PERSONA FISICA
Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri
Capacità giuridica
Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è definita come idoneità di un soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti e di doveri. Si distingue: capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini; capacità giuridica speciale: incidenza della capacità generale sulla concreta possibile titolarità delle singole situazioni. Capacità giuridica e soggettività : dominante l’opinione che le identifica reciprocamente (la capacità giuridica è collegata all’uomo ex art. 1 c.c., la soggettività è propria di ogni uomo in quanto tale ex art. 2 Cost).. In particolare: teoria organica: l’uomo persona fisica diventa persona nel senso di soggetto di diritto con il riconoscimento da parte dell’ordinamento. La capacità giuridica è espressione di tale riconoscimento ed è il presupposto per l’acquisto dei diritti e degli obblighi giuridici. teoria atomistica: la persona è un complesso di diritti e di doveri e non rileva nell’ordinamento in quanto tale, ma rileva soltanto il suo singolo comportamento disciplinato dalle norme giuridiche. La capacità giuridica, così come la soggettività, non sono qualità intrinseche dell’uomo in quanto tale, ma sono espressione della rilevanza del singolo comportamento umano.
Capacità giuridica e personalità: la personalità esprime l’aspetto dinamico della persona garantito nel suo pieno e libero svolgimento ed è concreta attuazione dei valori dei quali il soggetto, giuridicamente capace, è portatore Acquisto della La capacità giuridica si acquista con la nascita (si richiede che l’individuo nasca vivo). Si parla di cd. anticipazione della capacità giuridica o anche di acquisto condizionato capacità (all’evento della nascita) e con efficacia retroattiva, in relazione al nascituro concepito o non giuridica concepito e con riferimento ai diritti allo stesso attribuiti da talune norme subordinatamente all’evento della nascita. Perdita della Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità giuridica. capacità Particolare rilevanza assume l’ipotesi della commorienza (morte simultanea di due o più giuridica persone). Fonti normative Art. 2 Cost. ; art.1 c.c.
Residenza, domicilio e dimora
Dimora
Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce (elemento materiale) il centro principale dei propri affari. Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione. Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale, familiare e sociale. Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita. Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Riferimenti normativi
Artt. 43 ss. c.c.
Domicilio
Residenza
Scomparsa, assenza e morte presunta Scomparsa
Allontanamento della persona dall’ultimo suo domicilio o residenza con mancanza di notizie. art. 48 ss. c.c. Riferimento normativo nomina del curatore dello scomparso, effettuata dal Principali conseguenze Tribunale su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del p.m., finalizzata alla conservazione del patrimonio.
Assenza
Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due anni dal giorno dell’ultima notizia.
art. 49 ss. c.c. Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza dei Principali conseguenze presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte, dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso temporaneo dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di morte dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi. Possibilità per i possessori temporanei di compimento degli atti di ordinaria amministrazione sui beni dell’assente. Inesigibilità temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari). In caso di ritorno dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore (art.56 c.c.) Dichiarazione di morte Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per un periodo di almeno 10 anni. presunta
art. 58 ss. c.c. Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza delle Principali conseguenze stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di assenza, dichiarativa di morte presunta, con possibilità per coloro che sono stati temporaneamente immessi nel possesso dei beni, di disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si estinguono. Il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio ( tale matrimonio sarà però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o ne sia accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del p.m., fatti salvi gli effetti civili). In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano o al conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo gli effetti della buona fede dei terzi, eredi e legatari.
Capacità di agire La capacità di agire indica l’aspetto dinamico del soggetto ed è definita come l’idoneità della persona a svolgere l’attività giuridica che riguarda la sfera dei suoi interessi, ad esercitare diritti e ad assumere obblighi, a manifestare volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica. Si parla della relatività della capacità di agire in relazione sia ai presupposti che concorrono a formarla, sia agli scopi della sua concreta limitazione o esclusione, sia alla possibilità di una sua misurazione in termini quantitativi.. Acquisto della capacità di La capacità di agire cd. generale si acquista con il compimento della maggiore età (18 anni). agire Le capacità di agire cd. speciali previste da singole norme di legge in relazione a singoli atti o rapporti, si acquistano prima della maggiore età (es. capacità in materia di lavoro). Art. 2 Cost.; art.2 c.c Riferimenti normativi Definizione
Minore età (causa di incapacità legale di agire)
Premessa: la tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale va criticata nel momento in cui non consente al minore di realizzare la propria personalità attraverso l’esercizio dei diritti e delle attività fondamentali. Sarebbe allora preferibile parlare di cd. capacità di discernimento, cioè della concreta capacità o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e alle sue condizioni soggettive, di assumere una decisione con adeguata consapevolezza.
Potestà
Dalla impostazione tradizionale dell’incapacità di agire del minore quale soggetto astrattamente incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi, deriva la concezione della potestà genitoriale quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori– soggezione del minore, con il dovere di quest’ultimo di lasciarsi educare. Conseguenze:
Natura (diritto soggettivo: unico limite divieto di abuso nell’esercizio del diritto con pregiudizio più o meno grave per il minore). Contenuto (doveri – poteri che consistono nell’educazione, istruzione, custodia, correzione, mantenimento, rappresentanza nelle attività di natura patrimoniale e personale). Rapporto tra potestà e diritti di libertà del minore (cd. elasticità della potestà, nel senso di non concepire lo stesso rigore nell’esercizio della potestà e nell’imposizione delle scelte e delle decisioni adottate durante le diverse età del minore nel rispetto dei diritti fondamentali dello stesso dal diritto di controllo al diritto di direttiva). Riferimenti normativi (art.147 ss. cc.; art.315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.)
Un diverso orientamento considera il minore come soggetto di diritto e non come oggetto della potestà e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd. capacità di discernimento, il potere di effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona.
Tutela e curatela (complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per la cura e la realizzazione di interessi di altri soggetti).
Tutela del minore. Presupposti: il tutore è nominato nell’ipotesi in cui la potestà dei genitori manchi o non possa essere esercitata. Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità giudiziaria, pur avendo una sufficiente autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere senza l’autorizzazione del giudice tutelare (art.374 c.c.), atti per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale (art.375 c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione è richiesta (art.374 c.c.). Contenuto della funzione tutelare (cura della persona del minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione dei beni) Divieto di acquisti (art. 378 c.c.). Riferimenti normativi (art.343 ss. c.c.)
Curatela del minore emancipato.
Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minore emancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che contrae matrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciuta una capacità di agire limitata al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Contenuto della curatela : il curatore nominato non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza e di cura del minore che agisce personalmente, ma con l’assistenza del curatore che valuta la rispondenza dell’atto all’interesse del minore stesso. Il curatore deve prestare il suo assenso per gli atti di straordinaria amministrazione che il minore ponga in essere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Riferimenti normativi (art. 390 ss c.c.)
Infermità mentale (causa di incapacità legale di agire)
Infermità mentale alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad un’incapacità totale di provvedere ai propri interessi. Il soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad essere parte di rapporti giuridicamente rilevanti , sicchè esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo patrimonio.
Conseguenza dell’infermità: sentenza di interdizione
Conseguenza della sentenza: nomina del tutore
Riferimenti normativi
il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere interdetto dal tribunale competente, previo esame dell’interdicendo, con sentenza che impedisce l’acquisto della capacità di agire se avviene nell’ultimo anno della minore età e che estingue la capacità di agire se è pronunziata dopo il raggiungimento della maggiore età.
il tutore nominato a salvaguardia degli interessi dell’interdetto, si occupa della cura della persona dell’interdetto, della rappresentanza negli atti civili e della amministrazione dei beni. gli atti compiuti dall’interdetto senza la rappresentanza del tutore sono annullabili (art. 427 c.c.) su istanza del tutore, dell’interdetto (dopo la revoca della sentenza), nonchè dai suoi eredi e aventi causa. artt.414 ss c.c.
Infermità mentale (causa di limitazione della capacità di agire)
Infermità mentale debolezza delle facoltà mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del sentimento non tanto gravi da rendere necessaria l’interdizione, ma sufficienti a generare un pericolo attuale di pregiudizio per il patrimonio del soggetto. Prodigalità eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a spendere in modo smisurato o disordinato, incapacità di valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie sostanze. Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facoltà mentali con pericolo attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio.
Conseguenza di tale infermità o della prodigalità: il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere inabilitato sentenza di inabilitazione con sentenza dal tribunale competente, previo esame dell’inabilitando. Ha una capacità di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
Conseguenza della sentenza: nomina del curatore
Riferimenti normativi
il curatore nominato a salvaguardia degli interessi dell’inabilitato, ha il compito di assistere l’inabilitato stesso per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza del curatore e autorizzazione giudiziale sono annullabili (art.427 c.c.) su istanza dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, nonché dei suoi eredi e aventi causa. artt.414 ss c.c.
Incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale) Definizione
Conseguenze
Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e volere l’atto da realizzare che può derivare non solo da un’alterazione patologica della psiche, ma anche da una situazione che turbi la sfera affettiva ed emozionale dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della capacità naturale e della volontà cosciente. Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale. Tuttavia: se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace; se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la mala fede dell’altro contraente Art. 428 c.c.
Riferimenti normativi
PERSONE GIURIDICHE
Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica ( possibilità di essere titolari di situazioni soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le persone fisiche – organi – che ne fanno parte).
Natura
Classificazioni
Teoria della finzione l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico. Teoria della realtà l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività. Sul piano strutturale: enti a struttura associativa ( associazioni); enti a struttura istituzionale (fondazioni).
Sul piano degli interessi perseguiti: enti pubblici (interessi generali); enti privati (interessi particolari).
Sul piano della finalità: enti privati con finalità lucrative o miste (società); enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).
Sul piano dell’autonomia patrimoniale: enti con autonomia patrimoniale ( separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte ). Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dell’ente stesso; enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei patrimoni, mancanza del riconoscimento – cd. enti non riconosciuti -). In tal caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche per le obbligazioni assunte dall’ente stesso (v. art.38 c.c. per le associazioni non riconosciute e art.41 c.c. per i comitati)
Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale perfetta: acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema normativo società di capitali); acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione dell’attualità sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio (sistema concessorio associazioni e fondazioni).
Riferimenti normativi
N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni Provincia. Artt.2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.
Associazioni non riconosciute Definizione e scopo Costituzione e regolamentazione
Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio, persegue uno scopo non lucrativo L’associazione si costituisce con un atto costitutivo (negozio associativo aperto all’adesione di altre parti). Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonché per l’amministrazione dell’ente, sono contenute nello statuto. L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non riconosciuta.(es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che presuppongono il riconoscimento. L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ne deriva che: i creditori dell’associato non hanno diritti sul patrimonio dell’ente; delle obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (art.38 c.c.), a meno che il creditore non sia uno degli associati. Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: assemblea e amministratori. Questi ultimi agiscono all’esterno in nome e per conto dell’ente quali mandatari e rispondono del loro operato nei confronti dell’associazione a titolo di responsabilità contrattuale e solidalmente.
Elementi dell’ente
Riferimenti normativi
L’associazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio, cioè un fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti patrimoniali dei quali l’ente è titolare. Prima dell’estinzione dell’ente, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati. Artt. 36, 37, 38 ss. c.c., ma v., in quanto compatibili, le norme previste per le associazioni riconosciute. di L. 11.08.1991 n.266 struttura, funzione, requisiti per l’iscrizione negli appositi registri.
Associazioni volontariato
Comitati. Definizione e scopo Costituzione regolamentazione Elementi dell’ente
Organizzazione di persone che si accordano per effettuare una raccolta di fondi mediante pubblica sottoscrizione per perseguire un fine di interesse generale. e Il comitato si costituisce con accordo anche verbale. Le regole per l’amministrazione e la gestione dell’ente sono dettate nell’accordo costitutivo dai membri del comitato. Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: i promotori, che prendono l’iniziativa di costituire il comitato; gli organizzatori, che svolgono la funzione di amministratori; i sottoscrittori, che promettono le oblazioni.
Sul patrimonio del comitato (che ha un patrimonio distinto in quanto soggetto di diritto) insiste un vincolo di destinazione, sicchè non può essere in alcun modo devoluto per un scopo diverso da quello pattuito e manifestato agli oblatori. Se non ha ottenuto il riconoscimento (ma si dibatte sull’ammissibilità di un comitato riconosciuto), il comitato ha un’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui: i creditori dei partecipanti non hanno diritti sul patrimonio dell’ente; delle obbligazioni dell’ente rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato (art.41 c.c.). Artt. 39,40,41,42 c.c.
Riferimenti normativi
Associazioni riconosciute. Associazioni di fatto che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento (e quindi la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta). Riconoscimento con sistema concessorio:
Requisiti (artt. 14 e 16 c.c. atto pubblico, nonché indicazione, nell’atto costitutivo e nello statuto, della denominazione dell’ente, dello scopo, del patrimonio, della sede, delle condizioni di ammissione degli associati e dei diritti e degli obblighi degli stessi). Valutazione del rispetto delle norme di legge inderogabili, della meritevolezza dello scopo, dell’adeguatezza del patrimonio. Conseguenze (modificazione del regime giuridico dell’ente con acquisto dell’autonomia patrimoniale perfetta).
Registrazione
Organi dell’ente
L’iscrizione dell’associazione riconosciuta nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale di ciascuna Provincia, ha la funzione di pubblicità dichiarativa, cioè di opponibilità ai terzi di tutte le vicende che concernono l’ente, nonché di tutte le limitazioni del potere rappresentativo degli amministratori.. Assemblea convocata dagli amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o comunque se ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, l’assemblea è l’organo che riunisce gli associati. Ha le competenze individuate nell’atto costitutivo e nello statuto ed indicate negli artt. 20,21 e 22 c.c. Le stesse norme individuano altresì le ipotesi in cui è necessaria una deliberazione con maggioranza qualificata (modifica dell’atto costitutivo o dello statuto; scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio). Di norma, infatti, l’assemblea delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare (in prima convocazione) o qualunque sia il numero degli intervenuti (in seconda convocazione).
Amministratori organo di gestione dell’ente, sono eletti dall’assemblea e operano secondo le competenze e le funzioni attribuite con lo statuto. Sono responsabili verso i terzi per la violazione degli obblighi connessi alla loro funzione e verso l’ente secondo le disposizioni sul mandato.
Deliberazioni dell’assemblea
Estinzione dell’ente
Fanno parte dell’associazione anche gli associati. Costoro non possono trasmettere la loro qualità nemmeno mortis causa. La possibilità di recedere dall’associazione è regolata dall’art. 24 c.c. Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate dall’autorità giudiziaria su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero (art. 23 1° comma c.c.), ma senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle delibere stesse (art. 23 2° comma c.c.). L’impugnazione della deliberazione non ne sospende l’esecutività, salvo che non venga disposta per gravi motivi dall’autorità giudiziaria (art. 23 3° comma c.c.). Sono inesistenti le delibere adottate da un’assemblea inesistente o non regolarmente costituita. L’invalidità del singolo voto non comporta l’invalidità della delibera salvo la prova di resistenza (se si tratta cioè di un voto decisivo per la formazione della maggioranza). Fasi Deliberazione di scioglimento dell’ente o dichiarazione di estinzione dello stesso da parte dell’autorità amministrativa per una delle cause previste dalla legge (v. art. 27 c.c.);
Liquidazione: gli amministratori non possono compiere nuove operazioni (v. art.29 c.c.), ma solo porre in essere atti di ordinaria gestione per la conservazione del patrimonio. La fase è gestita dai commissari liquidatori sotto il controllo del presidente del tribunale; Cancellazione dal registro delle persone giuridiche; Devoluzione dei beni residui in conformità all’atto costitutivo e allo statuto o, in mancanza, secondo la delibera assembleare di scioglimento o, in mancanza, attribuzione ad enti che perseguono scopi analoghi. Artt. 14 ss c.c.; artt. 11 ss disp. att. c.c.
Riferimenti normativi
Fondazioni Definizione e scopo Costituzione regolamentazione
Organizzazione stabile creata per la gestione di un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità individuato dal fondatore. e La fondazione si costituisce con un atto costitutivo, denominato negozio di fondazione, che deve rivestire la forma dell’atto pubblico. Può essere costituita anche mediante testamento. Le regole per l’amministrazione dell’ente e per la gestione del patrimonio sono contenute nello statuto. Trova in tal caso applicazione l’art. 16 c.c.. Secondo l’opinione tradizionale occorre distinguere il negozio di fondazione (non patrimoniale), dal negozio di dotazione (patrimoniale) per il trasferimento dei beni. L’atto di fondazione può essere revocato nei casi e nelle forme previsti dall’art.15 c.c.
Elementi dell’ente
Per la fondazione il riconoscimento ha valore costitutivo: con tale atto, infatti, la fondazione diventa soggetto di diritto e acquista la personalità giuridica Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: fondatore e amministratori. L’autorità amministrativa esercita un’attività continua di controllo e vigilanza, con possibilità di annullamento delle delibere contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e al buon costume (v. artt. 25 e 26 c.c.) Fondo di dotazione da parte del fondatore autonomia patrimoniale perfetta per la fondazione che, con sistema concessorio ha ottenuto il riconoscimento. Artt. 15 ss. c.c. ma vedi, in quanto compatibili, anche le norme dettate in materia di associazioni riconosciute in tema di registrazione, di estinzione e liquidazione, di devoluzione dei beni residui.
Riferimenti normativi
SITUAZIONI ESISTENZIALI
Situazioni giuridiche (rilevanti per l’ordinamento giuridico) di natura non patrimoniale (non suscettibili di essere valutate secondo una stima economica)
Diritti della personalità
Nozione Natura giuridica Fonti normative nazionali Fonti normative Internazionali e comunitarie
Fondamento
Spettanza Forme di tutela
Situazioni giuridiche soggettive esistenziali proprie di ogni uomo in quanto tale. Caratteristica: la persona è allo stesso tempo soggetto titolare della situazione giuridica e punto di riferimento oggettivo della tutela offerta dall’ordinamento. Diritti assoluti opponibili erga omnes (all’intera comunità di consociati), inalienabili, irrinunziabili e imprescrittibili Costituzione, codice civile (artt.5-10, art.2043), codice penale, leggi speciali e complementari in materia ( interruzione di gravidanza, diritto d’autore, riforma del diritto internazionale privato). Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo – Onu – 1948. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Roma – 1950 (ratificata con L.848/55). Patti dell’Onu sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali – New York – 1966 (ratificati con L.881/77). Trattato di Helsinki Trattato di Maastricht. Teoria atomistica rilevano i soli diritti della personalità espressamente previsti e disciplinati dall’ordinamento giuridico mentre le nuove situazioni soggettive sono tutelabili soltanto con interpretazione estensiva o analogica delle norme esistenti. Teoria monistica esiste un unico diritto della personalità di contenuto vago che riassume tutti gli altri diritti senza identificarsi con la loro somma. Se unica è la persona, quindi unico è il bene protetto, si può in realtà individuare un fondamento unitario dei diritti della personalità (artt.2 e 3 Cost.), anche se poi molteplici e diversamente identificabili e tutelabili sono le possibili manifestazioni della personalità. Discussa la possibilità di ritenere titolari dei diritti della personalità: - il nascituro, il defunto, i familiari del defunto, lo straniero Tutela preventiva (obblighi di contenuto positivo a carico di chi è tenuto a tutelare e a promuovere la personalità del soggetto titolare e obblighi di contenuto negativo a carico dello stesso soggetto titolare (autolimitazioni) a tutela di altri diritti personali e del valore della dignità umana); azione inibitoria (azione diretta a far cessare o a non far iniziare il comportamento antigiuridico del danneggiante). Tutela successiva alla lesione (risarcimento del danno in forma specifica (over possibile) o in forma generica per equivalente).
Singoli diritti della personalità
Diritto alla
vita
ed all’integrità psicofisica
Il bene “vita” è tutelato non come bene inteso in senso naturalistico (esistenza biologica), ma in senso normativo ex art. 36 C. come pretesa ad una vita libera e dignitosa. Contenuto
Riferimenti normativi
Tutela
Rispetto della vita umana (diritto alla vita) e divieto di disporre del proprio corpo in modo tale da cagionare una diminuzione permanente della propria integrità fisica (diritto all’integrità psicofisica – art. 5 c.c.). La lesione della propria integrità, tuttavia, anche permanente, è consentita entro i limiti fissati dalle leggi speciali in materia (ad es. per i trapianti), a fini terapeutici o a favore di un altro soggetto, in nome del principio di solidarietà costituzionale. Art. 36 Cost.; art.5 c.c..; L.22.5.1978 n.194 (interruzione di gravidanza); artt. 575 ss c.p. La tutela del diritto alla vita e del diritto all’integrità psicofisica è attuata mediante obblighi di contenuto positivo (dovere di soccorso penale – art. 593 c.p. - e civile – art. 2087 c.c.) e obblighi di contenuto negativo (divieto di atti di disposizione del proprio corpo).
Diritto alla
salute
Il bene “salute” è tutelato non in sé per sé quale bene autonomo o in senso negativo quale assenza di patologie, ma in senso positivo quale condizione di equilibrio psico-fisico sanitario, sociale ed ambientale, cioè quale stato di benessere generale del soggetto. Contenuto
Diritto al sano e libero sviluppo della persona e alla realizzazione della sua libertà e dignità.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3 e 32 Cost. L’art. 32 Cost. individua il diritto alla salute come situazione soggettiva complessa individuale azionabile e tutelabile dinanzi al giudice. Il diritto alla salute è tutelato con la previsione di obblighi di contenuto negativo che realizzano allo stesso tempo la tutela della dignità e della libertà della persona (è esclusa la possibilità di interventi sanitari obbligatori o coattivi in contrasto con i valori della persona costituzionalmente garantiti – art.32 C.) e con obblighi di contenuto positivo (assistenza sanitaria obbligatoria). Nuova forma di tutela è offerta dal risarcimento del danno cd.“biologico”.
Tutela
Diritto all’onore e alla reputazione Diritto all’onore Aspetti particolari della dignità umana Contenuto
Diritto all’integrità morale e al rispetto della dignità umana
Riferimenti normativi
Artt. 2 , 3 Cost.; art. 10 c.c.; artt. 594 e 595 c.p. (reati di ingiuria e di diffamazione)
Tutela
Azione inibitoria e risarcimento del danno in forma specifica ( rettifica e pubblicazione della sentenza di condanna per la lesione attuata a mezzo stampa o telecomunicazioni).
Diritto all’ immagine Commistione tra interessi personalistici ed interessi economici – l’immagine acquista rilievo come aspetto della identità di una persona (da tutelare in quanto espressione della personalità) e come bene giuridico economicamente valutabile (con conseguente diritto patrimoniale allo sfruttamento). Contenuto
Riferimenti normativi Tutela
Diritto alla non pubblicazione, al non sfruttamento e alla non utilizzazione della propria immagine senza il proprio consenso o comunque qualora ne derivi pregiudizio alla reputazione e/o al decoro. La legge non richiede come necessario il consenso se la riproduzione o la pubblicazione sono giustificate dalla notorietà della persona o da finalità di interesse pubblico, ma comunque entro i limiti del rispetto della dignità umana. Art. 10 c.c.; r.d. 21.6.1942 n.929; L.22.4.1941 n.633 (diritti d’autore) Tutela inibitoria (possibilità di ottenere la cessazione dell’abuso) e risarcimento del danno.
e
Diritto alla riservatezza Contenuto
Divulgazione di notizie economiche relative ad un soggetto
Riferimenti normativi
Discusso: in senso positivo diritto alla privacy e all’esclusione dalla vita privata dell’altrui ingerenza; in senso negativo mero divieto di divulgazione di notizie riservate. Discussa l’esistenza del diritto alla cd. privacy economica: si propende, anche alla luce dei dati normativi esistenti (forme di pubblicità delle informazioni economiche legalmente previste), per l’esistenza, in materia di divulgazione delle notizie economiche, di un principio tendenziale di libertà, quale condizione essenziale per lo svolgimento e lo sviluppo della vita e della politica economica. Resta fermo l’obbligo della circolazione corretta di notizie vere. Infatti: - in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica effettuata da un concorrente è ammessa la tutela ex art. 2598 2° comma c.c. (concorrenza sleale); - in caso di diffusione di notizie lesive della reputazione economica provenienti da organi di stampa o da non concorrenti è ammessa la tutela ex art. 2043 c.c.(illecito civile). Art. 2 Cost.; Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950; artt. 614 ss c.p.– inviolabilità del domicilio - e artt.621 ss c.p.- tutela del segreto.; L.31.12.1996 n. 675 e 676 (modificate dal d. leg. 9.5.1997 n.123 – raccolta ed elaborazione dei dati personali).
Riservatezza e banche dati – disciplina del trattamento dei dati personali. La raccolta e l’elaborazione dei dati personali pone un problema di tutela della riservatezza intesa in senso più ampio quale diritto al controllo della divulgazione delle informazioni relative ad aspetti personali della propria vita, e quindi diritto al controllo del sempre maggiore potere informatico.
La tutela e la disciplina in materia sono previste dalle leggi n.675 e 676 del 1996, così come modificate dal d.leg. 9.05.1997 n.123, attuative della direttiva 95/46/CE (trattamento e libera circolazione dei dati personali). Questo il contenuto della normativa:
Istituzione del Garante. Nozione di trattamento:” qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali”. Obblighi del titolare del trattamento (obblighi specifici di informazione). Diritti dell’interessato (diritti specifici di accesso e di informazione). Rilevanza del consenso e necessità dell’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati cd. sensibili. Forme di tutela specifica (responsabilità civile, penale e amministrativa)..
Diritto all’informazione Diritto del cittadino al corretto funzionamento delle istituzioni. Informazione, personalità e democrazia rilevano come valori indissolubilmente connessi nella società democratica.
Diritto di informare Contenuto Riferimenti normativi Tutela
Diritto di acquisire e diffondere informazioni – libertà di manifestazione del pensiero – diritto di cronaca Artt. 21 e 41 2° comma Cost. a) limiti interni del diritto di cronaca e del diritto di libera manifestazione del pensiero (art.21 C.) la libertà di cronaca è esercitata legittimamente se l’informazione divulgata è socialmente utile, se la notizia è frutto di un serio lavoro di ricerca e se l’esposizione e la valutazione dei fatti è resa in forma civile (orientamento della giurisprudenza). b) diritto di rettifica legge sulla stampa: rettifica in caso di lesione della dignità umana anche in presenza di informazioni veritiere legge sul servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva: rettifica in caso di lesione di interessi materiali o morali nel corso di trasmissioni contrarie a verità.
