto di trattative tra le parti o interamente predeterminato da una delle parti. Nel caso di contratto in serie la legge protegge la parte debole imponendo l'approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie o onerose. Obbligo di contrattare: imposto dalla legge a limite dell'autonomia contrattuale a chi esercita una impresa in condizioni di monopolio legale. Contratto imposto: determinazione autoritativa, da parte dei pubblici esercizi, del contenuto di particolari categorie di contratti.
Pubblicità del contratto: se l'oggetto del contratto è un bene immobile o mobile registrato, successivamente alla conclusione è prevista la trascrizione dei pubblici registri con la funzione di renderlo conoscibile ed opponibile a terzi. Similarmente al possesso per i beni mobili, la trascrizione stabilisce anche chi ha diritto alla cosa in caso di più acquisti da un medesimo dante causa. Per essere trascritto è necessario che il contratto risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Contratto preliminare: contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto. Assume la stessa forma del futuro contratto da concludere. Non va confuso con la riproduzione di contratto (quando un contratto manca dei requisiti per la trascrizione e le parti si impegnano a riprodurlo) o con la minuta di contratto (accordo delle parti solo su alcuni estremi del contratto, non è consentito il ricorso in caso di mancato accordo).
Invalidità del contratto: quando è in contrasto con una norma imperativa di legge (norma non derogabile dalla volontà delle parti). Può essere nullo (generalmente) o annullabile (nei casi previsti dalla legge): - Nullità: quando manca uno dei requisiti del contratto, quando l'oggetto la causa o i motivi sono illeciti (contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume). Può essere chiesta da chiunque (anche rilevata d'ufficio), è imprescrittibile, - Annullabilità: in caso di dichiarazione non voluta prodotta da violenza fisica, in caso di divergenza tra volontà e dichiarazione (errore motivo, quando insorge nella formazione della volontà o errore ostativo quando insorge nella dichiarazione della volontà), in caso di contratto concluso da incapace legale o naturale, in caso di dolo (contraente raggirato) o violenza morale (consenso estorto tramite minaccia di male ingiusto e notevole). Può essere richiesta solo dalla parte che ne beneficerà, si prescrive in cinque anni, opera retroattivamente solo tra le parti e tra i terzi in mala fede. Inesistenza del contratto: il contratto non produce nemmeno i limitati effetti di un contratto nullo, un esempio è la mancata accettazione.
Inefficacia del contratto: il contratto è invalido quando non produce effetti. I contratti invalidi sono anche inefficaci. Può avvenire tramite: - Condizione: avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia del contratto o di una sua clausola (condizione sospensiva) o la cessazione degli effetti del contratto o di una sua clausola (condizione risolutiva). L'avvenimento futuro può consistere anche nell'accertamento futuro di un evento passato. Se l'avvenimento è dipendente dalla volontà di una delle parti la condizione è detta potestativa, è nullo tuttavia il contratto con condizione meramente potestativa (interamente dipendente dalla volontà di una delle parti). Deve essere lecita e possibile. Durante la pendenza della condizione le parti possono compiere atti conservativi qualora ne abbiano interesse (come chiedere il sequestro della cosa che forma oggetto del contratto condizionale), sono tenute inoltre a comportarsi secondo correttezza in particolare evitare azioni che compromettano l'avverarsi della condizione (nel qual caso, una volta accertata la colpa, la condizione si considera avverata con la finzione di avveramento). Gli effetti dell'avveramento sono retroattivi. Può essere anche legale, nel qual caso non è né retroattiva né soggetta a finzione di avveramento. - Simulazione: i contraenti creano solo la parvenza esteriore di un contratto, del quale però non vogliono gli effetti. Può essere assoluta (separato accordo, detto controdichiarazione, in cui le parti dichiarano di non volere gli effetti del contratto), relativa (due contratti, uno simulato ed uno dissimulato, di cui solo il primo è destinato ad apparire all'esterno) e interposizione fittizia di persona (appare come contraente un soggetto, detto interposto, che è persona diversa dal reale contraente, detto interponente). La simulazione è causa di inefficacia solo relativa, nei confronti dei terzi è invece inefficace a seconda che i loro diritti vengano pregiudicati o meno. Si applica anche agli atti unilaterali recettizi (destinati ad una determinata persona). Contratto fiduciario: la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto. L'eccesso risulta da un patto fiduciario intercorso tra le parti (quindi non opponibile a terzi) che ha lo scopo di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti. Se il fiduciario vende, il fiduciante potrà solo ottenere un eventuale risarcimento del danno. Contratto indiretto: il contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa. Protezione del consumatore: i contratti tra professionista e consumatore possono contenere le cosiddette clausole vessatorie (che causano un significativo squilibrio a danno del consumatore) a seconda del tipo la clausola può essere sempre nulla o nulla solo se predisposta unilateralmente dal professionista, fuori da una trattativa con il consumatore. Inoltre per i contratti stipulati per corrispondenza è previsto un periodi di recesso di dieci giorni.
Rappresentanza: il rappresentante partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà ed il rappresentato ne subisce gli effetti giuridici, acquistando diritti e doveri che derivano dal contratto. Può essere volontaria (tramite atto unilaterale non recettizio detto procura, che può essere generale o speciale e deve avere la stessa forma del contratto da concludere) o legale (genitori o tutori). Il rappresentante è obbligato a contrattare in nome altrui (spendita del nome). Il contratto concluso in conflitto di interessi è annullabile su domanda del rappresentato. Il rappresentato deve necessariamente avere capacità legale, mentre quest'ultima può mancare nel rappresentante. Falso rappresentante: se qualcuno contratta come rappresentante altrui senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri a lui concessi. I contratti così conclusi sono inefficaci salvo ratifica (che ha effetto retroattivo) da parte dei rappresentati. Il terzo contraente che confida nel falso rappresentante senza negligenza da parte sua ha diritto a risarcimento del danno (interesse contrattuale negativo). Ambasceria: quando tutti gli elementi del contratto che il rappresentante dovrà concludere sono predeterminati dal rappresentato (in questo caso saranno i suoi vizi della volontà a rendere annullabile il contratto). Mandato: assieme ai contratti di lavoro e di agenzia è fonte del rapporto tra rappresentante e rappresentato (la procura è un atto unilaterale che legittima il rappresentante ad operare verso terzi ma non lo vincola al rappresentato) contratto con il quale un soggetto, il mandatario, si obbliga nei confronti di un altro, il mandante, a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo. Può essere con o senza rappresentanza (con o senza spendita del nome).
