A06 68
Gian Carlo Di Renzo Giovanna Oscari
La violenza sessuale Un viaggio attraverso miti, stereotipi e realtà
Copyright © MMVII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it
[email protected] via Raffaele Garofalo, 133 A/B 00173 Roma (06) 93781065
ISBN
978–88–548–1470–7
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 2007
INDICE
Capitolo 1 Violenza sessuale: un prisma a tante facce ...................................
15
1.1 Violenza sessuale: anche un problema di linguaggio ............ 1.1.1 Premessa ...................................................................... 1.1.2 La comunicazione ........................................................ 1.1.3 Connotazione e furto semantico ................................... 1.2 Dentro la mitologia ................................................................ 1.2.1 Premessa ...................................................................... 1.2.2 Violenza sessuale e mitologia ...................................... 1.3 La violenza sessuale: un percorso psicologico ...................... 1.3.1 Premessa ...................................................................... 1.3.2 Profilo psicologico dello stupratore ............................. 1.3.3 Profilo psicologico della vittima .................................. 1.4. La violenza sessuale: una questione internazionale .............. 1.4.1 Le violenze sulla donna ............................................... 1.4.2 Classificazione della violenza sessuale ........................
15 15 16 21 22 22 24 29 29 31 33 35 35 38
Riflessioni ....................................................................................
42
Capitolo 2 Violenza sessuale: anche un affare di Stato .................................
47
2.1 L’entità del fenomeno ............................................................ 2.1.1 La realtà mondiale ........................................................
47 47
5
6
Indice
2.1.2 Il panorama italiano ...................................................... 2.1.3 L’Italia in cifre .............................................................. 2.1.4 La situazione in Umbria ............................................... 2.2. Quale infanzia ........................................................................ 2.2.1 I minori ......................................................................... 2.3 Identikit sociale della vittima “assistita” ................................ 2.4 La realtà dei Centri antiviolenza ............................................. 2.5 Violenza quando ..................................................................... 2.5.1 Una violenza, tante violenze ......................................... 2.5.2 Le mutilazioni dei genitali ............................................ 2.5.3 Stupro e prostituzione ................................................... 2.6 La situazione normativa ......................................................... 2.6.1 Il quadro europeo .......................................................... 2.6.2 Il panorama giuridico italiano: la legge 66 del 15.2.96 ................................................ 2.6.3 Legge n. 269 del 3 agosto ’98 ...................................... 2.6.4 Legge contro la violenza nelle relazioni familiari ........ 2.6.5 Verso quale futuro: il DDL 22 dicembre 2006 .............
49 50 54 56 58 60 62 63 63 63 66 68 68
Riflessioni .....................................................................................
81
Capitolo 3 Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”? .............
83
3.1 Gli stereotipi della violenza .................................................... 3.2 La rivittimizzazione................................................................. 3.3 Il ruolo degli operatori sanitari nella violenza sessuale ........................................................... 3.4 La semeiotica della violenza ................................................... 3.5 Gli esiti della violenza ............................................................ 3.6 Il protocollo d’intervento ........................................................ 3.7 Abuso dei minori .................................................................... 3.7.1 I sintomi psicologici nel bambino ................................ 3.7.2 Le manifestazioni cliniche a distanza ........................... 3.7.3 Semeiotica medica dell’abuso sessuale nei bambini prepuberi ..................................................
69 73 75 76
83 86 90 98 101 104 112 113 114 116
Indice
7
3.8 La violenza come fattore di rischio in gravidanza ................. 3.8.1 Violenza e gravidanza: i dati internazionali ................. 3.8.2 Conseguenze della violenza sulla salute della madre e del feto .................................................. 3.9 Quando le “sopravvissute” partoriscono ................................ 3.9.1 Problemi clinici durante il travaglio ............................
128 131 136
Riflessioni ....................................................................................
137
Conclusioni ..................................................................................
140
Appendice .....................................................................................
143
Tavola 1 Tavola 2 Tavola 3
145 146
Tavola 4 Tavola 5 Tavola 6 Tavola 7 Tavola 8 Tavola 9 Tavola 10 Tavola 11 Tavola 12 Tavola 13 Tavola 14 Tavola 15 Tavola 16 Tavola 17 Tavola 18
Indici stalking ....................................................... Ricerca Dipartimento USA .................................. Violenze subite dalle donne nella Repubblica Ceca .......................................... Gli abusi sulle Italiane .......................................... Stupri o tentati stupri non denunciati ................... Stupri o tentati stupri non denunciati ................... Quadro delle denunce ........................................... Gli autori delle violenze ....................................... Indagine Istat ........................................................ Luoghi Delle Molestie .......................................... Profilo del maltrattante ......................................... Livello di istruzione del maltrattante .................... Caratteristiche del maltrattante ............................. Caratteristiche per condizione lavorativa del maltrattante ..................................................... Tipi di violenza e maltrattamento ......................... Caratteristiche per tipo/ ambito della violenza ..... Indicizzazione dello stato civile delle vittime .......................................................... Caratteristiche per nazionalità ..............................
124 126
147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 160 162 163 164 166
8
Tavola 19 Tavola 20 Tavola 21 Tavola 22 Tavola 23 Tavola 24 Tavola 25 Tavola 26 Tavola 27
Indice
Caratteristiche per fasce d’età della vittima .......... Caratteristiche per titolo di studio della vittima .......................................................... Situazione lavorativa della vittima ........................ Consulenze legali e psicologiche delle vittime .......................................................... Delitti denunciati per i quali si è iniziata l’azione penale ...................................................... Abuso sessuale extrafamiliare (5% del totale) ....................................................... Abuso sessuale intrafamiliare (11% del totale abusi) ........................................... Tentati suicidi da parte di bambini vittime di abusi intrafamiliari o extrafamiliare ........................... Ripartizione secondo il sesso delle 698 vittime degli abusi minorili dell’anno 2000 ......................
167 168 169 170 172 173 174 175 176
Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica sicurezza, Dir. Centrale, della Polizia Criminale – Tavole relative alla violenza sessuale minorile ................................................................. 177 Tavola 28
Ricerca condotta a Trieste nel 1998 tra 510 donne utenti dei Servizi Socioassistenziali ...................... 179
Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne .................................................................................... 180 Elenco dei centri che hanno aderito alla carta della rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne ...................... 183 Tavola 29
Mappatura delle mutilazioni dei genitali .............. 190
Testimonianza: Storia di Gepy tratta dal libro di D. O. Benzi Le prostitute vi…Cit .......................................................................... 192 Legge 3 agosto 1998 n. 269 .......................................................... 197 Legge 9 gennaio 2006 n. 7 ............................................................ 209
Indice
9
Legge 15 febbraio 1996 n. 66 ...................................................... Legge 5 aprile 2001 n. 154 ...........................................................
214 222
Testimonianza di Sofia .................................................................
244
Glossario ......................................................................................
253
Bibliografia ..................................................................................
255
10
Indice
Presentazione
L’immagine riprodotta in copertina è un particolare ripreso dal celebre quadro di Michelangelo Merisi detto “il Caravaggio”, dal titolo: La Madonna dei Palafrenieri o del serpe, eseguito tra il 1605 e il 1606. Si tratta di una grande tela dipinta ad olio, oggi conservata nella galleria Borghese di Roma, commissionata dalla Confraternita dei Palafrenieri per adornare l’altare maggiore della Chiesa di S. Anna in S. Pietro. Il dipinto venne però rifiutato perché la Vergine era rappresentata con una bellezza troppo carnale e Gesù bambino appariva troppo grande per essere raffigurato interamente nudo. Integralmente il dipinto raffigura S. Anna, posta in ombra rispetto a Gesù e alla Madonna che con piglio deciso affonda il suo calcagno sulla testa del serpente. Maria pare agire con profonda consapevolezza e con una forza mai rappresentata prima d’allora, mentre il Bambino sembra guidare con sdegno e repulsione il piede della Madre che lo sorregge. I due piedi divengono quindi un unico membro con lo stesso intento di distruggere la serpe, da sempre simbolo vivente del male. Abbiamo scelto questo dipinto perché, rappresenta una metafora altissima di ciò che abbiamo sempre sperimentato nella nostra esistenza. Il male, inteso come ciò che cerca di privare l’uomo della propria dignità, che rende schiavi e impoverisce l’anima, opera dalla notte dei tempi e dilaga incessantemente nelle pieghe del cuore dell’intera umanità. Gesù Cristo ha aperto però un varco, contrassegnato dal sigillo della croce, attraverso il quale ogni uomo può scegliere, grazie al libero arbitrio, di poter passare, non temendo il dolore che inevitabilmente incontrerà nel cammino. Nel dipinto di Caravaggio, l’immagine di Gesù bambino, tenuto in braccio dalla Vergine, diviene perciò analessi di quell’abbraccio di dolore raffigurato da molti artisti come “pietà” sotto la croce. A seguito di questa “rivoluzione”, i martiri non risultano essere più degli sconfit11
12
Presentazione
ti, ma la loro esistenza, letta in chiave escatologica, rappresenta una vittoria sul male. Le donne violentate, i bambini stuprati e tutti gli uomini che muoiono innocenti, divengono martiri e perciò membra vive di quel Cristo inchiodato alla croce. Quanti decidono di non rispondere al male con il male si sottraggono alla buia spirale che attanaglia il genere umano, imboccando la strada di una rivoluzione interiore che, solo se intrapresa singolarmente, può cambiare concretamente la realtà. Nel testo incontreremo testimonianze forti, che non hanno lo sterile compito di “stupire”, o di scuotere gli animi ― che facilmente poi potrebbero riassopirsi, confusi dal turbinio delle tante emozioni ― ma quello di evidenziare la presenza incombente del male quale forza viva nella quotidianità. Non rimuoverne più o meno consapevolmente la presenza, ma affrontarlo senza paura e senza temere il dolore, unendosi a quel “piede” segno di speranza. Questo lavoro nasce dal tentativo di esplorare il complesso mondo che orbita attorno ai soprusi sessuali, ma le infinite connotazioni in cui tale ricerca potrebbe svilupparsi, rischiano di rendere ogni indagine dispersiva, quindi, per una ricerca che voglia mantenere un limite accettabile di attendibilità e rigore, dobbiamo prediligere l’approfondimento di certe tematiche, sacrificandone sistematicamente altre. Ci scusiamo pertanto per le eventuali lacune ed omissioni che potrebbero apparire subito come macroscopiche negligenze; con questa analisi si è tentato solo di indagare sulle questioni che sono parse utili a sviluppare un’indagine specifica del settore: quello epidemiologico e culturale. La psicologia, l’antropologia, la medicina ed ogni disciplina dello scibile umano, hanno da sempre cercato di fornire spiegazioni per capire un fenomeno che pare avere la stessa età dell’uomo. Nel primo capitolo si è cercato di vedere come nel vasto panorama della cultura greco–cristiana il tema della violenza sessuale sia stato codificato attraverso simboli mitologici che hanno a lungo influenzato il nostro modo di pensare e che, in parte, ancora oggi sopravvivono. L’analisi si svilupperà poi utilizzando come chiavi di lettura del fenomeno discipline quali la psicologia o la sociologia; ciò dovrebbe dilatare la prospettiva d’analisi, troppo spesso rinchiusa negli angusti pertugi dei tecnicismi. Si è cercato poi di comprendere, nonostante le numerose lacune, l’entità mondiale, nazionale e regionale delle violenze sessuali, in un
Presentazione
13
confronto con alcuni quadri statistici e normativi di riferimento. Nell’ultimo capitolo, inoltre, si è tentato di fornire dei protocolli d’intervento per coloro che nelle varie strutture deputate si trovano ad operare per prendersi cura delle vittime degli abusi. Troppo spesso, infatti, proprio coloro che avrebbero dovuto contribuire a far conoscere l’entità di questo fenomeno, ne hanno favorito l’occultamento. Infine, nell’appendice sono raccolti documenti, tabelle, grafici, materiale di facile consultazione che potrebbe all’occorrenza essere utilizzato da chi volesse approfondire questioni specifiche. Gian Carlo Di Renzo Giovanna Oscari
14
Presentazione
Capitolo 1 Violenza sessuale: un prisma a tante facce 1.1 Violenza sessuale: anche un problema di linguaggio 1.1.1 Premessa La comunicazione consiste in un passaggio di informazioni che da un emittente raggiungono un ricevente; tale passaggio di informazioni è detto messaggio. La trasmissione utilizza un codice che può essere di vario tipo: grafico, visivo, tattile, verbale, ecc.. Perché il messaggio sia compreso l’emittente e il ricevente devono impiegare lo stesso codice. Il codice è un sistema di segni regolati da precise norme e da rapporti di corrispondenza ai significati. Il referente è quell’elemento della realtà (persona, animale, oggetto, ambiente ecc.) al quale il messaggio si riferisce1. Il messaggio può essere trasmesso con una comunicazione orale, scritta, o mediante stimoli tattili2. Nell’intento di svolgere una seppur minima analisi semantico– culturale di alcuni concetti, dobbiamo tener conto dei complessi meccanismi inferenziali che regolano i diversi segni all’interno delle varie culture e di come essi determinino complessi processi dinamici all’interno della comunicazione.
1
Carla M., Comunicazioni e scritture professionali, Palombo Editore, Palermo 2000, pp.
5–6.
2 Tale linguaggio assume un ruolo particolarmente universale, considerando il fatto che non necessita di particolari strutture organizzative. Un bacio, una carezza, da sempre hanno lo stesso significato in ogni parte del mondo. Viceversa, un pugno chiuso sarà il significante inequivocabile di un messaggio aggressivo.
15
Capitolo 1
16
1.1.2 La comunicazione Come è noto, nel meccanismo di denotazione, il significante è una specie di contenitore recante un significato univocamente ed universalmente associabile al significante stesso; mentre, se ad un significante non è riconducibile un unico significato, ci troveremo di fronte al meccanismo di connotazione3. Esistono dei contesti che sono tipicamente connotativi come ad esempio la poesia, in cui i termini vengono frequentemente svuotati del loro significato originale per acquisire molteplici significati coniati dal poeta4. Appare subito chiaro il danno che l’estensione di questo fenomeno linguistico, di per sé lecito, possa produrre nell’alterare, più o meno volutamente, il significato della realtà oggettiva ed universalmente condivisa di un concetto5. Senza troppa fantasia, si può comprendere come lo stupro e qualunque forma di violenza, siano stati troppo spesso legittimati (o non adeguatamente condannati) fino ad oggi, anche a causa dello stravolgimento semantico–morale delle parole preposte a descrivere certi fenomeni6. Ciò produce un retaggio culturale deviato (si veda successiva figura 1) su cui la massa sviluppa i propri schemi di pensiero, alterandone le corrette relazioni semantiche, per cui la violenza sessuale non pare ciò che realmente è, un reato contro la persona, ma un “secondario” reato contro
3
Ivi. Per ulteriori delucidazioni a riguardo è consigliabile consultare il “padre” dello Strutturalismo francese; perciò cfr. Barthes R., Elementi di semiologia, Einaudi, Torino 2002, pp. 73–77. Inoltre, si veda il pregevole Borrello E., Vezzani A., Il messaggio trasformato. Informazione e comunicazione tra testo e contesto, TTS, Torino 1995. 4 Un esempio rappresentativo è quello di Pascoli in riferimento al nido che assume, di volta in volta, molteplici significati come: famiglia, affetto, patria, posto sicuro ecc. Cfr. Treré S., Gallegati G., Nuovi itinerari nella comunicazione… op. cit., pp. 699–704. L’immagine poetica intesa come simbolo è stata studiata anche dalla psicologia; cfr. Ricoeur P., a cura di Renzi E., Della interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, Milano 1966, pp. 28–29; 33. 5 Una per tutte basti ricordare la frase che campeggiava sul cancello del campo di sterminio di Auschwitz: Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi). In questo caso, del tutto volontariamente, il significato della frase era stato coniato in senso antifrastico, in un grottesco, quanto perverso gioco di inversione semantica. 6 In questo modo, ad esempio, una certa stampa nazionale ha finito spesso per “depenalizzare” alcuni atti criminosi pur di compiacere la cultura locale (il fenomeno è stato magistralmente denunciato in chiave ironico–grottesca dal celebrissimo film di Pietro Germi: Divorzio all’italiana). Cfr: p. 50, par. 2.6.2 nota 54.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
17
la pubblica morale e il buon costume7. Questo meccanismo non riguarda soltanto il codice lingua ma è estendibile alla simbologia in generale. Non solo dunque le parole, in quanto significanti, possono essere private del loro significato, ma tutto ciò che fa parte di qualsiasi forma di comunicazione, compresa quella espressa in palesi atti di violenza. Per tale motivo, come vedremo, l’immissione nel tessuto sociale di simboli, immagini, o suoni che, ad esempio, richiamino alla violenza o alla pornografia, non può che favorire la formazione di background culturali pericolosi nella costruzione di schemi di pensiero individuali e collettivi8.
Figura 1
–
In verde e in celeste sono stati riprodotti gli ipotetici ground a forma di cubo. Questa figura solida è stata scelta solo per facilitare il lavoro di grafica; in realtà sarebbe opportuno impiegare almeno degli icosaedri. La concatenazione dei ground dà origine a strutture tridimensionali complesse (frame) di cui il triangolo grigio rappresenta uno dei piani dinamici di significato.
7 Anche il legislatore italiano, pare essere rimasto a lungo prigioniero di questo preconcetto se solo con la legge 66 del 15 febbraio 1996 ha riconosciuto la violenza sessuale un reato contro la persona, inquadrando giustamente il crimine per quello che è. Cfr. p. 49, par. 2.6.2. 8 Per una esaustiva spiegazione di questo concetto, si rimanda alle parti successive.
18
Capitolo 1
L’uomo infatti, qualunque sia la cultura alla quale appartiene, è caratterizzato dai meccanismi di astrazione e associazione dei propri pensieri che sono riducibili a “bus” di informazioni simboliche9. Non è improprio dire che l’essere umano pensa ed elabora per simboli che si strutturano anche nel codice lingua per essere ritrasmessi a fini comunicativi10. Non bisogna dimenticare che ogni elaborazione di pensieri, può essere suggestionata da un flusso di informazioni–stimolo provenienti dall’esterno. Se ad esempio vediamo delle immagini drammatiche, ma ad esse associamo l’ascolto di una musica soave, l’elaborazione definitiva del messaggio percepito sarà poco opprimente11. Quanto più un simbolo è denotativo, tanto più è universale, cioè è in grado di portare lo stesso significato anche in differenti contesti (e dunque culture). A tal riguardo, va ricordato come Jung nei suoi studi abbia evidenziato una comunicazione che passa attraverso la condivisione di un vissuto collettivo che ha chiamato “archetipo”12, al quale tutti i componenti della società attingono per sviluppare, più o meno consciamente, il proprio sapere. L’archetipo, il cui livello primario affiora dall’intero genere umano (quindi può dirsi transnazionale), tende in ogni caso a differenziarsi nelle varie culture. Ad esempio l’archetipo dell’iniziazione puberale maschile, inteso come passaggio dall’età infantile a quella adulta, può essere espresso in modi diversi nello spazio e nel tempo con simboli e riti che di volta in volta possono apparire 9 I meccanismi di astrazione simbolica furono per la prima volta enunciati da Freud, nello studio del “lavoro onirico” (Cfr. Freud S., L’interpretazione dei sogni, Boringhieri, Torino 1992, pp.32–41; 261–62) e di seguito approfonditi dai suoi successori; cfr. Ricroft C., Il simbolismo e il suo rapporto con i processi primari in Aa.Vv., a cura di Pagnini A., Psicanalisi come filosofia del linguaggio, Longanesi, Milano 1976, pp. 75–82; 112–113. 10 Ivi. Inoltre cfr. Cassirer E., a cura di Arnaud E., Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 109. Ulteriori approfondimenti nel settore vennero poi effettuati dalla psicolinguistica, si veda Taeschner T., Il linguaggio, in Aa.Vv., a cura di Del Miglio C., Manuale di psicologia generale, Borla, Roma 1998. 11 Nel famoso film Arancia Meccanica di Stanley Kubrick (1971), le malcapitate vittime di Alex e dei suoi Drughi erano violentate sulle note di I’m singing in the rain che facevano perdere al protagonista (e a detta di alcuni critici anche al pubblico) il senso del lecito agire. 12 Per chi volesse approfondire si rimanda al consistente corpus Junghiano, o quantomeno al celebre: Jung C.G., Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Boringhieri, Torino 1992. Esaustivo e breve è il saggio Jung: incoscio collettivo e archetipi in Cancrini T., Psicoanalisi uomo e società, Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 39–45. Molto più tecnico e meno dispersivo sullo stesso argomento, risulta essere Benveniste E., a cura di Giuliani M.V., Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1971, pp. 93–107 et 112–113.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
19
addirittura contrapposti. Se ancora oggi, nelle società tribali, ai ragazzi che “diventano uomini” può essere richiesta una prova di coraggio “tradizionale” (abbandono nella Savana per una notte ecc.), in età ellenistica, ai malcapitati fanciulli dell’isola di Creta toccava una sorte ben peggiore. Appena raggiunta l’età adulta, questi ragazzi dovevano essere stuprati affinché morisse la loro “femminilità”13. I meccanismi che regolano i legami associativi simbolo–significato nelle dinamiche della mente umana possono essere complessi14; per procedere in quest’analisi è necessario perciò utilizzare dei sistemi di pensiero chiuso, come già Leibniz aveva in qualche modo ipotizzato15. Il sistema di pensiero chiuso per antonomasia è la matematica, dalla quale deriva la logica e, in essa, lo studio delle associazioni concettuali è di più facile comprensione, in quanto, ad ogni simbolo corrisponde un unico ed esclusivo significato16. Un “simbolo–significante” si associa ad altri attraverso molteplici collegamenti ad albero mediante numerosi gangli di significato (ground) consentendone un multiplo accesso semantico17. Possiamo figurare dunque i meccanismi di pensiero umano come una sorta di grandissimo ipertesto, nel quale, ogni significante è collegato ad altri attraverso ramificazioni di significati (frame) intricati e indecifrabili18. Inoltre, è opportuno sottolineare che questa associazione è sincronica19, dunque frame recenti possono sovrapporsi o convivere con al13
Burkert W., Mito e rituale in Grecia, Laterza, Roma–Bari 1987, pp. 48–49. Taeschner T., Il linguaggio, op. cit., pp. 425–427; cfr. Auroux S., La filosofia del linguaggio, Editori Riuniti, Roma 1998, pp. 221–282. 15 Leibniz W., Scritti di logica, Laterza, Bari 1992, pp. 125; 134–138. 16 Arnheim R., Il pensiero visivo, Einaudi, Torino 1974, pp. 247–262. 17 Collins e Loftus elaborarono delle raffigurazioni semantiche analoghe che però separarono da quelle ideografico–lessicali che considerarono come parallele alle prime. In Collins A.M. e Loftus E.F., Spreading activation theory of semantic processing, in Psychological Review, N.Y., n. 82, p. 412. Più tardi Mosconi sosterrà che nei ragionamenti effettivi l’aspetto formale e contenutistico vengono elaborati contemporaneamente, da qui la necessità di una struttura che contempli il piano semantico unito a quello formale; cfr. Mosconi G., Pensiero, in Legrenzi P. (a cura di), Manuale di psicologia generale, il Mulino, Bologna 1994, p. 418. Vedasi esempio di rappresentazione dei meccanismi associativi riprodotto nella pagina successiva. 18 Seguendo questi meccanismi fu progettata Internet. Per maggiori approfondimenti si veda Gralla P., Internet. Come è nata e come funziona, Mondadori Informatica, Milano 2004. Per maggiori conoscenze tecniche cfr. Nilsson N.J., Intelligenza artificiale. Reti neurali, Apogeo, Milano 2002. 19 Ovvero situazioni, messaggi e simboli sono messi in relazione tra loro senza tenere conto della cronologia di memorizzazione. Ciò è evidenziato da Freud nello studio sul lavoro oni14
20
Capitolo 1
tri vecchissimi, oppure possono sfruttarne i sottocampi detti “background”. Cosa accade dunque quando ad un concetto chiave (piano dinamico di significato – nella figura triangolo grigio) viene sostituito un ground con un altro? Inizia un processo di deterioramento dello stesso concetto semantico, per cui con una medesima parola, possiamo intendere cose diametralmente opposte. Gli Etruschi, tenevano in gran considerazione la donna che godeva praticamente degli stessi diritti dell’uomo (pur nel rispetto della suddivisione in classi della società20) e come ci ricordano annalisti famosi21, adottavano anche il matronimico22. Tali costumi scandalizzarono a tal punto i Romani, la cui società era organizzata secondo schemi rigidamente patriarcali, da non riconoscere più le donne etrusche solo come tali, ma identificandole automaticamente come “poco di buono”23. Lo svuotamento del significante dal suo significato originale (donna etrusca) o, se preferiamo, il suo riadattamento contestuale, procurano spesso fraintendimenti e gaffe anche a livello diplomatico. Non deve sorprendere neanche come molti paesi (specialmente del terzo mondo) non facciano nessuna opposizione a sottoscrivere dichiarazioni ONU sui diritti delle donne, pur mantenendo il loro concetto di “rispetto per la donna” che è tuttavia ben diverso da quello sottinteso dall’ONU. La differente interpretazione della realtà causata dalle diverse sfumature linguistiche è ben evidenziata nella cultura giudaico–cristiana attraverso il racconto biblico della Torre di Babele24.
rico; cfr. Freud S., L’interpretazione, op. cit., pp. 168–169. Queste tecniche associative sono valide, non solo per i sogni, ma per ogni circostanza, come dimostrato dalla psicologia contemporanea; cfr. Cassirer E., Filosofia delle op. cit. p. 109. 20 Rallo A., (a cura di), Le donne in Etruria, L’Erma di Bretschneider, Roma 1989, p. 20. 21 Erodoto (I, 173), Citato in Rallo A., (a cura di), Le donne in Etruria cit., p. 20–21. 22 Ivi. Diversamente non è esistita mai nell’antichità una società patriarcale che consentiva tale pratica, ma era in adozione solo nelle società matriarcali. 23 Teopompo riferisce delle donne etrusche indicandole come “scostumate”. In Heurgon J., La vie quotidienne chez les Etrusques, Paris 1962, p. 160–164. Per Plauto addirittura le Etrusche si procuravano la dote con la prostituzione. 24 In La Bibbia, Genesi 11, 1–9, Edizione UELCI, Roma 2003, p. 9.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
21
1.1.3 Connotazione e furto semantico Lo svuotamento semantico può produrre l’alterazione dei concetti essenziali per l’organizzazione della società, a tal punto da cambiarne il profilo. Lo studio del plagio delle masse non può che ricondurci al periodo dei totalitarismi europei del XX secolo. Hitler e Mussolini, a partire dal 1938, ripeterono ossessivamente ai rispettivi popoli, la necessità di creare un nuovo ordine mondiale basato sulla pace e la giustizia; per l’avvento di questa nuova era indicarono come unica via la forza. Nella Germania nazista milioni di donne furono trasformate, nella compiacenza generale, in “fattrici umane”25 o in riproduttrici– prostitute delle SS a causa di una accorta campagna propagandistica che non solo legittimò, ma anche sostenne uno dei più consistenti stupri di massa della storia umana26. La realizzazione del mito “tecnicizzato”27 (grande donna = prole numerosa) ad opera della propaganda nazista si avvalse di sottili metodologie sulle quali non è opportuno dilungarsi in questa sede28. Possiamo solo constatare come migliaia di tedeschi, pur senza metodi coercitivi apparenti, furono spinti a fare cose che, come avrebbero più tardi ammesso, non sarebbe stato nelle loro intenzioni fare. Lo svuotamento semantico di alcuni concetti basilari operati a livello di massa, aveva prodotto nella cultura tedesca addirittura un capovolgimento dei valori morali tradizionali29. 25
Tanto da essere chiamate dai figli “brave coniglie”; in Macchiocchi M.A., Le donne e i loro padroni, Arnoldo Mondatori Editore, Milano 1980, p. 50–53. 26 Ivi. Non era importante che i figli fossero legittimi, l’importante era metterli al mondo, la propaganda insisteva su come molti uomini illustri del passato (C. Magno, Leonardo ecc.) erano dei trovatelli. Nel 1935 Himmler ideò una delle istituzioni più criminali del III Reich: i Lebensborn (fonti di vita), qualcosa a metà strada fra il reparto di maternità e la stazione di monta umana. Ogni clinica Lebensborn era supervisionata dalle SS, aveva un medico, un segretario amministrativo, una capo infermiera; qui le giovani tedesche si recavano per essere ingravidate dai soldati delle SS. Se la madre lo voleva, nessuno poteva conoscere l’identità del bambino. Se la madre non desiderava allevarlo, il figlio veniva affidato alle SS alle quali apparteneva prendendo il nome di SS–Kind e veniva battezzato con rito SS. Inizialmente nate a Monaco, le Lebensborn si diffusero capillarmente in tutta la Germania e in molti territori occupati. 27 Per la definizione si vedano le note del successivo paragrafo 1.2, relativi a Kerényi K. 28 Furono coniati ad esempio slogan del tipo: “un figlio nobilita la madre” oppure “dare un figlio a Hitler rende felice il Fuhrer” ecc. 29 Le ragazze madri prima di allora erano viste con diffidenza, adesso venivano premiate ed additate quali modelli di virtù da parte dello Stato. Capovolgendo la vecchia morale borghese, il nazismo non valorizzava più la ragazza vergine né condannava l’adulterio ed i rap-
Capitolo 1
22
1.2 Dentro la mitologia 1.2.1 Premessa Quando ero ragazzetto mi fu raccontata una storiella, che ho capito a metà. Comunque mi ha dato da pensare. La storia è questa: un bambino chiede al proprio padre: “papà, che cosa vuol dire mito?” e il padre gli risponde: “che stupido, figlio mio, che stupido! non sapere neanche che cosa vuol dire mito!” [...] A dire la verità neppure io avrei saputo precisare in qualche modo il significato di questa strana parola: “ mito”30.
Fin dall’antichità il campo d’azione della mitologia, in quanto trasposizione fantastica della realtà e del verosimile, è stato appena adombrato, lasciando al lettore–ascoltatore la responsabilità di rintracciare la verità all’interno degli eventi mitologici narrati. Dall’apparire della prima civiltà (e forse anche da prima) il mito sembra accompagnare l’uomo fino agli inizi della storia contemporanea, quando lo strapotere della ragione e del razionalismo, forgiarono il nuovo prototipo dell’intellettuale illuminista. Il mito fu così liquidato dai fautori del nuovo sapere, divenendo materia di puro intrattenimento. Recentemente, grazie allo sviluppo dell’antropologia culturale e della psicologia delle masse, ci si è resi conto dell’importanza del mito, rivalutandone le profonde valenze culturali. In particolare la scuola di Jung ha evidenziato una capacità innata nell’uomo che è quella di percepire la realtà con occhi mitologici31. La società, addirittura, non influenzerebbe né la nascita, né l’evoluzione del mito, in quanto esso sarebbe qualcosa di quasi “biologicamente” presente nell’uomo ed emergerebbe in base a complesse dinamiche estranee alle mode, che favoriscono il periodico riaffiorare di archetipi32. Per Lévi–Strauss i miti prenderebbero vita spontaneamente e periodicamente, sviluppandosi su pilastri concettuali che chiama: porti sessuali prematrimoniali, anzi si proponeva come momento culturale di emancipazione. in Macchiocchi M.A., Le donne e... cit. p. 54. 30 Musatti C., Chi ha paura del lupo cattivo, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 34. 31 È il cosiddetto “vedere mitologico” ben espresso in Jesi F., Mito, Arnoldo Mondatori, Editore, 1980, p. 96. Ed inoltre cfr. Jung C.G., La libido: simboli e trasformazioni, Boringhieri, Torino 1965, p. 160. 32 Ivi.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
23
“strutture psichiche universali e identiche”; esse sarebbero presenti nelle varie culture, pur con differenti sfumature formali33. Di parere diverso risulta essere il pensiero della cosiddetta “scuola ungherese” guidata da K. Kerényi. Secondo tale posizione, il condizionamento della società può intervenire nella dinamica di mitizzazione fin dalla sua genesi, o durante la successiva fase evolutiva34. Kerényi distingue, in questo senso, tra mito “ genuino” e mito “tecnicizzato”, cioè tra ciò che gli uomini concepiscono spontaneamente come mito e ciò che viene propinato loro come tale dalla società, pur di perseguire scopi particolari35. Può anche avvenire che un mito originatosi spontaneamente, possa essere “tecnicizzato” in un secondo tempo36. Al di là delle singole definizioni, e dei copiosi studi che hanno accompagnato la mitologia, non possiamo non vedere in essa un linguaggio connotativo37, introspettivo ed universale, con il quale dall’eternità e per l’eternità l’uomo racconta se stesso. Un modo per descrivere le miriadi di situazioni in cui da sempre e per sempre l’umanità muove e ritorna, in una specie di flusso vitale bergsoniano, in cui certe realtà paiono cristallizzate e come maschere pirandelliane attendono di volta in volta l’attore che le impersoni. Sembrano allora affiorare dal tempo e dallo spazio dei pilastri mitologici a cui tutti i miti si rifanno e ritornano: sono gli “archaì”, ben conosciuti da Aristotele38 e da numerosi altri filosofi prima di lui. Ecco dunque come notizie di ieri e di oggi non siano altro che un eterno ritorno, un andare e venire del mare che è la vita, con le sue gioie e i suoi dolori. Scopriamo così, che qualunque violenza sessuale era già stata scritta, annunciata, prevista, nel millenario copione della mitologia. 33
Ivi. Kerényi K., Jung C.G., Radin P., Il briccone divino, Bompiani, Milano 1966, p. 24. 35 Si ricorderà la creazione del “mito del capo guerrigliero” che caratterizzò le dittature del ventesimo secolo; ad esempio quelle di: Hitler, Mussolini, Stalin ecc. 36 Ciò accadde ad A. Magno. Il re macedone, infatti, era già un mito in tutto il Medio Oriente dopo la vittoria conseguita a Isso (333 a.C.) su Dario III, ma si avvalse di uno storiografo personale (Callistene) che contribuì a pubblicizzare la sua immagine rendendola simile a quella di un semidio; questo avvenne specialmente dopo la visita del re all’Oracolo di Siwa (331 a.C.). 37 Si veda precedente paragrafo. 38 Metafisica, ∆, 2, 1013, a. Biblioteca Universale Laterza, Roma–Bari 1982. pp. 121–125. 34
Capitolo 1
24
1.2.2 Violenza sessuale e mitologia Tra le nostre pagine di cronaca è facile imbatterci in titoli del tipo: • prima le drogavano poi le violentavano39; • violenze sessuali su 10 milioni di donne. L’Istat 500 mila gli stupri. Amici, fidanzati e mariti i più colpevoli40. Con un po’ d’attenzione e ricordando qualche nozione di mitologia, possiamo accorgerci che situazioni analoghe trovano ampio spazio nei racconti degli antichi. Di donne sedotte a causa delle droghe (metaforizzate come filtri d’amore) se ne trovano un po’ in tutte le culture ed emergono sotto forma di racconti e fiabe, oltre che attraverso la mitologia vera e propria. Anche la fiaba41, con l’avvento della cultura illuminista, era stata relegata tra le “cose per bambini”, mentre recenti studi di carattere antropologico (oltre a quelli riconducibili allo Strutturalismo42) ne hanno rivalutato l’importanza. In particolare i motivi fiabeschi sembrano, a detta di alcuni, essere il miglior modo per rappresentare quegli archetipi descritti da Jung43. Le fiabe sarebbero dunque degli strumenti in grado di esprimere quei contenuti inconsci per i
39
Nadotti C., Prima le drogavano e poi le violentavano, “La Repubblica” del 21 aprile
2006. 40
Nadotti C., Violenze sessuali su 10 milioni di donne, in “La Repubblica” del 24 novembre 2006. 41 La fiaba non deve essere in ogni caso confusa, come spesso capita, con la favola. Se la prima infatti è una narrazione breve in prosa in cui elementi del mondo fantastico e magico convivono con quelli reali (pur collocati al di fuori dello spazio e del tempo “c’era una volta” … “un principe” … “una principessa, ecc.”), nella seconda, a parte la frequente versificazione, si riscontra la presenza di animali con aspetti psicologici umani; ciò ha una valenza pedagogica. Nella favola (tipiche rimangono quelle di Fedro ed Esopo) tutto tende alla trasmissione di una morale perciò può essere paragonata più ad uno strumento per quella che Kerényi ha definito “tecnicizzazione del mito”. 42 Per approfondimenti si veda tutta la letteratura riconducibile a questo settore. In Italia vedasi i riferimenti ad Umberto Eco, in particolar modo: Eco U., Lector in fabula,Bompiani, Milano 2001; Eco U., Apocalittici ed integrati, Bompiani, Milano 2001; Eco U., La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale; Economici Bompiani, 2002. 43 Von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 7. Sia nel mito che nella fiaba i personaggi sono poco definiti e per nulla schematici; essi corrispondono a ciò che Lévi–Bruhl chiamava “rappresentazioni collettive”. Ivi p. 13.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
25
quali la mentalità collettiva non possiede una linguaggio44. Poiché i temi delle fiabe emigrano, non si possono collegare ad una determinata coscienza collettiva nazionale, (se non quando si tratta di varianti locali), quindi diventano rappresentazione degli archetipi primari. Per tornare alla mitologia classica, in relazione ai filtri–droghe finalizzati al “controllo dell’altro”, ci piace ricordare la figura della Cutrettola. Questo uccello, sacro ad Afrodite, fu donato dalla stessa dea agli uomini per confezionare filtri d’amore. Pindaro la ricorda come “uccello del delirio”45, ovvero come animale in grado di provocare uno stato di alterazione della coscienza46 per facilitare la seduzione della vittima. Più noto è il caso di Persefone (Proserpina per i Latini). La bella figlia di Zeus e Demetra, fu rapita con la complicità del “padre degli dei” da Ade, che di lei si era invaghito e fu trasportata nell’oltretomba. Vista l’ira della madre che provocava un inaridimento del pianeta47 Ade restituì Persefone, ma prima di lasciarla partire, le fece mangiare una melagrana che l’avrebbe costretta ogni anno a convivere tre mesi al suo fianco nell’oltretomba48. La realizzazione del mito delle stagioni, si avvale dello stratagemma della mela incantata (o drogata) che rende possibile ad Ade di avere per sé, almeno in parte, la donna che desidera 49. Il tema dell’inganno a fine di stupro, è un po’ il leitmotiv che accompagna l’agire degli dei maschi ai danni di ignare fanciulle, ninfe o dee non consenzienti. Pan dio dei boschi dei pascoli del bestiame è il più temuto tra gli stupratori dell’Olimpo50. Dall’aspetto irsuto e caprino ghermiva le 44
Ivi, p. 15. In Pindaro, a cura di Bonelli G., Canti per i vincitori dei giochi olimpici, pitici, istmici, Pitica 4, Tascabili Bonpiani, Milano 1991, p. 52. 46 In Ferrari A., Dizionario di mitologia greca e latina, UTET, Torino 1999, p. 210. 47 Demetra (Cerere per i Romani) per alcuni significa “Terra–madre” era la protettrice dell’agricoltura e di tutti i frutti della terra, quando andava in collera i campi rimanevano senza raccolto. 48 Da allora, visto che ogni anno Demetra perde la figlia per tre mesi, in questo periodo la terra non dà frutti; è il mito delle stagioni. 49 Il tema dell’amore–morte con al centro “la mela” come mezzo mortifero e di inganno, ritorna, come sappiamo, anche in famose fiabe come Biancaneve e i sette nani. 50 Figlio di Ermes e di Driope, girovagava per i boschi spronando il proprio flauto (Siringa); appariva all’improvviso suscitando istantanei terrori detti “ timor panico” o “panico”. Il carattere fallico e gli aspetti malvagi di questa divinità emergono nelle storie dei suoi amori, in genere non corrisposti. In: Ferrari A., Dizionario di mitologia… cit., p. 536; 648 45
26
Capitolo 1
proprie vittime, in genere ninfe fino a possederle. Eco pur di sfuggirgli si trasformò in voce, siringa si gettò nel fiume Ladone e pregò gli dei che la mutassero in canna, Pan la recise e ne fece un flauto. Pitis per salvaguardare la propria incolumità si fece trasformare dagli dei in pino. Selene (la luna) riuscì a sfuggirgli finché non la ingannò ricoprendosi con il vello bianco di una pecora. In generale, una vera e propria cronologia di violenze sessuali sembra accompagnare la storia dell’Olimpo fin dalla sua formazione. Gli dei, più per capriccio che per passione, di volta in volta non esitano ad assumere le più svariate sembianze pur di circuire le loro vittime. Così, cambiando aspetto, si improvvisano mariti, docili animali, piante o oggetti, insomma si mimetizzano perfettamente con la realtà, tanto da non essere percepiti per quello che sono: un pericolo. Non è forse quello che accade ancora oggi? Se leggiamo attentamente i dati Istat, ci accorgiamo che solo una minoranza delle violenze sessuali è consumata da sconosciuti (3,5%) mentre il 96,5% delle vittime conosce molto bene i propri aggressori 51, ma evidentemente, non sanno vedere il loro aspetto reale. La coraggiosa denuncia di certe malefatte, spesso veri e propri abusi consumati ai danni di donne considerate come oggetti dal maschio (per alcuni simbolo e detentore dell’autorità) ci giunge dall’antichità grazie al mito di Aracne52. Sotto la storiella di una sfida tra l’incauta figlia di Idmone53 e la vendicativa Pallade–Atena, si celano verità ine51 Di questi il 23,8% sono amici, il 12,3% sono conoscenti, il 17,4% sono fidanzati o ex fidanzati, il 20,2% sono mariti o ex mariti. Questi dati provengono dalla rilevazione Istat 2002 e sono stati pubblicati in Nadotti C., Violenze sessuali su 10 milioni di donne, in “La Repubblica” del 24 novembre 2006. 52 Cfr. Ovidio Publio Nasone, Metamorfosi, IV libro, Garzanti, Milano 1992. 53 Aracne di Peonia era la figlia di Idmone Colofonio, un umile tintore di lana; la madre, anche lei di umili origini era morta lasciando la figlia in tenera età che aveva iniziato subito a filare i tessuti. Grazie alla propria abilità, Aracne era diventata famosa in tutta la Lidia; donne e ninfe accorrevano da ogni luogo per ammirare i suoi capolavori. Qualunque tipo di filato le riusciva alla perfezione e perciò avrebbe dovuto essere grata di questo ad Atena (nota anche con il nome di Pallade era la dea protettrice dei tessitori e dei ricamatori) il cui intervento a suo favore era evidente. La ragazza, però, stando al racconto ufficiale, non se la sentiva di riconoscere la provenienza divina del proprio talento. Atena indispettita, si camuffò da vecchietta per rimproverare Aracne, ma questa la sgridò e, anzi, sfidò la dea ad una gara di tessitura. Svelatasi per quello che era, Atena accettò l’invito ed entrambe iniziarono il lavoro. La tela di Pallade, preziosissima nei filati, raffigurava il mondo dell’Olimpo con una sequenza di scene che rappresentavano la “storia ufficiale” degli dei, quella di Aracne, come vedremo, era una aperta quanto irriverente denuncia di una serie di stupri.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
27
narrabili delle società di tutti i tempi. Così mentre la tela della figlia di Zeus racconta i fatti cari alla storiografia tradizionale, le vicende che esaltano il potere costituito54 (rappresentato metaforicamente dagli dei e dal loro agire) e tutto ciò che la società benpensante ama sentire, Aracne denuncia nel proprio capolavoro gli stupri e le violenze perpetrati con l’inganno dai “tutori” della società stessa. Aracne invece disegna Europa ingannata dal fantasma di un toro, e diresti che è vero toro, vero il mare; la si vede che alle spalle guarda la terra E invoca le compagne, e come, per paura d’essere lambita dai flutti che l’assalgono, ritragga timorosa le sue gambe. E raffigura Asterie che ghermita da un’aquila si dibatte, raffigura Leda che sotto le ali di un cigno giace supina; e vi aggiunge Giove che sotto le spoglie di un satiro ingravida di due gemelli l’avvenente figlia di Nicteo; che per averti, Alcmena di Tirino, si muta in Anfitrione; che trasformato in oro inganna Dànae, in fuoco la figlia di Asoppo in pastore Mnemòsine, in serpe screziato la figlia di Cerere. Effigia anche te, Nettuno, mentre in aspetto di torvo giovenco Penetri la vergine figlia di Eolo, mentre come Enìpeo generi Gli Aloìdi, e inganni come ariete la figlia di Bisante, te, che la mitissima madre delle messi dalla bionda chioma conobbe destriero, che la madre con serpi per capelli del cavallo alato conobbe uccello e Melanto delfino. Ognuno di questi personaggi è reso a perfezione e così l’ambiente. E c’è pure Febo in veste da contadino, e le volte che assunse penne di sparviero o pelle di Leone, e che in panni di pastore ingannò Isse, figlia di Macareo. C’è come Libero sedusse Erìgone trasformandosi in uva, come Saturno in cavallo generò il biforme Chirone55. 54
Atena può essere considerata come donna–uomo prolungamento della stessa virilità– autorità del padre. Zeus, come si ricorderà, aveva messa incinta Meti (mite dea della sapienza) ma prima del parto fu divorata dallo stesso Zeus che temeva avverarsi una previsione fatta da Gea e Urano secondo la quale il nascituro l’avrebbe spodestato. Nonostante il suo gesto uxoricida, non riuscì ad evitare la nascita di Pallade–Atena che egli stesso partorì dalla testa con l’aiuto di Efesto. Atena venne al mondo già adulta, vestita con una possente armatura ed emettendo un terribile grido di guerra; in Esiodo, a cura di Vasta E., Teogonia 887, Economici Mondatori, Milano 2004; e in Pindaro, Canti per i vincitori dei… cit., Olimpica, 7.35, p. 83. 55 Ovidio Publio Nasone, Metamorfosi, cit. È interessante notare come i violentatori tendono ad assumere un aspetto docile, mite e familiare per entrare in contatto con la vittima. È esattamente quello che capita ancora oggi.
Capitolo 1
28
Come visto, nella sua denuncia Aracne attacca il potere costituito e rompe il muro di omertà che troppo spesso accompagna certi soprusi56. La fine di Aracne è terribile57, ma la sorte della donna–ragno non è solo quella di chi osa (fosse anche per sfacciataggine) sfidare il divino (metafora delle istituzioni) con le proprie abilità, quanto quella di chi osa denunciare ciò che deve rimanere nascosto, non detto. La sorte di Aracne è al tempo spesso punizione ed avvertenza, un messaggio reso noto per mezzo del mito che sta a significare: “di certe cose è bene non parlare”. È insomma metalinguaggio che oltrepassa la comunicazione denotativa, assumendo una sinistra forma di connotazione. Forse, nella paura di finire come la figlia di Idmone, c’è la spiegazione a quell’istintiva e apparentemente irrazionale volontà delle donne a tacere i soprusi subiti; forse, si spiega così come ancora oggi il 90% delle donne stuprate in Italia decida di non denunciare l’accaduto58. Infine c’è un altro messaggio che ci piace cogliere dal mondo mitologico e proviene da un’altra famosa tessitrice: Filomena59. Questa ragazza è ridotta al silenzio forzatamente perché non si raccontino i soprusi e le violenze che ha subito, diviene pertanto simbolo eterno di tutte quelle donne a cui per motivi ideologici o culturali è impedito di denunciare qualsiasi sopruso. L’abito da lei tessuto rappresenta allora quel messaggio codificato con sguardi perduti 56
Secondo i dati ISTAT 2002, nel 90% dei casi, ancora oggi, le donne italiane non denunciano le violenze subite ed il 77% non ne parla con nessuno. Fonte: cfr Nadotti C., “violenza sulle donne:non solo stupri, la paura è anche tra le mura domestiche” in “La Repubblica” del 28 settembre 2006. 57 Atena, forse perché si rende conto di aver perso la sfida, o forse per l’insolenza dimostrata da Aracne nel raffigurare certe scene, con un raptus distrugge la tela della sua rivale che disperata corre ad impiccarsi. La dea allora decide di salvarle la vita ma la punisce in modo esemplare (Vivi, vivi, ma appesa come sei, sfrontata, e perché tu non abbia miglior futuro, la stessa pena sarà comminata alla tua stirpe e a tutti i tuoi discendenti) cfr. nota (20) trasformandola in ragno. 58 Cfr. nota (21). 59 Filomena o Filamela era figlia del re attico Pandione e sorella di Procne. Tereo avendo soccorso vittoriosamente Pandione ottenne da lui in sposa Procne, ma volendo anche la sorella fece credere al padre che la sua consorte era morta e la nascose. Ottenuta anche Filomena la nascose in una boscaglia dove la circuì e la imprigionò. Per essere sicuro che la donna non rivelasse a nessuno il segreto le tagliò la lingua e fece credere a tutti che fosse morta. Filomena, vista la sua abilità, riuscì a tessere un abito nel quale ricamò una serie di figure rappresentanti la sua storia e fece in modo che il vestito giungesse alla sorella Procne. A questo punto Procne riuscì a liberare Filomena e insieme si vendicarono. In Ferrari A., Dizionario di mitologia… cit., pp. 684–685.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
29
nel nulla, con le malattie psicologiche che caratterizzano le vittime degli stupri, con tutti quei malesseri incomprensibili ai più, che attendono solo qualche provvidenziale “Procne” che li decodifichi e porti un concreto aiuto. 1.3 La violenza sessuale: un percorso psicologico 1.3.1 Premessa Dalle sue origini, la psicologia si è interrogata sulle motivazioni che spingono l’uomo alla violenza. Freud sostenne nel 1920 l’esistenza di una pulsione istintiva di morte (Thanatos) rappresentata dall’aggressività e presente nell’uomo come meccanismo di autoconservazione60. Anche Eissler è d’accordo circa la presenza di questa pulsione, ma mette in guardia da un possibile errore di osservazione della realtà.61 Secondo lui nell’interpretazione del fenomeno si potrebbe commettere un errore di “metonimia”62, ovvero scambiare gli effetti di qualcosa con la causa della costa stessa. A. Restio sostiene che “la violenza non ha una causa oggettiva e proprio guardando l’individuo non è individuabile”; nell’affermare ciò ne rimarca l’identità di pulsione63. In molti casi però la violenza tende ad essere legittimata, come già visto, successivamente ad un cambiamento di un determinato quadro politico e può addirittura essere considerata un passaggio obbligato per la realizzazione di un nuovo Stato di diritto64. 60 Secondo tale teoria, Thanatos sarebbe presente in modo speculare all’altra pulsione (Eros) che anima la libido. Dunque Thanatos ed Eros sarebbero due pulsioni entrambe preposte alla conservazione della specie, l’una visibile nella violenza, l’altra negli atteggiamenti libidici. In Freud S., al di là del principio del piacere (1920), Boringhieri, Torino 1980. 61 In Eissler K.R. Death Drive, Ambivalence in narcisism, Horgan Press, Londra 1971. p. 104 e ss. 62 Figura retorica nella quale si usa il nome della causa per quello dell’effetto. 63 In Rescio A., Violenza e politica tra provocazione e astuzia, in Aa.Vv., Violenza e psicoanalisi… cit., p. 154. 64 Cfr. par. 1.4. molte guerre e rivoluzioni (una per tutte la rivoluzione francese), confermerebbero quest’ipotesi. Freud in una lettera ad Einstein del 1932 sottolineava l’apparente antitesi tra diritto e violenza, ma mostrava come entrambi gli elementi si siano sviluppati l’uno sulla base dell’altro; in Freud S., Perché la guerra? (1932) in Freud S., Il disagio della civiltà e altri saggi, Boringhieri, Torino 1971.