Diritto ad essere informato Contenuto Riferimenti normativi
Interesse individuale e collettivo ad essere messi in condizione di poter conseguire una notizia. Artt. 2 e 9 Cost., L.241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Diritto ad informarsi Contenuto
Diritto di accesso alle fonti di informazione
Riferimenti normativi
L. 31.12.1996 n. 675 e 676 (modificate dal d.leg.9.5.97 n.123)
Diritto all’ istruzione e all’educazione
Diritti della personalità, nei confronti dello Stato e della collettività, funzionali allo sviluppo dell’individuo. Contenuto Riferimenti normativi
Diritto – dovere allo svolgimento di un’attività o di una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Artt. 2, 3, 4 2° comma, 9, 30, 31 e 32 Cost.
Diritto al Nome e all ’identità personale Segni non solo fisici di identificazione e di distinzione della persona
Contenuto del diritto al nome Contenuto del diritto all’identità Riferimenti normativi Tutela del diritto al nome
Diritto al rispetto del proprio segno di identificazione sociale. Interesse alla veritiera rappresentazione, all’interno della società, della propria personalità spirituale e professionale. Art. 2 Cost.; artt. 6 e 7 c.c. Fondamento interesse di carattere pubblico il diritto del soggetto è tutelato se e quando coincide con l’interesse pubblico. interesse di carattere privato l’ambito della tutela è circoscritto alle ipotesi di confusione personale Azioni azione di reclamo: presuppone la contestazione da parte del terzo a che il titolare usi il suo nome; azione di usurpazione: presuppone l’uso indebito o pregiudizievole che altri faccia del proprio nome. Tali azioni sono esercitabili anche da chi, pur non essendo il titolare del nome, abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela.
Tutela dello pseudonimo
Possibilità, inoltre, di ricorrere alla tutela specifica offerta dalla rettifica, nonché al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e all’azione ordinaria di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno. Artt. 6 e 7 c.c.: tutela analoga a quella prevista per il nome purchè lo pseudonimo abbia raggiunto la stessa importanza di questo, giungendo a notevole notorietà. L.14.4.1982 n.164
Diritto all’identità sessuale
Principio di eguaglianza e dignità dell’uomo Contenuto
Riferimenti normativi
Affermazione della giustizia sociale, ristabilimento di equi rapporti sociali, eliminazione di ingiustificati privilegi, pieno e libero sviluppo di ogni persona, tutela e realizzazione della dignità umana. Artt. 2, 41 2° comma, e 3 Cost.
Diritti di libertà La nostra Costituzione è espressione di libertà cd. positive (libertà di) che si traducono in situazioni soggettive attive di natura esistenziale. Il modello di libertà dell’uomo non è più rappresentato né dalle cd. libertà negative (libertà da) né dalle cd. libertà economiche, pur presenti nella Costituzione. La nuova dimensione delle libertà giustifica le limitazioni interne imposte ai diritti soggettivi e la finalizzazione della libera attività umana alla realizzazione della personalità e della dignità dell’uomo e al contempo al progresso materiale e spirituale della società. Le formazioni sociali ⇒ Definizione ⇒
comunità in grado di realizzare la funzione di espressione dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali. art. 2 Cost. Riferimenti normativi
Beni
• NOZIONE (da rapportare necessariamente ai tempi ed allo sviluppo delle conoscenze scientifiche):
art. 810 c.c.: "Sono beni le cose che possono formare oggetto di
sintesi verbale per indicare
diritti "
non nel significato esclusivo di "diritto soggettivo", ma come
ogni entità - materiale o immateriale idonea a costituire il riferimento oggettivo di diritti
SITUAZIONI
SOGGETTIVE
RAPPORTO GIURIDICO
"cose corporali" casa; automobile
•
"cose incorporali" "energie naturali che hanno valore economico" (814); "diritti di credito" (2800)
interessi meritevoli di tutela I beni sono determinati sulla base della loro idoneità a soddisfare un bisogno umano, un'utilità non necessariamente individuale e patrimoniale, purché espressione di un interesse individuabile, meritevole di tutela.
DISCIPLINA: variabile principalmente in relazione al concreto assetto di interessi al quale il bene si riferisce; • Principali CLASSIFICAZIONI: CRITERI
Rilevanza del titolare
RIPARTIZIONI
(822 ss.)
CONSEGUENZE APPLICATIVE
beni pubblici
privati
Stato o ente pubblico
privato
regime giuridico differenziato: Ad es.: i beni demaniali non possono formare oggetto - di negoziazione privata - di possesso
demanio - necessario (appartenenza funzionale all'ente pubblico) - accidentale (appartenenza solo eventuale all'ente pubblico)
Caratteristiche fisiche o strutturali
(812 ss.) beni immobili
mobili
- intrasportabili, perché naturalmente o artificialmente incorporati al suolo - oggetto di specifica - carattere elencazione residuale
diverso regime formale e pubblicitario dei contratti;
diversa disciplina in tema di possesso e di usucapione
(815) beni mobili cd. "registrati": particolare categoria di beni mobili - iscritti in pubblici registri assoggettati, per taluni aspetti, alla stessa disciplina dei beni immobili
Natura - legge -
beni divisibili / indivisibili
diversa disciplina
volontà delle parti CRITERI
Natura volontà delle parti valutazione comparativa: determinazione in concreto
Caratteristiche strutturali ✲ (determinazione in astratto)
Nozione naturalistica
frazionabili o meno in parti omogenee, ciascuna delle quali conserva un valore economico proporzionale all'intero. RIPARTIZIONI
beni fungibili / infungibili sostituibili o meno con altri beni identici o equivalenti per qualità e quantità.
beni generici
specifici
appartenenza ad un determinato genere; - rilevanza in relazione a - rilevanza per la peso / numero / misura loro individualità
beni produttivi
improduttivi
I primi si caratterizzano per la loro naturale attitudine a produrre direttamente altri beni (frutti) indipendentemente dall'opera dell'uomo.
Natura - funzione
Coesione fisica tra più elementi destinazione unitaria
Relazione di più cose funzione unitaria
Vincolo di destinazione durevole a servizio o ad
in tema di adempimento delle obbligazioni conseguenze applicative
riflessi in tema di vicende del rapporto obbligatorio: (presupposti della)compensazione legale e giudiziale; interpretazione e qualificazione del rapporto mutuo; comodato; deposito.
riflessi in tema di - trasferimento del diritto di proprietà per compravendita;
- passaggio del rischio di perimento o deterioramento fortuito del bene; - adempimento delle obbligazioni: (impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione) riflessi in ordine alla
disciplina di determinati rapporti (ad es.: affitto e locazione)
beni consumabili inconsumabili rilievo ai fini della Si trasformano per effetto si prestano ad una qualificazione del rapporto dell'uso, sì da perdere utilizzazione ripetuta, (comodato; usufrutto) la funzione originaria; restando sostanzialmente inalterati (beni deteriorabili). cose composte ciascun elemento, perdendo la propria funzione originaria, concorre a formare un insieme distinto dai singoli componenti, con una destinazione unitaria. (Si pensi ai mattoni, al cemento, al ferro che compongono un edificio).
universalità di mobili complesso di beni appartenenti alla medesima persona e con destinazione unitaria, ciascuno dei quali può formare oggetto di separati atti e rapporti.
regime differenziato i singoli elementi sono oggetto di differente disciplina se considerati -ciascuno individualmente, ovvero -unitamente agli altri componenti regime differenziato (i singoli beni sono assoggettati ad una disciplina parzialmente diversa da quella dell'universalità).
pertinenze
regime peculiare
relazione di accessorietà
(di regola la pertinenza segue
ornamento di altro bene
tra la pertinenza e la cosa principale - tra immobili; - tra mobile e immobile; - tra mobili; condizione indispensabile: piena disponibilità di entrambi i beni da parte di chi ne effettua la destinazione.
le vicende giuridiche della cosa principale; ma può essere anche oggetto di separati atti e rapporti)
La proprietà. •
EVOLUZIONE storica del fenomeno -
Codice civile del 1942: abbandono del dogma volontaristico e individualistico… … e passaggio alla cd. solidarietà produttivistica Dal tradizionale modello statico: proprietà = centro del sistema (fonte di reddito e di godimento) ad una nuova dimensione dinamica: proprietà = strumento di manifestazione della iniziativa economica
-
Costituzione repubblicana del 1948: graduale emersione degli interessi non patrimoniali … prevalere dell'essere sull'avere nella gerarchia dei valori fondamentali
Proprietà non più attributo della persona, bensì strumento di realizzazione della personalità
Personalismo: scelta mediatrice tra gli opposti estremi dell'individualismo e della collettivizzazione dei beni; superamento della prospettiva produttivistica in funzione della realizzazione di NUOVI E DIVERSI OBIETTIVI: a) L'accessibilità a tutti del diritto di proprietà; b) La funzione sociale
•
nel significato attuale di giustificazione dell'attribuzione del diritto al soggetto alla luce dei principi personalista e solidarista
CONTENUTO DEL DIRITTO Art. 832 c.c. 1942: pienezza ed esclusività del godimento e della disposizione Poteri di godimento e di disposizione: ♦nozione: Il primo indica la facoltà di usare liberamente la cosa, fino a distruggerla; Il potere di disposizione non ha un significato univoco: valendo ad indicare ora la disponibilità negoziale ora quella materiale del bene, o ancora la scelta dei tempi di utilizzazione e di godimento.
♦caratteri: pienezza [il proprietario potrebbe fare ciò che vuole del bene] esclusività [divieto di qualsiasi ingerenza altrui nelle scelte del proprietario] - Necessaria determinazione in concreto, in relazione alla funzione assegnata a ciascun bene (si pensi ai beni non strettamente personali), nonché ai numerosi limiti ed obblighi predisposti dall'ordinamento.
Limiti ed obblighi: Abbandono dell'originaria classificazione di "vincoli" e "obblighi" nell'interesse pubblico o privato; - verifica in concreto del relativo grado di incidenza sul contenuto delle situazioni proprietarie; a) Limiti rinvenibili nel c.c. del 1942:
− applicazione della regola del neminem laedere nella regolamentazione dei rapporti di vicinato (conflitti fra proprietari vicini), ispirata ad una ratio di contemperamento fra opposti interessi al libero godimento dei "propri" beni. Sono vietati quegli atti compiuti dal proprietario al solo scopo di arrecare al vicino un danno (cd. atti emulativi), fatti salvi quelli che comportino per lo stesso proprietario
un minimo di utilità riscontrabile (833). N.B. La rilettura costituzionale della norma impone di interpretare la disposizione alla luce del principio solidarista, postulando la necessaria proporzionalità tra vantaggi e molestie (o pregiudizi). Analogamente opera la regola introdotta dall'art. 844 c.c., sulla base del criterio di contemperamento tra l'interesse del proprietario e quello del vicino, in materia di immissioni (di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti) consentite entro il limite della "normale tollerabilità".
Introduzione di comportamenti positivi (doverosi, in funzione della produttività) in aggiunta ai (soli) limiti negativi previsti dal c.c. del 1865. b)Ulteriori limiti introdotti dalla legislazione speciale -
edilizia / urbanistica legge sull' "equo canone" tutela dell'ambiente
incidenza sempre più profonda: … dalle limitazioni dell'attività contrattuale del proprietario … fino a travolgere lo stesso ius aedificandi (con la l. n. 10 del 1977 e l'introduzione della concessione edilizia)
c) ESPROPRIAZIONE: ♦ natura: non mera limitazione ma sottrazione coattiva della proprietà al titolare;
♦ giustificazione: interesse generale (nel senso della rispondenza ad una funzione socialmente utile), ♦limiti: necessaria corresponsione di un indennizzo al proprietario per la perdita subita.
• REGIME GIURIDICO differenziato:
d) Occupazione appropriativa: piuttosto frequenti i casi di occupazione di fatto di suoli privati da parte della P.A., con immediata realizzazione di un'opera pubblica; si tratta di una procedura illegittima, che importa l'obbligo in capo all'amministrazione di risarcire il danno arrecato al privato.
Pluralità di statuti proprietari in funzione dei diversi interessi e valori sottesi a ciascun oggetto: - ora in ragione della sua natura; - ora in virtù della sua destinazione concreta. Variabilità della disciplina in relazione ai vari tipi di proprietà, ciascuna con la sua particolare funzione:
▲fondiaria: illimitatezza del diritto , commisurata all'interesse in considerazione delle concrete possibilità di utilizzazione del suolo.
▲ edilizia: oggetto di particolare disciplina: - la legge urbanistica del 1942, che attribuisce ai comuni il potere di stabilire vincoli classificando il territorio in zone destinate alla realizzazione di specifiche opere mediante strumenti urbanistici di pianificazione; - la legge sull'edificabilità dei suoli del 1977, che limita alcune facoltà del proprietario (ius aedificandi) nell'interesse collettivo ad un corretto e razionale assetto del territorio; un particolare limite è dato dal rapporto tra superficie e volumetria (CUBATURA), che indica, per ogni area, il preciso volume di quanto è possibile costruire; talvolta la
volumetria spettante ad un'area può essere utilizzata su altra superficie, previo consenso dei rispettivi proprietari (cessione di cubatura).
▲rurale: la proprietà dei terreni agricoli, che incontra non pochi limiti con specifiche finalità sociali (produzione, vincoli idrogeologici, minima unità colturale…).
Modi di acquisto della proprietà atti di autonomia negoziale L'acquisto della proprietà può avvenire attraverso semplici fatti naturali
a TITOLO
ORIGINARIO
DERIVATIVO
(922) Il diritto nasce pieno in capo all'acquirente
il diritto si trasferisce dal dante causa all'acquirente ➪Il dante causa non può cedere un diritto più ampio di quello del quale è titolare; ➪il diritto trasferito resta gravato dalle garanzie e da ogni altro peso che su di esso insisteva precedentemente.
Principali modi d'acquisto a titolo originario: •
OCCUPAZIONE:nozione materiale impossessamento di una cosa, con la volontà di farla propria; oggetto soli beni mobili che non sono in proprietà di alcuno (res nullius, res derelictae) (923)
•
INVENZIONE: procedimento : (927 ss.)
a) ritrovamento di cose smarrite✶ b) obbligo di consegna al comune del luogo di ritrovamento c) pubblicazione di un avviso
reclamo del proprietario entro un anno
decorso di un anno senza reclamo
premio al ritrovatore (930)
acquisto della proprietà (929)
N.B.: si applica la disciplina del tesoro (932) alle cose di pregio nascoste, le quali non rivestano particolare interesse storico o artistico.
•
ACCESSIONE: nozione
attrazione, in un'unica situazione, di cose appartenenti a proprietari diversi a tutela dell'esclusività del diritto pur nel rispetto della situazione soggettiva destinata a soccombere (indennizzo o possibilità di chiedere la separazione);
ratio : salvaguardia dell'interesse più meritevole (fra più interessi contrapposti).
L'accessione si verifica
per opera dell'uomo ➩ accessione: acquisto, a favore del proprietario del suolo (cosa principale), della proprietà sulle opere ivi realizzate: a) dal proprietario del suolo con materiale altrui (935); b) da un terzo con materiale proprio (936); c) da un terzo con materiale altrui (937).
➩ accessione invertita: apparente eccezione al principio enunciato, consistente nell'occupazione in buona fede di una porzione di suolo attiguo al proprio per la costruzione di un edificio. Acquisto della proprietà del suolo da parte del proprietario della costruzione: - decorsi tre mesi dall'inizio della costruzione, in mancanza di opposizione da parte del proprietario del fondo occupato; - previo pagamento del doppio del valore della superficie occupata. Ratio: prevalenza dell'interesse reputato più meritevole, nel rispetto della situazione proprietaria destinata a soccombere (da qui il diritto di opposizione del proprietario del fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subìto).
per fatto naturale ➩ accessione - di mobili a immobili: tutto ciò che sorge sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (934);
- di immobili a immobili: ➩ alluvione: incremento lento e progressivo di un fondo per distacco da altro fondo di detriti trasportati dall'acqua corrente (941);
➩ avulsione: incremento di un fondo per distacco di parte considerevole e riconoscibile di altro fondo, determinato da una azione improvvisa dell'acqua (944). ≠ modalità di incremento → ≠ regime: solo per l'avulsione (e non per l'alluvione) indennità (valore dell'incremento) a favore del proprietario del fondo staccatosi
- di mobili a mobili: ➩ unione comunione tra i ➩ specificazione: acquisto della proprietà di una cosa
proprietari delle cose unite o mescolate (939); ratio: la parità fra interessi contrapposti impone il rispetto di entrambe le situazioni.
(nuova) creata con materiale altrui (940): purché il valore del lavoro risulti prevalente (interesse più meritevole) rispetto a quello del materiale trasformato.
➩ commistione acquisto della proprietà del tutto da parte del proprietario della cosa principale o di maggior valore (939).
Superficie •
NOZIONE: Situazione che qualifica un particolare modello di proprietà, ad estensione orizzontale: la "proprietà superficiaria", proprietà della costruzione o diritto di edificare separatamente (e indipendentemente) dalla proprietà del suolo (in deroga alla tradizionale estensione verticale della proprietà).
•
CONTENUTO (duplice): diritto sulla costruzione
diritto di edificare
(952) costituzione di un diritto di proprietà su opera (già esistente).
acquisto a titolo derivativo imprescrittibilità del diritto di proprietà sulla costruzione
attribuzione ad un soggetto del diritto di edificare sul suolo altrui; acquisto della proprietà sulla opera (una volta) realizzata. acquisto a titolo originario prescrizione, per non uso ventennale, del diritto di edificare
•
MODI di COSTITUZIONE: contratto - testamento; a tempo determinato / indeterminato;
•
ESTINZIONE: a) scadenza del termine; b) rinunzia del superficiario; c) consolidazione (riunione, nella medesima persona, delle qualità di proprietario e superficiario). N.B.: NON è causa di estinzione il PERIMENTO del BENE (salvo patto contrario) (954).
Enfiteusi •
NOZIONE: attribuzione, al titolare, del godimento concesso al proprietario (959), previo pagamento di un canone e con l'obbligo di migliorare il fondo oggetto del diritto (960). [Istituto in via di estinzione]
•
CONTENUTO: "proprietà in senso sostanziale" = all'enfiteuta è attribuito il cd. "dominio utile" (tutti i diritti -poteri di godimento - sul fondo e sulle accessioni ), salva l'operatività del DIVIETO di SUBENFITEUSI; al proprietario il cd. "dominio diretto".
•
MODI di COSTITUZIONE: usucapione; contratto (scritto, a pena di nullità); testamento; a tempo indeterminato / determinato (non inferiore a venti anni).
•
ESTINZIONE: a) prescrizione per non uso ventennale; b) scadenza del termine; c) rinunzia; d) consolidazione; e) espropriazione per pubblico interesse; f) perimento totale del fondo [in caso di perimento parziale: riduzione proporzionale del canone o rinunzia al diritto] (963); g) affrancazione (971) (per accordo tra le parti o per pronuncia giurisdizionale):
diritto (potestativo) dell'enfiteuta all'acquisto della proprietà del fondo dietro corresponsione di una somma pari a quindici volte il canone annuo; h) devoluzione (972) (analogie sostanziali con l'azione di risoluzione): possibilità per il concedente di estinguere l'enfiteusi in caso di inadempimento dell'obbligo di miglioramento del fondo o di mancato pagamento di due annualità di canone (salvo il positivo esercizio dell'azione di affrancazione).
Diritti di godimento su cosa altrui Situazioni personali:
“verso il proprietario” (es.: diritto del conduttore verso il locatore dell’appartamento);
Situazioni reali:
“sul bene” situazioni limitate di godimento: a contenuto minore rispetto alla proprietà, corrispondente ai poteri non più esercitabili dal proprietario (in ragione della coesistenza fra diverse usufrutto, situazioni sullo stesso bene) uso e abitazione; servitù
Usufrutto •
NOZIONE: diritto reale di godimento su un bene altrui e sui suoi frutti (utilità: 981) con l’obbligo di conservarne la destinazione economica e di restituirlo alla scadenza.
•
OGGETTO: beni fruttiferi, di regola inconsumabili (se consumabili “quasi-usufrutto”: 995)
•
LIMITI:
rispetto della destinazione economica del bene
durata temporanea - non oltre la vita dell’usufruttuario per le persone fisiche - non oltre i trenta anni per le persone giuridiche situazione a termine (979), (destinata a non comprimere eccessivamente la proprietà): • l’usufrutto può essere ceduto nel rispetto della durata originaria; • non è trasmissibile per testamento; • ammesso l’usufrutto congiuntivo (a favore di più persone congiuntamente), con clausola di accrescimento fino alla morte dell’ultimo sopravvissuto (678); • espressamente escluso, per gli atti mortis causa (698) (dubbi di ammissibilità per gli altri casi), l’usufrutto successivo (a favore di più persone successivamente).
•
MODI di COSTITUZIONE: legge; volontà delle parti (contratto, testamento); usucapione.
•
OBBLIGHI dell’USUFRUTTUARIO: restituzione del/i bene/i alla scadenza (1001); osservanza, nel godimento, della diligenza del buon padre di famiglia; inventario dei beni oggetto del diritto; prestazione di una idonea garanzia; custodia, amministrazione, riparazioni ordinarie;
•
ESTINZIONE: a) scadenza del termine; b) rinunzia; c) prescrizione (per non uso ventennale); d) consolidazione (della proprietà e dell'usufrutto in capo ad un unico titolare); e) perimento totale della cosa; f) eccesso di potere dell’usufruttuario (alienazione o deterioramento dei beni).
In ipotesi di espropriazione ovvero di perimento per colpa o dolo di terzi del bene (purché, in quest’ultimo caso, previamente assicurato dall’usufruttuario) l’usufrutto si trasferisce sulle relative indennità.
Uso e abitazione •
NOZIONE: situazione reale di godimento che attribuisce al suo titolare il potere - di servirsi di un bene e di raccoglierne i frutti (uso: 1021) - di abitare una casa (abitazione: 1022) nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia.
•
CARATTERI: diritti personalissimi (temporanei; incedibili; si estinguono per morte del titolare) analoghi all'usufrutto per contenuto e disciplina (applicabile in quanto compatibile), [ salvo una ≠ quantitativa, determinata dal limite dei bisogni del titolare e della sua famiglia].
Servitù •
NOZIONE: "peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (1027).
•
PRESUPPOSTI: - contiguità dei fondi = vicinanza tale da consentire un'utilità diretta; - appartenenza a due ≠ proprietari; - peso a carico di un fondo (servente) a fronte di un'utilità (1028) per l'altro fondo (dominante) anche nel senso di maggiore comodità o amenità, ovvero di vantaggio futuro
relazione di servizio: tra situazioni soggettive distinte: non già tra persone diverse, (di qui la configurabilità di una servitù tra due fondi dei quali uno stesso soggetto è,
rispettivamente, proprietario esclusivo e comproprietario); né tra fondi materialmente intesi, (sì che il perimento di un fondo non importa l'estinzione della servitù, salvo che con esso si estingua la stessa situazione di vantaggio o di servizio).
•
TIPI di servitù
CRITERIO
modo di manifestazione
CLASSIFICAZIONI
apparenti / non apparenti (1061)
le prime caratterizzate da opere - artificiali o naturali visibili e permanenti, destinate alla servitù in modo manifesto ed inequivoco, situazione di fatto che nelle seconde manca
contenuto
riflessi applicativi in tema di costituzione
affermative / negative le prime attribuiscono il potere di svolgere una attività sul fondo servente; le seconde proibiscono - a carico della situazione servente - di compiere atti e comportamenti
presupposti,
continue
discontinue
rilievo ai fini della
modalità di esercizio
presuppongono una
presuppongono il
precedente opera
fatto dell'uomo
decorrenza del termine di prescrizione
(non richiedono attività dell'uomo)
modo di costituzione, funzione
volontarie (1058 ss.) volontà dei singoli legittimati i soli titolari di una situazione soggettiva più ampia
coattive (1032 ss.) volontà della legge (tipicità) PRESUPPOSTI: necessità del f. dominante accordo - sentenza - atto amministrativo
•
MODI di COSTITUZIONE: - tutti i tipi di servitù - servitù apparenti
•
ESERCIZIO: (1063 ss.) regolato dal titolo o, in mancanza, dalla legge per soddisfare i bisogni del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente
contratto - testamento; usucapione; destinazione del padre di famiglia (1062).
(il proprietario di quest'ultimo non può in alcun modo ostacolare l'esercizio della servitù).
•
ESTINZIONE: (1072 ss.) a) confusione; b) decorso del termine; c) rinunzia; d) abbandono (liberatorio del fondo servente); e) prescrizione (per non uso ventennale). Comunione
•
NOZIONE: (1100) medesima situazione di godimento nella titolarità di una pluralità di soggetti comproprietà: schema originario, esteso alle situazioni di godimento su cosa altrui e, in quanto compatibile, alle altre situazioni patrimoniali. limiti:- godimento commisurato a quello degli altri contitolari (1102) - attribuzione a ciascuno di un diritto esclusivo sulla propria quota: partecipazione ai vantaggi (godimento e disposizione) e agli svantaggi (spese necessarie), correlati all'esercizio della situazione.
•
FORME:
in relazione alla fonte volontaria: accordo dei soggetti incidentale: evento casuale forzosa: legge
•
forme speciali comunione legale tra coniugi (a ≠ della comunione ordinaria non ammette scioglimento anticipato su iniziativa di un partecipante).
AMMINISTRAZIONE: (1105 ss.) spetta a tutti i partecipanti riuniti in assemblea; deliberazioni: impugnabili entro trenta giorni a pena di decadenza;
atti di ordinaria amministrazione: maggioranza del valore delle quote; atti di straordinaria amministrazione: maggioranza dei 2/3 del valore complessivo della cosa comune atti di alienazione; costituzione di diritti reali; locazioni ultranovennali: unanimità.