Esecuzione del contratto: adempimento da parte dei contraenti delle obbligazioni assunte con il contratto. Può essere istantanea (compimento di un solo fatto), differita (ad un termine pattuito successivo alla conclusione del contratto o frazionato in una pluralità di fatti), continuata (o periodica, quando è periodicamente ripetuta nel tempo). Forza vincolante del contratto: tra le parti il contratto approvato ha la stessa forza della legge e per scioglierlo è necessario un nuovo atto uguale ed opposto al precedente, occorre quindi mutuo consenso delle parti. Il contratto può consentire il recesso unilaterale (non richiede il consenso dell'altra) ad una delle parti o ad entrambe, che scioglie il contratto senza effetto retroattivo. Effetti obbligatori e reali del contratto: a seconda che si riferiscano alle obbligazioni derivanti dal contratto (di consegna della cosa venduta) o agli effetti prodotti direttamente dal contratto (trasferimento di proprietà della cosa venduta). Principio consensualistico: i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o di altri diritti (sia reali sia relativi), ovvero la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un diritto reale limitato producono i loro effetti con il semplice consenso delle parti, legittimamente manifestato, e dunque indipendentemente dal trasferimento del possesso e all'eventuale pagamento del corrispettivo. In altri casi l'accordo delle parti è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre la consegna della cosa (ad esempio nell'acquisto di una cosa di genere).
Sinillagma: rapporto di corrispettività tra le prestazioni in un contratto oneroso. Risoluzione del contratto: scioglimento del contratto per diverse ragioni: - Inadempimento: di non scarsa importanza, tale da rendere ingiustificata la controprestazione. Può essere giudiziale (tramite richiesta al giudice) o stragiudiziale (tramite diffida ad adempiere entro termine non inferiore a quindici giorni o clausola risolutiva espressa). Può anche seguire il raggiungimento di un termine per l'adempimento, essenziale ad una delle parti - Impossibilità sopravvenuta: Può essere parziale (nel qual caso la parte lesa ha diritto ad una riduzione della controprestazione dovuta e facoltà di recedere dal contratto per giusta causa) - Eccessiva onerosità sopravvenuta: riguarda i contratti destinati a ripetersi nel tempo e si ha quando sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili (non appartenente all'alea normale del contratto) per effetto dei quali la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa (deve causare un forte squilibrio e rendere sensibilmente iniquo il contratto). La parte lesa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto e l'altra parte può proporre una riconduzione ad equità. È invece di regola irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni.
Buona fede contrattuale: generale criterio di comportamento delle parti contraenti, simboleggia correttezza o lealtà. Differisce dalla classica buona fede perché quest'ultima è uno stato soggettivo, qui invece implica un criterio di comportamento oggettivo. La sua funzione è di colmare le lacune legislative ed opera: nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (dovere di informazione) e nell'esecuzione del contratto (in pendenza della eventuale condizione, nel divieto di rifiutare la prestazione). Interpretazione del contratto: il contratto (se non è tacito) è fatto di parole ed il loro senso può dar luogo a controversie. I criteri di interpretazione enunciati dalla legge sono di duplice origine: interpretazione soggettiva (ricerca della comune intenzione delle parti, valutando il comportamento complessivo delle parti e interpretando le singole clausole attribuendo a ciascuna il significato logico che risulta dal complesso del contratto) e interpretazione oggettiva (in base alla buona fede contrattuale e ad altri elementi non riconducibili alla volontà delle parti come le pratiche generali e il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto in caso di clausole ambigue).
Responsabilità extra-contrattuale: è la responsabilità per danni causati con fatto illecito, detta anche responsabilità civile (così chiamata per differenziarla dalla responsabilità per danni del contraente inadempiente detta contrattuale). Struttura del fatto illecito: è composto di quattro elementi: - Il fatto illecito: comportamento umano commissivo od omissivo - Il danno ingiusto: lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo l'ordinamento giuridico (l'ammissibilità è generalmente rimessa al giudice caso per caso, si parla quindi di illecito atipico) - Rapporto di causalità fatto-danno: rapporto di causa-effetto per cui possa dirsi che il primo ha causato il secondo come conseguenza immediata e diretta (se in base ad un giudizio ex ante il danno poteva apparire come conseguenza prevedibile ed evitabile del fatto). - Dolo o colpa (unico elemento soggettivo): è dolo l'intenzione di provocare l'evento dannoso, è invece colpa la mancanza di diligenza, di prudenza, di perizia. L'onere di provare il dolo o la colpa incombe sul danneggiato (azione extra-contrattuale). Responsabilità indiretta: eccezione alla regola generale di risarcimento del danno da parte di chi ha commesso il fatto. È la responsabilità dei padroni o committenti, dei sorveglianti di incapaci, di genitori, tutori, precettori e di proprietari di veicoli. Responsabilità oggettiva: eccezione alla presenza del dolo o colpa nel fatto illecito, si basa sulla sola presenza della causalità fatto-danno. Si ha in caso di esercizio di attività pericolose, di animali o cose in custodia, di rovina di edificio, nella circolazione dei veicoli, ecc. Risarcimento del danno: il responsabile del danno (a titolo di dolo o colpa, o a titolo di responsabilità indiretta o oggettiva) è tenuto a risarcirlo, ossia a corrispondere al danneggiato una somma di denaro. In alternativa si può ottenere, se possibile, un risarcimento in forma specifica ossia il ripristino della situazione preesistente. In genere il danno risarcibile ha natura patrimoniale, in caso di danno non patrimoniale (morale) questo sarà risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge ed è liquidato dal giudice in via equitativa.
Altri atti fonti di obbligazioni (promesse unilaterali): si differenziano dai contratti perché non è necessaria la concorde dichiarazione delle parti ma è sufficiente la dichiarazione dell'obbligato. Producono effetti solo nei casi ammessi dalla legge (tipicità). Sono la promessa di pagamento, la ricognizione di debito, la promessa al pubblico, ecc. Altri fatti fonti di obbligazioni: quando ci si comporta come mandatario altrui senza averne mandato (obbligazione del gestore di continuare la gestione e dell'interessato di rimborsare le spese e di adempiere le obbligazioni assunte in suo nome), nel pagamento di indebito (l'esecuzione di una prestazione non dovuta, obbligazione di restituire ciò che si è ricevuto indebitamente e di riottenere ciò che si è dato, che viene però meno in caso di obbligazioni naturali e prestazioni contrarie al buon costume), nell'arricchimento senza causa (ingiustificato spostamento patrimoniale, ad esempio per avulsione, si dovrà indennizzare nei limiti dell'arricchimento ricevuto).