Capitolo 1
30
In questo contesto, la violenza sessuale pare avere diverse origini, per studiare le quali serve un’indagine conoscitiva della realtà “ uomo”–“donna”. M.L. Von Franz sostiene che la donna esercita un’influenza sull’anima dell’uomo così come quella dell’uomo condiziona quella della donna; in questo reciproco scambio però, sembra la donna ad educare e trasformare l’Eros dell’uomo. In tale vicendevole interferenza delle anime, le donne si rendono conto che dinanzi ad alcuni loro comportamenti, gli uomini rimangono sconcertati e fortemente turbati, perciò regolando questi comportamenti seduttivi possono spingere gli uomini a differenti tipologie di azione65. Deutch conferma questa ipotesi definendola in dettaglio una sequenza evolutiva. Secondo la psicologa tedesca c’è stata una prima fase in cui (paleolitico superiore) la donna con i suoi ritmi biologici generava il rito sessuale (lei attraeva il maschio nel momento della fertilità, il maschio la corteggiava e lei si concedeva)66. Successivamente l’atto del piacere si separò dalla funzione riproduttiva e venne meno la dipendenza dal ritmo sessuale. Con il presupposto avvento della stazione eretta e l’ipotetica estensione degli arti prensili superiori, l’uomo iniziò a violentare la donna che avrebbe così sviluppato un tipo di piacere masochistico, oltre a quello di essere stretta tra le braccia67; tale teoria troverebbe conferma nel mito di Leda68. 65
Le donne diverrebbero così coscienti di se stesse solo come specchio dei desideri dell’uomo; la loro personalità, in sostanza, si svilupperebbe solo in virtù di una corretta relazione con l’altro sesso. In Von Franz M.L., Il femminile… cit., pp. 9–10. 66 Deutsch H., Psicologia della donna…, cit., pp. 211–212. 67 L’ipotesi di tale “evoluzione” (sostenuta anche in Mead M., Sesso e temperamento in tre società primitive (1935) Trad. It. Il Saggiatore, Milano 1968, p. 118, è efficacemente rappresentata nel famoso film di Annaud J.J., La guerra del fuoco (1981). In esso il regista evidenzia come l’evoluzione umana sia stata accompagnata anche da un’evoluzione dei costumi sessuali. In un ipotetico paleolitico medio, Annaud racconta una serie di aneddoti di probabile vita quotidiana in cui l’unica donna “evoluta” intellettualmente (in quanto l’unica capace di accendere il fuoco) era anche evoluta sessualmente. Mentre infatti le altre cavernicole vivevano l’atto sessuale come un accoppiamento animalesco (posizione prona), lei avrà bisogno di dolci carezze e di guardare in faccia il proprio compagno nel momento dell’amplesso. 68 Leda, moglie di Tindareo, re di Sparta e madre di Castore e Polluce, Elena e Clitemnestra, fu stuprata da Zeus che per riuscire nell’impresa si mutò in cigno; è spesso rappresentata supina mentre il grosso volatile la sottomette cingendone l’intero corpo con le ali. In Apollodoro, Biblioteca 3.10.7., Mondatori, Milano 1996, p. 480.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
31
Su certe linee si muove anche il pensiero di Anna Freud. La figlia del padre della psicoanalisi è convinta che la padronanza della sessualità non può essere conquistata senza un’opportuna componente di aggressività69. Per la Deutch, ancora, le evoluzioni già viste, avrebbero prodotto una indelebile associazione nell’ambito delle attribuzioni sessuali, tanto da determinare il carattere femminile come “passivo” e quello maschile come “attivo”70. In particolare la psicologa tedesca, sostiene che la vagina sia di per sé un organo ricettivo completamente passivo e che la sua piena funzionalità sessuale dipenda dall’attività dell’uomo71. Per le proprie deduzioni, la Deutch si rifà anche agli studi di M. Klain. Quest’ultima psicologa confermerebbe la valenza masochistica del carattere femminile con una serie di analisi effettuate su fantasie di bambine masochiste. Tra gli altri fautori dell’imprescindibilità della violenza dalla sfera affettiva e relazionale umana si segnala I. Roublef per la quale: la violenza è dappertutto […] nelle donne e si ritrova l’odio per la madre, l’aggressività nei confronti del bambino, l’odio per le altre donne e soprattutto per l’uomo72. 1.3.2 Profilo psicologico dello stupratore Come nel caso della vittima, tracciare il profilo dello stupratore, risulta cosa ardua; una dissertazione esauriente, meriterebbe un opportuno spazio che non è disponibile in questa sede. Ci limiteremo pertanto a riferire alcune convinzioni autorevoli del mondo psicologico scientifico. Per Jung lo stupro rappresenta l’agire di colui che non riesce a simbolizzare i propri impulsi profondi; lo stupratore pare avere scarse capacità di riflessione. Egli è posseduto da forze intrapsichiche incon69
In Freud A., Opere 1965–1975, Boringhieri, Torino 1977, p. 1155. Deutch giunse a queste convinzioni anche per analogia con il mondo biologico. L’uovo (metafora del femminile) è infatti passivo nei confronti degli attivi spermatozoi (simbolo dell’uomo). Eissler, pur essendo convinto di questo, sostiene che l’estensione delle regole biologiche per analogia al mondo della psicologia non sia una procedura corretta. In Eissler K.R. Death Drive … cit. 71 Deutch H., Psicologia della donna…, cit., p. 219. 72 In Roublef I., Le donne parlano delle donne, in Aa.Vv., Violenza e psicoanalisi, Feltrinelli, Milano 1978, p. 191. 70
32
Capitolo 1
trollabili che manovrano la sua volontà e lo trascinano inesorabilmente verso gesti inconsulti73. R. Major, riflettendo sul concetto di Bemächtigungstried (pulsione di potere), sostiene che a muovere lo stupratore non sarebbe la libido (o l’Eros), quanto un desiderio di rendersi il padrone dell’oggetto (donna), ovvero di rimarcarle il dominio74. Secondo l’autrice, tale pulsione, può divenire sessuale in un secondo momento; un assalitore a volte prova piacere sessuale nel vedere soffrire la propria vittima (se ha sviluppato una personalità masochistica)75, ma può semplicemente ignorare le sofferenze di chi subisce l’affronto76. La violenza che cerca di assicurarsi il dominio dell’oggetto, mira a padroneggiare sia l’eccitamento interno (del violentatore) che quello proveniente dall’esterno (del violentato e degli eventuali spettatori). Tutte le indagini cliniche effettuate riconoscono gli stupratori come uomini essenzialmente deboli, insicuri della propria identità psicosessuale, e di solito, poco integrati socialmente. Lo stupratore è quasi sempre privo di disfunzioni sessuali quali l’impotenza o l’eiaculazione precoce–ritardata77. Nel comportamento di alcuni soggetti, si possono rintracciare i sintomi del “frotteurismo” (impulso a toccare ed a strofinarsi contro una persona non consenziente) o di altre forme di deviazioni sessuali78. La violenza si può colorare di contenuti di ripugnanza e sporcizia, finalizzati alla volontà di umiliare la vittima, sia essa conosciuta o sconosciuta. Lo stupratore tenderà in certi casi a considerare la donna come “contenitore” nel quale svuotare il male (sporcizia) che è in lui e tutto ciò che lo può rappresentare simbolicamente79. 73 Si verifica in questo mondo che: il contenuto archetipo pare afferrare la psiche con una sorta di forza primitiva e la costringe a valicare l’ambito umano. In Jung C.G., Gli archetipi dell’inconscio collettivo, in Opere, Vol IX, Boringhieri,Torino 1980, p. 71. 74 In Major R., Questo farsi violenza, in Aa.Vv., Violenza e psicoanalisi, cit. p. 26. Ciò pare confermato anche da una parte delle violenze sessuali consumate in situazioni di conflitti politico–militari. 75 In questo caso il piacere risiede soprattutto nel senso di potenza risultante dall’essere in grado di infliggere dolore e di possedere il corpo di un’altra persona. 76 Ivi. 77 Ferracuti F., Bruno F., Giannini M.C., Trattato di criminologia, Medicina criminologia, Psichiatria Forense, VIII Volume, Giuffrè Editore, Milano 1988. 78 Ivi. 79 Per maggiori approfondimenti cfr. Quadrio A., De Leo G., Manuale di psicologia giuridica, Led, Milano 1985.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
33
Nella maggior parte degli stupratori, si riscontra un forte stato di tensione che li spinge a mettere in atto gesti avvertiti come ingiusti, ma “necessari” per impedire l’insorgere di stati di ansia paranoica e di angoscia. In molti stupratori è diagnosticato una specie di “disturbo dipendente di personalità” che si associa alle perversioni sessuali già viste; in questi casi, il soggetto si sente dipendente da un essere (la donna) che teme e che perciò deve distruggere. Il soggetto percepirà dunque la vittima sia come un essere odiato, che come una proprietà agognata; in quanto tale, deve essere aggredita brutalmente e posseduta completamente. Il violentatore si troverà quindi ad agire in certi casi, spinto da quella che Freud chiama “pulsione di impossessamento”80. 1.3.3 Profilo psicologico della vittima Con il proprio atto, l’aggressore nega alla sua vittima di esprimere una scelta e di dare un significato anche ad un eventuale atto generativo. Nello stupro la donna è trattata come un oggetto privo di volontà individuale, ovvero, è mortificata (dal latino mortus facere) e umiliata (dal latino humus = terra).Dall’umiliazione nasce un senso di insicurezza per cui la donna sviluppa spesso dei complessi di colpa circa il suo ipotetico atteggiamento provocatorio. All’aggressione è frequente l’insorgere di uno stato depressivo della vittima che rivive dentro di sé l’evento subito, mentre spesso riemerge in lei una sorta di rabbia contro se stessa. Se il violentatore è il marito, o comunque il compagno, la donna può rimuovere l’accaduto con meccanismi difensivi tipo il “diniego” o la “negazione”81. A queste istanze difensive si può aggiungere la “rimozione” in senso proprio; se la vittima è una bambina o una adolescente e l’aggressore un familiare o un conoscente. In questi casi si può verificare il cosiddetto “Effetto Pigmalione”, ovvero la vittima si convince di essere proprio come l’aggressore l’ha percepita e con il tempo si comporta di conseguenza82. 80
Gergen K.J., Gergen M.M., Psicologia sociale, il Mulino, Bologna 1990. p. 88. De Ajurya Guerra J., Manuale di neuropsichiatria infantile, Masson, Milano 1980. 82 Ivi. 81
Capitolo 1
34
La violenza sessuale viene di solito vissuta dalla vittima come un’invasione della propria sfera fisica e psichica e può generale in lei stati di ansia, fino a raggiungere il panico totale. In alcuni soggetti, insorge una successiva fase di aggiustamento, caratterizzata da uno stato di autodifesa consistente nella chiusura in sé. In questa fase, la vittima, se sostenuta adeguatamente, può comprendere veramente il significato profondo di quanto le è accaduto. Può così trovare la forza necessaria per reagire ed andare avanti. Le reazioni emotive tipiche della vittima di una violenza sessuale sono di norma in fase acuta: • • • • • •
stato di choc; umiliazione; paura; tristezza; depressione; stato di vera e propria angoscia83.
La violenza produce un trauma profondo che colpisce tutti gli aspetti della vita, della persona. Le donne cercano strategie per difendersi dal dolore che, apparentemente efficaci in un primo momento, possono in seguito divenire veri e propri disagi. Talvolta, ad es., cercano di calmare l’ansia e le preoccupazioni assumendo alcool, droghe o psicofarmaci, ma questo produce un deterioramento psicologico. Dopo qualche tempo dallo stupro, possono insorgere le seguenti patologie: • • • • • 83
apatia; difficoltà di attenzione e di concentrazione; instabilità emotiva; ansia; abuso di alcool, droghe, psicofarmaci;
Cfr: Provincia di Milano, a cura di SVS, Linee guida assistenza sanitaria, Milano novembre 2006.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
• •
35
paura e sfiducia verso gli altri; difficoltà nelle relazioni sessuali.
Se la paziente non riceve un sostegno adeguato, si possono sviluppare disturbi ancora più gravi quali: • • • • • •
attacchi di panico; fobie; disturbi alimentari; disturbi del sonno (incubi, sogni ricorrenti); disturbi psicosomatici; dipendenza da droghe e psicofarmaci.
In ogni caso l’esperienza di violenza sessuale appare difficilmente dimenticabile: essa normalmente finisce per restare sempre un incubo incombente nella psiche, visto il coinvolgimento nel trauma della parte più profonda dell’Io. Le donne che hanno subito violenze soffrono maggiormente di depressione e tentano più spesso il suicidio; utilizzano di solito qualsiasi tipo di servizio medico o psicologico, ospedaliero o ambulatoriale. Le vittime di violenza, specie se decidono di rendere pubblico l’evento, subiscono spesso oltre ai danni psico–fisici direttamente riconducibili all’accaduto, anche un deterioramento delle relazioni familiari o sociali preesistenti, fino ad ostracisimi e stigmatizzazioni da parte dei conoscenti. Il silenzio con cui le vittime circondano la violenza subita può essere quindi un tentativo di difesa da altre e più gravi conseguenze84. 1.4. La violenza sessuale: una questione internazionale 1.4.1 Le violenze sulla donna L’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1993) definisce la violenza contro le donne: «ogni atto legato alla differenza di sesso che 84
Si veda il Mito di Aracne in par. 1.2.2.
Capitolo 1
36
provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza della donna compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o arbitraria coercizione della libertà sia nella vita pubblica che in quella privata»85. Già dal 1975 l’ONU denunciò la violenza contro le donne come il crimine più diffuso del mondo, ma come abbiamo anticipato, molte “sfumature” del concetto stesso di violenza non sono recepite come tali dalle varie culture planetarie. Per meglio definire la nozione di “violenza sulla donna” e comprenderne le differenti connotazioni, ne sono state individuate cinque tipologie86: 1. fisica: ogni forma di violenza contro la donna,contro il suo corpo e le sue proprietà. Ad esempio l’uomo la spintona, distrugge i mobili della sua casa, strappa le foto dei suoi familiari, taglia i suoi indumenti, distrugge i suoi documenti o il permesso di soggiorno; 2. psicologica: ogni abuso e mancanza di rispetto che lede l’identità della donna. Ad esempio l’uomo la critica costantemente, la umilia e la rende ridicola davanti agli altri, la insulta, la segue, la controlla nei suoi spostamenti, le impedisce di vedere i suoi familiari, di frequentare gli amici, minaccia di fare del male a lei, ai suoi figli ed alla sua famiglia, le impedisce di avere interessi suoi, minaccia il suicidio o di farsi del male; 3. stalking (comportamento persecutorio)87: questo tipo di abuso rappresenta una variante dell’abuso psicologico visto sopra. È un comportamento messo in atto nelle situazioni in cui la donna cerca di allontanarsi da una relazione (a volte violenta) ed è per questo perseguitata. In questi casi il maltrattante segue l’ex partner nei sui spostamenti, aspettandola sotto casa o dove lavora. In altri casi il partner si limita a comparire inaspettatamente nei luoghi solitamente frequentati dalla donna, in tal modo essa si sente sempre controllata ed in alcuni casi in pericolo (soprattutto quando il partner ha 85
In Di Renzo G.C., Manuale di ginecologia e ostetricia, Verduci Editore, Roma 2006. Una siffatta analisi, è in ogni caso orientativa dell’area geopolitica occidentale, altrimenti dovrebbe contemplare altri parametri; es.: imposizioni del coniuge, del vestiario, vendita dei figli ecc. 87 Per maggiori informazioni sulle casistiche di stalking si veda Tavola 1, Appendice A. 86
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
37
dimostrato di essere violento e minaccia di farle del male, o di far del male a se stesso. La persecuzione include le continue telefonate a casa, sul telefonino e sul posto di lavoro; l’invio continuo di messaggi sul telefono e in posta elettronica, di biglietti e lettere. Gli effetti sulla donna possono essere devastanti, facendola sentire “in trappola”; 4. economica: ogni forma di controllo sulla autonomia economica della donna. Ad esempio: l’uomo sabota i suoi tentativi di lavorare o trovare un lavoro; non le permette di avere un conto corrente; la tiene all’oscuro delle entrate familiari; si appropria dei suoi averi; 5. sessuale: ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali senza il consenso spontaneo della donna. Per l’esattezza l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la violenza sessuale come: qualunque atto, approccio o commento a sfondo sessuale perpetrato utilizzando coercizione fisica o psicologica da parte di chiunque, indipendentemente dalla relazione con la vittima88. Le modalità con cui viene messa in atto la violenza sessuale possono essere molteplici e vanno dalle molestie sino allo stupro. La penetrazione vaginale, anale o orale non è necessaria perché in molti paesi del mondo si configuri il reato di violenza sessuale. Può essere perpetrata sia da un singolo aggressore che da un gruppo. Quando gli aggressori presenti all’episodio di violenza sessuale sono più di uno si configura una violenza di gruppo, sia che tutti partecipino attivamente, sia che ne siano intenzionalmente testimoni. Anche il coniuge che costringe ad un rapporto sessuale con violenza o minaccia compie un reato. L’incidenza di violenza sessuale viene riportata in una percentuale variabile tra 6% e 40% in vari paesi del mondo, ma si deve tenere conto che ovunque è presente una quota consistente di sommerso. Nella gran parte dei casi (oltre 85%) le vittime di una violenza sessuale sono donne e gli autori uomini. I dati epidemiologici di riferimento sono scarsi e frammentari, tratti in genere da casistiche giudiziarie, da rilevazioni effettuate in ambito ospedaliero o psichiatrico, da osservazioni di organizzazioni non go88
Cfr.. OMS “Aide Mémorie” n. 241, 2000.
Capitolo 1
38
vernative che si occupano di violenza e, più raramente, da indagini sociologiche su campioni di popolazione. Secondo L’OMS, nel mondo una donna su tre viene picchiata e con la stessa frequenza viene abusata sessualmente; una su quattro subisce violenza in gravidanza89. Ciò comporta, come già asserito in autorevoli sedi internazionali, una diffusa perdita della riproduttività, della salute e dei diritti della donna90. La WHO91 ci riporta una statistica mondiale dalla quale emerge un’incidenza della violenza generale nella vita così distribuita tra i vari paesi: Canada 29%, USA 22%, Filippine 26%, Sudafrica 13%, Svizzera 21%, UK 30%, Egitto 34%. Come si vede, l’oscillazione del fenomeno a livello planetario è minima, e stimabile in un intervallo che varia attorno al 20–30%, fatta eccezione per il Sudafrica. In mancanza di ulteriori dati è ipotizzabile una diffusione omogenea della violenza a livello transnazionale e transculturale. 1.4.2 Classificazione della violenza sessuale Come anticipato, la violenza sessuale comprende lo stupro (penetrazione con il pene, con altre parti del corpo o con oggetti), il tentato stupro e altre forme di atti sessuali violenti, compiuti da uno o più aggressori (violenza di gruppo). La coercizione può essere messa in atto attraverso comportamenti violenti (aggressione fisica, intimidazione psicologica, minacce o ricatti) o approfittando di una situazione in cui la vittima si trova ad essere inferiore e non in condizione di esprimere un pieno consenso. Ciò accade a causa dell’uso di alcolici, droghe, farmaci, o per ritardo mentale, o per età infantile. La violenza sessuale è un delitto sia contro l’integrità fisica che psichica di un essere umano. Si tratta di violenze a sfondo sessuale, compiute prevalentemente da uomini, contro le donne o i minori, ma anche contro altri uomini; molto più raramente, sono le donne ad essere artefici o complici di tali soprusi. Un ampio spet89
Ivi. Confernza Internazionale del Cairo 1994. 91 World Report and Violence and Health, 2002. 90
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
39
tro di atti sessuali violenti, può aver luogo in varie circostanze e in diversi contesti: – stupro intrafamiliare, compreso quello perpetrato nell’ambito di un legame matrimoniale; – stupro da parte di persone conosciute; – stupro da parte di sconosciuti; – stupro attuato come pratica di guerra o nell’ambito di conflitti interetnici; – molestie sessuali, inclusa la richiesta di prestazioni sessuali in cambio di favori (come ad es. sul luogo di lavoro, in ambito scolastico o universitario); – abuso sessuale su persone con handicap mentale o fisico; – abuso sessuale su bambini (compreso la pornografia); – matrimoni forzati, inclusi quelli combinati con bambini; – negazione del diritto alla contraccezione o alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse; – imposizione dell’aborto; – atti violenti contro l’integrità sessuale femminile, incluse le mutilazioni genitali e l’imposizione di visita ginecologica per accertare la verginità; – la coercizione alla prostituzione e il traffico di individui allo scopo di sfruttamento sessuale (compreso l’imposizione di atti sessuali ad emigranti in cambio dell’aiuto all’emigrazione). Vista la vastità dell’argomento, e l’impossibilità di trattare tutte le tipologie sopra esposte, ci limiteremo ad un’analisi specifica di alcune di esse, approfondendone, per quanto possibile, le peculiarità. Prima di procedere sarà però opportuno raggruppare in tipologie di “consapevolezza” le varie violenze ora elencate. Potremo così ottenere: A. violenza esplicita: in essa il concetto di violenza è universalmente inteso come tale, così come dichiarato dall’ONU, sia da chi la compie che da chi la subisce92; 92
Sono violenze esplicite: stupro attuato come pratica di guerra o nell’ambito di conflitti interetnici, stupro da parte di persone conosciute o sconosciute, abusi sessuali su handicappati
40
Capitolo 1
B. violenza mimetica: in questa tipologia, almeno una delle due parti (chi compie o chi subisce) a volte entrambe, non si rende conto di fare–subire violenza93; C. violenza destituita: in essa il significato della violenza esplicita ha subito un processo di connotazione, per cui, atti di per sé illeciti, sono accettati, legittimati, o comunque minimizzati nella loro negatività. Infatti le numerose galassie culturali che interessano il pianeta, possono facilmente dar vita a fenomeni di connotazione semantica per i quali le medesime parole possono essere differentemente interpretate nelle diverse realtà del globo. Non di rado, però, assistiamo ad un “declassamento” del concetto di violenza dal tipo esplicita al tipo mimetica fino a giungere al tipo destituita per una serie di complessi motivi. La tipologia mimetica, già descritta in riferimento al nazismo, si associa spesso alla tecnicizzazione del mito. Nella scena finale del magistrale film di Siddiq Barmak “Osama”, il mullah Sahib fa scegliere alla moglie tredicenne il lucchetto che servirà a rinchiuderla nell’arem tugurio. Vista l’indifferenza/sgomento della fanciulla, il vecchio mullah assume quell’aria di rammarico tipica di chi si vede non accettare un regalo94. L’anziano mullah è il simbolo di un mondo, ancora troppo consistente, in cui le violenze ai danni delle donne possono essere consumate nella certezza di fare una cosa giusta, finanche “gradita a Dio”; insomma è l’emblema di una realtà nella quale il concetto di violenza trascolora dalla tipologia esplicita fino alla tipologia destituita. fisici, abusi sessuali su minori, atti violenti contro l’integrità sessuale femminile, incluse le mutilazioni genitali, la coercizione alla prostituzione. 93 Appartengono a questa tipologia :le molestie sessuali, inclusa la richiesta di prestazioni sessuali in cambio di favori, l’abuso sessuale su handicappati mentali, abuso sessuale su bambini, matrimoni combinati, negazione del diritto alla contraccezione o alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissisibili, 94 Osama è il primo film girato a Kabul dopo l’era dei Talebani. Il regista afgano Barmak, ispirandosi ad una storia vera, racconta le vicende di una tredicenne orfana di padre che durante la dominazione talebana si traveste da maschio per mantenere la madre e la nonna. Scopertala, con un grande “gesto di misericordia”, il giudice della corte islamica la affida in moglie ad un vecchio mullah, (nella storia vera però, la ragazza fu lapidata). Il regista descrive magistralmente il clima di “ordinaria vessazione” nel quale le donne afgane vivevano prima del 2002.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
41
Un esempio mitologico al quale riferire la violenza di tipo destituita è rappresentato dal “ratto delle Sabine”95. Questo aneddoto rappresenta un po’ tutte quelle situazioni per cui certi atti di violenza vengono minimizzati, e magari legittimati–condonati per una specie di “ragion di Stato”. Durante la seconda guerra mondiale, ad esempio, ai reparti delle truppe marocchinine alleate del Cef 96 di stanza sulla linea Gustav prima di attaccare per l’ultima volta la città di Cassino fu detto loro che in caso di vittoria avrebbero potuto prendersi tutto ciò che volevano97. L’orda maghrebina violentò uomini e donne di tutte le età (finanche ultraottantenni e animali) il tutto sotto il beneplacito delle autorità militari alleate98. Dopo la guerra, nonostante le palesi violazioni dei diritti di un popolo “alleato”, tutto fu messo a tacere e nessuno pagò mai per certi crimini. Tali aneddoti non sfuggirono alla sensibilità di mae95
Com’è noto, dopo aver fondato Roma e averla popolata di uomini, Romolo invitò i Sabini (donne comprese) ad una festa ed al segnale convenuto i giovani romani rapirono le fanciulle. Gli storiografi capitolini sottolineano il fatto che tranne Ersilia (rapita per errore) tutte le altre erano ragazze nubili e perciò non era nell’intento dei romani recare alcun affronto ai loro vicini. La lunga, quanto inevitabile guerra che derivò da quest’episodio, terminò con buona pace per tutte le parti: i Sabini ottennero la cittadinanza romana ed associarono il loro re (Tito Tazio) a Romolo; i Romani, ovviamente, si tennero il “bottino” del ratto. In Ferrari A., Dizionario di mitologia greca e latina, UTET, Torino 1999, p. 622. 96 Corps Expeditionnaire Français agli ordini del generale Alphonse Juin era un corpo di 99 mila magrebini, i Goumiers, non inquadrati in reparti. Fin dal loro arrivo in Sicilia iniziarono a stuprare e saccheggiare ma l’apoteosi fu raggiunta dopo il 14 maggio ’44 a seguito dello sfondamento del fronte. Lo spiega bene un libro recente :Donne guerra e politica, a cura di Gagliani D., Guerra E., Mariani L. e Tarozzi F., Clueb, Milano 2001). 97 Le parole di Juin furono: «Soldati! Questa volta non è solo la libertà delle vostre terre che vi offro se vincerete questa battaglia. Alle spalle del nemico vi sono donne, case, c’è un vino tra i migliori del mondo, c’è dell’oro. Tutto ciò sarà vostro se vincerete. Dovrete uccidere i tedeschi fino all’ultimo uomo e passare ad ogni costo. Quello che vi ho detto e promesso mantengo. Per cinquanta ore sarete i padroni assoluti di ciò che troverete al di là del nemico. Nessuno vi punirà per ciò che farete, nessuno vi chiederà conto di ciò che prenderete» e purtroppo mantenne la promessa. Ma le violenze continuarono fino al 1944 quando i reparti magrebini furono rimpatriati. 98 I Goumiers devastarono, rubarono, razziarono, uccisero, violentarono. Circa 3.500 donne, di età compresa tra gli 8 e gli 85 anni, vennero brutalmente stuprate. Vennero sodomizzati circa 800 uomini, tra cui anche un prete, don Alberto Terrilli, il quale morì due giorni dopo a causa delle sevizie riportate. Molti uomini che tentarono di proteggere le loro donne vennero impalati. Le violenze continuarono e così alla fine della guerra furono 60.000 le donne seviziate. Le tristi vicende di Aurunci hanno lasciato un segno indelebile anche nella linguistica. In tutta la zona delle violenze, il verbo “stuprare” è stato sostituito dal sinonimo “marocchinare” o “marrocchinare”, per cui una ragazza violentata ancora oggi è detta: “marocchinata”.
Capitolo 1
42
stri del “Neorealismo” come Alberto Moravia che ne trasse spunto per scrivere il famoso romanzo La Ciociara99. Da quanto visto fin qui, appare evidente come, per i più vari motivi, una serie di atti riprovevoli come la violenza sessuale, possano a volte formalmente e di fatto non essere classificabili come tali nelle diverse realtà e nei differenti contesti planetari. Riflessioni Fin dalla notte dei tempi la violenza sessuale pare aver accompagnato l’uomo nel proprio cammino di crescita culturale e sociale. Nelle diverse parti del pianeta, e in epoche differenti, la figura della donna ha acquisito lentamente i propri diritti a non essere sopraffatta e ad essere considerata dall’uomo come “essere pensante”. Se la cultura greco romana, considerava la donna come un oggetto in balia e di proprietà dell’uomo, anche le altre civiltà antiche, tranne rare eccezioni, avevano struttura statale essenzialmente maschilista. Fu Gesù Cristo ad operare una vera e propria inversione di tendenza. Nei suoi discorsi, il Messia non disdegnava di predicare in luoghi pubblici al cospetto di platee femminili e maschili, ciò in netto contrasto con quanto previsto dalla consuetudine. Ma il vero scandalo era che Gesù accettava come propri discepoli donne dai trascorsi moralmente discutibili e, a detta di certi, le considerava quasi come “maestri”100. In alcuni casi addirittura, il maestro di Na99
L’opera fu poi egregiamente trasposta in pellicola (1960) grazie alla sceneggiatura di Cesare Zavattini ed alla regia di Vittorio De Sica. 100 L’episodio al quale si fa riferimento, in verità assai dubbio perché riferito circa 250– 300 anni dopo la morte di Cristo, è quello riportato nei Vangeli apocrifi, ovvero nel cosiddetto “vangelo di Filippo”. Riportiamo di seguito l’intero frammento dei versetti: 63,33–36 (i puntini sono il testo mancante perché deteriorato). Testo: “… la compagna del … è Maria Maddalena … più di … i discepoli … le dava un bacio sulla…”. Il versetto è stato ricostruito negli anni ’50 (il documento originale è stato rinvenuto nel 1945) in questo modo: “… la compagna del [Signore] è Maria Maddalena. [Il Signore amava lei] più di [tutti] i discepoli [e spesso] le dava un bacio sulla [bocca]”. In Tornelli A., Processo al codice Da Vinci, Gribaudi, Milano 2006, pp. 57–59. A parte la fantasia, (il bacio potrebbe essere stato dato sulla fronte, sulla mano, ecc.) se questo fosse vero, non significherebbe, come alcuni hanno recentemente interpretato, che la Maddalena fosse l’amante di Cristo, ma che il Signore la riteneva “fonte di sapienza”. Il bacio sulla bocca come ossequio sapienziale era assai diffuso tra gli ebrei e in tutto
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
43
zaret dichiarava apertamente come i peccati delle prostitute potevano essere tranquillamente rimessi in virtù del loro grande amore101 e dichiarava che insieme ai pubblicani sarebbero andate in paradiso al posto dei farisei e dei maestri della Legge102 perché sensibili ai richiami di Dio. Una totale rivoluzione contro i costumi maschilisti del tempo, per i quali una donna poteva essere sposata e ripudiata a piacimento dal marito, veniva dalle argomentazioni usate per rispondere alle provocazioni dei soliti farisei. In esse Cristo affermava l’indissolubilità del matrimonio e che Mosè aveva ai suoi tempi concesso l’atto di ripudio per “la durezza dei loro cuori”103. Infine non si può non ricordare l’episodio in cui Gesù difende l’adultera salvandola dalla lapidazione (questa era la sorte che le sarebbe spettata secondo la legge di Mosè) con la celebre frase: “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei”104, ingiungendo alla donna però l’obbligo di un sincero cambiamento di rotta. La diffusione delle prime comunità cristiane sia in Oriente che in Occidente provocò un vero e proprio stravolgimento nei costumi sociali del tempo. La condivisione dei beni, l’uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio predicata dalla nuova religione, produsse un cataclisma, all’interno della tradizione greco romana. La donna ebbe inizialmente enormi vantaggi da questo cambiamento, come testimonia l’agiografia paleocristiana. Tuttavia il compito del l’Oriente conquistato da A. Magno, (l’usanza era utilizzata tra l’altro, dai rabbini) perciò se Cristo avesse baciato la Maddalena sulla bocca l’avrebbe promossa al rango di “maestro”, una carica riservata esclusivamente agli uomini nella cultura giudaica. Nobilitare a tal punto la donna, per quel contesto sarebbe stato un vero scandalo. Un Rabbi con moglie e/o concubina non scandalizzava affatto, anzi, critiche in questo senso venivano rivolte a chi conduceva una vita eccessivamente austera o ritirata (uno per tutti basti citare Giovanni Battista). In conclusione, noi non sappiamo se Gesù abbia baciato o meno la Maddalena sulla bocca, in quanto nessuna fonte in nostro possesso può confermarci questo inequivocabilmente, ma se l’avesse fatto, avrebbe compiuto un gesto esplicitamente rivoluzionario. Per approfondimenti: cfr. Cardini F., in: http://www.francocardini.net/Appunti/novembre%202004.htm; tra i più critici: Eco U., Lo svelamento svelato, in La bustina di Minerva, “L’Espresso”, 19 maggio 2006. 101 “perciò ti dico i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Colui al quale si perdona poco ama poco” in Luca 7:47 102 “In verità vi dico i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”. Matteo 21:32, in Bibbia, Edizioni UELCI–CEI, Roma 2003, p. 994. 103 Marco 10:12, in: Bibbia, Edizioni UELCI–CEI, Roma 2003, pp. 1015–1016. Gesù ribadiva la monogamia e l’appartenenza dello sposo alla sposa e viceversa. 104 Giovanni 8:7, in Bibbia, Edizioni UELCI–CEI, Roma 2003, 1068.
Capitolo 1
44
cristianesimo non era quello di stravolgere le consuetudini sociali105 e, ben presto, con l’arrivo dei barbari e lo sviluppo del medioevo, la donna perse tutti quei vantaggi ottenuti tra il III ed il IV secolo d.C. A partire dal XII secolo, la cultura delle Corti, l’arte, la letteratura inizia nei vari paesi europei ad esaltare la figura femminile, ma ciò soltanto se la donna era nobile e ricca; in tal senso le popolane continuarono a “non esistere” ed a rimanere a lungo sottomesse a padri, fratelli e mariti. Nell’ottobre del 1789 furono le donne a prendere l’iniziativa e a marciare a migliaia su Versailles per costringere il re a tornare a Parigi. Durante le prime fasi della rivoluzione francese la componente femminile fu molto attiva ed utile alla causa giacobina. Tuttavia, sei anni dopo la presa della Bastiglia, un decreto allontanava definitivamente le donne dalla vita politica emarginandole nuovamente106. Con l’inizio del XX secolo e la nascita del movimento delle suffragette107 (così chiamate perché chiedevano il diritto di voto), la donna mira a prendere coscienza di sé e dei propri diritti al fine di non essere più considerata una parte accessoria dell’uomo, quanto pienamente complementare. 105
Il fine ultimo rimaneva la santità da perseguire e nelle circostanze sociali nelle quali uno si trovava senza stravolgerle, ma portando in esse l’amore di Cristo; di riflesso nessuno avrebbe più prevaricato sull’altro. San Paolo raccomandava così (in Efesini 5:22) alle mogli di rimanere sottomesse ai mariti, ingiungendo però ai mariti di essere pronti a dare la propria vita per le mogli. 106 Nel 1795 i rivoluzionari così decretarono: “tutte le donne devono ritirarsi, fino a nuovo ordine, nei loro domicili rispettivi; quelle che, un’ora dopo l’apparizione del presente decreto, saranno trovate nelle strade in gruppi di numero superiore a cinque, saranno disperse dall’esercito e successivamente arrestate fino a che la tranquillità pubblica sia ristabilita. In: De Bernardi A., Guerracino D., Maragliano G., La civiltà e la storia, Vol. III Edizioni scolastiche Bruno Mondatori, 1991 pp. 78–79. 107 Fu questo un movimento di emancipazione che si sviluppò in Inghilterra a partire dal 1867 quando nacque la società nazionale per il voto femminile. Il termine venne usato in senso spregiativo in quanto le aderenti a tale movimento chiedevano principalmente il suffragio universale. Durante la seconda metà dell’800 nacquero in tutta la Gran Bretagna numerosi circoli femministi e nel 1869 fu concesso il primo suffragio amministrativo. Il 5 giugno 1913 il movimento delle suffragette ebbe la sua prima martire: durante il derby di Epson fu organizzata una manifestazione sotto il palco del re Giorgio V ed Emily Davidson fu travolta dai cavalli che stavano svolgendo la competizione. Durante la grande guerra, il movimento sospese le proprie iniziative di protesta per solidarizzare con gli uomini al fronte. Nel 1918 in Inghilterra fu concesso il suffragio per le donne che avevano compiuto trent’anni. In De Bernardi A., Guerracino D., Maragliano G., La civiltà e la storia, Vol. III. cit.
Violenza sessuale: un prisma a tante facce
45
Le condizioni discriminatorie, vero humus della violenza sessuale, delle quali la donna è ancora prigioniera nelle differenti aree del pianeta, ci fanno capire che il cammino é ancora in divenire.
46
Capitolo 1
Capitolo 2 Violenza sessuale: anche un affare di Stato 2.1 l’entità del fenomeno 2.1.1 la realtà mondiale Fin dal 1975 l’ONU denunciò la violenza contro le donne come il crimine più diffuso nel mondo ed nel contempo quello di cui meno si parla. Per tale ragione, i dati epidemiologici di riferimento sono scarsi e frammentari, tratti in genere da casistiche giudiziarie, da rilevazioni effettuate in ambito ospedaliero o psichiatrico, da osservazioni di organizzazioni non governative che si occupano di violenza e, più raramente, da indagini sociologiche su campioni di popolazione. In studi pubblicati tra il 1992 e il 1997, che si riferiscono a campioni rappresentativi di donne di età superiore ai 16 anni residenti in 20 città del mondo, la percentuale (di donne) che aveva subito violenza sessuale negli ultimi 5 anni variava dallo 0,3% (Filippine), 0,8% (Botswana), 1,4% (Bolivia), 1,9% (Tunisia), 3,1% (Egitto), 5% (Colombia), 5,8% (Argentina), 6% (Albania), fino all’8% (Brasile), 1,9% (India), 1,6% (Cina), 14,8% (USA)1 (si veda la figura 1). Una ricerca su base nazionale condotta nel 2000 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti insieme ai “Centers for disease control and prevention” ha confermato il dato del 14,8% come rappresentativo delle violenze sessuali. In particolare, le donne sopra i 17 anni hanno dichiarato di aver subito almeno uno stupro nel corso della vita (un ulteriore 2,8% aveva subito un tentato stupro) e lo 0,3% lo aveva subito nell’ultimo anno2. 1 2
In UNICJRI, Victims of crime in the developing world, 1998. Cfr. Tavola 2, in Appendice A.
47
Capitolo 2
48
Uno studio svolto nello stesso periodo da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, tramite un’indagine statistica svolta su di un campione di 3641 donne, ha evidenziato che il 28–66% aveva subito una violenza fisica e il 17–33% aveva subito una violenza sessuale3. In una ricerca su base nazionale condotta nel 2000 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti insieme ai “Centers for disease control and prevention” il 14,8% delle donne sopra i 17 anni dichiara di aver subito almeno uno stupro nel corso della vita (con un ulteriore 2,8% che ha subito un tentato stupro) e lo 0,3% lo ha subito nell’ultimo anno4. In uno studio che coinvolge un campione rappresentativo di donne sopra i 15 anni della Repubblica Ceca l’11,6% dichiara di aver subito violenza sessuale e il 3,4% l’ha sperimentata più di una volta nella vita5.