Condominio negli edifici •
NOZIONE: coesistenza di più diritti (esclusivi) di proprietà in un edificio, accanto alla comunione su talune parti dell'edificio stesso. (Contitolarità e proprietà esclusiva funzionalizzate alla coabitazione, in uno stesso edificio, di più persone). limiti: a) uso delle parti comuni (diritto proporzionato al valore della proprietà esclusiva) (1118) esercizio del diritto (esclusivo) di proprietà necessariamente commisurati all'esercizio del diritto da parte degli altri condòmini; b) indivisibilità, salvo che la divisione non renda più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino (1119). oneri: partecipazione alle spese determinata in relazione alla destinazione del servizio (1123):
- commisurata al valore della quota se la cosa è destinata a servire tutti in modo identico - proporzionata all'uso se la cosa è destinata a servire ciascuno in misura diversa. •
ORGANI: assemblea; amministratore: (obbligatorio in condomini con più di quattro partecipanti: 1129). deliberazioni: impugnabili entro trenta giorni (a pena di decadenza: 1137) maggioranze variabili secondo l'oggetto della delibera regolamento: (obbligatorio nei condomini con più di 10 proprietari esclusivi: 1138).
Multiproprietà •
NOZIONE: esercizio di un diritto su una cosa comune, in via esclusiva, con godimento turnario [comunione]
• •
[godimento esclusivo]
[periodi predeterminati]
immobiliare (ville, appartamenti) tipicità sociale: riferimento qualificante nel tempo alberghiera (complesso alberghiero) azionaria (complesso immobiliare di una società) NATURA: incerta la qualificazione del rapporto; analogie con la comunione, il condominio, la proprietà. Tendenziale riconduzione ad un diritto di proprietà su un (nuovo) bene, definito nello spazio e nel tempo DISCIPLINA: d. leg. 9 novembre 1998, n. 427(attuazione della direttiva 94/47 CE)
qualificazione e disciplina lasciate impregiudicate dal d. leg., che si limita a richiamare una più ampia forma di godimento turnario, senza prendere posizione sulla natura reale del diritto), introduzione di tecniche a difesa dell'acquirente non professionale relativamente alle trattative ed alle formalità del contratto: a) doveri di informazione (2, d.leg.cit.); b) forma e contenuto specifici del contratto (inserimento clausole: 3, d.leg.cit.); c) diritto di recesso (5 e 6, d.leg.cit.).
Tutela delle situazioni reali di godimento • • •
Concesse al solo proprietario c.d. PETITORIE (azione di rivendicazione; negatoria; di regolamento di confini; di apposizione di termini. Concesse anche al titolare di un diritto reale di godimento su cosa altrui CONFESSORIA e DI NUNCIAZIONE (azione di nuova opera e di danno temuto). Previste per chi è soltanto possessore c.d. POSSESSORIE (azione di reintegrazione e di manutenzione).
AZIONE di rivendicazione
legittimati attivi proprietario
(948)
FUNZIONI riconoscimento del diritto (funzione di accertamento)
e, eventualmente, restituzione del bene
CARATTERI
PRESUPPOSTI
imprescrittibile (salvi gli effetti della usucapione);
contestazione del diritto di proprietà nei cfr. del rivendicante e del suo dante causa
(funzione recuperatoria)
probatio diabolica: dimostrazione del diritto di proprietà, risalendo ad acquisto a titolo originario
negatoria
proprietario
(949)
di regolamento di confini
proprietario
dichiarazione dell'inesisten- prova con ogni mezzo za di diritti altrui sulla (anche presunzioni) propria situazione di un titolo d'acquisto del diritto di proprietà demarcazione dei confini tra due fondi confinanti
(950) per apposizione di
termini (951)
confessoria (1079)
prova del confine: con qualsiasi mezzo
molestie di fatto o di diritto (da parte di chi esercita o vanta un proprio diritto sul bene contro il proprietario)
incertezza dei limiti di confine tra i fondi
(anche accertamento delle mappe catastali)
proprietario
apposizione dei segni di confine ("termini") a spese di entrambi i proprietari
a) proprietario; riconoscimento del proprio b)titolare di un dir. diritto contro chi ne contesti reale su cosa altrui l'esercizio, ovvero cessazione di atti impeditivi o di turbative
irriconoscibilità o mancanza dei segni di confine tra i fondi prova dell'esistenza della situazione di godimento (contestata,
molestie di fatto o di diritto
impedita o turbata)
di nunciazione : a) proprietario; eliminazione di un pericolo tutela a carattere 1) pericoli o limiti al 1) di nuova opera b) titolare di un dir. proveniente da un fondo vicino provvisorio (prima di potere di godimento 2) di danno temuto reale su cosa altrui; a causa di nuove opere o di una pronuncia nel merito) da un'opera intrapresa e (1171, 1172) c) possessore attività intraprese da altri, con funzione cautelare non ancora terminata; ovvero di cose già esistenti (sul fondo vicino)
2) pericolo di un danno grave ed imminente al bene oggetto di godimento, da una cosa già esistente
AZIONI POSSESSORIE
AZIONE
legittimati attivi
FUNZIONI
CARATTERI
PRESUPPOSTI
di reintegrazione possessore; o anche reintegrazione nel esperibile entro spoglio violento o detentore (salvo che possesso = restituzione 1 anno dallo spoglio clandestino (occulto) (o di spoglio) per ragioni di servizio del bene o dalla sua scoperta (1168) o di ospitalità)
di manutenzione possessore di (1170) beni immobili o di universalità di mobili
(tutela provvisoria, che prescinde dall'accertamento del diritto)
cessazione di molestie o turbative (o rimedio contro lo spoglio non violento né clandestino)
esperibile entro anno dallo spoglio
possesso continuo e ininterrotto da oltre o dalla sua scoperta 1 anno, acquistato in (tutela provvisoria, che modo non violento prescinde dall'accertamento né clandestino del diritto)
(altrimenti decorso almeno 1 anno dalla fine della violenza o della clandestinità)
Rapporto fra azioni possessorie e petitorie: carattere provvisorio della tutela possessoria; possibilità di agire in rivendica del proprietario soccombente soltanto all'esito del giudizio possessorio - separazione tra giudizio possessorio e petitorio (705¹ c.p.c.) - salve le ipotesi nelle quali l'attesa della conclusione del giudizio possessorio possa comportare un "pregiudizio irreparabile" per il proprietario convenuto.
POSSESSO come potere di fatto: definizione legislativa (art. 1140). N.B.: Necessità di abbandonare la qualificazione corrente, che colloca il possesso sul piano delle situazioni giuridiche, vale a dire degli effetti (in parallelo con la proprietà, che è "oggetto" di vicende giuridiche). In quanto comportamento, il possesso si sostanzia in un atto giuridico (in senso stretto), da collocare sul piano della fattispecie produttiva di effetti (v. artt. 1148 ss.). Nozione: elemento "materiale": comportamento diretto al godimento e all'utilizzazione, attuali e futuri, di [oggettivo] un bene (indipendentemente da un legame di titolarità con il bene stesso) elemento "spirituale": animus possidendi = intenzione di usare la cosa come oggetto di un [soggettivo] proprio diritto - di proprietà, di usufrutto, di enfiteusi Possesso c.d. mediato: si può possedere anche per mezzo di altra persona, che ha la detenzione del bene (1140²) [es.: è possessore il locatore, il quale possiede il bene per mezzo del conduttore]
≠ tra POSSESSO e DETENZIONE: diversità di animus + diversità di condotta DETENTORE è colui che, pur godendo del bene, non ha intenzione di usarlo come oggetto di un proprio
diritto di proprietà, (usufrutto etc.) ed ha un comportamento non corrispondente all'esercizio di un diritto reale; che dà segni di riconoscere l'altrui diritto sulla cosa [es.: il conduttore, che versa il canone al locatore, come corrispettivo del godimento del bene].
Mutamento della detenzione in possesso: non è sufficiente il mutamento del solo animus: sono necessari atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo oggettivo, tali da far cambiare il "titolo" del possesso, cioè la causa giustificativa del godimento e dell'utilizzazione del bene (1141²). [es.: vendita o donazione del bene locato, a favore del conduttore; opposizione di costui nei confronti del proprietario (rifiuto di versare il canone o di restituire il bene alla scadenza del contratto)]
'titolo' del possesso: possesso a "titolo" di proprietà; a "titolo" di usufrutto, di servitù … in base al dato oggettivo del comportamento tenuto dal possessore, dato oggettivo che rileva ai fini del mutamento del titolo del possesso (c.d. interversione del possesso, art. 1164) [ad es.: la condotta di chi, quotidianamente, attraversa il fondo altrui, per raggiungere più comodamente il proprio, corrisponde all'esercizio di una servitù di passaggio; ove questi intenda mutare il titolo del suo possesso - a titolo di servitù - in possesso a titolo di proprietà, utile ai fini dell'usucapione, dovrà compiere atti di opposizione contro il diritto del proprietario].
Rilevanza del possesso: due ordini di garanzie:
1) c.d.
a) tutela giurisdizionale del possesso: azioni possessorie (artt. 1168-1170)
(contro spoliazioni, turbative e molestie da parte di terzi); tecnica semplice e rapida per la soluzione delle controversie relative all'utilizzazione dei beni, che impone l'immediato ripristino della situazione di fatto esistente, rinviando ad un momento successivo l'accertamento dei diritti delle parti in conflitto;
ratio: interesse generale alla tutela della pace sociale; 2) inversione dell'onere probatorio (posizione più vantaggiosa del possessore convenuto in rivendica rispetto al proprietarioattore, circa l'onere della prova: il possessore può limitarsi ad affermare: «possideo quia possideo»; il proprietario, invece, è tenuto a provare il proprio diritto (c.d. probatio diabolica).
b) possesso quale titolo d'acquisto: possibilità, per il possessore, di acquistare il diritto reale corrispondente al comportamento tenuto, attraverso i meccanismi predisposti dagli artt. 1153 e 1158.
Inizio e durata del possesso ACQUISTO del possesso
in modo originario: mediante apprensione del bene d'iniziativa del soggetto che diviene possessore
in modo derivativo: in seguito alla consegna del bene da parte del precedente possessore N.B.: consegna non necessaria quando: a) chi acquista il possesso era già detentore del bene (c.d. traditio brevi manu); b) chi cede il possesso conserva la detenzione della cosa (c.d. costitutum possessorium).
Non giovano ai fini dell'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (del proprietario o titolare di altra situazione reale di godimento, per ragioni di amicizia, cortesia o buon vicinato: art. 1144).
DURATA e PRESUNZIONI a) Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore; tuttavia b) se il possessore ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio (1142); c) se il possessore ha, a fondamento del suo possesso, un titolo, si presume che possieda dalla data del titolo, salvo prova contraria (1143). È possibile il cumulo dei periodi di possesso di persone diverse in due ipotesi di acquisto del possesso in modo derivativo: • successione nel possesso (1146¹): in caso di successione a titolo universale, il possesso continua automaticamente nell'erede, con effetto dall'apertura della successione, con gli stessi caratteri (ad es.: buona o mala fede) che aveva per il defunto.
• accessione nel possesso (1146²): in caso di successione a titolo particolare, l'avente causa può unire il proprio possesso a quello del suo autore al fine di goderne gli effetti (ad es.: se l'alienante era in buona fede).
BUONA FEDE nel possesso (1147): buona fede in senso soggettivo = ignoranza di ledere l'altrui diritto = ignoranza circa l'altruità del bene (1147¹)
salvo che derivi da colpa grave (1147², ad es.: l'ipotesi dell'incauto acquisto di beni ad un prezzo talmente basso da rivelare che chi li vende non ne sia il proprietario bensì un ricettatore)
si presume; ed è sufficiente che sussista al momento dell'acquisto (a nulla rilevando la mala fede sopravvenuta 1147³)
giova al possessore a vari fini: a) nella restituzione della cosa al proprietario diritti ed obblighi del possessore di buona fede: 1) diritto di far propri i frutti del bene fino al giorno della domanda (1148; a fronte dell'obbligo di immediata restituzione che incombe sul possessore di mala fede, 1149);
2) diritto ad una indennità per riparazioni, miglioramenti, addizioni apportate al bene (1150; superiore a quella spettante al possessore di mala fede); 3) c.d. diritto di ritenzione (= di non restituire il bene fino alla corresponsione delle indennità dovute o alla prestazione di idonee garanzie 1152).
b) nella circolazione dei beni mobili acquisto della proprietà o di altre situazioni reali: 1) principio "possesso vale titolo" (1153); acquisto della proprietà a titolo originario (da chi non è proprietario del bene), in presenza di due condizioni: buona fede al momento della consegna e titolo astrattamente idoneo (un valido atto di compravendita o di donazione); 2) criterio di risoluzione di conflitti fra più acquirenti da un medesimo dante causa: prevale chi ha ricevuto per primo il possesso del bene in buona fede, anche se il suo titolo d'acquisto è di data posteriore (1155).
USUCAPIONE Possesso ad usucapionem = possesso protratto per un periodo di tempo determinato dalla legge modo d'acquisto a titolo originario della proprietà (e di altre situazioni reali di godimento, ad eccezione delle servitù non apparenti) su beni immobili, universalità di mobili, beni mobili registrati e - in mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 1153 - anche mobili non registrati. Ratio: esigenza di certezza delle situazioni giuridiche (oltre a ragioni di favore per l'impiego proficuo di risorse, anche da parte di chi non ne ha diritto, a fronte dell'inerzia dell'effettivo titolare).
usucapione ordinaria
immobili
universalità di mobili
20 anni
20 anni
(1158)
(1160)
fondi rustici
mobili registrati
15 anni
10 anni
(regime speciale 1159 bis)
(1162²)
mobili non registrati 20 anni
10 anni (1161¹)
10 anni
usucapioni
acquisto immediato (1153)
(1160²)
possesso
(in caso di mala fede 1161²) possesso + buona fede possesso + buona fede + titolo idoneo
abbreviate
10 anni
5 anni
3 anni
(1159)
(1159 bis)
(1162¹)
possesso + buona fede + titolo idoneo + trascrizione
Acquisto del possesso in modo violento o clandestino: decorso del termine iniziale dal cessare della violenza o della clandestinità (1163). Interruzione del decorso del termine prescritto in ipotesi di perdita del possesso per oltre un anno (1167) (oltre alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione 1165).
Criteri tradizionali di distinzione Assolutezza intesa quale potere del titolare di far valere la
situazione nei confronti della generalità dei consociati.
Immediatezza intesa quale potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, in base ad una
Situazioni reali
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Situazioni di credito
(diritto di credito al quale è correlato un dovere specifico imposto ad un soggetto determinato).
Mediatezza intesa quale impossibilità del titolare del diritto
di realizzare il suo interesse se non attraverso l’intermediazione dell’altrui (del debitore) prestazione.
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Tempo
il termine di adempimento, essenziale alla configurabilità stessa dell’obbligo giuridico (un vincolo senza scadenze cronologiche è negazione della stessa doverosità della condotta), indica la scadenza cronologica dell’obbligazione, è semplice modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già validamente sorto. Questo può essere iniziale o finale, e indica, rispettivamente, il momento dal quale o fino al quale, il debitore deve o può adempiere. • doveroso distinguerlo dal termine di efficacia, il quale attiene al negozio giuridico, e indica il momento nel quale (iniziale) o fino al quale (finale) si produce l’effetto giuridico (cioè la costituzione, modificazione od estinzione di un rapporto giuridico). L’art. 1183 c.c richiama, per la individuazione del termine, i criteri indicati per la determinazione del luogo dell’adempimento. Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Il termine, il quale può essere stabilito a favore sia del creditore sia del debitore, si presume sempre a favore di quest’ultimo (cfr., art. 1185 c.c,. per l’individuazione delle conseguenze). Il termine è essenziale qualora costituisca requisito causale del vincolo, o risulta fissato dalle parti quale presupposto per l’inadempimento. Nella prima ipotesi, la sua mancata fissazione determina la nullità del vincolo stesso; nella seconda ipotesi, il ritardo nell’esecuzione della prestazione equivale ad inadempimento.
Imputazione
nelle ipotesi in cui il debitore ha più debiti della medesima specie verso uno stesso creditore, il primo ha la facoltà di dichiarare, contestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare, eliminando, così, ogni incertezza sulla direzione dell’effetto estintivo. La mancata dichiarazione del debitore, contestuale all’esecuzione della prestazione, rende operativi i criteri legali di imputazione (sui quali, art. 1193 c.c.).
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Mora del creditore
Artt.1206 ss c.c. Conseguenze del mancato adempimento da parte del creditore dell’obbligo posto a suo carico di cooperazione all’adempimento del debitore qualora ciò sia necessario in relazione alle peculiarità della prestazione dovuta per consentire la realizzazione del credito e la liberazione del debitore.
Mora
Il creditore è in mora quando rifiuta di ricevere la prestazione che il debitore gli offre in forma solenne o quando non compie l’attività necessaria affinchè il debitore possa adempiere, senza un legittimo motivo. Il rifiuto, infatti, è giustificato e ritenuto legittimo se, in relazione alle peculiarità del caso concreto, è espressione di un comportamento conforme alla buona fede e alla correttezza. Il debitore costituisce in mora il creditore con un’offerta formale o solenne della prestazione (nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dalla legge) mediante un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La validità dell’offerta presuppone l’esattezza della prestazione offerta rispetto alla prestazione dovuta.
Costituzione in mora
L’offerta deve essere: reale ( consegna materiale della cosa dovuta al pubblico ufficiale che dovrà poi esibirla al creditore) se la prestazione ha ad oggetto denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al domicilio del creditore; per intimazione ( atto notificato al creditore contenente un’intimazione a ricevere la prestazione) se la prestazione ha ad oggetto beni immobili o beni mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore; per intimazione, anche nelle forme di uso, se si tratta di una prestazione di fare. ÷
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Effetti della creditore
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il creditore sopporta le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; il creditore perde il diritto a ricevere i frutti della cosa e gli interessi che non siano già stati percepiti dal debitore; il creditore è tenuto a risarcire al debitore i danni derivanti dalla mora e a sostenere tutte le spese per la conservazione della cosa dovuta.
Tali effetti si verificano dall’offerta se questa è poi accettata dal creditore, altrimenti occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che risolve la controversia, in caso di contestazione.. Liberazione del debitore
Il debitore si libera definitivamente dall’obbligo di eseguire la prestazione dovuta attraverso il deposito liberatorio ai sensi dell’art.1210 c.c.
Modi di estinzione diversi dall’adempimento ù
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Mora del debitore
Artt.1219 ss c.c. Conseguenze del mancato adempimento dell’obbligazione da parte del debitore, cioè della mancata esecuzione della prestazione dovuta e quindi del mancato soddisfacimento dell’interesse creditorio.
Ritardo
Il termine di adempimento è scaduto, ma la prestazione è ancora possibile e il creditore ha ancora interesse a riceverla
Mora
Il termine è scaduto senza che il debitore abbia adempiuto, ma ciò non necessariamente produce conseguenze giuridiche. Per fatto del debitore si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto, ma l’esecuzione della prestazione è ancora possibile il ritardo diventa mora (ritardo qualificato), con conseguente responsabilità del debitore, quando è seguito dalla formale richiesta di adempimento (atto di costituzione in mora) da parte del creditore con persistente inadempimento da parte del debitore. Per le obbligazioni di “non fare” si ritiene non concepibile la mora poiché la violazione dell’obbligo rappresenterebbe sempre inadempimento definitivo. Tuttavia taluni ritengono possibile l’adempimento tardivo qualora l’inerzia del debitore sia ancora idonea, per il tempo successivo, a soddisfare l’interesse del creditore. La prestazione è divenuta definitivamente impossibile, o il creditore non ha più interesse a riceverla, o comunque il debitore non può o non vuole più adempiere. 7
Inadempimento
La mora è 8
ex persona quando è necessario l’atto formale di costituzione in mora come richiesta del creditore di adempimento dell’obbligazione fatta per iscritto nelle forme previste dalla legge (artt.1219 ss c.c.) ex re quando non è necessario l’atto formale di costituzione in mora (il debitore è automaticamente considerato in mora) perché: Il debito deriva da fatto illecito (art.2043 c.c.); Il debitore ha già dichiarato per iscritto di non voler adempiere; Il termine è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 8
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In entrambi i casi, la mora del debitore produce determinati effetti: 9
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Il debitore è tenuto a risarcire al creditore i danni derivanti dalla mora; Il debitore sopporta il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta anche se derivante da causa a lui non imputabile (salvo la possibilità per lo stesso debitore, in caso di prestazioni aventi ad oggetto una cosa determinata, di provare che la cosa sarebbe comunque perita anche presso il creditore).
La mora non si configura se il debitore tempestivamente fa offerta non formale della prestazione salvo che il creditore non la rifiuti per un motivo legittimo. I predetti effetti della mora sono invece interrotti dall’offerta non formale della prestazione da parte del debitore dopo la costituzione in mora e sono eliminati ex nunc (senza effetto retroattivo) da un eventuale adempimento tardivo (cd.purgazione della mora). I danni sono comunque dovuti fino al verificarsi di questi eventi.
Inadempimento
Artt.1218 ss c.c. Conseguenze del mancato adempimento da parte del debitore dell’obbligazione a suo carico, qualora la prestazione sia divenuta impossibile, qualora il debitore non voglia o non possa adempiere, o qualora il creditore non abbia più interesse ad un adempimento tardivo.
Art.1218 c.c.
Il debitore è responsabile per l’inadempimento del rapporto obbligatorio, a meno che non riesca a provare (l’onere della prova è a suo carico) che l’inadempimento stesso è dipeso da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile. Il debitore si libera, cioè, della presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando l’intervento di una forza maggiore o di un caso fortuito che hanno determinato un’impossibilità assoluta, oggettiva ed insuperabile della prestazione e quindi l’inadempimento. Una prestazione impossibile non è dovuta, così come si ritiene non dovuta, secondo il principio di buona fede e correttezza dell’art.1175 c.c., una prestazione concretamente inesigibile, cioè una prestazione per l’esecuzione della quale si richiede al debitore una condotta che, secondo il giudizio di buona fede, è concretamente inesigibile. Impossibilità e inesigibilità escludono la doverosità del comportamento. La valutazione della responsabilità del debitore è allora relativa ed implica a sua volta una valutazione del comportamento del debitore, sia sotto il profilo della buona fede (art.1175 c.c.), sia sotto il profilo della diligenza (art.1176 c.c.)
Norme fondamentali in tema di responsabilità per inadempimento (contrattuale)
Art.1229 c.c.
Art.1228 c.c.
Art.1227 c.c.
La norma prevede, al primo comma, la nullità del patto con il quale le parti stabiliscono di escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave; al secondo comma la nullità del predetto patto di esonero anche per colpa lieve o lievissima se l’inadempimento costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. La norma prevede, salvo diversa pattuizione, la responsabilità del debitore anche per i fatti dolosi o colposi commessi dai terzi della cui opera si sia avvalso per l’esecuzione della prestazione, per il semplice fatto di aver dato loro incarico, sempre che sia stata una sua iniziativa e possa escludersi una rapporto contrattuale tra creditore e terzi. La norma prevede, al primo comma, la diminuzione proporzionale del risarcimento del danno dovuto dal debitore se il danno stesso è stato cagionato, colposamente, anche dalla condotta del creditore; al secondo comma, l’esclusione dell’obbligo di risarcimento se si tratta di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Risarcimento del danno
Artt.1223 ss c.c.
La responsabilità del debitore per l’inadempimento del rapporto obbligatorio (responsabilità contrattuale) comporta l’obbligo di risarcimento del danno Danno risarcibile
Onere della prova
Natura del debito
Il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il creditore sia per la perdita effettivamente subita (danno emergente), sia per il mancato guadagno (lucro cessante), sempre che l’uno e l’altro siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e del ritardo, cioè sempre che ridiscendano causalmente dall’inadempimento o dal ritardo (nesso di causalità) Il risarcimento comprende poi anche i danni imprevedibili se si tratta di inadempimento e di ritardo dolosi. Il creditore ha l’onere di provare il nesso di causalità e l’esistenza del danno. Deve anche, se possibile, quantificare il danno subito; in mancanza provvederà il giudice secondo equità (art.1226 c.c.) Il debitore (art.1218) deve invece dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. L’obbligo di risarcimento del danno è un debito di valore. Soltanto dopo la liquidazione ad opera del giudice diventa un debito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico.
Clausola penale e caparra
Artt.1382 ss c.c.
Nozione
Effetti
Funzione
La clausola penale è quella clausola con la quale le parti di un rapporto obbligatorio convengono che sia dovuta una certa predeterminata prestazione (di regola una somma di denaro) in caso di inadempimento o di ritardo. Se le parti non hanno previsto la risarcibilità dell’effettivo danno ulteriore subito, per effetto della clausola il risarcimento è limitato alla prestazione nella stessa stabilita. Tale prestazione è dovuta a prescindere dal verificarsi di un danno o a prescindere dalla prova da parte del creditore del danno subito. Non è possibile, inoltre, pretendere contemporaneamente la penale e la prestazione principale se non nel caso in cui la penale sia stata prevista soltanto per il ritardo. La funzione è quella preventiva di coercizione all’adempimento e coesiste con quella di predeterminazione e limitazione del risarcimento. E’ esclusa una funzione soltanto sanzionatoria (pena privata), tanto è vero che il giudice può ridurre l’ammontare della penale se la prestazione principale è stata in parte eseguita o se è manifestamente eccessivo e sproporzionato rispetto all’interesse del creditore all’adempimento (art.1384 c.c.). :
se la penale è il corrispettivo del recesso di una parte (art. 1373 c.c.) dall’impegno assunto si parla di multa penitenziale
Caparra
La caparra è la somma di denaro o la quantità di cose fungibili che una delle parti versa all’altra al momento della conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive. la caparra è confirmatoria se è data a conferma della serietà dell’impegno assunto, sicchè in caso poi di regolare esecuzione della prestazione deve essere restituita o imputata alla prestazione principale stessa. Se invece c’è inadempimento occorre distinguere: se non adempie la parte che ha versato la caparra, l’altra parte avrà diritto di trattenerla ; se non adempie la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto versato. In entrambi i casi la caparra andrà imputata al pagamento dei danni liquidati giudizialmente e, per l’eccedenza, alla prestazione principale. ;
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la caparra è penitenziale se è data anticipatamente quale corrispettivo del recesso ad nutum : il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella ricevuta.
ACCOLLO (contratto tra debitore e terzo). NOZIONE Un terzo (accollante) conviene con il debitore originario (accollato) l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore (accollatario)
Accollo interno
Accollo esterno
Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accordo produce effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario)
Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi).