Responsabilità patrimoniale: il principio secondo cui il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (che garantiscono il creditore). È limitata solo nei casi previsti dalla legge (membri di organizzazioni collettive, comunione tra coniugi, ecc.). Si manifesta in più parti del rapporto obbligatorio: - Nella fase costitutiva: il creditore valuta se fare o meno credito al debitore a seconda delle garanzie patrimoniali che gli vengono offerte. - Nella fase estintiva: nel caso di esecuzione forzata (in forma generica se il credito ha per oggetto una somma di denaro o in forma specifica tramite sentenza del giudice). - Nella fase intermedia: nelle vicende che influiranno sul patrimonio del debitore pregiudicando la garanzia del creditore. In questi casi il creditore sarà legittimato ad esperire diverse misure di tutela preventiva del credito (conservazione della garanzia patrimoniale). Il pegno e l'ipoteca (diritti reali di garanzia su cosa altrui): hanno la funzione di garanzia specifica del creditore, che da la certezza a quest'ultimo di potersi soddisfare su un dato bene. Vincolano un bene(mobile per il pegno, immobile o mobile registrato per l'ipoteca), del debitore o di un terzo, a garanzia di un dato credito. Hanno diritto di seguito, danno diritto di prelazione al creditore e non ammettono patto commissorio (con il quale le parti stabiliscono che il creditore diverrà proprietario in caso di inadempimento). Il pegno ha forma scritta, mentre l'ipoteca (volontaria, giudiziale o legale) richiede la trascrizione nei pubblici registri per iniziare a produrre effetti e la cancellazione dagli stessi per estinguersi. Più ipoteche possono coesistere su un medesimo bene, nel qual caso ad ognuna verrà assegnato un grado che stabilirà poi la priorità dei singoli diritti di prelazione dei diversi creditori. L'ipoteca dura vent'anni e può essere rinnovata su istanza del creditore. Fideiussione: contratto con il quale una persona (fideiussore) garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Produce responsabilità solidale (con eventuale regresso del fideiussore) di debitore e fideiussore. La volontà di contrarre una fideiussione deve essere espressa. Concorso dei creditori: di regola nei rapporti tra più creditori di un medesimo debitore vige la parità di trattamento. Fanno eccezione le cause di prelazione (pegno, ipoteca e privilegi, generali o speciali, accordati dalla legge in considerazione della causa del credito). I creditori muniti di cause di prelazione sono detti privilegiati, gli altri sono detti chirografari. Conservazione della garanzia patrimoniale: Azioni attuabili dal creditore nella fase intermedia del rapporto obbligatorio, sono: - Azione revocatoria: quando il debitore compie atti di disposizione del suo patrimonio che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore, questi può chiedere al giudice che l'atto pregiudizievole sia dichiarato inefficace nei suoi confronti. Il creditore deve provare l'eventus damni (il fatto oggettivo del pregiudizio arrecato alle sue ragioni, ossia la sua impossibilità di soddisfarsi sul restante patrimonio), la scientia fraudis (la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore ed in caso di atto di disposizione oneroso anche da parte del terzo acquirente) e, in caso di atto antecedente al sorgere del credito, il consilium fraudis (la dolosa preordinazione del fatto da parte del debitore). - Azione surrogatoria: quando il debitore trascura di esercitare i suoi diritti ledendo la garanzia patrimoniale del creditore, quest'ultimo può sostituirsi al debitore per assicurare che siano soddisfatte o conservate integre le sue ragioni esercitando i diritti e le azioni che al debitore spettano verso i terzi (eccetto diritti e azioni di carattere strettamente personale, come quelle nascenti da rapporti di famiglia). - Decadenza dal beneficio del termine: se il debitore diventa insolvente prima del sopraggiungere del termine dell'obbligazione, il creditore potrà esigere immediatamente l'adempimento (potendo concorrere così con gli altri sul patrimonio del debitore). - Diritto di ritenzione: il creditore che detenga una cosa del debitore può rifiutarsi di restituirla fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto. Può essere privilegiata se garantisce al creditore prelazione sulla cosa detenuta. Si dice pegno gordiano se nasce quando una cosa data in pegno non viene restituita a tutela di un diverso credito esistente. - Sequestro conservativo: se il creditore ha motivo di temere che il debitore disperda il proprio patrimonio prima di una sentenza, può richiedere il sequestro di tutti o alcuni beni del debitore, il giudice lo concederà se riterrà che probabilmente il credito esiste.
Cessione del credito: il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario), a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito senza necessità del consenso del debitore (ceduto). Sono esclusi i crediti a carattere strettamente personale. Diventa efficace nei confronti del debitore nel momento della notifica o accettazione di quest'ultimo (se lo stesso diritto viene ceduto a più cessionari, vale il primo ad essere notificato). Il cedente deve garantire l'esistenza del credito (se la cessione è onerosa) ma non deve garantire la solvenza del debitore. Delegazione di debito: il debitore assegna al proprio creditore un nuovo debitore il quale si obbliga nei confronti del creditore. Presuppone l'esistenza di un rapporto tra debitore vecchio (come creditore) e nuovo (come debitore). La funzione è di far sì che un unico pagamento (del nuovo debitore verso il creditore) estingua simultaneamente due rapporti obbligatori. Può essere privativa (estingue per novazione l'obbligazione del vecchio debitore) o cumulativa, causale (se il nuovo debitore menziona il rapporto preesistente al creditore) o astratta.
Espromissione: come la delegazione ma l'iniziativa non è assunta dal vecchio debitore, ma dal nuovo. Accollo: L'accollante (nuovo debitore) si obbliga verso l'accollato (vecchio debitore) ad assumere il debito di questo verso il creditore (accollatario). Cessione del contratto: una parte (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive (differisce dalla cessione del credito perché cede tutto il contratto, con tutti i debiti e crediti che ne derivano). Per perfezionarla è necessario il consenso del contraente ceduto. Surrogazione: quando la trasmissione del credito è collegata al pagamento (il pagamento soddisfa il creditore ma non estingue l'obbligazione, determina invece il subingresso di chi ha pagato nei diritti del creditore). Può avvenire per volontà del creditore (adempimento del terzo che, grazie alla surrogazione, può rivalersi sul debitore), per volontà del debitore (surrogazione di mutuo che avviene anche senza consenso del creditore) o legalmente (senza concorso della volontà delle parti, ad esempio nel caso di un creditore chirografo che paga un creditore privilegiato in base al diritto di prelazione).
Titoli di credito: hanno la funzione di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione della ricchezza mobiliare. Viene menzionato su un documento (ed in esso incorporato) un diritto, per far si che questo venga trasportato nel bene mobile in base alle leggi di circolazione di quest'ultimo. La titolarità del diritto è presunta per chiunque si dimostri possessore del titolo (presunzione di buona fede del possessore), se il possessore è di mala fede spetta al debitore l'onere di provare la mala fede, dovrà inoltre rifiutarsi di eseguire la prestazione ed usare un minimo di diligenza nel controllare la condizione di buona fede del possessore. Possono essere al portatore (diritto esigibile in base alla presentazione del titolo), all'ordine (diritto esigibile in base a una serie continua di girate) e nominativi (diritto esigibile per effetto dell'intestazione contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente). Girata: ordine formulato sul titolo e rivolto dal trasmittente (girante) al debitore, di eseguire la prestazione nelle mani del nuovo prenditore del titolo (giratario).
