Una Guida indispensabile per chi si affaccia oggi al mondo dell’offshore per operare in campo internazionale pagando Zero Tasse o Meno Tasse.
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COME PAGARE ZERO TASSE. La grande fuga verso i Paradisi Fiscali © 2013 di Giovanni Caporaso ISBN 978-0-9789283-0-8 Nona Edizione
Editore Expats Ebooks Corporation Indirizzo postale: Expats Ebooks P.O. Box 1987-0834 Panama Repubblica di Panama
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INTRODUZIONE
Questa edizione esce in ritardo perché, vista l’instabilità politica in Italia, non cà erano novità da pubblicare. E realmente anche ora, con il nuovo governo, non ce ne sono perché la macchina politica è stata messa in moto per cercare di riparare i danni di decenni di malgoverno e di “mala spesa”. La crisi economica ha messo in ginocchio il Bel Paese lasciando tre scelte: tenere duro, suicidarsi o fuggire all’estero. Purtroppo non pochi concittadini disperati, sia imprenditori che operai, si sono suicidati, anche con azioni eclatanti, nella speranza di un cambio. Altri hanno deciso di tenere duro e buttarla a ridere votando Grillo. Ma un grande numero hanno fatto la valigia e come i nostri nonni, sono emigrati all’ estero nella speranza di incontrare un futuro migliore. Ma è giusto che per colpa di una spesa pubblica pazza e sregolata, gli italiani debbano essere tartassati e non trovino più opportunità nel loro paese? Ovviamente no! Ci vorrebbe una vera e propria Rivoluzione Fiscale, ma gli italiani stanno buttando la spugna, anche perché il sistema di voto, in pratica, non gli da voce. L ideale sarebbe perdersi in un´ isola deserta, dimenticata da Dio e dal fisco. Tutti noi siamo stati tentati, almeno una volta, di fare la grande fuga. Alla fine, per motivi differenti è mancato il coraggio o forse la ragione ha sopravalso. Nel mondo virtuale, è ormai facile “viaggiare” nei paradisi più sperduti. Allora perché non farlo in quei paradisi dove la tasca è protetta dalla lunga mano del fisco? Si può ed è alla portata di tutti operare un´ attività specifica in un paradiso fiscale e pagare in molti casi, Zero Tasse. 3
Immorale? Anti sociale? Furto ai danni della comunità? Assolutamente no! Cosa c´è di morale nel tassare gli impiegati e i piccoli
imprenditori
e
defiscalizzare
le
grandi
imprese
multinazionali? O tartassare la parte produttiva della popolazione per sostentare chi non lavora (spesso non perché non trova lavoro)? E perché gli italiani devono pagare più tasse dei rumeni o dei ciprioti? Questo libro vi guiderà, in maniera dettagliata, durante i primi passi nel mondo offshore, un’industria piccola e misteriosa che gestisce il 60% dei capitali mondiali; l’OCSE ha ammesso il 50%. Ovviamente non possiamo dirvi come non pagare le tasse perché sarebbe istigazione
all´ evasione fiscale. Quello che vi
proponiamo sono mezzi legali per operare delle attività pagando legalmente 0% di tasse. Potete anche usare le strutture offshore per ridurre le tasse sui vostri guadagni nel vostro paese, ma, in questo caso, consultate sempre il legale ed il commercialista di vostra fiducia prima di avventurarvi in operazioni offshore. Tenete presente che per operare offshore è necessario poter dimostrare che i servzi o prodotti da voi offerti provengono dallà estero e che l’attività non è esterovestita. I testi contenuti in questa guida sono puramente didattici e non intendono dare consigli legali, ne finanziari. In
questo
libro
vi
presentiamo una
raccolta
di
testi
e
approfondimenti, informazioni su leggi e decreti e dati utili che abbiamo recopilato ad hoc, formano una Guida indispensabile e completa per coloro che per la prima volta si affacciano al mondo offshore. Analizziamo anche la lotta all’evasione e le misure adottate dal Governo. 4
Nella guida affrontiamo anche i seguenti argomenti: E’ legale operare offshore?; Come pagare zero tasse; Cosa sono i paradisi fiscali?; Come scegliere il proprio paradiso?; Breve storia dei paradisi fiscali; I paradisi fiscali in cifre; Cosa significa e perché andare offshore?; I vantaggi di una società offshore; E se voglio operare in Italia?; Ho sentito parlare di black list, white liste liste grigie; Scambio d´informazioni; Paradisi fiscali e norme anti elusive; Quanto costa e come funziona una offshore; Come faccio per costituire una offshore?; Ho sentito parlare di truffe; Società già costituite; Cosa sono le scatole cinesi?; Il gioco dei doppi nomi; Le fondazioni private; Residenza all´estero; La banca offshore; Come operare offshore?; Cosa serve per operare offshore?; Per non finire nella maglia del fisco; Banca privata, finanziarie e trading; Protezione immobiliare; La pianificazione fiscale. In appendice troverete un glossario completo dei termini offshore, sia italiani che inglesi, quindi quando non capite il significato di una parola basta dare uno sguardo all’ utile wikipedia offshore.
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SOMMARIO
Introduzione
Pag.
03
La grande fuga verso i paradisi fiscali
Pag.
09
Cosa sono i paradisi fiscali?
Pag.
15
Il business globale e l’ inversionista invisibile
Pag.
17
Breve storia dei paradisi fiscali
Pag.
19
Come scegliere il proprio paradiso
Pag.
21
I paradisi fiscali in cifre
Pag.
23
Cosa significa e perché andare offshore?
Pag.
25
Curiosità: perché chiedono di pagare le tasse
Pag.
34
Gli italiani e l’ evasione fiscale
Pag.
35
Cosa è cambiato con le nuove misure anti PF
Pag.
43
Cosa non si può fare con una società offshore
Pag.