L’insolvenza dell’assuntore non debitore originario
La dichiarazione di nullità o originaria l’annullamento del negozio di libera il accollo importa la reviviscenza dell’obbli-gazione a carico del debitore originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della sua liberazione
Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul creditore qualora la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata con una sua dichiarazione.
Eccezioni opponibili Il terzo (Accollante) può opporre al creditore (accollatario) le eccezioni fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore (tranne le eccezioni personali al debitore originario o quelle di compensazione che il debitore originario poteva opporre al creditore).
103
ESPROMISSIONE (contratto tra creditore e terzo)
NOZIONE Un terzo Espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio assume spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso). Differenze con l’adempimento del terzo: l’espromittente promettendo di pagare non estingue l’obbligazione originaria. Rapporto di provvista Rapporto di valuta
Espromittente (terzo) / espromissario (creditore) Espromissario (creditore) / espromesso (debitore)
A differenza della delegazione dove c’è un ordine, qui c’è spontaneità: per cui l’espromissione è astratta rispetto al rapporto di provvista ed è titolata rispetto al rapporto di valuta.
ECCEZIONI
L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni concernenti il suo rapporto con il debitore originario, mentre può opporre quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore (rapporto di valuta) tranne quelle personali, di compensazione e quelle derivanti da rapporti successivi all’espromissione. Espromissione cumulativa
Espromissione liberatoria
Il terzo è obbligato unitamente al debitore originario
Con il consenso del creditore il debitore è liberato e rimane obbligato solo il terzo.
DELEGAZIONE NOZIONE Il debitore A (delegante) ordina al terzo B (delegato) di assumere o di estinguere il debito nei confronti del creditore C (delegatario).
Delegazione di pagamento -->
A (delegante) ordina a B (delegato) di adempiere a C (delegatario) Delegante/Delegato = rapporto di provvista Delegante/ Delegatario = rapporto di valuta ********** 104
Delegazione di credito --> A (delegate) ordina a B (delegato) di assumere il debito nei confronti di C (delegatario) Delegante/Delegato = rapporto di provvista Delegante /Delegatario = rapporto di valuta TIPOLOGIA
Cumulativa
Liberatoria
Il delegato assumendo il debito diventa condebitore solidale del delegatario (beneficium ordinis)
Il creditore il debitore originario ed unico obbligato rimane il delegato
Effetto privativo Sostituzione del nuovo debitore nel rapporto originario. Il delegato può opporre al creditore le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al creditore
Effetto novativo Costituzione di un nuovo rapporto che prende il posto del precedente che si estingue. Impossibilità di opporre le eccezioni che il debitore liberato avrebbe potuto opporre al creditore
Titolata
Pura
(riferimento al) (Prescinde dal) rapporto sottostante (di provvista o di valuta) ECCEZIONI
Se fai riferimento al rapporto di provvista il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. Invece, se fai riferimento al rapp. di valuta il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che il delegante 105
Nella delegazione pura il delegante può opporre al delegatario solo le eccezioni che riguardano il suo rapporto con costui.
Obbligazioni pecuniarie
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Situazioni di garanzia: I - Situazioni di garanzia patrimoniali (artt. 2740 ss., 2910 ss.): Caratteri
Concorso tra i creditori
Privilegi (artt. 2745 ss.)
Beni assoggettati alla garanzia: potere del creditore di far espropriare e vendere coattivamente tutti i beni presenti e futuri del proprio debitore (art. 2740) ? Risultati conseguibili con la garanzia: a) attribuzione al creditore del ricavato della vendita forzata fino a concorenza della somma dovuta sin dall’origine ovvero come risarcimento del danno per l’inadempimento o il ritardo (esecuzione generica artt. 2910 ss.); b) attribuzione diretta al creditore di un bene appartenente al debitore, se coincide con il bene che si doveva trasferire (esecuzione specifica degli obblighi di consegna art. 2930); c) attribuzione del ricavato della vendita forzosa ai terzi i quali hanno compiuto l’attività dovuta al posto del debitore (esecuzione specifica degli obblighi di fare fungibile art. 2931) ovvero i quali hanno distrutto l’opera che il debitore doveva non effettuare (esecuzione specifica degli obblighi di non fare art. 2933) ? autonomia della garanzia patrimoniale dalla garanzia personale (trasformazione della prestazione originaria nella prestazione di una somma di danaro idoea a risarcire il danno): attitudine della garanzia patrimoniale a favorire, dove opera l’esecuzione specifica, la realizzazione coattiva dell’utilità principale, anziché di quella equivalente a ricevere una somma di danaro equivalente
Nozione: meccanismo in virtú del quale, quando il ricavato della vendita forzosa dei beni è inferiore al valore dei crediti, 1) esso si ripartisce proporzionalmente tra tutti i creditori e 2), se il bene è assoggettato ad una causa legittima di prelazione, si ripartisce tra i creditori la parte del ricavato che residua dall’attribuzione al creditore con preferenza di una somma pari all’intero valore del credito (art. 2741) ? Riducibilità al principio del concorso tra i creditori (cd. par condicio creditorum) del divieto del patto commissorio (art. 2744): discendenza dal meccanismo del trasferimento al creditore della proprietà del bene in garanzia al momento dell’inadempimento dell’inssussistenza del potere degli altri creditori di ricevere una quota della differenza tra il maggior valore del bene ed il minor valore del credito ? corollario: efficacia di un meccanismo convenzioale in virtú del quale il trasferimento della proprietà del bene in garanzia è subordinato al pagamento della differenza tra il valore del bene secondo la stima effettuata al momento dell’inadempimento e il valore del credito (cd. patto marciano)
Fisionomia: potere del creditore di acquistare anche per intero (senza dividere con gli altri) fino a concorrenza del valore del proprio credito il ricavato della vendita forzosa di alcune categorie ovvero di singoli beni appartenenti al creditore al momento dell’inadempimento (sussistenza di un diritto di preferenza, ma non di un diritto di seguito) ? presupposto: previsione legislativa, in ragione della particolare meritevolezza dell’interesse soddisfatto dalla prestazione ovvero della discendenza del credito da un fatto che ha favorito l’acquisto o la conservazione dei beni medesimi ?
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Tipologia Privilegi generali: preferenza nell’attribuzione del ricavato della vendita di tutti i mobili del debitore; Privilegi speciali: preferenza nell’attribuzione del ricavato della vendita di singoli beni mobili o immobili del debitore
segue, mezzi di conservazione: Azione revocatoria (art. 2901 ss.)
Azione surrogatoria (art. 2900 Sequestro conservativo (art. ss.) 2905 ss.)
Essenza: potere del creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti del debitore idonei a diminuire la garanzia patrimoniale ? presupposti: a) esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione; b) atto del debitore che ha come conseguenza un mutamento quantitativo o qualitativo dei beni sui quali il creditore può agire esecutivamente, che rende piú difficile il conseguimento di un risultato utile dal procedimento esecutivo; c) incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti (cd. periculum damni); d) conoscenza da parte del debitore del pregiudizio ovvero dolosa preordinazione dell’atto (cd. consilium fraudis); se l’atto è a titolo oneroso, e) consapevolezza da parte del terzo contraente del pregiudizio ovvero partecipazione alla dolosa preordinazione (cd. partecipatio fraudis) ? condizioni di ammissibilità: f) estraneità all’atto della natura e della finalità di adempimento di un debito scaduto; g) mancato decorso del termine di prescrizione di 5 anni; h) inesistenza di atti del terzo contraente che comportano l’acquisto a titolo oneroso a favore di altri terzi in buona fede di diritti sul bene alienato con l’atto revocato (inopponibilità dell’azione ai terzi subacquirenti) ? effetti: potere del creditore che ha esercitato l’azione (se non riceve l’adempimento spontaneo) di ottenere il ricavato della vendita forzosa dei beni oggetto dell’atto ? se il debitore riceve l’adempimento spontaneo, salvezza dei diritti acquistati dal beneficiario dell’atto
Essenza: potere del creditore di compiere gli atti che comportano l’acquisto di beni a favore del debitore con il sacrificio spontaneo (esercizio di diritti) ovvero con il sacrificio coattivo di un terzo (esercizio delle azioni) ? presupposti: a) esistenza di un credito, anche sottoposto a termine o condizione; b) inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti o delle azioni che gli spettano verso i terzi; c) incapienza del patrimonio del debitore rispetto al valore dei crediti da soddisfare (cd. periculum damni); d) carattere patrimoniale dei diritti o delle azioni; e) sostituibilità del titolare nell’esercizio (carattere non intuitu personæ) ? effetti: acquisto del bene nel patrimonio del debitore (con vantaggio indiretto per tutti i creditori) ? ma attribuzione diretta della somma o del bene bene prestato dal terzo al creditore, se vi sono ragionevoli motivi di ritenere che il debitore possa sottrarlo all’azione esecutiva
66
Essenza: potere del creditore di agire immediatamente dopo la condanna in via esecutiva sui beni alienati dal debitore durante il procedimento in forza del quale il giudice accerta l’inadempimento e pronuncia la condanna ? presupposti: a) accertamento sommario dell’esistenza di un credito immediatamente esigibile (cd. fumus boni iuris); b) pendenza o imminenza di un procedimento giudiziale diretto alla condanna del debitore; c) rischio che il debitore alieni nel periodo antecedente alla condanna i beni necessari per la soddisfazione coattiva del creditore (cd. periculum in mora) ? effetti (se il giudice pronuncia la condanna): conversione del sequestro in pignoramento e potere del creditore di ricevere il ricavato della vendita dei beni alienati dal debitore nel periodo antecedente alla condanna
II – SITUAZIONI REALI DI GARANZIA: PEGNO (ART. 2784 SS.) Sostrato: potere del creditore insoddisfatto di ottenere l’intero ricavato della vendita forzosa di un determinato bene mobile* fino a concorrenza del valore del credito senza doverlo dividere con gli altri creditori (diritto di preferenza) ed anche se il debitore ha alienato la cosa a terzi (diritto di séguito) ? modo di costituzione: accordo + consegna della cosa al debitore (contratto reale) ? figure tipiche in virtú delle quali la garanzia si costituisce in mancanza dello spossessamento=pegno anomalo ? caratteri: 1) subordinazione alla vigenza dell’obbligazione garantita (cd. accessorietà); 2) persistenza senza riduzioni anche se l’obbligazione garantita è stata estinta parzialmente (cd. indivisibilità del pegno) ? *oggetto: proprietà, quota della comunione o diritti reali su beni mobili o universalità di mobili e diritti di credito ? tutela nei confronti dei terzi: azioni possessorie + azione di rivendicazione ? tutela nei confronti del debitore: diritto di ritenzione della cosa finché non sono adempiute anche le obbligazioni diverse da quelle garantite ? situazioni passive del creditore pignoratizio: divieto di modificare la destinazione economica delle universalità di mobili ? obbligo di restituire i frutti ? insussistenza di un potere di godimento o di disposizione della cosa, salvo che vi sia il consenso del debitore ? responsabilità per la custodia del bene ? pegno irregolare: trasferimento al debitore della proprietà della cosa, con l’obbligo al momento dell’adempimento della prestazione principale di restituire altrettante cose dello stesso genere e qualità ? cause di estinzione: rinuncia del creditore pignoratizio; estinzione dell’obbligazione garantita; perimento della cosa ovvero estinzione del diritto dati in garanzia
IPOTECA (ART. 2808 SS.) Sostrato: potere del creditore insoddisfatto di ottenere l’intero ricavato della vendita forzosa di un determinato bene immobile o di un bene mobile registrato fino a concorrenza del valore del credito senza doverlo dividere con gli altri creditori (diritto di preferenza) ed anche se il debitore ha alienato la cosa a terzi (diritto di séguito) ? modo di costituzione: iscrizione nei pubblici registri ? titolo per l’iscrizione: fatto predeterminato dalla legge (ipoteca legale); sentenza del giudice di condanna al pagamento di una somma di danaro (ipoteca giudiziale); contratto o negozio unilaterale (ipoteca volontaria) ? rilevanza della priorità dell’iscrizione: esclusione della natura di condizione di validità (ammissibilità di una pluralità di iscrizioni), ma natura di condizione perché si produca un risultato utile (il creditore ipotecario non ha alcun diritto sul ricavato della vendita forzosa finché non siano interamente soddisfatti i creditori che hanno iscritto anteriormente) ? ordine cronologico delle iscrizioni=grado dell’ipoteca ? meccanismi che comportano che un creditore ipotecario sfrutti il diritto di preferenza spettante ad altro creditore ipotecario: cessione del grado a favore di altro creditore che ha ipoteca posteriore sui medesimi beni; surrogazione per pagamento effettuato da un creditore ipotecario a favore di altro creditore che ha ipoteca di grado anteriore sui medesimi beni; potere di un creditore che aveva ipoteca su di un bene esecutato a favore di altro creditore con ipoteca anteriore di esercitare l’azione ipotecaria di questi su altri beni purché gli altri creditori che hanno ipoteca su tali beni non l’abbiano iscritta anteriormente alla sua sui beni esecutati (cd. surrogazione del creditore perdente) ? diritti del terzo datore d’ipoteca: potere d’impedire l’espropriazione, se paga direttamente i creditori ipotecari; surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto e regresso nei confronti del debitore e degli altri garanti, se ha pagato ovvero è stato espropriato (ART. 2868 SS.) ? condizioni per l’opponibilità dell’ipoteca ai terzi aventi causa dal debitore (diritto di séguito): anteriorità del momento dell’iscrizione dell’ipoteca rispetto a quello della trascrizione dell’atto di alienazione del bene ? conseguenze dell’opponibilità negative per l’acquirente: perdita del bene ovvero perdita delle somme necessarie per pagare i creditori ipotecari ovvero perdita di una somma pari al prezzo offerto forfettariamente dall’acquirente in mancanza di offerte superiori (cd. purgazione) ? conseguenze dell’opponibilità positive per l’acquirente: diritto ad essere indennizzato dal debitore dante causa ? vicende: riduzione (diminuzione dell’ammontare del credito garantito ovvero dei beni in garanzia), su richiesta degli interessati ? estinzione a causa dell’estinzione del credito garantito, della decorrenza del termine, del comportamento del creditore che precluda la surrogazione del terzo nei suoi diritti ? rinnovazione da parte del creditore prima del decorso di venti anni dalla data dell’iscrizione (ART. 2872 SS.) 66
III – SITUAZIONI PERSONALI DI GARANZIA: Fideiussione (artt. 1936 ss.)
Figure riconducibili Allo schema della Promessa del fatto del terzo (art. 1381)
Nozione: meccanismo in virtú del quale il creditore insoddisfatto può aggredire i beni del patrimonio di un soggetto diverso dal debitore ? modo di costituzione: contratto o negozio unilaterale (soprattutto se gratuita) ? natura dell’obbligazione di garanzia: obbligazione solidale con beneficium ordinis ovvero, se pattuito dalle parti, obbligazione sussidiaria con beneficium excussionis ? (art. 1944) caratteristiche dell’obbligazione garantita: ammissibilità della pattuizione della garanzia inerente ad una obbligazione futura o condizionale e ammissibilità della garanzia inerente ad una serie di obbligazioni future o condizionali, purché sia predeterminato l’importo massimo garantito (cd. fideiussione omnibus) (art. 1938) ? accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita: attitudine dell’inefficacia dell’obbligazione garantita a causare l’inefficacia della garanzia, salvo che discenda da annullamento del contratto per incapacità ? potere del garante di rifiutare l’adempimento di una somma superiore al valore del debito garantito, ma ammissibilità della pattuizione della limitazione della garanzia ad una parte soltanto del debito principale (artt. 1939 - 1941) ? situazioni attive del fideiussore: efficacia a favore del fideiussore che ha pagato della surrogazione nei diritti del creditore principale e del diritto di regresso nei confronti del debitore principale; operatività a vantaggio del fideiussore che sta per pagare di un diritto ad essere liberato se il debitore garantito è divenuto insolvente e non presta una cauzione per assicurare il buon esito del regresso (cd. rilievo del fideiussore) (artt. 1949 ss.) ? cause di estinzione: comportamento del creditore che impedisce il subingresso del fideiussore nei suoi diritti nei confronti del debitore principale ovvero dei creditori di questo ? concessione di crediti futuri rientranti nella garanzia dopo che la condizioni patrimoniali del debitore principale sono notevolmente peggiorate ? mancata proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza (art. 1955)
Dinamica giuridica della promessa del fatto del terzo: se un soggetto dichiara di volere un mutamento giuridico che comporti che un terzo assuma un’obbligazione o compia un fatto a favore del destinatario della promessa, qualora il terzo rifiuti di obbligarsi o non compia il fatto promesso ? natura e funzione della prestazione del promittente: carattere di indennizzo e funzione assicurativa ? tecniche di garanzia qualificabili giuridicamente per mezzo di questa categoria (cd. garantievertrag): garanzia autonoma a prima richiesta: obbligo del garante di pagare il valore della prestazione principale al creditore, anche laddove sia in grado di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del titolo dell’obbligazione principale e senza diritto di regresso in questo caso nei confronti del debitore principale ? natura di promessa del fatto del terzo consistente nell’adempimento di un obbligazione preesistente lettere di patronage: obbligo della capogruppo (holding), che ha dichiarato formalmente che la controllante sarà in grado di adempiere, di pagare il valore della prestazione dovuta al creditore della società del gruppo ? natura di promessa del fatto del terzo consistente nell’adempimento di un obbligazione preesistente
67
E DECADENZA Prescrizione [2934 ss.] Nozione:
estinzione della situazione soggettiva per effetto dell'inerzia (mancato esercizio/uso) del titolare EFFICACIA più complessa: non già estintiva, bensì • modificativa [diritti di credito: irripetibilità nell'ipotesi di pagamento del debito prescritto, art. 2940] • preclusiva [scissione fra momento sostanziale e processuale, fra diritto e azione: rigetto della domanda quale effetto dell'eccezione di prescrizione]
Fondamento
controverso: a) esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici; b) disinteresse del titolare, reso palese dal decorso del tempo = presunzione di rinunzia al diritto… • • •
OPERATIVITÀ:
INTERESSE GENERALE ISTITUTO DI ORDINE PUBBLICO INDEROGABILITÀ della
relativa disciplina
una volta compiuta la prescrizione: il soggetto obbligato (avvantaggiato dalla prescrizione)
non automatica (ipso iure) ma su iniziativa dell'interessato (ope exceptionis)
A) ha l'onere di farla valere giudizialmente (in via d'azione o d'eccezione);
B) o può rinunziarvi (ammessa RINUNZIA c.d. SUCCESSIVA, espressa o tacita);
Possibilità per i
TERZI CREDITORI
(o interessati) di farla valere in luogo del
soggetto che non vi provveda o vi rinunzi. OGGETTO:
VALENZA GENERALE
… salvo ECCEZIONI: a) DIRITTI INDISPONIBILI: non è possibile perdere per inerzia, protratta nel tempo, ciò di cui non si può disporre; b) DIRITTO DI PROPRIETÀ: in ragione della imprescrittibilità della relativa azione; ovvero per l'inesistenza di un soggetto direttamente avvantaggiato … … salvi gli effetti dell'usucapione c) altri diritti indicati dalla legge
•
TERMINE di
•
prescrizione
DECORRENZA
: dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere [2935] possibilità legale (di diritto) Es.: diritto sottoposto a condizione sospensiva: dal verificarsi della condizione
ipotesi particolari: annullabilità del contratto: -- per vizio del consenso -- per incapacità legale
•
dal giorno della conclusione violenza: dal giorno in cui è cessata; errore o dolo: dal giorno della scoperta; dal giorno in cui è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione; dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.
: secondo il calendario comune (gregoriano); -- si computa soltanto il giorno finale e non quello iniziale
COMPUTO
PRESCRIZIONE ORDINARIA:
10 ANNI
diritti reali di godimento e ipoteca
VENTENNALE: BREVE:
•
SOSPENSIONE
ogni situazione per la quale non sia stabilito un termine differente
5 ANNI 2 ANNI
diritto al risarcimento da illecito -- causato dalla circolazione di veicoli (salvo che l'atto sia reato)
5 ANNI […]
diritti da rapporti sociali (società iscritte) crediti di prestazioni periodiche etc.
: giustificazione dell'inerzia, per una causa sopravvenuta, che rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto. condizione del titolare del diritto (minore non emancipato o interdetto privi del tutore; militare in tempo di guerra)
particolari relazioni tra le parti (marito e moglie; tutore e minore, etc.) * * •
SOLTANTO IPOTESI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SI COMPUTA:
INTERRUZIONE :
*
all'inerzia precedente si aggiunge quella successiva alla fine della sospensione.
cessazione dell'inerzia, in seguito all'esercizio del diritto notifica atto introduttivo di un giudizio (o al suo riconoscimento ad opera della controparte)
DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE INIZIA A DECORRERE ex novo UN NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE:
l'inerzia precedente è irrilevante.
cause civili cause
atto di costituzione in mora (diritti di credito)
naturali
Prescrizioni presuntive
atti materiali di esercizio (diritti reali)
presunzione relativa (iuris tantum) di estinzione per adempimento (o per altra causa, ad es.: compensazione) -- in conformità alla prassi di taluni debiti pagati prontamente e senza rilascio o conservazione di quietanza
OPERATIVITÀ SUL PIANO PROBATORIO:
inversione dell'onere della prova dal debitore al creditore limitazione dei mezzi di prova: giuramento decisorio deferito dal creditore al debitore (mezzo incerto e insidioso).
Decadenza [2964 ss.] Nozione:
Fondamento:
estinzione di un diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine perentorio esigenza obiettiva ed assoluta di certezza delle situazioni giuridiche a
Disciplina:
della prescrizione, ove si considerano le ragioni giustificative dell'inerzia (SOSPENSIONE)
NON AMMESSE INTERRUZIONE E SOSPENSIONE
salvo che sia disposto altrimenti: [2964] (Es.: atti processuali e periodo feriale) N.B.:
SOLTANTO IL COMPIMENTO DELL'ATTO PREVISTO IMPEDISCE LA DECADENZA e determina il venir meno della situazione di incertezza.
Impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle norme sulla prescrizione.
Ambito operativo:
limitato alle ipotesi previste ex lege secondo l'opinione più diffusa: norme eccezionali
materia
diritti indisponibili: decadenza c.d. "di ordine pubblico" a) non ammessa rinunzia; b) rilevabilità ex officio; c) inderogabilità della disciplina legale: - impossibilità di apportarvi modifiche o di stabilire termini convenzionali; - irrilevanza del riconoscimento del diritto [2966] diritti disponibili: decadenza c.d. "di ordine privato" a) ammessa rinunzia; b) non rilevabilità ex officio; c) derogabilità della disciplina legale: - possibilità di apportarvi modifiche; - riconoscimento del diritto = causa [2966] impeditiva.
Specie:
legale
nella generalità dei casi;
giudiziale
talvolta, in ipotesi previste dalla legge (es.: art. 481) fissazione del termine di decadenza ad opera del giudice; in materia di diritti disponibili (a condizione che i termini non
convenzionale
siano eccessivamente gravosi).
AUTONOMIA PRIVATA = potere riconosciuto o concesso dall’ordinamento statale di un individuo (o ad un gruppo) di autoregolare i “propri” interessi
presupposto: « ognuno è il miglior giudice dei propri interessi» VOLONTARISTICA l’atto di autonomia è vincolante in quanto espressione della volontà del soggetto Maggiore tutela del soggetto che manifesta la volontà Corrispondenza tra effetti voluti ed effetti giuridici TEORIA PRECETTIVA O NORMATIVA l’atto di autonomia è vincolante per ciò che il dichiarante ha manifestato all’esterno Maggiore tutela del destinatario dell’atto Corrispondenza tra effetti dichiarati ed effetti giuridici ATTO
ATTIVITA’
FONDAMENTI COSTITUZIONALI PRIVATA Art.41 Art.2
DELL’AUTONOMIA
GIUDIZIO DI LICEITA’ E GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA
«LA VALUTAZIONE DELL’ATTO DI AUTONOMIA E’ POSITIVA SOLTANTO QUALORA L’ATTO CONCRETO RISPONDA AD UNA FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE»
DOGMA DELL’AUTONOMIA PRIVATA
I CC.DD. PRIVATA
LIMITI
libertà di negoziare, di scegliere il contraente, di determinare il contenuto del contratto o dell’atto, di scegliere (talvolta) la forma dell’atto
ALL’AUTONOMIA
obblighi legali a contrarre (art. 2597 c.c.) inserzione automatica di clausole nel contratto (art. 1339 c.c.) integrazione del contratto mediante norme, usi ed equità (art. 1374 c.c.) esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.)
(posti a tutela dei contraenti più deboli) non sono più esterni ed eccezionali
ATTO AUTONOMIA
DI ATTO DI INIZIATIVA Attività di impulso di un atto o di un insieme di atti
L’unica libertà del soggetto è quella di dar vita alla fattispecie, ma la disciplina è stabilita dall’eteronomia, non dall’autonomia
AUTONOMIA PRIVATA «ASSISTITA» Associazioni professionali e sindacali assistono le parti integrano la “capacità del soggetto” partecipando alla fase della determinazione dei contenuti e delle modalità o autorizzando preventivamente la stipula dell’accordo
FORMA DEI NEGOZI . . . (e formalismo degli interpreti)
INDEROGABILI Tali norme avrebbero un contenuto imperativo; la loro violazione comporterebbe la nullità del negozio (o la sua inesistenza)
PRETESA NATURA DELLE NORME STATUENTI UNA FORMA LEGALE:
ECCEZIONALI Costituirebbero una eccezione al principio della “libertà delle forme”
Divieto di interpretazione analogica (Art. 14 disp. Prel. C.c.)
“RINASCITA DEL FORMALISMO” = non «nostalgico ritorno al passato», ma «insopprimibile tecnica al servizio di esigenze attuali»
REQUISITI DEL CONTRATTO (Artt. 1321 – 1325 cc) Il contratto è, innanzitutto, l’«accordo tra due o più parti ...» DISTINZIONE TRA SOGGETTO
e
PARTE
Centro di interessi che può accomunare più soggetti (Parte plurisoggettiva) Es. vendita di un bene comune da parte di più comproprietari
PARTE FORMALE (o della fattispecie = autore dell’atto ovvero del procedimento di formazione del negozio.
Deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non sarebbe configurabile. PARTE SOSTANZIALE (o del regolamento di interessi ) = Destinatario degli effetti negoziali
Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi intuitu personae) Es. Rappresentanza in incertam personam CASI PARTICOLARI: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale 1) per volontà dei contraenti es. Contratto a favore di terzi 2) a titolo di responsabilità es. Il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento. DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI
IDENTIFICAZIONE
MEZZI DI IDENTIFICAZIONE = Segni rappresentativi della soggettività o della personalità .
NOME FALSO Non rileva –non incide sulla validità ed efficacia del contrattoLe parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto.
NOME ALTRUI
Rileva - sorge il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il negozio (al soggetto il nome del quale è stato usurpato o al soggetto usurpatore ? CONSEGUENZE : sono diverse a seconda delle concrete circostanze e della rilevanza della persona nell’ambito del concreto negozio. Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente Rimangono validi ed efficaci – la controparte è disinteressata alla identità del contraente. ACCORDO INCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI
La volontà è manifestata con segni espressivi idonei DICHIARAZIONE ESPRESSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ Disputa sulla rilevanza della volontà interna (Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria della dichiarazione) DICHIARAZIONE TACITA (Comportamento concludente)
ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà.
Comportamento dal quale possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale.
SILENZIO = Comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà. Di norma è irrilevante –Assume rilevanza solo in alcuni casi, esprimendo una volontà. In tali ipotesi assume valore di una dichiarazione espressa.
NEGOZI DI ATTUAZIONE = Atto negoziale che si realizza mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si realizza senza passare per il momento della dichiarazione. Es. Abbandono, Occupazione (art. 923 cc) Distruzione del testamento olografo. PROTESTATIO = Possibilità per il soggetto agente di contestare il significato attribuito al suo comportamento, manifestando espressamente una volontà contraria.
CAUSA Art. 1325 n. 2
Elemento essenziale del contratto – non può mancare PRINCIPIO DI CAUSALITA’ NEGOZIALE (Il principio è esteso ai negozi unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, nei limiti della compatibilità – art. 1324 cc)
DEFINIZIONE =
Assenza di una definizione unitaria
“RATIO”= complessità della identificazione della causa quale “qued” che illumina il contratto nella sua dimensione di valore. ORIGINARIA IDENTIFICAZIONE TRA “CAUSA DEL CONTRATTO” e “CAUSA DELL’OBBLIGAZIONE” (Nel codice del 1865) Il contratto era inteso esclusivamente come fonte di obbligazione, si che causa del contratto era anche causa dell’obbligazione.
CONCEZIONE SOGGETTIVA DELLA CAUSA =
scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto. Limiti= Confusione tra causa e motivi
SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL CONTRATTO COME MERAMENTE OBBLIGATORIO (Nel codice del 1942) CONCEZIONI OGGETTIVE DELLA CAUSA = Causa come ragione economico-giuridica del negozio, ciò che giustifica in astratto l’operazione dei privati. La causa diventa strumento di controllo dell’operare del singolo nell’ordinamento giuridico. Limiti= Identificazione della causa con il tipo contrattuale, inteso quale schema astratto regolamentare che racchiude l’operazione posta in essere dai privati. Intendendo la causa in astratto si giunge a ricollegare ad ogni tipo contrattuale una sua causa. TEORIA DELLA CAUSA ECONOMICO-INDIVIDUALE CAUSA IN CONCRETO
COME
FUNZIONE
TEORIA DELLA CAUSA COME SINTESI DI EFFETTI ESSENZIALI
OGGETTO
OGGETTO DEL NEGOZIO/ CONTRATTO Necessaria distinzione tra
CATEGORIA LOGICA
OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE/ RAPPORTO ENTITA’ MATERIALE
Elemento della fattispecie Categoria logica sulla quale si forma il consenso che si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle parti mediante segni convenzionali, (es. scrittura, parola, disegno, ecc.) La sua mancanza o la sua patologia comporta l’invalidità della fattispecie.
Elemento del rapporto che scaturisce dalla fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti conseguono le nullità perseguite. Se l’oggetto della prestazione è viziato non si ha invalidità ma si incide sulla fase attuativa ed esecutiva del contratto, sì che può aversi risoluzione.
Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono Oggetto del rapporto
Oggetto del contratto
La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o per ipotesi patologiche (es. Negozi su beni futuri – Negozi per relationem) REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc) FISICA = Va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità fisica quando l’oggetto non esiste in natura o quando il comportamento umano
non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio 1) POSSIBILITA’
GIURIDICA = Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la legge (ILLICEITA’)
2) LICEITA’ =
Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse superindividuale.
DISTINZIONE DALLA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA”
3) DETERMINATEZZA /
DETERMINABILITA’
Immediata riconducibilità delle situazioni soggettive programmate a fatti e casi univoci
Concreta determinazione in base ai referenti e ai criteri indicati dalle parti. DETERMINAZIONE PER RELATIONEM: Le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un giornale; ecc.). ARBITRAGGIO: L’oggetto è individuato da un terzo soggetto (ARBITRATORE) al quale le parti, congiuntamente, deferiscono tale compito (art.1349 cc) La scelta dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità (ARBITRAGGIO PRUDENZIALE, effettuabile dal giudice) o solo a causa di mala fede (ARBITRAGGIO DISCREZIONALE, non effettuabile dal giudice).
DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO Il “contenuto” esprime la sintesi della
causa
assetto di interessi perseguiti dalle parti (Profilo dinamico)
e dell’oggetto del contratto condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti (Profilo statico)
FORMA
DEFINIZIONE: La forma, come requisito del contratto, indica il documento (ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal quale risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario che vi sia un segno autografo in grado di identificare con certezza i dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE).
“PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME”
Principio che si ritiene vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni , quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325 n. 4 c.c.).
Poichè tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è richiesta dalla legge, si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma.
In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali perchè derogano al principio di libertà della forma.
CRITICA
Necessaria prospettiva funzionale della forma: L’interprete deve Guardare al perchè, alla “ratio” della prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a realizzare un interesse meritevole di tutela. Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante che può essere tutelato utilizzando una certa forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di legge. SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME. Norme sulla forma Norme ordinarie perchè mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti.
CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA
FORMA AD SUBSTANTIAM =
E’ richiesta ai fini della validità del contratto – la sua mancanza comporta la nullità del contratto.
FORMA AD PROBATIONEM =
E’ richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora dovesse sorgere una controversia tra le parti. In mancanza di tale forma il contratto è valido ma non può essere provato per testimoni o mediante presunzioni.
FORMA AI FINI PUBBLICITARI = La forma è necessaria ai fini della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di mano ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata del venditore. FORMA PER L’OPPONIBILITA’ AI TERZI= La forma è richiesta per far valere nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al pignoramento. FENOMENI PARTICOLARI RELATIO
Individuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta – solenne, sì che non è possibile la RELATIO. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto.
FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 cc) Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio contratto. REQUISITI DI VALIDITA’ DEL PATTO SULLA FORMA: 1) Forma scritta 2) Meritevolezza meritevole
il patto deve tendere a realizzare un interesse di tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole che intenda esercitare un diritto.
EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA: Si presume che la forma sia voluta AD SUBSTANTIAM sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le parti hanno dichiarato univocamente di volere.
Rappresentanza cd. indiretta Non ha la spendita del nome del rappresentato. Il potere di gestione del contraente non è manifestato all’esterno, alla controparte. Rimane oggetto di previsione nel rapporto (interno) tra interessato e rappresentante. Destinazione al sostituto delle sole conseguenze economiche (ma non di quelle giuridiche) della dichiarazione di volontà
Ambasceria (o nuncius) Rappresentanza (o immedesimazione organica) Predeterminazione Mancanza assoluta nel dell’intero regolamento sostituito degli attributi negoziale da parte del della persona fisica ai sostituto. quali riferire i vizi della Il nuncius si limita a volontà ovvero gli stati trasmettere le decisioni soggettivi rilevanti. adottate dall’interessato
Negozio per conto di chi spetta Individuazione del sostituito in base ad eventi oggettivi e successivi.
FIGURE AFFINI DI SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Rappresentanza indiretta
Un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un
interesse altrui, compie un atto giuridico destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale (rappresentato)
di
un
altro
soggetto
ELEMENTI COSTITUTIVI
Conclusione contratto
di
un Spendita del nome Cura degli interessi Potere di sostituzione altrui (ma altrui Legittimazione ad agire del ammissibilità anche rappresentante della cd. spendita del nome in bianco)
FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO:
Rappresentanza legale
Rappresentanza volontaria Sussistenza della dichiarazione della volontà Il potere rappresentativo è conferito dalla legge dell’interessato di conferire il potere allo scopo di curare gli interessi di un soggetto rappresentativo, cd. incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) procura ed anche in mancanza o contro la volontà dell’interessato. negozio unilaterale non recettizio (tesi preferibile) La rappresentanza legale risponde, infatti, ad esigenze di interesse generale. autonomia causale, ma non astrattezza (nullità della procura per inesistenza o illiceità dell’interesse del rappresentato, ma non per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali) differenza dal mandato: con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce la facoltà. Fattori dell’inefficacia della procura: dichiarazione del rappresentato di modifica (limitativa) ovvero di revoca della procura, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse dello stesso rappresentante, altrimenti essa è inefficace, e sempre che vi sia la conoscenza da parte dei terzi ovvero la predisposizione di mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti essa è inopponibile.
REGIME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ capacità 1) Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perchè egli esprime una propria dichiarazione di volontà – è parte formale dell’atto. 2) Il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della procura e destinatario del regolamento negoziale
Vizi della volontà Vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per quegli elementi del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato.
Stati soggettivi rilevanti 1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428 c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa riguarda la persona del rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal rappresentato; 2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del rappresentato.
ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO: FATTISPECIE: Si ha conflitto di interessi se il rappresentante persegue in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela degli interessi del rappresentato.
Conflitto d’interessi (1394 cc)
Contratto con se stesso. Ipotesi specifica di abuso di potere (1395 cc) Annullabilità dell’atto, su domanda del Annullabilità del contratto su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o rappresentato, 1) salvo che il rappresentato abbia riconoscibile dal terzo specificamente autorizzato il rappresentato a concludere il contratto con se medesimo, ovvero 2) salvo che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.
MANCANZA O ECCESSO DI POTERE: Fattispecie Conclusione di un contratto in nome altrui in mancanza assoluta di una procura dell’interessato, ovvero con caratteristiche più onerose per il rappresentato di quelle del contratto che il rappresentante era effettivamente autorizzato a concludere.
Conseguenze 1)Inefficacia delle attribuzione concordate; 2) obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva nè poteva conoscere la mancanza di procura; 3) potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà. cd. ratifica (negozio giuridico uniolaterale recettizio) retroattività inter partes salvezza dei diritti acquistati dai terzi cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso rappresentante ed il terzo contraente ovvero scadenza del termine assegnato all’interessato dal terzo contraente.
Contratto per persona da nominare
conclusione di un contratto con il patto che se uno dei contraenti manifesterà in seguito di volerlo un terzo sarà titolare, attivo e passivo, delle situazioni soggettive scaturenti dalla dichiarazione contrattuale (cd. riserva di nomina)
INQUADRAMENTO SISTEMATICO
Teoria della Teoria rappresentanza fattispecie formazione successiva Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di una procura preventiva ovvero di una ratifica successiva incompatibilità con la dinamica per la quale contratto produce effetti nei confronti del
della Teoria della Teoria a cessione e condizionale surrogazione
Costituzione degli effetti in capo al terzo dato che esso diviene parte della stessa convenzione la quale non si perfeziona fino al momento dell’accettazione della nomina incompatibilità con il regime per il
Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un trasferimento dal contraente originario incomPatibile con la reTroattività degli effetti della nomina
Costituzione degli Effetti con il terzo come titolare in ragione dell’avveramento di una condizione Incompatibilità con la costituzione degli effetti (sia pure con il contraente come
Teoria della facoltà alternativa
Costituzione delle situazioni soggettive discendenti dal contratto con una pluralità di titolari (anzichè di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art. 1285 ss.c.c.) alternativi fino al momento,
contraente originario, dato che la falsa rappresentanza non può mai avere questa conseguenza
quale gli effetti del contratto si formano (a favore o a carico del contraente) anche se la nomina e quindi la sua accettazione mancano del tutto
titolare), anche se anteriore o comunl’evento non si que non successiverifica. vo all’esecuzione, della concentrazione su di un unico titolare.
DICHIARAZIONE DI NOMINA: Natura
Negozio recettizio
Condizioni di efficacia
Compimento e comuunilaterale nicazione all’altra parte entro 3 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti; accompagnamento con l’accettazione o la procura preventiva rilasciata dal nominato + emissione nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo)
Conseguenze giuridiche Conseguenze giuridiche del compimento della mancanza o della invalidità Costituzione delle si- Operatività delle situatuazioni discendenti zioni derivanti dalla didalla dichiarazione con- chiarazione contrattuale trattuale con il a favore o a carico del nominato come sogget- contraente originario. to attivo e passivo e (ma soltanto se la nomina è comunicata entro 3 giorni, nonostante il termine diverso stabilito dalle parti) mancata costituzione dell’obbligo di pagare al fisco la tassa per il trasferimento
Formazione del contratto → compimento di tutte le manifestazioni dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti) di volontà integranti un modello legale di riferimento del regolamento ad almeno due parti
↓ a) SCAMBIO DEI CONSENSI: Fattore determinante
Momento e luogo della conclusione del contratto
Proposta
Accettazione
Coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno dichiarato di volere
Frazione di tempo (art. 1326 c.c.) e di spazio (arg. ex art. 1327 c.c.) nella quale il proponente perviene a conoscenza dell’accettazione
Individuazione di tutti gli elementi di un futuro regolamento che ha come centri d’interessi dei soggetti determinati, anche tramite accettazione non conforme (cd. controproposta) → natura di atto precontrattuale recettizio ed operatività degli effetti dal momento della conoscenza diretta del destinatario ovvero dal momento dell’arrivo all’indiriz-zo del destinatario, salvo che questi non provi l’impossibilità non imputabile di averne notizia → inefficacia in caso di: revoca dichiarata dal proponente prima di venire a conoscenza dell’accettazione (ma con obbligo di indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione), salvo il caso di proposta irrevocabile; morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conoscenza dell’accettazione, salvo il caso di proposta irrevocabile ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dagli usi dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia)
Manifestazione della volontà di un futuro regolamento tra soggetti determinati con gli elementi già interamente individuati dalla dichiarazione dell’altra parte → termine stabilito dal proponente ovvero ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi, ma efficacia dell’ac-cettazione tardiva se il proponente lo vuole ed avvisa immediatamente l’accettante → forma stabilita dal proponente oltre alla forma richiesta dalla legge → natura di atto precontrattuale recettizio → inidoneità determinare effetti in caso di: revoca dichiarata dall’accet-tante e comunicata al proponente prima che questi conosca l’accettazione; mor-te o incapacità sopravvenuta dell’accettante prima della conoscenza dell’accettazione da parte del proponente, salvo il caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che dagli usi dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia)
b) CONCLUSIONE MEDIANTE INIZIO DI ESECUZIONE:
Fattore essenziale
Presupposti
Congruenza tra il regolamento che un interessato ha dichiarato di volere e quello che l’altro ha eseguito
c)
Momento e luogo della conclusione del contratto
Effetti accessori
Rispondenza di questa Frazione di tempo e di tecnica ad una richiesta del spazio nella quale ha avuto proponente, alla natura inizio l’esecuzione dell’affare o agli usi
Costituzione di un obbligo a carico dell’oblato di avvisare prontamente il proponente dell’iniziata esecuzione CONCLUSIONE MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO:
Costituente
Condizioni di efficacia dell’offerta
Differenze da altri istituti
Coincidenza tra il regolamento che un soggetto ha dichiarato di volere con un altro soggetto indeterminato e quello che successivamente un altro soggetto determinato pure ha dichiarato di volere
Inesistenza di usi o circostanze dai quali risulti l’inidoneità dell’offerta a produrre effetti+ inesistenza di una revoca conosciuta dall’accettante ovvero non conosciuta ma effettuata nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente
Offerta al pubblico: dichiarazione di volere un futuro regolamento giuridico che ha un soggetto attualmente indeterminato come beneficiario di attribuzioni e destinatario di ≠Promessa sacrifici≠ al pubblico: dichiarazione di volere un futuro regolamento nel quale un soggetto attualmente indeterminato è esclusivamente beneficiario di attribuzioni
d) CONCLUSIONE DI CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE: Fatto costitutivo
Effetti procedimentali della proposta
Struttura della fattispecie
Sequenza tra la dichiarazione di un Estinzione del potere di revoca al Conseguenze della natura di contratto soggetto della volontà di un momento in cui giunge a conoscenza che si perfeziona con il mancato regolamento comportante un sacrificio del destinatario rifiuto (tesi preferibile): operatività soltanto per sé e per un altro soggetto del regolamento voluto dal momento soltanto un vantaggio ed il mancato del decorso del termine per il rifiuto; rifiuto di questo nel termine risultante efficacia del regolamento voluto dalla natura dell’affare o dagli usi nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del ≠Conseguenze termine per rifiutare≠ della natura di atto unilaterale rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento della conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell’incapacità del beneficiario dell’at-tribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare
e) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER AUTOCONTRATTAZIONE: attitudine, in virtú di una procura semplice o di una doppia procura, della dichiarazione di un unico soggetto di volere un regolamento a determinare le conseguenze di un contratto valido (efficacia delle attribuzioni concordate) o invalido (ripristino della situazione antecedente all’esecuzione) f) CONTRATTI REALI:
Fisionomia
Presupposti
Subordinazione dell’efficacia del regolamento concordato Tassatività: conformità del regolamento voluto ad un tipo alla consegna del bene di cui si vuole il trasferimento contrattuale il quale si forma con queste modalità a detta di una disposizione specifica specifica in virtú del principio consensualistico
g) Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di formazione tradizionali: 1) conclusione a mezzo di tessere magnetiche; 2) conclusione fra terminali.
serie di proposte e controproposte le quali sono strumentali alla determinazione del regolamento di un unico futuro contratto
Trattative, buona fede e responsabilità c.d. precontrattuale
CONSEGUENZE GIURIDICHE: Costituzione dell’obbligo per entrambi i contraenti di comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.) ↓ Tipologia dei comportamenti di mala fede: 1) recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali sortiscono il medesimo risultato; 2) dovere d’informare l’altro contraente su circostanze le quali fanno sí che il regolamento sia idoneo a contemperarne gli interessi (ma autonomo fondamento costituzionale del dovere di informare sui rischi per interessi preminenti, quali quelli esistenziali ex art. 2 cost. e quelli della salvaguardia del risparmio ex art. 47 cost.). ↓ *Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale): 1) contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo (rimborso delle spese e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra il prezzo offerto dalla parte in mala fede e quello che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro offerente); natura: alternativa tra la 2) riconduzione alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) e la riconduzione alla responsabilità contrattuale (tesi preferibile)
Operatività del dovere di Efficacia delle clausole ciascuna delle parti di vessatorie pattuite nei contratti comunicare all’altra l’esistenza tra professionista e di una causa d’invalidità del consumatore (art. 1469 ter c.c.) contratto (art. 1338 c.c.) ↓ Sanzioni: responsabilità precontrattuale*
Vincoli nella formazione dei contratti ↓ a) OBBLIGHI LEGALI A CONTRARRE: Fisionomia
Tipologia
Tecniche di determinazione del contenuto
Discendenza della coercibilità della dichiarazione di un soggetto della volontà che si costituisca un certo regolamento con un altro soggetto da fatti diversi da una preventiva manifestazione di volontà del soggetto passivo e tassativamente predeterminati da una disposizione di legge specifica
Contratti per lo scambio di beni o di servizi prodotti da impresa in condizione di monopolio legale, di monopolio di fatto ovvero di posizione dominante ↓ assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli ↓ costituzione di rapporti di lavoro subordinato con categorie cd. protette
Parità di trattamento dell’acquirente ex lege con gli acquirenti scelti liberamente dall’alienante (monopolio e oligopolio) ↓ contenuto predeterminato da norma imperativa (assicurazioni obbligatorie)
b) PATTO DI OPZIONE: Struttura
Conseguenza principale
Accordo tra i centri d’interessi di un Se uno degli interessati (opzionario) predeterminato regolamento dichiara di volerlo, acquista forza giuridica il regolamento prestabilito anche contro la volontà sopravvenuta (irrevocabilità) dell’altro (concedente)
Aspetti peculiari del regime Fissazione del termine per l’esercizio ad opera del giudice, in mancanza di accordo delle parti ↓ ammissibilità di un corrispettivo ↓ cedibilità
c) CONTRATTO PRELIMINARE: Fattispecie
Requisiti di efficacia
Effetti
Accordo tra gli interessati ad un regolamento predefinito sulla costituzione dell’obbligo di entrambe (preliminare bilaterale) ovvero di una sola di esse (preliminare unilaterale) di manifestare in un momento successivo il consenso all’efficacia di tale regolamento
Forma stabilita dalla legge per la validità del contratto definitivo ↓ Identità dell’equilibrio economico del regolamento predeterminato nel preliminare e di quello stabilito dal definitivo o dalla sentenza costitutiva (cd. intangibilità del preliminare) ↓ Trascrizione
Coercibilità della successiva manifestazione di volontà attraverso l’obbligo di risarcire il danno e, se possibile e non escluso dal titolo, attraverso una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del definitivo ↓ differimento dell’efficacia di tutte le attribuzioni volute (preliminare semplice) ovvero della sola attribuzione traslativa (preliminare ad effetti anticipati) al momento della successiva dichiarazione di volontà di entrambe le parti (anche quella eventualmente non obbligata) ↓ retrodatazione al momento della trascrizione del preliminare dell’opponibilità del definitivo (cd. effetto prenotativo)
d) NEGOZIO FIDUCIARIO: Fattispecie ed effetti convenzionali
Effetti legali
Accordo sul trasferimento di un bene ad un soggetto con l’obbligo di amministrarlo nell’interesse dell’alienante e di ritrasferirlo alla scadenza di un termine o a sua richiesta (fiducia cum amico) ↓ accordo sul trasferimento di un bene del debitore al creditore con l’obbligo di questi di conservarlo e di ritrasferirlo al momento dell’adempimento dell’obbligazione preesistente (fiducia cum creditore)
Estinzione del diritto al ritrasferimento, se il fiduciario aliena la cosa a terzi (salvo il caso di trascrizione del preliminare) + Potere dei creditori del fiduciario di soddisfarsi coattivamente sui beni oggetto del pactum fiduciae
↓ TRUST: Fattispecie ed effetti convenzionali
Effetti legali
Accordo sulla costituzione di un diritto reale di godimento Sussistenza del diritto al ritrasferimento dopo la scadenza, altrui, ma nell’interesse dello stesso proprietario e limitato anche se il trustee ha alienato la cosa al terzo (salvo che nel tempo l’atto costitutivo autorizzi la vendita) + Insussistenza del potere dei creditori del trustee di soddisfarsi coattivamente sui beni oggetto del trust (cd. effetto di segregazione)
e) DIVIETI DI CONTRARRE: Divieti legali
Divieti convenzionali
Attitudine dell’acquisto del bene da parte di determinati Divieti convenzionali di alienazione contenuti entro soggetti (es., divieto di cessione dei crediti; divieti speciali convenienti limiti di tempo e rispondenti a un apprezzabile di comprare) ovvero della perdita del bene per determinati interesse di una delle parti soggetti (es., divieto di alienazione per gli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare) a far sí che un interesse superindividuale venga sacrificato
f) PRELAZIONE: Fattispecie costitutiva
Disciplina
Accordo degli interessati (prelazione convenzionale) ↓ Fatto estraneo alla volontà del soggetto passivo espressamente previsto dalla legge (prelazione legale)
Obbligo di avvisare il prelazionario dell’accordo con terzi di trasferire il bene a certe condizioni (denuntiatio) + obbligo del concedente di risarcire il danno al prelazionario, se aliena a terzi (ma non se non aliena affatto) nonostante che il prelazionario abbia offerto di acquistare alle stesse condizioni (efficacia meramente obbligatoria della prelazione convenzionale) ovvero potere del prelazionario di acquistare la cosa anche contro la volontà del terzo acquirente (efficacia reale della prelazione legale) Clausole dettate da norma imperativa
g) VINCOLI ALLA LIBERTÀ DEL CONTENUTO CONTRATTUALE Clausole d’uso
Contrattazione standardizzata a) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Elementi fisionomici
Requisiti di efficacia
Criterio d’interpretazione
Unilateralità della predisposizone (uno solo dei contraenti ha stabilito gli elementi di una singola attribuzione diretta a integrare un regolamento contrattuale) + Uniformità del contenuto (l’attribuzione contrattuale ha caratteristiche le quali la rendono idonea a mediare tra i contrapposti interessi delle parti in una serie indefinita di regolamenti contrattuali strumentali all’attività economica di uno stesso soggetto)
Condizioni generali non vessatorie (che non stabiliscono un sacrificio) per l’aderente: discendenza dell’efficacia della regola di condotta dall’accettazione dell’aderente, ovvero in mancanza di questa dalla conoscenza da parte dell’aderente o addirittura dalla semplice conoscibilità dall’aderente ↓ Condizioni generali vessatorie (che comportano un sacrificio in caso di inadempimenti o controversie) per l’aderente: dipendenza dell’efficacia della regola di condotta dall’approvazione da parte dell’aderente specifica ed in forma scritta
Interpretatio contra stipulatorem: se la clausola in virtú degli usi linguistici può giustificare alternativamente una regola di condotta con maggior sacrificio per l’aderente ed una regola di condotta con minor sacrificio per l’aderente, quest’ultima acquista forza giuridica
b) CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI: Elementi fisionomici
Requisiti di efficacia
Criterio d’interpretazione
Unilateralità della predisposizone (uno solo dei contraenti ha stabilito gli elementi di tutte le attribuzioni componenti il regolamento contrattuale) + Uniformità del contenuto (il regolamento contrattuale ha caratteristiche le quali lo rendono idonea a mediare tra i contrapposti interessi delle parti in una serie indefinita di rapporti)
Dipendenza dell’efficacia delle clausole vessatorie dall’approvazione da parte dell’aderente specifica (mediante sottoscrizione apposta isolatamente dal resto del testo contrattuale) ed in forma scritta ↓ Dipendenza dell’efficacia delle clausole prestampate dall’inesistenza di clausole aggiunte incompatibili (altrimenti divengono efficaci queste ultime)
Interpretatio contra stipulatorem
c) CONTRATTI NORMATIVI: Fattispecie
Effetti
Accordo con il quale si predetemina il regolamento di Se gli interessati concludono i futuri contratti, diviene futuri contratti efficace il regolamento prestabilito, ma inesistenza di un obbligo di concludere i futuri contratti
d) DISCIPLINA DEI “CONTRATTI DEL CONSUMATORE”: Fattispecie
Criteri di determinazione della vessatorietà
Conseguenze giuridiche
1) Conclusione di un contratto tra un professionista (anche persona giuridica) nello svolgimento della propria attività economica ed una persona fisica al fine di acquistare beni o servizi estranei alla propria attività professionale; 2) pattuizione di attribuzioni comportanti “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; 3) mancanza di una trattativa sulle attribuzioni determinanti lo squilibrio, e cioè cd. prendere o lasciare
Presunzione di vessatorietà delle clausole rientranti in un elenco formulato dal legislatore → non attienenza della vessatorietà allo squilibrio tra il valore delle → attribuzioni principali non discendenza della vessatorietà dalla clausola che fissa il corrispettivo del bene o del servizio
Inefficacia delle clausole abusive, ma efficacia del resto dell’autoregolamento, dichiarata dal giudice su richiesta del consumatore ovvero in base al rilievo d’ufficio ↓ Interpretazione di tutte le clausole (anche non vessatorie) nel senso che comporta il minor sacrificio ovvero il maggior beneficio per il consumatore ↓ Inibitoria delle clausole abusive stabilita dal giudice su domanda delle associazioni di categoria
Patologia nella fase genetica dei contratti
Invalidità dell’atto negoziale
Nullità
L’atto negoziale è nullo nelle ipotesi previste dalla legge a salvaguardia di valori superiori e di interessi generali • • • • • •
Annullabilità
L’atto negoziale è annullabile quando presenta un vizio che si concretizza in una violazione di regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti. • • •
•
Inefficacia
L’atto nullo non produce effetti sin dall’origine. L’azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. La nullità non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione dell’azione di ripetizione. L’azione di nullità è di mero accertamento, sicchè la sentenza del giudice è solo dichiarativa di una nullità che deriva direttamente dalla legge. Il negozio nullo non può essere convalidato.