Vendita: il più importante fra i contratti mediante i quali si attua la circolazione della ricchezza. Può avere ad oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto (reale o di credito, vale anche la cessione di un contratto). La sua causa è lo scambio di diritto con somma di denaro, è quindi un contratto a titolo oneroso (differisce dalla donazione che ha come causa lo spirito di liberalità). La vendita produce effetti reali (il trasferimento di un diritto per effetto del consenso), ed effetti obbligatori: - Del compratore: l'obbligazione di pagare il prezzo - Del venditore: l'obbligazione di consegnare la cosa al compratore, di far acquistare la proprietà quando l'acquisto non è effetto immediato del contratto (vendita obbligatoria), di garantire al compratore dall'evizione (quando un terzo rivendica con successo la cosa come sua dopo la vendita), di garantire il compratore dai vizi occulti della cosa (mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali, a seguito della scoperta il compratore potrà eseguire l'azione redibitoria o estimatoria con la quale domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo). Permuta: simile alla vendita ma il trasferimento di diritto ha per corrispettivo il trasferimento di un altro diritto e non di una somma di denaro. Contratto estimatorio: il rivenditore diventa proprietario dei beni che acquista dal produttore ed è obbligato a pagarne il prezzo. Se non riesce a collocarli sul mercato l'invenduto resta suo come pure la perdita. Somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche (prezzo corrisposto all'atto delle singole prestazioni) o continuative (prezzo corrisposto alle scadenze d'uso) di cose. Concessione di vendita: il produttore concedente si obbliga a somministrare al rivenditore concessionario la quantità di prodotti che questi gli richiede. Il concessionario si obbliga a riordinarne una quantità minima contrattualmente prestabilita ed a eseguirne la vendita in una zona determinata. Franchising: il produttore o franchisor elabora il piano di mercato dei propri prodotti studiato anche dal lato esecutivo, il franchisee lo esegue e si presenta al pubblico con la medesima immagine imprenditoriale del produttore. Factoring: la società di factoring (factor) si interpone tra fornitore di beni (o servizi) e i suoi clienti stipulando un contratto in forza del quale il fornitore si obbliga a sottoporre al factor i contratti conclusi o da concludere con i clienti (e il factor si riserva di approvare o meno i contratti valutata la solvibilità dei clienti) ed a cedere al factor i propri crediti da questo approvati. Il factor si obbliga a sua volta a versare al fornitore alla scadenza dei crediti il pattuito corrispettivo. La sua funzione è di spostare il rischio di insolvenza da fornitore a factor.
La locazione: contratto mediante il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. È consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti), ha effetti solo obbligatori ed è a titolo oneroso. La causa è concedere ad altri la facoltà di godere della propria cosa per un determinato tempo. È richiesta forma scritta solo per locazioni immobiliari ultranovennali. La durata non può superare i trenta anni. Il conduttore ha facoltà di sublocare e la sua facoltà di godimento è opponibile a terzi acquirenti. Gli effetti obbligatori sono: - Del locatore: consegnare la cosa, mantenerla in condizioni tali da servire l'uso stabilito nel contratto, garantire il pacifico godimento. - Del locatario: prendere la cosa in consegna e servirsene con la DBPF, dare il corrispettivo nei termini prestabiliti, restituire la cosa al termine nelle condizioni in cui l'ha ricevuta.
L'affitto: locazione che ha per oggetto una cosa produttiva che implica il diritto di far propri i frutti. L'affittuario ha l'ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione d'uso. Il locatore ha in questo caso diritto di controllo e può chiedere la risoluzione se l'affittuario non gestisce la cosa in modo adeguato. Leasing: l'impresa di leasing si interpone tra produttori e utilizzatori di strumenti produttivi, comperando o facendo costruire dal produttore il bene, su indicazione dell'utilizzatore e, restandone proprietaria, concedendolo in godimento all'utilizzatore che ne assume tutti i rischi.
Contratto d'appalto: l'appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in danaro, a compiere un'opera o un servizio (obbligazione di risultato), con propria organizzazione dei mezzi necessari, con gestione e proprio rischio (di non riuscire a coprire i costi con il corrispettivo e di non ricevere alcun corrispettivo se non riesce a realizzare l'opera) e propri materiali. Il committente può recedere anche ad opera già iniziata ma deve rimborsare le spese sostenute e risarcire del mancato guadagno. Se ha come oggetto prestazioni continuate o periodiche si parla di appalto-somministrazione. Contratto d'opera: ha la medesima struttura dell'appalto ma si differenzia perché chi realizza l'opera o il servizio lo fa con lavoro prevalentemente proprio (senza vincolo di subordinazione). È l'equivalente dell'appalto per piccoli imprenditori. Si differenzia dalla semplice vendita in base al pensiero delle parti: se si ha in mente la materia (come chi compra un caffè) è un contratto di vendita, se si ha in mente un opera (come un vestito su misura fatto da un sarto) è un contratto d'opera. Il corrispettivo, se non è predeterminato, si stabilisce in base al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il contratto d'opera si dice intellettuale quando la prestazione è svolta dalle professioni liberali (tenute all'iscrizione all'albo), in questo caso il rischio d'opera incombe sul cliente e non sul prestatore d'opera. Contratto di trasporto: trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Il committente è il viaggiatore (persone) o mittente (cose) e chi si obbliga, verso corrispettivo, al trasporto è il vettore. È un obbligazione di risultato, ed il vettore è responsabile sia per la mancata esecuzione che per l'eventuale sinistro subito dalle persone trasportato o per l'eventuale perdita o avaria delle cose trasportate. Contratto di deposito: custodia di una cosa mobile, cui il depositario si obbliga nei confronti del depositante, con l'obbligo del depositario di restituirla in natura a richiesta del depositante e con l'obbligo del depositante di riprenderla a termine convenuto o, in mancanza di termine, a semplice richiesta del depositario. Si perfeziona con la consegna della cosa (contratto reale) e si presume gratuito. Di regola ha per oggetto cose infungibili, altrimenti è detto deposito irregolare (si applicano le norme compatibili sul mutuo e sulla corrisponsione degli interessi). Il depositario deve custodire la cosa con media diligenza.