45
L'esteroverstizione
Pag.
47
Quanto costa una società offshore
Pag.
77
Ho sentito parlare di truffe per internet
Pag.
79
Come faccio per constituire una societa offshore? Pag.
81
Il gioco dei doppi nomi e le scatole cinesi
Pag.
83
Vantaggi offshore in una società italiana
Pag.
85
Le fondazioni private
Pag.
87
Società USA e società inglesi
Pag.
103
Società della Comunità europea
Pag.
105
Ho sentito parlare di Liste Nere, Bianche e Grigie
Pag.
107
La doppia faccia della guerra ai paradisi fiscali
Pag.
131
I paradisi fiscali sono finiti?
Pag.
139
Residenza all’ estero
Pag.
143
Come operare offshore?
Pag.
147
Banca Offshore
Pag.
149 7
Domande frequenti sulla banca offshore
Pag.
155
Lo schema offshore
Pag.
165
Società per il gioco d' azzardo
Pag.
171
Cosa si riceve all’ ordine di una società di Panama Pag.
175
Wikipedia Offshore, Wikipedia Paradisi Fiscali
Pag.
177
L’ autore
Pag.
224
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LA GRANDE FUGA VERSO I PARADISI FISCALI
Nel 2012 non c’è stata la fine del mondo come pronosticavano i Maya e Nostradamus, ma sicuramente è finita un’epoca di benessere e prosperità. La crisi economica, forse per la prima volta dal dopoguerra ha colpito tutti. A Panama gli italiani da meno di 3 mila sono arrivati a 6 mila, senza
contare
quelli
che
ci
vengono
solo
per
affari
o
semplicemente hanno una società offshore di Panama. In Italia, invece, anche l’immigrazione straniera è in calo e molti giovani imprenditori stanno espatriando. Non è una fuga di cervelli come accadde nel primo dopo guerra, ma il fenomeno è molto più preoccupante poichè quello che s’intravede nei forum specializzati sembra essere solo la punta dell’iceberg. Mentre prima mi contattavano solo imprenditori e giovani in cerca di opportunità, oggi mi contattano anche padri di famiglia disperati che vogliono trasferirsi con moglie e figli alla ricerca di un migliore fortuna. Basta dare un’ occhiata al sito www.italianiapanama.com. L'insoddisfazione generale è un dato di fatto. Il fenomeno ha raggiunto il livello di “nuova tendenza” e sta timidamente affacciandosi sui mass media. La regista e film-maker romana Francesca Fini ha preparando un documentario sul tema della nuova emigrazione dal titolo Mollo tutto. «Chi molla tutto è qualcuno che si è fermato a pensare. Uno che ha fatto un passo indietro ed ha osservato se stesso trascinato dal flusso. E ne ha avuto orrore. E allora rimane capire se sia più coraggioso andare o rimanere, ed è una questione ancora aperta. "Dedicato a quelli che fuggono", diceva un famoso film di Salvatores. Chi non ha mai 9
- anche solo per un attimo - coltivato nella mente il dolcissimo pensiero di mollare tutto?» dice Francesca Fini, che aggiunge: «Con Mollo tutto, ho voluto raccontare la storia di questo cambiamento di prospettiva, che è poi una ribellione. Il percorso è spesso lo stesso: da una parte c'è l'avversione per la trappola avvelenata nella quale finiamo avviluppati come mosche - il mutuo della casa, il capoufficio che ci rende la vita impossibile, lo smog e il traffico all'ora di punta quando rientriamo a casa per trovare solo un mucchio di bollette da pagare, la burocrazia impazzita, il grigiore deprimente della metropoli, i rapporti umani frustrati e stressati; mentre dall'altra, c'è l'idealizzazione di un mondo anarchico lontano e ancora "puro", dove "si vive con poco", dove i rapporti sono più "autentici", dove finalmente possiamo essere liberi. È sogno della fuga, celebrato dalle canzoni e dai film on-theroad, che culmina in un bel chiosco di piadine su una spiaggia cubana. Ci sono centinaia di storie così. Gente che si vende la casa, la macchina, e chiude il conto in banca; per raccogliere i soldi, certo, ma anche per compiere una sorta di rituale simbolico: mi cancello da qui perché solo così posso ricostruirmi laggiù». Ma chi sono e quanti sono questi ragazzi che cercano una nuova vita all’estero? E sono poi tutti “ragazzi”? Franceso Giappichini, direttore editoriale di Expats Ebooks, la casa editrice che pubblica esclusivamente titoli su “vivere e investire” all’estero, tra cui anche questo libro, ci dice: «Negli ultimi mesi abbiamo registrato un incremento significativo delle vendite delle nostre guide, cosi abbiamo iniziato ad analizzare gli espatriandi raccogliendo dati statistici significativi. L’identikit è: tra i venti e i quarantacinque anni; con patrimonio tra i cinquanta e i duecentomila euro; l’88 per cento di sesso maschile; il 66 per cento è laureato; il 27 per cento 10