16,00% % 14,00% % 12,00% % 10,00% % 8,00% % 6,00% % 4,00% % 2,00% %
Fi
lip Bo pine ts wa na Bo li v Tu ia ni si a Eg Co itto lo m Ar bia ge nt in Al a ba ni Br a as ile US A Ci na In di a
0,00% %
Figura 1 – Statistiche mondiali. 3
Barclay L., et al, Lancet, 2003, pp. 2107–2113. Cfr. Tavola 2, in Appendice A. 5 Cfr. Tavola 3, in Appendice A. 4
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
49
Spesso la violenza da parte del partner inizia nel corso di una gravidanza anche se non viene riconosciuta dai medici nonostante l’elevata frequenza dei controlli ostetrici. D’altra parte le donne che subiscono violenza, specie all’interno della famiglia, difficilmente ne parlano spontaneamente. I dati che si riferiscono al panorama mondiale evidenziano una frequenza a tutt’oggi molto bassa delle denunce. Negli Stati Uniti, ad esempio, si stima che per ogni caso riconosciuto di violenza maschile ce ne siano tra 5 e 8 altamente probabili, ma che restano sommersi, senza testimonianze esplicite. 2.1.2 Il panorama italiano L’entità della violenza è elevata anche in Italia: non si limita a colpire persone di livello socio–culturale basso e non sempre è connessa ad altri comportamenti devianti. É diffusa trasversalmente tra tutti gli strati sociali e sfugge a schematizzazioni rigide. La violenza domestica del marito e del padre rientrano in una tipologia di atti che, pur essendo sempre meno accettati, si perpetuano in mancanza di visibilità. Pochi ne parlano, nemmeno chi la subisce, tuttavia la maggioranza delle violenze sessuali è commessa proprio all’interno della famiglia o da parte di persone ben conosciute (ex partner, amici, colleghi, datori di lavoro) o, con minore frequenza, da conoscenti occasionali. La violenza su strada da parte di sconosciuti, che più viene riportata dai mass media e che suscita più allarme sociale, è un evento poco frequente, anche se è quella che più spesso porta la vittima a denunciare. La difficoltà a denunciare la violenza subita è maggiore quanto più l’aggressore è noto alla vittima. La quota di sommerso nella violenza sessuale è predominante e una maggiore propensione alla denuncia è correlata con un più elevato livello di istruzione della vittima. Denunciano maggiormente le donne con titolo di studio più alto (laurea, diploma superiore), che hanno anche strumenti culturali maggiori per affrontare un processo comunque molto doloroso. La violenza sessuale di strada ad opera di estranei è assolutamente minoritaria. Di fatto i soprusi prendono forma maggiormente proprio nei luoghi che possono essere considerati sicuri dalle donne e da parte di persone
50
Capitolo 2
particolarmente vicine. La metà delle violenze sessuali sono “violenze inattese”, perché ad opera di amici, conoscenti, fidanzati o ex fidanzati. Sono più a rischio le giovani e le giovanissime, le donne che vivono nei centri metropolitani, le lavoratrici, le single e le separate. In Italia fin dai primi anni ’90 si è riscontrato un aumento di denunce per violenza sessuale, dovuto probabilmente all’affievolirsi di molti pregiudizi sullo stupro e all’aumentata sensibilità intorno a questo problema, oltre che ad un possibile (specie negli ultimi anni) reale incremento del fenomeno. Tra i motivi che portano la vittima a nascondere la violenza subita possono esserci, come visto, la paura di ritorsioni da parte dell’aggressore, il senso di colpa per non essere stata capace di difendersi, l’imbarazzo nel descrivere l’evento, il timore di non essere creduta e la vergogna di affrontare un iter giudiziario che renderà pubblici particolari, vissuti come umilianti. Vi è inoltre una difficoltà per molte a riconoscersi come vittime, a definire violenza sessuale quello che subiscono. E questo è vero sia per un minore che subisce violenza nell’ambito della famiglia, sia per una donna costretta ad un rapporto sessuale contro la sua volontà da parte del partner abituale, sia per l’adolescente o la donna stuprata da un amico. È importante ricordare, inoltre, che l’indagine giudiziaria ed il processo penale possono contribuire a determinare una vittimizzazione secondaria. Se da un lato quindi, l’aumento delle denunce può essere un deterrente utile a ridurre il fenomeno, dall’altro vi è l’incertezza derivante dal fatto che l’esito di un’indagine giudiziaria di violenza sessuale sia tipicamente un reato senza testimoni, la cui dimostrazione è a totale carico della vittima. 2.1.3 L’Italia in cifre Anche in Italia quello che conosciamo circa la violenza contro le donne é senza dubbio parziale: del resto bisogna ricordare che fino al 1995 i dati su violenza carnale, atti di libidine violenta e atti osceni erano rubricati sotto la voce “ Delitti contro la moralità e il buon costume”. Solo dopo l’approvazione della legge 66 del 15.2.96, come si vedrà, la violenza sessuale ha cessato di essere un delitto contro la
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
51
pubblica moralità divenendo un “delitto contro la persona”; per avere dati esaustivi, non si può pertanto che partire dal 1997. Le fonti cui si fa di solito riferimento sono gli archivi giudiziari, quelli delle Forze dell’Ordine e dei Centri di accoglienza delle donne maltrattate. Il maggior numero di dati sulla popolazione generale viene fornito dallo studio condotto dall’ISTAT tra il settembre 1997 ed il gennaio 1998. Si tratta di un’indagine a campione limitata a molestie e violenza sessuale, che ha permesso comunque di acquisire rilievi importanti di prevalenza sull’intera popolazione. L’indagine è stata aggiornata nel 20026. Questa ricerca si inserisce nell’ambito di un più ampio studio sulla sicurezza dei cittadini, riguardante la rilevazione di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, sul modello di altre indagini di vittimizzazione. Il campione consiste in 20.064 donne, tra i 14 e i 59 anni, equamente distribuite a seconda delle aree geografiche e delle caratteristiche territoriali. Il questionario, utilizzando una tecnica di rilevazione telefonica, ha focalizzato l’attenzione su alcune molestie ben individuabili come telefonate oscene, esibizionismo, ricatti sul lavoro, molestie fisiche; non sono stati considerati i maltrattamenti e, tra le varie forme di violenza sessuale, sono stati presi in considerazione lo stupro e il tentato stupro7. Dalla ricerca risulta che la maggioranza delle donne intervistate (51,6%) ha subito nell’arco della vita almeno una delle molestie sessuali considerate. Per lo stupro ed il tentato stupro l’incidenza é rispettivamente dello 0,6% e del 3,6%, con tendenza ad una maggiore concentrazione del fenomeno nell’area geografica del Centro–Nord. Per quanto riguarda le molestie, al primo posto si collocano le telefonate oscene (33,4%), seguite dalle molestie fisiche (24%), dall’esibizionismo ed infine dai ricatti sessuali nel posto di lavoro (4,2%). Sul totale, soltanto il 16.8% dei tentati stupri e il 7.3% degli stupri risulta denunciato8. Considerando gli ultimi tre anni, è l’1,3% dei tentati stupri totali ed il 32% degli stupri ad essere stati denunciati: si evince 6
ISTAT (a cura di L. Sabbadini), Roma 2004. Vedasi Tavola 4, in Appendice A. 8 Cfr. Tavola 5, in Appendice A. 7
Capitolo 2
52
che sono 174.000 le donne che hanno subito un tentativo di violenza e 14.000 quelle violentate, ma non hanno sporto denuncia. Del tutto recentemente sembra emergere una maggiore propensione a rivolgersi all’autorità giudiziaria, soprattutto da parte delle donne a più elevato grado di istruzione. I reati vengono denunciati più facilmente se compiuti da estranei (15,5%), piuttosto che da persone conosciute (4%). Nel caso delle molestie fisiche il rapporto appare praticamente invertito: gli autori di questo reato sono, infatti, in prevalenza persone sconosciute alla donna ed i luoghi più a rischio sono il mezzo pubblico e la strada. La violenza sessuale più frequente è quella intrafamiliare: avviene per lo più in casa e vede coinvolti amici, conoscenti, fidanzati, parenti, colleghi di lavoro9. Un’analisi multivariata dei dati permette di individuare diverse tipologie di violenza sessuale: il 54,2% costituisce le “violenze inattese”, opera di amici, fidanzati, conoscenti; in prevalenza si tratta di tentati stupri che non vengono poi denunciati (98,7%) che avvengono generalmente in casa in automobile e le cui vittime sono donne fino a 34 anni, istruite e residenti nel Centro–nord10. La violenza sessuale sul lavoro incide per un 10,7%: superiori o colleghi ne sono gli autori ed il luogo è quello del lavoro. Il 5,5% delle denunce riguarda questo tipo di violenza. La “violenza sessuale di strada” coinvolge invece il 22,5% del campione: si tratta di donne tra i 25 e 40 anni, istruite, che ricorrono alla denuncia nel 22,4% dei casi, il luogo principale della violenza è la strada (64,6%)11 e gli autori sono estranei (85,8%). La violenza ripetuta in famiglia, per quanto sia quella di gran lunga più frequente, viene rilevata solo nel 4,9% del campione: le donne di questo gruppo hanno 35–59 anni, sono di strato sociale basso ed è il marito l’autore del reato. Nel 45,1% sono separate o divorziate. Uno dei meriti dell’indagine ISTAT é avere messo in luce quanto in Italia la stragrande maggioranza delle violenze sessuali rimangano sommerse, dato che viene confermato anche dalle informazioni ricavabili dagli annuari ISTAT dei casi di denuncia per violenza sessuale. Se confrontiamo le due fonti, vediamo infatti che esiste notevole divario tra le 5.311 9
Cfr. Tavola 6, in Appendice A. Cfr. Tavola 7, in Appendice A. 11 Ivi. 10
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
53
denunce per violenza sessuale sporte tra il 1993 e il 1995 secondo gli annuari e le 185.000 donne che, nello stesso lasso di tempo, avrebbero subito uno stupro secondo i rilievi dell’indagine telefonica. Per quanto riguarda la distribuzione geografica nel nostro paese, l’andamento degli stupri, nello spazio e nel tempo, ha subito notevoli cambiamenti: negli anni ’60 erano le regioni del Sud ad avere un tasso di denunce per violenza carnale ben al di sopra della media nazionale (7/100.000 abitanti contro 3,8/100.000); nel corso degli anni ’80 si è assistito ad un calo di denunce al Sud con un progressivo allineamento alla situazione generale del paese (2,82/100.000 per il quinquennio 90/94). Per riassumere: 10 milioni di donne subiscono molestie/violenze nel corso della loro vita: • •
il 90% circa non denuncia il sopruso; il 33% non ne parla con nessuno12; 3,5 milioni di donne hanno subito molestie fisiche 4 milioni subiscono atti di esibizionismo–pedinamenti 4,5 milioni ricevono telefonate oscene 4,6 milioni subiscono molestie verbali 500 mila subiscono stupri o tentati stupri 900 mila subiscono ricatti sul lavoro
13
Gli stupri sono commessi da: conoscenti estranei amici fidanzati, ex fidanzati mariti o ex mariti
12
Cfr. Tavola 9, in Appendice A. Ivi. 14 Cfr. Tavola 10, in Appendice A. 13
12,3% 3,5% 23,8% 17,4% 20,2%
14
Capitolo 2
54
•
Le molestie avvengono ad opera di estranei per il 58,2%: su mezzi pubblici 31,6% per strada 19% nel posto di lavoro 12,1% pub – discoteca 10,5%
15
Da ultimo va ricordato un dato che probabilmente non figurerà mai come indice delle statistiche di settore, ma assurge comunque al ruolo di significativo indicatore di tendenza socio culturale: da un’indagine del CENSIS risulta che ben 1/3 delle adolescenti è costretto ad avere il primo rapporto sessuale contro la propria volontà. 2.1.4 La situazione in Umbria A livello statistico regionale, l’emergenza violenza è stata fotografata dal Centro Pari Opportunità dell’Umbria che, attraverso inchieste ed utilizzando diverse fonti ci ha fornito importanti informazioni. Nello specifico, i dati rilasciatici dal “Telefono Donna” attestano una richiesta di interventi, a partire dal maggio 1989 fino al dicembre 2005, essenzialmente stabile, in una media variabile che va dal 20 al 35% circa. Dalla stessa indagine si evince anche il profilo del maltrattante, che risulta essere, nel triennio 2003–2005, insospettabile nel 64,7% dei casi, oppure con un incidenza di molto inferiore (9,3%), un disagiato psichico16; mentre il suo livello culturale può definirsi medio, in quanto il 75% di questi soggetti possiede un diploma di scuola media (superiore/inferiore)17. In genere, come anticipato, il maltrattante pare essere una persona nota alla vittima, in particolare: il marito (48,9%), il convivente (12,9%) oppure l’ex marito (11,8%)18. Il profilo lavorativo del maltrattante è invece molto eterogeneo, in quanto questi soggetti appartengono a tutte le categorie di lavoro; emergono, con un 24,3% gli operai, seguiti dai lavoratori autonomi con 15
Cfr. Tavola 11, in Appendice A. I dati in dettaglio possono essere consultati in Tavola 12, Appendice A. 17 Cfr. Tavola 13, in Appendice A. 18 Cfr. Tavola 14, in Appendice A.. 16
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
55
un 17,9%; anche i disoccupati rientrano in questa tipologia di individui con una percentuale del 10,4%19. Emergono inoltre maltrattamenti fisici e psicologici per il 44,1%, seguiti da quelli psicologici ed economici (22,2 e 20,1%)20. La violenza sembra essere consumata essenzialmente in ambito familiare (85,7%)21. Per quanto riguarda il profilo della vittima, nell’analisi del triennio 2003–2005, emerge un elevato tasso di donne sposate (44,9%), separate (23,1%), e divorziate (10,4%)22. Le vittime risultano essere soprattutto donne di nazionalità italiana (74,8%), ma anche quelle provenienti dai paesi extracomunitari raggiungono un numero notevole (22%), se si considera la loro presenza in relazione al resto della popolazione23. Il fenomeno sembra particolarmente rilevante per la fascia d’età che va dai 30 ai 50 anni (complessivamente oltre il 60%) per poi attestarsi attorno al 12–13% per le due fasce delle ventenni e cinquantenni24. Non sembra esserci differenza nell’incidenza del fenomeno per quanto riguarda il livello di istruzione. Le vittime sono, infatti, presenti con una certa uniformità nel campione, a prescindere dal titolo di studio; si rileva una maggiore concentrazione nelle due fasce che hanno conseguito diplomi di scuola media inferiore e superiore (rispettivamente 36,1% e 32,5%)25. Per quanto riguarda la condizione lavorativa della vittima, le categorie più colpite sembrano quelle della casalinga e della disoccupata, entrambe presenti nel campione con una percentuale di circa il 14%26. Tra gli anni 1989 e 2005, le donne intervistate si sono avvalse di consulenze legali con una frequenza che ha oscillato attorno al 60– 80%, mentre si sono avvalse di consulenze psicologiche con una frequenza variabile tra circa il 20 ed il 35% circa27. 19
Cfr. Tavola 15, in Appendice A. Cfr. Tavola 16, in Appendice A. 21 Cfr. Tavola 17, in Appendice A. 22 Cfr. Tavola 18, in Appendice A. 23 Cfr. Tavola 19, in Appendice A. 24 Cfr. Tavola 20, in Appendice A. 25 Cfr. Tavola 21, in Appendice A. 26 Cfr. Tavola 22, in Appendice A. 27 Cfr. Tavola 23, in Appendice A. 20
56
Capitolo 2
2.2. Quale infanzia Dopo 10 anni dall’approvazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia si sono compiute numerose azioni e presi molti provvedimenti in difesa dei minori, ma nonostante gli interventi contro i maltrattamenti, gli abusi, i disagi, purtroppo ancora centinaia di migliaia di minori in tutto il mondo sono privati dei loro diritti, vivono in condizioni di disagio fisico e/o psicologico, non conoscono l’affetto di una famiglia, non sanno cosa sia un’educazione; tutto questo come conseguenza della povertà, dell’abbandono, dello sfruttamento del lavoro, della violenza di maltrattamenti o dei traumi di una guerra. I nuovi e moderni mezzi di comunicazione e di informazione diffondono solo marginalmente questa scottante realtà, una realtà raccapricciante, in netto contrasto con le idilliache immagini che siamo abituati a vedere. Questa triste verità appare tanto più inaccettabile in confronto ai grandi traguardi culturali e tecnologici che il mondo ha raggiunto. I bambini i cui diritti vengono violati e calpestati sono centinaia di milioni in tutto il mondo. È un dato allarmante che non può più essere ignorato: l’industria sessuale è in continua crescita e l’età dei bambini coinvolti diminuisce regolarmente. Prostituzione, abusi sessuali, traffico di bambini, utilizzo per uso pornografico: queste sono solo alcune forme, forse le più evidenti, di sfruttamento sessuale dei minori. A tutto ciò bisogna aggiungere che in moltissime regioni dell’Africa ancora viene costantemente praticata “l’infibulazione”: la mutilazione genitale che, in nome della tradizione, viene inflitta alle bambine. Spesso bambine e bambini vengono rapiti e venduti nei bordelli e sacrificati alla perversione di pedofili, per lo più occidentali (infermieri, diplomatici, uomini d’affari, insegnanti) individui insospettabili. Stuprati per pochi soldi ad “incontro”, queste piccole vittime sono in genere tenute prigioniere in tuguri dove raramente entra la luce, in condizioni igieniche deprecabili, minacciati e seviziati al fine di stroncarne ogni possibile resistenza o tentativo di fuga. Pensiamo poi, a tutte le bambine e i bambini che vivono indifesi per le strade, soggetti alle violenze di chi approfitta della loro fragilità e vulnerabilità. In Brasile, a San Paolo, circa 200.000 bambini vivono per le strade: sono i ninos de rua. Storie come quella di Cristina, una bambina di dieci anni che ha vissuto in mezzo alla strada per due anni insieme al suo fratellino
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
57
chiedendo l’elemosina, si ripetono incessantemente. Un esame medico sulla bambina ha riscontrato sul suo giovanissimo corpo tutto il dolore delle sue esperienze: sessanta bruciature e uno squarcio nella vagina. Le conseguenze sullo sviluppo psicologico e sulla salute di questi bambini sono devastanti28. Se il fenomeno della violenza sessuale minorile risulta macroscopicamente evidente nei paesi del terzo mondo, per diverse ragioni tende a rimanere una realtà occulta nelle nazioni occidentali. In realtà, anche nel nostro paese come negli altri, molti bambini scompaiono nel nulla senza lasciare traccia. Ogni anno in Italia sono dichiarati scomparsi oltre 2000 minori. Alcuni di loro tornano a casa da soli, altri vengono ritrovati dalle forze dell’ordine, altri ancora non fanno mai più ritorno29. Recentemente è stato dimostrato come dietro a certi fenomeni si nascondano la droga, le sette sataniche, la volontà di fuga dei giovani e l’adescamento che può avvenire per via telematica e trascinare i malcapitati nei circuiti internazionali della prostituzione. La violenza intrafamiliare rappresenta un fenomeno mondiale la cui entità non è classificabile. In certi casi, per tacitare i bambini, viene detto che “queste cose” accadono in tutte le famiglie e che stanno a significare un forte legame affettivo. Lo stupratore con una serie di suggestioni tende a minimizzare l’evento e a fare in modo che tra bambina e madre si instauri un legame di reciproca diffidenza. Alla fanciulla viene spesso intimato di non fare parola con nessuno di quanto accaduto per non far soffrire le persone amate. Per quello che ne sappiamo certi tipi di violenza si associano ad altre sopraffazioni familiari e danno origine ad una specie di rimozione familiare dell’evento. A volte anche le madri hanno subito o subiscono violenza da parte del partner per cui stentano a mettere a fuoco il problema.
28
Cfr. http//www.volint.it.scuolevis/sfruttamento%20 minori/situazione.htm solo nel 1996, sono stati dichiarati scomparsi 2391 minori. Di questi, 1912 hanno riabbracciato le loro famiglie. Al marzo ’98 i minori dichiarati scomparsi erano 1419, di cui 796 sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine. Ancora non si sa che fine fanno i tanti di cui si perde ogni traccia. Negli Stati Uniti il dato è ancora più allarmante: 2200 bambini al giorno scomparsi. In “Il Giornale”, 15 marzo 1997. 29
Capitolo 2
58
2.2.1 I minori L’abuso sessuale sui minori è comunemente definito come: “qualsiasi attività a livello sessuale che un adulto esercita su di una persona al di sotto dell’età del consenso” ed è considerato un crimine punito penalmente nella maggior parte dei paesi. L’abuso sessuale sui minori include, inoltre, lo sfruttamento sessuale dei bambini30. Si stima che circa un milione di bambini ogni anno venga introdotto nel commercio sessuale; l’India (400.000), gli Usa (244/235.000) e la Thailandia (200.000) sono ai primi posti nella triste graduatoria dello sfruttamento sessuale dei minori. Tale fenomeno è in crescita in tutto il mondo ed è alimentato dalla crescente povertà dei paesi poveri, nonché dalla domanda incalzante di clienti ricchi. Un aspetto inquietante di questa turpe realtà consiste non solo nell’abbassamento dell’età media dei bambini coinvolti nel “giro”, ma anche l’abbassamento dell’età dei “clienti”. Nella Repubblica Domenicana si calcola che 25.000 bambini vengano fatti prostituire, mentre nell’Africa Occidentale sono circa 35.000. Si ritiene che in Lituania un numero oscillante tra il 20 ed il 50% delle prostitute sia costituito da minorenni e che le bambine appena undicenni vengano avviate alla prostituzione nei bordelli dove finiscono ragazzine tra i 10 e i 12 anni31. Le fonti più attendibili per fotografare la violenza minorile in Italia, risultano essere Telefono Arcobaleno, Telefono Azzurro ed Eurispes. Secondo queste agenzie gli abusi sessuali sui minori di 14 anni rappresenterebbero il 46% di tutte le tipologie di violenza compiute sui minori. Con il 33% seguirebbe poi l’abuso fisico e con il 21,8% la trascuratezza, mentre l’abuso psicologico si attesterebbe attorno al 19,8%32. Ogni anno vengono svolti 1.000 processi per casi di bambini abusati e maltrattati (il 35% dei quali di età inferiore ai tre anni). Nello specifico ambito delle violenze sessuali va evidenziato che le denunce ascrivibili a questo reato sono in crescita esponenziale: erano 305 nel 1996; sono diventate 470 nel 1997, poi 534 nel 1998, 586 nel 30
International Labour Organization, in Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. Telefono Azzurro, Eurispes, VI rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, 2005 32 In: Corriere della sera 12 febbraio 2006. 31
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
59
1999; il tutto con un aumento di più del 90% in quattro anni. Nel 2000, infine, sono stati 698 i minori vittime di tale tipo di sopruso; sempre nello stesso anno 621 adulti sono stati per questo denunciati33. Siffatti incrementi, possono essere spiegati per varie ragioni: • maggiore sensibilità verso il problema; • aumento effettivo della casistica; • diminuzione della diffidenza verso lo Stato ed i tribunali34. Ma non bisogna dimenticare che il 60–70% degli abusi sessuali e fisici si svolge in ambito familiare, perciò il sommerso è ancora considerevole benché poco quantificabile in dettaglio. Tra questi, il 57% è perpetrato dal padre ed il 25% da parenti conviventi, mentre il solo il 7% dalla madre35. C’è poi da aggiungere che anche in caso di abuso sessuale extra familiare, solo il 50% è costituito da estranei, mentre il 42% è rappresentato da amici e l’8% ancora da parenti non conviventi36. In realtà tra le vittime di abuso sessuale, una piccola percentuale tenta il suicidio, di questi quelli che hanno subito un incesto sono numericamente molto superiori (38%) a coloro che sono stati violentati da estranei o conoscenti (5%)37. In Italia la parte più rilevante delle vittime risulta essere costituita da bambine. Nel 2000 delle 698 vittime, 467 erano bambine (66,9%) mentre 231 erano bambini (33,1%)38. Da quanto scritto, si evince un vero e proprio “allarme pedofilia”, per il quale, ogni giorno, 2 minori subiscono nel nostro paese abusi sessuali. 33
Un analogo studio del Governo : Diritto di crescere e disagio, Rapporto 1996, evidenziava l’andamento di crescita del fenomeno. In Pacciolla A., Ormanni I., Pacciolla A.M., Abuso sessuale. Una guida per psicologi ed educatori,Due Sorgenti, Roma 2000, p. 30 e ss. Vedasi Tavola 24, P. 24, in Appendice A. 33 Ivi, vedasi Tavola 23 in Appendice A. 34 Per una esaustiva comprensione del fenomeno in Italia si rimanda alla lettura dei dati pubblicati a cura del Ministero degli Interni (anni 1994–2000) interamente riprodotti sotto forma di tabelle in Appendice A a pp. 30 e pp. 31 35 Cfr. Tavola 26, in Appendice A. 36 Cfr. Tavola 25, in Appendice A. 37 Cfr. Tavola 27, in Appendice A. 38 Cfr. Tavola 28, in Appendice A.
60
Capitolo 2
Bisogna infine ricordare come la pedofilia cerchi di espandersi attraverso nuove strade e metodi innovativi. Secondo “Telefono Arcobaleno”, i siti per pedofili nel mondo sarebbero 50.000; le immagini pedopornografiche circolanti in rete sarebbero non meno di 12 milioni ed i bambini coinvolti in questo turpe traffico sarebbero circa 2 milioni e mezzo, con un’età compresa tra dieci giorni e 12 anni. In Italia, a detta degli operatori, ci sarebbero almeno cinque siti che con “giustificazioni culturali” gestirebbero i contatti nel mondo della pedofilia. 2.3 Identikit sociale della vittima “assistita” Se, come si è visto, il materiale statistico sul quadro generale degli stupri e delle violenze in generale risulta essere frammentario, la situazione delle donne che hanno deciso di chiedere aiuto ai Centri Antiviolenza può risultare chiara, grazie a queste strutture. Nel 1997 è stato effettuato uno studio sistematico su 1.422 donne assistite da 16 Case e Centri Antiviolenza della Regione Emilia Romagna. Il resoconto evidenzia quanto segue: età compresa tra 30–40 sono coniugate o conviventi hanno un diploma di scuola superiore svolgono un’attività lavorativa hanno un reddito insufficiente sono straniere fatte prostitute per forza subisce maltrattamenti da parte del patner o ex hanno subito violenze sessuali vengono picchiate settimanalmente violenze che iniziano dopo i primi 5 anni di relazione
61% 61% 39% 43% 50% 12% 82% 12% 19% più del 50%
Come mostra la tabella, la maggior parte delle donne assistite nei centri (61%) hanno un’età compresa tra i 30 e i 40 anni e, nella stessa proporzione, risultano sposate o conviventi. Ben l’82% di tutte le assistite ha subito maltrattamenti da parte del partner o dell’ex partner; fra di loro ben il 19% viene picchiate settimanalmente. Il 12% ha subito
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
61
violenze sessuali e altrettante sono state fatte prostituire forzatamente. Per il 50% della popolazione intervistata, le violenze hanno avuto inizio solo dopo i primi cinque anni di relazione (matrimonio o convivenza). Infine l’indagine evidenzia che il 50% delle donne assistite nei centri romagnoli vive di norma con un reddito insufficiente. La donna che chiede aiuto ai Centri cerca, nella quasi totalità dei casi, di fuggire da situazioni di violenza domestica. Gli aggressori sono nel 76% dei casi “insospettabili”: non abusano cioè di alcool o sostanze stupefacenti, né presentano problemi di disagio psichico o sociale. L’insufficienza economica favorisce la violenza e rende più difficile la fuga da essa, ma in parte ne rappresenta anche la conseguenza. Le donne accolte hanno chiesto aiuto ad altri soggetti nel 60% dei casi. I contatti con il sistema sanitario (medici di base, pronto soccorso) sono solo il 9% di tutti i contatti realizzati, probabilmente per la mancanza di strutture organizzate specificamente a questo scopo. Una ricerca condotta a Trieste nel 1998 tra 510 donne utenti dei Servizi Sociosanitari evidenzia che nei 12 mesi precedenti l’intervista39: subito violenze fisiche violenze sessuali minacce insulti violenze psicologiche violenza economica
9,2% 2,5% 11% 33% 13,3% 5,7%
Di queste 510 donne, nel corso della vita: ha subito violenze fisiche ha subito violenze o molestie sessuali è stata sottoposta a violenze psicologiche
34,4% 29,2% 34,4%
La prevalenza complessiva per le violenze fisiche e/o sessuali nel corso della vita é del 17,8%. Il 6,3% delle utenti ha subito nell’ultimo anno violenze fisiche o sessuali di coppia: nell’80% dei casi si tratta di una condizione croni39
Vedasi Tavola 29, in Appendice A.
Capitolo 2
62
ca, nella metà dei casi è opera del partner attuale, nell’altra metà dell’ex–partner. L’80% delle donne maltrattate riferisce conseguenze sulla salute fisica o psicologica. 2.4 La realtà dei Centri antiviolenza L’origine dei centri antiviolenza può essere fatta risalire agli inizi degli anni ’70. Essi nacquero per impulso del movimento femminista all’interno della più ampia riflessione sulla violenza alle donne, vista come fenomeno sociale legato ad un’organizzazione di tipo patriarcale. Con lo svilupparsi della coscienza dei propri diritti da parte delle donne, è emerso il fenomeno della violenza intrafamiliare, fino allora sommerso. Una delle prime esperienze in tal senso è quella inglese: all’inizio nacquero soprattutto case rifugio per situazioni di emergenza, che accoglievano, nella gran parte dei casi, donne costrette ad allontanarsi con i figli da gravi situazioni di violenza. Negli Stati Uniti, dove il problema è assai diffuso, lo sviluppo delle case–rifugio e dei centri antiviolenza è avvenuto in modo ramificato e capillare. Proprio negli USA sono stati attivati centri di ricerca sulla violenza, oltre che definiti in sede istituzionale dei programmi di intervento che hanno sviluppato il collegamento tra i centri antiviolenza, le forze dell’ordine ed i servizio socio–sanitari. In Italia i primi centri antiviolenza nascono negli anni ’80. Attualmente ve ne sono un centinaio, dislocati soprattutto nei capoluoghi di provincia. Sono 11 i centri antiviolenza che operano in Emilia–Romagna, quasi tutti dotati di casa rifugio; sono riuniti in un Coordinamento regionale (che interagisce con la Regione, con la quale hanno firmato un protocollo per iniziative di ordine legislativo, culturale, formativo e anche operativo). In Emilia Romagna sono state accolte 1.857 donne nel 2005, ne sono state ospitate circa il 6% (un centinaio, più i loro bambini). Esiste una Rete delle case e dei centri antiviolenza a livello nazionale ― nata 15 anni fa ― e una Carta40 che riunisce 42 centri antiviolenza na40
Cfr. pp. 33–37, in Appendice A.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
63
ta con l’obiettivo di “creare un insieme di principi in cui tutti Centri antiviolenza si possano riconoscere”, tra cui: il considerare la violenza maschile contro le donne come una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi, che a tutte le donne viene garantito anonimato, sicurezza e protezione, che i Centri sono costituiti e gestiti solo da donne. 2.5 Violenza quando 2.5.1 Una violenza, tante violenze Nella dolorosa galassia delle violenze sessuali, quelle con maggiore frequenza quotidiana rimangono generalmente nascoste. Tra i più dimenticati atti di violenza sessuale ci sono le mutilazioni dei genitali inferte su milioni di donne in tutto il mondo di fronte ad una indifferenza–impotenza delle istituzioni internazionali. Anche la prostituzione nella gran parte dei casi non è altro che una forma reiterata di stupro mascherato, una farsa che rimane in piedi perché gli spettatori–attori hanno pagato il biglietto e vogliono che “lo spettacolo vada sempre avanti”. Infine bisogna ricordare che il dramma dei minori molestati per via diretta o telematica occupa gli spazi della cronaca quotidiana alla quale sfugge, però, l’entità di un dramma planetario che si consuma nel più inaudito silenzio. Le molestie dei bambini, che meno fanno notizia, sono quelle che si consumano in ambiente domestico o in ambiti istituzionali. 2.5.2 Le mutilazioni dei genitali Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono 130 milioni le donne sulle quali, quasi sempre in età infantile, si è praticata l’infibulazione, cioè mutilato il sesso femminile per togliere la pulsione del desiderio, presunta fonte di trasgressioni, e quindi di peccati, inconciliabili con una tradizione tra le più feroci e osservate tra le 30 e le 50000 delle quali nel nostro paese dove ogni anno almeno 6000 bambine tra i 4 e i 12 anni sono sottoposte a questa violenza41. La forma 41
Vedasi p. 38, in Appendice A.
Capitolo 2
64
più classica di infibulazione, consiste “nell’asportare il clitoride”, in parte o del tutto, oltre che gli strati di pelle circostanti la fessura dell’uretra e della vagina. “Per aiutare la guarigione ― si legge in una scheda specializzata42 ― vengono arse sotto la ragazza delle erbe aromatiche i cui effluvi hanno lo scopo di lenire il dolore. Dopo l’operazione le gambe dell’infibulata vengono legate per immobilizzarle fino a quando la ferita della vulva non sia guarita”. La scheda non aggiunge che alla vigilia della prima notte di nozze la donna verrà deinfibulata per consentire la penetrazione, e reinfibulata, dopo ogni parto, per ripristinare la situazione prematrimoniale. D’altronde, la scappatoia è pressoché impossibile: una donna non infibulata, anche se vergine, difficilmente troverà marito e in molti stati non godrà pienamente dei suoi diritti. A seconda delle diverse tradizioni la ferita viene chiusa con un filo di cotone, oppure con delle spine d’acacia che andranno sfilate a guarigione avvenuta. Intanto viene inserita nella vagina una scheggia di legno per tenere aperto il percorso dell’urina e del sangue mestruale. A giudicare dalla complessità dell’intervento, dovrebbe provvedervi un chirurgo, o un ginecologo, un infermiere, un’ostetrica: è invece una sorta di praticone o di mammana a praticare l’intervento. Per la mutilazione vengono anche usati vetri rotti, coperchi di lattine, forbici, rasoi o altri oggetti taglienti. Se ha luogo l’infibulazione, per assicurare l’aderenza delle grandi labbra vengono usate spine di acacia o fili di crine e poi le gambe sono tenute legate fra loro per un periodo di quaranta giorni. Per favorire la cicatrizzazione sulla ferita viene applicata una pasta a base di erbe, latte, uova, cenere e sterco; tutto perché, da una parte, l’operazione diminuisca il rischio d’infedeltà, in quanto riduce il desiderio di “fare sesso”, e dall’altra sia un “deterrente igienico”43.
42
Zavoli S., Una violenza millenaria ferisce il villaggio globale, In: “La Nazione” del 18 dicembre 2005. 43 Credenze sull’igiene, estetica e salute: le ragioni igieniche portano a ritenere che i genitali femminili esterni siano “sporchi”. In alcune culture si pensa che i genitali possano continuare a crescere fino ad arrivare a “pendere” tra le gambe, se la clitoride non viene recisa. Alcuni gruppi credono che il contatto della clitoride con il pene di un uomo ne causerebbe la morte; altri che se la clitoride toccasse la testa del neonato, durante il parto, esso morirebbe.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
65
Le conseguenze fisiche La mutilazione causa intenso dolore, provoca shock ed emorragie post–operatorie che possono portare a morte le bambine. Vi possono essere inoltre danni permanenti agli organi vicini, ascessi e tumori benigni ai nervi che innervano la clitoride. L’uso di strumenti non sterilizzati, di spine di acacia e di crini provoca infezioni, e può essere veicolo di trasmissione di HIV. Nel caso dell’infibulazione le complicanze sono più gravi. Infatti, a lungo andare la ritenzione di urina sviluppa infezioni che possono interessare sia il tratto urinario e i reni che la vagina. Il ristagno del flusso mestruale può provocare infezioni a carico dell’apparato riproduttivo che possono portare alla sterilità. Quando le ragazze diverranno adulte il loro primo rapporto sessuale sarà molto doloroso e spesso si rende necessario praticare un taglio alle grandi labbra prima del rapporto sessuale. E così pure prima del parto, altrimenti il bambino non potrebbe uscire. Dopo il parto le donne sono spesso infibulate di nuovo. L’allargamento e il restringimento dell’apertura vaginale ad ogni parto crea aderenze dolorose e cicatrici estese a tutta l’area genitale. Le conseguenze psicologiche Gli effetti psicologici delle mutilazioni sono più difficili da studiare di quelli fisici. Le testimonianze raccolte parlano di ansia, terrore, senso di umiliazione e di tradimento, che possono avere effetti a lungo termine. Alcuni esperti suggeriscono che lo shock e il trauma della operazione possono contribuire a rendere le donne “più calme” e “docili”, qualità molto apprezzate nelle società che praticano le mutilazioni genitali. Per un certo numero di musulmani questa pratica corrisponde, invece, a un requisito di significato soltanto religioso. Si tratta, comunque, di motivazioni e credenze che le campagne di dissuasione tentano di mettere in crisi, qua e là, documentandone semplicemente l’infondatezza e la pericolosità. È ancora l’UNICEF a informarci che l’infibulazione viene effettuata, specialmente sulle adolescenti, prima del matrimonio, ma possono esservi costrette anche bimbe di pochi anni, dai 2 ai 1044. Secondo la sede 44
Zavoli S., Una violenza millenaria ferisce il villaggio globale, in “La Nazione” del 18 dicembre 2005.
Capitolo 2
66
dell’OMS di Abidjan la cifra di donne che hanno subito questa pratica è destinata a crescere, tant’è che ogni anno vengono infibulate 2 milioni di nuove vittime. Ancora oggi, al momento della “cerimonia”, le bambine più grandi non devono piangere. «Il pianto sarebbe una prova negativa, tale da far vergognare i genitori. “Se piangi non sei degna di tuo padre”, cantano le donne del villaggio». Dal 2003 l’Italia si è dotata di una legge specifica per vietare ogni tipo di mutilazione sessuale, su sollecitazione di ONG e associazioni di settore, mettendosi al pari di Gran Bretagna, Svezia e Norvegia. La legge è stata recentemente aggiornata, per cui allo stato attuale, le pene per chi pratica la mutilazione dei genitali prevedono nel nostro paese una reclusione da 6 a 12 anni45. 2.5.3 Stupro e prostituzione Andavo a scuola a Gorè. Quel giorno ero sola, perché le mie amiche non erano venute a scuola. Andavo a piedi; da casa mia a Pyr fino a Gorè c’è un tragitto di venti minuti. Mentre camminavo, mi si sono avvicinate due persone. Mi hanno afferrata e infilata in un’automobile. Io gridavo, mi dimenavo, ma non c’era nessuno per aiutarmi. Mi hanno portato a Fier, dove sono rimasta tre giorni in una casa sconosciuta, con un uomo che mi guardava a vista. Prima mi ha violentata, quindi mi ha portata in Italia con un gommone. Siamo approdati sulle coste di Bari, da dove abbiamo proseguito per Rimini e ci siamo fermati in una casa di questa città. Quasi subito mi ha costretto a prostituirmi. Mi prendevano i soldi e mi picchiavano perché non volevo fare quella vita; ma anche se mi picchiavano, io non volevo guadagnare soldi “battendo” il marciapiede46.
Quante sono le prostitute che potrebbero raccontare una storia simile a questa? Nel nostro paese, come in ogni parte del mondo, la prostituzione è una pratica antichissima che non sempre viene svolta liberamente. In Italia non è possibile calcolare in cifre il sesso a pagamento, ma si può verosimilmente stimare che siano almeno 50.000 le ragazze fat45
Si tratta della legge n. 51 del 13.2.2003 e della legge n. 7 del 9.1.2006 che prevedono pene detentive per chi pratica l’infibulazione da 6 a 12 anni. Vedi pp. 49–52, in Appendice A. 46 Testimonianza tratta da Benzi D.O., Le prostitute vi passeranno avanti nel Regno dei Cieli, Mondatori, Milano 1998, p. 84. Per una testimonianza più esauriente, tratta dallo steso volume, vedasi: “ Il racconto di Gepy”, pp. 39–41 in Appendice A.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
67
te prostituire, delle quali il 40% sarebbero minorenni di età compresa tra i 12 e i 18 anni, quasi tutte provenienti dai paesi poveri (Albania, Nigeria e paesi dell’Est)47. Più certo è invece il numero degli “avventori”, stimabili verosimilmente in 9 milioni; di questi lo 81% avrebbe un’età compresa tra i 35 e i 90 anni48. Come anticipato, le ragazze sono reclutate mediante rapimento o con inganno, consistente nella promessa di un lavoro dignitoso e ben retribuito nel paese di destinazione. Altri sistemi utilizzati per reclutare queste giovani consistono nell’instaurazione di falsi rapporti affettivi, cui segue una falsa promessa di matrimonio per il futuro. Per sottomettere le donne africane si usano anche riti magici e minacce di ritorsione sui familiari. Dopo la fase di reclutamento segue una vera e propria fase di sequestro di persona, nel corso della quale le vittime vengono private dei propri documenti e sottoposte a forma di violenza psichica, fisica e sessuale al fine di renderle prive della loro dignità, autonomia e libertà. Giunta nel territorio di destinazione, queste ragazze sono ridotte in una vera e propria condizione di schiavitù e costrette ad esercitare forzatamente l’attività della prostituzione secondo i modi imposti dal racket. Le giovani donne durante la loro attività sono controllate a vista e non dispongono dei soldi incassati che vengono corrisposti al loro ruolo in minima parte. Dopo le recenti leggi finalizzate a contrastare e prevenire questo fenomeno, la prostituzione ha cambiato sembianze, ma non è di fatto diminuita49.
47
I dati provengono da: Voce di uno che grida nel deserto, Supplemento a “L’altrapagina”, Città di Castello, Gennaio 2002, pp. 4–9. 48 Ivi. 49 Utilizzando locali di copertura come bar e discoteche molte ragazze introdotte clandestinamente in Italia con i metodi visti sopra continuano ad essere utilizzate e vendute come oggetti contro la loro volontà. Cfr. Noi, schiave,vendute al bar per 250 euro, in “Il Messaggero Umbria” 11 febbraio 2007.
Capitolo 2
68
2.6 La situazione normativa 2.6.1 Il quadro europeo Come visto, le organizzazioni internazionali hanno da tempo rimarcato la gravità della violenza sulle donne e in particolare delle violenze sessuali. Già di per sé la donne stuprate tendono ad ammalarsi più frequentemente ed a sviluppare patologie psicofisiche, ma in particolari aree del pianeta, tali atti di violenza possono alimentare in modo esponenziale i focolai endemici di HIV e di altre malattie infettive. La giurisprudenza internazionale non può ovviamente imporre limiti e condizioni valide in tutto il mondo, a causa degli inevitabili scontri con tendenze e consuetudini culturali50. Il Consiglio d’Europa, pur lasciando la sovranità giuridica della materia ai singoli paesi membri, si è espresso con una serie di raccomandazioni per sensibilizzare i governi nazionali al problema. La più significativa di tali sollecitazione era stata formulata nel 2002 con la Raccomandazione n. 1582 della quale riporteremo di seguito alcuni stralci. La facilità del linguaggio, privo di tecnicismi, non richiede ulteriori commenti. l) la violenza contro le donne è “un fenomeno endemico che riguarda tutti i paesi europei e si osserva in tutte le categorie o classi sociali...” 2) “Secondo le statistiche, la violenza in ambito domestico sarebbe per le donne di età tra i 16 e i 44 anni la principale causa di decesso e di invalidità, prima del cancro, degli incidenti stradali e anche della guerra”. […] 7) “L’Assemblea raccomanda agli stati membri del Consiglio d’Europa di adottare le misure seguenti […] VII) offrire al personale medico una formazione che gli permetta di individuare le vittime di violenza”. Con lo stesso proposito, nel corso della 425esima seduta plenaria del 22 febbraio 2006, il Comitato economico europeo ha adottato un parere e formulato raccomandazioni sul tema della violenza domestica contro le donne. Eccoli di seguito. 50
Si ricordi ad esempio che in ben 53 paesi la violenza sessuale coniugale non è contemplata come reato.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
69
[1.4] La violenza domestica contro le donne può essere affrontata efficacemente soltanto ad un livello nazionale adeguato. Per questo motivo ciascuno stato membro, nel quadro della strategia paneuropea, deve elaborare un piano d’azione nazionale per la lotta alla violenza contro le donne. [2.1.1] La violenza maschile contro le donne si è trasformata, negli ultimi 40 anni, da argomento tabù, considerato una questione privata delle singole donne vittime, ad oggetto di intenso dibattito […]. [2.1.2] La violenza domestica contro le donne non è un problema individuale di una donna, ma un problema di politica sociale, correlato alla condizione strutturale di svantaggio e discriminazione in cui si trova la donna in società tuttora dominate dall’uomo. Il problema esiste in tutti i paesi e in tutte le classi sociali, sebbene con dimensioni diverse. [2.1.6] Vi sono prove inconfutabili del fatto che la violenza contro le donne ha considerevoli conseguenze psichiche, psicosociali e sul piano della salute, con ricadute sul sistema sanitario e sul mercato del lavoro. [2.3.12] La politica nazionale in questo settore dovrebbe essere intesa a garantire che i servizi giuridici, di polizia, educativi, psicologici, medici e sociali siano in grado di riconoscere le situazioni di violenza appena esse si manifestano. La mancanza di conoscenze, da parte dei servizi pertinenti, sui sintomi, le forme di manifestazione, i cicli e l’escalation della violenza, fa sì che la violenza sia messa a tacere, i processi non vengano riconosciuti e vengano adottate misure inadeguate, e tutto questo può avere conseguenze fatali. 2.6.2 Il panorama giuridico italiano: la legge 66 del 15.2.96 Il 15 febbraio 1996 veniva pubblicata da legge n. 66 dal titolo “norme contro la violenza sessuale”51. Strutturata in 17 articoli, questa legge rappresenta un momento di svolta fondamentale nel quadro giuridico italiano ispirato, fino ad allora, alle direttive del codice Rocco52. 51
Il testo interamente trascritto è consultabile a pp. 53–56, in Appendice A. Il Codice Rocco (nome derivante dall’allora guardasigilli Alfredo Rocco) fu pubblicato con regio decreto n. 1398 il 19 ottobre 1930 ed entrò in vigore il 1 luglio 1931. Questo quadro di riferimento normativo sostituiva il precedente codice del 1889 e vedeva la luce dopo circa cinque anni di 52
70
Capitolo 2
In verità il vecchio codice del ’31 era già stato sottoposto a revisione in alcune delle parti più significative: la riforma del codice penitenziario (1974) e quella del codice di rito (1989). Per quanto riguarda la nostra ricerca, va segnalata l’abrogazione del concetto di “delitto d’onore”, avvenuta ad opera della legge n. 442 del 1981. Con la nuova normativa, non potevano essere più considerati “minori” i delitti compiuti con il movente della “offesa all’onore proprio o della famiglia”. Tali crimini con il vecchio Codice Rocco, finivano per essere di fatto depenalizzati53. Si ricordano in particolare: “l’omicidio per causa d’onore” (art. 587 C.P.); l’“infanticidio e feticidio per causa d’onore” (art. 578 C.P.); l’“abbandono di neonato per causa d’onore” (art. 592 C.P.). La legge 66 del 15.2.96 si inserisce perciò in un più vasto contesto di rinnovamento del quadro normativo e giuridico italiano basato fino ad allora sul codice Rocco. In seguito alla normativa del 1996, la violenza sessuale diviene dunque un reato contro la persona e non più contro la morale. L’articolo 1 sopprime una serie di articoli del codice penale introducendone, con l’articolo 2, ben altri nove (dal 609–bis al 609–decies) da affiancare all’articolo 609 del C.P.54. gestazione. Nell’iter formativo il ministro si avvalse della consulenza di prestigiosi giuristi; il contributo più importante venne dal fratello Arturo Rocco, docente di diritto penale. Il nuovo codice prendeva le mosse dalla necessità di modificare la legislazione penale di fronte all’aumento della criminalità negli anni del dopoguerra, da ricondursi ai “profondi rivolgimenti prodottisi nella psicologia e nella morale degli individui e della collettività” (le parole sono dello stesso Rocco in Vassalli V.G., La riforma del codice penale italiano del 1930,Milano 1972, p. 272.). La filosofia del diritto che ispirava questo testo abbandonava le posizioni della scuola positiva e del socialismo giuridico, sostenendo, contro ogni tendenza del momento, una specie di “dottrina pura del diritto penale” che prese il nome di tecnicismo giuridico. Tale scuola scongiurava l’intervento, in questo settore, di discipline quali l’antropologia, la psicologia, la sociologia, la filosofia ed altre ancora, onde evitare lo snaturamento del diritto. Con il nuovo codice si tendeva a privilegiare le esigenze di difesa sociale, piuttosto che i diritti di libertà dell’individuo; in questo modo, de facto, si mirava a tutelare i ceti dominanti, con un allineamento all’ideologia autoritaria del tempo. Testi di riferimento: Modana G.N., “Legislazione penale”, in: Il mondo contemporaneo, vol. I, tomo 2, La Nuova Italia, Firenze, 1978, p. 596 e ss.; Romano M., commentario sistematico del codice penale, vol. I, Giuffrè, Milano. 53 La cinematografia italiana seppe mettere in luce queste contraddizioni con il celebre film di Pietro Germi Divorzio all’italiana del 1962. Nella pellicola, il protagonista Barone siculo (Mastroianni), dopo essersi invaghito della giovane cugina, induce al tradimento la moglie che poi uccide. L’avvocato, appellandosi all’art. 587 del C. P. riesce ad ottenere una pena irrisoria per il proprio assistito. 54 Legge 15.2.96 n. 66. In Appendice A. p. 53–56.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
71
L’articolo 12 tutela la privacy della persona offesa, mentre l’articolo 13 dichiara l’ammissibilità, come testimone, di un minore, se ciò è richiesto dal P.M.55. L’articolo 14 dà una serie di disposizioni tecniche per la procedura dell’incidente probatorio, per l’acquisizione di prove e sulle modalità di dibattimento56. L’articolo 15 afferma che il dibattimento può avvenire a porte chiuse, laddove richiesto dalla vittima e, se questa è un minore, l’articolo 16 impone di sottoporre l’imputato a visite mediche per l’accertamento di patologie sessualmente trasmissibili57. Da quanto visto, appare evidente che il “cuore” della legge è rappresentato da nove articoli (da 3 a 11) nei quali il testo realizza le proprie intenzioni giuridiche. Vero pilastro dell’impianto normativo è l’articolo 3 della legge che inserisce l’art. 609–bis nel Codice Penale; esso tra l’altro afferma: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi 58.
Per facilitare la comprensione del nuovo quadro normativo, eccone in sintesi le disposizioni: È un reato: 1. costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o abuso di autorità; 2. indurre Taluno a compiere atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, traendo in inganno la persona offesa, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona; 55
Ivi. Ivi. 57 Ivi. Detto articolo è stato in parte modificato dall’articolo 2 comma 1 della legge 3 agosto 1998 n. 269. Cfr. parte specifica del testo a pp. 42–48, in Appendice A. 58 Art. 3 Legge 15.2.96 n. 66, p. 53, in Appendice A. 56
Capitolo 2
72
3 compiere atti sessuali con un minore di anni 14 (eccetto il caso in cui il minore abbia almeno 13 anni e il partner abbia al massimo 3 anni di più); con un minore di anni 16 se il colpevole è ascendente, genitore anche adottivo, tutore, affidatario per cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, o convivente59. La violenza sessuale, semplice o aggravata, è un reato in genere punibile a querela della persona offesa, che ha sei mesi di tempo dall’evento per decidere. Una volta presentata, la querela non è più revocabile60. Il medico, quando svolge le sue funzioni in Ospedale o al consultorio, in quanto incaricato di pubblico servizio, se omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d’ufficio, del quale abbia avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni, è punibile. Tale disposizione non si applica nei casi dei reati punibili a querela della persona offesa61. Solo in alcune casi la legge contro la violenza sessuale prevede la procedibilità d’ufficio e, quindi, il medico, in quanto incaricato di pubblico servizio, è tenuto a presentare una denuncia di reato62: 1. se il fatto (violenza sessuale) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 1863; 2. se il fatto (violenza sessuale) è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente; 3. se il fatto (violenza sessuale) è commesso da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia – se la vittima ha meno di 18 anni; 4. se il fatto (violenza sessuale) è commesso da un pubblico o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 5. se il fatto (violenza sessuale) è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (ad esempio: rapina, sequestro di 59
Di Renzo G., Manuale di ginecologia e ostetricia, Verduci Editore, Roma 2006, pp. 1594–1595 60 Art. 8 Legge 15.2.96, n. 66, p. 54, in Appendice A. 61 Ivi. 62 Art. 8 Legge 15.2.96, n. 66, p. 54, in Appendice A. 63 La legge originale del ’96 prevedeva un’età di 14 anni, ma l’art. 7 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38 ha innalzato l’età a 18 anni.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
6.
7. 8. 9.
73
persona, uso di armi, atti osceni in luogo pubblico, maltrattamenti in famiglia a carattere continuativo, sfruttamento della prostituzione, violenza privata, ecc.); se il fatto (compiere atti sessuali con minorenne) è commesso nei confronti di minore di anni 16 e l’autore è il genitore, anche adottivo, o il suo convivente, il tutore o l’affidatario (per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia); se il fatto è compiuto da più persone (violenza sessuale di gruppo); se il fatto (compiere atti sessuali con minorenne) è commesso nei confronti di minore di anni 10; se sono stati compiuti atti sessuali in presenza di minore di 14, al fine di farlo assistere (corruzione di minorenne).
La denuncia per iscritto di un reato procedibile d’ufficio deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o all’ufficiale di polizia giudiziaria e deve contenere l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell’acquisizione della notizia, le fonti di prova già note e, quando possibile, le generalità e il domicilio della persona offesa e della persona a cui il fatto è attribuito. A volte l’alleanza terapeutica che si stabilisce con la vittima che non desidera presentare querela, anche perché teme ritorsioni da parte dell’aggressore, entra in conflitto con gli obblighi di un incaricato di pubblico servizio. In questi casi è importante aiutare la persona a comprendere il significato delle norme che impongono al medico la denuncia di reato e inviarla successivamente a servizi in grado di offrire un’assistenza sociale e legale64. 2.6.3 legge n. 269 del 3 agosto ’98 Questa legge, recante il titolo Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, può essere considerata come complementare alla legge 66/’96 della quale si affronta, in questa sede, solo una parte dell’argomento trattato. Pertanto rimandiamo il lettore alla sua consultazione diretta ed integrale, essendone 64
Di Renzo G., Manuale di ginecologia e ostetricia, cit.
Capitolo 2
74
riprodotto in copia trascritta l’intero testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1998 n. 18565. L’Italia aderendo alla convenzione del bambino di New York del 20 novembre 1989 con la legge 27 maggio 1991, n. 176 ne aveva ratificato l’accettazione dei principi. Il 31 agosto 1996 il nostro paese aveva sottoscritto i principi della conferenza mondiale di Stoccolma in materia di tutela dei fanciulli contro lo sfruttamento della violenza sessuale. Con questa legge l’Italia si allinea perciò a una serie di indicazioni internazionali per la tutela dell’infanzia contro ogni abuso e mutamento sessuale. La legge si struttura in diciotto articoli, ma l’ossatura portante è sintetizzata nei primi 5 e nei successivi art. 9 e 10. L’articolo 2 legiferare in materia di prostituzione minorile e testualmente recita: «chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore a gli anni 18 […] è punito con la reclusione da sei a dodici anni66 […] chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra 14 e di 16 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»67. Gli articoli 3 e 4 puniscono chiunque sfrutti minori di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico con la reclusione da 6 a 12 anni. Viene altresì punito chi divulga, anche per via telematica, materiale pornografico allo scopo di adescare minori e chi detiene e diffonde materiale pedopornografico68. Anche chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile è punito a norma dell’articolo 5; sono pure puniti tutti coloro che contravvengano a un qualsiasi articolo della presente legge pur trovandosi in territorio straniero69. Infine sono punibili con pene variabili da 6 a 20 anni coloro che fanno commercio di minori di anni 18 al fine di indurli alla prostituzione70. 65
Cfr. pp. 42–48, in Appendice A. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14 ed è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore del tipo, o dal loro coniuge o convivente, da parenti fino al quarto grado collaterale. La pena è aumentata anche nel caso in cui il fatto è commesso con violenza o minaccia. Art. 6 legge 3 agosto 1998 n. 269. In Appendice A, p. 43. 67 Ivi, art. 2, p. 42. 68 Ivi, art. 3–4, p. 43 69 Ivi, art. 10, p. 44 70 Ivi, art. 9. 66
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
75
2.6.4 Legge contro la violenza nelle relazioni familiari Un altro importante tassello dell’impianto normativo italiano in materia di violenza sessuale, è rappresentato dalla legge 5 aprile 2001 n. 154 recante il titolo: “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”71. Tali disposizioni, tra l’altro, consentono alla magistratura di perseguire coniugi che facciano uso della violenza nelle relazioni familiari, ingiungere agli stessi un risarcimento o obbligare i violenti a mantenere le proprie relazioni con la famiglia secondo quanto il giudice stesso stabilisce. Si rimanda il lettore alla consultazione del testo giuridico riprodotto per intero nella Appendice “A” e se ne riportano di seguito alcuni stralci significativi. Con un provvedimento il giudice può disporre l’allontanamento del coniuge violento e prescrivere all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Il giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può inoltre ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo recidiva. 71
Cfr: pp. 57–61, in Appendice A.