Mandato: contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga nei confronti dell'altra (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest'ultima. Il suo oggetto è una prestazione di fare. Differisce dal contratto d'opera per la specifica natura del servizio che il mandatario si obbliga a compiere. Può essere con o senza rappresentanza (con o senza spendita del nome), solo nel primo caso gli atti compiuti dal mandatario saranno immediatamente efficaci nei confronti del mandante. Può essere speciale o generale (riguardare il compimento di uno o più atti specifici o tutti gli atti di ordinaria amministrazione). È di regola a titolo oneroso e deve essere eseguito con la DBPF, se tuttavia è a titolo gratuito la diligenza viene valutata con minor rigore. Si basa sulla fiducia del mandante nei confronti del mandatario: il mandatario non può essere sostituito da altri, il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario e il mandante può sempre revocare il mandato (tranne se qualificato come irrevocabile o se conferito anche nell'interesse del mandatario. Commissione: è un mandato di vendere o comprare. Si differenzia dal classico mandato per la specificità degli atti giuridici da compiere e per la mancanza di rappresentanza (gli atti sono compiuti dal commissionario per conto altrui ma in nome proprio) È revocabile finché la vendita non è conclusa. Spedizione: è un mandato di concludere un contratto di trasporto ed a compiere le operazioni ad esso accessorie. È revocabile finché il contratto di trasporto non sia stato concluso. Mediazione: il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. È retribuito con provvigione, dovutagli da ciascuna delle parti solo se l'affare è concluso (altrimenti spetta un rimborso spese). Il suo carattere fondamentale è l'indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti dell'affare. Agenzia: l'agente di commercio differisce dal mediatore per la mancanza della posizione di indipendenza e di imparzialità. L'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto di un determinato preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata. Come il mediatore è retribuito con provvigione.
Comodato: prestito che ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili. È un contratto reale: una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato, con l'obbligazione di restituire la cosa ricevuta. La gratuità lo distingue dalla locazione, al comodatario può però essere imposto un onere e deve custodire la cosa con la DBPF. È precario se la restituzione avviene su richiesta del comodante (normalmente avviene al termine pattuito). Mutuo: prestito di determinate quantità di danaro o altre cose fungibili. Le cose consegnate dal mutuante al mutuatario passano di proprietà, quest'ultimo dovrà restituire altrettante cose di stessa specie e qualità. Può essere sia reale che consensuale (promessa di mutuo, detta anche finanziamento). È a titolo oneroso (corresponsione degli interessi, che sono nulli se usurari).
Assicurazione: contratto con funzione di trasferire il rischio del singolo (assicurato) alla impresa di assicurazione (assicuratore). L'assicuratore si obbliga, verso il pagamento di corrispettivo (premio), a rivalere l'assicurato del danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso (sinistro), che colpisca i beni o il patrimonio dell'assicurato (contro danni); oppure si obbliga a pagare una somma di denaro (premio) una tantum o in forma di prestazioni periodiche al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (sulla vita). Il rischio può diminuire o
aggravarsi in pendenza del contratto, in entrambi i casi si determina uno squilibrio tra le prestazioni e l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto o, a seconda del caso, ridurre o aumentare l'entità del premio. L'assicurato può essere una persona diversa dal beneficiario (destinatario del premio). È consensuale e deve essere provato per iscritto (polizza di assicurazione). Se la cosa assicurata viene alienata il contratto, di regola, si trasmette. Può essere obbligatoria in caso di attività particolarmente pericolose (circolazione dei veicoli a motore). Contratto di rendita: quando, in caso di alienazione di un bene (o somma di danaro), è prevista una rendita (perpetua o vitalizia) anziché un prezzo come corrispettivo. Può essere fondiaria (cessione di un bene immobile) o semplice (cessione di un capitale).
Transazione: contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta tra loro o prevengono una lite che fra essi può insorgere. Le concessioni possono essere costitutive, modificative o estintive di rapporti anche diversi da quelli inerenti alla lite. Presuppone l'incertezza dell'esito della lite (annullabile quindi se fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti non avevano notizia). Deve essere provato per iscritto. Se una delle parti non adempie l'altra può chiederne la risoluzione con la riapertura della rispettiva lite. Sequestro convenzionale: contratto con il quale due o più parti affidano ad un terzo una o più cose rispetto alle quali sia nata fra esse una controversia, perché le custodisca e le restituisca a quella fra le parti litiganti cui la cosa o le cose spetteranno quando la controversia sarà definita. Cessione dei beni ai creditori: contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori, o alcuni di essi, di liquidare tutti o alcuni suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato per soddisfare i loro crediti. Anticresi: contratto con cui il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinché questi lo goda e ne percepisca i frutti, imputandoli a pagamento del proprio credito, prima per gli interessi e poi per il capitale. Ha funzione solo satisfattiva e non può superare i dieci anni.
Istituzione o formazione sociale: ogni manifestazione della natura sociale, e non puramente individuale, dell'uomo; ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi super-individuali. Comprende sia le organizzazioni collettive volontarie (associazioni) sia le necessarie (stato ed altri enti pubblici). Contratto di associazione: si caratterizza come contratto plurilaterale con comunione di scopo (di natura ideale o comunque non economica) e come contratto di organizzazione (le prestazioni delle parti non vanno a vantaggio reciproco ma sono destinate allo svolgimento di una attività, cui sono predisposti appositi organi, diretta a realizzare lo scopo comune dei contraenti. Ha una struttura aperta, è quindi aperto a nuove adesioni. Può essere riconosciuta come persona giuridica (tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche) o meno; la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute è per molti aspetti parificata a quella delle riconosciute, iscrivendosi nei pubblici registri delle persone giuridiche l'associazione libera gli amministratori da ogni personale responsabilità per le obbligazioni assunte in nome dell'associazione, tuttavia deve sottostare agli oneri di dimostrare di disporre di un patrimonio di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo e al controllo pubblico sulla legittimità dell'atto costitutivo e dello statuto (in cui spesso si scompone il contratto) e sulle loro successive modificazioni. L'associazione è formata da più organi interni: l'assemblea degli associati, il consiglio di amministrazione e l'eventuale collegio dei probiviri. Il contratto ha natura consensuale, ha come requisiti essenziali lo scopo dell'associazione, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno. Il recesso è concesso al singolo associato in deroga ai principi generali (i contratti possono essere sciolti solo per mutuo consenso), l'esclusione di un associato è possibile solo se esistono gravi motivi. L'associazione si estingue per cause previste nell'atto costitutivo, per deliberazione dell'assemblea, per raggiungimento dello scopo, per sopraggiunta impossibilità dello scopo o per il venire a mancare di tutti gli associati; l'estinzione tuttavia avviene solo successivamente alla liquidazione (liquidatori nominati da assemblea o presidente esigono tutti i crediti e pagano tutti i debiti, se il residuo è attivo viene devoluto secondo lo statuto o l'assemblea o in mancanza di specifiche è dato alla pubblica amministrazione o ad enti simili).