è figlio di industriali o commercianti. Solo il 4 per cento è sposato con figli». Giappichini, precisa: «Stiamo ricevendo molti ordini di guide sull’America Latina, e in particolar modo sul Brasile, Cuba e Panamá. Sembra una rivolta, una fuga in grande scala; teniamo poi conto che fino a poco tempo fa la nostra emigrazione era temporanea, legata all’apprendimento di una lingua o al periodo necessario per fare un’esperienza». Fuggire dalla realtà o semplicemente esplorare nuovi orizzonti? Le motivazioni per fare il grande passo ed andare a vivere all’estero, lasciando la “mamma” (sacra per gli italiani) e spesso moglie o marito e bambini, sono molte. Le più svariate. In genere però ciò che ci spinge a questo passo è soprattutto voglia d’avventura, di sfuggire alla monotonia quotidiana e di esplorare le nostre fantasie, diventando cittadini del mondo. Ma in questo momento di crisi il motore principale è la disperazione. Ma è poi così facile fare questo passo? Da un certo punto di vista direi di sì, basta fare la valigia, mettere in tasca la carta di credito, un po’ di soldi, il passaporto; e via. Dipendendo dal paese le cose possono essere facili o difficili. La realtà non è però sempre rosea. Chi teme questo passo afferma che chi espatria lo fa per sfuggire a qualcosa. E in parte è vero, tutti gli espatriati vogliono sfuggire alla monotonia. Il problema è che questa interpretazione è spesso adottata anche dalle autorità dei paesi in cui ci si decide di stabilirci. Questo avviene spesso in alcuni paesi in via di sviluppo: ex “Bananas Republic” (repubbliche delle banane) in cerca d’una nuova immagine internazionale. Così spesso l’espatriato diventa vittima di abusi e persecuzioni da parte delle autorità locali che non capiscono perché una persona che non sfugge dalla legge o non ha intenzione di praticare attività illecite avrebbe deciso di 11
risiedere proprio nel loro paese, dove la maggior parte della popolazione sarebbe felice di emigrare verso l’Italia, il “primo mondo”. Peggio ancora quando il paese prescelto è tutt’oggi una “Repubblica delle Banane” e funzionari corrotti pensano solo al modo di estorcere i soldi al nuovo arrivato, anche quelli che non ha. Nei paesi sviluppati, soprattutto in Europa, Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone, tutto è più facile, più trasparente, ma in fondo è come cadere dalla padella alla brace. Il cambio di vita non è li. Così, per mancanza d'informazione, l’espatrio diventa, a volte, un’odissea e finisce con l’impossibilità d’inserirsi nel paese prescelto. Alcuni paesi poi, hanno in vigore leggi risalenti ai tempi delle dittature che limitano i diritti degli espatriati dando una serie di privilegi ai nazionali. In genere i nostri rappresentanti (questo dovrebbero essere i nostri diplomatici all’estero) non se ne accorgono neppure, perché loro hanno lo status diplomatico. Ovviamente, nell’elaborazione dei trattati tra due paesi, non sono prese in considerazione queste problematiche. I comuni cittadini non se ne accorgono nemmeno, perché a loro non capita (salvo che siano mogli o mariti di uno straniero). La reciprocità in questi casi non è applicata. Emigranti o espatriati? Su alcuni dizionari li troviamo come sinonimi; in altri il termine “espatriato”, dal francese expatrier (derivato di patrie “patria”, col pref. ex “fuori”), ossia “lasciare la patria, per sempre o per lungo tempo”, viene segnalato come sinonimo di “fuggiasco”, “fuoriuscito”. La parola “emigrante”, chi si è trasferito dal luogo o stato d'origine in altro luogo o stato, viene invece definita come ”la persona che si trasferisce in cerca di lavoro o di fortuna”. Io personalmente preferisco usare la parola 12
“espatriato”, perché oggigiorno gli emigranti sono in gran parte skilled (in possesso di qualifiche professionali) o business (per affari). In inglese il termine usato è expatriates. Direi che il termine “emigrato” è ormai riferito ai flussi di emigrazione economici dai paesi sottosviluppati a quelli sviluppati; specie quando si parla d’immigrazione illegale. L’espatriato è chi per scelta decide di vivere in un paese estero, vuoi per fare affari (scelta economica), vuoi per stile di vita (pensionati, stressati, avventurieri, curiosi) oppure per ragioni sentimentali (la ricerca dell’altra metà, che in un mondo industrializzato e stressato diventa sempre più difficile). Si moltiplicano i forum e blog su vivere, lavorare e investire all’estero. I nostri emigranti business, ma soprattutto chi si accinge a diventarlo, si scambiano nel web informazioni utili, consigli ed esperienze. Tra le attività più ricercate al primo posto c'è l’alberghetto, la pensione; a seguire il ristorante, il bar, l’internet point. Tutti, se possibile, davanti al mare. La maggior parte dei nuovi emigranti cerca insomma un’attività sulla spiaggia, dove far soldi ed eliminare lo stress. In fondo desiderano fare una scelta di vita, piuttosto che dare una svolta economica. Bisogna tener conto che questo tipo di attività sono stagionali e non sempre danno il ritorno desiderato. Una piccola attività spesso produce entrate appena sufficienti a sopravvivere. In molti casi è meglio un business non stagionale, che lasci il tempo necessario per andare al mare a rilassarsi quando se ne sente il bisogno. Il fenomeno della fuga non è però solo italiano, anche se a livello europeo le statistiche segnalano l’amore, non il lavoro, in testa ai motivi d’espatrio. Secondo uno studio francese ci si sposterebbe dal proprio paese d’origine per stabilirsi all’estero, in primo luogo, 13
per raggiungere l’anima gemella. Le opportunità professionali sono menzionate solo dal 25 per cento del campione, mentre le decisioni legate a storie d’amore primeggiano con un 30 per cento, secondo quanto hanno dichiarato gli emigranti intervistati. In ogni caso si tratta di una grande fuga per accaparrarsi un posto al sole.
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COSA SONO I PARADISI FISCALI?