Capitolo 2
76
In caso di necessità o urgenza il Pubblico Ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282–bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata. 2.6.5 verso quale futuro: il DDL 22 dicembre 2006 Il 22 dicembre 2006 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge proposto da Barbara Pollastrini, Rosy Bindi e Clemente Mastella recante nel titolo 1 la seguente dicitura: Misure di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni72. Lo schema di disegno di legge, in caso di violenza sessuale, dettaglia con maggiore precisione i vari casi, individuando nuovi criteri di aggravamento e condotte tipiche che attualmente restano impunite. Il DDL si occupa anche dei maltrattamenti in famiglia e delle truffe ai danni di persone in condizioni di “minorata difesa”, elevando i limiti di pena e rendendo possibili misure cautelari custodiali, così da svolgere una funzione dissuasiva più efficace di quanto ora non sia. Inoltre, con l’introduzione del nuovo delitto di “atti persecutori”, si mira a garantire una risposta giudiziaria efficace rispetto ai frequenti casi di persecuzione personale, nelle diverse manifestazioni che spesso trovano le loro origini nelle disgregazioni familiari e nella solitudine, e che l’esperienza dimostra siano spesso prodromiche di gravi delitti. Anche le nuove norme proposte in materia di sottrazione di minore e di trattenimento all’estero dovrebbero assicurare migliori strumenti di intervento, in un’evoluzione sociale che rende sempre più frequenti le unioni tra cittadini di Stati diversi. A) Interventi sul codice penale 1. maltrattamenti familiari. È stato previsto l’aggravamento della pena prevista per la fattispecie base prevista dall’articolo 572 del codice penale, e per una delle ipotesi aggravate. È inoltre prevista una 72
Vedasi testo a pp. 62–73, in Appendice A.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
77
pena più grave (fino a otto anni di reclusione) nel caso in cui la vittima abbia meno di 14 anni. 2. sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Il disegno di legge prevede una nuova figura di delitto, relativa alla sottrazione di minorenni, allorché il minore sia condotto o trattenuto all’estero. 3. Violenze sessuali a) sanzioni. Gli interventi operano sostanzialmente sulla descrizione delle aggravanti e sui criteri in base ai quali stabilire la gravità del fatto. Poiché le attuali norme prevedono già pene consistenti (la pena prevista per il reato “base” di violenza sessuale è da cinque a dieci anni; nelle ipotesi aggravate e in caso di violenza sessuale di gruppo la pena è da 6 a 12 anni), il DDL non ha escluso di prevedere ulteriori aggravamenti. Tuttavia un effetto di aggravamento delle pene vi sarà ugualmente, poiché sono stati modificati i criteri relativi al concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, escludendo la possibilità di un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti specifiche (ad esempio, violenza ai danni di minore di anni quattordici; violenza esercitata con uso di armi o narcotici; violenza esercitata su persona soggetta a limitazioni della libertà personale; etc.). b) nuove fattispecie criminose. Il reato di corruzione di minorenne è stato esteso alla fattispecie ― attualmente non prevista ― di esibizione di materiale pornografico, se mirata all’induzione del minore al compimento di atti sessuali. 4. Atti persecutori. È una delle novità più significative e importanti della legge. Si prevede e si sanziona severamente il nuovo delitto di “atti persecutori” (stalking), consistente nella reiterazione ossessiva di molestie o minacce. Viene infatti punito con la reclusione fino a quattro anni: «Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo73». Attualmente questi comportamenti vengono inquadrati nei reati di molestie (art. 660 c.p.) o minacce (art. 612 c.p.) che prevedono pe73
Art. 13 DDL 22.12.2006, Vedasi testo in Appendice A. pp. 62–73
78
Capitolo 2
ne assai lievi, cosicché ― fra l’altro ― non è mai possibile applicare alcuna misura cautelare. Ciò comporta che la vittima e le forze dell’ordine e la magistratura si trovino di fatto impotenti anche rispetto a persecuzioni e intimidazioni reiterate, senza la possibilità di incidere sull’eventuale “escalation” dei comportamenti aggressivi, i quali, a volte, giungono ad un epilogo drammatico, con la perpetrazione di gravi fatti di sangue. Con l’introduzione di questa fattispecie autonoma di reato, il DDL tenta di stabilire una pena adeguata, che consenta un’efficace repressione e anche l’applicazione di misure cautelari. In tal modo nei casi più gravi potrà forse essere interrotta la condotta persecutoria e potranno essere prevenuti sviluppi gravi. 5. Adescamento via internet ovvero con altri mezzi (sms, telefono, ecc). Viene colmata un’altra grave lacuna, con l’introduzione del reato di ‹‹adescamento “elettronico”›› o con altri mezzi, che punisce con pena fino a tre anni chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del medesimo. L’Italia è uno dei primi Stati europei ad introdurre una simile normativa. B) Gli interventi sul codice di procedura penale 1. Arresto obbligatorio in flagranza. Si propone una modifica all’articolo 380 che rende obbligatorio l’arresto in flagranza nei casi gravi di violenza sessuale. In sé, si crede che non comporterà effetti rilevanti sull’effettiva esecuzione degli arresti, posto che i reati in questione già ora rientrano tra quelli per cui è possibile l’arresto facoltativo. Di ben maggiore rilevanza potrebbe essere l’effetto di ricaduta sull’articolo 15 del Decreto legislativo 286/1998 (T.U. Immigrazione): diviene infatti possibile l’espulsione dello straniero condannato per tali reati, quale misura di sicurezza. 2. Intercettazioni. La norma del Codice di Procedura Penale che prevede i casi in cui è possibile effettuare intercettazioni telefoniche viene estesa ai casi di sottrazione di minorenne, nei quali, specie se il minore viene condotto all’estero, l’intercettazione costituisce pressoché l’unico mezzo per rintracciare il minore medesimo.
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
79
3. Divieto di avvicinamento. Si tratta di una nuova figura di misura cautelare coercitiva, che completa il sistema vigente e risulta particolarmente adeguata alle situazioni di molestie persecutorie. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o anche dai suoi familiari. In questi casi il provvedimento viene anche comunicato alla Polizia per consentire il ritiro delle armi eventualmente detenute. 4. Incidente probatorio. Vengono estesi i casi di incidente probatorio per meglio proteggere le vittime di una serie di delitti, portatori di conseguenze psicologicamente destabilizzanti, da intimidazioni e per accelerare il processo, anticipando il momento dell’assunzione della prova. La norma attualmente vigente ne consente il ricorso, al di fuori dei limiti generali e nei procedimenti per tali delitti, per l’assunzione della testimonianza di persona minore di anni sedici. Lo schema propone di estendere la possibilità di effettuare con incidente probatorio l’assunzione della testimonianza del minore ultrasedicenne e della parte offesa anche maggiorenne. Si propongono poi altre modifiche della disciplina dell’incidente probatorio relativo ai reati in questione, sempre allo scopo di ottimizzarne l’efficacia. 5. Giudizio immediato. Per i reati di violenza e abuso sessuale viene previsto il ricorso obbligatorio al giudizio immediato, se la prova appare evidente. Considerata la tempistica imposta dall’espletamento eventuale dell’incidente probatorio, si è elevato a 120 giorni il termine entro cui il giudizio immediato può essere chiesto. Il giudizio immediato accorcia notevolmente i tempi del giudizio, poiché consente di “saltare” l’udienza preliminare e si va direttamente a dibattimento. C) Interventi in materia di delitti motivati da odio discriminazione fondati sullo orientamento sessuale o sull’identità di genere Lo schema interviene sulle norme già esistenti in materia di discriminazione quale elemento determinante o aggravante di reati, estendendole ai casi in cui l’odio o la discriminazione si fondi su ragioni di orientamento o identità sessuale.
80
Capitolo 2
D) Intervento in giudizio e costituzione di parte civile È stata prevista la possibilità per i soggetti pubblici o privati che abbiano prestato assistenza istituzionale alle vittime di reati di maltrattamento in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori, di affiancare la vittima stessa anche nel corso del processo, assicurandole un sostegno solidale. Qualora tali delitti siano commessi ai danni di minorenni o nell’ambito familiare, ovvero ancora si tratti di violenza di genere o perpetrata per ragioni discriminatorie, la norma consente l’intervento in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenziando così la rilevanza etica e sociale dei valori tutelati dalle norme incriminatrici. Il richiamo anche alle norme successive all’articolo 91 del Codice di Procedura Penale chiarisce la necessità che simili interventi abbiano il consenso della parte offesa. All’intervento in giudizio si aggiunge la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di costituirsi parte civile, al fine di ottenere la riparazione del danno subito in proprio, nei processi relativi ai delitti di discriminazione (razziale, religiosa, sessuale, ecc). E) Modifiche all’ordinamento penitenziario L’intervento riguarda anche la materia dei permessi premio, misure alternative alla detenzione e assegnazione al lavoro all’esterno, già dettagliatamente disciplinata dall’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario. Qui il DDL prevede specifici programmi di riabilitazione rivolti ai detenuti e agli internati condannati per delitti qualificati dalla violenza o dallo sfruttamento di natura sessuale ai danni di minorenni. F) Modifiche al codice civile L’intervento sull’articolo 342 bis del codice civile, in materia di ordini di protezione a tutela del coniuge o del convivente gravemente maltrattato, comporta la previsione dell’intervento della forza pubblica fin dall’inizio dell’esecuzione della misura, al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo causate da prevedibili ritorsioni e resistenze del congiunto violento allontanato. Anche in questo caso, la comunicazio-
Violenza sessuale: anche un affare di Stato
81
ne del provvedimento all’autorità di pubblica sicurezza e ai servizi socio–sanitari consentiranno gli interventi di loro competenza a sostegno e tutela della vittima e per il ricupero dell’autore delle violenze. Nel DDL è previsto un impegno generale di tutte le amministrazioni statali a realizzare interventi di informazione e di sensibilizzazione per concretizzare l’impegno già approvato nel comma 1265 della Finanziaria per varare un piano d’azione nazionale di carattere complessivo contro la violenza sessuale e di genere nonché per ragioni di orientamento sessuale74. Nel sistema di istruzione e di formazione ed in quello sanitario, assieme a un intervento di principio per rimuovere tutte le discriminazioni (compresa quella relativa all’orientamento sessuale) si prevedono interventi formativi rivolti ai docenti e al personale sanitario realizzati di concerto col Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità. In ambito comunicativo si introduce per la prima volta una norma volta a proibire l’utilizzazione in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari dell’immagine della donna o dei riferimenti all’orientamento sessuale o alla identità di genere. Il DDL affida all’ISTAT un monitoraggio costante del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti per comprenderne meglio le caratteristiche fondamentali e per individuare i soggetti più a rischio. Si è costruita anche una vera e propria “carta dei diritti” della vittima di violenze volta a garantire dei livelli essenziali delle prestazioni con un supporto psicologico ma anche sociale e familiare, previdenziale, concependo l’aiuto alle vittime anzitutto per ricostruire in positivo una loro piena autonomia e non tanto un aiuto contro ciò che è accaduto. Riflessioni A conclusione di questo capitolo è stato affermato come lo stupro sia una piaga che colpisce ogni parte del pianeta senza distinzione di razza, cultura o stato sociale. Nonostante la difficoltà per reperire i dati utili allo sviluppo di una fisionomia complessiva del fenomeno, alcuni fattori emergono come universalmente validi. 74
Art. 1 DDL 22.12.2006, In Appendice A, p. 63.
82
Capitolo 2
I soprusi sono per lo più perpetrati dai maschi nei confronti delle femmine a partire dall’infanzia fino alla vecchiaia in una serie di variabili circostanze. Alcune culture se non favoriscono addirittura le violenze (ad esempio la mutilazione dei genitali), certamente non sostengono quelle istituzioni che cercano di combattere i soprusi sulle donne. Nel nostro paese da tempo si è avviata una campagna di sensibilizzazione per scongiurare le violenze sui soggetti deboli e nel contempo per aiutare le vittime. L’adesione ai protocolli internazionali contro gli abusi sulle donne e sui minori, lo sviluppo seguente di una giurisprudenza attenta a certi malesseri sociali, hanno prodotto il rinnovamento del quadro normativo vigente, portandolo ad essere, una volta tanto, tra i migliori d’Europa. Anche le associazioni ONLUS che in un ventennio si sono radicate sul territorio nazionale allo scopo di soccorrere le vittime delle violenze ed i soggetti a rischio, hanno contribuito e contribuiscono a realizzare il principale obiettivo di far venire allo scoperto il gran numero di casi (stimabili in Italia solo per le violenze sessuali al 90%) che rimangono sepolti nel più doloroso silenzio individuale.
Capitolo 3 Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”? 3.1 Gli stereotipi della violenza L’idea stereotipa di violenza, comune tra gli operatori socio– sanitari, è che sia un grave reato, ma relativamente poco frequente. Anche per questo si tende a non riconoscerla come problema, alla stregua delle malattie troppo rare. Purtroppo i dati sulla diffusione della violenza sia domestica sia da parte di persone conosciute alle vittime, dimostrano il contrario. La presenza della violenza nella nostra società è molto più consistente di quanto riusciamo ad ammettere e non interessa soltanto persone appartenenti a livelli socio–culturali bassi, né è motivata dall’etilismo e dalla tossicodipendenza che, al massimo, possono esserne i fattori scatenanti. I dati evidenziano una situazione in cui la violenza pare sfuggire a una rigida categorizzazione (almeno nelle cause), per stratificarsi ad ogni livello sociale. Se l’idea di violenza pare essere irretita da una serie di stereotipi, lo stesso può dirsi del concetto di “violenza sessuale”. Troppo spesso termini come “stupro”1 hanno acquistato nel tempo una miriade di connotazioni, generando una pericolosa girandola polisemica. In tale contesto sono nati rigidi schemi in cui a determinate situazioni ne corrispondono automaticamente altre. Così accade che alcuni archetipi (già vivi nei miti greco–latini) affiorino dall’inconscio collettivo per formalizzarsi in luoghi comuni. Sembrano farsi strada così i cosiddetti “miti dello stupro”, cioè quegli stereotipi che molte società, anche le più moderne, conservano 1
Etimologicamente il termine ha origine dal latino come: “stuprum” (onta, disonore) o dal greco τυπτω (batto, colpisco, ferisco)
83
84
Capitolo 3
nel profondo come residuo di una concezione patriarcale dei rapporti uomo–donna: sono quelle convinzioni che tendono sostanzialmente a trovare giustificazioni per la violenza sessuale, finendo per addossarne le responsabilità e la colpa alla vittima stessa. Gli operatori di settore devono rendersi conto che tali preconcetti possono inficiare lo svolgimento di una corretta attività di assistenza socio–sanitaria. Il più diffuso tra questi luoghi comuni è il cosiddetto principio del vis grata puellis, ovvero quel presunto gradimento della donna per la forza bruta2. C’è poi anche quella convinzione, per cui nelle donne sarebbe presente una “ambivalente ritrosia” secondo la quale una loro negazione di fronte a qualche avance avrebbe valore di consenso3. Ciò “autorizzerebbe” l’uomo ad esasperanti proposte, nonché ad usare metodi violenti. Inoltre è anche molto divulgata l’idea che il maschio sia “per natura” cacciatore violento e che certe aggressioni possano, in qualche modo, essere considerate come degli “eccessi istintivi naturali”4. Un’altra convinzione diffusa riguarda la donna e la violenza (compresa quella sessuale) intesa come giusto compenso per un atteggiamento meritorio5. Le vittime della violenza sessuale non sempre denunciano il loro aggressore quando è il marito, questo si può verificare in virtù di un altro luogo comune secondo il quale la famiglia “deve rimanere unita ad ogni costo” per il bene dei figli; una querela coniugale porrebbe le basi per una separazione. Come avremo modo di approfondire, meno del 10% delle aggredite decide di denunciare il sopruso. Assai diffusa pare anche l’idea che le violenze sessuali siano perpetrate da cittadini stranieri; nulla di più falso. Nel nostro paese oltre l’80% dei soprusi sono opera di italiani. 2 Tale stereotipo trova riscontro nel proverbio dal colorito linguaggio popolare: pe’ le donne ce vo’ c… e cazzotti. 3 Entrambe le posizioni sono state alimentate anche da una certa letteratura psicologico– scientifica che esaminando il mondo animale ha finito per formulare ipotesi favorevoli alla diffusione di certe dicerie. Cfr. Deutsch H., Psicologia della… cit. 4 Tale stereotipo trova conferma in alcuni proverbi come nel laziale se sa, l’omo è omo! 5 Così la saggezza popolare suggerisce detti del tipo:chi cerca trova!; oppure si può citare il famoso proverbio cinese: quando rientri in casa dai due schiaffi a tua moglie, tu non sai perché, lei lo sa!
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
85
Anche la convinzione secondo la quale ad essere violentate sarebbero donne particolarmente attraenti o fragili (psico–fisicamente), o vestite in modo provocante è destituita da ogni fondamento6, a conferma che dietro alla violenza sessuale non si nasconde un impulso libidico, quanto una complessa serie di meccanismi psicologici7. Tra le credenze più diffuse c’è anche quella secondo la quale chi ha subito una violenza diverrebbe a propria volta un violentatore; anche questa teoria pare essere destituita da ogni fondamento scientifico e non trova riscontro nella casistica internazionale. Facili vittime sembrano poi quelle donne che hanno poca considerazione di se stesse e che non si stimano sufficientemente da poter intraprendere battaglie legali contro gli aggressori. Esse paiono succubi dello stereotipo della “donna inetta”8, che privandole di un sufficiente livello di autostima, le spinge all’inazione. Bisogna poi ricordare che attenersi scrupolosamente a una serie di regole comportamentali non necessariamente garantisce l’incolumità femminile. Non c’è correlazione, ad esempio, tra l’età della donna e il rischio di subire violenza. Possono essere indifferentemente stuprate donne giovani o vecchie, vestite con abiti attillati o con pantaloni informi, di giorno o di notte. Da ultimo, è d’obbligo una riflessione sugli stereotipi introdotti dalla cosiddetta cultura dotta o accademica. In un contesto in cui, sempre più, l’immagine e l’esaltazione della comunicazione istintiva del corpo sembra guadagnare terreno, in cui i normali messaggi esecutivi paiono svenduti a fini bassamente commerciali, viene da chiedersi se le parole di certi filosofi non abbiano finito per legittimare più o meno consapevolmente la violenza; se così fosse potremmo trovarci a vivere in una realtà degradatamente machiavellica9.
6
Non ci sono differenze tra donne violentate, sia per quanto riguarda il loro aspetto, più o meno attraente, che la loro età: giovai o anziane,Cfr. Annuario ISTAT VIII, 2004. 7 Cfr. Par. 1.3.2 8 Codificato dal proverbio: chi dice donna dice danno. 9 Una per tutte basti ricordare l’affermazione di Sorel G., Non bisogna esaminare gli effetti della violenza partendo dai risultati immediati che essa può produrre, ma dalle sue conseguenze lontane. In Sorel G., Riflessioni sulla violenza, in Scritti politici, UTET, Torino 1963, p. 121 e sg.
Capitolo 3
86
3.2 La rivittimizzazione In tutti i paesi del mondo, quello che sappiamo della violenza sessuale rappresenta solo la punta di un iceberg: questo perché le donne hanno spesso notevoli difficoltà a raccontare la violenza subita e tanto più a denunciarla. Un aspetto ancora più interessante è rappresentato dal fatto che in pochi altri reati come nella violenza sessuale la vittima è la prima “indagata” e, anche nelle società più evolute, messa al centro di un’osservazione critica che tende a vagliare il suo comportamento prima di ogni cosa. Già nel 1982 Mills sosteneva che la violenza sessuale “comporta una quadrupla vittimizzazione, in quanto all’aggressione sessuale seguono altre aggressioni psicologiche da parte della polizia, da parte dell’apparato medico e del sistema giudiziario”. Grazie alla preziosa testimonianza di una ragazza che, avendo vissuto in prima persona la brutale esperienza di abuso, decide di raccontarla insieme alle riflessioni maturate a distanza di tempo dall’accaduto, abbiamo la possibilità di rivivere in maniera “empatica” il percorso emotivo della vittima dal momento dello stupro all’incontro con le strutture preposte all’assistenza di tale crimine. Come vedremo, non sempre operatori sanitari, pubblici ufficiali e assistenti sociali sono stati in grado di fornire un reale aiuto a chi si trovava a vivere una esperienza di vita così traumatica, così dolorosa e devastante. Devastante perché chi si trova a subire una violenza sessuale, non solo viene colpita nella propria profonda intimità, ma può spesso cadere nei facili giudizi stereotipati degli altri che finiscono per animare la propria coscienza di “lugubri fantasmi”. Mi chiamo Sofia, Quello che state per leggere è il resoconto di un fatto realmente accaduto, a me personalmente, nel lontano Novembre del 1985 quando avevo 16 anni. Ma non è solo un resoconto. Vuole essere una pubblica denuncia fondamentalmente diretta a coloro i quali operano in commissariati, ospedali, tribunali o a coloro i quali per svariati motivi si trovassero ad entrare in contatto con una persona che abbia subito un abuso sessuale […] Voglio precisare che le osservazioni che seguiranno la denuncia in polizia e la visita in ospedale, hanno non solo lo scopo di evidenziare quanto le parole
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”? (a volte più dei fatti) possano arrecare gravissimi danni psicologici alla vittima, ma soprattutto quello di evitare che un’altra donna possa sentirsi tanto di poco valore come io, invece, mi sono sentita avendo avuto a che fare con poliziotti, commissari, procuratori, ginecologi, infermieri/e impreparati a gestire una situazione così particolare, differente da un’ecografia o una analisi del sangue… […] L’indifferenza della gente Sono le ore 13.00, scendo dall’autobus che mi riporta a casa da scuola e due uomini mi trascinano a forza sui sedili posteriori di un’auto che riparte in tutta fretta; la fermata dell’autobus si trova presso un giardinetto che a quell’ora è pieno di gente e di studenti. All’epoca non c’erano i telefoni cellulari, ma in quel giardino, c’erano ben tre cabine telefoniche e molti negozi aperti... La dinamica […] Ero molto ingenua pur avendo 16 anni e non mi ha lontanamente sfiorato l’idea che potessi essere un corpo femminile da usare. Invece è quello che sono stata. Non sono importanti i dettagli. Mi hanno scaricata poco distante dalla mia abitazione, che ho poi raggiunto a piedi. Il tutto credo sia durato meno di un’ora. La denuncia alla famiglia Io entro in casa e mi chiudo a chiave in bagno per lavarmi, per togliere il sangue (non avevo mai avuto precedenti rapporti sessuali) e l’odore che mi sentivo addosso. […] Mia madre inizialmente mi aggredisce verbalmente per il ritardo, ma ci impiega pochissimi minuti a comprendere cosa fosse successo. […]. La denuncia alla Polizia Mi tiene stretta e mi parla dolcemente, arriva mio padre ed entrambi mi dicono che la cosa giusta da fare è andare in commissariato a denunciare il fatto. Anch’io in quel momento pensai fosse la cosa giusta. I poliziotti difendono gli offesi, loro mi aiuteranno a punire colpevoli e giustizia sarà fatta. Dopo una serie di preliminari e domande di rito: […] Commissario: Ciao, saresti tu la vittima ? Mostrami le braccia Commissario: Sai perché ho voluto vedere le tue braccia? Io: No. Commissario: Per vedere se ti droghi. Io: No, io non mi drogo, non fumo nemmeno sigarette... Commissario: Come eri vestita?
87
88
Capitolo 3 Io: Pantaloni, maglione e giaccone, semplice insomma. Commissario: Pantaloni aderenti? Io: No, normali. Commissario: Sei fidanzata? Io: No. Commissario: Allora, dimmi, come si sono svolti i fatti? Io: (Li descrivo dettagliatamente). Commissario: Dunque mi servono gli abiti che indossavi (biancheria intima compresa) ed ora ti faccio preparare la richiesta per la visita medica in ospedale. […] Considerazioni di chi sta testimoniando […] Chiamarmi vittima, quindi cosa comune, non per nome, mina l’identità della persona stessa; la fa sentire non un corpo e un’anima, ma solo un pezzo di carne che è servito ad intrattenere, anche se sono consapevole che ‘vittima’ nel senso letterale del termine lo sono stata. […] Le donne che si drogano devono o possono essere violentate impunemente? Il valore delle persone quindi viene valutato su queste basi? Avrei voluto in questo frangente non sentirmi una cosa inanimata, o una persona che viene a denunciare un furto in casa; ma uno scricciolo (quale ero) bisognoso di calore umano, di accoglienza, di essere non quasi colpevolizzata perché, forse, ero una tossicodipendente! […] Ero io ad essermi presentata a loro chiedendo aiuto, un aiuto che mi spettava (e mi spetta tuttora) di diritto quale libero cittadino per una violenza sessuale che, fino a prova contraria è considerata reato. […] Avrei voluto che per un solo istante il Commissario avesse pensato: “ e se fosse mia moglie, mia figlia, mia sorella?” Invece la freddezza più assoluta. […] Quello che trovo utile ribadire è che la persona che decide di denunciare la violenza, quando arriva in commissariato, ha bisogno di sentirsi quasi a casa e non un’attrazione da circo, con tutti i poliziotti che escono dai propri uffici per vedere la faccia di quella violentata. […] Io mi sentivo umiliata, ferita, offesa nella parte più profonda di me; pensavo al modo orribile in cui avevo scoperto il sesso. […] Ma cosa centra l’abbigliamento con il fatto che due sconosciuti mi abbiano sequestrata e abbiano abusato di me? Che forse esiste il vestito da matrimonio, quello da palestra, quello da mare e quello da violenza sessuale? Ah già, ricordo che se una donna indossa dei jeans nel rapporto sessuale diventa consenziente in quanto i suddetti tipi di pantaloni sono difficili da sfilare forzatamente! Inviterei chi legge a riflettere sul fatto che chi si trova in un certo tipo di situazione è paralizzata dal terrore, pensa di morire, teme di subire le cose più oltraggiose, pensa alla propria madre, al ‘perché io?’ ed intanto i pantaloni sono già stati sfilati senza reazione da parte della vittima.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”? […] Personalmente, a parte le mutandine sporche di sangue, non ho portato altro, perché collant e pantaloni erano intatti; quindi è vero, ero consenziente !?! La visita in ospedale […] Questa è per me la parte più difficile da scrivere per un duplice motivo: non riuscirò mai a trasmettere tutto il dolore, l’umiliazione, il disprezzo, che la visita ha provocato in me. Non riuscirò mai a far comprendere quanto mi sono sentita non tutelata, non preservata, non compresa ma soprattutto non rispettata durante la “visita medica”. […] mi fanno entrare in un ambulatorio con un ginecologo (uomo) che mi avrebbe visitata unitamente a 5–6 spettatori fra assistenti e tirocinanti. […] Senza nemmeno chiedere se avessi avuto rapporti sessuali precedenti all’atto che denunciavo, il medico mi fa mettere in posizione sul lettino con il “pubblico” frontalmente a gustarsi lo spettacolo. Il ginecologo mi inserisce uno speculum (credo tutti sappiate di cosa si stia parlando) sempre non conoscendo il mio precedente stato di illibatezza. Perdo sangue e ho dolori fortissimi ma lui imperterrito inserisce l’oggetto di cui sopra, acuendo il mio dolore. Inizio a piangere. Il dottore chiede a mia madre: “Cosa c’è da piangere?” Lei risponde di cercare di capire. […] Finalmente il medico mi libera da quell’oggetto che mi rammentava orribilmente l’affronto subito poche ore prima, diagnosticando diverse lacerazioni interne e la quasi totale rottura dell’imene. Mi ordina di urinare dentro un contenitore sterile e dice a mia madre che ha fatto un prelievo per eseguire test batteriologici mentre l’urina è per il test di gravidanza… Piango ancora più forte, non mi aveva nemmeno sfiorato l’idea che avessi potuto essere rimasta incinta! […] Gli spettatori escono, lo spettacolo è finito, la loro morbosa, schifosa, e vergognosa curiosità è stata nutrita, che motivo hanno di restare… lo vengo dimessa senza alcuna prescrizione né indicazione medica, ma non me ne importa, io voglio tornare solo a casa. Solo a casa. Epilogo […] Nei giorni successivi alla denuncia, sono stata più volte contattata dalla Polizia per visionare foto segnaletiche ed identificare auto, ma non è servito a nulla, quindi mi mandano dal Procuratore per, come dire, “confermare” la denuncia.. (ma non era già attivata dal giorno in cui l’ho fatta?!!?). Comunque, questo Procuratore mi convoca e sintetizzo il dialogo (che è pressoché questo): Procuratore: Lei sa che con la denuncia che ha sporto, nel caso non fosse veritiera, incorrerebbe in un reato perseguibile dalla Legge? Io: Si, certo che lo so, sarebbe falsa testimonianza, ma ho detto la verità. Procuratore: Non è che per caso sei andata a letto con il ragazzino e per non dirlo a mamma e papà...
89
Capitolo 3
90
Io: Non ho nessun ragazzino e sono stata violentata (alzando già un po’ il tono della voce). Procuratore: Guarda che se hai provato piacere non si può considerare violenza sessuale e la denuncia non può essere portata avanti e ripeto che incorri in un reato. […] Come ho scritto inizialmente, tutto ciò che ho dichiarato è realmente accaduto nelle modalità da me descritte […]. È una parte importantissima di me che regalo con molto piacere perché (forse l’imperativo è un po’ forte) voglio che serva, serva davvero a far riflettere tutte quelle persone che non scelgono una professione qualsiasi, ma un lavoro che li metterà a confronto, con le brutture, i drammi e le tragedie che fanno anch’esse purtroppo parte della vita. Vi prego, e davvero vi prego, leggetemi anche tra le righe, per pochi istanti immedesimatevi nel percorso emotivo della vittima […]. […] In ultimo credo sia importante farvi sapere che dopo cinque anni dall’accaduto, ho subito un secondo evento, sempre ad opera di sconosciuti e sapete una cosa? Non l’ho denunciato alle forze dell’ordine, né mi sono recata in ospedale perché ho considerato la prima esperienza troppo traumatizzante ed ho avuto paura di rivivere le stesse cose[…]10.
Oggi possiamo affermare che le cose sono in parte cambiate ed è grazie al coraggio e la forza di persone che hanno voluto spezzare la catena del silenzio, raccontando il proprio calvario fatto di sguardi increduli e inutili domande, di visite vessatorie e indagini ambigue, se sono nati centri antiviolenza nel desiderio di offrire una più umana accoglienza e nel tentativo di evitare il ripetersi di certi errori che a volte hanno creato una vera e propria rivittimizzazione... 3.3 Il ruolo degli operatori sanitari nella violenza sessuale Le linee guida pubblicate dalla WHO11 nel 2002, individuano nella centralità del ruolo dei sanitari e, dunque, nella loro formazione, uno strumento indispensabile per affrontare il fenomeno della violenza sessuale: il punto di osservazione dei sanitari è in effetti critico per la possibilità di individuare e riconoscere il fenomeno, fornire risposte adeguate in termini di salute, raccogliere quelle prove “irripetibili” che 10
La testimonianza per esteso è a pp. 74–80, in Appendice A. World Healt Organizzation, Violence, Against Women, Women’s Health and Development Programme, W.H.O., Ginevra 1997. 11
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
91
costituiscono uno strumento indispensabile nel corso del procedimento legale. Tutto questo fa parte della “professionalità” e, dunque, della formazione dell’operatore sanitario, ma è in realtà del tutto recente l’attenzione che le nostre società scientifiche hanno dato al fenomeno. Per la prima volta nel 1997 la Federazione Internazionale dei Ginecologi e Ostetrici (FIGO) individuava la necessità di creare linee di indirizzo per il personale addetto ai servizi sanitari affinché “fosse possibile fornire risposte appropriate alle donne vittime di violenza sessuale”. I compiti che i sanitari devono essere assolutamente in grado di soddisfare sono tre: conoscenza del fenomeno e capacità di riconoscerlo, accogliendo con professionalità adeguata le vittime; competenza nell’offrire il trattamento sanitario necessario per le immediate problematiche di salute e per la prevenzione di patologie future; infine conoscenza delle modalità corrette di raccolta e conservazione dei reperti e di tutto quanto possa tornare utile in caso di procedimento legale. È chiaro che si tratta di una posizione di estrema delicatezza, che può costituire un’ancora di salvezza ma può, come abbiamo visto anche dalla testimonianza, definitivamente respingere chi si rivolge alla struttura sanitaria: non dimentichiamo che proprio la sfiducia nei confronti delle istituzioni (sanitarie, di polizia o di giustizia) viene indicata, ad esempio nell’indagine ISTAT, come uno degli ostacoli principali alla richiesta di aiuto (paura di essere giudicate, trattate male o con poca riservatezza nel 28.6% dei casi; paura di non essere credute nel 22%). Solo il 7 % delle donne che hanno subito violenza denunciano il fatto alle autorità sociali, sanitarie e legali. È indubbio che la consultazione per violenza rappresenta uno dei compiti più difficili per i sanitari che devono essere in grado di affrontare problematiche mediche, medico legali, sociali e psicologiche. Rappresenta, inoltre, una grave responsabilità perché si tratta di una prima accoglienza che, se ben fatta, può contenere i danni della violenza ma, se realizzata in modo inappropriato, addirittura amplificarli. Le competenze che gli operatori devono acquisire prendono dunque le mosse dalla conoscenza del fenomeno, e devono poi contemplare tutta una serie di capacità tecniche che vanno dall’individuazione e descrizione delle lesioni, quando presenti, alla somministrazione di terapie e trattamenti preventivi adeguati, fino all’espletamento dei compiti di
92
Capitolo 3
ordine medico–legale, che prevedono la raccolta dei campioni biologici necessari, la stesura di un referto, la conoscenza del quadro legislativo di riferimento. Indispensabile è la capacità di un’accoglienza empatica, con la possibilità di riconoscere e di gestire le proprie controreazioni, nella conduzione di un colloquio che è spesso disseminato di difficoltà e trabocchetti. Se non affrontata e rielaborata, la violenza può diventare un problema ancora più complesso, con gravi ripercussioni sulla vita futura di chi ne è stata vittima. Nella presa in carico terapeutica delle vittime di violenza sessuale l’iniziale fatica potrebbe spesso essere quella di far emergere la domanda di aiuto, in quanto molte donne non desiderano ricordare il trauma subito. È auspicabile poter offrire un sostegno psicologico che aiuti ad affrontare le conseguenze della violenza, anche nel tempo. È opportuno, a questo proposito, rendere comprensibile cosa significa aver subito una violenza sessuale, dare un senso alle emozioni e ai vissuti che possono riproporsi nei giorni, ma anche nei mesi (talvolta anni) successivi. Rendere esplicito un quadro clinico di riferimento è dunque utile per dare alla vittima gli elementi in cui possa riconoscersi e comprendere la necessità di affrontare gli eventi, senza continuare a mettere in atto meccanismi di rimozione. Alcune donne potrebbero riferire, oltre all’evento, condizioni di vita caratterizzate da una discreta o alta vulnerabilità (homeless, tossicodipendenza, etilismo, patologie psichiatriche, prostituzione, ecc.). Infatti statisticamente si rileva una maggiore richiesta d’aiuto ai centri anti violenza da parte di soggetti vulnerabili con problemi recidivanti. Queste situazioni, che non sono ovviamente una giustificazione della violenza subita, divengono, tuttavia, un aspetto da non sottovalutare nell’accoglienza e nella relazione d’aiuto. È molto importante, in ogni caso, considerare il contesto di vita della persona per comprendere quali sono le sue risorse ambientali e sociali: se è sola, quali sono le sue relazioni significative, se ha un lavoro, una casa, un luogo sicuro in cui poter tornare e con chi, se ha figli minorenni. Inoltre, anche le storie che sembrano incredibili possono essere vere; la persona che chiede aiuto ha il diritto di riceverlo comunque, an-
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
93
che se raccontasse una non–verità. In quest’ultimo caso è evidente che vi è un disagio, una sofferenza che meritano un ascolto attento e un approfondimento, anche in momenti successivi. Le vittime della violenza non hanno né una razza, né una cultura, né una età, per questo va tenuto conto delle diverse connotazioni che il significato stesso di violenza sessuale può assumere, ed è proprio per questo che sono richieste una sensibilità ed un’apertura tali che permettano di adattare la comunicazione a seconda del soggetto che ci troviamo davanti. Ai centri antiviolenza e talvolta ai consultori, arrivano donne che hanno già deciso di chiedere aiuto per uscire da un legame violento, mentre ad un Pronto Soccorso arrivano donne diverse, non meno sofferenti, ma spesso ancora incapaci di dare un nome a ciò che è avvenuto, che raccontano storie di improbabili cadute accidentali o di incidenti domestici contro spigoli di porte o altri eventi altrettanto inverosimili. Donne che non riuscirebbero a pronunciare la parola violenza sessuale per descrivere rapporti subiti dopo minacce o percosse da parte del partner. Gli operatori di un Pronto Soccorso e i medici di base anche se hanno di sicuro incontrato nella loro professione persone che hanno subito maltrattamenti fisici o psicologici, raramente le hanno riconosciute. Non per cecità o per sordità, ma per l’intrinseca difficoltà di riconoscere ciò che quelle stesse persone hanno scelto di nascondere, mimetizzando la violenza dietro una più rassicurante dichiarazione di lesione da incidente occasionale. D’altra parte, anni di studio e di pratica professionale hanno insegnato ai medici e agli operatori sanitari le risposte terapeutiche adeguate ad una persona malata che si rivolge loro in base ad un patto esplicito, mentre è scarsa l’attitudine al riconoscimento dei segnali inespressi. Non si è mai sufficientemente preparati ad indagare sulle motivazioni che portano gli individui a richiedere aiuto, per esempio sui conflitti di coppia o sugli ulteriori elementi di fragilità delle persone. Tuttavia se si vuole provare a capire è necessario imparare ad ascoltare in modo diverso, anche le parole non dette perché troppo difficili da pronunciare, anche le “parole del corpo” leggendo in maniera più profonda i suoi messaggi. Non si assolve l’impegno di cura se ci si limita a medicare le ferite attuali, senza osservare le pregresse ecchimosi di diverso colore, il dolore psichico eccessivo rispetto all’evento traumatico dichiarato, l’atteggiamento di difesa e di paura.
94
Capitolo 3
Entrare in sintonia e in empatia si può, purché ci si ponga il problema di quale sia la domanda reale di quella persona, venuta apparentemente per farsi curare una ferita. È raro che vi sia una lesione grave o una frattura zigomatica o del setto nasale. La maggioranza delle donne ha ecchimosi magari multiple, ma che in fondo non necessitano veramente di un intervento sanitario, né di una medicazione. E allora perché quella persona è venuta in un Pronto Soccorso? Non per far perdere tempo ai medici, ma per chiedere aiuto, conforto, attenzione o forse anche per far capire al maltrattante, che tra l’altro spesso l’accompagna, che ha superato il limite. Ben altra coscienza di sé le sarebbe necessaria per trovare il coraggio di rendere esplicite queste richieste. Per questo spetta agli operatori sanitari capire quale è la domanda inespressa, così come spetta loro fare una diagnosi. Curare, in questi casi, richiede una competenza professionale che travalichi la scienza medica e coinvolga aspetti psicologici, sociali e legali. Tutti questi elementi devono essere riassunti in un ambiente sanitario che spesso non facilita l’ascolto, nel caos di un normale pronto soccorso ospedaliero dove si è addestrati ad agire rapidamente per risolvere emergenze mediche o chirurgiche, ma nel quale a nessuno è concesso il tempo per capire situazioni diverse. Paradossalmente, a volte l’ospedale diventa un luogo dove sembra impossibile trovare il tempo per curare con attenzione ferite nascoste o per comprendere il contesto sociale e familiare delle persone che cercano aiuto. Questo tempo però va trovato, se si è convinti che la prevenzione di ulteriori danni per la vittima sia possibile solo se si interviene prima che la violenza cronicizzi la storia di maltrattamento. Bisogna pensare che la spirale degli abusi e delle violenze domestiche può essere il primo anello di una catena di eventi violenti che coinvolgeranno anche le generazioni future (i figli maltrattati dai genitori o che assistono alla violenza domestica hanno molte più probabilità di divenire a loro volta partner o genitori maltrattanti). Serve tempo per creare un rapporto, una relazione di fiducia, dare tempo al silenzio della persona traumatizzata, dare tempo alla sua stanchezza, alla sua sofferenza, che è pesante ma va contenuta da chi decide di intraprendere questa “strada di soccorso”. Allora come darsi e darle il tempo? In questi contesti, la situazione più semplice e priva di controindicazioni è di tenere in osserva-
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
95
zione la donna fino ad un momento di maggiore tranquillità, rimandare a casa il partner o il soggetto sospettato d’essere autore delle lesioni, creare un’atmosfera di simpatia intorno a lei, insomma creare le premesse per un futuro ascolto. Un atteggiamento disponibile e non giudicante è già una prima risposta, che attribuisce significato e dignità alle sofferenze e ai disagi espressi; sollecita nell’altro un desiderio di spiegarsi e farsi capire, favorendo un primo livello di chiarificazione ed elaborazione. Il percorso di rielaborazione del trauma può configurarsi come una presa in carico breve, focale, anche se talvolta le persone riferiscono situazioni e vicende pregresse che difficilmente possono esulare dal lavoro psicologico. Ciò potrebbe modificare i tempi e gli obiettivi dell’intervento sulla violenza sessuale stessa. È difficile stabilire un modello unico di intervento, in quanto ogni caso e ogni situazione ha esigenze e un andamento non prevedibile in anticipo. Può essere, inoltre, importante dare un sostegno ai familiari della vittima, aiutarli a contenere le emozioni e la rabbia, che inevitabilmente l’evento suscita. All’interno di una relazione terapeutica la donna può essere aiutata a rielaborare le immagini (flashback) che si ripresentano in modo intrusivo e imprevedibile, a rileggere gli incubi che tormentano il sonno, a ristrutturare le erronee convinzioni maturate dopo la violenza, a confrontarsi sugli aspetti problematici della quotidianità. L’obiettivo è di favorire la possibilità di riappropriarsi della propria vita che la violenza ha interrotto o compromesso e di re–istituire il proprio “sé”. L’intervento nella fase acuta comporta la necessità di sapersi confrontare con la sofferenza, l’angoscia ed i sentimenti di orrore. L’operatore sanitario deve saper rispettare e contenere le emozioni che la donna esprime in quel momento. Una buona esperienza di ascolto e accoglienza può favorire una successiva presa in carico per il superamento del trauma. È bene sempre ricordarsi che le persone che chiedono aiuto hanno bisogno di accudimento non di accanimento (né psicologico né terapeutico); non bisogna preoccuparsi, ma occuparsi. La vulnerabilità delle vittime, le loro difficoltà spesso rendono più difficile prevedere un progetto condivisibile di uscita dalla violenza. Tuttavia, non è
96
Capitolo 3
nella donna che va ricercata la causa dei comportamenti violenti subiti, al massimo vanno tenuti in considerazione come fattori predisponenti verso cui rivolgere l’attenzione per un’operazione di prevenzione primaria. Alcune persone non riescono immediatamente a raccontare quanto successo per l’intensità dei vissuti e le gravi conseguenze della violenza sessuale. Non è utile in questo caso forzare un racconto. Meglio attendere che si sia creata un’atmosfera che favorisca il disvelamento dell’evento traumatico. In tali circostanze potrebbe essere molto importante che l’operatore sanitario si limiti a raccogliere, almeno inizialmente, solo quelle informazioni utili alla visita, ma che lasci ad un secondo momento o ad altri operatori un eventuale approfondimento. Essere accolti in un luogo strutturante e in un modo strutturato può essere il primo aiuto necessario per iniziare un percorso di superamento del trauma. L’esperienza dei servizi che accolgono le vittime della violenza suggerisce la presenza di una figura di sesso femminile. Comunque l’intervento sanitario deve sempre prevedere, almeno nella mente dell’operatore, un invio successivo ad una struttura, dove la persona possa trovare accoglienza ed ascolto da un punto vista psicologico per la rielaborazione del trauma. L’invio non dovrà essere una forzatura, un obbligo, ma la comunicazione di un luogo connotato, dove poter “scegliere” di andare. Talvolta è possibile concordare con la vittima un percorso che faciliti tale invio, nel senso che l’operatore può proporre di prendere direttamente contatto con il luogo prescelto, per creare una sorta di accesso preferenziale. La persona, pur desiderandolo, può non essere in quel momento in grado di accogliere le ulteriori proposte di aiuto; la non adesione non significa necessariamente l’inefficacia dell’approccio in fase di accoglienza ma, se nel primo incontro ha potuto sperimentare “uno spazio buono”, potrà riappropriarsene e utilizzarlo quando e dove lo desidererà. Ricordarsi che non si può e non si deve mai scegliere al posto del paziente. Ciò rende più facile comprendere che a volte l’unica azione utile richiestaci può essere di informare sulle opzioni possibili e sulla rete di servizi pubblici o di volontariato sociale in grado di fornire un aiuto competente, anche rispetto ai diritti legali. In definitiva, una vol-
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
97
ta riconosciuto che quella donna ha un problema più ampio rispetto alla ferita o alla malattia per cui si è rivolta ad un servizio sanitario, bisogna essere in grado di fornirle, in quel primo incontro o in momenti successivi, tutte le informazioni necessarie sulla rete attivabile. Per maturare una decisione autonoma la donna necessita, infatti, di tempo; gli aiuti e i sostegni che si attiveranno intorno a lei, anche e soprattutto quelli di una ricostituita rete amicale e parentale, sono importanti. Senza quest’assunto aprioristico potrebbe essere esercitata, anche se con ottime intenzioni, una prevaricazione tesa a costringere la donna all’adesione ad un progetto d’uscita dalla violenza che non rispetta i suoi bisogni e i suoi tempi. D’altra parte solo lei è titolare del diritto di scelta sulla sua vita, anche se la legge impone agli incaricati di pubblico servizio (quali i medici, gli psicologi, gli infermieri e gli assistenti sociali) un obbligo di denuncia per alcune tipologie di maltrattamento e di violenza sessuale12. La coscienza di una potenzialità “salvifica” di una diagnosi corretta e tempestiva non deve tuttavia determinare un senso d’onnipotenza, sindrome rischiosa per gli operatori socio–sanitari, tanto quanto il senso di cronica impotenza. La complessità dell’evento traumatico “violenza sessuale” e le sue conseguenze, richiedono che l’operatore sanitario non intervenga da solo, ma possa avvalersi della collaborazione di un collega. Anche gli operatori sanitari, specie se lavorano in emergenza, possono essere esposti a rischio di traumatizzazione vicaria, vivere in prima persona il trama non per esposizione diretta ma per il contatto con la vittima. La condivisione con un collega o un altro operatore può essere una importante risorsa. L’ascolto, la comprensione, l’empatia sono necessari ma non sufficienti a determinare una scelta d’uscita dalla violenza, che richiede, per la donna, la volontà di iniziare un percorso ben più lungo e complesso. Diversamente, le facili certezze in questo campo sono destinate a scontrarsi presto con le soggettive difficoltà della donna. Chiunque si occupi di questo problema conosce il rischio di tramutare l’iniziale comprensione in giudizio negativo, in insofferenza, in esplicita intolleranza e, proprio per questo, è importante mantenere il senso del limite del nostro intervento. Se una donna non ha maturato 12
Cfr. Cap. 2, par. 2.3.2
98
Capitolo 3
la decisione di separarsi dal partner maltrattante o di presentare una querela per le violenze subite, non sarà la denuncia di reato fatta dagli operatori di un servizio e il conseguente intervento della magistratura a spingerla verso questa scelta. Bisogna sempre tenere presente che innanzitutto la querela non è obbligatoria, ma va meditata, proprio l’avvio di un’indagine giudiziaria può accentuare il rischio per lei di subire ulteriori e più gravi violenze. Ogni volta, quindi, che denunciamo questi reati dobbiamo spiegarlo alla donna e metterla in grado di attivare una possibile protezione. Da ultimo si ricordi che di fronte a episodi di violenza sessuale avvenuta da poco tempo, è molto importante un intervento sanitario in emergenza, che sia in grado di tenere conto sia degli aspetti più clinici che delle implicazioni medico legali. È fondamentale spiegare le fasi successive e le finalità degli accertamenti, richiedere il consenso della paziente per ogni singolo intervento. È raro che le pazienti rifiutino alcune o tutte le procedure proposte, ma la possibilità di dire “no” consente di ripristinare quei limiti e confini che la violenza ha annullato. Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie, la profilassi per le malattie sessualmente trasmesse possono avere il significato di restituire l’immagine di un’integrità fisica ancora presente o comunque recuperabile e aiutare a superare il senso di frantumazione che la violenza può causare. In ogni caso, ma soprattutto nei casi di maltrattamento, è importante una descrizione accurata delle lesioni corporee, che faciliti una successiva valutazione dei tempi e delle modalità della loro produzione. Attraverso la diversa colorazione delle ecchimosi o il differente stadio dei processi riparativi si può documentare un maltrattamento continuato nel tempo. 3.4 La semeiotica della violenza Semeiotica significa letteralmente “rilievo dei segni”, ma nell’ambito della violenza sessuale non sempre i segni sono visibili, e non sempre i segni visibili sono quelli di maggior significato; è importante cogliere con attenzione e sensibilità quelli che la violenza lascia nel corpo, ma anche tutta quella serie di altri aspetti, comportamenti,
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
99
reazioni emotive, che necessitano di decodifica, e che troppo poco siamo abituati a valorizzare. Nel caso di violenza sessuale “il luogo del delitto” è rappresentato anche e soprattutto dal corpo della vittima, e la ricerca delle prove avviene dunque in prevalenza proprio su quel corpo, che spesso è appena stato violato, proprio per questo la consulenza che viene richiesta deve essere eseguita con estrema delicatezza. Il punto di partenza dell’operatore, specialmente nella semeiotica, deve essere rappresentato dalla consapevolezza che il suo ruolo non è quello di giudicare la veridicità o meno del racconto o la colpevolezza o meno dell’autore della violenza. Infatti, soprattutto in passato, quando la violenza sessuale non era riconosciuta come reale problema di salute pubblica nemmeno fra gli operatori sanitari l’atteggiamento comune era quello di confermare prima di tutto la veridicità del racconto della donna in un contesto dove, invece, è molto difficile stabilire con certezza che cosa è accaduto, per mancanza di testimoni (che sembra non essere mai presenti...) e per mancanza di prove certe. A conferma di quanto affermato, tutti gli studi più autorevoli riportano che, se facciamo riferimento a donne adulte e sessualmente attive, in un buon 90% dei casi non sia possibile reperire alcun segno genitale dell’avvenuta violenza, mentre le lesioni extragenitali si associano in una percentuale inferiore al 20%. Le donne sanno bene tutto questo, e non a caso si adduce tra i principali motivi della non denuncia all’autorità giudiziaria, la paura di non essere credute. Si può constatare infatti che le denuncie avvengono più frequentemente là dove esistono segni clinicamente rilevabili. La semeiotica della violenza deve collocarsi in questo contesto, ed essere vista come un aspetto necessario ma anche estremamente delicato: i sanitari devono imparare che si tratta di un terreno scivoloso, nel quale muoversi con competenza e con la consapevolezza di maneggiare uno strumento che può essere elemento di forza per la donna ed il suo racconto, ma anche di fratture insanabili e di ulteriore destabilizzazione. Le donne non dovrebbero ricevere il messaggio che solo se ferite o lesionate hanno qualche possibilità di essere credute: “la cosmesi dello stupro è fondamentale per dimostrare una tesi davanti al giudice” scri-
100
Capitolo 3
ve Alice Sebold in “Lucky”, il racconto della violenza da lei subita quando era adolescente al College, «avevo focalizzato due punti su due: indossavo vestiti larghi e poco invitanti ed era evidente che qualcuno mi aveva malmenato; se a questo si aggiunge che ero vergine, comincerete a capire cosa conta in aula giudiziaria». Per quanto affermato in una buona percentuale dei casi potremmo dire che la semeiotica della violenza, intesa come esame fisico, semplicemente non esiste, mentre deve essere assolutamente chiaro che la mancanza di segni non significa affatto che la violenza non sia avvenuta. Acquistano invece maggiore importanza altri segni che devono essere rilevati, altre forme di semeiotica: ad esempio l’atteggiamento della paziente, il suo stato mentale, le amnesie e le incoerenze, l’uso di alcool o sostanze stupefacenti. L’esame fisico non è sempre facile, anche perché molto spesso è proprio il corpo a richiamare, anche inconsapevolmente, l’accaduto: così non è infrequente assistere a reazioni emotive inadeguate, come opposizione e aggressività nei confronti dei sanitari stessi e sarebbe del tutto inutile controreagire o cercare di riportare su un piano razionale questi stati emozionali. Si deve invece mantenere la calma e non stancarsi di spiegare i motivi per cui è utile l’esame fisico. L’esame del corpo deve procedere dalla testa ai piedi, non tralasciando zone talvolta trascurate come le ascelle, il dietro delle orecchie, la pianta dei piedi. Le lesioni devono essere documentate nel migliore dei modi, possibilmente tramite fotografie, e descritte con accuratezza per quanto riguarda la sede, le dimensioni e la forma, la profondità, possibilmente il tempo intercorso dalla lesione all’osservazione. Si devono utilizzare terminologie appropriate, e il medico che esegue l’esame deve essere adeguatamente preparato: bisogna sempre tener presente che una cattiva descrizione può danneggiare tanto la vittima che l’accusato, e rendere più complesso il percorso della giustizia. Proprio per questo può essere utile fare riferimento ad un glossario standardizzato e condiviso, magari allegato alla cartella clinica. L’esame genitale risulta molto spesso vano, ma è assolutamente necessario per l’eventuale iter giudiziario e serve inoltre per la raccolta di tamponi e materiale vaginale che può contenere il DNA dell’assalitore.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
101
Le lesioni più frequentemente osservabili in caso di un rapporto non desiderato si rilevano a livello della commissura posteriore della forchetta, nelle piccole labbra, nelle grandi labbra, a livello imenale oppure anale: si possono osservare lesioni aspecifiche (morsi, bruciature di sigarette, lividi), o arrossamenti, fino a vere e proprie lacerazioni. La difficoltà maggiore nel dare valore probante a questi rilievi è rappresentata dal fatto che non sappiamo quali tipi di microtraumi è possibile rilevare in un rapporto consenziente: dunque possiamo avere lesioni in un rapporto desiderato e magari viceversa, un rapporto forzato senza segni visibili. Del tutto recentemente è stata pubblicata una revisione della letteratura riguardo all’uso della colposcopia nell’indagine genitale, in caso di violenza sessuale13. Le conclusioni di questo studio dichiarano che il colposcopio fornisce un valido aiuto nell’individuare lesioni genitali anche in donne adulte, con una possibilità di rilevare traumi che va dal 68% all’87% dei casi, a seconda della casistica; mentre nei rapporti consenzienti i traumi si rilevavano solo nell’11% dei casi. 3.5 Gli esiti della violenza La violenza ha pesanti ripercussioni sulla salute delle donne e costituisce un problema sanitario di primaria importanza. L’OMS riporta innumerevoli conseguenze sulla salute delle donne che vanno dai disturbi genitali al rischio di suicidio. La donna non conosce gli effetti della violenza sulla salute, non sa che tollerare la violenza ha costi elevati sull’equilibrio psico–fisico: informare la donna diviene allora il compito principale di ogni servizio sanitario e socio– sanitario che ha tra la sua utenza prevalente le donne. L’informazione deve riguardare sia il rapporto violenza–malattia sia i luoghi specifici (Servizi, Centri antiviolenza, Consultori familiari, ecc;) dove la donna può discutere i suoi problemi e darvi opportuni inquadramenti prima che essi si trasformino in percorsi di malattia. Per fare questo il mondo sanitario deve entrare in rete con altri servizi non sanitari, comportandosi come parte di un tutto che coopera alla soluzione del 13
Journal of Forensic Nursing, August 2005.