Fondazione: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità (assistenziale, culturale, scientifica). È un'istituzione e trae origine da un atto unilaterale (atto di fondazione) produttivo di effetti giuridici in virtù della dichiarazione di volontà del fondatore (in caso di più fondatori ci sarà una pluralità di atti riuniti in un unico documento). L'atto di fondazione è un atto di disposizione patrimoniale mediante il quale un privato si spoglia, in modo definitivo ed irrevocabile, della proprietà di beni che destina ad uno scopo di pubblica utilità; in secondo luogo è un atto di organizzazione mediante il quale si predetermina la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo. L'atto può essere tra vivi, con la forma di atto pubblico, oppure per testamento. Gli amministratori hanno un ruolo diverso rispetto all'associazione, qui sono un organo servente, adempiono ad un ufficio imposto loro dall'atto di fondazione. La fondazione consegue la personalità giuridica con il riconoscimento che si attua con l'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, non sono possibili fondazioni non riconosciute a causa dello sfavore con cui vengono guardate dall'ordinamento giuridico perché vincolano immutabilmente i beni della fondazione. Comitati: se l'esigenza di perseguire fini di pubblica utilità viene avvertita da persone che non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati è possibile per questi ultimi farsi promotori di una pubblica sottoscrizione e raccogliere a questo modo i fondi necessari per realizzare lo scopo. Il fenomeno è scomposto giuridicamente in due fasi: i componenti del comitato (promotori) annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad effettuare offerte di danaro o di altri beni, successivamente i fondi formati da queste offerte (oblazioni) vengono destinati allo scopo annunciato. Coloro che provvedono alla conservazione ed alla destinazione dei fondi assumono la veste di organizzatori (responsabili personalmente e solidalmente del proprio operato). La destinazione originariamente annunciata può essere modificata solo su iniziativa dell'autorità governativa e solo se lo scopo non è più perseguibile. È possibile, una volta raccolti fondi sufficienti, richiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in questo caso si sarà in presenza di una fondazione formatasi in modo anomalo.
Persone giuridiche pubbliche (enti pubblici): hanno sempre capacità giuridica. Ad essi non si applicano le norme sulle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, società) ma si applicano le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (carattere atipico). Sono anzitutto lo
Stato e gli altri enti pubblici territoriali (dotati di potere sovrano) inoltre sono anche gli enti pubblici settoriali a cui sono affidati compiti specifici (mono-settoriali o pluri-settoriali, economici). Sono dotati di doppia capacità (di diritto pubblico e privato); la prima è la potestà di imperio (potere di emanare atti autoritativi, solitamente assente negli enti pubblici settoriali), la seconda è l'attitudine di essere titolare di diritti e doveri e di compiere atti giuridici (sono quindi soggetti, ad esempio, alla disciplina del fatto illecito). Sono destinati a soddisfare interessi pubblici.
La famiglia: è, in senso stretto, il nucleo familiare formato da persone tra loro conviventi; nel senso più ampio del termine è invece l'insieme delle persone legate fra loro da rapporti, oltre che di coniugio, di parentela (in linea retta e collaterale, misurata in gradi fino al sesto, legittima o naturale a seconda di presenza o meno di matrimonio) e affinità (tra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se morto). Può essere legittima o di fatto: Legittima: società naturale (trovata dallo stato e non creata, sottratta quindi ad una ragione politica o economica) fondata sul matrimonio, della quale la Repubblica riconosce i diritti. Di fatto: stabile convivenza fra uomo e donna, basata su reciproco vincolo affettivo. Non fondata sul matrimonio, quindi guardata con sfavore dall'ordinamento (non le vengono dedicate misure economiche e altre provvidenze). I rapporti tra conviventi di fatto hanno limitata rilevanza (ad es. la reciproca assistenza è fonte di una obbligazione naturale e non civile); i rapporti tra genitori e figli naturali sono invece equiparati quasi totalmente a quelli della famiglia legittima. Diritti e obblighi di famiglia: strettamente correlati alla posizione occupata all'interno della famiglia (coniuge, figlio, parente, ecc.). I diritti sono irrinunciabili, indisponibili ed imprescrittibili. Gli obblighi (mantenere, istruire ed educare la prole, assistenza morale e materiale tra coniugi, alimenti al parente o affine in stato di bisogno) sono sottoposti ad una regolazioni propria come gli atti giuridici di diritto familiare (matrimonio, ecc.). Alimenti: una persona che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto di chiedere i mezzi di sussistenza (alimenti) in danaro o in natura ai membri della sua famiglia. Il diritto è limitato al necessario per la vita, avuto riguardo alla posizione sociale della persona (non si estende al mantenimento, che comprende tutte le esigenze della persona). I familiari sono tenuti all'obbligo di mantenimento secondo un ordine prestabilito e possono rifiutarsi provando la loro impossibilità economica.
Atto di matrimonio: consenso che, nelle forme proprie della celebrazione del matrimonio, due persone di sesso diverso si scambiano dando così origine ad una famiglia legittima. Non è un contratto perché non ha oggetto patrimoniale, è invece un negozio giuridico il cui contenuto è interamente predeterminato dalla legge. Rapporto di matrimonio: rapporto giuridico che l'atto instaura fra i coniugi e che perdura fino alla morte di uno di essi, salvo che non sia sciolto per divorzio. Pubblicazioni: su richiesta degli sposi o di un incaricato, l'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi da notizia del matrimonio con foglio affisso nella casa comunale. Il matrimonio è valido anche se non preceduto da pubblicazioni, ma è soggetto a sanzione amministrativa. Celebrazione: il matrimonio è necessariamente celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile che dichiara l'unione in matrimonio delle parti e redige l'atto di celebrazione (che ha valore di prova del matrimonio). Condizioni per contrarre matrimonio: causano nullità del matrimonio la minore età, l'infermità mentale, il vincolo imposto da un precedente matrimonio, il rapporto di parentela, affinità, adozione ed il delitto tentato o consumato, sono inoltre i vizi del consenso (incapacità naturale, violenza, timore, errore, simulazione) ed infine il matrimonio contratto dopo dichiarazione di morte presunta del coniuge che torna a farsi vivo. In diversi casi la nullità è sanata (raggiungimento della maggiore età, dalla procreazione, dalla coabitazione per un anno, ecc.). La nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti ma non rispetto ai figli (che sono legittimi tranne in caso di mala fede bilaterale e bigamia o incesto). Se un coniuge aveva contratto matrimonio in buona fede (matrimonio putativo) il matrimonio produce effetti anche nei suoi confronti prima della sentenza di nullità. a Effetti del matrimonio religioso: con il Concordato del 1929 lo stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili. Il matrimonio può essere quindi civile o cattolico, in quest'ultimo caso gli effetti inizieranno a prodursi dal momento della trascrizione nei registri dello stato civile (retroattivamente alla data di celebrazione). Se le parti processano una religione diversa l'ufficiale dello stato civile può, su loro richiesta, consentire la trascrizione anche in questo caso.