Sono paesi o territori che per motivi economici offrono facilitazioni fiscali a investitori esteri che operano offshore, le cui legislazioni fiscali sono volutamente lassiste o inesistenti. Si può parlare di stati che offrono un regime fiscale favorevole, una totale deregulation ai detentori di capitali. Negli ultimi anni quasi tutti i paradisi fiscali hanno varato leggi per proteggere le proprie entitá finanziarie dal capitale prodotto del traffico di droga o del terrorismo per cui ci sono regole da seguire, ma siccome siamo sicuri che i nostri lettori non desiderino fare nulla d’illegale, non c’è da preoccuparsi se in alcuni casi non è possibile mantenere totalmente l’anonimato. Molti paesi hanno adottato legislazioni più severe che comprendono in generale i traffici illeciti (armi, droga, donne, bambini, organi, ecc.), le truffe, ma escludono l´evasione fiscale (sempre che prodotta all´estero). Una recente ricerca a livello europeo (Euroshore) coordinata dal prof. V. Uckmar ha diviso i 48 paesi analizzati in tre gruppi di "centri finanziari" in base al loro livello di prossimità agli Stati membri dell'Unione Europea: 1. Paesi che hanno particolari contatti di ordine geografico, politico ed economico con l'Unione Europea (Andorra, Monaco, Bermuda, Malta, San Marino, ecc.) 2. Economie in transizione, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex blocco sovietico (Romania, Moldavia, Albania ecc.) 3. Giurisdizioni offshore esterne all'Unione Europea (Bahamas, Barbados, Macao, Malesia, Panama, Seycelles, ecc.). Ci sono oggi oltre 200 giurisdizioni che offrono agevolazioni fiscali e alcuni di essi sono paesi ad alta imposizione (tipo gli Stati Uniti), 15
per cui è importante conoscere i vantaggi di ogni paese per decidere dove e come, è meglio operare per trarre vantaggio da uno o più incentivi agli investitori non residenti. Alcuni di questi paesi sono anche dei veri e propri paradisi per le vacanze. È importante peró ricalcare che il Paradiso, in senso assoluto, non esiste. Perlomeno economicamente parlando. Ognuno di questi paesi offre alcuni ben determinati vantaggi, differenti l'uno dall'altro. Finanziariamente, i paradisi fiscali si dividono in tre tipi: paradisi per persone fisiche, paradisi per società e paradisi per persone fisiche e giuridiche. Di grande importanza sono anche i Paesi di Transito Monetario (per esempio, la Repubblica Dominicana) che non possono essere considerati Paradisi Fiscali, che peró, grazie a trattati sulla doppia imposizione o leggi speciali, favorisce direttamente l'uso dei rifugi impositivi. In negativo, merita una considerazione tutta particolare il caso del Regno Unito. L'Inghilterra e soprattutto la City di Londra è considerata da molti come "la madre di tutti i paradisi fiscali." Arnaud Montebourg, parlamentare francese a capo di una commissione sul riciclaggio, ha reso pubblico un dossier in cui si attaccava apertamente Tony Blair per aver "predicato" al mondo la lotta - anche finanziaria- al terrorismo, salvo aver razzolato male per non aver finora ripulito uno dei principali centri del riciclaggio internazionale: la City di Londra.
16
IL BUSINESS GLOBALE E L’ INVERSIONISTA INVISIBILE
Brian Arthur del Santa Fè Institute, famoso per gli studi e le ricerche sulle scienze della complessità, sostiene che la digitalizzazione sta creando una seconda economia così vasta, automatica e invisibile da produrre un cambiamento di portata secolare, paragonabile alla Rivoluzione industriale. In questo momento l’internet non solo è la migliore opzione per investire ma anche una delle poche che permette di fatturare pagando zero tasse. Innanzitutto iniziare un’attività per internet non è un investimento esoso, non ci sono affitti da pagare, si può lavorare da casa, dal mare, dalla montagna. Al ritmo di crescita annua previsto intorno al 2,4%, in due-tre decenni la sua dimensione del mercato virtuale supererà quella dell'economia fisica. In Italia, i dati forniti dal Digital Advisory Group (DAG) indicano che negli ultimi quindici anni l'economia digitale ha creato 700 mila posti di lavoro e tra il 2005 e il 2009 ha contribuito per il 14% alla crescita del Pil, continuando «a svilupparsi a un tasso dieci volte superiore al totale nazionale», senza contare ovviamente
l’economia
sommersa.
Tuttavia,
nella
seconda
economia gli internauti imprenditori puri, quelli che hanno le loro radici nel Web e fanno business solo attraverso internet, sono ancora pochi in Italia: secondo il DAG, circa il 22% contro «il 78% dell'impatto
prodotto
dall'utilizzo
delle
tecnologie
digitali
riconducibile alle imprese tradizionali». È facile spargere i semi e far crescere le pianticelle delle start up digitali, specie fino a quando il sistema fiscale italiano ha ancora la struttura configurata sull'economia industriale, con il piano delle 17
imposte e tasse che poggia sul pilastro dei prodotti tangibili, mentre al livello degli incentivi fa affidamento sulle agevolazioni degli input, dal costo del lavoro agli investimenti in beni strumentali e alla ricerca. Inoltre l’economia virtuale, più che quella fisica, permette all’investitore di essere invisibile, quindi operare a zero tasse, sicuro di non essere individuato dal fisco grazie a strutture societarie offshore e ai paradisi fiscali.
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BREVE STORIA DEI PARADISI FISCALI
1800 – all’origine alcuni di questi territori non erano che dei porti dove potevano trovare rifugio (haven) le navi dei grandi imperi europei, al riparo dalla intemperie e dai pirati. Quest’epoca corrisponde ad una prima fase di attribuzione della bandiera di nazionalità britannica o francese alle isole dei Carabi che si trovano al largo dell’America Latina.