102
Capitolo 3
caso. Nell’azione sulle conseguenze della violenza le parti in gioco sono molte: gli operatori sanitari, sociali, della giustizia, il mondo dell’associazionismo delle donne che costituiscono il supporto più incisivo per offrire solidarietà alle altre donne14.
Nella consultazione OMS del 1996 (Violence Aganist Women) si stabiliscono le conseguenze della violenza sulla salute della donna. Ne riporteremo qui di seguito in maniera schematica gli esiti riscontrati secondo evidenza. Esito non fatale Effetti sulla salute fisica: • ferite (lacerazioni, fratture, danni agli organi interni), gravidanza indesiderata, infertilità, patologie ginecologiche, disturbi urologici; • malattie sessualmente trasmesse (compreso l’HIV), aborto spontaneo; • malattia infiammatoria pelvica, dispareunia, vaginismo; • dolore cronico della pelvi, emicranie, invalidità permanenti, asma; • sindrome di irritabilità intestinale, disturbi gastroenterici cronici, grave stitichezza cronica, dolore e tensione muscolo–scheletrica, fibromialgia; • comportamenti autolesionisti (tabagismo, rapporti sessuali senza protezione). Effetti sulla salute mentale: • stati depressivi, paura, ansietà, scarsa autostima, disfunzioni sessuali, disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia, obesità patologica); • disturbi ossessivo–compulsivi, disturbi da stress post–traumatico (attacchi di panico, incubi ricorrenti, fobie, problemi di dissociazione, personalità borderline); 14
Reale E., Introduzione ai Seminari di formazione degli operatori sanitari, del 19–20 febbraio, Napoli 2001.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
103
• dipendenze da sostanze (alcool e droghe); • paura delle procedure mediche (fastidio alle manipolazioni). Esito fatale • • • •
suicidio; omicidio; mortalità in gravidanza; HIV/AIDS.
È fondamentale, dopo aver ricevuto una formazione adeguata, riconoscere questi problemi e farli emergere. Tutte queste situazioni potrebbero nascondere una storia di violenza domestica e/o di violenza sessuale o di abuso sessuale anche pregresso, per cui è necessario prestare attenzione e approfondire situazioni in cui: • c’è un ricorso ripetuto al pronto soccorso per ferite o traumi; • c’è un racconto di dolore pelvico cronico, di continue infezioni genito–urinarie di patologie gastro–intestinali croniche; • vi è una storia di depressione, abuso di droga o farmaci, tentati suicidi. In particolare la correlazione tra dolore pelvico cronico senza causa organica identificabile e pregresso trauma sessuale è segnalata da più studi15, così come la maggiore frequenza di dismenorrea e dispareunia16 e di disturbi gastroenterici cronici in donne con storie di abusi e violenze17.
15 Mc Cauley J. et al., Clinical characteristics of women with history of childhood abuse: unhealed wounds, JAMA, 1997 ed inoltre cfr. Hilden M. et al., A history of sexual abuse and health: a Nordic multicentre study, International Journal Obstetrics Gynecology, 2004. 16 Golding J.M. et al., Prevalence of sexual assault history among women with common gynecological syntoms, International Journal Obstetrics Gynaecology, 1998 ed cfr. Walker E.A., et al., Adult health status of women with histories of childhood abuse and neglect, A.M. Medical Journal, 1999. 17 Pallotta N. et al., Prevalenza dei maltrattamenti fisici e/o sessuali in pazienti con disturbi cronici gastrointestinali, Neurogastroenterologia, n. 3, 1998.
104
Capitolo 3
3.6 Il protocollo d’intervento Dal 2001 opera un gruppo di lavoro nazionale dell’AOGOI18 sui problemi della violenza sessuale, formalizzando protocolli di intervento e proponendo l’adozione di schede cliniche, rendendo così omogenea la raccolta dei dati. Il protocollo prevede: • • • •
compilazione della scheda anamnestica; descrizione dell’esame obiettivo fisico e psichico; raccolta di documentazione fotografica; esecuzione di prelievi per esami batteriologici, ematochimici, tossicologici, infettivologici e per la ricerca degli spermatozoi in base alla descrizione degli eventi; (I test tossicologici o la tipizzazione genetica saranno effettuati eventualmente in un secondo tempo su richiesta della Magistratura).
Anamnesi della violenza sessuale Devono essere riportati: • data, ora e luogo dell’aggressione; • numero degli aggressori, conosciuti o no, eventuali notizie sull’aggressore; • presenza di testimoni; • minacce ed eventuali lesioni fisiche; • furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o altre sostanze; • perdita di coscienza; • sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo; • se la vittima è stata spogliata integralmente o parzialmente; • se c’è stata penetrazione vaginale e/o anale e/o orale unica o ripetuta; • se c’è stata penetrazione con oggetti; • se è stato usato un preservativo; 18
AOGOI (Associazione degli Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), Sito: www.aogoi.it, link diretto http://violenza.aogoi.info
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
105
• avvenuta eiaculazione; • manipolazioni digitali19. Esame obiettivo È importante riportare: • • • • •
tempo trascorso tra la violenza e la visita; precedenti visite presso altri operatori o presidi sanitari; pulizia delle zone lesionate o penetrate; cambio degli slip o di altri indumenti; minzione, defecazione, vomito o pulizia del cavo orale (secondo le diverse modalità della violenza); • assunzione di farmaci; • previo consenso della vittima vanno segnalati i rapporti sessuali intercorsi prima o dopo l’aggressione (per una eventuale successiva tipizzazione del DNA dell’aggressore). Sintomatologia Sintomi fisici: cefalea, dolore al volto, al collo, al torace, all’addome o agli arti, algie pelviche, disturbi genitali o perianali, disuria, dolore alla defecazione, tenesmo rettale o altro. Sintomi psichici: paura, sentimenti di impotenza e di orrore, distacco, assenza di reattività emozionale, sensazione di stordimento, amnesia dissociativa, incapacità di ricordare aspetti importanti del trauma, persistente rivissuto dell’evento attraverso immagini, pensieri, sogni, flash–back, sintomi di ansia e aumentato stato di allerta, come ipervigilanza, insonnia, incapacità di concentrazione, irrequietezza, risposte di allarme esagerate, pianto, tristezza, paura di conseguenze future o altro.
19
Cfr. Dettagliata scheda anamnestica specifica per gli abusi sessuali e riservata alle donne adulte o alle minorenni che abbiano più di 14 anni, realizzata dal Centro Soccorso Violenze Sessuali Clinica “L. Mangiagalli” di Milano. Pag. I–VII in Appendice A
106
Capitolo 3
Esame ispettivo extra–genitale Vanno cercate su tutta la superficie corporea, descritte e possibilmente documentate fotograficamente tutte le lesioni presenti specificandone l’aspetto, la forma e il colore, la dimensione e la sede. Le lesioni più comuni possono essere di tipo contusivo (ecchimosi, escoriazioni, lacerazioni e fratture), dovute all’urto di una superficie corporea con una superficie piana o ottusa oppure possono essere provocate da un’arma. Le ecchimosi sono lesioni “chiuse” che si manifestano come una discolorazione (il colore varia a seconda dell’epoca di produzione e va da rosso– blu per le più recenti a verdastro, a marrone e infine giallo per le più vecchie) dovuta alla rottura di vasi sottocutanei che provocano una infiltrazione dei tessuti. La modalità di produzione di tale rottura può essere per compressione (es. un pugno), per suzione (es. un succhiotto), o per strappo (es. un pizzicotto). Variano di dimensioni, a seconda della superficie contundente e possono riflettere la forma dell’oggetto, per esempio, se piccole e tondeggianti possono essere attribuibili a dita, a seguito di afferramento violento o, se più grandi, a pugni, calci o urti contro il suolo. Le escoriazioni implicano una perdita di sostanza cutanea dovuta all’effetto di frizione di una superficie ottusa contro il corpo. L’irregolarità della superficie e la forza applicata si riflettono nella profondità della lesione. Escoriazioni lineari, parallele e superficiali possono rappresentare graffi, mentre vaste escoriazioni su dorso e glutei possono indicare il trascinamento del corpo su una superficie. L’evoluzione delle escoriazioni avviene attraverso la formazione di croste sierose, siero–ematiche ed ematiche. Le lacerazioni sono delle soluzioni di continuo della cute solitamente a margini irregolari spesso associate a ecchimosi e escoriazioni. Le lacerazioni si distinguono dalle lesioni da taglio (inferte con un’arma bianca) per i margini irregolari e poco netti e per il fondo della lesione, che spesso presenta ponti e briglie. Quando la discontinuazione interessa il tessuto osseo prende il nome di frattura. Nei casi di violenza sessuale le lesioni coinvolgono più frequentemente il capo, il collo e le estremità (tipiche ad esempio le ecchimosi sulla superficie interna delle cosce, dovute alla forzata divaricazione degli arti inferiori).
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
107
Possono riscontarsi segni di morsicature, sottoforma di ecchimosi o di escoriazioni in base agli elementi dentari rappresentati e alla forza esercitata, di franche lacerazioni. Nei casi di morsi è possibile, attraverso tamponi, prelevare materiale genetico dell’aggressore o rilevare forma e dimensioni dell’arcata dentaria dell’aggressore. Nei casi di sospette fratture, anche pregresse, è naturalmente necessario ricorrere a radiografie. Esame ginecologico Può essere effettuato ad occhio nudo, ma sarebbe meglio utilizzare il colposcopio che permette di evidenziare lesioni anche meno evidenti e di effettuare una documentazione fotografica; in mancanza di questo si può usare una lente di ingrandimento. Va segnalata la presenza di lesioni recenti (arrossamenti, escoriazioni, soluzioni di continuo superficiali o profonde, aree ecchimotiche, sanguinamento o altro) specificandone la sede (grandi e piccole labbra, clitoride, meato uretrale, forchetta, perineo e ano). L’imene va descritto accuratamente specificando la presenza o meno di incisure e la loro profondità, in particolare se raggiungono la base di impianto e la presenza di eventuali lesioni traumatico–contusive recenti. L’esame con speculum, purtroppo, deve essere effettuato per la raccolta degli eventuali spermatozoi dal canale cervicale, sede in cui permangono più a lungo anche nei casi in cui la donna si sia lavata dopo la violenza. Se indicato e non traumatico per la paziente, può essere opportuno completare l’esame con una visita ginecologica bimanuale. Prelievi Tamponi per tipizzazioni genetiche: in base al tempo trascorso dalla violenza (massimo entro 7–10 giorni) vanno effettuati due tamponi sterili per la raccolta di spermatozoi e materiale genetico dell’aggressore nelle diverse sedi: vulva, fornice vaginale posteriore, canale cervicale, retto, cavo orale. Per ogni sede vanno effettuati due tamponi e il primo dei tamponi va strisciato su un vetrino da fissare
108
Capitolo 3
con normale fissativo spray per l’esame citologico per la ricerca di spermatozoi. La persistenza degli spermatozoi nelle diverse sedi può variare da 6 ore (cavo orale) a 1–3 giorni (retto e genitali esterni) fino a 7–10 giorni (cervice). In base al racconto, tracce biologiche dell’aggressore possono essere ricercate sulla cute (tampone sterile asciutto e bagnato con fisiologica sterile) o sotto le unghie della vittima (che vanno in questo caso tagliate e conservate) e possono essere ricercati e raccolti eventuali peli pubici dell’aggressore con pettine nuovo a denti mediamente spaziati. Tutto il materiale raccolto deve essere conservato presso strutture dotate di freezer a –20°/–80° che garantiscano una corretta conservazione delle prove raccolte e che consentano di rintracciarle con la sicurezza che non vi siano errori di attribuzione (garanzie sulla “catena delle prove”). La tipizzazione genetica, se richiesta dalla Magistratura, dovrà essere effettuata in centri di provata esperienza. Esami tossicologici: In base all’anamnesi, possono essere effettuati esami tossicologici ematici o sulle urine. È importante che i campioni di sangue e urine raccolti in doppio per ulteriori e più sofisticate ricerche, da effettuare eventualmente in un secondo momento su richiesta dalla Magistratura, siano conservati in modo adeguato per impedire il deterioramento dei campioni ad opera dei batteri; comunque vanno tenuti in freezer per garantire una corretta conservazione delle prove e per consentire di rintracciarle con la sicurezza che non vi siano errori di attribuzione (garanzie sulla “catena delle prove”). Screening delle malattie sessualmente trasmesse Tamponi vaginali e/o cervicali per la ricerca di: • • • •
neisseria gonorrea; trichomonas vaginale; chlamydia trachomatis; vaginosi batterica.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
109
Prelievi ematici da ripetere a 3–6 mesi per: • VDRL–TPHA; • HIV; • markers per epatite B e C. Profilassi Profilassi antibiotica: nei casi in cui ci sia un rischio legato alle modalità dell’aggressione o all’identità dell’aggressore e non siano trascorse più di 72 ore dall’aggressione, va prescritta una profilassi antibiotica che copra le diverse possibilità di trasmissione di MST. Lo schema consigliato è: • Azitromicina 1gr. per os in unica somministrazione o Tetraciclina 100mg. x 2 die x 7 giorni • + Ceftriazone 250 mg. intramuscolo. • + Metronidazolo 2 gr. per os In presenza di ferite sporche di terra o altro e in base al tempo trascorso dall’ultimo richiamo di antitetanica, può essere prescritta la profilassi. Può essere consigliata la vaccinazione anti–epatite B. Profilassi HIV: il rischio di acquisire l’infezione da HIV da una singola violenza sessuale è da ritenersi, in base ai dati attuali, basso ma non facilmente quantificabile. Nei casi in cui il rischio di trasmissione è probabilmente alto (aggressore sieropositivo noto o tossicodipendente o con abitudini sessuali ad alto rischio o proveniente da aree geografiche ad alta prevalenza di questa patologia, in presenza di lesioni genitali sanguinanti, o di rapporti anali o in caso di aggressori multipli) o se la vittima lo richiede, può essere somministrata la profilassi. Va discussa con la paziente la non sicura efficacia della terapia, la sua possibile tossicità renale, ematica, gastrointestinale e neurologica, la comparsa di effetti collaterali importanti, la necessità di controlli regolari durante la terapia.
110
Capitolo 3
La terapia consigliata consiste in Zidovudina + Lamivudina + Inibitore delle proteasi. Va iniziata il prima possibile, probabilmente al massimo entro 12–24 ore, ma comunque mai oltre le prime 72 ore e continuata per 4 settimane. È consigliabile fare riferimento a un centro specializzato per le malattie infettive che seguirà la paziente per il periodo della terapia e per il follow–up. Kit ginecologico • Vetrini smerigliati (N. 6) per la ricerca di spermatozoi: almeno 3
• •
•
• • • •
per i prelievi vaginali (fornici ed endocervice) e gli altri per eventuali prelievi da altre sedi (regione anale, orofaringea, cute). Fissare ogni vetrino con citofix e scrivervi sopra la sede di prelievo. Pennarello indelebile Citofix. Tamponi con terreno di coltura (N. 4) (Ogni sede adatterà il materiale alle esigenze del proprio laboratorio): per Chlamydia (prelievo endocervicale secondo istruzioni allegate); per Gonococco (prelievo endocervicale con tampone piccolo e con asta in alluminio e terreno di coltura specifico); per Trichomonas (prelievo vaginale in provetta sterile con 0,5 ml di soluzione fisiologica) (Su ogni provetta va applicata l’etichetta con il codice nosografico); per Germi comuni (Su ogni provetta va applicata l’etichetta con il codice nosografico per l’identificazione). Tamponi senza terreno di coltura (n. 6) con provette con tappo o altri contenitori chiusi per tipizzazione del DNA (Per raccogliere il materiale biologico che possa necessitare dell’esame, come sperma, saliva, sangue od altro. Si impieghi tampone sterile asciutto. Su cute è preferibile tampone bagnato in fisiologica, da essiccare all’aria prima di chiudere in busta sigillata da riporre a –20°. Su ogni provetta deve essere indicata la sede del prelievo). Buste con doppia tasca o comunque sigillate per contenere il materiale per DNA che viene inviato al Centro dove è conservato a –20°. Modulo specifico per le richieste. Spazzolino e buste di carta per i prelievi di materiale vario (peli, stoffa, etc.). Antibiotici per la profilassi delle malattie sessualmente trasmesse: Ceftriaxone (ROCEFIN) 250 mg 1 fiala i.m.; Azitromicina (AZI-
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
111
TROCIN) 500 mg 2 cp per monosomministrazione per os; Metronidazolo (FLAGYL) 250 mg 3 cp per monosomministrazione per os. La somministrazione di tutti gli antibiotici avviene durante la consulenza ginecologica. • Anticoncezionale post–coito (Levonelle o Norlevo 2 cp.). L’inizio dell’assunzione avviene durante la consulenza ginecologica. • Cartella clinica: Schede per il rilevamento delle informazioni e per l’esame clinico (questo KIT viene suggerito come esempio del materiale che è necessario avere a disposizione al momento in cui si esegue l’esame clinico della paziente. È opportuno tenerlo predisposto in appositi contenitori in modo da non incorrere in dimenticanze od errori, in condizioni di emergenza e da parte di operatori meno esperti). Intercezione postcoitale Se sono trascorse meno di 72 ore è opportuno proporre l’intercezione postcoitale con Levonogestrel 750 mg. 2 cps in unica somministrazione. In conclusione è importante ribadire che la visita ginecologica è solo uno dei tanti elementi che concorrono a definire il quadro, di una violenza sessuale. La maggioranza delle vittime non oppone resistenza, alcune per timore di essere uccise, e quindi solo raramente l’esame ispettivo permette di rilevare segni di certezza di avvenuta violenza. Soprattutto nei casi di donne adulte è presumibile che la maggioranza abbia già avuto rapporti sessuali in passato, per cui segni recenti di soluzioni di continuo dell’imene non sono ovviamente più riscontrabili e molte possono avere addirittura già partorito e avere solo residui imenali. Sanguinamenti ano–genitali o aree ecchimotiche sono poco frequenti, mentre sono più facilmente evidenziabili segni di più modesta entità, anche se di dubbia interpretazione. Diversi studi nelle letteratura internazionale e l’esperienza del SVS (Soccorso Violenza Sessuale) di Milano hanno dimostrato che le lesioni a livello genitale sono per la maggior parte lievi, costituite da arrossamenti, soluzioni di continuo, escoriazioni per lo più in sede anale o a livello di piccole labbra, forchetta e fossa navicolare e meno frequentemente a livello imenale. Il colposcopio (o una lente di ingrandimento) possono migliorare la rilevazione di piccole lesioni genitali.
112
Capitolo 3
Le lesioni più frequentemente riscontrabili sono extragenitali, nella maggioranza di lieve entità (piccole ecchimosi, escoriazioni, soluzioni di continuo superficiali) e solo in pochi casi si tratta di lesioni gravi. Non tutte le donne violentate sono in grado di reagire e di conseguenza di dimostrare i segni incontrovertibili che le aiutino a provare l’avvenuta violenza. Sulla base della sola visita ginecologica o dell’esame ispettivo non è possibile confermare o smentire il racconto della violenza sessuale. È importante però una descrizione precisa delle lesioni eventualmente presenti, in quanto l’accurata documentazione, anche dello stato psicologico, nella scheda clinica e le prove biologiche raccolte possono costituire un valido aiuto per le vittime da un punto di vista giudiziario se decidono di presentare querela per la violenza subita. 3.7 Abuso dei minori L’abuso sessuale durante l’infanzia e sui minori consiste nell’utilizzazione sessuale da parte di un individuo più grande di un bambino che a causa della sua età non è capace di comprendere la natura del contatto e di opporvi una resistenza adeguata e caratterizza qualsiasi attività per la quale chi abusa spera di indurre eccitazione sessuale per se stesso/a o per qualcun altro. Questo utilizzo sessuale può essere spesso l’agito di un parente prossimo da cui il bambino è psicologicamente dipendente, in questo caso si acuiscono i sentimenti di spavento, confusione e dolore. L’abuso sessuale può assumere diversi aspetti: – evocazione sessuale (telefonata, esibizionismo, interesse intrusivo per lo sviluppo sessuale della bambina/o, immagini pornografiche, linguaggio di estrema crudezza sessuale col bambino…); – stimolazione sessuale (contatto erotico o pornografico, accarezzare la bambina/o o forzarla/o ad accarezzare l’abusante, masturbazione, contatti genitali incompleti, partecipazione obbligata alla sessualità di una coppia…); – realizzazione sessuale (tentativo di violenza o violenza con penetrazione vaginale, anale, orale…).
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
113
Le relazioni incestuose sono spesso associate a degli atteggiamenti violenti ed alcune vittime sono anche dei bambini percossi. Tuttavia non è sempre così. Per molto tempo gli abusi sessuali soprattutto sui minori sono stati taciuti per ignoranza o negazione della realtà, il solo “trattamento” quando ce ne era uno, era di tipo giudiziario. 3.7.1 I sintomi psicologici nel bambino20 I sintomi psicologici sono frequentemente rivelatori del trauma subito e sono diversi se l’episodio è stato unico o si è ripetuto. Possono riguardare manifestazioni dirette di sofferenza quali: – lamentele somatiche diverse e fatica; – disordini alimentari comparsi all’improvviso: anoressia, vomito, rifiuto totale del cibo; – assai frequenti alterazioni del sonno: ansia nell’andare a letto, ricomparsa di rituali prima di coricarsi, incubi, ripetuti risvegli o terrori notturni; – alterazioni affettive: apatia, stato di tipo confusionale, disinteresse verso il gioco, viso triste, crisi di pianto che possono giungere fino a veri e propri stati depressivi; – alterazioni dell’adattamento, difficoltà scolastiche improvvise, isolamento, fuga, rifiuto di restare a casa o in un altro luogo con un adulto. All’opposto investimento scolastico intenso, la scuola a volte è vissuta come mezzo per sfuggire alla situazione familiare traumatica. Altre condotte possono essere considerate testimonianze indirette dell’esperienza sessuale traumatica vissuta dal bambino come: – masturbazione prolungata ed intempestiva (bambino piccolo); – condotta sessuale inadeguata con una curiosità crudemente espressa, con un linguaggio che utilizza parole sessuali dell’adulto; – giochi a contenuto sessuale con bambole o con i coetanei.
20
Riferimento a Marcelli D., Psicopatologia del bambino, Masson Ed., Milano 1995, [Parigi 1982].
114
Capitolo 3
Tutti questi comportamenti non sono necessariamente testimonianza di un avvenuto abuso sessuale, ma la loro improvvisa comparsa, non giustificata da altri avvenimenti, devono orientare il clinico verso questa ipotesi. Sul piano strutturale, invece, non può essere descritta una situazione psicopatologica peculiare. Le perturbazioni nell’organizzazione narcisistica sono abituali, caratterizzate da un sentimento di umiliazione sempre vivo, di disistima grave che spiega in parte i comportamenti patologici successivi nell’adolescenza e nell’età adulta. Secondo alcuni autori i comportamenti patologici dell’età adulta, in particolare i comportamenti sessuali perversi, sarebbero un tentativo di liberarsi da un sentimento di umiliazione vissuto nell’infanzia21. 3.7.2 Le manifestazioni cliniche a distanza Contrariamente a ciò che è sempre stato detto e anche scritto, tutti gli studi catamnestici od epidemiologici dimostrano la frequenza delle difficoltà psicologiche e/o delle alterazioni del comportamento degli adolescenti e negli adulti che sono stati vittime di relazioni incestuose. È così che si riscontrano: – nell’adolescenza: tentativi di suicidio22, dei comportamenti sessuali deviati quali prostituzione od omosessualità nelle ragazze come nei ragazzi, gravidanze particolarmente frequenti e promiscuità; – in età adulta: alterazioni più o meno profonde nella vita affettiva (incapacità di stabilire dei legami duraturi, una relazione di reciproca fiducia con amici, fidanzato, colleghi, famiglia…), sessuale (frigidità, dispareunia…), sociale o professionale, delle difficoltà nella capacità di assumere una funzione genitoriale, la frequente riproduzione coi loro figli delle condizioni negative subite nella propria infanzia dai propri genitori. Questi sintomi tendono a dimostrare l’impatto durevole degli abusi sessuali sull’equilibrio psicoaffettivo, qualsiasi sia d’altra parte la 21
Stoller R., in Marcelli D., Psicopatologia del bambino, Masson Editore, Milano 1995 [Parigi,1982]. 22 Courtecuisse e Alvin, in Marcelli D., Psicopatologia del … cit.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
115
struttura mentale dell’individuo in oggetto. Questi effetti a lungo termine giustificano anche la necessità che questo grave problema sia identificato, riconosciuto e, se possibile, sia oggetto di un approccio terapeutico ogni volta che un bambino possa rilevarne l’esistenza. La rivelazione da parte del bambino è un momento particolarmente delicato che provoca un carico emozionale intenso nell’adulto. Quando un bambino evoca degli abusi sessuali da parte di un adulto, dice la verità nella maggior parte dei casi. È necessario credere al bambino, ascoltarlo, prendere seriamente le sue affermazioni: senza di ciò il bambino rischia di tacere molto a lungo se l’adulto inizia a mettere in dubbio le sue affermazioni. Bisogna: – riconoscere la gravità delle cose dette e/o scoperte; – precisare il loro carattere normalmente proibito e dunque l’errore commesso dall’adulto; – informare il bambino della necessità di far conoscere questi fatti a chi deve intervenire per proteggerlo, anche se è possibile e spesso necessario concedersi poi il tempo di una riflessione e di una decisione (soprattutto se l’aggressore è un membro della famiglia). Il bambino deve sapere che l’adulto non resterà inerte di fronte alle sue rivelazioni. Senza banalizzare né negare i fatti e senza drammatizzarli né agire in modo intempestivo (allontanamento e collocazione non preparata, imprigionamento immediato dell’“aggressore”), un accordo operativo con coloro che sono deputati ad intervenire (servizi medico–psicologici, sociali, giudiziari, di polizia) deve permettere di trovare una risposta abbastanza rapida e coerente e capace di durare. L’assenza delle reazioni da parte degli adulti, così come reazioni troppo impulsive e malamente preparate, può spiegare i comportamenti di ritrattazione del bambino che sono causati essenzialmente da tre fattori23: – paura delle minacce paterne; – paura delle possibili conseguenze delle rivelazioni sul bambino stesso e sulla famiglia; 23
Furniss T., L’incest et l’abus sexuel dans la famille: un modèle de traitement intégré. Pag. 559–575. In: l’enfant dans sa famille. Nouvelles approches de la santé mentale, Chiland C., Young J.G., Ed. Puf, Parigi 1990.
116
Capitolo 3
– ostilità dei membri della famiglia che gli attribuiscono apertamente la responsabilità dell’abuso e delle conseguenze della sua rivelazione. Questa tendenza alla ritrattazione, non così infrequente, rende ancora più necessario un approccio da parte della famiglia attento, coerente e deciso insieme ma anche multidisciplinare. La rivelazione alla famiglia cambia a seconda che l’aggressore sia un estraneo o un membro della famiglia stessa. Nel primo caso il ruolo di tutti coloro che intervengono è chiaro. Le difficoltà riguardano le situazioni incestuose24, se gli abusi sessuali intrafamiliari non sono esclusiva di un ambito sociale particolare, tuttavia si trovano sempre difficoltà di ordine affettivo, relazionale o sessuale. Non bisogna d’altra parte misconoscere la significativa crisi che questo tipo di rivelazione determina, anche nei professionisti implicati. Pertanto, un lavoro di elaborazione comune è spesso indispensabile anche se ciò ritarda di qualche giorno la decisione da prendere. 3.7.3 Semeiotica medica dell’abuso sessuale nei bambini prepuberi L’abuso sessuale si configura come un’attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo. […] L’intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell’evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali, relazione con l’abusante) e i fattori di protezione (risorse individuali della vittima, del suo ambiente familiare, interventi attivati nell’ambito psico–sociale, sanitario, giudiziario) […]. Perché l’intervento sia riparativo, è necessario che sia tempestivo e che salvaguardi la protezione fisica e psicologica del minore con modalità che riducano al minimo il possibile costo psicologico. Conseguentemente: la visita medica va effettuata esclusivamente da medici specificamente competenti anche nella costruzione della relazione con un bambino […]. Per un minore la rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza traumatica, quanto più il bambino è stato danneggiato 24 È necessario ricordare che il termine incesto si rifà a costruzioni culturali della parentela, pertanto i parenti con i quali i rapporti sessuali sono considerati incestuosi cambiano in base alla cultura di appartenenza. In questo testo si considera il rapporto tra padre e figlia/figlio, pertanto con una accezione del termine secondo la visione occidentale.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
117
dall’abuso, tanto più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare. (Inoltre) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e logiche. Parlare con un bambino dovrà prevedere una grande attenzione nell’evitare elementi di “suggestione negativa”, [...]... (ma anche) di “suggestione positiva” sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell’adulto alla narrazione del bambino25.
Negli ultimi 25–30 anni la comprensione del problema dell’abuso sessuale dei minori ha fatto enormi progressi, ma l’accertamento resta comunque difficile e complesso. È sostanzialmente un dato di fatto che, specie in età prepubere, l’abuso consiste per lo più in evenienze improntate a fatti di seduzione ed è perciò immediatamente intuibile come del tutto eccezionali siano le tracce di violenza fisica vera e propria, ma alquanto sfumate sono anche quelle rilevabili in area genitale. Per riconoscere un abuso sessuale, allora, è necessario soprattutto capire quello che il bambino suggerisce con comportamenti, giochi, disegni, ma raramente con parole; sono necessari competenza ed aggiornamento continuo per quanto riguarda la rilevazione e l’interpretazione dei segni genitali; è necessario potersi confrontare per scambiare impressioni e dubbi: in definitiva è indispensabile un intervento d’équipe. Per essere corretta, la valutazione di un abuso sessuale anche in questo caso, deve essere effettuata da un gruppo pluridisciplinare che comprenda ginecologi, pediatri, infermieri, medici legali, assistenti sociali, psicologi e, se necessario, chirurghi. Tutta la letteratura internazionale è concorde nell’indicare l’opportunità che questo tipo di indagini siano affidate a centri specialistici dedicati. Resta, ovviamente, importantissimo il ruolo di quanti (pediatri, medici di Pronto Soccorso, psicologi, insegnanti, educatori di comunità), sul territorio, possono essere i primi a sospettare l’abuso, inviando il minore ai suddetti centri. La prima accoglienza per un bambino è un momento cruciale, pertanto per questi primi contatti vanno assicurati quiete e riservatezza, ed un atteggiamento disponibile all’ascolto e mai frettoloso. 25
Cfr. Giolito M.R. et al.,: Semeiotica medica dell’abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni, Torino 2002.
118
Capitolo 3
Se il bambino racconta spontaneamente un episodio di abuso, questo racconto deve essere registrato riportando esattamente le sue parole ed espressioni, senza commenti e domande. In assenza di un racconto spontaneo non è opportuno porre domande dirette al bambino, ma si deve utilizzare il racconto indiretto, riferito dal genitore. È opportuno che il minore non sia presente al colloquio con il genitore per non influenzarne il ricordo. Il racconto e soprattutto i disturbi lamentati sono di considerevole importanza nello stabilire tempi e livelli della visita medica, come precisato nello schema seguente. Ultimo episodio entro 72 ore: – anamnesi immediata e visita medica26; – riscontri medico–legali; – diagnosi di MST, prevenzione di MST, diagnosi di gravidanza; – contraccezione. Ultimo episodio entro 5–7 giorni: – visita al più presto possibile; – riscontri medico legali; – diagnosi di MST, diagnosi di gravidanza. Ultimo episodio settimane/mesi prima: – Visita in condizioni ottimali (dopo racconto della vittima e valutazione psicosociale)27. Se la visita medica, che è prevalentemente caratterizzata da una ispezione dettagliata della regione genito–anale senza l’uso di strumenti, non è di per sé traumatica, possono diventare tali invece interviste e visite multiple, rese magari necessarie da un primo intervento di un medico inesperto di questi problemi. 26 In Appendice A sono riportate le schede anamnestiche finalizzate alla diagnosi di abuso sui minori specifiche per il sesso femminile a pp. VIII–XXII e per il sesso maschile pp.XXII–XXX elaborate dalla clinica Mangiagalli L. e il Soccorso Violenza Sessuale di Milano. 27 Cfr CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all’infanzia, 2001.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
119
Vale la pena ricordare che la visita ad un bambino può essere effettuata solo con il consenso di chi ne ha la tutela o, alternativamente, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. È importante offrire al minore spiegazioni sulla modalità dell’accertamento ed ottenerne il consenso senza mai utilizzare la coercizione o l’inganno, rinviando eventualmente la visita se il bambino si oppone (nel rispetto del timing sopra riportato). Scopo dell’esame fisico è quello di: – riconoscere infezioni, lesioni genitali e anali o comunque quadri clinici anomali (non necessariamente attribuibili ad abuso, come diremo) e iniziare una terapia, se necessario; – raccogliere eventuale materiale biologico, se l’abuso è recente; – descrivere e documentare fotograficamente l’aspetto dei genitali esterni e della regione anale; – rassicurare la/il bambina/o sulla sua integrità fisica e sul fatto che eventuali lesioni potranno guarire presto. L’esame fisico deve essere preceduto dall’anamnesi (con particolare attenzione ai precedenti che riguardano non solo i traumi o gli interventi chirurgici in area genitale, ma anche la presenza di infezioni o infiammazioni locali, l’igiene ano–genitale, la presenza di enuresi, encopresi, le caratteristiche dell’alvo...) e consiste sempre in un esame generale ed in un esame, genito–anale. L’esame obbiettivo generale registrerà eventuali segni di lesività esogena traumatico–contusiva (ecchimosi, escoriazioni, ferite lacero–contuse, fratture, avulsioni dentali) o da energia termica (ustioni), nonché le cicatrici. Di ogni lesione tegumentaria si dovrà segnalare la sede, il colore, la forma, le dimensioni e le caratteristiche dei margini e, possibilmente, sarebbe opportuno produrre anche una documentazione fotografica. Per analogia si veda la foto riprodotta a fine paragrafo anche se, di norma, lesioni così palesi sono difficilmente documentabili. Si tratta, come detto, di casi eccezionali, nei quali all’abuso sessuale si accompagna il maltrattamento fisico. La ricostruzione patogenetica di queste lesioni deve essere particolarmente attenta, entrando in diagnosi differenziale eventi accidentali, malattie organiche e lesioni personali/maltrattamento.
Capitolo 3
120
Sono lesioni sospette per maltrattamento: • ecchimosi ed escoriazioni in bambini in età molto precoce, allorquando la mobilità autonoma è inesistente; • lesioni non coerenti con quanto raccontato; • lesioni su molteplici regioni corporee; • ecchimosi in diverso stadio evolutivo; • lesioni al di fuori delle regioni sovrastanti prominenze ossee; • la rottura del timpano; • lesioni lacerative del frenulo labiale; • segni di morsi umani; • ustioni formate da sigaretta e strumenti domestici; • ustioni da immersione in liquidi caldi; • ferite d’arma (vecchie cicatrici o nuove tracce)28. Aiutano nell’inquadramento del problema diagnostico differenziale: il modo in cui il genitore gestisce l’accaduto, il tempo intercorso tra evento lesivo e visita medica, l’atteggiamento del bambino durante la visita, il ruolo e il comportamento dei genitori durante la visita. Quando vi sia un sospetto, si impone l’indagine radiografica di tutto lo scheletro, essendo tipico del quadro della cosiddetta “sindrome del bambino maltrattato” la presenza di lesioni scheletriche (fratture craniche, costali, di ossa lunghe), che hanno spesso la caratteristica di risalire ad epoche diverse di produzione (riscontrabili dai segni di riparazione ossea). Nella visita ginecologica si devono esaminare: l’area genitale–perigenitale (grandi e piccole labbra, clitoride e/o prepuzio), il vestibolo (uretra, area periuretrale), l’imene, l’ostio imenale (vagina distale), la fossa navicolare, la forchetta posteriore, l’area anale e perianale. Utile l’uso del colposcopio, che permette di ingrandire l’area anatomica osservata, di effettuare misurazioni (con il reticolo oculare) e di registrare ciò che si vede (foto, videocolposcopia). La posizione della bambina durante la visita (supina, in decubito dorsale, a rana “frog–Ieg”, litotomica o prona “kneechest”) e la tecnica usata per l’ispezione (separazione e/o trazione delle grandi labbra) vanno sempre indicate perché la morfologia del28
Ivi.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
121
le strutture vulvari cambia a seconda di esse. L’anatomia genitale normale è anche influenzata dalle fasi di sviluppo del soggetto esaminato. In particolare varia la morfologia imenale, in concomitanza con il declino estrogenico nel primo anno di vita e alla maturazione puberale, successivamente. Sono varianti anatomiche normali l’imene puntiforme, a risvolto di manica, cribroso, semilunare, settato, fimbriato, anulare, a tasca. Il diametro dell’ostio imenale aumenta con l’età e cambia con la tecnica di visita usata: la sua misurazione è stata infatti praticamente abbandonata. In caso di minore di sesso maschile, la visita dell’area genitale deve esaminare la cute scrotale, i testicoli, il pene e, come per le bambine, deve comprendere la regione anale. La visita anale, senza strumenti, si esegue con i piccoli pazienti supini, girati verso la loro sinistra oppure proni (knee–chest) e deve esaminare i seguenti aspetti: • • • •
caratteristiche del perineo; caratteristiche dei bordi e del tono dell’apertura anale; riscontro di lesioni (fissurazioni, ecchimosi, ecc.); eventuale proctorragia29.
Tutti gli studi internazionali indicano come bassa la possibilità di acquisizione di malattie sessualmente trasmissibili in seguito ad episodi di violenza. Ciò nonostante, elementi altamente significativi ai fini della diagnosi di abuso derivano dal riconoscimento di alcune infezioni, per le quali è necessario predisporre i seguenti prelievi per microbiologia: tamponi per Neisseria gonorrhoeae a livello vaginale, anale ed orale e, nei maschi, a livello uretrale; campione di urina o tamponi per Clamydia trachomatis a livello vaginale ed anale e, nei maschi, a livello uretrale; tamponi per Trichomonas vaginalis a livello vaginale; eventualmente prelievi ematici per HSV I e II per lesioni sospette genitali e/o anali; test sierologico per HIV e sifilide. Il tampone può essere vissuto come traumatico dal minore e va effettuato solo laddove giustificato da un fondato sospetto clinico (vulvo–vaginiti, secrezioni, ecc.). Sulla base delle indicazioni anamnestiche, potrebbero risultare indicati tamponi per la ricerca di materiale biologico (saliva, sperma) del sospetto abusante, utili per una successiva tipizzazione genetica. 29
Ivi.
122
Capitolo 3
L’interpretazione dei reperti è, in parte, ancora controversa. La classificazione di maggior riferimento è attualmente quella di Adams, dalla quale emerge con estrema chiarezza come la visita medica non possa costituire, salvo pochi casi, l’unico elemento diagnostico30. Si richiama l’importanza di dedicare estrema cura nella redazione della documentazione sanitaria (cartella clinica o certificato), riportandovi sempre: – – – – –
da chi è stata richiesta la visita medica e per quale motivo; da chi è accompagnato il minore e chi è presente alla visita; l’eventuale racconto spontaneo del minore; l’anamnesi; l’esame obiettivo generale ed il comportamento del bambino durante la visita; – la descrizione dell’area genitale, anale e perineale (riportando le posizioni in cui è stato visitato il bambino e l’eventuale uso del colposcopio); – gli accertamenti eseguiti o richiesti; – se sono state riprese immagini fotografiche. Si rammenta infine che quando il medico di Pronto Soccorso, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, evidenzia nel corso di una visita medica situazioni di grave pericolo per 30
Adams J.A., Evolution of a classification scale:medical evaluation of suspected child sexual abuse, Child Maltreatment «Journal» n. 6, 2001. Ed inoltre Adams J.A., Medical evaluation of suspected child sexual abuse «Journal of pediatric and adolescent Gynecology», n. 17, 2004. Unici segni patognomonici di contatto sessuale sono infatti: la gravidanza, la presenza di spermatozoi in campioni prelevati dal corpo di un bambino. In tale classificazione infatti sono segni diagnostici per trauma penetrante (che può però essere sia di natura sessuale, sia accidentale): la lacerazione acuta dell’imene, un’ecchimosi (contusione) dell’imene, lacerazioni perianali estese e profonde fino allo sfintere anale esterno un’incisura che raggiunge la base di impianto dell’imene (guarita), reperto che deve essere confermato con tecniche aggiuntive di esame come l’ uso di un cotton–fioc, posizione knee–chest, catetere di Foley. (Va inoltre rammentato che incisure complete si osservano anche in adolescenti e in giovani donne adulte sessualmente attive); assenza di tessuto imenale. Ampie aree nella metà posteriore del bordo imenale con assenza di tessuto imenale fino alla base dell’imene, assenza che è confermata con posizioni/metodi aggiuntivi di esame. Infine, le seguenti infezioni confermano contatto con secrezioni genitali infette, contatto molto probabilmente di natura sessuale: coltura positiva per gonorrea da tamponi genitali, anali, faringei in un bambino oltre l’età neonatale; diagnosi certa di sifilide, se può essere esclusa la trasmissione perinatale; infezione da trichomonas vaginale in un bambino di età superiore all’anno, con identificazione dei microrganismi da parte di un tecnico di laboratorio esperto in secrezioni vaginali; coltura positiva da tessuti genitali o anali per Chlamydia, se il bambino ha più di tre anni al momento della diagnosi e i campioni sono stati testati usando colture cellulari o metodi comparabili approvati dai Centers for Disease Control.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
123
l’incolumità del minore in caso di immediata dimissione, può trattenerlo in ospedale, a prescindere dalle esigenze cliniche, “per approfondimenti”, ai sensi dell’art. 403 cod. civ.: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. Al di là degli obblighi di segnalazione di reato alla Procura della Repubblica può essere opportuno chiedere l’intervento in tempi brevi del Tribunale per i Minorenni, che ha la possibilità di fornire misure di protezione e tutela delle vittime minorenni. Inoltre, sul territorio esistono servizi di tutela (chiamati diversamente da regione a regione) che hanno il compito di prendere in carico i bambini vittime di abuso per la rielaborazione del trauma subito e di aiutare i genitori, non abusanti, per sostenerli psicologicamente.