L’atto annullabile produce i suoi effetti fino all’intervento della pronuncia di annullamento, salvo convalida. L’azione di annullamento può essere proposta solo dalle parti nel cui interesse è stabilita dalla legge. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo diversa disciplina in ipotesi particolari. L’eccezione di annullamento è invece imprescrittibile purchè il contratto non abbia ancora avuto esecuzione La sentenza del giudice ha natura costitutiva, nel senso che produce l’effetto dell’annullamento del contratto.
L’atto negoziale è inefficace quando è valido, ma non è in grado di produrre i suoi effetti tipici. Si distingue tra: - Inefficacia temporanea e definitiva; - Inefficacia assoluta e relativa; - Inefficacia originaria e sopravvenuta.
Accordo simulatorio
Artt.1414 ss c.c. Ipotesi di intenzionale divergenza tra volontà e dichiarazione, al fine di creare una situazione di apparenza contrattuale ingannevole per i terzi.
Simulazione assoluta
Le parti stipulano un contratto, ma in realtà non ne vogliono gli effetti. N.B. Il contratto simulato è nullo per mancanza del requisito essenziale dell’accordo delle parti.
Simulazione relativa
Le parti stipulano un contratto (simulato), ma vogliono la produzione degli effetti di un contratto diverso (dissimulato). N.B. I contratti sono due. Il contratto simulato (non voluto) è privo di effetti tra le parti. Il contratto dissimulato (voluto) ha effetto tra le parti purchè abbia i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.
Tutela dei terzi
• •
•
I terzi pregiudicati dal contratto simulato possono sempre far valere la simulazione nei confronti delle parti (art.1415 c.c.) Gli aventi causa e i creditori del simulato acquirente (che cercano di captare un lucro) fanno salvo il loro acquisto soltanto se erano in buona fede ( i primi ) o se hanno iniziato in buona fede l’esecuzione forzata sul bene (i secondi). Gli aventi causa e i creditori del simulato alienante (che cercano di evitare un danno) fanno entrambi salvi i loro diritti sul bene alienato se danno la prova della simulazione dell’atto di alienazione, prova che possono dare con ogni mezzo (art.1417 c.c.)
Ipotesi di annullabilità
L’annullabilità dell’atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio genetico (inerente uno dei suoi elementi essenziali) non tanto grave da comportare la nullità dell’atto, ma comunque in grado di incidere sulla sua validità perché lesivo delle regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti. Incapacità legale di agire
L’atto negoziale è annullabile se posto in essere da un soggetto legalmente incapace di agire perché minore, interdetto o inabilitato. L’annullabilità ridiscende dal solo fatto che sia esistito lo stato di incapacità al momento della conclusione del contratto.
Incapacità naturale
Sono annullabili gli atti e i contratti compiuti dal soggetto incapace naturale cioè concretamente incapace di intendere e di volere l’atto realizzato. Tuttavia (art.428 c.c.): • Se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace. • Se si tratta di contratti, ai fini dell’annullamento va dimostrata la mala fede dell’altro contraente.
Vizi della volontà La volontà di uno dei contraenti si è formata non in maniera libera e spontanea, bensì in modo viziato a causa ed in conseguenza di un fattore esterno o del comportamento dell’altra parte o di un terzo. Errore Definizione
Falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a concludere un contratto (errore motivo).Falsa formulazione nel mezzo usato per esternare la volontà (errore ostativo
Conseguenze
L’errore comporta l’annullabilità del contratto sempre che sia essenziale e riconoscibile. E’ essenziale quando cade: - sulla natura del contratto; - sull’oggetto del contratto; - sulla natura o sulla qualità determinante dell’oggetto; - sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente se determinanti del consenso. E’ riconoscibile quando l’altra parte, usando la normale diligenza, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità dei contraenti, avrebbe potuto rendersene conto. N.B. L’errore di diritto è l’errore determinato dalla falsa conoscenza delle norme giuridiche e comporta l’annullabilità del contratto quando è essenziale, cioè è stato la ragione unica o principale del contratto, e riconoscibile. L’errore di calcolo comporta soltanto la possibilità della rettifica, salvo che non si tratti di un errore sulla quantità determinante del consenso. In tal caso comporta l’annullabilità del contratto.
Riferimenti normativi
Artt.1427 ss c.c.
Dolo Definizione
Artifici o raggiri che inducono un parte a stipulare un contratto.
Conseguenze
Il dolo determinante (i raggiri sono tali che senza di essi la parte non avrebbe mai stipulato) comporta l’annullabilità del contratto. Il dolo incidente (i raggiri sono tali che senza di essi la parte avrebbe comunque stipulato anche se a condizioni diverse) comporta solo il diritto al risarcimento del danno. N.B. Il dolo del terzo estraneo al contratto comporta l’annullabilità del contratto solo se è noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Riferimenti normativi
Artt.1439 ss. c.c.
Violenza Definizione
Coazione psichica che agisce sulla volontà della vittima inducendola a stipulare per sottrarsi al male minacciato (violenza morale). Coazione materiale che esclude la volontà del contraente (violenza fisica).
Conseguenze
La violenza morale comporta l’annullabilità del contratto quando il male minacciato è ingiusto e notevole, anche se la minacci proviene da un terzo estraneo al contratto. Non comportano l’annullabilità del contratto né la minaccia di far valere un diritto, né il mero timore reverenziale. La violenza fisica comporta la mancanza della volontà e quindi la nullità del contratto.
Riferimenti normativi
Artt.1434 ss. c.c.
Ipotesi di nullità
La nullità dell’atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio strutturale o una illiceità (inerenti uno dei suoi elementi essenziali) tanto grave da giustificare la reazione negativa dell’ordinamento, perché lesivo delle regole poste a tutela di valori superiori o di interessi generali. Illiceità ed immeritevolezza della causa
Sotto il profilo della causa, come sintesi degli effetti essenziali, gli atti di autonomia negoziale sono soggetti ad un duplice controllo: liceità (art.1343 c.c.) e meritevolezza (art.1322 c.c.). Nel valutare la liceità dell’atto, l’ordinamento giuridico nega tutela agli interessi in contrasto con le norme imperative, l’ordine pubblico ed il buon costume. Nel valutare la meritevolezza dell’atto, l’ordinamento giuridico impone un controllo diretto a realizzare l’idoneità dell’atto stesso a rispondere ad una funzione giuridicamente e socialmente utile, cioè ad attuare valori fondamentali. L’illiceità della causa per contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume, comporta la nullità del contratto. Il contratto è nullo anche quando la causa e illecita perché costituisce il mezzo per eludere le norme imperative (contratto in frode alla legge – art.1344 c.c.).
Illiceità dei motivi
Il contratto è nullo quando il motivo per il quale è stato concluso è illecito, a patto che tale motivo sia comune ad entrambe le parti e sia stato determinante del consenso.
Mancanza della causa
Il contratto è nullo quando è privo della causa (principio di causalità negoziale).
Mancanza dell’oggetto e difetto dei suoi requisiti.
Il contratto è nullo quando è privo dell’oggetto, oppure quando l’oggetto è impossibile, indeterminato o indeterminabile. Il contratto è nullo altresì quando l’oggetto è illecito perché contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’illiceità dell’oggetto si estende infatti, in tal caso, all’intero contratto.
Difetto della forma
Il contratto è nullo per mancanza della forma soltanto quando la legge lo prevede espressamente perché reputa la forma elemento essenziale del contratto stesso (forma ad substantiam).
Recupero del negozio invalido
Nullità Principio c.c.).
il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente (art.1423
Eccezioni (secondo un’impostazione dottrinaria) : conferma del testamento nullo (art.590 c.c.) conferma della donazione nulla (art.799 c.c.) trascrizione cd.sanante (artt. 2652 n.6 e 2690 n.3 c.c.)
La nullità parziale del contratto o di una singola clausola importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità (art.1419 c.c. – nullità parziale). Il principio che trova applicazione è quello della conservazione del negozio.
Nullità delle singole clausole del contratto
N.B. L’essenzialità della clausola invalida è valutata ora in termini soggettivi, avuto riguardo agli interessi perseguiti dalle parti al momento della conclusione del contratto, ora in termini oggettivi, avuto riguardo all’idoneità o meno del contratto a produrre una qualche utilità per le parti anche senza la clausola viziata.
La nullità di una singola clausola non provoca la nullità del contratto quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (artt. 1339 e 1419 2° comma c.c. – sostituzione automatica di clausole). Il principio che trova applicazione è quello di realizzazione, attraverso l’atto di autonomia, di interessi di rango superiore.
Nullità del contratto plurilaterale
Nei contratti conclusi fra più parti la nullità del vincolo di una sola parte non provoca la nullità dell’intero contratto a meno che la sua partecipazione non debba considerarsi essenziale, tenuto conto delle circostanze (art. 1420 c.c.).
Conversione del negozio nullo
Principio posto a fondamento dell’istituto è quello della conservazione del negozio.
Conversione sostanziale “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità” (art.1424 c.c.) N.B. Presupposti essenziali: Elemento oggettivo il contratto nullo deve contenere i requisiti di sostanza e di forma previsti per il contratto diverso. Elemento soggettivo con riferimento allo scopo perseguito, si può ritenere che le parti avrebbero concluso il contratto diverso.
Conversione formale La conversione formale interviene quando il negozio è nullo per difetto della forma adottata, ma possiede i requisiti di altra forma valida. Il nuovo negozio è identico, sotto il profilo del contenuto, al negozio nullo.
Annullabilità Convalida
La convalida è l’atto con il quale il negozio annullabile viene recuperato, cioè con il quale il soggetto legittimato alla proposizione dell’azione di annullamento manifesta, invece, l’intento di rendere il contratto invalido definitivamente efficace (art.1444 c.c.) Si distingue tra: convalida espressa il soggetto che convalida il contratto lo fa attraverso un atto espresso che contiene la menzione del contratto, del motivo di annullabilità e della dichiarazione di convalida. Tale atto è un negozio unilaterale, non recettizio, accessorio rispetto al negozio convalidato; convalida tacita il soggetto che convalida il contratto lo fa tacitamente, dando esecuzione al contratto pur conoscendo il motivo di annullabilità.
Rettifica
La rettifica è un negozio unilaterale recettizio accessorio che consente il recupero del contratto annullabile per errore (art.1432 c.c.) attraverso una modifica del contenuto compatibile con l’intento perseguito dal contraente in errore. In pratica, il contraente non in errore, attraverso la rettifica, evita l’annullamento del contratto offrendosi di eseguire la prestazione in favore del contraente in errore come se l’errore stesso non si fosse mai verificato. Il principio che trova applicazione è quello della conservazione del contratto
RESCISSIONE: attiene ad un vizio genetico coevo alla conclusione del contratto e tutela l'equilibrio contrattuale.
Differenze rispetto a:
INVALIDITA' (tutela la libera formazione della volontà)
RISOLUZIONE (riguarda un vizio funzionale o sopravvenuto).
TIPOLOGIA.
1. Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.). PRESUPPOSTI. - Obbligazione assunta a condizioni inique; - necessità nota alla controparte di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. CONSEGUENZE. - Rescissione su istanza della parte lesa; - eventuale equo compenso assegnabile dal giudice alla parte che ha reso la prestazione.
2. Azione generale di rescissione per lesione -stato di bisogno- (art. 1448 c.c.). PRESUPPOSTI. - Oggettivi: lesione ultra dimidium/stato di bisogno. - Soggettivi: approfittamento dello stato di bisogno. CONSEGUENZE. - Rescissione con effetto ex nunc (sentenza costitutiva); - non convalidabilità del contratto; - modificabilità attraverso riduzione ad equità; - prescrizione 1 anno; - inapplicabilità ai contratti aleatori; - non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.
EFFICACIA DEI CONTRATTI PRINCIPIO CONSENSUALISTICO 1376 c.c. NOZIONE:
Il CONTRATTO PRODUCE i suoi EFFETTI
[costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti giuridici] grazie al CONSENSO legittimamente prestato dalle PARTI.
e
CONTRATTI REALI :
ECCEZIONE al
principio consensualistico, perché
SI PERFEZIONANO CON LA CONSEGNA DELLA COSA
c.d. datio rei ES.:
mutuo, deposito, comodato.
Secondo una diversa ricostruzione: datio rei non elemento perfezionativo della fattispecie, bensì mero presupposto per l'eseguibilità della prestazione EFFETTO TRASLATIVO
IMMEDIATO:
trasferimento immediato della titolarità dal dante causa all'avente causa, quale effetto del consenso.
ES.: a) compravendita; b) cessione del credito pro soluto e pro solvendo; c) trasferimento di titoli di credito; DIFFERITO:
trasferimento della titolarità dal dante causa all'avente causa, subordinato ad un fatto o atto successivo, ma pur sempre da ricollegare automaticamente al consenso. ES.: compravendita
di cosa generica di cosa futura di cosa altrui
NEGOZIALI : VOLUTI DALLE PARTI (NEGOZI GIURIDICI)
EFFETTI
sono nella disponibilità degli interessati FINALI : PREDETERMINATI DALLA LEGGE (ATTI GIURIDICI)
realizzano la concreta funzione perseguita dalle parti AUTOREGOLAMENTAZIONE = la REGOLA predisposta dalle parti diviene regola GIURIDICAMENTE VINCOLANTE
CONTROLLO dell'ordinamento
sugli atti di autonomia:
meritevolezza dell'interesse
INTEGRAZIONE eteronoma dell'efficacia del contratto
FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE
1374
regole interpretative [1369ss.] regole di condotta [1375] inserzione automatica di clausole [1339] clausole d'uso [1340] etc.
Il "vincolo contrattuale"
in senso formale 1372¹ Il contratto ha
forza di legge tra le
in senso sostanziale
Non può essere sciolto che per
STIPULANTI
PARTI.
mutuo consenso
o per
CAUSE
manifestazione di una volontà contraria (c.d. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli EFFETTI non ancora esauriti.
DESTINATARI
dell'EFFETTO
ammesse dalla LEGGE.
a) termine essenziale b) condizione risolutiva c) recesso d) invalidità
contratti ad effetti obbligatori non ancóra totalmente eseguiti e) risoluzione contratti ad effetti reali non ancóra totalmente prodottisi ad es.: sottoposti a condizione sospensiva
f) rescissione
CONTRATTO E TERZI 1372²
Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. PRINCIPIO della RELATIVITÀ
degli EFFETTI NEGOZIALI
•
eccezionalità della efficacia diretta rispetto ai terzi Es.: rappresentanza diretta; negotiorum gestio
•
revisione critica del principio dell'intangibilità (o indipendenza) delle sfere giuridiche soggettive per le ipotesi di effetti diretti puramente favorevoli per i terzi…
•
… rilevanza del DIRITTO POSITIVO nel senso di subordinare in ogni caso la produzione dell'effetto puramente favorevole al CONSENSO del destinatario dello stesso: Es.: NATURA CONTRATTUALE della donazione [782]; del comodato [1803]; DISCIPLINA del contratto a favore di terzo [1411]
•
non assoluto, bensì derogabile, in considerazione degli interessi in gioco: PRINCIPIO
Es.: - struttura unilaterale della remissione del debito, nell'ipotesi in cui il rapporto obbligatorio da estinguere viva nell'esclusivo interesse del creditore (condizione potestativa ex parte creditoris)
- esercizio, mediante negozio unilaterale del potere formativo con incidenza diretta sull'altrui sfera giuridica - contratto c.d. aperto regolato [1332]
OPPONIBILITÀ ai TERZI degli effetti negoziali CONFLITTI
•
circolazione dei diritti
fra più aventi causa dallo stesso autore
CRITERI per l'opponibilità erga omnes dell'effetto negoziale:
Tra più aventi causa dallo stesso autore l'ordinamento accorda preferenza a chi per primo ha reso l'acquisto conoscibile ai terzi: natura del contratto
natura del bene
ad effetti obbligatori
diritto personale di godimento
priorità nel godimento o, in mancanza, titolo di data certa anteriore
credito
priorità nella notifica della cessione al debitore ceduto o nell'accettazione da parte di costui
bene mobile
priorità e buona fede nell'acquisto del possesso
bene mobile non registrato o bene immobile
priorità nella trascrizione dell'atto d'acquisto
ad effetti reali - trasferimento di un
preferenza
1411 Contratto a favore di terzi 1. È valida la
stipulazione a favore di un terzo
qualora lo stipulante vi abbia INTERESSE. anche non patrimoniale
gli stipulanti, negoziando in nome proprio, si accordano affinché altri acquisti uno dei diritti discendenti dal contratto.
mancanza o illiceità nullità della stipulazione a favore del terzo (effetti fra le parti)
2. Salvo patto contrario il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione [...] autonomo rispetto a quello dello stipulante
3. In caso di […] rifiuto del terzo di profittarne,
senza che occorra l'accettazione del terzo la dichiarazione di "volerne profittare" serve - non a perfezionare il contratto, ma ad impedire la revoca da parte dello stipulante
la prestazione rimane a beneficio dello stipulante […] effetti diretti ab initio fra le parti contraenti
contratto a favore di terzo
e
salva l'ipotesi di prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante [1412]
contratto con obbligazioni a carico del solo proponente
1411
1333 affinità soltanto apparente
lo stipulante non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario e la REVOCA è POSSIBILE fino all'adesione del terzo.
lo stipulante, IRREVOCABILMENTE, si obbliga nei confronti dell'oblato.
Esecuzione dei contratti
Buona fede nell’esecuzione dei contratti Nasce dall’esigenza di attuazione nel contratto del principio di solidarietà ed è intesa come fedeltà allo spirito del vincolo contrattuale e all’impegno di cooperazione volto alla soddisfazione degli interessi della controparte.
Risoluzione del contratto
Artt.1453 ss c.c. Scioglimento del rapporto contrattuale a seguito di difetti sopravvenuti (difetti non genetici, ma funzionali).
Presupposti
Ipotesi di risoluzione
Effetti della risoluzione
La risoluzione opera in presenza di contratti a prestazioni corrispettive, sicchè il difetto sopravvenuto coincide con una disfunzione del sinallagma, cioè del legame tra le prestazioni, che sono l’una in funzione dell’altra. • Risoluzione per inadempimento, giudiziale e legale (artt. 1453 ss c.c.) • Risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 ss c.c.) • Risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467 ss c.c.) • Tra le parti : nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. • Verso i terzi : la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in forza del contratto valido poi risolto, fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.
Risoluzione per inadempimento (risoluzione giudiziale)
La risoluzione è effetto di una sentenza del giudice emessa all’esito di un procedimento introdotto dalla parte che ha interesse allo scioglimento del vincolo in conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte. Domanda risoluzione
giudiziale
di In caso di inadempimento di una parte contraente, l’altra parte, se non ha più interesse a ricevere la prestazione, può agire per la risoluzione del contratto. In tal caso: - Perde il diritto a ricevere la prestazione non potendo più richiedere l’adempimento anche tardivo; - Non è più tenuta alla propria prestazione e se l’ha già eseguita può ottenerne la restituzione.
N.B. La parte che chiede l’adempimento tardivo può poi chiedere la risoluzione; la parte che chiede la risoluzione non può più richiedere l’adempimento tardivo. In ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. Verifica giudiziale Il giudice deve valutare la sussistenza dell’inadempimento, che non deve dell’inadempimento essere di “scarsa importanza” avuto riguardo all’interesse della parte che lo subisce. Sentenza di risoluzione
La sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento è una sentenza
costitutiva, nel senso che, accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, produce lo scioglimento del vincolo contrattuale
Risoluzione per inadempimento (risoluzione di diritto)
La risoluzione opera automaticamente in via stragiudiziale, senza la necessità di una sentenza costitutiva, in tre ipotesi previste dalla legge (artt.1454 ss. c.c.). In tali ipotesi la sentenza eventuale del giudice (al quale si ricorre se sorgono contestazioni) è dichiarativa, cioè si limita ad accertare e dichiarare il già avvenuto scioglimento del vincolo. Diffida ad adempiere
Clausola risolutiva espressa
Termine essenziale
La parte non inadempiente intima alla parte inadempiente, per iscritto, di adempiere entro un congruo termine, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, il contratto si intende risolto di diritto. Le parti di un contratto convengono che il contratto deve intendersi risolto quando una determinata obbligazione, ritenuta essenziale, non viene adempiuta. La risoluzione si verifica quando la parte che subisce l’inadempimento dichiara espressamente alla parte inadempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il contratto si risolve automaticamente quando scade il termine essenziale fissato per l’adempimento, salvo la possibilità, per la parte non inadempiente, di evitare la risoluzione comunicando all’altra parte, inadempiente, entro tre giorni dalla scadenza del termine, il proprio interesse a ricevere ugualmente, anche se in ritardo, la prestazione.
Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il contratto si risolve di diritto in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. La sentenza del giudice è in tal caso dichiarativa di uno scioglimento del vincolo contrattuale già avvenuto. Presupposti
•
•
Una delle prestazioni corrispettive diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, sicchè anche l’altra prestazione, ad essa collegata funzionalmente, resta priva di giustificazione, con conseguente risoluzione del vincolo contrattuale. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione deve essere totale, altrimenti il debitore può liberarsi eseguendo la parte della prestazione ancora possibile, mentre l’altro contraente ha solo il diritto di ottenere la riduzione correlativa della propria prestazione o di recedere dal contratto.
Risoluzione per eccessiva onerosità. Il contratto si risolve in presenza dei presupposti richiesti dalla legge. La sentenza del giudice ha in tal caso natura costitutiva dello scioglimento del vincolo contrattuale.
Presupposti
• • • •
Il contratto a prestazioni corrispettive deve essere ad esecuzione continuata o periodica, o ad esecuzione differita. E’ necessario l’intervento di un fattore eccezionale ed imprevedibile tale da alterare l’equilibrio economico tra le prestazioni e rendere l’una eccessivamente onerosa rispetto all’altra. Lo squilibrio economico tra le prestazioni deve essere “eccessivo” (oltre la normale alea del contratto) e sopravvenuto (anche se comunque anteriore all’esecuzione del contratto). Il contratto non deve rientrare nella categoria dei contratti aleatori.
N.B. La risoluzione può essere evitata dalla parte contro la quale è dichiarata se questa si offre di ricondurre ad equità le condizioni del contratto.
Strumenti eccezionali di autotutela della parte non inadempiente nei contratti a prestazioni corrispettive Eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.)
Sospensione dell’esecuzione (art.1461 c.c.) Clausola del solve et repete (art.1462 c.c.)
Di fronte all’inadempimento di una parte, l’altra parte non inadempiente può a sua volta rifiutarsi di adempiere la propria prestazione. Il rifiuto è tuttavia illegittimo se, avuto riguardo alle circostanze, è contrario alla buona fede. Una parte può sospendere l’esecuzione della propria prestazione quando le condizioni economiche dell’altra parte sono divenute tali da mettere in pericolo l’adempimento, salvo che non venga prestata idonea garanzia. Le parti stabiliscono preventivamente di non poter opporre eccezioni tali da evitare o ritardare l’adempimento della prestazione dovuta, salvo che non si tratti di eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, per le quali la clausola non può operare.
PROMESSE UNILATERALI Nozione
negozi giuridici unilaterali obbligatori manifestazione di volontà da sola idonea a produrre effetti obbligatori a carico del promittente
TESI TRADIZIONALE: Numerus clausus = TIPICITÀ ex art. 1987: La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. CRITICA: tendenziale ammissibilità di promesse unilaterali ATIPICHE, purché motivate da una giustificazione causale meritevole di tutela estensione della disciplina ex art. 1324. Promessa al pubblico [1989] PROMESSA UNILATERALE a favore di un destinatario indeterminato (in incertam personam) vincolante appena determinabile è resa pubblica (con mezzi idonei) alle CONDIZIONI previste nella promessa: offerta al pubblico: PROPOSTA in incertam personam,
diretta a concludere un CONTRATTO vincolante in seguito all'accettazione del destinatario
a) chi si trovi in una determinata situazione promessa a titolo gratuito: espressione di spirito di liberalità, senza obbligo di prestazione o attività a carico del beneficiario
b) chi compia una determinata azione promessa a titolo oneroso: attività svolta dal destinatario = corrispettivo della prestazione promessa in suo favore
Concorso di più persone: che si trovino nella situazione prevista o compiano l'azione prescritta
prevale chi per primo ne dia comunicazione al promittente •
in mancanza di un termine (e nell'impossibilità di determinarlo): vincolante per un anno.