Da qui viene la dizione
inglese tax haven (rifugio fiscale) e non tax heaven (paradiso fiscale). 1920-1930 – Incominciano ad apparire dei nuovi territori che si specializzano nella formulazione di legislazioni destinate a sottrarre
i
patrimoni
alla
imposte:
Bahamas,
Svizzera,
Lussemburgo. Dopo il 1945 – La Seconda guerra mondiale è stata decisiva per lo sviluppo dei paradisi. I territori sotto il dominio europeo non ricevono dopo la guerra gli aiuti economici sperati e vengono tagliati fuori dal piano Marshall. Alcuni territori così, invece di continuare a produrre materie prime che non garantiscono più la stabilità economica, si specializzano nell’accoglienza di flotte cui forniscono una bandiera ombra, e nell’offrire ai detentori di capitali un asilo sicuro istituendo il segreto bancario e l’assenza di tassazione. 1960-1970 – Un nuovo trampolino di lancio per l’attività dei paradisi fiscali è fornito dall’emergere del mercato degli eurodollari negli anni 60 e dei petrodollari negli anni 70. Le grandi banche, le grandi imprese e la City di Londra, che attira tutte le grandi società finanziarie, appoggiano lo sviluppo di queste strutture, avendo tutte da guadagnare nel poter disporre di zone con debolissima 19
imposizione fiscale. Alle Bahamas, Svizzera e Lussemburgo si aggiungono, in questo periodo il Liechtenstein, le Isole del Canale, le Isole Cayman, Bermuda, Panama. 1980-2000 – Nel corso degli ultimi trent’anni, proprio grazie alla liberalizzazione finanziaria che ha incoraggiato l’assenza di controllo sui movimenti di capitale su scala internazionale, il numero dei paradisi fiscali cresce vertiginosamente. I movimenti di capitale sia di origine legale trovano nei paradisi un singolare luogo di convergenza, e questo favorisce soprattutto la criminalità che ha tempo e modo di ripulire le proprie ricchezze, riacquistando verginità ed onorabilità. 2001-2006 – Si è vista una lotta senza tregua ai paradisi fiscali da parte delle nazioni industrializzate, attraverso leggi e decreti che in teoria dovrebbero contrarrestare l´uso degli stessi come rifugio per l´evasione delle imposte. In pratica la repressione e l´aumento delle imposte hanno creato una curiositá diffusa sul fenomeno paradisi fiscali ed un´aumento della richiesta di servizi esentasse o a bassa imposizione. 2007-2012 – I paradisi fiscali si sono specializzati e i pochi rimasti offrono sempre più servizi, spesso utilizzando strutture e buchi legislativi dei paesi ad alta tassazione. I G20 hanno minacciato di farli sparire nel Summit Economico del 2009, ma le minacce sono rimaste senza alcun esito. L’attività dei paradisi fiscali è oggi caratterizzata da un giro d’affari stimato in oltre 1800 miliardi di dollari l’anno. La storia dei paradisi fiscali rivela come le potenze industriali siano state fin dall’origine implicate nella creazione di queste oasi. I paradisi hanno contribuito e contribuiscono alla fortuna delle potenze finanziarie. L’OCSE ha stimato che oltre il 50% del commercio mondiale passa per un paradiso fiscale. 20
COME SCEGLIERE IL PROPRIO PARADISO?
I fattori più importanti sono la stabilità politica ed economica, buone comunicazioni (telefono, internet, poste, ecc.) ed in alcuni casi la posizione geografica. Altri fattori importanti sono il sistema monetario (cambio, moneta, inflazione, ecc.) e quello bancario. Oggi, con le nuove norme antievasione adottate dai paesi europei, non è cosi facile scegliere il proprio paradiso perché un paese può essere interessante per il sistema fiscale e societario e può non esserlo per il sistema bancario, e viceversa. necessario
rivolgersi
a
professionisti
che
Sempre di più è quotidianamente
analizzano leggi, accordi, regolamenti che tendono a rendere sempre più difficili le operazioni offshore. Molti si domanderanno: ma vale veramente la pena, la spesa e le difficoltà per operare da un paradiso fiscale? Io rispondo sempre che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. I governi dei paesi ad alta imposizione si sono resi conto che non possono, in un mondo globalizzato, non permettere a un paese, che ha una fiscalità ridotta, di vendere servizi o prodotti. Per questo, poiché controllano i movimenti di capitali e le grandi banche, hanno fatto leva sul sistema finanziario dei cosiddetti paradisi fiscali e hanno obbligato questi paesi a firmare trattati per lo scambio d’informazioni. Significa che i paradisi fiscali sono finiti? No, ma significa che non troveremo più un paradiso fiscale che ci offre anonimato, società, conto bancario, carte di credito, ecc. Significa che dovremmo, come in un puzzle, prendere la società in un paese, i direttori in un altro, il conto bancario in un altro ancora e cosi via. 21
Per scegliere il vostro paradiso o struttura offshore con cui operare è necessario distinguere se siete interessati a risiedere lì o solo operare virtualmente. Se vivete in Italia e avete milioni di euro da proteggere vi conviene forse prendere la residenza a Monaco. Ma se non avete tutti questi soldi e volete proteggere i sudati risparmi che ammontano a poche decine di migliaia di euro, dovrete trovare una terra più ospitale e a Monaco, magari, potrete passare il fine settimana. Come in tutte le cose, è una mera questione di prezzo. In generale questi paesi sono interessati a muovere i grandi capitali, per cui se non fate parte di questa categoria dovrete trovare la vostra nicchia. Quando si decide di fare il passo offshore, tenete presente che più lontano da casa è e maggiori sono i vantaggi. Noi segnaliamo di preferenza le società panamensi per il basso costo, la facilità di amministrazione (in pratica non ci sono requisiti) e perché dal 1932 Panama offre la migliore e la più stabile legge offshore. Su numerosi siti d’internet si possono trovare tabelle che risaltano le differenze legislative e i costi delle società offshore di vari paradisi fiscali, ma tra la teoria e la pratica c’è di mezzo il mare. Vi sconsigliamo di avvicinarvi in questo modo al mondo dell’offshore e vi consigliamo di rivolgervi a seri professionisti perché il fattore più importante nella scelta del proprio paradiso è la varietà di servizi che puó offrirvi lo studio legale che vi assiste in queste operazioni. Ricordatevi che per operare offshore è necessario poter dimostrare che effettivamente i servizi sono stati erogati dall’estro.