Uguaglianza tra coniugi: il marito e la moglie hanno stessi diritti e stessi doveri, in caso di disaccordo possono rivolgersi al giudice. I doveri sono reciproci e sono: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. La moglie aggiunge al suo cognome quello del marito e lo conserva fino al divorzio o a nuove nozze. Il coniuge acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio italiano ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio. Entrambi i genitori hanno l'obbligo di istruire mantenere ed educare la prole (al cui adempimento è preordinata la potestà dei genitori). I figli devono rispettare i genitori e, se conviventi, contribuire al mantenimento della famiglia con le proprie eventuali sostanze e reddito. Separazione: i doveri reciproci si attenuano in caso di separazione, che può essere giudiziale (con affidamento della prole disposto dal giudice) o consensuale (tutto viene deciso di comune accordo e poi omologato dal tribunale). Scioglimento del matrimonio: avviene con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio. Produce effetti solo dal momento in cui si verifica la sua causa. Il divorzio può essere domandato da uno dei coniugi se siano trascorsi tre anni di separazione, se ci sia stata condanna dell'altro coniuge (anche per fatti antecedenti al matrimonio) alla reclusione superiore a quindici anni o per gravi reati, se non ci sia stata consumazione del matrimonio, se il coniuge straniero abbia ottenuto annullamento all'estero; il giudice tenta di riconciliare le parti, se questo non è possibile
procede con lo stabilire l'affidamento della prole secondo il criterio dell'interesse morale e materiale di quest'ultima, può inoltre stabilire che un coniuge corrisponda all'altro un assegno periodico (con criterio assistenziale, risarcitorio e/o compensativo) in proporzione alle proprie sostanze.
La comunione dei beni: è normalmente la condizione dei beni dei coniugi, comprende: beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, frutti ed i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi (percepiti ma non consumati, andranno divisi in parti uguali all'eventuale scioglimento della comunione), le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi. Su questi beni è impresso un vincolo di destinazione opponibile a terzi creditori (distinguendo quindi debiti creati nell'interesse della famiglia e non) che potranno soddisfarsi sulla totalità dei beni comuni e sul patrimonio dei singoli coniugi (ma solo per metà del credito) o sui beni personali del coniuge loro debitore (se insufficienti anche sulla totalità dei beni comuni). Se il coniuge non riesce a provare che un dato bene è di sua proprietà il bene è considerato comune. Separazione dei beni: ognuno dei coniugi resta proprietario individuale dei beni che acquista durante il matrimonio. La scelta deve essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio o per atto pubblico.
Figlio legittimo: concepito o nato in costanza di matrimonio (valido o nullo). Spetta anche a chi è concepito durante il matrimonio ma nasce successivamente alla cessazione (almeno 180 giorni dopo la celebrazione ed entro 300 giorni dallo scioglimento). Azione di disconoscimento della paternità: per dimostrare che il concepimento è avvenuto al di fuori del matrimonio. Azione di contestazione della legittimità: mira a contestare, sotto aspetti diversi dalla paternità, lo stato di figlio legittimo (in particolare si esercita per contestare la maternità). Azione di reclamo della legittimità: azione con la quale il figlio mira ad ottenere l'accertamento dello stato di figlio legittimo non risultante dagli atti dello stato civile. Figlio naturale: nato al di fuori del matrimonio. Può restare tale o essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori, o può ottenere l'accertamento giudiziale della paternità o della maternità dando la prova dell'una o dell'altra (azione imprescrittibile). Assume il nome che gli è stato dato dall'ufficiale dello stato civile ed è iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti. Riconoscimento: dichiarazione di scienza del genitore o dei genitori, con l'assenso del figlio. Può essere impugnato per difetto di veridicità o per violenza. È irrevocabile. Legittimazione: spetta solo nei casi in cui il figlio può essere riconosciuto e comporta l'attribuzione di stato di figlio legittimo nei confronti di tutti i parenti del genitore e non solo l'equiparazione al figlio legittimo nei confronti del genitore come nel caso del riconoscimento. Avviene per susseguente matrimonio dei suoi genitori (dopo la sua nascita e dopo il riconoscimento) o per provvedimento del giudice. Adozione di maggiorenni: occorre il consenso dell'adottato e dei suoi genitori, nonché quello dell'eventuale coniuge dell'adottante e di suoi eventuali discendenti di sangue. È necessario che l'adottante abbia almeno 18 anni in più dell'adottato. Può essere revocata per indegnità dell'adottato. Adozione di minorenni: richiede che gli adottanti siano coniugi fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire e mantenere il minore abbandonato. Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, di età non superiore a trentacinque nei confronti dell'adottato. L'adozione spezza ogni rapporto dell'adottato con la sua famiglia naturale e gli concede lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Affidamento dei minori: i minori in stato di abbandono che non siano stati adottati e quelli privi di un ambiente familiare idoneo sono affidati ad altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una comunità di tipo familiare o ricoverati negli istituti di pubblica o privata assistenza.
Successioni a causa di morte: alla morte della persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono - Diritti e obblighi non patrimoniali - Diritti della personalità Altri diritti ed altre obbligazioni si trasmettono ai suoi successori (formano la cosiddetta eredità): - Diritti patrimoniali assoluti del defunto (proprietà, altri diritti reali di godimento e garanzie reali) se non diversamente previsto - Diritti di credito ed obbligazioni del defunto (che non abbiano carattere strettamente personale) - Contratti, tranne se obbligavano il defunto ad una prestazione di fare o se riflettevano propensioni del tutto personali del defunto (la morte toglie inoltre valore alla proposta di contratto non ancora concluso, tranne se irrevocabile) Apertura della successione: si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. Da luogo alla delazione: la perdita del titolare da parte del patrimonio che precede il subentro degli eredi (che avverrà in un secondo momento). Forme della successione: può essere per testamento (testamentaria) o per legge se non c'è un testamento (legittima) o se il testamento viola alcuni diritti dei successori (necessaria). Vocazione: titolo in base al quale l'erede è chiamato a succedere. Successore universale: colui al quale vanno tutti i beni dell'ereditando o una quota di essi (erede). Successore particolare: colui al quale vanno per legato contenuto nel testamento uno o più beni particolari (legatario).
Capacità a succedere: persone fisiche (anche solo concepite o non ancora concepite) o enti, che non ne siano indegni (questi ultimi possono essere però riabilitati dal defunto). Successione per rappresentazione: se una persona chiamata a succedere non vuole o non può succedere la rappresentazione fa subentrare i discendenti, legittimi o naturali, alla persona. Ha luogo in linea retta e in linea collaterale solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle. Accettazione: produce effetti retroattivamente all'apertura della successione, deve avvenire entro dieci anni e può essere espressa (per atto pubblico o scrittura privata) o tacita (quando l'erede si comporta di fatto come tale). Non può essere parziale. Può essere semplice (patrimoni di defunto ed erede si fondono, crediti e debiti compresi) o con beneficio di inventario (i patrimoni restano separati). Acquisto dei legati: i legati non hanno bisogno di accettazione, se non intendono rifiutare devono chiedere all'erede la consegna del bene legatogli. Separazione dell'eredità: i creditori e legatari possono chiedere la separazione dei due patrimoni se potrebbero ricevere danno dalla confusione dei patrimoni di erede e defunto. Azione di petizione di eredità: con essa l'erede chiede l'accertamento della sua qualità di erede e la consegna dei beni ereditari. Collazione: evita le disparità di trattamento tra eredi. Tiene conto anche delle donazioni effettuate dal defunto e giova solo ai discendenti ed al coniuge.