•
revocabile: in presenza di giusta causa nella stessa forma della promessa (o in forma equivalente).
COMPRAVENDITA DEFINIZIONE:
la compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.). è un contratto di alienazione, cioè realizza una funzione di scambio. è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso. è un contratto traslativo (produttivo di effetti reali) e consensuale, cioè “la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”, senza che occorra la consegna della cosa (art. 1376 c.c. – Principio consensualistico).
OGGETTO:
può essere sia il diritto di proprietà su di un bene (anche immateriale, come nel caso della cessione del diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno), sia altro diritto reale (come nel caso di cessione onerosa dell’usufrutto, art. 980 c.c.) nonchè un diritto di credito (come nel caso di cessione onerosa del credito, art. 1260 c.c.).
PREZZO:
è necessario che il diritto sia trasferito contro pagamento di un prezzo, inteso appunto come corrispettivo in denaro. è un elemento essenziale, la cui mancanza determina la nullità del contratto, necessariamente determinato, o determinabile a prescindere da una nuova manifestazione di volontà delle parti. la determinazione del prezzo, qualora quest’ultimo non sia individuato, può essere affidata anche ad un terzo.
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo, nominato nel contratto o posteriormente (art. 1473, comma 1, c.c.). Questa è l’ipotesi del c.d. ARBITRAGGIO al quale si ritiene applicabile la disciplina dell’art. 1349 c.c.
nel silenzio della legge è possibile che la determinazione del prezzo sia rimessa ad una delle parti, purchè sia escluso ogni arbitrio e con riferimento a parametri obiettivi prefissati. qualora venditore e compratore indichino misure diverse del prezzo pattuito, il giudice adopererà il criterio del prezzo imposto, se si tratta di cose che hanno un prezzo fissato dall’autorità; del prezzo normalmente praticato dal venditore, riferibile ai contratti di impresa; del prezzo di mercato o della quotazione di borsa, desumibili dai listini o dalle mercuriali del luogo di consegna (art. 1474 c.c.).
EFFETTI:
essenziali sono sia l’effetto traslativo del diritto oggetto della vendita sia la costituzione del corrispettivo obbligo di pagare il prezzo. l’effetto traslativo (o reale) normalmente si produce, in virtù dell’operatività del principio consensualistico (art. 1376 c.c.), al momento della conclusione del contratto. l’effetto reale può non prodursi immediatamente, per volontà delle parti (vendita a termine iniziale o sospensivamente condizionata) o perché la cosa compravenduta non è di proprietà del venditore (vendita di cosa altrui) o perché la cosa ancora non esiste (vendita di cosa futura) o non è ancora determinata (vendita di cosa generica) o deve essere scelta (vendita alternativa). Tutte queste ipotesi di compravendita nelle quali l’effetto traslativo non si produce immediatamente alla conclusione del contratto ma automaticamente in un momento successivo, si definiscono vendite obbligatorie. Il venditore, pertanto, non trasferisce il diritto immediatamente, bensì si obbliga a trasferirlo in un momento successivo (art. 1476, n. 2, c.c.). in aggiunta ai riferiti effetti essenziali, la compravendita costituisce ulteriori obblighi a carico di entrambe le parti del contratto.
OBBLIGHI DEL VENDITORE: a) di consegnare il bene al compratore, al fine di consentirgli l’acquisto del possesso. La consegna costituisce un momento autonomo rispetto al trasferimento del diritto. Salva diversa volontà delle parti (norme derogabili), la cosa deve essere consegnata nello stato nel quale era al momento della vendita, con accessori, pertinenze, frutti e documenti relativi (art. 1477 c.c.) e il venditore ha l’obbligo di custodirla fino alla consegna (art. 1177 c.c.). La consegna può avvenire anche mediante più atti nel tempo, qualora le parti abbiano previsto il frazionamento di una prestazione divisibile (vendita a consegne ripartite); b) di garantire il compratore contro l’evizione ed i vizi della cosa (art. 1476, n, 4 c.c.). La garanzia per l’evizione si traduce nella responsabilità del venditore verso il compratore qualora la cosa comprata presenti dei “vizi giuridici” che ostacolino l’acquisto della proprietà in capo al compratore, conseguente ad un fatto c.d. evizionale. La garanzia per evizione non opera se il compratore con il proprio comportamento ha dato causa alla perdita del bene acquistato. La cosa venduta deve essere immune da vizi materiali che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il vizio consiste in una imperfezione materiale che incide sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa e dipende da anomalie del processo produttivo o di conservazione. Il vizio deve essere occulto e deve preesistere rispetto al momento della conclusione del contratto. La garanzia per i vizi, a pena di decadenza deve essere denunziata entro otto giorni dalla consegna, nell’ipotesi in cui il vizio sia normalmente riconoscibile, o dalla scoperta, nelle ipotesi contraria. L’operatività della garanzia consente al compratore di scegliere tra la risoluzione del contratto (azione redibitoria), la riduzione del prezzo (azione estimatoria) e l’eliminazione dei difetti a cura e onere del venditore. L’azione deve essere proposta entro un anno dalla consegna (termine di prescrizione). Il compratore ha comunque diritto al risarcimento del danno, salvo che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.). OBBLIGHI DEL COMPRATORE: a) di pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati. Salvo patto contrario o diversi usi, il pagamento va fatto alla consegna e nel luogo ove questa, per patto o per legge deve avvenire, altrimenti al domicilio del venditore. Dalla consegna, se la cosa è fruttifera, decorrono gli interessi compensativi, anche se il prezzo non è ancora esigibile (artt. 1498 e 1499 c.c.).
VENDITA DI COSA ALTRUI:
si realizza questa ipotesi di compravendita qualora il bene compravenduto non sia di proprietà dell’alienante al momento della conclusione del contratto. In questo caso, il venditore è obbligato a procurare l’acquisto del bene al compratore, il quale diviene automaticamente proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare (art. 1478 c.c.). Si realizza così un doppio trasferimento, dal terzo al venditore e da quest’ultimo al compratore, senza che occorra una nuova dichiarazione di volontà. l’inadempimento dell’obbligo di procurare l’acquisto della cosa determina la nascita dell’obbligo di risarcire il danno. Nell’ipotesi in cui la cosa è altrui ma è dichiarata dal venditore come propria, il compratore ignaro dell’altruità della cosa può chiedere la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno nella misura del c.d. interesse negativo (art. 1479 c.c.).
VENDITA DI COSA FUTURA:
nella vendita che ha ad oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.). Il venditore, come in tutte le altre ipotesi di compravendita, si obbliga verso il compratore a far sì che acquisti la proprietà del bene compravenduto. si intende per futura quella cosa che, per qualsiasi motivo, non appare immediatamente deducibile in contratto in quanto ancora non suscettibile di appropriazione in termini giuridici. la vendita di cosa futura può assumere una funzione sia commutativa sia aleatoria. Nel primo caso (vendita di cosa sperata) il compratore corre il rischio della normale alea del contratto, e pertanto se la cosa non viene ad esistenza il contratto è nullo (art. 1472 c.c.). Nel secondo, viceversa, dove l’oggetto della vendita è la “speranza” (emptio spei o vendita a sorte), la mancata realizzazione della cosa, che non consente l’effetto traslativo, genera comunque per il compratore, l’obbligo di pagare il prezzo. una parte della dottrina individua nella vendita di cosa futura, non tanto un contratto perfetto e produttivo di effetti, bensì un contratto in via di formazione il quale si perfezionerebbe soltanto dove la res sperata venga ad esistenza In tal senso, la prospettata responsabilità del venditore per la mancata esistenza della cosa, conseguente all’inadempimento dell’obbligo di far acquistare il bene al compratore, degraderebbe, secondo il riferito orientamento, a mera responsabilità precontrattuale.
VENDITA DI COSA GENERICA:
ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate soltanto nel genere, e pertanto l’effetto traslativo si produrrà al momento dell’individuazione. dalla vendita di cosa generica nasce l’obbligo per il venditore di far acquistare la proprietà della cosa (vendita obbligatoria o ad effetti obbligatori), il quale si traduce nell’obbligo di addivenire all’individuazione. non bisogna confondere la cosa generica con la cosa fungibile. La fungibilità individua, all’interno di un dato genus, le cose che possono essere
indifferentemente sostituite l’una con l’altra; viceversa, la cosa generica non è individuata, è priva di una sua specificità. non è suscettibile di un’autonoma qualificazione la vendita di cosa generica futura (ad es., il quintale d’uva che sarà raccolta al termine della futura vendemmia): in questa ipotesi la proprietà non si trasferisce al momento della separazione dei frutti bensì al momento dell’individuazione. l’individuazione, e cioè la scelta di una cosa determinata in una massa di cose dello stesso genere, è un negozio giuridico, sia bilaterale sia unilaterale, il quale deve attuarsi secondo le modalità stabilite e con mezzi idonei a realizzare la effettiva separazione. Norme specifiche regolano alcune vendite caratterizzate da peculiarità concernenti l’oggetto e da taluni patti o circostanze VENDITA CON PATTO DI RISCATTO:
il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge (art. 1500 c.c.). il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza. il patto di riscatto, di regola, è parte del contenuto del contratto ma può essere anche stipulato con atto separato, con la stessa forma richiesta per la compravendita, sempre che la volontà di riscattare il bene fosse già maturata al momento della vendita. il termine (di decadenza) per l’esercizio del diritto potestativo di riscatto a carattere reale con efficacia erga omnes (costituito con il patto di riscatto) non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili (art. 1501 c.c.). E’ ammissibile anche un termine convenzionale il quale, comunque, non deve superare la durata massima stabilita dalla legge. il patto di riscatto deve rivestire la stessa forma del contratto di compravendita ed è soggetto a trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi in caso di vendita immobiliare o di beni mobili registrati. entro il termine di decadenza legale o convenzionale, il venditore deve esercitare il diritto di riscatto con una dichiarazione comunicata al compratore avente forma scritta in caso di vendita immobiliare. l’effetto traslativo del diritto (che non determina una retrovendita, perchè il venditore non è un avente causa dal compratore), dalla sfera giuridica del compratore a quella del venditore che ha esercitato il diritto potestativo di riscatto, è subordinato al rimborso, da parte di quest’ultimo al compratore, del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente sostenuto per la vendita (art. 1503 c.c.).
il diritto potestativo di riscatto ha natura personale e sembra operare alla stregua di un diritto di recesso eccezionalmente retroattivo. La dottrina più risalente individuava nella vendita con patto di riscatto un’ipotesi di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa. non hanno il prospettato carattere reale, ma semplicemente obbligatorio (e pertanto, il venditore non può opporre ai terzi subacquirenti il patto, e in caso di inadempimento, costui potrà agire esclusivamente per il risarcimento dei danni verso il compratore), sia il patto di retrovendita (col quale l’acquirente si obbliga a rivendere all’alienante il bene a date condizioni), sia il patto di ricompra (col quale il venditore si obbliga a ricomprare il bene a richiesta del compratore), nonchè la c.d. vendita con arra penitenziale (con la quale le parti stabiliscono che ciascuna di esse potrà recedere dal contratto perdendo la caparra prestata o restituendo il doppio di quella ricevuta).
LOCAZIONE NOZIONE
La locazione è un contratto di scambio con il quale si attribuisce il godimento di una cosa mobile o immobile per un tempo determinato e dietro corrispettivo (variamente denominato come canone, affitto, pigione, nolo, ecc.) (art. 1571 c.c.).
FUNZIONE
Consente al locatore di ottenere il corrispettivo del diritto di godimento della cosa, concesso al conduttore. Il conduttore consegue il godimento della cosa prescindendo dalla possibilità o volontà di acquistarla. E’ un contratto oneroso. E’ un contratto consensuale ad effetti obbligatori.
E’ un contratto a forma libera, con esclusione della locazione immobiliare ultranovennale (art. 1350, n. 8) e della locazione di immobili ad uso abitativo (art. 1, comma 4, l. n. 431/1998). OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE
a) far godere la cosa al conduttore (art. 1575 c.c.); b) consegnare la cosa in buono stato locativo (art. 1578 c.c.); c) mantenere la cosa in buono stato locativo (con esclusione dei lavori di piccola manutenzione, i quali sono a carico del conduttore; art. 1576 c.c.); d) garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa. Il locatore, pertanto, da un lato, non deve impedire o disturbare il godimento del conduttore; dall’altro, deve fare in modo che impedimenti o disturbi (molestie) non provengano da terzi. L’inadempimento dei riferiti obblighi determina la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, oltre il risarcimento del danno (art. 1578 c.c.).
OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE
a) prendere la cosa in consegna; b) pagare il corrispettivo; c) usare la cosa in conformità a quanto stabilito nel contratto; d) restituire la cosa al termine della locazione previsto nel contratto, nel medesimo stato nel quale l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento o consumo, derivante dall’uso della cosa in conformità del contratto (artt. 1587, 1590 c.c.). L’obbligazione di restituire la cosa contiene anche quella di custodirla fino alla consegna.
Il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1588 c.c.). LOCAZIONE ABITATIVA
Le locazioni urbane ad uso abitativo hanno ad oggetto il godimento di edifici o appartamenti. La l. n. 431/1998 prevede due modelli di conclusione del contratto: a) il primo si caratterizza per la libera determinazione del canone (a differenza di quanto disposto nella c.d. legge sull’equo canone), restando tuttavia imperativa la durata del contratto, non inferiore a quattro anni (art. 2, comma 1, l. cit.) rinnovabili automaticamente di altri quattro, salva la possibilità del locatore di disdire il contratto, con preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza, in ipotesi tassative (art. 3, l.cit.); b) il secondo si caratterizza per l’adozione di contratti-tipo predisposti in base ad accordi in sede locale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei proprietari edilizi e quelle dei conduttori, nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale (art. 2, comma 3, l. cit.). La limitazione, in queste ipotesi, del canone di locazione, non lasciato alla libera determinazione ad opera delle parti, appare bilanciata dalla previsione di una durata più breve del contratto, mai inferiore però ai tre anni, prorogato automaticamente di due anni, salvo disdetta del locatore nelle ipotesi tassativamente previste. Le locazioni di immobili ad uso abitativo devono avere forma scritta a pena di nullità. Il conduttore, oltre al canone, deve pagare le spese di ordinaria gestione condominiale; può intervenire nelle assemblee condominiali, senza diritto di voto, con la sola eccezione delle delibere assembleari che riguardano i servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria; può recedere in qualsiasi momento dal contratto, per gravi motivi o perchè le parti hanno così convenuto.
LOCAZIONE NON ABITATIVA
La locazione di immobili può realizzare funzioni diverse da quella abitativa (uso commerciale, professionale, industriale, ecc.). La materia è interamente regolata dalla l. n. 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone). In queste ipotesi, le parti possono liberamente concordare il canone di locazione. Il contratto ha una durata massima di sei anni, nove per le attività alberghiere, salvo un termine più breve per le attività a carattere transitorio. E’ prevista una rinnovazione tacita del contratto, alla scadenza del termine, salva una disdetta tempestiva. Il conduttore può recedere dal contratto prima della scadenza, per gravi motivi o se previsto nel contratto. Il locatore può intimare disdetta del contratto soltanto in ipotesi tassative (art. 27 l.cit.).
LEASING NOZIONE
LEASING DI GODIMENTO
Una parte (concedente) si obbliga ad acquistare, su indicazione dell’altra (utilizzatore), un determinato bene; lo mette a sua esclusiva disposizione (diritto di godimento) fino alla scadenza prefissata e gli offre la possibilità di acquistarlo (diritto di opzione), restituirlo o rinnovarne, a condizioni più favorevoli, l’utilizzazione. Come corrispettivo delle prestazioni ricevute, l’utilizzatore versa al concedente un canone in rate (pari al prezzo di acquisto iniziale del bene, oltre gli interessi per la durata del godimento, i costi e gli utili dell’impresa concedente) e assume i rischi inerenti al bene (perimento, deterioramento, ecc.). Qualora, alla scadenza del contratto, l’utilizzatore decida di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto del bene, è tenuto al pagamento di un ulteriore corrispettivo, di norma quasi simbolico. Si realizza qualora il bene oggetto dell’operazione, strumentale all’esercizio dell’impresa, è a rapida obsolescenza. L’imprenditore eviterebbe, così, di immobilizzare capitali per l’acquisto di strumenti a rapida obsolescenza. Il pagamento del canone assumerebbe quasi esclusivamente una funzione corrispettiva al solo godimento del bene e non costituirebbe una anticipazione del prezzo per l’acquisto dello stesso, alla scadenza. In queste ipotesi, il leasing assolve una funzione di finanziamento e costituisce rapporti di durata.
LEASING TRASLATIVO
Si realizza qualora il bene oggetto dell’operazione non è soggetto a obsolescenza rapida, alterazione o deterioramento. Il pagamento dei canoni svolge una funzione sia di corrispettivo per il godimento del bene sia di pagamento anticipato di rate di prezzo. In queste ipotesi, il leasing ha una finalità indirizzata prevalentemente al trasferimento finale con un valore residuo del bene, al momento dell’esercizio del diritto di opzione.
Il leasing è un contratto atipico (art. 1322 c.c.) e pone particolari problemi circa la sua qualificazione e la disciplina ad esso applicabile. In questa direzione, si possono individuare i seguenti orientamenti: a) per alcuni, l’operazione di leasing presenterebbe caratteri simili al contratto di locazione o di affitto poiché assicurerebbe prevalentemente il godimento del bene all’utilizzatore; b) secondo altri, sarebbe prevalente la funzione traslativa e pertanto opportuno è il riferimento alla vendita a rate con riserva di proprietà; c) non manca chi, reputando prevalente la funzione di finanziamento del concedente a favore dell’utilizzatore, avvicina l’operazione al mutuo, sí da prospettare nel canone una restituzione rateale della somma concessa. Si definisce leasing operativo, l’operazione nella quale il concedente è anche il produttore del bene concesso appunto, in leasing, all’utilizzatore.
Una variazione del leasing è costituita da c.d. sale and lease back, nel quale l’imprenditore vende al concedente un suo bene e questi glielo concede in leasing. In tal modo, l’imprenditore ottiene una liquidità immediata determinata dal corrispettivo del prezzo, senza perdere il godimento del bene (e potendo, alla scadenza, riacquistarlo esercitando il diritto di opzione). L’evidente funzione di finanziamento per il venditore-utilizzatore e il ruolo di garanzia svolto dal diritto di proprietà in capo al concedente-acquirente, induce ad avvicinare la sostanza dell’affare all’alienazione a scopo di garanzia e, talvolta, al patto commissorio vietato.
COMODATO NOZIONE
Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) concede all’altra (comodatario) una cosa inconsumabile, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinati. Il comodante acquista il credito alla restituzione della medesima cosa data, alla fine del rapporto. E’ normalmente definito come prestito d’uso, a differenza del mutuo il quale costituisce un prestito di consumo.
E’ un contratto reale, e cioè si perfeziona non con il semplice consenso delle parti, bensì con la consegna della cosa. E’ un contratto unilaterale, con obbligazioni a carico di una sola parte. E’ un contratto gratuito (se fosse previsto un corrispettivo per il godimento del bene si avrebbe una locazione). Il carattere della gratuità non viene meno se sono previsti, a carico del comodatario, prestazioni accessorie (ad es., nel comodato immobiliare, gli oneri di manutenzione) (art. 1803, c.c.). OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO
Il comodato, di norma, costituisce obbligazioni esclusivamente a carico del comodatario, e pertanto costui: a) deve custodire e conservare la cosa con l’ordinaria diligenza e può goderne soltanto per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa (art. 1804, comma 1, c.c.); b) non può concedere a terzi il godimento del bene senza il consenso del comodante (art. 1804, comma 2, c.c.); c) deve restituire immediatamente (prima della scadenza del contratto) la cosa in ipotesi di bisogno urgente e imprevisto del comodante (art. 1809 c.c.) o qualora il termine di riconsegna non sia determinato né determinabile (c.d. precario) (art. 1810 c.c.). La violazione degli obblighi indicati determina il potere del comodante di chiedere la restituzione della cosa, oltre il risarcimento del danno (art. 1804, comma 3, c.c.). Qualora la cosa in comodato riveli dei vizi tali da recare danni al comodatario, il comodante è tenuto al risarcimento dei danni se, conoscendo il difetto, non ha avvertito il comodatario (art. 1812 c.c.).
FIDEIUSSIONE NOZIONE
Con la fideiussione, il fideiussore garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.).
STRUTTURA
La disciplina prevista per la fideiussione prescinde dalla sua fonte, la quale, quando ha carattere negoziale può consistere in un negozio unilaterale o in un contratto. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa (art. 1937 c.c.).
L’obbligazione fideiussoria può essere costituita con un negozio a titolo sia oneroso sia gratuito. L’esistenza eventuale, ma non necessaria, di un corrispettivo può emergere o all’interno dello stesso negozio fideiussorio o in un negozio ad esso funzionalmente collegato. FUNZIONE
La fideiussione assolve una funzione di garanzia del rapporto obbligatorio garantito; sí che si prospetta, tra l’obbligazione fideiussoria e l’obbligazione garantita, un rapporto caratterizzato dall’accessorietà.
ACCESSORIETÀ
Il carattere di accessorietà che caratterizza l’obbligazione fideiussoria esprime la tendenziale dipendenza genetica e funzionale del debito fideiussorio da quello principale. Pertanto: a) è necessario, per la funzione di garanzia svolta dalla fideiussione, che l’obbligazione altrui sussista realmente. Pertanto la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale garantita (art. 1939 c.c.). b) la garanzia fideiussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose: in caso contrario, la garanzia opera entro i limiti dell’obbligazione principale (art. 1941 c.c.). c) l’accessorietà tra obbligazione principale garantita e garanzia fideiussoria legittima il fideiussore ad opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.).
La fideiussione può avere ad oggetto un’obbligazione condizionale o futura, con l’indicazione, in quest’ultima ipotesi, dell’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). A questo schema andrebbe ricondotta l’ipotesi della c.d. fideiussione omnibus, utilizzata dagli istituti di credito al fine di ottenere una garanzia su tutte le obbligazioni che un cliente assumerà verso questi ultimi in base ad operazioni bancarie. Molteplici sono i dubbi circa la validità di questa pratica bancaria.
Il fideiussore può obbligarsi: a) in solido con il debitore principale (art. 1944, comma 1, c.c.); non contrasta con la natura solidale del debito fideiussorio, quale conseguenza della sua funzione di garanzia, il c.d. beneficium ordinis, in base al quale il creditore deve chiedere l’adempimento prima al debitore principale e poi al garante; b) con il c.d. beneficium excussionis (art. 1944, comma 2, c.c.); in quest’ultima ipotesi, l’obbligo di pagamento del fideiussore sorge dopo l’escussione del debitore principale; e pertanto, il fideiussore chiamato dal creditore ad adempiere, qualora intenda avvalersi del beneficium excussionis, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Il fideiussore, che ha pagato il debito, può rivalersi nei confronti del debitore principale, mediante surrogazione nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore (art. 1949 c.c.) e regresso contro il debitore principale stesso (artt. 1950 e 1951 c.c.). A volte, per assicurare al creditore una rapida realizzazione del suo interesse, al negozio fideiussorio si appone una clausola secondo la quale «ogni eccezione di qualsiasi natura potrà essere fatta valere soltanto dopo l’integrale soddisfacimento della richiesta» (c.d. clausola solve et repete).
TRANSAZIONE NOZIONE
La transazione è il contratto con il quale le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro già sorta o che potrebbe sorgere (art. 1965 c.c.).
FUNZIONE
Il contratto di transazione ha la finalità di comporre e prevenire le liti, attraverso reciproche concessioni con le quali ciascuno sacrifica parte delle proprie pretese in favore dell’altro. Le reciproche concessioni possono riguardare tanto il rapporto controverso quanto altri rapporti (c.d. transazione mista). Oltre gli effetti costitutivi, modificativi ed estintivi dei rapporti controversi o di altri rapporti, la transazione può produrre, altresì, l’effetto novativo del preesistente rapporto (art. 1976 c.c.). La transazione preclude alle parti di adire l’autorità giudiziaria per rimettere in discussione il rapporto transatto. E’ un contratto a prestazioni corrispettive.
E’ un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem (o ad substantiam, qualora il contratto riguardi liti su diritti reali immobilari) (art. 1967 c.c.). I diritti oggetto della lite devono, a pena di nullità, avere natura patrimoniale ed essere nella disponibilità delle parti (art. 1966 c.c.). La transazione non è rescindibile per lesione (art 1970 c.c.). La transazione non è annullabile per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia fra le parti (art. 1971 c.c.).
COMPROMESSO ARBITRALE Il compromesso consiste nell’accordo con il quale gli interessati affidano a giudici privati (arbitri), in numero dispari (collegio arbitrale) - scelti nel modo preventivamente stabilito o nel rispetto della vigente disciplina (art. 809 ss., c.p.c.) – la risoluzione di una controversia già insorta. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Con la clausola compromissoria, in un contratto o in un apposito atto, le parti stabiliscono di affidare agli arbitri la decisione delle controversie che dovessero nascere in futuro. La clausola si presenta autonoma rispetto al contratto, tanto che la nullità di questo non determina la nullità della clausola (art. 808, comma 3, c.p.c.). Sia il compromesso sia la clausola compromissoria, interpretati secondo le ordinarie regole ermeneutiche, possono deferire al collegio arbitrale la controversia, già insorta o futura, tra le parti, per un arbitrato rituale o irrituale; e cioè:
a) l’arbitrato irrituale non è disciplinato dalla legge, non ha valore giurisdizionale ma piuttosto contrattuale. L’arbitro irrituale è un mandatario a transigere e la sua decisione (lodo irrituale) vale fra le parti come negozio di accertamento o come transazione. Qualora le parti consegnino agli arbitri un foglio in bianco sottoscritto, che il collegio arbitrale ha il potere di riempire, si assiste al c.d. arbitrato per biancosegno. In questa ipotesi, il negozio di accertamento o di transazione appare sottoscritto direttamente dalle parti e non per il tramite degli arbitri mandatari;
b) l’arbitrato rituale ha valore giurisdizionale ed è disciplinato dal codice di procedura civile (art. 806 ss., c.p.c.).