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I PARADISI FISCALI IN CIFRE
1. Giro d'affari dei paradisi: circa 1.800 miliardi di dollari annui 2. Società offshore: oltre 900.000 3. Trust: circa 1.250.000 4. Banche con filiali nei paradisi fiscali: circa 10.000
Presenza italiana nei Paradisi Fiscali •
Delle 796 banche italiane, 42 hanno sedi nei Paradisi Fiscali (sparse in vari paesi) ed alcune sono gli azionisti principali di banche offshore.
•
Gruppi controllati da banche italiane: 117
•
Il 50% delle società italiane quotate in borsa e il 22% dei gruppi bancari italiani hanno partecipazioni di controllo su società residenti in paradisi fiscali, oltre ad un numero incalcolabile di piccole imprese ed investitori.
Nota: i dati sono stati ricopilati da internet
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COSA SIGNIFICA E PERCHÉ ANDARE OFFSHORE?
Offshore: significa letteralmente fuori dalle acque territoriali o in caso di una operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di residenza (operazione extraterritoriale). Si va offshore semplicemente per proteggere i propri capitali e ridurre il carico fiscale. Ogni paese considerato paradiso fiscale offre alcuni limitati vantaggi ai residenti o alle società lì domiciliate. Per esempio, nel Principato di Monaco non si pagano le tasse sui redditi personali, mentre le società sono altamente tassate. A Panama non si pagano le tasse sempre e quando la società lì domiciliata non svolga attività nel territorio nazionale. Negli USA, durante il proibizionismo, e quando il gioco d’azzardo era vietato, alcuni audaci imprenditori avevano aperto dei Casinò naviganti, e fuori dalle acque territoriali, piovevano le scommesse tra fiumi di bevande alcoliche. L´ industria offshore è piccola e misteriosa, nonostante secondo le ultime stime oltre il 60% dei capitali mondiali vengono gestiti attraverso questa industria. Erroneamente si pensa che i Paradisi Fiscali siano paesi frequentati solo da grandi finanzieri, politici corrotti, jet set e ultramiliardari che si dedicano a spendere grandi somme per alimentare l'ozio. Realmente qualsiasi professionista con un fatturato di 30 mila Euro all'anno può ottenere grandi vantaggi usando i Paradisi Fiscali. Questa definizione è stata introdotta per catalogare quei paesi che per favorire la propria economia hanno adottato facilità fiscali per persone o società, specialmente se residenti in un altro paese. Questo tipo di economia può essere 25
adottata solamente da nazioni con una posizione geografica centrale rispetto al continente o alla regione e con un sistema bancario e di telecomunicazioni molto efficienti. I grandi gruppi e i grandi evasori usano degli schemi inattaccabili dal fisco perché in essi intervengono una miriade di società estere, sussidiarie, e succursali che sono quasi sempre in perdita e producono fondi neri attraverso società anonime. Ma veramente questi schemi sono solo alla portata dei grandi gruppi? No, oggigiorno un qualsiasi professionista o artigiano può trovare grandi vantaggi in operazioni o schemi di Ingegneria Fiscale. E a un costo veramente basso. Cos'è l'ingegneria fiscale? Andiamo per gradi e iniziamo da cos'è l'elusione fiscale che non è sinonimo di evasione fiscale (tax avoidance versus tax evasion). L'elusione fiscale è un ingranaggio chiave della pianificazione fiscale che è l'utilizzo di tutti i ricorsi legali per ottenere un carico fiscale ridotto o la sua dilatazione nel tempo. L'evasione fiscale è il sottrarsi al controllo fiscale e quindi non pagare le tasse. Quest'ultima è un delitto che esiste fin dall'antichità, ancora quando il tributo o tassa era versato dal vassallo al signore come atto di sottomissione. I paradisi fiscali e i paesi a bassa imposizione o bassa fiscalità esistono perché ci sono paesi ad alta tassazione. Per non incorrere nell'evasione delle imposte, che è un delitto, bisogna rivolgersi a specialisti della materia. Se nell'ambito nazionale c'è stato un gran proliferare di contabili e dottori commercialisti impegnati ad interpretare le leggi e disposizioni fiscali, a livello internazionale sono nati gli ingegneri fiscali (IF). Questi artisti 26
dell'elusione
sono
capaci,
con
operazioni
di
ingegneria
contributiva, di trovare le migliori condizioni impositive per i propri clienti, nella legalità o sul filo di essa. Si chiama Ingegneria Fiscale perché, come nella costruzione, si deve fare un progetto e costruire. Il progetto riguarda lo schema per l'elusione fiscale, tenendo conto di tutti e di cada uno dei vantaggi che puó offrire un Paradiso Fiscale in combinazione con altri paradisi e/o con Paesi a Bassa Imposizione Fiscale. Poi bisogna costruire una strategia per eliminare o ridurre il carico fiscale facendo uso di leggi e trattati che favoriscono una o l'altra attività. Per esempio, un Paradiso Fiscale per uno scrittore (EIRE), non lo è per un investitore del settore turistico (Marocco, Panama, ecc.). Il lavoro degli IF diventa sempre piú importante nella giungla fiscale e tenendo conto che il costo o volume impositivo sono oggigiorno un fattore essenziale nella strategia di una qualsiasi attività. Per mettere in marcia un progetto di ingegneria fiscale è necessario che l'operatore conosca tutte le leggi e cada uno dei vantaggi offerti da questo o quel paese, in modo tale da poter compiere con l'obiettivo attraverso triangolazioni e azioni di elusione impositiva, per evitare la delittiva evasione fiscale. Fin dai tempi della Rivoluzione Francese i ricchi hanno trasferito i loro beni all'estero, per proteggere il proprio patrimonio ed eludere il pagamento delle tasse. Mentre la "evasione fiscale" è illegale, la "elusione delle imposte" non lo è: questo fa la differenza. A questo punto vi domanderete: come faccio a operare offshore se vivo in un paese ad alta imposizione fiscale? Facile: operando da un paradiso fiscale, offshore, lei non esiste! Le nostre società sono totalmente anonime e il beneficiario non è identificato, ovviamente, a meno che non commetta dei gravi reati. 27