Figura 1 – Reperto fotografico acquisito dopo poche ore dall’abuso su bambina prepubere (si ringrazia il SVS di Milano).
124
Capitolo 3
3.8 La violenza come fattore di rischio in gravidanza Se risulta difficile parlare di violenza sulle donne come problema di rilievo nella salute pubblica in ambito sanitario, parlare di violenza durante la gravidanza, rappresenta un vero e proprio “taboo” ancora più radicato del primo Infatti la gravidanza nella nostra società rappresenta un terreno privato e “sacrale”, all’interno del quale introdurre un argomento così sgradevole come la violenza, appare davvero un atto stonato, intrusivo e dissacratorio. Del resto, rimane difficile credere che la dimensione di questo fenomeno in gravidanza raggiunga una consistenza tale da renderlo interessante per una comunità scientifica e da far sì che debba considerarsi tra i fattori di rischio più diffusi. In realtà, il problema della violenza è ben presente, anche nelle società più evolute e rappresenta un importante fattore di rischio per il decorso della gravidanza. Anche in questo caso, sono proprio gli operatori sanitari quelli ai quali spetta la responsabilità di riconoscere il problema, decodificando richieste spesso nascoste per vergogna o per paura. Uno dei preconcetti più diffusi, anche tra gli operatori, è che la gravidanza risulti in qualche modo protettiva nei confronti della violenza e dei maltrattamenti: esiste invece una corposa letteratura in grado di dimostrare con evidenza che la violenza non risparmia la donna neppure durante questa fase della vita e, anzi, può cominciare o inasprirsi proprio in questo periodo. In realtà, la gravidanza rende la donna più vulnerabile, riducendo tra l’altro la sua autonomia sia emotiva che finanziaria: i cambiamenti legati alla gravidanza possono essere vissuti dal partner come un opportunità per stabilire potere e controllo sulla donna.31 Non è un caso che il 30% dei maltrattamenti hanno inizio proprio in gravidanza, specie nel secondo e terzo trimestre, che il 69% delle donne maltrattate prima della gravidanza continuano a subire maltrattamenti e che nel 13% dei casi si assista, anzi, ad un intensificarsi ed aggravarsi degli episodi. Anche il puerperio rappresenta un momento di particolare rischio, in cui è possibile che ricomincino comportamenti violenti cessati in precedenza. 31
Dubini V., Curiel P., La violenza come fattore di rischio in gravidanza, Congresso SIGO 2003.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
125
I motivi principalmente addotti dal partner sono: la gelosia nei riguardi del nascituro, la rabbia verso una gravidanza non voluta, o l’ostilità verso la gravidanza in sé, che non permette alla donna di occuparsi dell’uomo come prima. Molto raramente si tratta di episodi isolati, il più delle volte sono invece aggressioni che si ripetono almeno due volte nel corso della gravidanza (60%) o anche più spesso (15%). Gli organi più colpiti sono l’addome, il seno e i genitali: talvolta può associarsi anche abuso a carattere sessuale (1–2%). I principali fattori di rischio individuati sono una storia di violenza precedente, una gravidanza indesiderata (con un aumento del rischio di violenza di circa 4 volte), e la giovane età: in letteratura questo dato è costante, e più giovane è l’età della donna più aumenta il rischio di violenza, con un picco tra 16 e 19 anni, quando il rischio è aumentato di circa 3 volte32. Anche le donne appartenenti a gruppi etnici immigrati sono più esposte al rischio di maltrattamento, per di più con difficoltà maggiori nell’accedere ai servizi e ad esprimere i propri problemi in assenza del partner, che svolge spesso il ruolo di interprete. Uno studio condotto negli USA e pubblicato nel 2002 rileva che le donne di razza nera hanno un rischio di maltrattamento significativamente maggiore, specie se minorenni. Un partner con problemi di alcolismo, l’avere poche persone attorno con le quali confidarsi, la difficoltà a socializzare, una situazione cronica di stress, sono poi fattori di rischio aggiuntivi. Esistono dei link comprovati con la presenza di asma ed epilessia, particolarmente nei casi più gravi, e anche con l’utilizzo di alcool, droghe e farmaci psicotropi da parte delle vittime. Chiaramente questi sono tutti fattori che si influenzano l’uno con l’altro in una spirale che tende ad autoalimentarsi 33.
32 Gazmararian et al., “Violence and reproductive health”: current knowledge and future research directions”, Matern Child Health Journal, 2000. 33 Lee R., et al., Intimate partner violence and woman of colour : a call for innovations Am J of Publ Health 2002.
126
Capitolo 3
3.8.1 Violenza e gravidanza: i dati internazionali I dati della WHO34 stimano comunque che, nel mondo, almeno una donna su tre sia stata picchiata o abusata sessualmente nel corso della propria vita, e che una su quattro sia stata vittima di una forma di violenza in gravidanza. Dobbiamo pensare che nel mondo, ogni ora, una donna in gravidanza viene abusata. La violenza interpersonale risulta essere la 10ª causa di morte per le donne comprese tra 15 e 44 anni, e la seconda causa di morte per le donne in gravidanza, dopo gli incidenti stradali35. La maggior parte dei dati disponibili, derivano dagli USA dove già da tempo esiste una attenta sorveglianza su questo fenomeno: fonti governative rivelano che sono circa 1.500.000 le donne, di cui 334.000 in gravidanza, che subiscono violenza ogni anno, in questo paese. La violenza commessa in ambito familiare da parte di un partner o di un ex partner, rappresenta l’evento più frequente, che supera il 90% dei casi in corso di gravidanza.36 Di tutte le morti materne, il 20 % si stima che sia conseguenza di episodi violenti e, nelle teenager, il rischio di morte in gravidanza, si presenta addirittura raddoppiato. Una metaanalisi di 14 studi, che riflettono la realtà di diversi paesi del mondo, riporta una incidenza di violenza in gravidanza variabile tra 0.9% e 20.1%. Analizzando però nove pubblicazioni, tra loro omogenee per metodologia, si osserva che un’incidenza più realistica è stimata tra il 3.9% e l’8.3%. Contrariamente a quanto potremmo aspettarci, i dati che riceviamo dai paesi industrializzati non differiscono molto da quelli dei paesi in via di sviluppo, forse per il fatto più volte ribadito, che la violenza sulle donne è presente in forma endemica in tutti i paesi del mondo e coinvolge trasversalmente tutti gli strati sociali. 34 World Health Organization, Violence Against Women, Women’s Health and Development Programme, W.H.O, Ginevra 1997. 35 Heise L, et al., “Ending violence against women”, in: Population Report, BMJ Series L, n 11 December 1999. 36 Johonson J.K. et al., The prevalence of domestic violence in pregnant women, BJOG 2003.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
127
Una recente review analizza i dati di letteratura pubblicati tra il 1966 e il 2001, relativi alla violenza contro le donne in gravidanza nei paesi in via di sviluppo e riporta una prevalenza complessiva del 4– 29%, non poi di molto superiore a quella dei paesi sviluppati, come ci saremmo potuti aspettare. In effetti troviamo un’incidenza del 2–5% nel Regno Unito, 5,5– 6,6% in Canada, 2,1–6,3% negli USA, 4–9% in Australia, 11% in Svezia, 6–8 in Sud Africa, 13% in Nicaragua, 10,4% in Cina, 16% in Brasile37. Negli ultimi anni anche nel Regno Unito si è elevato il livello di attenzione riguardo a queste problematiche a causa del grido di allarme lanciato dal British Crime Survey, organo preposto alla sorveglianza del crimine che, analizzando i dati relativi al periodo 1994–99, rivelava che il 50% di omicidi di donne sono perpetrati dal loro partner o ex partner; che il 35% di esse risulta aver subito atti di violenza in passato e il 12% anche in corso di gravidanza; complessivamente il 40% delle donne, poi uccise, si è rivolta almeno una volta al servizio sanitario, senza per altro che gli operatori fossero in grado di riconoscere la situazione “di rischio”. Non è di poco conto, infine, il dato relativo alle morti materne, 8 delle quali, pari al 2,1% delle donne uccise nel periodo 1997–99, erano attribuibili a violenza domestica38. Questo dato è ancora più drammatico negli USA, dove raggiunge la soglia del 5%; inoltre, nei dati relativi a questo paese, la predittività dell’abuso in gravidanza diviene ancora più consistente, dal momento che coinvolge il 25% delle donne poi uccise. In Italia, invece, esistono pochi dati sulla violenza in generale e, praticamente niente, su violenza e gravidanza. La principale fonte ufficiale di informazioni di cui disponiamo è rappresentata dall’ISTAT, che pubblica i dati sulle denunce di abusi nelle varie regioni d’Italia ma non riporta niente di specifico riguardo a questo problema in gravidanza. L’unico studio campione che abbiamo trovato si riferisce a 5000 donne, afferenti ad un servizio di Igiene 37 Valladares E., et al., Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for low birth weight in Nicaragua, Obst Gynecol 2002. 38 RCOG, Why mothers die, 1997–99. Confidencial Enquiries into Maternal Deaths in the UK. London : RCOG Press 2001.
128
Capitolo 3
mentale e riguarda 300 donne intervistate in alcuni consultori fiorentini nell’anno 2000: il 30% di queste utenti riferiva episodi di maltrattamento nel corso della vita e il 22% nel corso della gravidanza ma, in generale, nel nostro paese mancano completamente dati di prevalenza sul fenomeno e molto può e deve essere fatto per migliorare le nostre conoscenze. 3.8.2 Conseguenze della violenza sulla salute della madre e del feto Abbiamo visto che la violenza contro la donna rappresenta un problema reale, frequente e drammatico. Anche se le casistiche non indicano sempre un danno certo, sistematico e quantificabile della violenza sulla gestante e sul feto, non c’è dubbio alcuno che una “gravidanza violata” debba essere considerata una “gravidanza a rischio”. La violenza in gravidanza è più frequente di molte patologie quali diabete gestazionale, preeclampsia, difetti del tubo neurale e placenta previa, per le quali nessun medico avrebbe dubbi circa l’esecuzione di uno screening: non si può dunque non pensare che, anche in questo caso, i sanitari debbano farsi carico del problema, attivando tutti gli strumenti possibili per l’individuazione del rischio. La violenza in gravidanza assume un particolare rilievo in quanto le persone offese sono due: la gestante ed il feto. Tra l’altro è noto che esiste una relazione tra violenza in gravidanza e rischio di abuso sui figli: il partner che abusa della madre ha probabilità di avere un comportamento violento con i figli in una percentuale che oscilla tra il 40% ed il 60%. La violenza esercita i suoi effetti negativi sulla gravidanza in maniera diretta o indiretta. Sulla madre il rischio maggiore è ovviamente rappresentato dalla morte che, come abbiamo visto, è un’evenienza da non sottovalutare: l’avere subito un abuso in gravidanza, si configura comunque come un marker estremamente sensibile anche per il futuro: il rischio di morte violenta aumenta infatti di 3 volte rispetto alla popolazione generale, e deve per tanto essere seriamente preso in considerazione. Ci sono poi tutti gli effetti dei traumi provocati, che si presentano con una frequenza minore solo a quella dei traumi stradali, e che comportano un tasso di ospedalizzazione doppio rispetto alle altre donne
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
129
in gravidanza, sebbene solo il 23% delle donne percosse si rivolgono al Pronto Soccorso per medicazioni. Iperemesi gravidica, algie pelviche e infezioni del tratto urinario, sono condizioni di patologia materna, che si associano frequentemente all’abuso. La violenza può associarsi a MST incluso l’HIV, ad esacerbazione di malattie croniche quali il diabete e l’ipertensione a causa dello stress legato al trauma, a depressione ed altra patologia della salute mentale, tra l’altro, con difficoltà ad abbandonare l’uso di farmaci talora controindicati in gravidanza39. Per quanto riguarda gli effetti sul feto, ricordiamo innanzitutto che in questa popolazione sono più frequenti gravidanze indesiderate o misconosciute e ritardo nelle cure prenatali: si calcola che una buona percentuale di donne abusate arrivi alla prima visita nel 2–3° trimestre, ed è comunque riscontro comune che alcuni controlli non vengano effettuati o che alcuni appuntamenti vengano “dimenticati”. Gli aborti volontari hanno maggiore incidenza in donne sottoposte a violenza40. Comportamenti a rischio come fumo abituale (32%–16%), uso di alcolici (22%–16%) e assunzione di farmaci psicotropi o droga si associano con maggiore frequenza alla gravidanza violenta, così come può essere presente un associazione con epilessia (5.6%–1.3%), asma (22.5%–12%) e ridotto incremento ponderale41. Molti studi riportano un’aumentata incidenza di minaccia di aborto e di aborto, in particolare poliabortività (>3), con numero di eventi negativi proporzionale alla gravità dell’abuso. Rottura d’utero, distacco di placenta, parto pretermine, morte fetale, corionamniotite e preeclampsia sono altre patologie che negli studi risultano variamente associate alla violenza domestica42. 39
Un “case report” di recente pubblicazione, riporta la storia di una donna che si era presentata in ospedale in stato di shock emorragico alla 37ª settimana: si era poi compreso che tale stato derivava da una rottura di milza provocata 8 giorni prima, dai maltrattamenti del partner violento. La donna aveva omesso di rivolgersi al Pronto Soccorso fino a quel momento; in: Janssen P. et al., Intimate partner violence and adverse pregnancy outcomes: a population–based study”. Am J Obstet Gynecol 2004. 40 Saunders E. et al., Screening for Domestic Violence during Pregnancy, Int J Trauma Nurs 2000. 41 Amaro H., et al., Violence during pregnancy and substance abuse, Am J Public Health 1990. 42 Saunders E. et al., Screening for… cit.
130
Capitolo 3
Il problema degli studi che si occupano delle conseguenze della violenza sulla gravidanza è rappresentato dal fatto che le modalità di indagine, i campioni analizzati e i parametri considerati, sono spesso diversi: si ottengono così risultati contraddittori e non sufficienti a raggiungere evidenza statistica. L’unico dato concordemente significativo da un punto di vista statistico (del quale si è ricevuto conferma anche da una recente metaanalisi di 14 lavori pubblicati in Europa e nel Nord America), è l’esistenza di una associazione tra violenza in gravidanza e basso peso alla nascita, che si mantiene anche quando i dati vengano corretti non tenendo in considerazioni fattori come: uso di alcool, droga o ridotto aumento ponderale materno. Il meccanismo attraverso cui la violenza agisce in tutte queste condizioni non è ben chiaro, ma probabilmente esiste un effetto diretto del trauma addominale, con conseguente rilascio di prostaglandine e attivazione dell’attività contrattile, ed uno indiretto mediato dallo stress con rilascio di catecolamine, vasocostrizione ed ipossia fetale. È chiaro che a tutto questo possono poi associarsi negativamente altri fattori come il fumo, l’alcool, l’uso di droghe, la ridotta o tardiva cura prenatale43. Riepilogando, ci sono dei segnali che devono essere colti dagli operatori come, per esempio, iniziare tardivamente le cure antenatali, mancare senza motivo alcuni appuntamenti, manifestare eccessiva ansietà nei confronti del decorso e dell’esito della gravidanza, apparire insicura o infelice e depressa; anche nel partner possono essere osservati dei comportamenti abbastanza caratteristici ed indicativi come eccessiva sollecitudine, tendenza a non lasciare mai da sola la donna e a rispondere al posto suo, magari correggendo le risposte. Non aspettiamoci invece un personaggio con caratteristiche necessariamente legate all’emarginazione: i dati delle case di accoglienza delle donne maltrattate mostrano come oltre il 60% dei partner violenti siano “insospettabili”, e solo una minoranza presenti problemi di alcool (9%), droga (8%), o precedenti penali (9%). Possono poi essere osservati lividi o ferite, solitamente in vario stato di guarigione. Anche una distacco di placenta, infezioni urinarie ri43
Berenson B. et al., Perinatal morbidity associated with violence experience by pregnant women. Am J Obstet Gynecol 1994.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
131
correnti, sanguinamenti, o anche sintomi sfumati, segni comunque di una qualche forma indefinita di disagio, debbono far pensare all’eventualità di una condizione di “gravidanza violata”. 3.9 Quando le “sopravvissute” partoriscono44 Spesso, inconsapevolmente, i medici si trovano di fronte a pazienti traumatizzati sessualmente e diversi dei loro problemi/patologie sono legati a questo evento. La bambina/o per sopravvivere all’abuso mette in atto dei meccanismi difensivi di rimozione45: – repressione della memoria “…questo non è mai accaduto… non succederà mai più”; – dissociazione: si allontana dal proprio corpo, “black–out”, in modo che l’abuso non sta avvenendo; – negazione: “…non è un grosso problema, adesso è finito”. Ma quando non si ha una memoria cosciente, domina quella corporea che si manifesta con la conversione del dolore mentale in sintomi fisici di varia natura che spesso si cronicizzano e non si risolvono con alcuna cura medica46 e in disturbi a carattere sessuale, problemi mentali e psicosociali47. Inevitabilmente diversi eventi della vita, nonostante tutti gli sforzi delle vittime, riattivano le memorie dell’abuso, tra i più importanti si riconosce l’inizio di una relazione sessuale monogama o il matrimonio, la gravidanza, il parto, il puerperio e l’allattamento, ma anche la morte del perpetratore o periodi di stress intenso ecc.... Le intrinseche modifiche legate alla gravidanza, il parto, il puerperio e l’allattamento, sono di per sé fonti di grande vulnerabilità per 44
Titolo ripreso dal corso di formazione organizzato dal centro studi MIPA (Movimento Internazionale Parto Attivo), 7-8 Aprile 2006, tenuto dalla psicoterapeuta statunitense Phyllis Klaus. 45 Cfr par 1.3.3. 46 cfr par 3.5. 47 cfr par 3.7.2.
132
Capitolo 3
ogni donna e, come abbiamo già detto, sono tra gli avvenimenti che più rievocano le storie di abuso in chi le ha vissute. È dunque di vitale importanza che l’ostetrica che accompagna la donna sia in grado di riconoscere le reazioni comuni di un’esperienza di abuso e che le sue azioni siano appropriate e tali da evitare tutti quei comportamenti e quelle procedure che possano in qualche modo rievocare la violenza subita, aiutando la donna a non lasciare che l’esperienza passata possa interferire negativamente anche con il percorso nascita. Phyllis Klaus, psicoterapeuta statunitense, nei suoi corsi di formazione fornisce una serie di indicazioni per l’ostetrica che si trova ad assistere il travaglio–parto delle donne che nascondono un vissuto di abusi48: A. Creare un ambiente sicuro: sia che conosciate la storia della donna o meno, vorrete comunque evitare il più possibile stimoli che attivino memorie traumatiche o che causino eventi negativi che potrebbero ritraumatizzarla […]: – organizzare e mantenere un ambiente emozionalmente e fisicamente sicuro; – prendere tempo per entrare in comunicazione e costruire una relazione; indurre un atteggiamento di fiducia; – creare un’atmosfera di attenzione, apertura e ascolto, evitando la fretta […]. B. Preoccupazioni rispetto al tocco: poiché il tocco può attivare memorie di abuso chiedete sempre prima il permesso alla donna e successivamente cominciate con un tocco non invasivo: – riconoscere le sue reazioni quali tremore, ritrarsi è irrigidirsi; – chiederle cosa sente, pensa rassicurandola che si può lavorare con lei a livello che lei gradisce […]. C. ridurre lo stress: – respirazione rilassante per ridurre gli ormoni dello stress e sollevarla dal panico e dall’ansia ecc. […].
48
Phyllis Klaus, Psicoterapeuta, Docente all’ Università Dipartimento Materno Infantile e dell’Università del Michigan USA. Co–autrice del libro “ When survivors give birth”.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
133
D. Problemi di privacy, confini corporei la preabilità corporea di partorire: – è necessario essere consapevoli della difficoltà nell’esporsi, della nudità, del venir osservata; – non lasciatela da sola potrebbe sentirsi non protetta, in apprensione, in ansia […] molte donne sentono vergogna ed hanno timore nell’essere esposte oppure rispetto alle proprie secrezioni corporee; munitevi di traverse […]; – potrebbe essere preoccupata che il suo corpo non è a posto, danneggiato, difettoso; – dare valore alla sua salute e normalità; – […] riconoscete la vostra posizione fisica rispetto alla donna che ha subito abusi. Sedetevi al suo livello o vicino se possibile, fate attenzione a non assumere un atteggiamento di potere, lasciatela libera di muoversi ed esprimere la sua dinamicità. E. Paura delle procedure: – informatela in anticipo, di qualsiasi procedura che potrebbe rendersi necessaria. Spiegate sempre cosa fate; – riducete al minimo qualsiasi procedura invasiva; – ricordate che le procedure invasive possono simboleggiare che il suo corpo viene violato […]; – sentirsi impotente, essere controllata, oppure avere fobia per aghi e sangue è frequente; – una donna che ha subito abusi potrebbe richiedere una epidurale e, tuttavia avere molta paura e avere un forte conflitto durante la somministrazione. Questo potrebbe ricordarle di essere in trappola o di poter essere abusata da qualcuno che viene da dietro, di notte. Potrebbe avvertire il terrore nel sentire le parole “stia ferma e si sdrai, stia ferma finisce presto” […]; – … dovete riconoscere che l’operatore di turno potrebbe appartenere a quel genere che le ricorda la persona che l’ha abusata…valorizzate i suoi sentimenti e non prendetevela personalmente […]. F. L’importanza delle parole: – siate consapevoli dell’importanza delle parole, del tono di voce. Usare una voce suadente con un atteggiamento di falsa vicinanza può attivare memorie di seduzione del perpetratore;
134
Capitolo 3
– offritele vere rassicurazioni dando valore alle sue sensazioni e fatele capire che sarete con lei […]. La donna in travaglio si trova in uno stato alterato di coscienza, ogni parola e tocco ha un valore, una forza maggiore; – controllate tutte le vostre parole durante il travaglio. Evitate parole come: aperte “rilassati, lasciati andare,” … “sintonizzati con il tuo corpo ed apri le gambe”; – queste parole possono avere un doppio significato. Possono ricordarle il tempo durante il quale doveva arrendersi mentre veniva ferita abusata. Potrebbe non avere fiducia del suo corpo e potrebbe non volersi sintonizzare. Aiutatela a rimanere ancorata nel presente […]. G. Il controllo: – l’argomento del controllo è il più importante per le “sopravvissute”. La perdita di controllo è la cosa che temono maggiormente. Esse tendono a rimanere in controllo usando modalità non sane. […]; – essere in crisi, simulare, non essere in controllo, gridare, agitarsi, svenire …. queste reazioni possono significare flash back, oppure le espressioni di terrore per il dolore per la paura di essere in balia. Alcune sopravvissute paiano aggressive, critiche, difensive ed arrabbiate; – altre appaiono passive, timide, si anestetizzano interamente […]; – altre sono ossessive utilizzando precise routin o rituali. H. Mantenerla informata: – mantenetela informata durante tutto il tempo rispetto a quello che sta succedendo; – coinvolgetela rispetto a tutte le decisioni che riguardano la cura e l’assistenza […]; – la mancanza di informazione è uno degli aspetti più rilevanti del trauma; – condividete le informazioni rispetto a quello che sta succedendo al suo corpo, al bambino senza spaventarla […]; – rispettate al massimo i suoi bisogni anche se vi appaiono strani.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
135
I. In controllo rispetto alle proprie reazioni: – aiutatela a sentirsi in controllo rispetto alle sue reazioni. Normalizzare i suoi sentimenti, l’esperienza del travaglio, i movimenti, le secrezioni, i suoni. […]; – rassicuratela della sua forza, scelte, salute e sicurezza nel presente […]. J. Gestire la dissociazione: – se la donna si dissocia, si allontana paurosamente, aiutatela a ritornare al presente. Usate la voce, il contatto degli occhi e la rassicurazione. Tenetele la mano ed utilizzate un tocco appropriato ecc…; – ricordate che la dissociazione è stata utilizzata come tecnica di sopravvivenza che la persona ha sviluppato ed imparato ad usare durante l’infanzia per potersi allontanare mentalmente durante il tempo del dolore e del terrore. Quando un bambino si dissocia blocca non solo l’esperienza del trauma, ma anche la memoria dell’evento […]. K. Lavorare con le contrazioni: – chiedendo il permesso,tenetele la mano, guardandola negli occhi, respirate con lei e parlatele durante le contrazioni […]; – alcune donne si ritraggono, trattengono la spinta nella fase espulsiva, possono quindi avere bisogno di focalizzare la loro attenzione per lasciare andare. L’ostetrica potrebbe utilizzare una compressa calda per guidarla, le giuste parole e delle attente indicazioni possono aiutare […]. L. Coinvolgere il partner: – ricordatevi che il vostro atteggiamento e comportamento è un modello per il partner. Diventa un riferimento di ciò che può essere fatto in aiuto e con rispetto. M. Raccomandazioni generali: – ogni donna è unica. Non esiste un modo corretto per travagliare e partorire. Ogni operatore ha il suo ruolo, ma la pazienza è una dote indispensabile. Aiutate la donna a scegliere il proprio sentiero. […]
136
Capitolo 3
– lavorare in questo modo aiuta a stabilire relazioni di fiducia, rispetto, un rapporto di sicurezza attraverso il quale la donna può separare il suo traumatico passato dall’esperienza del parto e della nascita. […] 3.9.1 Problemi clinici durante il travaglio Durante il travaglio si possono verificare problemi clinici le cui cause si ricercano nei moventi psicologici legati al passato abuso. Uno stadio prodromico prolungato con contrazioni non effettive: • dato dal rifiuto di entrare in un processo che porta ad essere genitori; • dato dalla consapevolezza di non essere in controllo; • dato da aspettative negative circa la capacità di una corretta risposta corporea (il suo corpo è stato danneggiato e lo sente difettoso). Resistenza o incapacità a tollerare esami vaginali, prelievi di sangue, flebo, cateteri manifestata con opposizione fisica, tensione, panico, perdita di sensi. Travaglio che si interrompe nella fase attiva: • il dolore ha raggiunto un livello in cui la donna non ha più il controllo e ha una paura profonda, si sente indifesa e questo può richiamare la sensazione di impotenza avvertita durante l’abuso; • paura del parto vaginale, preferenza al taglio cesareo dovuta a “mancato progresso della parte presentata”; • incremento di catecolamine (rallentano il travaglio). Ritardo o mancata discesa del feto nello stadio secondario: • paura alla distensione del perineo, della possibilità di lacerazioni ed episiotomia quindi rispondendo con una forte tensione dei piani muscolari bassi; • percezione del bambino come “stupratore”, come colui che procura dolore; • riluttanza a diventare genitore.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
137
Mancanza d’interesse per il neonato: • la dissociazione durante il parto può ritardare il bonding; • un parto traumatico può sopraffare l’interesse per il nascituro; • l’abuso subito durante l’infanzia può aver deprivato la donna del suo istinto materno. Riluttanza o incapacità ad allattare (mancanza di latte). L’ostetrica dunque deve avere sempre uno sguardo profondamente vigile e non sottovalutare i “segnali preziosi” di aiuto che la donna le fornisce secondo i propri mezzi; tutto questo richiede una grossa preparazione ma soprattutto una grande sensibilità e dedizione. Riflessioni Come abbiamo più volte ribadito l’indagine sui maltrattamenti intrafamiliari rappresenta un terreno estremamente scivoloso, sia perché spesso i segni dell’abuso non sono evidenti, sia perché la donna stessa tende a coprire la realtà per paura, vergogna e timore dell’intervento dell’autorità giudiziaria. D’altra parte, il personale sanitario, compresi gli ostetrici– ginecologi, non è stato fino ad ora preparato a considerare l’importanza del problema violenza sessuale. Per questo motivo, per anni, l’atteggiamento diffuso è stato quello di ignorare o minimizzare anche quei segnali che avrebbero potuto far comparire il sospetto: è stata dominante l’idea che la violenza domestica sia una faccenda privata nella quale è opportuno non intromettersi. Inoltre, la mancanza di competenze tecniche e di risorse, il timore di offendere la persona che si ha davanti, la paura di scoperchiare un vero e proprio “vaso di Pandora”, senza avere poi la capacità di trovare risposte e la mancanza di tempo, sono state le motivazioni addotte con maggiore frequenza per giustificare l’elusione del problema. A questo si aggiunga il timore di essere coinvolti come testimoni: è nota, infatti, la difficoltà dei contatti con le autorità investigative e giudiziarie. Questo accade in tutti i paesi dove il problema è stato analizzato e, a maggior ragione, è comprensibile nel nostro paese dove, come abbiamo visto, questi temi sono ampiamente sottovalutati e disattesi.
138
Capitolo 3
Eppure, paradossalmente, la gravidanza e le visita ginecologiche di controllo, insieme a tutte le prestazioni ostetrico–ginecologiche, costituiscono una grandissima opportunità per svelare una situazione di maltrattamento: la maggior parte delle donne seguono un programma di controlli prenatali o ginecologici ed hanno quindi ripetute occasioni di entrare in contatto con il Servizio Sanitario e con operatori con i quali si crea facilmente un rapporto di confidenza e di fiducia; inoltre, per quanto riguarda la gestante, il timore delle possibili conseguenze per il suo bambino spinge la donna ad aprirsi con maggior facilità49. Uno studio di Norton e collaboratori ha mostrato come una singola domanda riguardo l’esistenza o meno di situazioni violente in famiglia, può portare comunque ad individuare una percentuale di donne abusate dell’1%: il ripetere la domanda due o più volte, fa salire questa percentuale al 10%. Si capisce dunque quanto sia importante essere consapevoli di questa responsabilità, e quanto possa essere liberatorio offrire l’opportunità di aprire quella finestra che probabilmente da molto tempo la donna abusata avrebbe voluto aprire. Nel capitolo abbiamo parlato dell’esistenza dei segnali che possono essere colti sia nella donna che si presenta alla visita, sia nel partner che l’accompagna. Una volta acquisita l’abitudine di pensare a questo problema, una preparazione adeguata e assunta la consapevolezza dell’importanza che la questione riveste, sarà davvero possibile offrire una reale assistenza. La Società Canadese e quella Australiana di Ostetricia e Ginecologia, hanno dato indicazione mandataria che uno screening su maltrattamenti e violenza venga effettuato routinariamente su ogni gestante. La questione dello screening non è comunque né semplice né scontata: recentemente su BMJ50 si è assistito ad un interessante dibattito proprio riguardo all’utilità dell’esecuzione dello screening. A scatenare la questione è stato un articolo pubblicato nell’agosto 200251: una metaanalisi di 2520 articoli che arrivava alla conclusione del49 50
Dubini V., Curiel P., La violenza come rischio in gravidanza, Congresso SIGO, 2003. Heise L. et al., “Ending violence against women” in: Population Report, Series L, BMJ
2002.
51
Ramsey J. et al., Should Health Professionals Screen Women for Domestic Violence Systematic Review.
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
139
la mancanza di evidenza circa l’utilità di effettuare uno screening, quando si consideri il miglioramento delle condizioni delle donne maltrattate. Lo stesso articolo riportava, comunque, come l’uso dello screening aumentava di 7 volte la probabilità di individuare una donna vittima di violenza (parametro non contenuto in tutti gli studi considerati), affinava complessivamente le capacità degli operatori, ed era ben accetto dal 78% delle donne, e dal 68% delle donne abusate. È peraltro economico ed in grado di ridurre i non trascurabili costi di ogni donna abusata (92% in più rispetto ai costi annui delle altre donne in gravidanza). Gli argomenti di chi si dice contrario sono: la non evidenza dell’utilità in termini di cambiamento per le donne abusate ed il fatto che 2/3 dei medici e 1/2 degli infermieri non è d’accordo sull’esecuzione del test52. Come abbiamo detto, comunque, le indicazioni di molte prestigiose società scientifiche indirizzano ad eseguire routinariamente alcune domande riguardo la violenza domestica. Le raccomandazioni principali riguardano il rispetto della confidenzialità, l’offrire alla donna la possibilità di essere sola nel corso del controllo, l’offrire un interprete che non sia il partner, quando si parla con donne immigrate, sviluppare programmi di formazione e di acquisizione delle conoscenze delle risorse per gli operatori implicati, fornire informazioni circa le possibiltà che il territorio offre per uscire dalla situazione violenta, ripetere la domanda più volte. Può essere utile inoltre mettere in evidenza poster e materiale pubblicitario, con numeri telefonici dei servizi di accoglienza, negli ambulatori, negli ospedali, nelle toilette, dove la donna può con calma scriversi il numero telefonico. È certamente un messaggio positivo inserire nel materiale predisposto per le informazioni anamnestiche antenatali, una domanda sull’eventuale presenza di una qualche forma di violenza, come lo è per altri fattori di rischio: anche se la donna negherà, saprà però che esiste qualcuno che sta prendendo in considerazione il suo problema. È utile, in ogni caso, che vengano elaborate delle linee guida che tengano conto della realtà locale nella quale ci si trova ad operare53. 52
Dubini V., Curiel P., La violenza come… cit. In questo campo sono certamente indispensabile l’informazione e la formazione senza le quali non è sufficiente neppure la buona volontà. Conoscere i problemi, decodificare la richiesta, superare i pregiudizi personali, saper ascoltare e rassicurare le pazienti, costituiscono 53
140
Capitolo 3
Gli operatori dovrebbero essere sensibilizzati al problema e ben preparati alla gestione dei casi, anche attraverso l’insegnamento nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione. Le istituzioni dovrebbero a loro volta impegnarsi per la creazione di centri antiviolenza con personale valorizzato, motivato e sostenuto e di una consistente rete territoriale. Di contro è doveroso segnalare la caparbietà con cui l’AOGOI54 negli ultimi anni si è impegnata a diffondere una cultura su queste tematiche, perseguendo tenacemente l’obiettivo, ancora lontano, di farle diventare parte integrante delle nostre conoscenze. Si è promossa la creazione di un gruppo di studio e di lavoro sul problema, che ha stilato cartelle per la raccolta dati, protocolli di intervento ed un sito Internet. Si sono tenuti corsi di preparazione del personale mettendo in comune esperienze diverse ed è stato organizzato un primo congresso nazionale, simbolicamente tenutosi a Firenze l’8 Marzo del 2003 (www.aogoi.it). Il processo è lungo perché, non solo medici del pronto soccorso, medici di base, ginecologi, pediatri, ostetriche, infermieri, devono imparare a svolgere il loro ruolo responsabile e cosciente in questo delicato ambito, ma la società tutta, dove permangono e si alimentano vicendevolmente i pregiudizi sulla differenza di genere e la cultura del predominio e della prevaricazione. Questo complesso processo di cambiamento deve inoltre investire le leggi ed i provvedimenti di aiuto alle vittime. Solo quando la donna potrà assumere realmente nella società un ruolo paritario, la violenza non sarà più una norma in qualche modo tollerata, ma soltanto una aberrazione inaccettabile. Conclusioni La violenza ha accompagnato da sempre il cammino dell’uomo sembrando addirittura a molti una componente ineliminabile della natura umana. la condizione di base per una prima accoglienza a queste donne. Inoltre non può mancare uno stretto rapporto di collaborazione con gli altri servizi, con le strutture territoriali e con l’Autorità giudiziaria. 54 Associazione degli Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (www.aogoi.it).
Violenza sessuale: chi vuol aprire il “vaso di Pandora”?
141
Fin dai tempi antichi, in tutte le culture, questo messaggio è stato codificato sotto varie forme ed è giunto fino a noi attraverso miti, leggende, narrazioni e testi religiosi (uno per tutti basti ricordare quello del primo fratricida Caino) quasi fosse una certezza incontrovertibile. Nella certezza di tale dolorosa presenza, l’uomo non sempre ha trovato la forza ed il coraggio di chiamare con il proprio nome i soprusi che compiva, legittimandoli di volta in volta sotto la bandiera delle varie ideologie e culture; il risultato è una frammentazione babelica del concetto stesso di “violenza” che ne ha prodotto una frammentazione semantica nelle varie zone del pianeta. In seno alla violenza, perciò, lo stupro assurge al ruolo di pilastro con la sua perenne ricorrenza in un doloroso, quanto vitale flusso fatto da corsi e ricorsi che si inseguono nella millenaria storia umana. Non esiste luogo della Terra dove non siano stati consumati nel tempo abusi sessuali, dove amplessi forzati non abbiano messo al mondo bambini, scomodi testimoni di una storia scritta apparentemente dai più forti. Le varie culture prima, le scienze umane poi, si sono affannate a raccogliere, raccontare, analizzare uno dei tanti pericoli incombenti nella quotidianità: lo stupro. Certe realtà sono entrate così a far parte di quel vissuto collettivo al quale ognuno di noi attinge modellando in esso e per esso i propri sogni, le proprie aspettative e le proprie paure, ma purtroppo, in molti casi, la realtà ha superato la fantasia. Come abbiamo avuto modo di vedere, la comunità internazionale si è ormai attivata da tempo per combattere le violenze e le discriminazioni delle donne; tuttavia, ad un impegno teorico degli stati, non sempre corrisponde un impegno fattivo e certe situazioni rischiano di recidivare in una specie di “cancrena delle buone intenzioni”. Le cronache e le esatte quanto fredde note statistiche sono lì a indicarci l’entità di fenomeni che coinvolgono milioni di persone in tutto il pianeta, ma non è possibile di fatto verificare a livello globale l’efficacia di certe iniziative impostate per limitare la piaga degli abusi sessuali. In alcune aree, in particolare nei paesi in via di sviluppo, a causa di una serie di congiunture sfavorevoli, lo stupro è divenuto prima un’arma di guerra e poi una triste consuetudine del quotidiano vivere. Di fronte a certe realtà, che hanno una così vasta portata, sia
142
Capitolo 3
nell’estensione del fenomeno sia nell’intensità del dolore, studi ed indagini di settore come quello che abbiamo tentato di svolgere in questa sede, diventano appena sussurri, ripetizioni di echi lontani, di voci che chiedono solo di essere ascoltate.
Appendice
143
144
Capitolo 3
Appendice
145
Tavola 1 Indici stalking (comportamento persecutorio, Corriere della sera 22.02.2007) modalità di stalking Ha cercato insistentemente di parlare con l'ex Ha chiesto ripetutamente appuntamenti Ha aspettato l'ex partner fuori casa, al lavoro, a scuola Le ha inviato messaggi telefonate, email,lettere, regali indesiderati L'ha seguita o spiata
% 68 61 57 55 40
Indici stalking annuali % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1
2
3
4
5
6
Appendice
146
Tavola 2 Ricerca Dipartimento USA almeno uno stupro un tentato stupro stupro subito nell’ultimo anno
14,80% 2,80% 0,30%
Ricerca su base nazionale condotta nel 2000 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America alle donne sopra i 17 anni
2,80%
0,30% almeno uno stupro un tentato stupro stupro subito nell'ultimo anno 14,80%
Appendice
147
Tavola 3 Violenze subite dalle donne nella Repubblica Ceca Donna sopra i 15 anni
%
Una volta nella vita
11,60%
Più di una volta nella vita
3,40%
Nessuna
85,00%
Violenze subite nella Repubblica Ceca
11,60%
3,40%
85,00%
Una volta nella vita
Più di una volta nella vita
Nessuna
Appendice
148
Tavola 4 Gli abusi sulle Italiane Telefonate oscene Molestie fisiche Esibizionismo Ricatti sessuali sul lavoro
3.340.000 1.040.000 764.000 170.000
Gli abusi sulle italiane
764.000,0
170.000,0 Telefonate oscene Molestie fisiche
1.040.000,0
Esibizionismo 3.340.000,0
Ricatti sessuali sul lavoro
Appendice
149
Tavola 5 Stupri o tentati stupri non denunciati nel corso della vita
negli ultimi tre anni
Collega o datore di lavoro
9
10
Persona conosciuta bene Coniuge o parente Fidanzato ex fidanzato Conoscente Amico Estraneo
4 10 7 15 22
7 12 12 18 30
grandi città
per la strada
33
20
Appendice
150
Tavola 6 Stupri o tentati stupri non denunciati
Stupri o tentativi di stupri non denunciati
Estraneo 22 Conoscente
15 7
Coniuge o parente
negli ultimi tre anni
10 4
Collega o datore di lavoro 0%
nel corso della vita grandi città per la strada
9 20% 40% 60% 80% 100%
Appendice
151
Tavola 7 Quadro delle denunce Tentati stupri denunciati
16,80%
Stupri denunciati
7,30%
Denunciati se compiuti da estranei
15,50%
Denunciati se compiuti da persone conosciute
4%
Violenze inattese, opera di amici, fidanzati, conoscenti
54%
Denunce di violenza nel lavoro Violenza sessuale di strada (donne tra i 25 e 40 anni, istruite che ricorrono alla denuncia) Luogo principale della violenza è la strada
5,50%
Denunce
22,50% 64,60%
Tentati stupri denunciati Stupri denunciati Denunciati se compiuti da estranei
16,80% 7,30% 15,50%
64,60%
4%
Denunciati se compiuti da persone conosciute Violenze inattese, opera di amici, fidanzati, conoscenti Denunce di violenza nel lavoro
22,50%
5,50%
54% Violenza sessuale di strada (donne tra i 25 e 40 anni, istruite che ricorrono alla denuncia) Luogo principale della violenza è la strada
Appendice
152
Tavola 8 Gli autori delle violenze
Amico
27%
Estraneo
12%
Conoscente di vista
19%
Fidanzato ex fidanzato
10%
Coniuge o altro parente
9%
Persona che conosceva bene
3%
collega o datore di lavoro
7%
altro
9%
Gli autori delle violenze altro collega o datore di lavoro Persona che conosceva bene Coniuge o altro parente Fidanzato ex fidanzato Conoscente di vista Estraneo Amico 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Appendice
153
Tavola 9 Indagine Istat
Donne che hanno subito molestie fisiche
3,5 milioni
Donne che subiscono atti di esibizionismo o pedinamenti
4 milioni
Donne che ricevono telefonate oscene
4,5 milioni
Donne che subiscono molestie verbali
4,6 milioni
Donne che subiscono stupri o tentati stupri
500 mila
Donne che subiscono ricatti di lavoro
900 mila
10 milioni di donne subiscono violenze/molestie nel corso della loro vita
33% non denuncia il sopruso non ne parla con nessuno 90%
Appendice
154
Tavola 10 Luoghi delle molestie Mezzo Pubblico Strada Luogo di Lavoro Discoteca Altro
37,00% 18,40% 12,90% 7,60% 24,10%
I Luoghi Delle Molestie
24,10%
37,00%
7,60% 12,90%
18,40%
Mezzo Pubblico
Strada
Discoteca
Altro
Luogo di Lavoro
Appendice
155
Tavola 11 Profilo del maltrattante Profilo Maltrattante Insospettabile Handicap fisico Disagio psichico trattam.farmac. Diagnosi spec. In psicoterapia Ricoveri in psichiatria Malato terminale Tentativi di suicidio Tossicodipendente Alcolista Ex–tossicodipendente Ex–alcolista Pregiudicato Giocatore d’azzardo TOTALI
2003 89 2 18 3 1 1 0 2 8 17 1 1 3 1 147
2004 75 1 13 4 0 1 0 1 5 14 1 2 3 3 123
2005 122 1 10 0 6 6 0 3 4 12 2 0 2 4 172
Totale 2003–2005 286 4 41 7 7 8 0 6 17 43 4 3 8 8 442
% 64,7 0,9 9,3 1,6 1,6 1,8 0 1,4 3,8 9,7 0,9 0,7 1,8 1,8 100
Appendice
156
Profilo del maltrattante 350 300 250 200 150 100 50 0 0
1
2
3
4
1=2003, 2=2004, 3=2005, 4=Totale 2003-2005 Insospettabile
Handicap fisico
Disagio psichico
trattam.farmac. Diagnosi spec.
In psicoterapia
Ricoveri in psichiatria
Malato terminale
Tentativi di suicidio
Tossicodipendente
Alcolista
Ex-tossicodipendente
Ex-alcolista
Pregiudicato
Giocatore d'azzardo
5
Appendice
157
Tavola 12 Livello di istruzione del maltrattante
Caratteristiche per titolo di studio del maltrattante
licenza inferiore
anno 2003 13
anno 2004 4
anno 2005 15
Totale 2003–2005 32
media inferiore
60
56
74
190
43
laurea
25
1
13
53
12
formazione professionale
10
7
8
25
5,7
TOTALI
147
123
172
442
100
Titolo di studio maltrattante
Titolo di studio maltrattante 80 70
maltrattanti
60 50 40 30 20 10 0 1
2
3
anni 1=2003; 2= 2004; 3=2005
licenza inferiore
media inferiore
laurea
formazione professionale
Percentuale 7,2
Appendice
158
Tavola 13 Caratteristiche del maltrattante Maltrattante Marito Convivente Fidanzato Ex marito Ex Convivente Ex relazione Padre Madre Partner madre Partner padre Fratello/sorella Figlio/figlia Altro parente Persone addette alla cura e/o formazione Datore di lavoro Collega Conoscente Sconosciuto Altra donna Operatore socio–sanitario TOTALI
Anno 2003 71 22 2 15 6 7 6 2 1 0 4 1 2 0
Anno 2004 71 11 0 10 1 9 4 3 1 1 0 1 3 0
Anno 2005 74 24 2 27 10 9 7 3 0 0 4 0 0 0
Totale 2003–2005 216 57 4 52 17 25 17 8 2 1 8 2 5 0
Percentuale
1 1 5 0 0 1
1 2 4 1 0 0
8 1 2 0 1 0
10 4 11 1 1 1
2,3 0,9 2,5 0,2 0,2 0,2
147
123
172
442
100
48,9 12,9 0,9 11,8 3,8 5,7 3,8 1,8 0,5 0,2 1,8 0,5 1,1 0
Appendice
159
Caratteristiche del maltrattante 250
200
150
100
50
0 0 Marito Fidanzato Ex Convivente Padre Partner madre Fratello/sorella Altro parente Datore di lavoro Conoscente Altra donna
1 2 3 4 1=2003, 2=2004, 3=2005, 4=Totale 2003-2005
5
Convivente Ex marito Ex relazione Madre Partner padre Figlio/figlia Persone addette alla cura e/o formazione Collega Sconosciuto Operatore socio-sanitario
Appendice
160
Tavola 14 Caratteristiche per condizione lavorativa del maltrattante condizione professionale/lavorativa maltrattante Dirigente Insegnante Impiegato Operaio Libero professionista Commerciante Artigiano Altro lavoro autonomo Sacerdote Appartente forze dell’ordine Avvocato Medico/psichiatra Studente Disoccupato Pensionato TOTALI
anno 2003 3 4 19 36 10 5 6 28 0 2 2 5 4 14 9 147
anno 2004 2 2 12 32 8 4 4 21 2 2 2 5 3 17 7 123
anno Totale 2005 2003–2005 3 8 4 10 26 57 40 108 16 34 14 23 11 21 30 79 0 2 1 5 0 4 4 14 0 7 15 46 8 24 172 442
% 1,8 2,3 12,9 24,3 7,7 5,2 4,8 17,9 0,5 1,1 0,9 3,2 1,6 10,4 5,4 100
te
A pparten
2003
2004 Pension a to
D is oc cu p a to
Stud en te
A vvoca to Me dico/p s ic hiatr a
Sa cerdote te forze d e ll'o rd ine
A ltro lavo ro au tono mo
A rtigiano
Op era io Libe ro pro fes sionis ta C om merc ian te
Impieg ato
In segn an
D ir igente
unità
Appendice 161
Condizione lavorativa del maltrattante
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
professioni
2005
Appendice
162
Tavola 15 Tipi di violenza e maltrattamento Tipo di violenza e maltrattamento Violenza sessuale Molestie sessuali Fisico e psicologico Psicologico Economico Stalking Mobbing TOTALI
Anno 2003 13 3 66 31 25 7 2 147
Anno 2004 6 4 58 28 21 4 2 123
Anno 2005 6 5 71 39 43 6 2 172
Totale 2003–2005 25 12 195 98 89 17 6 442
Percentuale 5,7 2,7 44,1 22,2 20,1 3,8 1,4 100
Caratteristiche per tipo di violenza e maltrattamento 3,8% 1,4%
5,7%
2,7%
Violenza sessuale
20,1%
Molestie sessuali Fisico e psicologico
44,1% 22,2%
Psicologico Economico Stalking Mobbing
Appendice
163
Tavola 16 Caratteristiche per tipo/ ambito della violenza Ambito della violenza In ambito famigliare Fuori dall’ambito familiare TOTALI
Anno 2003 129 18 147
Anno 2004 104 19 123
Anno 2005 146 26 172
Totale 2003–2005 379 63 442
Percentuale 85,7 14,3 100
Caratteristiche per tipo ambito della violenza
14,3% In ambito famigliare Fuori dall'ambito familiare 85,7%
Appendice
164
Tavola 17 Indicizzazione dello stato civile delle vittime Stato civile Coniugate Separate Divorziate Conviventi Vedove Nubili TOTALI
Anno 2003 123 48 13 26 0 40 250
Anno 2004 95 46 12 18 0 34 205
Anno 2005 93 66 18 28 3 29 237
Totale 2003–2005 311 160 43 72 3 103 692
Percentuale 44,9 23,1 6,2 10,4 0,5 14,9 100
Appendice
165
Caratteristiche per stato civile 140 120 100 Numero vittime
123 Anno 2003 Anno 2004
9593
80 4846
40
131218
20 0
Anno 2005
66
60
26
18
4034 29
28
Coniugate Separate Divorziate Conviventi
0 0 3 Vedove
Nubili
Stato civile
stato civile ( 2003-2005) Coniugate Separate
15% 0%
Divorziate
10%
46%
Conviventi Vedove Nubili
6% 23%
Appendice
166
Tavola 18 Caratteristiche per nazionalità nazionalità della donna Italiana Straniera U.E. Straniera extra U.E. TOTALI
Anno 2003 199 5 46 250
Anno 2004 149 9 47 205
Anno 2005 170 8 59 237
Totale 2003–2005 518 22 152 692
Percentuale 74,8 3,2 22 100
Caratteristiche per nazionalità 200 180 160 140 Numero 120 100 vittime 80 60 40 20 0
199 170 149 Anno 2003 46 47
59
5 9 8 Italiana
Straniera U.E. nazionalità
Straniera extra U.E.