Gli arbitri rituali attingono il potere di risolvere la controversia non dalla volontà delle parti (attraverso il mandato) bensì dalla legge stessa. La decisione (lodo), pertanto, assume i caratteri della vera e propria sentenza, la quale è eseguibile tra le parti e opponibile ai terzi mediante trascrizione, una volta ottenuto il c.d. exequatur (art. 825 c.p.c.).
Il compromesso e la clausola compromissoria pretendono la forma scritta ad substantiam se l’arbitrato è rituale. L’oggetto della clausola compromissoria e del compromesso, a pena di nullità, deve essere individuato precisamente perchè rappresenta il limite e l’ambito della competenza arbitrale (art. 829 c.p.c.).
APPALTO NOZIONE
L’appalto è il contratto mediante il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere per l’altra (committente) un’opera o un servizio, contro corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
L’appalto si fonda sulla fiducia che il committente ripone nell’appaltatore, per la sua professionalità e operosità. Ne consegue il divieto del subappalto, salvo autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.). L’appalto è un contratto a prestazioni corrispettive. L’appalto è un contratto a forma libera, anche se nella pratica è concluso per iscritto, dato l’interesse delle parti a documentare le caratteristiche dell’opera o del servizio, le scadenze, i pagamenti a stato di avanzamento dei lavori. L’appalto costituisce un rapporto di durata, e pertanto è normale che il progetto iniziale subisca delle modifiche durante l’esecuzione del contratto (c.dd. varianti in corso d’opera) (artt. 1659, 1660, 1661 c.c.). In quanto rapporto di durata, è prevista, in osservanza del principio della sopravvenienza (art. 1467 c.c.) la revisione dei prezzi (art. 1664, comma 1, c.c.) L’interesse del committente alla corrispondenza tra il risultato promesso e quello effettivamente prodotto è tutelato in diversi momenti: a) il committente può controllare lo svolgimento dei lavori e se accerta che l’opera non procede secondo quanto pattuito, può assegnare un termine entro il quale l’appaltatore deve adeguarsi, pena la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento del danno (diritto di verifica) (art. 1662 c.c.). b) è previsto un controllo finale (c.d. collaudo) per verificare se l’opera è eseguita ad arte e conformemente al progetto. Il committente ha interesse a collaudare l’opera prima di riceverne la consegna perchè, con quest’ultima, l’opera si considera accettata e l’accettazione limita la garanzia per i vizi e difformità (art. 1667 c.c.). Il corrispettivo può essere stabilito a corpo, cioè rispetto all’opera nel suo complesso (c.d. forfait), o a misura (ad es., per quantitativo, per metro quadrato, ecc.). Il corrispettivo va pagato ad opera finita e accettata (art. 1665 c.c.). Tuttavia la prassi deroga a tale norma prevedendo che il prezzo sia pagato secondo gli stati di avanzamento dei lavori. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, con la precisazione che se l’opera è stata accettata da committente, la garanzia concerne soltanto i vizi non riconoscibili da quest’ultimo o dolosamente taciuti dall’appaltatore (artt. 1667 e 1669 c.c.).
ASSICURAZIONE NOZIONE
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore (necessariamente un’impresa esercitata da un istituto di diritto pubblico o da una s.p.a.; art. 1883 c.c.), verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).
Il fenomeno assicurativo, in grande espansione e trasformazione, è in larga misura disciplinato da leggi speciali (ad es., l. n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli), pur potendosi «in mancanza» applicare la disciplina codicistica (art. 1886 c.c.).
FUNZIONE
Il contratto di assicurazione assolve la funzione di trasferire il rischio, inteso quale possibilità di un evento economico sfavorevole, dal soggetto ad esso esposto (assicurato) ad altro soggetto (assicuratore) il quale, al verificarsi dell’evento sfavorevole, è obbligato: -
a rivalere l’assicurato del danno prodotto (assicurazione contro i danni);
-
a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
La funzione, pertanto, non è unitaria, prevalendo, nella prima ipotesi, quella indennitaria; e, nella seconda, quella c.d. previdenziale.
E’ un contratto a prestazioni corrispettive: il pagamento periodico del c.d. premio assicurativo contro il pagamento di una somma di danaro, subordinato al verificarsi di un evento futuro e incerto o sull’an (assicurazione contro i danni) o sul quando (assicurazione sulla vita). E’ un contratto aleatorio, nel senso che l’ammontare delle prestazioni reciproche dovute dall’assicurato e dall’assicuratore, dipende da fattori casuali (il verificarsi o meno dell’evento dannoso, la sua entità, il tempo nel quale si verificherà l’evento attinente alla vita umana, ecc.). E’ un contratto consensuale. La proposta indirizzata dall’assicurato all’assicuratore è ferma e irrevocabile per il termine di quindici giorni (o di trenta, se necessaria una visita medica). Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta (art. 1887 c.c.). E’ un contratto per il quale è richiesta (da numerose leggi speciali) la massima trasparenza. L’impresa assicuratrice ha, pertanto, l’obbligo di comunicare al contraente, prima e durante la vigenza del contratto una serie di informazioni di fondamentale importanza per l’operazione contrattuale (ad es., art 109, d.leg. n. 174/1995) Per l’assicurazione è richiesta la forma scritta ad probationem. Il documento relativo assume il nome di polizza, la quale può essere rilasciata all’ordine o al portatore (artt. 1888 e 1889 c.c.).
CONTRATTI BANCARI L’attività creditizia consiste nell’esercizio di due operazioni tra loro collegate: la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito. Le operazioni di raccolta, che per la banca rappresentano operazioni passive (remunerate ai clienti), sono dirette a procacciare i mezzi per l’esercizio delle operazioni di erogazione del credito che sono, al contrario, attive (remunerate alla banca). La disciplina dell’attività creditizia (d.leg. n. 385/1993: t.u.delle leggi in materia bancaria e creditizia) determina un quadro normativo nel quale è data particolare attenzione alla tutela del risparmio e del risparmiatore e allo sviluppo economico e la stabilità del sistema finanziario. Pertanto:
DEPOSITO BANCARIO
a)
l’impresa che esercita l’attività creditizia e bancaria necessita di una autorizzazione ed è sottoposta alla vigilanza da parte delle autorità creditizie;
b)
le banche devono assolvere determinati obblighi di informazione (ad es., 116, t.u.);
c)
i contratti conclusi tra la banca e i clienti devono avere la forma scritta a pena di nullità;
d)
nei contratti conclusi tra la banca e i clienti devono essere indicati il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticata. E’ nulla ogni clausola che al riguardo rinvii agli usi;
e)
il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione del contratto possono subire, nel corso del rapporto, variazioni sfavorevoli al cliente soltanto ove tale possibilità sia prevista nel contratto mediante clausola specificamente approvata da quest’ultimo (c.d. ius variandi) (artt. 117 e 118 t.u.);
f)
le disposizioni del t.u. sono derogabili soltanto in senso più favorevole al cliente e le nullità in esso previste possono essere fatte valere dal cliente e non dalla banca;
g)
le banche, per la natura di servizio pubblico dell’attività svolta, hanno l’obbligo legale di contrarre (art. 2597 c.c.).
OPERAZIONI PASSIVE Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (art. 1834 c.c.). La funzione del contratto può essere quella di permettere al depositante di garantirsi contro possibili furti (ed in tal senso l’operazione si avvicina a quella di un vero e proprio deposito irregolare, con funzione di custodia) ma anche quella di lucrare gli interessi (ed allora si è vicini ad un ordinario mutuo oneroso, con funzione di prestito). E’ un contratto reale, e pertanto si perfeziona con la consegna allo sportello del danaro. E’ un contratto a titolo oneroso, poiché sono corrisposti dalla banca gli interessi sulla somma depositata. Di regola il deposito è in conto corrente, e cioè è prevista la possibilità di procedere ad una pluralità di versamenti e prelevamenti (artt. 1834, comma 2, e 1852 c.c.).
Il deposito può essere attestato altresí mediante il rilascio di un libretto di deposito a risparmio, sul quale l’impiegato della banca annota, con efficacia probatoria tra le parti, le operazioni di prelevamento e di versamento. Il libretto di deposito può essere nominativo o al portatore.
OPERAZIONI ATTIVE APERTURA DI CREDITO
L’apertura di credito bancaria è un’operazione attiva con la quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.). E’ un contratto consensuale, ad effetti obbligatori e deve avere forma scritta. La somma messa a disposizione può essere utilizzata dall’accreditato anche mediante molteplici prelievi fino alla concorrenza di un determinato importo. La proprietà della somma di danaro resa disponibile resta alla banca fino a quando accreditato non ne dispone. L’apertura di credito può essere garantita o allo scoperto.
ANTICIPAZIONE BANCARIA
L’anticipazione bancaria è considerata una sottospecie dell’apertura di credito garantita. La sua funzione è quella di consentire il finanziamento di operazioni su merci: il produttore costituisce un pegno, a favore della banca, sulle merci o i titoli che le rappresentano, facendosi anticipare quanto attende di riscuotere dai compratori. Il pegno costituito a favore della banca può essere sia regolare, nel quale la banca rilascia al cliente un documento nel quale sono individuati le merci e i titoli, sia irregolare, quando a garanzia dell’operazione sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli non individuati o per i quali alla banca è stata conferita la facoltà di disporne.
SCONTO
Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito non ancora scaduto che costui vanta verso terzi, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). E’ un contratto oneroso, dove la banca percepisce come prezzo della cessione la differenza tra l’importo nominale del credito e la minor somma anticipata (c.d. tasso di sconto).
NOZIONE: La successione indica il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive o anche c.d. di fatto (1146). Successione mortis causa: è universale e si fonda su esigenze di carattere economico, politico e sociale. Il subingresso retroagisce al momento della morte del de cuius (per evitare che i beni diventino res nullius o dello Stato).
TUTELA DELLA FAMIGLIA: in mancanza di contraria volontà del defunto il patrimonio è destinato è alla famiglia in senso lato (v. art. 572, 2 comma, 230 bis, 1 comma, 2122, 1 comma).
DIRITTI DELLO STATO (art. 42, 4 comma, Cost.).
OGGETTO:
situazioni trasmissibili (situazioni a contenuto patrimoniale: beni, atti precontrattuli, irrevocabili, impresa 1330-1331) Non sono trasmissibili le situazioni legate alla persona del titolare: (diritti della personalità, uso abitazione, usufrutto, assegno di mantenimento, la rendita vitalizia, i rapporti intuitu personae).
Principio di unità della successione: l’intero patrimonio trasmissibile del defunto è di regola soggetto alla medesima disciplina. Eccezione
SUCCESSIONI ANOMALE quanto all’oggetto (beni indivisibili nell’interesse della produzione: maso chiuso, art. 18 d.p. G.P.le Bolzano 32/1978) e ai soggetti (sono individuati da norme dei soggetti beneficiari non soltanto tra i chiamati all’eredità del de cuius, ma anche tra gli affini, qualora siano conviventi abituali: convivente more uxorio, viventi a carico del defunto v. art 2122) Vedi anche successione nel contratto agrario (ex. 9 bis, l. 898/1970) soggetti indicati conseguono tali diritti IURE PROPRIO e non iure successionis.
DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI: i patti successori istitutivi (458) sono nulli perché in contrasto con la libertà testamentaria (587). La nullità si estende ai patti dispositivi e ai negozi rinunziativi (v. art. 557, 2 comma). Validi sono i patti che hanno per oggetto un bene del de cuius non considertato tale dai contraenti (v. art. 1478 vendita di cosa altrui)
PROCEDIMENTO
VOCAZIONE DELAZIONE ACQUISTO
SUCCESSORIO:
Con la morte c’è l’apertura della successione (456). Foro cause ereditarie: domicilio (43). Si ha apertura della successione anche con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di morte presunta (art. 58 e ss.)
possono coincidere temporalmente (legato di specie art. 649, 1 comma).
1
VOCAZIONE: è la chiamata del successore (o dei successori) fatta col testamento o, in via suppletiva, dalla legge: all’apertura della successione nasce in capo al designato il diritto alla successione (prescrizione decennale). DELAZIONE: concreta attribuzione al primo vocato del diritto alla successione, avente ad oggetto l’acquisto dell’eredità o del legato. Vocazione e delazione coincidono nel primo chiamato, cui spettano il diritto di accettare l’eredità (art. 480) o il diritto al legato. Talvolta delazione e vocazione non coincidono: istituzione d’erede sottoposta a condizione sospensiva (633), nascituro concepito e non concepito (art. 462). ACQUISTO
EREDITÀ
DELL’EREDITÀ:
il successore subentra al defunto senza alcuna mancanza, seppur momentanea, della titolarità delle situazioni (art. 459, 469)
GIACENTE:
Qualora il primo chiamato non sia nel possesso di alcune bene ereditario si provvede (su istanza di chiunque sia interessato o d’ufficio) alla nomina del curatore dell’eredità giacente (528-532). Il curatore dopo aver proceduto all’inventario, cura l’amministrazione dell’eredità (529) con funzioni prevalentemente conservative (530). Quando l’eredità è accettata, egli cessa dall’ufficio e rende il conto dell’amministrazione (comb. disp. 496 e 531). La nomina del curatore priva il chiamato (delato) degli ordinari poteri di amministrazione (460, ult. comma). Allorché i chiamati poziori manchino o non abbiano accettato, subentra di diritto lo STATO.
CAPACITÀ
E INDEGNITÀ:
La capacità di succedere prescinde dalla capacità di agire giacché è attribuita non soltanto a chi sia già nato vivo, ma anche a chi sia concepito o presunto tale (462). Occorre che il chiamato non sia premorto al testatore: Rappresentazione (467) commorienza (4) scomparsa del chiamato (70).
Persone fisiche sono capaci di succedere per legge o per testamento;
Persone giuridiche possono ricevere per testamento anche se non riconosciute (art. 17 abrogato) e non autorizzate. Ma devono accettare con beneficio d’inventario (473).
L’INDEGNITÀ determina l’esclusione dalla successione (art. 463) (è decisa con sentenza) RIABILITAZIONE DELL’INDEGNO (art. 466, 2 comma)
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L’eredità si acquista con l’ACCETTAZIONE: Modi di manifestazione: Accettazione espressa (art. 475)
Negozio irrevocabile, unilaterale, non recettizio Accettazione tacita (art. 476) Accettazione presunta o ex lege: per decorso del tempo se in possesso dei beni (art. 485, 2 e 3 comma), per sottrazione o occultamento dei beni (art. 527), acquisto dei beni da parte dello Stato (art. 586). L’accettazione con beneficio d’inventario non può essere che espressa (art. 484).
RINUNZIA ALL’EREDITÀ:
comporta la dismissione abdicativa del diritto di accettare.
Può essere fatta se: - non è decorso il temine di prescrizione (480) - il chiamato non è decaduto dal diritto di accettare (481) - se il chiamato non è divenuto erede (semel heres semper heres). Negozio unilaterale, non recettizio necessariamente espresso e formale (art. 519). La rinunzia effettuata dietro corrispettivo o a favore di taluno dei chiamati,invece, è atto di disposizione positiva dell’eredità e dà luogo all’accettazione della stessa (478) La rinunzia è nulla se disposta a parziale, a termine o sotto condizione (520). Essa richiede la piena capacità di agire: l’incapace deve essere assistito dal tutore o dai genitori, il parzialmente capace deve essere affiancato dal curatore, previa autorizzazione del giudice. L’accettazione può essere fatta anche da chi abbia rinunziato all’eredità (525), purché il diritto non si sia prescritto o non vi sia stata l’accettazione da parte del chiamato ulteriore o l’accrescimento di altri coeredi (522 e 674).
PETIZIONE:
All’erede spetta l’azione di petizione di eredità, tendente al riconoscimento della qualità di erede nei confronti di chiunque possegga beni ereditari sì da conseguirne la restituzione (533).
L’azione è universale, assoluta, ma naturalmente vedi art. 2909. Legittimazione attiva spetta all’erede al chiamato-delato (il quale diviene erede soltanto per aver proposto l’azione: art. 476 cod. civ.), all’acquirente dell’eredità (1543, 2 comma). In via surrogatoria l’azione spetta anche ai creditori personali dell’erede e al curatore fallimentare (non al curatore dell’eredità giacente e all’esecutore testamentario) Azione di petizione è imprescrittibile salvo (art. 533, 2 comma)
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SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI: Alla libertà di disporre dei propri beni si contrappone l’interesse della famiglia nucleare a conseguire una quota dell’asse ereditario secondo le regole della successione c.d. necessaria. Si tratta di un limite tanto alla successione legittima quanto a quella testamentaria. Legittimari (art. 536): sono titolari di una quota (c.d. indisponibile): azione di riduzione sul relictum e il donatum (il legittimario per conseguire quanto gli spetta può agire, entro il termine di prescrizione decennale, con l’azione di riduzione: questa si scinde in - azione di declaratoria di inefficacia delle disposizioni del de cuius - e azione di restituzione con funzione di recuperare i beni dal beneficiario del de cuius (convenuto). La quota liberamente disponibile varia da un minimo di un quarto (542, 2 comma) ad un massimo di due terzi (538, 1 comma) dell’asse; sicché la quota riservata è complementare alla disponibile: l’asse è formato da entrambe, in proporzioni variabili. La categoria più tutelata è quella del coniuge: la quota ad esso riservata non è mai inferiore a quella di qualsiasi altro legittimario concorrente (è pari ad essa soltanto quella dell’unico figlio: un terzo, ex 542, 1 comma, e quella spettante in concorso con due figli: un quarto, ex 542, 2 comma).
INTANGIBILITÀ DELLA LEGITTIMA: al fine di verificare se all’apertura della successione, il legittimario abbia ricevuto quanto gli spetta, egli può procedere alla riunione fittizia (556) (operazione di calcolo consistente nell’accertamento del valore dell’asse ereditario netto).
SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA:
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:
la fonte della successione mortis causa è nella legge o nel testamento: art. 457.
Il Testamento è l’unico atto con il quale la persona fisica può disporre del patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla morte (587). Disciplina legale suppletiva art. 565 ss. (540, 2 comma, 548, 2 comma, 580, 594).
Il testamento può contenere disposizioni a titolo universale o particolare (legati: 649 ss.) e a contenuto non patrimoniale. La successione a titolo particolare determina la successione del legatario in una o più situazioni patrimoniali determinate, senza che egli subentri al de cuius nel complesso del suo patrimonio trasmissibile (c.d. asse ereditario) La successione a titolo universale attribuisce la qualità di erede, ha ad oggetto l’asse ereditario o una quota di esso: si estende a tutti i rapporti facenti capo al de cuius (anche se non a conoscenza dello stesso) e determina la responsabilità illimitata dell’erede (salvo il beneficio d’inventario: 484 ss.) per i debiti e i pesi ereditari (752). la devoluzione di singoli diritti può dar luogo a successione universale: vedi art. 588, 2 comma. 4
La successione particolare si distingue da quella universale per: - la responsabilità del legatario: limitata (756) - l’acquisto: automatico salvo rinunzia (649, 1 comma) - trasmissione del possesso: accessione non successione (1146, 2 comma) - l’insensibilità alle sopravvenienze attive e passive (successione all’acquisto del legato).
SUCCESSIONE LEGITTIMA: Essa ha fondamento nella legge e ricorre quando manca quella testamentaria (457, 2 comma). Unicità della delazione: qualora la successione sia regolata parzialmente dal testamento e la legge disciplina la devoluzione del residuo, si ha un’unica delazione fondata su due diversi titoli. Il chiamato non può accettare l’eredità devolutagli per legge e rinunziare a quella ex testamento, o viceversa (l’accettazione parziale è nulla, 475, 3 comma). La successione legittima trova un limite in quella c.d. necessaria (533) I successori ex lege (c.d. successibili) del de cuius sono il coniuge e i suoi parenti entro il sesto grado (572, 2 comma). Se questi mancano lo Stato (586). Il parente prossimo esclude il remoto, salvo deroghe la principale delle quali è quella del coniuge e dei figli (581), i quali concorrono fra loro escludendo le altre categorie di successibili.
IL TESTAMENTO E’ l’unico negozio mortis causa previsto al fine di disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla morte. Il testatore nel rispetto dei limiti imposti (536) può: - sia designare il destinatario - sia definire l’oggetto dell’attribuzione (587, 1 comma) Col testamento si possono costituire situazioni (Fondazione), o dettare disposizioni non patrimoniali (riconoscimento del figlio naturale, 250-254). E’ un negozio unipersonale (una sola persona fisica può essere l’autore e non può essere redatto per mezzo di rappresentante), revocabile solo ad opera del suo autore, unilaterale e non recettizio. Capacità di testare: astratta capacità di agire e concreta capacità di intendere e volere (591). Non può testare il minore, anche se emancipato, l’interdetto giudiziale. In caso contrario annullabilità (591) che si prescrive in 5 anni. Può testare l’inabilitato, l’interdetto per sordomutismo e cecità dalla nascita (415, comm 3) e l’interdetto legale. E’ un negozio formale: può essere redatto solo in una delle forme indicate: la forma minimale è quella scritta; invalidità del testamento orale (nuncupativo) e del testamento redatto con sistemi diversi (testamento informatico se non redatto con la firma digitale - d.p.r. 445/2000). Forme del testamento (601): - Olografo: se interamente scritto, datato e sottoscritto dal solo testatore (602). E’ valido se redatto in forma epistolare. E’ scrittura privata (2702) e presenta inconvenienti: atecnicità redazionale, facile alterazione, distruzione, smarrimento. Si può depositare presso un notaio. - Testamento per atto di notaio: svantaggi: minore segretezza, maggiore formalismo perché alle norme del codice si aggiungono quelle prescritte dai notai (60, l. not.) 5
Esso può essere pubblico o segreto Pubblico (603): può essere fatto anche da chi non sappia o non possa scrivere né leggere ed è redatto interamente dal notaio (o all’estero dal console) in presenza di due testimoni, eccezionalmente quattro (403, 2 e 3 comma). Deve essere sottoscritto dal notaio dai testimoni e dal testatore. Segreto (604): scarsamente adoperato per il suo formalismo, si divide in due fasi: la prima attiene alla redazione della scheda testamentaria ad opera del solo testatore; la seconda alla redazione dell’atto di ricevimento (605). Nullità per difetto di forma (606). Il testamento segreto invalido ha l’efficacia di quello olografo, se ne presenti i requisiti di forma (607). Conservazione del testamento nullo: Conferma (art. 590). Pubblicazione del testamento olografo e segreto: artt. 620 ss. Per il testamento pubblico: l. not. art. 61. I vizi della volontà sono causa di annullabilità assoluta (624) Non solo il Dolo (sia se determinante sia se incidente) ma anche la mera captazione. Violenza (anche se semplice timore reverenziale) Limitate sono le conseguenze dell’Errore ostativo (625 e 628) Rilevanza del motivo: errore rende il testamento annullabile (624, 4 comma), la sua illiceità nullo (626). Le condizioni impossibili e illecite si considerano non apposte (634). L’onere (647): peso imposto, per volontà del disponente, al beneficiario trasmissibile ai suoi eredi, salvo l’ipotesi di prestazione infungibile.
LEGATI La successione a titolo particolare si può verificare per - legge: legato di abitazione sulla casa coniugale (540, 2 comma) - o testamento: legato testamentario (sempre natura patrimoniale) Il legato si acquista fin dal momento dell’apertura della successione senza accettazione e senza conoscenza del legatario (o onorato). Se però il legatario accetta non può poi più rinunziare al legato (650, actio interrogatoria). Se ha ad oggetto un bene immobile il legatario ha l’onere di trascrivere l’acquisto (2648) a suo favore esibendo l’estratto autentico del testamento (2648, 4 comma e 2660) Il legato di specie può avere anche ad oggetto una cosa appartenente all’onerato (cioè il soggetto, erede o legatario, a carico del quale il testatore ha posto l’onere) o di un terzo (651 e 652). L’acquisto di altri legati avviene in momenti diversi: Il diritto al legato si acquista al momento dell’apertura della successione, mentre l’acquisto del diritto sulla cosa legata è differito: di cosa generica (al momento dell’individuazione, 653 e 644); se legato alternativo al momento della scelta (665); se di cosa altrui al momento dell’acquisto della cosa da parte dell’onerato (651) Il legatario non risponde dei debiti ereditari e risponde dei sublegati e degli oneri entro il valore del legato (671) SUBLEGATO:
E’ un legato a carico di latro legatario, tenuto all’adempimento entro i limiti di valore del legato principale. Se il valore del sublegato eccede quello del legato, il sublegatario resta insoddisfatto per la differenza tranne che onerato divenga l’erede puro e semplice, che è obbligato ultra vires hereditatis. 6
Il sublegato è valido anche se è invalido il legato principale Prelegato: (661) Legato di credito: (658) Legato a favore del creditore: (659) Legato di alimenti: (660)
SOSTITUZIONE E ACCRESCIMENTO Queste al pari della rappresentazione rimediano all’eventualità che il chiamato all’eredità o il legatario non possano (perché, ad es. premorti) o non vogliano conseguire quanto devolutogli mortis causa, facendogli subentrare un chiamato di grado ulteriore o un gruppo di chiamati dello stesso grado Sostituzione ordinaria: 688 Sostituzione plurima: 689 Sostituzione fedecommissoria: 692-693 Accrescimento (674) ha luogo soltanto se non possano operare sostituzione e rappresentazione (523 e 674, 3 e 4 comma) e non sia stato espressamente escluso (674, 3 comma) Accrescimento nella successione legittima (522)
COMUNIONE EREDITARIA Se vi sono più eredi titolari di una quota-parte del patrimonio ereditario (di una entità astratta che identifica una parte in relazione al tutto) si verifica la comunione ereditaria (contitolarità). Dalla comunione sono preclusi i legatari. Oggetto: debiti (754) e crediti ripartiti proporzionalmente (727) E’ disciplinata dalle norme della comunione ordinaria con alcune varianti: Prelazione (732) Facoltà di domandare la divisione (713) Casi di impedimento della divisione (715) Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità (718), senza procedere alla liquidazione dei beni relitti (727) Regola derogabile: Vendita dei beni in comunione (719) Immobili non divisibili (720) Resa dei conti (723) Stima dei beni (726) e porzioni (727) Il testatore può dettare delle disposizioni vincolanti per la divisione dei beni relitti (733) Divisione fatta dal testatore (734) Divisione nulla (735).
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