La pianificazione fiscale deve essere fatta prima di iniziare un´attività, e ancora meglio, all´inizio della vita lavorativa e prima di un eventuale matrimonio (basta leggere le statistiche per convincersene). Gli scopi principali sono due: 1. Massimizzare i profitti pagando il minimo di tasse. 2. Proteggere il proprio patrimonio. Tracciate le proprie mete a breve termine, bisogna costruire una struttura offshore funzionale a questi scopi. I costi sono relativamente bassi tenuto conto che non farlo puó costare molto caro. Purtroppo il terrorismo ideologico che cerca di dipingere i paradisi fiscali come antri di malfattori e pirati del secolo XXI fanno giungere ai rifugi offshore quasi solo chi deve salvare il salvabile. Protezione immobiliare attraverso una societá offshore L´uso di società offshore o fondazioni private per la protezione immobiliare è particolarmente consigliato anche se i vantaggi fiscali non si vedono d´immediato. Al momento della vendita però basterà trasferire le azioni all´acquirente e non si pagheranno le tasse sul trasferimento dell´immobile ne le spese notarili: la proprietà rimane intestata alla società che invece cambia di proprietario. Inoltre si ottengono i seguenti vantaggi: Il proprietario può rimanere occulto, acquista una qualsiasi persona per mezzo di una delega ristretta all´acquisto. La
proprietà
rimane
protetta
da
sequestri
giudiziari,
liti
matrimoniali, ecc. In caso di seconda casa, nel paese di residenza, questa non aggrava il tetto impositivo. Acquistando un’immobile all’estero attraverso una società offshore potete eludere la tassa sugli immobili esteri introdotta dal governo Monti.
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Se poi si desidera acquistare case, appartamenti o edifici, per poi rivenderli si ottiene l’evasione totale delle imposte sulla vendita dei beni immobili, cedendo le quote della società. In questo caso è necessario usare una società per ogni proprietà. In genere l´operazione è semplice, bisogna tradurre lo statuto nella lingua del paese dove si intende acquistare l´immobile, Apostillare tutti i documenti (alcuni paesi richiedono che la propria Ambasciata vidimi le copie dei documenti) e si registra la società al Ministero delle Finanze. È importante ricalcare che le tasse sulla proprietà vanno pagate ugualmente. Tutto ciò va ovviamente fatto in anticipo, al momento dell´acquisto, e non quando arrivano i problemi!. Protezione di assets patrimoniali Come proteggere il patrimonio immobiliare esistente È possibile proteggere e occultare un immobile da creditori, fisco, coniugi, ecc.? Si è possibile. Ovviamente ogni caso va studiato separatamente e il cliente deve fornirci tutti i dati necessari per una attenta valutazione. A seguito vi daremo alcuni dettagli e possiamo fissarvi una consulenza sia in Italia che all' Estero per analizzare insieme la vostra situazione patrimoniale. Ipotesi di protezione di un bene immobile presente sul territorio italiano Poniamo, ad esempio, il caso in cui 2 dei 3 fratelli dell’ipotesi proprietaria prospettata abbiano il desiderio di disporre del bene contrariamente alla volontà del terzo. Adottando una decisione di maggioranza assembleare potrebbero superare una ipotetica situazione di stallo provocata dal fratello dissenziente. Ciò non potrebbe essere realizzato mediante un semplice trust in quanto le decisioni sono “unanimi” e non prevedono la possibilità di formare maggioranze. 29
Nota relativa all’operazione: Il conferimento di un bene, ancorché italiano, ad una società estera prevede l’obbligo di richiedere, nel paese in cui ha sede l’immobile, il codice fiscale della società estera e di nominare un rappresentante fiscale. Quest’ultimo, tuttavia, oggi può essere anche residente nello stato in cui ha la sede principale la società richiedente (nel nostro esempio in Portogallo). Le consulenze in materia si effettuano a Panama, Madeira (Portogallo) e Lazio (Italia), il costo è di 500.00 Euro
Domande Frequenti sullo schema di protezione dei beni immobiliari
La redazione della stima è obbligatoria? Sì, lo è e deve essere redatta da un professionista abilitato e regolarmente iscritto ad un albo professionale. Tuttavia, la perizia non deve essere giurata e può essere un documento “libero”. Perché utilizzare un Trust? Perché attraverso il trust si costituisce la società maderense (in realtà sono in gran parte già pronte e costituite) a cui andrà successivamente fatto il conferimento del/i bene/i. Infatti, costituire una società, ovunque sia, mediante un conferimento del/i bene/i risulta assai complicato, anche qui a Madeira. Perché utilizzare una società SA di Madeira e non una LTD inglese ad esempio? Da un certo punto di vista non c’è alcuna differenza: l’operazione è possibile, con le caratteristiche riportate sopra, ovunque sul territorio 30
dell’Unione
Europea.