Ordine di successione: figli in parti uguali → due terzi al coniuge e un terzo a genitori, fratelli e sorelle → se non c'è il coniuge vanno ai parenti senza distinzione di linea fino al sesto grado (più fratelli e sorelle naturali del defunto); ciascun grado esclude il successivo → se non ci sono parenti i beni vanno allo stato. Riserva (o legittima): quota dell'eredità riservata, anche contro la volontà del defunto, a coniugi (metà o un terzo o un quarto), discendenti (per un mezzo o due terzi) anche naturali e adottivi e in mancanza di discendenti agli ascendenti (per un terzo o un quarto). La lesione della legittima non influisce sulla validità del testamento. I legittimati possono richiedere tramite l'azione di riduzione la parte dell'eredità a loro spettante.
Testamento: atto (unilaterale, dichiarazione di volontà) revocabile (fino all'ultimo istante) con il quale, per il tempo in cui avrà cessato di vivere (atto a causa di morte), taluno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (per spirito di liberalità). Sono nulli i patti successori istitutivi (contratti con i quali si dispone della propria successione o ci si obbliga a disporre per testamento a favore di qualcuno), i testamenti congiuntivi (due o più persone dispongono insieme della propria successione) e reciproci (persone le une successori delle altre). Forma del testamento: non è ammesso il testamento orale (nuncupativo). Deve essere: olografo (scritto datato e sottoscritto di mano dal testatore), pubblico (scritto dal notaio) o segreto (scritto o stampato da chiunque e consegnato dal testatore in busta sigillata al notaio, davanti a due testimoni. Può contenere atti di disposizione non patrimoniali (detti contenuto atipico). Eredi e legatari devono essere persone determinate o determinabili. Condizione: condizione simile a quella del contratto a cui è subordinata l'efficacia dell'istituzione di erede e quella del legato. Onere: prestazione di dare o di fare o di non fare imposta al beneficiario dell'atto di liberalità. Ordine della devoluzione successiva: sostituzione dell'erede (sostituti stabiliti dal defunto) → rappresentazione (discendenti dell'erede) → accrescimento (la quota dell'erede o la porzione del legatario si devolve agli altri eredi, salvo esclusione dell'accrescimento da parte del defunto) → successione legittima (o, per legati, attribuzione della porzione all'erede onerato). Invalidità del testamento: è nullo quando è contrario a norme imperative (), salvo che la legge non lo consideri annullabile (incapacità, vizi della volontà, ecc.). Donazione: negozio giuridico col quale una parte (donante) intenzionalmente arricchisce l’altra (donatario), disponendo di un proprio diritto (o obbligandosi a disporne) senza conseguire un corrispettivo. Sorge allo scopo precipuo di arricchire un altro soggetto: ne segue che elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento. Può essere revocata in caso di sopravvenienza di figli o altri discendenti o per ingratitudine del donatario. Il diritto è acquisito definitivamente dal donatario dopo dieci anni dalla morte del donante (a riparo da azioni di revoca e di legittima da parte degli eredi del donante).
Pubblicità: mezzo che la legge appresta per rendere fatti giuridici conoscibili da chiunque, avviene tramite i registri dello stato civile, i registri delle persone giuridiche, il registro delle imprese, i registri immobiliari ed i registri dei beni mobili (automobilistico, navale, ecc.). Ha funzione di notizia, di opponibilità a terzi (mezzo sufficiente o necessario a seconda dei casi) o di mezzo costitutivo degli effetti giuridici dell'atto (ipoteca).
Principio dispositivo: le parti sono libere di esercitare o non esercitare le azioni, di opporre o non opporre le eccezioni, di rinunciare alle une e alle altre, di transigere e così via. Il giudice non può acquisire di ufficio i fatti fondatori di azioni ed eccezioni, sta alle parti darne la prova con i mezzi adeguati.
Prova documentale: dette anche prove scritte, sono l'atto pubblico, la scrittura privata, il telegramma e le scritture contabili,. Deve avere data certa. Testimonianza: è esclusa per i contratti, per il pagamento e per la remissione del debito e quando si vuol provare l'esistenza di un patto aggiunto o di un patto contrario al contenuto di un documento. È ammessa se c'è un principio di prova scritta che faccia apparire verosimile il fatto da provare, quando la prova scritta si è perduta senza colpa del contraente, se egli era nella impossibilità morale o materiale di procurarsela. Confessione: dichiarazione che una parte fa, in giudizio (giudiziale) o fuori (stragiudiziale), della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. È una dichiarazione di scienza se ha per oggetto fatti, altrimenti è dichiarazione di volontà se riconosce altrui diritti. Giuramento: dichiarazione di verità pronunciata in giudizio con formula solenne dalle parti (a differenza della testimonianza, che è di terzi). È decisorio (se richiesta da una parte) o suppletorio (se richiesta dal giudice). Fa piena prova anche se falso (ma se dichiarato falso può comportare un risarcimento del danno). Presunzione: mezzi di prova critici o indiretti che consistono nell'indurre da un fatto noto l'esistenza di un fatto ignoto. Possono essere semplici (illazioni che il giudice trae da fatti storicamente provati) o legali (tratte dalla stessa legge); a loro volta le presunzioni legali sono assolute (se non ammettono prova contraria) o relative (se ammettono prova contraria).
Prescrizione: estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato, determinato dalla legge. Il termine ordinario è di dieci anni, un termine maggiore o minore può essere stabilito dalla legge. Si fonda sul fatto che il mancato esercizio di un diritto crea un contrasto tra situazione di diritto e situazione di fatto. Inizia a decorrere dal giorno in cui poteva essere fatto valere il diritto e l'ignoranza dell'esistenza del diritto da parte del titolare non è motivo valido per interromperne il decorso (salvo che non derivi da dolo del debitore che ha occultato l'esistenza del debito). Vi si può rinunciare, ma solo se è già compiuta (non valgono i patti delle parti). Non vi sono sottoposti i diritti indisponibili. Può essere interrotta se il titolare del diritto lo esercita o se il soggetto passivo riconosce l'esistenza del diritto. Può essere sospesa (ad es. creditore e debitore diventano coniugi). Deve essere eccepita dalla parte interessata (non viene rilevata d'ufficio). Decadenza: differisce dalla prescrizione per la specifica funzione che assolve: limitare entro un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche (ad es. diritto del compratore di denunciare i vizi della cosa venduta entro otto giorni). Può, a differenza della prescrizione, essere pattuita se non rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di una delle parti.