Anno 2004 Anno 2005
Appendice
167
Tavola 19 Caratteristiche per fasce d’età della vittima Fascia d’età 15–20 21–29 30–39 40–49 50–60 oltre 60
2003 3 37 95 72 34 9
2004 4 25 72 69 25 10
2005 2 30 81 67 29 28
Totale 2003–2005 9 92 248 208 88 47
% 1,3 13,3 35,8 30,1 12,7 6,8
caratteristiche per fascia d'età 300 250 2003
200
2004 150
2005 Totale 2003 - 2005
100
%
50 0 15 - 21 - 30 - 40 - 50 - oltre 20 29 39 49 60 60
Appendice
168
Tavola 20 Caratteristiche per titolo di studio della vittima Titolo di studio
Anno 2003 0 22 95 31 72 30
Nessuno Licenza elementare Media inferiore Formazione Professionale Media superiore Laurea
Anno 2004 0 15 74 23 67 26
Anno 2005 2 20 81 19 86 29
Totale 2003–2005 2 57 250 73 225 85
% 30,00% 8,20% 36,10% 10,50% 32,50% 12,40%
Caratteristiche per titolo di studio 300 250
Anno 2003
200
Anno 2004
150
Anno 2005
100
Totale 2003 - 2005
50
ea La ur
re
M
ed ia
su
io
pe r
io
na le
re m
az
io n
e
Pr of es s
in fe ri o ed ia M Fo r
Li ce
nz
a
el e
N
m
es s
un
en ta re
o
0
Appendice
169
Tavola 21 Situazione lavorativa della vittima Studentessa Casalinga Commerciante Altro Disoccupata Pensionata
13 36 0 19 39 12
10 28 0 20 29 10
9 34 9 11 31 12
32 98 9 50 99 34
4,6 14,2 1,3 7,2 14,3 4,9
Caratteristiche lavorative 120 100
Anno 2003
80
Anno2004
60
Anno 2005
40
Totale 2003 - 2005
20
Percentuale
D iri In gen se t gn e an Im t pi e O eg pe at ra O a tri pe ce r ai A s o rti a Li gi b c an C er io ol a la pr s an a bo o i ra fes tari a tri s i c e on do ist a St me u d sti en ca te C s sa C as a om li m nga er ci an te D is Al t oc ro cu Pe pa n s ta io na ta
0
Appendice
170
Tavola 22 Consulenze legali e psicologiche delle vittime Anno 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Totale
Consulenze legali 75 93 172 160 175 192 198 318 289 305 238 194 223 210 255 178 189 3464
77% 65% 69% 63% 64% 69% 78% 81% 81% 82% 76% 71% 83% 77% 72% 73% 69% 74%
Consulenze psicologiche 23 49 78 96 97 89 56 74 69 66 74 80 47 61 101 66 84 1210
23% 35% 31% 37% 36% 31% 22% 19% 19% 18% 24% 29% 17% 23% 28% 27% 31% 26%
Totale consulenze 98 142 250 256 272 281 254 392 358 371 312 274 270 271 356 244 273 4674
Appendice
171
Consulenze legali e psicologiche dal 1989-2005 450 400 350 300 250
Consulenze legali
Consulenze psicologiche
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
200 150 100 50 0
Totale consulenze
Appendice
172
Tavola 23 Delitti denunciati per i quali si è iniziata l’azione penale anno Incesto Violenza carnale Atti libidine
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 15 15 20 15 25 15 15 15 15 15 1005 1180 1200 1220 1290 1390 1430 1780 1700 1650 700
850
950
1020 1000
900
1050 1450 1600 1700
Delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale negli anni 1985 - 1994 2000 1800 1600 1400 1200
Incesto
1000
Violenza carnale Atti libidine
800 600 400 200 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Appendice
173
Tavola 24 Abuso sessuale extrafamiliare (5% del totale) Parenti non conviventi
8%
Amici
42%
Estranei
50%
Abuso sessuale extrafamiliare
5%
8%
Parenti non conviventi Amici 50%
42%
Estranei
Appendice
174
Tavola 25 Abuso sessuale intrafamiliare (11% del totale abusi) Madre
7%
Parenti conviventi
25%
Padre
57%
Abuso sessuale intrafamiliare
( 11% del totale abusi)
7% 25%
Madre Parenti conviventi Padre
57%
Appendice
175
Tavola 26 Tentati suicidi da parte di bambini vittime di abusi intrafamiliari o extrafamiliare
Rapporti incestuosi.
38%
Rapporti NON Incestuosi Totale tentativi di suicidio
5% 43%
45% 40% 35% 30% 25% Serie1
20% 15% 10% 5% 0%
Rapporti incestuosi.
Rapporti NON Incestuosi
Totale tentativi di suicidio
Appendice
176
Tavola 27 Ripartizione secondo il sesso delle 698 vittime degli abusi minorili dell’anno 2000 sesso maschi femmine totale
% 33% 66,90% 100%
numero 231 467 698
suddivisione percentuale delle 698 vittime di abusi minorili del 2000 in base al sesso
33,1% maschi femmine 66,9%
Appendice
177
Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica sicurezza, Dir. Centrale, della Polizia Criminale Tavole relative alla violenza sessuale minorile1 Tavola 18.4 (ministero degli Interni)
1
Fonte: ISTAT; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 1994, edizione 1995; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 1995, edizione 1996; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 1996, edizione 1998; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 1997, edizione 1998; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 1998, edizione 2000; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 1999, edizione 2001; Statistiche Giudiziarie penali. Anno 2000, edizione 2002.
178
Appendice
Tavola 18.4 (ministero degli Interni)
Appendice
179
Tavola 28 Ricerca condotta a Trieste nel 1998 tra 510 donne utenti dei Servizi Socioassistenziali violenze fisiche minacce insulti violenze psicologiche violenza economica
9,2% 2,5% 11% 33% 5,7%
35 30 25 20 15 Serie2
10 5
ica
he
ec on om
ol og ic vio
ps ic le nz e
le nz a
in su lti
in ac ce m
vio
vio
le nz e
f is ic
he
0
180
Appendice
Carta della Rete Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne Questo documento rappresenta il punto di partenza per la condivisione di obiettivi e principi comuni delle associazioni, cooperative, gruppi di lavoro che gestiscono Centri Antiviolenza e Case delle Donne. Lo scopo è quello di individuare quei punti che, nel rispetto delle differenze, identifichino alcune finalità comuni e condivise per lo sviluppo di interventi e azioni nel campo della violenza alle donne ed alle/ai bambine/i. Proposito di questa Carta è quella di creare un insieme di principi in cui tutti i Centri e le Case si possano riconoscere nel rispetto delle differenze, delle realtà locali, della propria storia politica e di nascita. Si intende rafforzare le singole associazioni, le reti regionali già esistenti e costituire una base comune per la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza. Con questo documento vogliamo esplicitare un’identità comune e visibile che dia forza alle nostre Associazioni e alle donne che si rivolgono ai nostri Centri. 1) I Centri che si riconoscono in questo documento operano all’interno dell’ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale, in specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi. 2) I Centri sono costituiti da donne e vi lavorano donne che si occupano di violenza intra– ed extrafamiliare alle donne (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, traffiking), e di violenza assistita (bambine/i che assistono a queste forma di violenza), in qualsiasi forma essa si esprima. 3) Centri che ne fanno parte gestiscono l’accoglienza telefonica, e/o diretta, e/o l’ospitalità di donne, adolescenti, bambine e bambini che hanno subito violenza e svolgono attività e progetti finalizzati a prevenirla ed a contrastarla. 4) Centri sostengono progetti individuali di donne, che vivono situazioni di temporaneo disagio e difficoltà a causa di violenza in atto, pregressa o subita in età minore. 5) I Centri realizzano azioni di ricerca, formazione, sensibilizzazione e di promozione di politiche contro la violenza.
Appendice
181
6) I Centri accolgono donne sole o con figli/e nel rispetto delle differenze culturali e dell’esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell’impatto dell’appartenenza a diverse etnie, cultura, religione, classe sociale e di orientamento sessuale. 7) I Centri si impegnano a garantire alle donne anonimato e segretezza e intraprendono azioni che le riguardano solo con il loro consenso. 8) La metodologia di accoglienza si basa sulla relazione tra donne che implica un rimando positivo del proprio sesso/genere. Tale relazione richiede riconoscimento di competenze, professionalità e valore femminile. Contiene l’opportunità per le donne di fruire della forza del progetto politico di cambiamento, volto a contrastare il senso di impotenza ed isolamento che spesso provano nelle situazioni di violenza. La coscienza di sé e la competenza teorica e pratica sul tema della violenza alle donne, rappresenta un di più rispetto alla donna accolta; occorre usare questo potere ad esclusivo vantaggio delle donne, rispettando le loro scelte individuali. Il percorso di uscita della violenza verrà negoziato in un continuo processo di reciprocità, senza giudizio. I Centri forniscono strumenti ed informazioni circa i diritti, le risorse, le strategie al fine di restituire alle donne autonomia e consapevolezza. 9) Le Associazioni si impegnano a lavorare affinché le singole donne che decidono di denunciare pubblicamente i danni che hanno subito dalla violenza non vengano strumentalizzate dai mass– media. 10) Ai Centri si rivolgono anche donne con bambine/i che a loro volta subiscono direttamente o indirettamente maltrattamenti e abusi. In questi casi è essenziale rilevare questi problemi e sviluppare interventi di protezione anche per le/i bambine/i. Questo in particolare modo nelle case rifugio dove vengono ospitati insieme alle madri, nel qual caso si ritiene che ogni Casa debba dotarsi di figure professionali adeguate anche per le/i bambini. 11) Tutte le operatrici e consulenti di accoglienza, volontarie e non, dovranno avere una formazione adeguata e che rispetti le competenze professionali della metodologia di accoglienza praticata nei Centri. I Centri si avvalgono di aiuto esterno e collaborazioni, anche maschili, finalizzate a progetti specifici, dopo una accurata selezione e formazione.
182
Appendice
12) Nelle azioni di formazione, promozione e sensibilizzazione va valorizzata la competenza, l’autonomia di pensiero e l’autorevolezza acquisita dall’esperienza dei Centri antiviolenza di 20 anni di impegno nel contrasto alla violenza. La Rete è un luogo concreto, simbolico e politico di scambio e confronto tra le associazioni, i centri antiviolenza e le case delle donne. Nello specifico intende: 1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
aiutare le Associazioni a scambiarsi esperienze per aiutare sempre più donne e bambini/e a uscire dalla violenza. Lo scambio può riguardare ricerche, metodologie di accoglienza, informazioni, azioni sperimentali, prodotti, procedure del diritto e della giurisprudenza e pratiche di ospitalità nelle Case Rifugio; favorire la conoscenza, lo scambio, il confronto, il sostegno e la valorizzazione del sapere elaborato dai Centri, anche attraverso la diffusione di materiali prodotti dalle singole associazioni e la messa in circuito di esperienze relative a nuovi progetti e/o azioni sviluppati delle singole associazioni; essere il luogo di elaborazione e scambio per la messa a punto di progetti in comune (ricerche, sensibilizzazione, raccolta di dati, formazione, etc.), anche per potenziare lo sviluppo del singolo centro o casa, o della rete stessa; promuovere politiche di sviluppo a favore dei Centri e delle Case, anche attraverso rapporti significativi con Enti governativi nazionali e locali al fine di rafforzare ogni singola Associazione, divenendo un elemento di forza e di vantaggio per la negoziazione locale; svolgere una funzione propositiva, critica ed innovativa al fine di contrastare la cultura della violenza e rendere visibili i bisogni di cambiamento nel merito delle norme e del quadro di intervento; agevolare lo scambio di informazioni rispetto alle convenzioni e le trattative con gli enti pubblici, alle forme di finanziamento pubblico e privato, come gare, bandi etc.; collaborare al fine di valorizzare la produzione di materiali e realizzare campagne di sensibilizzazione e prevenzione per diffondere la conoscenza del problema della violenza alle donne e ai bam-
Appendice
183
bini/e, dei Centri antiviolenza e delle loro metodologie di intervento. Azioni da realizzarsi anche attraverso collaborazioni su progetto ed azioni condivise; 8. progettare corsi di formazione, informazione, sensibilizzazione per figure professionali differenziate, tra cui forze dell’ordine, personale socio–sanitario, insegnanti, avvocati, magistrati, etc. per aumentare e scambiare conoscenze, far circolare metodologie ed esperienze; 9. promuovere attività formativa rivolta alle operatrici e consulenti di accoglienza volontarie e non delle Associazioni, con lo scopo di condividere metodologie, approfondire e sviluppare nuove competenze, scambiarsi materiali utili alla formazione; 10. organizzare a livello nazionale convegni, dibattiti, cicli di seminari per approfondire la tematica della violenza e per incidere sull’opinione pubblica, i mass media, le istituzioni. Roma, 21 gennaio 2006 Elenco dei centri che hanno aderito alla carta della rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne Centro di appartenenza 1 Ass. Donne e giustizia 2 Casa rifugio Zefiro
Città
3 Centro antiviolenza
Barletta
4 Telefono Donna
Belluno
5 Casa delle donne per non subire 6 Casa Rifugio
Bologna
7 Centro Antiviolenza
Catania
Ancona Ancona
Bolzano
Indirizzo e numero di telefono Indirizzo e–mail Via Astagno, 23 tel.: 071/205376
[email protected] Piazza Stamina, 13 tel.: 071/2075383
[email protected] P.zza A. Moro 16 tel.: 0883 310293 Giulia e Rossella Fax: 0883 313554
[email protected] Via del Cansiglio n. 8 tel.: 0437/981577
[email protected] Via Dell’Oro, 3 tel.: 051/333173, fax 051–3399498
[email protected] Via del Ronco, 17 tel.: 0471/513399
[email protected] Via Macherione, 14 tel. e fax: 095/7223990
[email protected] Thamaia
Appendice
184 8 Associazione Telefono 9 Telefono Rosa Centro 10 Associazione Donne
Como Cosenza Crema
11 Sos donna
Faenza
12 Centro donne e giustizia 13 Associazione Artemisia 14 Centro Donna 15 UDI – Centro di Accoglienza per non subire violenza 16 La Cicoria
Ferrara
17 Codice e telefono Donne 18 Centro Donna Lilith
La Spezia
19 Demetra Donne in Aiuto 20 Centro antiviolenza
Lugo (Ra)
21 CEDAV Centro Donne Antiviolenza 22 Cerchi d’acqua
Messina
23 Casa delle donne maltrattate 24 Centro antiviolenza
Milano
25 Associazione C.A.DO.M. (Centro iuto Donne Maltrattate) 26 Centro antiviolenza
Monza
27 Centro Veneto Progetti
Padova
Firenze Forlì Genova Imola
Latina
Merano
Milano
Modena
Napoli
Via Zezio, 60 tel.: 031–304585
[email protected] Via Caloprese, 56 tel.: 0984/36311 Via XX Settembre 115 tel.:037380999
[email protected] Contro la Violenza
[email protected] contro la violenza “R. Lanzino” Via Laderch, 3 tel.: 054622060
[email protected] Via Terranova, 12/B tel.: 0532/247440 Via del Mezzette, 1 tel.: 055/602311
[email protected] Via Tina Gori, 58 tel.:0543712660 Via Cairoli, 14/7 tel.: 010/2461715–6
[email protected];
[email protected] Via Venturini, 4 tel.: 0542/604608
[email protected] Via Corridoni, 5 tel.:0187/703338
[email protected] Via M. d’Azeglio, 9 tel.: 0773/664165
[email protected] Corso Garibaldi, 116 tel.: 0545–27168 donna@demetra–lugo.it Corso Libertà, 184/A tel.: 0473/222335
[email protected] Via Cesareo, 24 tel.: 090/6783035
[email protected] Via Piacenza, 8 tel.: 02/54107608
[email protected] Via Piacenza, 14 tel.: 02 55015519 fax 02 55019609
[email protected] Via del Gambero, 77 tel.: 059/361050
[email protected] Via Mentana 43 tel.: 039–2840006
[email protected] Via Posillipo, 359 tel.: 081/5755015
[email protected] Via Tripoli, 3 tel.:049.8721277
[email protected] Donna – AUSER
Appendice 28 Le Onde
Palermo
29 Centro Antiviolenza
Parma
30 Associazione Donne contro la violenza 31 Telefono Rosa
Pavia
32 Ass. Donne Insieme contro la violenza
Pieve Emanuele (Mi) Prato
33 Centro donna La Nara 34 Linea Rosa
Piacenza
Ravenna
35 Associazione Nondasola 36 Centro Donna L.I.S.A. 37 Differenza Donna
Reggio Emilia Roma
38 Associazione Da Donna a Donna 39 Associazione Le Nereidi 40 Telefono Donna La Nereide 41 Casa delle donne
Gorizia
42 Centro Antiviolenza Ascolto Donna 43 Centro essere donna
Taranto
44 Centro Antiviolenza
Trento
45 Centro Antiviolenza 46 Iotuvoi donne insieme 47 EOS
Trieste Udine
48 Centro di Ascolto “L’una per l’altra”
Viareggio
Roma
Siracusa Siracusa Sulmona
Terracina
Varese
185
Via XX Settembre, 57 tel.: 091/327973
[email protected] Vicolo Grossardi, 8 tel.: 0521/238885
[email protected] Corso Garibaldi, 37/B tel.: 0382/32136
[email protected] tel.: 0523/593333
[email protected] Via dei Pini, 2/H tel: 02/90420110
[email protected] Via Verdi, 19 tel.: 0574/34472
[email protected];
[email protected] Via Mazzini, 57/A tel. e fax: 0544/216316
[email protected] Via Melegari, 2/A tel.:0522921380
[email protected] Via Rosina Anselmi, 41 tel.: 06/87141661
[email protected] Via Tre Cannelle, 15 tel.: 06/6780537
[email protected] Via dei Legionari, 13 tel.:0481474700
[email protected] Via A. Platani, 12 tel.: 0931/492752
[email protected] Via F. Crispi, 88 Tel.: 0931/61000
[email protected] Via Angeloni, 11 Tel.: 0864/212044
[email protected] Via Lazio, 45 tel.:099–7786959 Via Traiano, 17/8 tel.: 0773/700961
[email protected] Via Dogana, 1 tel.: 0461–220048
[email protected] Via S. Silvestro, 3–5 tel.: 040/3478827 Via della Roggia, 91 tel.: 0432/42256
[email protected] Via Staurenghi, 24 tel:.0332 231271 fax 0332 496511
[email protected] Via M. Polo, 6 tel.: 0584/52645 n. verde 800614822
[email protected]
Appendice
186
Guida ai luoghi di donne contro la violenza* * tratto da: http://violenza.aogoi.info/user.serv?action=page&content=centriassociazioni
Abano Terme
Telefono Donna
Piazza Caduti,1 Tel 049.8245234
Ancona
Donne e Giustizia
Via Cialdini, 23 Tel. 071.204680
Arezzo
Pronto Donna
Via Salvi Castellucci, 37 Tel 0575.354144
Avellino
Filo d’Arianna
Via Moretti e Silvati, 1 Tel 0825.32227
Bari
L.I.Vi.S
Via Sarriga Visconti, 199 Tel 080.5219441
Bergamo
Comitato Provinciale contro la Violenza Sessuale
Via Martiri di Cefalonia, 6 Tel 035.232600
Bologna
Casa delle Donne per non subi- Via dell’Oro, 3 re la Violenza Tel. 051–333173 Fax 051–3399498 www.casadonne.it Email:
[email protected]
Bolzano
Casa Alloggi protetti Verein Haus
Casella Postale 103 Tel 0471.970350
Brescia
Casa delle Donne
Via San Faustino, 38 Tel 030.2400636
Brindisi
Io Donna
Via Santa Chiara, 6/8 Tel 0831.522034
Cagliari
Advocatae
Via Barcellona, 80 Tel 070.652675
Caserta
Spazio Donna
Via Roma, 169 Tel 0823.354126
Catania
U.D.I.
Via Cantarella, 6 Tel 095.505372
Cesena
Telefono Donna
Piazza del Popolo, 9 Tel 0547.300800
Chieti
Il filo di Arianna
Via c. de Lollis, 23 Tel 0871.347999
Como
Telefono Donna
Via Grandi, 21 Tel 031.279355
Appendice
187
Cosenza
Assoc. “Roberta Lanzino”
Via Caloprese, 56 Tel 0984.36311
Crema
Donne contro la violenza
Via XX Settembre, 115 Tel 0373.80999
Cuneo
Telefono Donna
Via C. Emanuele, 34 Tel 0171.631515
Faenza
S.O.S Donna
Via Laderchi, 3 Tel 0546.22611
Ferrara
U.D.I.
Via Terranuova, 12/b Tel 0532.247440
Firenze
Donne contro la violenza
Via del Mezzetta, 1 Tel 055.602311
Forlì
Filo Donna
Via E. Curiel, 51 Tel/fax 0543552855
Genova
Centro Donne Maltrattate
Via Cairoli, 14/7 Tel 010.2461716
Gradisca U.D.I. D’Isonzo (GO)
Piazza Unità, 14 Tel 0481.960260
Grosseto
Centro Pari Opportunità
Via Oberdan, 14 Tel 0564.20027
Imola
Casa Amica
Via Venturini Reparto 8 Tel 0542.604608
Lamezia Terme Centro Lilith
Salita Mazzei 21, Tel 0968.201713
Latina
Telefono Donna
Via D’Azeglio, 19 Tel 0773.664165
La Spezia
Telefono Donna
Via Corridoni, 5 Tel 0187.703338
L’Aquila
Donne Melusine c/o AIED
Via Annunziata 7 Tel 0862.65985
Lecco
Telefono Donna
Via Parini, 6 Tel 0341.363484
Livorno
Centro Donna
Via Largo Strozzi Tel 0586.890053
Mantova
Telefono Rosa
Via Tassoni, 12 Tel 0376.225656
Appendice
188
Merano
Per le Donne contro la violenza Corso Libertà, 184 Tel 0473.222335
Messina
CEDAV
Via Nina da Messina, 18 Tel 090.59018
Milano
Casa delle Donne maltrattate
Via Piacenza, 14 Tel 02.55015519
Modena
Centro contro la violenza alle donne
Via del Gambero, 77 Tel 059.361050
Monza
CADOM
Via Raiberti, 1/d Tel 039.2301159
Napoli
Onda Rosa
Via Carducci, 29 Tel 081.426368
Padova
Centro Antiviolenza
Via Nazareth, 25 Tel 049.756909
Palermo
U.D.I.
Via XX Settembre, 57 Tel 091.327973
Parma
Centro Antiviolenza
Via dei Farnese, 23 Tel 0521.238885
Pavia
Donne contro la violenza
Porta Pertusi, 6/a Tel 0382.32136
Perugia
Telefono Donna
Via Podiani, 11 Tel 800861126 (n° verde)
Pescara
Telefono Donna
Via Modesto della Porta, 24 Tel 085.64535
Piacenza
Città delle donne
Via Bertini, 4 Tel 0523.593333
Pisa
Casa della donna
Via Galli Tassi, 8 Tel 050.561628
Potenza
Telefono Donna
Via Volontari del sangue, 1 Tel 0971.441114
Prato
La Nara
Via Migliorati, 16/a Tel 0574.34472
Ravenna
Linea Rosa
Via Garatoni, 12 Tel 0544.216316
Recanati
Numero Donna
c/o Municipio p.zza Leopardi Tel 071.7587277
Appendice
189
Reggio Emilia
“Nondasola”
Via Medaglie d’oro della Resistenza, 6/b Tel 0522.332117
Riva del garda
Telefono Donna
Via Grez, 44 Tel 0464.556000
Roma
Telefono Rosa
Viale Mazzini, 73 Tel 06.37518262–82
Salerno
Linea Rosa
Piazza Veneto, 2 Tel 089.254242
San Benedetto del Tronto
Centro Antiviolenza Donna
Via dei Mille – Piscina Comunale Tel 0735.583285
Savona
Telefono Donna
Via Sormano, 12 Tel 019.870065
Torino
Telefono Rosa
Via Assietta 13/a Tel 011.530666–5628314
Trento
Famiglie in Difficoltà
Via S. Francesco d’Assisi, 10 Tel 0461.235008
Trento
Centro Antiviolenza per donne in situazione di abuso
via Dogana 1, 38100 Tel 0461.220048
[email protected]
Trieste
U.D.I.
Piazza Duca degli Abruzzi, 3 Tel 040.367879
Udine
Iotunoivoi DONNEINSIEME
Via Della Roggia 91 Tel. 0432/235163 Fax 0432/534740
[email protected]
Venezia
Centro Antiviolenza
Via Garibaldi, 155/a Tel 041.5349215
Verona
Telefono Rosa
Via Poiano 26 Poiano di Valpantena VR Tel 045.550770
Vicenza
Telefono Rosa
Tel 0444.321664
190
Appendice
Tavola 29 Mappatura delle mutilazioni dei genitali Paesi africani in cui le mutilazioni sono vietate per legge (in ordine di entrata in vigore): Guinea, Repubblica Centro Africana, Ghana, Etiopia, Djbouti, Uganda, Egitto, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Tanzania, Togo, Senegal
Appendice
191
192
Appendice
Testimonianza: Storia di Gepy tratta dal libro di D. O. Benzi Le prostitute vi…Cit. Partii dalla mia città, Cahul, in Moldavia, nel mese di maggio. In precedenza ero stata avvicinata da una compaesana, di nome Lova che mi aveva proposto di venire in ltalia per lavorare in un pastificio e io avevo accettato senza esitare. Nel mio paese di origine si vive nella miseria; mia mamma soffre di un male incurabile e ha bisogno di cure costose, mio papà percepisce uno stipendio di circa 20 dollari al mese che non basta a sostenere la famiglia. Partii in auto insieme ad altre cinque ragazze moldave, la signora Lova e un suo amico. Quel giorno attraversammo la Romania a Galati e poi raggiungemmo la Juguslavia. La mattina successiva arrivô un conoscente di Lova e si appartô con lei a discutere. Io e le altre ragazze notammo che le passa va dei dollari, cosi ci rendemmo conto di essere state vendute come merce. Protestammo vivamente, ma senza alcun risultato. Ci tranquillizzarono che presto avremmo raggiunto l’Italia, dove ci attendeva un posto di lavoro. Durante il tragitto ci fu un incidente stradale: una mia amica, anch’essa minorenne, subì lesioni e traumi alla testa. Passammo un fiume sulla sponda opposta dove erano pronte due autovetture con i rispettivi conducenti. Dopo aver trascorso la notte in una città di cui non ricordo il nome, tre uomini ci condussero in un appartamento di Belgrado. Eravamo tutte in un’unica stanza. “Durante la notte tre delle mie amiche vennero prelevate. Una di loro riuscì a fuggire e a tornare da noi. Per paura avevamo chiuso la porta a chiave la ragazza fuggita mi confidò di essere illibata. Dopo circa un’ora, tornarono anche le altre due ragazze; avevano subito violenze sessuali. “Si presentarono nuovamente i tre individui di prima insieme a sei uomini, alcuni di mezza età, altri più giovani. Erano tutti armati di pistole e revolver. Dopo aver sfondato la porta, uno del gruppo, quello che si era lasciato sfuggire la ragazza minorenne, ordinò di prelevarla. La trascinarono con forza in un altro locale dove fu ripetutamente violentata dagli uomini del commando. Noi udimmo le sue urla disperate, ma non potevamo intervenire perché gli altri otto ci tenevano a bada. Quando tutto il branco ebbe terminato la violenza la
Appendice
193
fecero rientrare nella stanza. Dal suo aspetto si poteva notare il trauma subito: era completamente coperta di sangue sulla pancia e sulle gambe. “dopo la prima vittima a tutte noi toccò la stessa sorte. lo fui violentata ripetutamente dagli uomini del gruppo, uno dopo l’altro. Mi intimavano di lasciarli fare minacciandomi con una pistola. Mentre cadevo nel baratro della vergogna, per l’intera notte, gli uomini bivaccavano con birre e alcolici, alternandosi nelle violente. Ci strappavano di dosso i vestiti, costringendoci a rimanere nude. Durante i rapporti sessuali non usarono profilattici; l’eiaculazione avveniva in vagina. La ragazza minorenne che la prima volta era riuscita a scappare rimase incinta. La mattina dopo, una delle cinque ragazze, di 17 anni, fu prelevata e venduta a un acquirente. Durante la giornata si presentò una sola persona a portarci da mangiare. Restammo segregate nell’appartamento senza più subire violenze finché, più tardi, altre due di noi furono vendute. Io e la mia amica fummo trasferite a Podgorica e vendute presso un bar. Il nostro acquirente ci trasportò in auto in un paese sulle montagne, al confine con il Montenegro. Sostammo in questo appartamento per tre settimane, nel corso delle quali abbiamo visto transitare una trentina di ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni. In quell’edificio confluivano numerosi acquirenti: ci selezionavano facendoci sfilare nude davanti a loro. All’inizio del mese di luglio, io, la mia amica ed un’altra ragazza moldava fummo comprate da un uomo di nazionalità albanese, che ci affidò ad altre due persone incaricate di farci attraversare la frontiera. Ci condussero in montagna facendoci camminare per circa due ore lungo sentieri fino al confine albanese. Lì ci attendeva l’uomo che ci aveva acquistato in Montenegro ci condusse in un appartamento nella città di Scutari dove siamo state violentate da amici del padrone. La mattina successiva, dopo che avevamo ancora sfilato nude, una delle mie amiche fu nuovamente venduta. Dalla città di Scutari il mio padrone mi condusse in una casa nella città di Shijak, dove venivano schierate e visionate le ragazze da vendere. Qui venni ceduta a un altro acquirente che mi condusse in un albergo vicino al mare. Il nuovo padrone mi violentò ripetutamente insieme ai suoi amici. Sono rimasta lì per circa una settimana, subendo continue violenze. All’inizio del mese di agosto mi cedettero di nuovo per la somma di cinque milioni di lire. L’ultimo compratore
194
Appendice
mi trasferì in una casa di Durazzo per avviarmi alla prostituzione. Lui stesso mi portava in vari hotel e appartamenti della città per incontrare i clienti. All’inizio di settembre mi disse che dovevo partire per l’Italia e mi condusse a Valona. Lì incontrammo suo cognato con l’altra ragazza moldava. L’uomo aveva l’incarico di condurmi in ltalia. Per il passaggio in mare si pagavano tre milioni di lire. Il mio aguzzino mi diceva che dopo tre giorni ci saremmo trovati nella città di Napoli, a casa del fratello e del nipote. Nottetempo ci imbarcammo su un gommone insieme ad una trentina di clandestini tra cui molte ragazze. Arrivati in prossimità della costa italiana ci buttarono in acqua costringendoci ad arrivare a riva a nuoto. Vi lascio immaginare la disperazione e l’angoscia, in quanto numerose persone non erano in grado di nuotare. Anch’io, se non fosse intervenuto il cognato dell’aguzzino, sarei annegata. Giunti sulla Costa, si camminò in gruppo per circa un’ora in mezzo alle sterpaglie, fino ad un posto dove restammo per circa due ore in attesa delle auto. Io, “il cognato” e la ragazza moldava salimmo a bordo insieme, diretti a Napoli, a casa del fratello e del nipote del mio padrone. Nel tardo pomeriggio si presentò l’altro fratello del mio padrone e prelevò la ragazza moldava di nome Sary per venderla a Milano. Durante tutto il periodo trascorso in quell’abitazione sono rimasta segregata in casa. Mi tenevano chiusa in una stanza. Questo durò fino all’arrivo del mio padrone in Italia. Lo stesso giorno mi portò in un albergo di Napoli e pretese di avere rapporti sessuali, lo mi opposi nettamente, ma lui mi percosse procurandomi abrasioni sui volto, mi strappò i vestiti e mi violentò ripetutamente. Verso le cinque fui prelevata dal suo amico che, dopo avermi fatto indossare abiti succinti, mi portò sulla strada e mi costrinse a prostituirmi con vari clienti. Ero controllata a distanza dal mio padrone che, a intervalli di circa trenta minuti o un’ora veniva a ritirare l’incasso. Per circa quaranta giorni ho dovuto sopportare le varie angherie del mio padrone. Tutte le sere, dopo avermi percossa e violentata, mi faceva prelevare dai suoi amici che mi portavano al solito posto. Venivo tenuta segregata e guardata a vista, sempre nello stesso hotel. In varie occasioni mi sono sentita male e ho chiesto di non andare a lavorare, ma, dopo avermi percossa, mi portavano sulla strada con la forza a prostituirmi. Nella località dove lavoravo vi erano altre ragazze co-
Appendice
195
strette a prostituirsi. Allacciai amicizia con una moldava. Il mio guadagno si aggirava sul milione di lire per sera. Il padrone non mi ha mai dato denaro per le necessità personali. Ho chiesto più volte dei soldi da inviare a mia madre gravemente malata, ma lui mi rispondeva di non provare a fare più questa domanda altrimenti mi avrebbe percosso. Per essere certo che non imbrogliassi, prima di lasciarmi sul marciapiede mi dava un scatola di preservativi e alla fine contava quanti ne erano rimasti. Su questa base calcolava l’incasso preciso. Ricordo che a metà ottobre mi recai con lui a Genova per prostituirmi. La permanenza durò circa una settimana. Lì mi acquistò un telefono cellulare. Una sera ai primi di novembre chiesi un passaggio ad un cliente occasionale per tornare in hotel. Durante il tragitto ci capitò un incidente nel quale riportai dette lesioni. Mentre ero in ospedale, il mio aguzzino fu espulso dalla polizia. Fui costretta ad uscire dal fratello di lui, il quale venne a prendermi in taxi all’ospedale. Passammo in hotel a ritirare i documenti e partimmo per Afragola. Venimmo contattati dell’aguzzino, che esortò il fratello a procurarmi un falso passaporto albanese per farmi tornare in Albania. Io mi opponevo e per questo fui ancora percossa. Dopo vani tentativi per ottenere un documento falso, comunicò al fratello che non potevo raggiungere l’Albania. Mi fecero alloggiare per una notte in un albergo di Napoli. La mattina seguente fui contattata telefonicamente dal padrone che si trovava in Albania: senza darmi spiegazioni mi disse di farmi trovare all’ingresso dell’hotel perché sarebbe venuto a prelevarmi il nipote. All’appuntamento si presentarono due albanesi a bordo di un’autovettura rossa di marca Honda. Mi caricarono a forza sull’auto minacciandomi di uccidermi se avessi opposto resistenza. Dopo vari chilometri chiesi dove mi stavano portando e i due albanesi risposero che erano amici del padrone e che mi avrebbero portata a Milano per farmi prostituire. A notte inoltrata arrivammo nei pressi di un bar dove ci attendeva un altro albanese, il proprietario dell’auto. Lui ci condusse con un furgone in provincia di Bergamo. Fui lasciata in custodia dal primo uomo che mi violentò più volte durante la notte. Solo successivamente arrivò il proprietario dell’abitazione. La mattina seguente fui informata che sarebbe venuto un amico dell’aguzzino, il quale si sarebbe interessato per trovare un posto dove farmi prostituire. La sera seguente venne l’albanese che mi aveva prelevata a Napoli. Mi fece vestire con abi-
196
Appendice
ti succinti, con una minigonna, e mi portò in un viale. Mi tenevano sotto controllo: a intervalli di trenta minuti passavano per ritirare il guadagno. La prima sera che lavorai la temperatura era rigida ed io avevo chiesto di indossare i pantaloni, ma lui mi minacciò di morte. Per circa quindici giorni ho subito minacce di morte e sono stata regolarmente percossa da lui e da altri suoi amici che non conoscevo. Circa dieci giorni fa fui contattata da un’amica conosciuta sui marciapiedi di Napoli. Mi disse che non si prostituiva più e che era stata aiutata dai carabinieri. L’avevano affidata ad un centro di accoglienza dove ora aveva una vita felice. La implorai di aiutarmi e di mettermi in contatto con i carabinieri. Mi fornì il numero di cellulare di un brigadiere, al quale lei stessa comunicò il mio. Dopo un po’ il brigadiere mi chiamò tentando di individuarmi facendomi domande sul luogo in cui mi trovavo. Ma sopraggiunse l’aguzzino, perciò dissi al brigadiere di richiamarmi più tardi. Io però non seppi spiegare la località in cui mi trovavo. Dopo vari tentativi, mi informai presso un cliente per sapere dove mi trovavo. Mi disse un nome strano che io non capii. Il 23 novembre, verso le dieci, venni contattata di nuovo dal carabiniere mentre mi trovavo da sola in casa. I miei due carcerieri si erano allontanati per fare spese raccomandandomi di non uscire altrimenti mi avrebbero uccisa. Dal momento che non sapevo assolutamente il nome della località in cui alloggiavo, il brigadiere mi consigliò di scappare di casa e di chiedere aiuto ad un passante. Verso le tre sentii i miei aguzzini dire che si sarebbero allontanati nuovamente nel pomeriggio per degli acquisti. Subito ho chiamato il carabiniere, insistendo a dire che avevo paura e sarei scappata solo se lui mi avesse garantito il suo intervento. Mi garantì che sarebbe subito partito in caso di una mia fuga. Mi raccomandò di tenere il telefonino acceso e di controllare se la batteria era carica, perché saremmo stati in contatto per stabilire il luogo dell’appuntamento. Verso le tre e mezzo i miei aguzzini uscirono ed io approfittai della loro assenza per prendere la mia roba e scappare in strada. Trovai un passaggio sino alla stazione ferroviaria di Milano, e da lì avvertii il brigadiere. “L’appuntamento era per l’una di notte del 24 novembre. All’ora prefissata venne a prendermi insieme ad altri
Appendice
197
due militari. Riuscii finalmente a spiegare loro che lavoravo in provincia di Bergamo. Dopo vari accertamenti, li condussi sul luogo dove ero stata segregata, così furono in grado di identificare i miei aguzzini. Del periodo in cui mi sono prostituita voglio ricordare che nessuno dei miei sfruttatori ha mai avuto alcuna pietà nei miei confronti. Legge 3 agosto 1998 n. 269 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1998 n. 185 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Art. 1. (nota) Modifiche al codice penale 1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600–bis a 600– septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge. Art. 2. (nota) Prostituzione minorile 1. Dopo l’articolo 600 del codice penale é inserito il seguente: “Art. 600–bis. ― (Prostituzione minorile). ― Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione é punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque com-
198
Appendice
pie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena é ridotta di un terzo se colui che commette il fatto é persona minore degli anni diciotto “. 2. Dopo l’articolo 25 del regio decreto–legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: “Art. 25–bis. – (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). 1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d’ufficio. 2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600–bis, 600–ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell’interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza”. Art. 3. Pornografia minorile 1. Dopo l’articolo 600–bis del codice penale, introdotto dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, é inserito il seguente: “Art. 600– ter. ― (Pornografia minorile). ― Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico é punito con la reclusione da sei a dodici
Appendice
199
anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni”. Art. 4. Detenzione di materiale pornografico 1. Dopo l’articolo 600–ter del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, é inserito il seguente: “Art. 600–quater ― (Detenzione di materiale pornografico). ― Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600–ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni”. Art. 5. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 1. Dopo l’articolo 600–quater del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, é inserito il seguente: “Art. 600–quinquies. ― (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). ― Chiunque organizza o propa-
Appendice
200
ganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività é punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni”. Art. 6. Circostanze aggravanti ed attenuanti 1. Dopo l’articolo 600–quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600–sexies. ― (Circostanze aggravanti ed attenuanti). ― Nei casi previsti dagli articoli 600–bis, primo comma, 600–ter, primo comma, e 600–quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600–bis, primo comma, e 600–ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600–bis, primo comma, e 600–ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600–bis e 600–ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà”. Art. 7. Pene accessorie 1. Dopo l’articolo 600–sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
Appendice
201
“Art. 600–septies. ― (Pene accessorie). ― Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600–bis, 600–ter, 600–quater e 600–quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio– televisive”. Art. 8. Tutela delle generalità e dell’immagine del minore 1. All’articolo 734–bis del codice penale, prima delle parole: “609– bis” sono inserite le seguenti: “600–bis, 600–ter, 600–quater, 600– quinquies,”. Art. 9. Tratta di minori 1. All’articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni”. Art. 10. Fatto commesso all’estero 1. L’articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 604. ― (Fatto commesso all’estero) ― Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609–bis, 609–ter, 609–quater e 609–quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia”.
202
Appendice
Art. 11. Arresto obbligatorio in flagranza 1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 600” sono inserite le seguenti: “, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600–bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600–ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600–quinquies”. Art. 12. Intercettazioni 1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f–bis) delitti previsti dall’articolo 600–ter, terzo comma, del codice penale”. Art. 13. Disposizioni processuali 1. Nell’articolo 33–bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: “578, comma 1,” sono inserite le seguenti: “da 600–bis a 600–sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,”. 2. All’articolo 190–bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1–bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600–bis, primo comma, 600–ter, 600–quater, 600–quinquies, 609–bis, 609– ter, 609–quater, 609–quinquies e 609–octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici”. 3. All’articolo 392, comma 1–bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600–bis, 600–ter, 600–quinquies,”. 4. All’articolo 398, comma 5–bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “ipotesi di reato previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600–bis, 600–ter, 600–quinquies,”.
Appendice
203
5. All’articolo 472, comma 3–bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600–bis, 600–ter, 600–quinquies,”. 6. All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4–bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5–bis. 4–ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600–bis, 600–ter, 600–quater, 600–quinquies, 609–bis, 609–ter, 609– quater e 609–octies del codice penale, l’esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico”. 7. All’articolo 609–decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600–bis, 600–ter, 600–quinquies,”. Art. 14. Attività di contrasto 1. Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600– bis, primo comma, 600–ter, commi primo, secondo e terzo, e 600– quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all’articolo 5 della presente legge. Dell’acquisto è data immediata comunicazione all’autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occor-
204
Appendice
renti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600–bis, primo comma, 600–ter, commi primo, secondo e terzo, e 600–quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica. 3. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600–bis, primo comma, 600–ter, commi primo, secondo e terzo, e 600– quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 4. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo. Art. 15. (nota) Accertamenti sanitari 1. All’articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: “per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600–bis, secondo comma,”. Art. 16. Comunicazioni agli utenti 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre an-
Appendice
205
ni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonchè nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo ... della legge ... n. ... – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni. Art. 17. (nota) Attività di coordinamento 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 3. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600–bis, 600–ter, 600–quater e 600– quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di co-
206
3.
4.
5.
6.
Appendice
loro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600–bis, secondo comma, 600–ter, terzo comma, e 600–quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a. acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b. promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c. partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998–2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell’interno, in virtù dell’accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. Il Ministero dell’interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di
Appendice
207
raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Art. 18. (nota) Abrogazione di norme 1. All’articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: “ di persona minore degli anni 21 o “ sono soppresse. Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Note Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
208
Appendice
Nota all’art. 1 La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.”. Nota all’art. 2 Il regio decreto–legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, reca: “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.”. Nota all’art. 15 Il testo del comma 1 dell’art. 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: “1. L’imputato per i delitti di cui agli articoli 600–bis, secondo comma, 609–bis, 609–ter, 609–quater e 609– octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime”. Nota all’art. 17 La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.”. Nota all’art. 18 Il testo del numero 2) dell’art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 4. – La pena è raddoppiata: 1. (Omissis); se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; (Omissis)”.
Appendice
209
Legge 9 gennaio 2006, n. 7 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 Art. 1. (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine. Art. 2. (Attività di promozione e coordinamento) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile. 2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati. Art. 3. (Campagne informative) 1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583–bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e
210
Appendice
dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a: a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583–bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio–culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine; c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto; d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente. 2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Art. 4. (Formazione del personale sanitario) 1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità e la Confe-
Appendice
211
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583–bis del codice penale per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. 2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Art. 5. (Istituzione di un numero verde) 1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583–bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche. 2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Art. 6. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 583–bis. ― (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). ― Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
212
Appendice
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Art. 583–ter. ― (Pena accessoria). ― La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583–bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri». 2. All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero». Art. 7. (Programmi di cooperazione internazionale) 1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonché a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle gio-
Appendice
213
vani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore. Art. 8. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Dopo l’articolo 25–quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25–quater. 1. ― (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). ― 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583–bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento. 2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3». Art. 9. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005–2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantona-
214
Appendice
mento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Legge 15 febbraio 1996 n. 66 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42 Norme contro la violenza sessuale Art. 1. 1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati. Art. 2. 1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609–bis a 609–decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge. Art. 3. 1. Dopo l’articolo 609 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 609–bis (violenza sessuale). ― Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Appendice
215
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. Art. 4. 1. Dopo l’articolo 609–bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–ter (circostanze aggravanti). ― La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609–bis sono commessi: 1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2. con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”. Art. 5. 1. Dopo l’articolo 609–ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–quater (atti sessuali con minorenne). ― Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609–bis chiunque, al di fuori delle i-
Appendice
216
potesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1. non ha compiuto gli anni quattordici; 2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609–bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609–ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”. Art. 6. 1. Dopo l’articolo 609–quater del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 690–quinquies (corruzione di minorenne). ― Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Art. 7. 1. Dopo l’articolo 609–quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–sexies (ignoranza dell’età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 609–bis, 609–ter, 609–quater e 609–octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609– quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa”.
Appendice
217
Art. 8. 1. Dopo l’articolo 609–sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–septies (querela di parte). – I delitti previsti dagli articoli 609–bis, 609–ter e 609–quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1. se il fatto di cui all’articolo 609–bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5. se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609– quater, ultimo comma”. Art. 9. 1. Dopo l’articolo 609–septies del codice penale, introdotto dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–octies (violenza sessuale di gruppo). – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609–bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609–ter.
Appendice
218
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112”. Art. 10. 1. Dopo l’articolo 609–octies del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). ― La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609–bis, 609–ter, 609–quater, 609–quinquies e 609–octies comporta: 1. la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; 2. l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3. la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa”. Art. 11. 1. Dopo l’articolo 609–nonies del codice penale, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609–decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). – Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609–bis, 609–ter, 609–quinquies e 609–octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609–quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Appendice
219
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”. Art. 12. 1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente: “Titolo II–bis ― Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza Art. 734–bis (divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609–bis, 609– ter, 609–quater, 609–quinquies e 609–octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi”. Art. 13. 1. All’articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1. –bis.” Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609–bis, 609–ter, 609–quater, 609–quinquies e 609–octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”. 2. All’articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2. –bis. “Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1–bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti”. Art. 14. 1. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
220
Appendice
3. –bis. “La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma 2–bis”. 2. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5. bis. “Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609–bis, 609–ter, 609–quater e 609–octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”. Art. 15. 1. All’articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3. bis. “Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600– bis, secondo comma, 609–bis, 609–ter e 609–octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.
Appendice
221
Art. 16. 1. L’imputato per i delitti di cui agli articoli 609–bis secondo comma, 609–bis, 609–ter, 609–quater e 609–octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime. Art. 17. 1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: “per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale”. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Aggiornamenti Errata corrige in G.U. 27/3/1996 n. 73 (relativo all’art. 6 comma 1) La L. 3 agosto 1998, n. 269 (in G.U. 10/8/1998, n. 185) (con l’art. 15) ha disposto la modifica dell’art. 16.
222
Appendice
Legge 5 aprile 2001, n. 154 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001 Art. 1. (Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «2–bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282–bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata». 2. Dopo l’articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 282–bis. ― (Allontanamento dalla casa familiare). 1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. 2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato diret-
Appendice
223
tamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico–patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600–bis, 600–ter, 600–quater, 609–bis, 609–ter, 609– quater, 609–quinquies e 609–octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280». Art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) 1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente: «Titolo IX–bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari Art. 342–bis. ― (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342–ter.
224
Appendice
Art. 342–ter. ― (Contenuto degli ordini di protezione) Con il decreto di cui all’articolo 342–bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario».
Appendice
225
Art. 3. (Disposizioni processuali) 1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente: «CAPO V–bis. Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Art. 736–bis. ― (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). Nei casi di cui all’articolo 342–bis del codice civile, l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».
226
Appendice
Art. 4. (Trattazione nel periodo feriale dei magistrati) 1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,». Art. 5. (Pericolo determinato da altri familiari) 1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l’istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole. Art. 6. (Sanzione penale) 1. Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342–ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale. Art. 7. (Disposizioni fiscali) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell’articolo
Appendice
227
282–bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell’articolo 342–ter del codice civile, sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall’obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Art. 8. (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall’articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 342– ter del codice civile. 2. L’ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l’ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall’articolo 708 del codice di procedura civile e dall’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
228
Appendice
Decreto di Legge 22/12/2006 Schema di disegno di legge recante: “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.” Titolo I – Misure di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza in famiglia, di genere e contro le discriminazioni Art. 1 (Campagne di informazione e di sensibilizzazione) 1. Le amministrazioni statali, nell’ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, di genere e per ragioni di orientamento sessuale, al fine di prevenire la violenza in famiglia, di genere e le discriminazioni. Art. 2 (Principi e strumenti nel sistema dell’istruzione e formazione) 1. Il sistema dell’istruzione e formazione della Repubblica comprende tra le sue finalità la valorizzazione dell’uguaglianza e della pari dignità sociale di ogni persona di fronte alla legge, senza discriminazioni fondate sulla razza, nazionalità, religione, condizioni personali ed opinioni, età, sesso o orientamento sessuale e si impegna per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tali valori. 2. Al comma 2 dell’articolo 284 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in fine, sono inserite le parole: «nonché, di concerto col Ministro per i diritti e le pari opportunità alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito nonché della dignità della donna.».
Appendice
229
Art. 3 (Principi e strumenti nel sistema sanitario) 1. Al comma 2 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in fine, sono inserite le parole «senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, età, sesso o orientamento sessuale.». 2. La rubrica del Titolo II del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, è sostituito con il seguente: “Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione.». 3. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente: Art. 24–bis» (Sistema sanitario) «Il Ministro della Salute, d’intesa con i Ministri per i Diritti e le pari opportunità, delle Politiche per la famiglia, dell’Università, e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l’integrazione dei programmi di studi dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio–sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, l’intervento ed il sostegno alle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali». Art. 4 (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria) Dopo l’articolo 24–bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente: «Art. 24–ter (Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria) 1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell’uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.
230
Appendice
2. È vietato utilizzare in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari l’immagine della donna o i riferimenti all’orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.” 3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni ed organizzazioni, nonchè ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali possono chiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 4. Per l’esercizio delle funzioni Dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l’articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.». Art. 5 (Statistiche sulla violenza) Dopo l’articolo 24–ter del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è aggiunto il seguente: Art. 24–quater (Statistiche sulla violenza) «1. Ai fini della progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istat, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale.». Art. 6 (Sistema previdenziale) 1. Dopo l’articolo 24–quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente: Articolo 24–quinquies (Sistema previdenziale) «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
Appendice
231
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, da emanarsi entro il 30 luglio 2007, nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto, vengono individuate, per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi da malattia e che si trovino impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime dei reati di cui agli articoli 572, 609–bis e 609–octies del codice penale, le modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo fino a un massimo di sei mesi. Durante tale periodo è riconosciuto un accredito figurativo calcolato sulla media delle quote versate durante i sei mesi precedenti al periodo di esonero.». Art. 7 (Registro dei centri antiviolenza) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito, nell’ambito delle strutture di competenza e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza che agiscono in ambito sovraregionale ovvero che operano nell’ambito di una Rete con dimensione sovraregionale, con lo scopo di prestare assistenza alle vittime della violenza di genere o per ragioni di orientamento sessuale. 2. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono stabilite le procedure per l’iscrizione nel registro e le modalità per documentare il possesso dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente la tutela delle vittime di violenza, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e di altre en-
232
Appendice
trate; tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; d) svolgimento di un’attività continuativa nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione; e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 3. Il registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri per i quali siano venuti meno i requisiti necessari per l’iscrizione. Titolo II – Diritti delle vittime del reato Art. 8 (Livelli essenziali delle prestazioni socio–assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime del reato) Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni socio–assistenziali in favore delle persone e delle famiglie vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 600–bis, 600–ter, 609–bis, 609–quater, 609–quinquies, 609– octies del codice penale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche della famiglia, del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: a) l’informazione sulle misure previste dalla legge riguardo la protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e soccorso delle vittime di violenza; b) l’esistenza di servizi cui siano chiaramente attribuite le relative competenze socio–assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dall’utenza; c) la previsione che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in ca-
Appendice
233
rico delle situazioni a medio termine, anche a fini di ricomposizione familiare; d) l’integrazione tra i servizi, qualora ne esistano di diversi con competenze ripartite; e) la stabilità e continuità dei servizi, siano essi pubblici o privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni; f) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all’istruzione, alla formazione e all’inserimento professionale; g) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l’inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale. Art. 9 (Programmi di protezione della vittima di violenza) 1. Le Regioni, gli enti locali e i Centri antiviolenza iscritti nel registro di cui all’articolo 7 possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato sull’apposito Fondo per le politiche di pari opportunità, progetti concernenti programmi di protezione sociale e reinserimento delle vittime della violenza per ragioni di genere ovvero di orientamento sessuale che, per effetto della violenza subita, manifestano difficoltà di reinserimento a livello sociale e lavorativo. 2. I programmi di protezione sociale e reinserimento possono riguardare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative della vittima, quanto meno con riferimento alla durata del processo penale, il reinserimento professionale, le esigenze di cura e sostegno dei figli a carico. 3. Le procedure e i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti dei programmi di protezione sociale e reinserimento sono determinate con apposita intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata.
234
Appendice
Titolo III – Dei delitti contro la persona e la famiglia Art. 10 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) 1. L’articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente: Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.» Art. 11 (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero) 1. Dopo l’articolo 574 del codice penale è aggiunto il seguente: «574 bis. (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all’estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e col suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.».
Appendice
235
Art. 12 (Modifiche alle norme sui delitti contro la personalità individuale e la libertà personale) 1. Dopo l’articolo 604 del codice penale è aggiunto il seguente: «604 bis. (Ignoranza dell’età della persona offesa). Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600–bis, 600–ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona.». 2. L’articolo 609–bis, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell’attenuante il giudice valuta, oltre all’intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.». 3. All’articolo 609–ter, primo comma, numero 2), del codice penale dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o». 4. All’articolo 609–ter, primo comma, del codice penale il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;». 5. All’articolo 609–ter, primo comma, del codice penale dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti: 5–bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza; 5–ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza; 5–quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza. 6. L’articolo 609–quater, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente: «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi; ai fini della concedibilità dell’attenuante il giu-
236
Appendice
dice valuta, oltre all’intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima.». 7. All’articolo 609–quinquies del codice penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alla stessa pena soggiace chiunque mostra materiale pornografico a persona minore degli anni quattordici, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di stabile convivenza.». 8. Dopo l’articolo 609–decies del codice penale sono aggiunti i seguenti: 609–undecies. (Adescamento di minorenni). «Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni. 609–duodecies. (Computo delle circostanze). Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609–ter, 609–quater, quinto comma, 609–quinquies, terzo comma e 609–octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.». Art. 13 (Atti persecutori) 1.
Dopo l’articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: 612–bis. (Atti persecutori). «Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un
Appendice
237
giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339. Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio». Art. 14 (Modifiche all’articolo 640 del codice penale) 1. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1 bis) se ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61 n. 5». Art. 15 (Altre modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 157, al sesto comma, dopo le parole “e 589, secondo e terzo comma” sono aggiunte le parole: “572, 600–bis, 600–ter, 609–bis aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609–ter, numeri 1, 5 e 5 bis, 609–quater, 609–octies e 609–undecies”. b) all’articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur non essendo coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.»; c) al primo comma dell’articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609–bis, 609–quater e 609–octies»; d) negli articoli 604, 609–sexies, 609–septies, primo comma, 609– nonies, primo comma, 609–nonies, secondo comma, 609–decies, primo comma, 734 bis, le parole «609–ter» sono soppresse.
238
Appendice
Art. 16 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: «reati di» sono inserite le seguenti: «sottrazione consensuale di minorenne, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all’estero» e dopo la parola: “minaccia” sono inserite le seguenti: «atti persecutori»; b) all’articolo 282–bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio–assistenziali del territorio.»; c) dopo l’articolo 282 bis è aggiunto il seguente: «Art. 282–ter. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi. 3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 4. Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio– assistenziali del territorio.». c) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d bis) delitti di violenza sessuale di cui all’articolo 609–bis e di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609–quater del
Appendice
239
codice penale, qualora ricorra una o più circostanze tra quelle indicate all’articolo 609–ter, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609–octies del codice penale.»; d) all’articolo 392, il comma 1–bis è sostituito dal seguente: «1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600–bis, 600–ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600–quater.1, 600–quinquies, 601, 602, 609–bis, 609–quater, 609–quinquies, 609–octies, 609– undecies e 612–bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»; e) all’articolo 393, il comma 2 bis è abrogato; f) all’art. 398, il comma 5 bis è modificato come segue: 1) prima della parola «600» è inserita «572,»; 2) le parole «e 609–octies» sono sostituite da «609–quinquies, 609–octies, 609–undecies e 612–bis»; 3) le parole «vi siano minori di anni sedici,» sono sostituite da «vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,»; 4) le parole «quando le esigenze del minore» sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone»; 5) le parole «abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»; g) all’articolo 498, il comma 4 ter è modificato come segue: 1) prima della parola «600» è inserita la seguente: «572,»; 2) le parole «e 609–octies» sono sostituite dalle seguenti: «609– quinquies, 609–octies, 609–undecies e 612–bis»; 3) dopo le parole «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato»; g) negli articoli 190–bis, comma 1–bis, 282–bis, comma 6, 398, comma 5–bis, 444, comma 1–bis, 472, comma 3–bis, 498, comma 4–bis, le parole «609–ter» sono soppresse.
240
Appendice
Art. 17 (Giudizio immediato) 1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609–bis, 609– quater, 609–quinquies e 609–octies del codice penale, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato. In tal caso, il termine di cui al primo comma dell’art. 454 del codice di procedura penale è di centoventi giorni. Art. 18 (Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere) 1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»; b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»; c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere». 2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto–legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere». 3. All’articolo 3, comma 1, del decreto–legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere». 4. All’articolo 6, comma 1, del decreto–legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 609 bis del codice penale».
Appendice
241
Art. 19 (Intervento in giudizio) 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609–bis, 609–quater, 609–octies e 612 bis del codice penale, l’ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l’assistenza della persona offesa, e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale. 2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell’ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche attraverso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1–bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può altresì intervenire ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, caratterizzati da violenza di genere o altra finalità discriminatoria. 4. Nei procedimenti per i delitti previsti dall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall’art. 380, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell’art. art. 18 del Testo Unico sull’immigrazione ovvero di programma speciale ai sensi dell’art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l’ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell’ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale. Art. 20 (Costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei procedimenti per reati qualificati dalla discriminazione) 1. Nei procedimenti per i delitti commessi per finalità di discriminazione, motivati da ragioni di discriminazione o aggravati da
242
Appendice
tale finalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può costituirsi parte civile. Art. 21 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354) 1. All’articolo 4–bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Salvo quanto previsto dal primo comma, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600–bis, 600–ter, 609–bis e 609–octies, se commessi in danno di persona minorenne, e 609–quater del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.». 2. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle politiche per la famiglia e con il ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione, di cui all’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 4 bis, secondo comma, della legge medesima. Titolo IV – Modifiche al codice civile. Art. 22 (Modifiche all’articolo 342–ter del codice civile) 1. L’articolo 342–ter, quarto comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l’allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l’ausilio della forza pubblica e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.».
Appendice
243
2. All’articolo 342–ter del codice civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il decreto emesso ai sensi dell’articolo 342–bis è sempre comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio–assistenziali del territorio».
244
Appendice
Testimonianza di Sofia Mi chiamo Sofia ed ho 37 anni. Quello che state per leggere è il resoconto di un fatto realmente accaduto, a me personalmente, nel lontano Novembre del 1985 quando avevo 16 anni. Ma non è solo un resoconto. Vuole essere una pubblica denuncia fondamentalmente diretta a coloro i quali operano in commissariati, ospedali, tribunali o a coloro i quali per svariati motivi si trovassero ad entrare in contatto con una persona che abbia subito un abuso sessuale (aborro il termine stupro) che sia esso uomo, bambino/a, anche se sappiamo che il problema principalmente riguarda le donne. Prima di cominciare, voglio precisare che le osservazioni che seguiranno la denuncia in polizia e la visita in ospedale, hanno non solo lo scopo di evidenziare quanto le parole (a volte più dei fatti) possano arrecare gravissimi danni psicologici alla vittima, ma soprattutto quello di evitare che un’altra donna possa sentirsi tanto di poco valore come io invece mi sono sentita avendo avuto a che fare con poliziotti, commissari, procuratori, ginecologi, infermieri/e impreparati a gestire una situazione così particolare. Differente da un’ecografia, una analisi del sangue,piuttosto che un’otturazione di un dente, etc. Spero vivamente di aiutare questi operatori a non commettere errori, che per la vittima possono diventare traumi irreversibili, insuperabili e che le condizioneranno il resto della vita. Quello che mi piacerebbe anche è che questo mio scritto, venisse letto prima con il cuore. L’indifferenza della gente Sono le ore 13.00, scendo dall’autobus che mi riporta a casa da scuola e due uomini mi trascinano a forza sui sedili posteriori di un’auto che riparte in tutta fretta; la fermata dell’autobus si trova presso un giardinetto che a quell’ora è pieno di gente e di studenti. All’epoca non c’erano i telefoni cellulari, ma in quel giardino, c’erano ben tre cabine telefoniche e molti negozi aperti...
Appendice
245
La dinamica Come ho detto, vengo trascinata a forza in auto e tenuta premuta contro il sedile. Non posso vedere dove ci stiamo dirigendo e mi chiedo il perché; la mia è una famiglia normale, non sono particolarmente benestanti, perché dovrei venire rapita? Ero molto ingenua pur avendo 16 anni e non mi ha lontanamente sfiorato l’idea che potessi essere un corpo femminile da usare. Invece è quello che sono stata. Non sono importanti i dettagli. Mi hanno scaricata poco distante dalla mia abitazione, che ho poi raggiunto a piedi, Il tutto credo sia durato meno di un’ora. La denuncia alla famiglia Arrivo a casa e trovo solo il mio fratellino di 11 anni perché nel frattempo mia madre, vedendomi tardare e preoccupandosi si era recata alla fermata dell’autobus ed aveva fatto dei giri nella zona circostante l’abitazione, lo entro in casa e mi chiudo a chiave in bagno per lavarmi, per togliere il sangue (non avevo mai avuto precedenti rapporti sessuali) e l’odore che mi sentivo addosso. Fino a che non ho sentito la chiave nella toppa della serratura (mia madre) non sono uscita dal bagno. Mia madre inizialmente mi aggredisce verbalmente per il ritardo, ma ci impiega pochissimi minuti a comprendere cosa fosse successo. Chiama mio padre che immediatamente lascia l’ufficio per venire a casa. Mia madre mi tiene stretta e mi parla dolcemente, arriva mio padre ed entrambi mi dicono che la cosa giusta da fare è andare in commissariato a denunciare i fatto. Anch’io in quel momento pensai fosse la cosa giusta. I poliziotti difendono gli offesi, loro mi aiuteranno a punire colpevoli e giustizia sarà fatta. La denuncia alla Polizia 1. 2.
Poliziotto: Buongiorno, desiderano? Mio Padre: Siamo qui per denunciare una violenza sessuale su mia figlia.
246
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Appendice
Poliziotto: Da ignoti? Quando è avvenuta? Mio Padre: Circa tre ore fa; sì da parte di ignoti. Poliziotto: Vi porto dal Commissario. Commissario mi scusi questa ragazza è stata violentata e vuole sporgere denuncia, chiamo il Brigadiere per la relazione? Commissario: Sì. (Rivolgendosi a me) Ciao saresti tu la vittima? Io: Sì. Commissario: Mostrami le braccia. Io: (Tiro su le maniche del giaccone) Commissario: Sai perché ho voluto vedere le braccia? Io: No. Commissario: Per vedere se ti droghi. Io: No, io non mi drogo, non fumo nemmeno sigarette... Commissario: Come eri vestita? Io: Pantaloni, maglione e giaccone, semplice insomma. Commissario: Pantaloni aderenti? Io: No, normali. Commissario: Sei fidanzata? Io: No. Commissario. Allora, dimmi, come si sono svolti i fatti? Io: (Li descrivo dettagliatamente.) Commissario: Dunque mi servono gli abiti che indossavi (biancheria intima compresa) ed ora ti faccio preparare la richiesta per la visita medica in ospedale.
(mio padre chiama mia madre e le dice di portare i vestiti che il Commissario restituisce a mia madre dopo una breve sbirciatina) Mie considerazioni sui vari punti 6. Chiamarmi vittima, quindi “cosa comune”, non per nome, mina l’identità della persona stessa; la fa sentire non un corpo e un’anima, ma solo un pezzo di carne che è servito ad intrattenere, anche se sono consapevole che ‘vittima’ nel senso letterale del termine lo sono stata. 8.10.121. Le donne che si drogano devono o possono essere violentate impunemente? o meglio, diciamo che in qualche modo, se succede è meno importante rispetto ad una donna non tossicodipendente? Il valore delle persone quindi viene valutato su queste basi?
Appendice
247
Avrei voluto in questo frangente non sentirmi una cosa inanimata, o una persona che viene a denunciare un furto in casa; ma uno scricciolo (quale ero) bisognoso (li calore umano, di accoglienza, di essere non quasi colpevolizzata perché, forse, ero una tossicodipendente, non mi stavano arrestando per detenzione o spaccio di stupefacenti: ero lì per un altro motivo, per una tutela alle quale ogni donna ha diritto, che sia di buona famiglia o della peggior specie. Ero io ad essermi presentata a loro chiedendo aiuto, un aiuto che mi spettava (e mi spetta tuttora) di diritto quale libero cittadino per una violenza sessuale che, fino a prova contraria è considerata reato. Avrei avuto bisogno prima di tutto di una donna che mi ricevesse e non di un uomo (che per me in quel momento rappresentava “il mostro”); avrei voluto sentirmi chiedere se e dove avevo male; se mi sentivo pronta in quel momento a parlarne, se fossi al corrente di cosa significasse denunciare un abuso sessuale e magari...ma forse mi aspettavo davvero troppo, se avessi voluto una tazza di latte caldo. Insomma avrei voluto essere trattata come un’anima traumatizzata e non come colpevole di qualche reato. Avrei voluto che per un solo istante il Commissario avesse pensato: “e se fosse mia moglie, mia figlia, mia sorella?” Invece la freddezza più assoluta; sono stata accolta come se fossi lì per compilare una domanda per un posto di lavoro in una società di lavoro interinale. Quello che trovo utile ribadire è che la persona che decide di denunciare la violenza, quando arriva in commissariato, ha bisogno di sentirsi quasi a casa e non un’attrazione da circo, con tutti i poliziotti che escono dai propri uffici per vedere la faccia di “quella violentata”. Trovo sia assolutamente indispensabile che l’approccio, almeno quello iniziale, avvenga con una persona dello stesso sesso di quella che ha subito l’abuso. lo mi sentivo umiliata, ferita, offesa nella parte più profonda di me; pensavo al modo orribile in cui avevo scoperto il sesso. Queste cose devono essere tenute in non poca considerazione dagli operatori. Si sta raccogliendo un uccellino ferito, non lo si può affrontare come fosse una pantera.
248
Appendice
Mi piacerebbe leggeste con attenzione questa parte perché è il primo approccio con un sistema che poi (come leggerete in seguito) è sbagliato alla fonte. Sono comunque al corrente che alcune cose sono cambiate nel corso degli anni, ma è comunque utile ricordare che, in quel momento, si ha davanti a sé, un essere umano che si sente perso e si mette totalmente nelle vostre mani. 14/16. Ecco questa domanda mi lasciò perplessa allora, e mi fa infuriare adesso. Ma cosa c’entra l’abbigliamento con il fatto che due sconosciuti mi abbiano sequestrata e abbiano abusato di me?! Che forse esiste il vestito da matrimonio, quello da palestra, quello da mare e quello da violenza sessuale? Ah già, ricordo che se una donna indossa dei jeans nel rapporto sessuale diventa consenziente in quanto i suddetti tipi di pantaloni sono difficili da sfilare forzatamente! Inviterei chi legge a riflettere sul fatto che chi si trova in un certo tipo di situazione è paralizzata dal terrore, pensa di morire, teme di subire le cose più oltraggiose, pensa alla propria madre, al “perché io?” ed intanto i pantaloni sono già stati sfilati senza reazione da parte della vittima. O almeno a me è accaduto cosi; quindi, se il Commissario, a prova del fatto che fossi stata violentata, si aspettava pantaloni devastati, mutandine fatte a pezzi, posso “comprendere” la sua delusione. Personalmente, a parte le mutandine sporche di sangue, non ho portato altro, perché collant e pantaloni erano intatti; quindi forse è vero, ero consenziente !?! E mi pare superfluo dire quanto anche portare i propri abiti a degli sconosciuti, quando si ha ancora il corpo dolorante, quando ancora non si sa cosa aspettarsi dalla famosa visita in ospedale (punto 22), quando il ricordo e la paura di uscire di nuovo in strada è così prepotente, costi uno sforzo indefinibile. La visita in ospedale Come si è svolta. Questa è per me la parte più difficile da scrivere per un duplice motivo: non riuscirò mai a trasmettere tutto il dolore, l’umiliazione, il disprezzo, che la visita ha provocato in me. Non riuscirò mai a far com-
Appendice
249
prendere quanto mi sia sentita non tutelata,non preservata, non compresa ma soprattutto non rispettata durante la “visita medica”. La polizia mi ha imposto la visita in uno specifico ospedale: quindi un sopruso già nella fase iniziale perché magari io avrei voluto mi vedesse il ginecologo di mia madre che mi conosce, o magari avrei preferito una donna di mia scelta. Tralascio la burocrazia e passo subito ai fatti: mi fanno entrare in un ambulatorio con un ginecologo (uomo) che mi avrebbe visitata unitamente a 5–6 spettatori tra assistenti e tirocinanti. Molto crudamente, perché tale è stata, descriverò l’ispezione ginecologica. Senza nemmeno chiedere se avessi avuto rapporti sessuali precedenti all’atto che denunciavo, il medico mi fa mettere in posizione ginecologica sul lettino con il “pubblico” frontalmente a gustarsi lo spettacolo. Il ginecologo mi inserisce uno speculum (credo tutti sappiate di cosa si stia parlando) sempre non conoscendo il mio precedente eventuale stato di illibatezza. Perdo sangue e ho dolori fortissimi ma lui imperterrito inserisce l’oggetto di cui sopra, acuendo il mio dolore. Inizio a piangere. Il dottore chiede a mia madre: “Cosa c’è da piangere?” – Lei risponde di cercare di capire. Confesso che se io fossi stata al posto di mia madre e mia figlia tosse stata lì, forse avrei usato violenza fisica contro il medico, ma questo è un altro discorso. Intanto mentre gli ‘spettatori’ restano immobili ad assistere allo sfacelo (per poi parlarne magari la sera in birreria tra amici) la mia mamma mi tiene la mano. Finalmente il medico mi libera da quell’oggetto che mi rammentava orribilmente affronto subito poche ore prima, diagnosticando diverse lacerazioni interne e la quasi totale rottura dell’imene. Mi ordina poi di urinare dentro un contenitore sterile e dice a mia madre che ha fatto un prelievo per eseguire test batteriologici, mentre l’urina è per il test di gravidanza. Piango ancora più forte, non mi aveva nemmeno sfiorato l’idea che avessi potuto essere rimasta incinta, ed ora, questo mostro con il camice bianco me lo sputa in faccia come annunciasse un matrimonio!!
250
Appendice
Gli spettatori escono, lo spettacolo è finito, la loro morbosa, schifosa, e vergognosa curiosità è stata nutrita, che motivo hanno di restare, lo vengo dimessa senza alcune prescrizione né indicazione medica, ma non me ne importa, io voglio tornare solo a casa. Solo a casa. Mie considerazioni sui vari punti In ospedale non vengo accolta da uno/una psicologa o assistente sociale che possa valutare se sono in grado di sostenere una visita ginecologica in quel momento. Seguono con me l’iter di qualsiasi persona arrivata al Pronto Soccorso ma con precedenza in quanto richiesto da un Comando di Polizia. (E già qui ci sarebbe da scrivere un tomo.) Partiamo dal presupposto che io in ospedale nemmeno avrei voluto andarci. Ero in uno stato emotivo talmente traumatizzato che solo la mia casa rappresentava la sicurezza, quindi la prima cosa da fare in questi casi è fare in modo di rassicurare la vittima, farle capire che si può fidare, che le persone sono lì per aiutarla, non per giudicarla né per oltraggiarla ulteriormente. Dovrebbero essere sempre presente un operatore (preferibilmente di sesso femminile) preparato ad accogliere, ad ogni ora, donne che devono essere visitate e magari anche ricoverate in casi di maltrattamenti molto gravi (non tutte se la cavano con qualche schiaffo in faccia come me, purtroppo!) e comunque prima di piazzarle sul lettino ginecologico, bisogna parlare, parlare, parlare o comunque far uscire da un eventuale mutismo la vittime, affinché con il suo aiuto possa dare una mano a chi dovrà poi visitarla, e ‘aiutare’ così la dottoressa (preferibile) a “toccarla” nel modo meno doloroso per lei, sia dal punto di vista fisico sia e soprattutto emotivo. A casa Il giorno è finito e mi ritrovo nuovamente a casa, anche se niente è più stato lo stesso de allora.
Appendice
251
Epilogo Nei giorni successivi alla denuncia, sono stata più volte contattata dalla Polizia per visionare foto segnaletiche ed identificare auto, ma non è servito a nulla, quindi mi mandano dal Procuratore, per come dire “confermare” la denuncia.. (ma non era già attivata dal giorno in cui l’ho fatta?!!?) Comunque, questo Procuratore mi convoca e sintetizzo il dialogo (che è pressoché questo): Procuratore: Lei sa che con la denuncia che ha sporto, nel coso non fosse veritiera, incorrerebbe in un reato perseguibile dalla Legge? Io: Si, certo che lo so, sarebbe falsa testimonianza, ma ho detto la verità. Procuratore: Non è che per caso sei andata a letto con il ragazzino e per non dirlo a mamma e papà... Io: Non ho nessun ragazzino e sono stata violentata (alzando già un po’ il tono della voce) Procuratore: Guarda che se hai provato piacere non si può considerare violenza sessuale e la denuncia non può essere portata avanti e ripeto che incorri in un reato. Io: (gridando e piangendo) Mi hanno violentata, erano zingari non ho nessun ragazzino da proteggere, né bugie da raccontare alla mia famiglia!! Procuratore: (rivolgendosi a mia madre) Signora, dica a sua figlia di non rivolgersi con questi toni o ci impiego un attimo a farle passare la notte in gattabuia! Mia madre: La scusi, deve capire, lo shock, è spaventata, ma non voleva essere maleducata… Procuratore: Va bene allora, la denuncia viene confermata. E da allora non ho più saputo nulla. Come ho scritto inizialmente, tutto ciò che ho dichiarato è realmente accaduto nelle modalità da me descritte, certo sintetizzate in alcuni punti ma ciò che tengo a dire è che spero vivamente che non venga trattato come un volantino pubblicitario e cestinato dopo la lettura della seconda riga, perché è tutt’altro che questo. È una parte importantissima di me che regalo con molto piacere perché (forse l’imperativo è un po’ forte) voglio che serva,
252
Appendice
serva davvero a far riflettere tutte quelle persone che non scelgono una professione qualsiasi ma un lavoro che li metterà a confronto, con le brutture, i drammi e le tragedie che fanno purtroppo anch’esse parte della vita. Vi prego, e davvero vi prego, leggetemi anche tra le righe, per pochi istanti immedesimatevi nel percorso emotivo della vittima, siate prima di tutto donne e dopo medico o assistente sociale o avvocato. In ultimo credo sia importante farvi sapere che a distanza di cinque anni dall’accaduto, ho subito un secondo evento sempre ad opera di sconosciuti e sapete una cosa? Non l’ho denunciato alle forze dell’ordine, né mi sono recata in ospedale perché ho considerato la prima esperienza troppo traumatizzante ed ho avuto paura di rivivere le stesse cose. Dopo molti anni (circa 21) di presunzione ed arroganza durante i quali ho pensato cha sarei riuscita a combattere da sola i miei mostri, da un anno ho capito che mi serve aiuto: un analista. È grazie a lui se sono riuscita a parlare di ciò che ho vissuto, affinché questo opuscolo possa essere una piccola guida per gli addetti ai lavori. Continuerà la mia strada con lui perché è ancora molto lunga e piena di strapiombi, ma confido nel fatto che ne verremo fuori e per questo lo ringrazio.
Appendice
253
Glossario Tipo di lesioni, significato dei termini Arrossamento: iperemia locale più o meno associata ad edema. Ipervascolarizzazione: chiara evidenza della trama vascolare per aumento del numero dei vasi e/o dilatazione dei vasi. Escoriazione: perdita di sostanza superficiale dell’epitelio in un’area più o meno estesa (es. lesione superficiale da graffio). Perdita di sostanza: si intende una perdita di sostanza simile alla precedente ma che si approfondì fino allo stroma (guarigione che avviene per seconda intenzione con possibile tessuto di granulazione ed esiti cicatriziali). Soluzioni di continuo: lesione discontinuativa (in genere lineare) con margini accostabili che non comporta perdita di tessuto (es. taglio). Ecchimosi: Soffusione emorragica sottepiteliale di cui è tassativo descrivere forma, dimensione e colore. Discromia: variazione circoscritta di pigmentazione. Sinechie: adesione tra superfici mucose e epiteliali non separabili senza cruentazione. Cicatrici: è tassativo descrivere dimensioni, caratteristiche e colore. Attenuazione dell’imene: riduzione significativa dell’altezza imenale. Friabilità forchetta: particolare sottigliezza della cute che determina una estrema facilità alla lacerazione nelle comuni manovre di trazione. Ragade: ulcera dermo–epidermica localizzata al fondo di una plica radiata, caratterizzata da scollamento dei bordi, talora con formazione di tasche ai due estremi e/o ai due poli, a forma di losanga o di racchetta. Il fondo può essere rossastro e sanguinante, se recente, di aspetto torpido se cronica. Per altre lesioni tegumentarie che non presentino questi caratteri, si segnaleranno soluzioni di continuo oppure perdite di sostanza, a seconda delle circostanze.
254
Appendice
Bibliografia Aa.Vv., a cura di A. Rallo, Le donne in Etruria, L’Erma di Bretschneider, Roma 1989, pp. 19–27. Aa.Vv., Poeti Africani Anti–Apartheid”, Edizioni Dell’Arco, Bologna 2002. Aa.Vv., Atti e passioni dei Martiri, a cura di Anton A.R. Bastiaenses et al., Mondadori, Milano 1987, pp. 117–31. Aa.Vv., Commentari delle norme contro la sicurezza, CEDAM, Perugia, Padova 1999. Aa.Vv., Violenza e psicoanalisi, Feltrinelli, Milano 1978. ADAMS J.A., Evolution of a classification scale: medical evaluation of suspected child sexual abuse, Child Maltreatment «Journal» n.6, 2001 e in Medical evaluation of suspected child sexual abuse «Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology», n. 17, 2004. Amaro H. et al., Violence during pregnancy and substance abuse, Am J Public Health, 1990. Amnesty International, Children at War: creating hope for their future, (11.10.2006) Apollodoro, I miti greci. La biblioteca, (trad. Ciani M.C., introd. e commento Scarpi P.), Mondadori, Milano 1996, p. 480. Aristotele (trad. Russo A.), Opere, 6, Metafisica, ∆, 2, 1013, a, Biblioteca Universale Laterza, Roma–Bari 1982, pp. 121–125. Arnheim. R., Il pensiero visivo, Einaudi, Torino 1974, pp. 247–262. Arrigoni G., La donna nel mondo antico, Regione Piemonte, Torino 1987, pp. 39–71. Auroux S., La filosofia del linguaggio, Editori Riuniti, Roma 1998, pp. 221–282. Baldassarri S., Quando e come nascono gli abusi all’infanzia; in Montecchi F. (a cura di), I maltrattamenti e gli abusi sui bambini: prevenzione e individuazione precoce, Franco Angeli, Milano, pp. 29–45. Barthes R., Elementi di semiologia, Einaudi, Torino 2002, pp. 73–77. Benveniste E., a cura di Giuliani M.V., Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1971, pp. 93–107 et 112–113. Benzi D.O., Le prostitute vi passeranno avanti nel Regno dei Cieli, Mondatori, Milano 1998. Berenson B. et al., Perinatal morbidity associated with violence experience by pregnant women. Am j Obstet Gynecol, 1994. Bibbia, Edizione UELCI, Roma 2003. Blok J., Sexual Asymmetry. A historiographical Essay, in Blok J., Mason P., Gieben, Amsterdam, 1987, pp. 1–57. Boch G., Le donne nella storia europea, Editori Laterza, Roma–Bari 2003. Borrello E., Vezzani A., Il messaggio trasformato. Informazione e comunicazione tra testo e contesto, TTS, Torino 1995.
255
256
Bibliografia
Brenner C., Archaic Features of Ego Functioning, Int. J. Psycho–Anal., vol. 42 (1968). Brenner C., The Psychoanalytic Concept of Aggression, Int. J. Psycho–Anal., vol. 52, 137–44 (1971). Brown P., The Body and Society. Men, Women and Sexual Renonciation in Early Christianity, Columbia University Press, NY 1988. Brown P., The Cult of the Saints, University of Chicago Press, Chicago 1981. Burkert W., Mito e rituale in Grecia, Laterza, Roma–Bari 1987, pp. 48–49. Busoni M., Genere, Sesso, Cultura, Uno sguardo antropologico, Carocci Editore, Roma 2000. Butandu R., The Criminal Invasion of the D.R. Congo: The International Conspiracy Unveiled”, Harper Collins Publishers, 2001. Cancrini T., Psicoanalisi uomo e società, Editori Riuniti, Roma 1981. Cantarella E., Introduzione a Bachofen J.J., Il potere femminile. Storia e teoria, Editori Riuniti, Roma 1977. Cantarella E., L’ambiguo malanno. Condizione ed immagine della donna nell’antichità greca e romana, Editori Riuniti, Roma 1981. Carla M., Comunicazioni e scritture professionali, Palombo Editore, Palermo 2000, pp. 5–6. Carter A., Le fiabe delle donne raccolte dalla tradizione popolare di tutto il mondo, Oscar Mondatori, Milano 1996. Cassirer E., a cura di Arnaud E., Filosofia delle forme simboliche, La Nuova Italia, Firenze 1968, p. 109. Chiland C., Young J.G., Nouvelles approches de la santè mentale, Ed. Puf, Parigi 1990. Cicchitellli G., Herzel, Montanari G., Il Campionamento Statistico, il Mulino, Bologna 2004. Citernesi A., Dubini V., Violenza sulle donne: Epidemiologia in Italia, Congresso SIGO 2002. Collins A.M. e Loftus E.F., Spreading activation theory of semantic processing, in: «Psychological Review», N.Y., n. 82, p.412. Conrad J., Heart of Darkness, Penguin Books, London 2000. Corriere della sera, “In un anno 74mila stupri più di metà da partner o ex”, 22 febbraio 2007. De Ajurya Guerra J., Manuale di neuropsichiatria infantile, Masson, Milano 1980. De Beauvoir S., Quando tutte le donne del mondo, Einaudi, Torino 1982. De Paolo R., Noi, schiave,vendute al bar per 250 euro, “Il Messaggero Umbria” 11 febbraio 2007. Deutsch H., Psicologia della donna, Universale Scientifica Boringhieri, Torino 1984, p. 225. Di Renzo G.C., Trattato di ginecologia e ostetricia, Verduci Editore, Roma 2006. Dubini V., Curiel P., La violenza come fattore di rischio in gravidanza, Congresso SIGO, 2003. Duby G., Perrot. M., “Storia Delle Donne. L’Antichità”. Edizione Club, Roma–Bari 1993.
Bibliografia
257
Eco U., Apocalittici ed integrati, Bompiani, Milano 2001. Eco U., La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale, Economici Bompiani, 2002. Eco U., Lector in fabula, Bompiani, Milano 2001. Eco U., Lo svelamento svelato, in “La bustina di Minerva”, “L’Espresso”, 19 maggio 2006. Eissler K.R., Death Drive, Ambivalence in narcisism, Horgan Press, Londra 1971. Esiodo, Teogonia, a cura di Vasta E., Economici Mondadori, Milano 2004. Ferracuti F., Bruno F., Giannini M.C., Trattato di criminologia, Medicina criminologia, Psichiatria Forense, VIII Volume, Giuffrè Editore, Milano 1988. Ferrari A., Dizionario di mitologia greca e latina, UTET, Torino 1999. Flugel J.C., The Psychology of Clothes, Hogarth Press, Londra 1930. Freeman D., Aggression: Instinct or Symptom, conferenza all’Australian and New Zealand Collage of Psychiatrics, 1968. Freud S., Disagio della civiltà e altri saggi, Boringhieri, Torino 1985. Freud S., L’interpretazione dei sogni, Boringhieri, Torino 1973. Freud S., L’interpretazione dei sogni, Boringhieri, Torino 1992, pp. 32–41; 261–62 Freud S., Perché la guerra? (1932), in: Disagio della civiltà e altri saggi, Boringhieri, Torino 1971. Furniss T., L’incest et l’abus sexuel dans la famille: un modèle de traitement intègrè. pp. 559–575, In: «L’enfant dans sa famille», Juillet, Paris 2004. Furst S., Psychic Trauma, Basic Books, New York 1967. Gallegati G., Strumenti per una analisi testuale, Bulgarini, Firenze 1995. Gazmararian et al., Violence and reproductive health: current knowledge and future research directions, Matern Child Health Journal, 2000. Gergen K.J., Gergen, M.M., Psicologia sociale, il Mulino, Bologna 1990. p. 88. Giolito M.R. et al., Semeiotica medica dell’abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e raccomandazioni, Torino 2002. Golding J.M., et al., Prevalence of sexual assault history among women with common gynecological smpntoms, International Journal Obstetrics Gynaecology, 1998. Gradassi E., Donne aretine. Guerra pace ricostruzione libertà, Le Balze, Arezzo 2006. Gralla P., Internet. Come è nata e come funziona, Milano, Mondadori Informatica, 2004. Guerracino D., De Bernardi A., Maragliano G., La civiltà e la storia, Vol. III Edizioni scolastiche Bruno Mondatori, 1991, pp. 78–79. Guthrie W.K.C., The Greeks and their Gods, Penguin, London 1950; Harrison J., Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge University Press, 1903, 1922, rist. New York 1955. Heise L, et al., Ending violence aganist women in “Population Report, Series L,” n° 11, December 1999. Heurgon J., La vie quotidienne chez les Etrusques, Paris 1962, p. 160–164. Hilden M. et al., A history of sexual abuse and health: a Nordic multicentre study, International Journal Obstetrics Gynecology, 2004 Oct; 111(10): 1121–7. International Labour Organization, in: Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. Istat, La criminalità attraverso le statistiche, anni 1981–1982–1983.
258
Bibliografia
Jesi F., Mito, Arnoldo Mondatori, Editore, 1980, p. 96. Johonson J.K. et al., The prevalence of domestic violence in pregnant women, Ulma, BJOG, 2003. Jung C.G., Gli archetipi dell’inconscio collettivo, in Opere, Vol IX, Boringhieri,Torino 1980, p. 71. Jung C.G., La libido: simboli e trasformazioni, Boringhieri, Torino 1965. Jung, K.J., Kerènyi K., trad. it., Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Boringhieri, Torino 1972. Kerènyi K., Zeus and Hera. Archetypal Image of Father, Husband and Wife, Princeton University Press, 1975. Kerènyi K., Jung C.G., Radin, P., Il briccone divino, Bompiani, Milano 1966, p. 24. Kinsey A.C. et al., Il comportamento sessuale dell’uomo”, (trad. it. Bompiani), Milano 1950. Lee R. K. et al, Intimate partner violence and woman of colour: a call for innovations, Am J of Publ Health, 2002 Apr; 92: 530–534. Leibniz W., Scritti di logica, Laterza, Bari 1992. Lussier A., Contributo a: Panel on “Aggression”,Int. J. Psycho–Anal.,vol. 53, 13–19, 1972. Macchiocchi M.A., Le donne e i loro padroni, Arnoldo Mondatori Editori, Milano 1980, pp. 50–53. Macelli R., L’indegna schiavitù. Anna Maria Mazzoni e la lotta contro la prostituzione di Stato, Editori Riuniti, Roma 1981. Major R., Questo farsi violenza, in: Aa.Vv., Violenza e psicoanalisi, Feltrinelli, Milano 1978, p. 26. Marcelli D., Psicopatologia del bambino. Masson Ed., Milano 1995. Mazzoni G., Gli abusi sessuali, in: «Psicologia contemporanea», gennaio–febbraio, 1999, pp. 4–11. Mc Cauley J. et al., Clinical characteristics of women with history of childhood abuse: unhealed wounds, JAMA, 1997 May 7; 277(17): 1362–8. Mc Nutt L.A., Lee R., Intimate partner violence prevalence estimation using telephone surveys: understanding the effect of nonresponse bias, Am J Epidemiol. 2000 Sep 1; 152(5): 438–41. Mead M., Sesso e temperamento in tre società primitive (1935..), Trad. It. Il Saggiatore, Milano 1968, p. 118. MIPA (Movimento Internazionale Parto Attivo), Quando le sopravvissute partoriscono, Brescia 7–8 aprile 2006. Atti del Convegno. Misna, 06.12.2006. Modana G.N., Legislazione penale, in: Il mondo contemporaneo, vol. I, tomo 2, La Nuova Italia, Firenze 1978, pp. 596 e ss. Montanari G., Elementi di statistica inferenziale, Morlacchi Editore, Perugia 2003. Mosconi G., Pensiero, in Legrenzi P., (a cura di), Manuale di psicologia generale, il Mulino, Bologna 1994, p. 418. Musatti C., Chi ha paura del lupo cattivo, Editori Riuniti, Roma 1997, p. 34 Musurillo H., The Acts of the Christian Martyrs, Oxford University Press, Oxford 1972, pp. 108–18.
Bibliografia
259
Nadotti C., Prima le drogavano e poi le violentavano “La Repubblica” del 21 aprile 2006. Nadotti C., Violenze sessuali su 10 milioni di donne, in: “La Repubblica” del 24 novembre 2006. Nadotti C.,Violenza sulle donne: non solo stupri, la paura è anche tra le mura domestiche, in: “La Repubblica” del 28 settembre 2006. Nardi E., Procurato aborto nel mondo antico, Giuffrè, Milano 1971. Naudè C.M.B. et al., Experiences of Crime in Thirteen African Countries: Results from the International Crime Victim Survey, Electronic Publication, Turin 2006, UNICRI–UNODC. Neumann E., The Great Mother. An Analysis of the Archetype, Routledge and Kegan, London 1985. Nilsson N.J., Intelligenza artificiale. Reti neurali, Apogeo, Milano 2002. OMS, Aide Mèmorie, n. 241, 2000. Ovidio P.N., Metamorfosi, IV libro, Garzanti, Milano 1992. Pacciolla A., Ormanni I., Pacciolla A.M., Abuso sessuale. Una guida per psicologi ed educatori, Due Sorgenti, Roma 2000, p. 30 e ss. Pallotta N. et al., Prevalenza dei maltrattamenti fisici e/o sessuali in pazienti con disturbi cronici gastrointestinali, «Neurogastroenterologia», n. 3, 1998. Panzè P., Nuove leggi contro la pedofilia, «Famiglia oggi», n. 12, dicembre, 1988, pp. 28–33. Peppe L., Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana, Giuffrè, Milano 1984. Pindaro, Canti per i vincitori dei giochi olimpici, pitici, istmici, (a cura di Bonelli G.), Olimpica 7.35, Tascabili Bompiani, Classici greci e latini, Milano 1991, p. 83. Politi M., La legge contro lo sfruttamento dei minori. Commento giuridico ed indirizzi operativi per le forze di Polizia, Ed. Laurus Robuffo, Roma 1998. Quadrio A., De Leo G., Manuale di psicologia giuridica, Led, Milano 1985. pp. 384 e sg. Rallo A., a cura di, Le donne in Etruria, L’Erma di Bretschneider, Roma 1989, p. 14–20. Ramnoux C., Les femmes de Zeus: Hèsiode, Thèogonie vers 885 à 955, in Poikilia. Etudes offertes à Jean–Pierre Vernant, ed. de l’EHESS, Paris 1987, pp. 155–64. Ramsey J. et al., Should Health Professionals Screen Women for Domestic Violence Systematic Review. Rangell L., Contributo a Panel (1954), Aggression, Oedipus and Historical Perspective, Int. J. Psycho–Anal., vol. 53, 3–11, NY 1972. RCOG, Why mothers die, 1997–99. Confidential Enquiries into Maternal Deaths, RCOG Press, London 2001. Reale E., Introduzione ai Seminari di formazione degli operatori sanitari, del 19–20 febbraio, Napoli 2001. Ricoeur P., a cura di Renzi E., Della interpretazione. Saggio su Freud, Il Saggiatore, Milano 1966, pp. 28–29; 33. Ricroft C., Il simbolismo e il suo rapporto con i processi primari in Aa.Vv., a cura di Pagnini A., Psicanalisi come filosofia del linguaggio, Longanesi, Milano 1976, pp. 75–82; 112–113.
260
Bibliografia
Romano M., commentario sistematico del codice penale, vol. I, Giuffrè, Milano. Rosenthal R., Jacbson L., Pigmalione in classe, Franco Angeli, Milano. Roublef I., Le donne parlano delle donne, in Aa.Vv., Violenza e psicoanalisi, Feltrinelli, Milano 1978, p. 191. Saunders E. et al., “Screening for Domestic Violence during Pregnancy” Int J Trauma Nurs 2000. Savalli I., La donna nella società della Grecia antica, Patron, Bologna 1983. Simkin P., Klaus P., When survivors give birth, Classic Day Publishing, Seattle 2004. Simon R.I., I buoni lo sognano i cattivi lo fanno, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997. Sorel G., Riflessioni sulla violenza, in scritti politici, UTET, Torino 1963, p. 121 e sg. Svevo M.P., Sozzi F., Il bambino violato, Monza 1997, p. 190. SVS – Soccorso Violenza Sessuale, Linee guida assistenza sanitaria, Milano Novembre 2006. Swahnberg K. et al., Patients’ experiences of abuse in health care: a Nordic study on prevalence and associated factors in gynecological patients, Acta Obstet Gynecol Scand, 2007, 86(3): 349–56 Taeschner T., Il linguaggio, in: Aa.Vv., a cura di Del Miglio C.: Manuale di psicologia generale, Borla, Roma 1998, pp. 425–427. Telefono Azzurro, Eurispes, VI rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, 2005. Tornelli A., Processo al codice Da Vinci, Gribaudi, Milano, 2006, p. 57–59. Trerè S., Nuovi itinerari nella comunicazione di massa, Bulgarini, Firenze 1983, pp. 699–704. UNICRI, Victims of crime in the developing world. UNICRI, Torino 1998. Vahip I., Doğanavşargil O., Domestic violence and female patients, Turk Psikiyatri Derg. 2006 Summer; 17(2): 107–14. Valladares E. et al., Physical partner abuse during pregnancy: a risk factor for low birth weight in Nicaragua, Obst Gynecol, 2002. Van Dijk, J.J.M., Manchin, R., Van Kesteren, J., Nevala, S., Hideg, G., The Burden of Crime in the EU. Research Report: A Comparative Analysis of the European Crime and Safety Survey, (EU ICS) 2005. Vassalli V.G., La riforma del codice penale italiano del 1930, Milano 1972, p. 272. Vernant J.P., Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi, Torino 1978. Vigarello G., “Storia della violenza sessuale”, Marsilio Editore, Venezia 2001. Voce di uno che grida nel deserto, Supplemento a “L’altrapagina”, Città di Castello Gennaio 2002, pp. 4–9. Von Franz M.L., Il femminile nella fiaba, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 7. Walker E.A., et al., Adult health status of women with histories of childhood abuse and neglect, Am. Medical Journal, 1999. Zavoli S., Una violenza millenaria ferisce il villaggio globale, in: “La nazione” del 18 dicembre 2005.
Bibliografia
261
I Siti Internet www.antiviolenza.it www.violenza.aogoi.info www.amnesty.it www.amnesty.org www.centropariopportunità.regione.umbria.it www.regioneumbria.it/cpo/pages/telefonodonna/tipiviolenza.htm http//www.volint.it.scuolevis/sfruttamento%20minori/situazione.htm http://www.francocardini.net/Appunti/novembre%202004.htm
262
Bibliografia
AREE SCIENTIFICO–DISCIPLINARI
Area 01 – Scienze matematiche e informatiche Area 02 – Scienze fisiche Area 03 – Scienze chimiche Area 04 – Scienze della terra Area 05 – Scienze biologiche Area 06 – Scienze mediche Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie Area 08 – Ingegneria civile e Architettura Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche Area 12 – Scienze giuridiche Area 13 – Scienze economiche e statistiche Area 14 – Scienze politiche e sociali
Le pubblicazioni di Aracne editrice sono su www.aracneeditrice.it
Finito di stampare nel mese di febbraio del 2012 dalla « ERMES. Servizi Editoriali Integrati S.r.l. » 00040 Ariccia (RM) – via Quarto Negroni, 15 per conto della « Aracne editrice S.r.l. » di Roma