Come
appare
nelle
tavole
esplicative dell’operazione, il vantaggio di una SA Maderense, offshore o onshore che sia, è quello di rendere definitivamente anonimo il reale beneficiario. Infatti, se è pur vero che all’atto del conferimento del bene al proprietario dello stesso vengono restituite delle quote societarie (in prima battuta di una LDA), quando avviene la trasformazione in SA le quote sono cedibili senza più alcuna annotazione nei registri pubblici. L’assenza di una transazione finanziaria per il trasferimento di dette quote non compromette la salvaguardia del bene. Infatti, è onere del soggetto interessato a riferire il bene immobile ad una certa persona di provare che questa risulta ancora nella titolarità dello stesso o delle quote che lo rappresentano. Per chiarire facciamo un esempio: il signor Tizio ha un debito con il signor Caio. Tizio non onora il suo impegno e Caio decide di procedere per il recupero forzoso rifacendosi, anche, sulle proprietà del primo. Sarà Caio a dover dimostrare che Tizio è ancora proprietario del bene che si pretende aggredire o delle quote che lo rappresentano. Con una SA Maderense ciò risulta impossibile in quanto i titoli divengono
al
portatore.
In
sede
di
prima
emissione
l’amministratore siglerà i titoli e verrà individuato un prenditore di questi; se poi i titoli vengano ceduti n volte ad altri soggetti questo non è dato di sapersi. Solo mediante la convocazione di un’assemblea (a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) sarà possibile accertare che sia l’attuale detentore dei titoli il che, ovviamente, rende praticamente impossibile risalire all’effettivo proprietario.
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Perché non potremmo fare l'operazione direttamente con una società panamense? Si può fare certamente anche con una panamense; tuttavia, oltre ad avere un regime fiscale differente (non si applicano le imposte a tassa fissa bensì a percentuale per il conferimento), c’è sempre la questione delle possibili resistenze di chi non vuol intestare i propri beni a società troppo distante da lui. Qual
è
il
fondamento
legale
italiano
di
supporto
all'operazione? L’operazione soggiace al regime legale dei conferimenti di beni nelle società. Nulla di differente rispetto ad un conferimento in una S.r.l., ad esempio, tuttavia le società maderensi possono essere detenute da altre società che, nel nostro caso, svolgono il ruolo di trustee. Il proprietario come scusa la cessione? E come produce i dettagli della transazione? Non esiste alcuna necessità di giustificare la cessione. Si tratta di un conferimento legale e disciplinato dalla legge italiana; tutto quanto viene fatto per il conferimento verrà annotato nei pubblici registri italiani. Quello che cambia, giuridicamente parlando, è la disponibilità del bene e la riferibilità dell’immobile ad un determinato soggetto. L’operazione, fiscalmente parlando è neutra: conferisco un bene immobile di €. 1.000.000 e ricevo quote per €. 1.000.000. Quando però diviene effettiva la trasformazione, semplicemente, non ho alcun obbligo (in Portogallo) di indicare a chi io abbia trasferito le azioni. Appare subito chiaro che l’operazione non ha una natura di elusione/evasione fiscale, bensì costituisce una sorta di “scudo civile” per proteggere un bene dall’aggressione di potenziali creditori. Alla luce di quanto sin qui 32
detto, è evidente che non è necessario dimostrare alcuna transazione i n denaro in quanto non ho realizzato una vendita bensì un conferimento. La vendita vera e propria (la cessione delle quote) avviene in Portogallo e, come detto, il passaggio dei titoli non prevede necessariamente la dimostrazione del transito di un flusso finanziario. In ogni caso una documentazione pertinente può essere creata.
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CURIOSITÀ: PERCHÉ CHIEDONO DI PAGARE LE TASSE
Ultimamente si è parlato molto, sui giornali italiani, degli stipendi e delle agevolazioni dei politici, un po’ meno degli stipendi esentasse del Ministero degli Esteri, ma per nulla del bilancio del Presidente Napolitano è veramente il colmo dei colmi,
le spese sono
cresciute del 61% in 10 anni, arrivando a costare agli italiani ben 4 volte quello che costa la Regina agli inglesi. All’opposto del bilancio della Regina Elisabetta II, del Regno Unito che al pari di quelli della stragrande parte delle Monarchie e delle presidenze dei Paesi democratici, sono accessibili a tutti, quello del Quirinale, vale a dire della Presidenza della Repubblica italiana, è segreto ed irraggiungibile. L’On. Raffaele Costa ha più volte tentato di ottenerne visione, anche con interrogazioni parlamentari e petizioni, però vanamente. Anche quest’anno il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Gaetano Gifuni, ha risposto che il bilancio per “consuetudine costituzionale” ha “natura di atto interno non pubblico”, con il che il “Popolo sovrano” lo è - evidentemente - molto meno. Secondo una stima abbastanza precisa, il Quirinale è costato nel 2007 oltre 210 milioni di euro contro i 49.6782 spesi dalla regina d’ Inghilterra. Non ci sono dubbi, al pari di come il motto propagandistico repubblicano del 1946 “O la repubblica o il caos” si è nel frattempo trasformato in “repubblica è caos”. Solo per poter fare un paragone: la Regina Elisabetta ha 1200 “paggi”, il Quirinale, cioè il Presidente Napoletano, impiega circa 1800 persone.
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GLI ITALIANI E L’ EVASIONE FISCALE
Secondo stime recenti, in Italia 6 cittadini su 10 evadono il fisco: •
il 50% delle aziende al Nord-Ovest non è in regola;
•
il 60,6% al Centro;
•
il 61,2% nel Nord-Est;
•
il 63,6% in Sicilia e Sardegna;
•
il 76% al Sud.
Sette italiani su dieci sognano di vivere negli USA dove si pensa al fisco una volta l’anno e 3 su 10 temono addirittura di poter perdere la propria casa, e già si parla di “stress fiscale”. I cittadini recentemente nati, si stiamo parlando dei bebè, si stima che dalla nascita allo spegnimento della prima candelina versino allo Stato ben 1280 Euro di Iva! In media, più del 60% delle aziende italiane evadono il fisco, ma oggi 40 mila imprese allà anno chiudono i battenti non riuscendo più a pagare le gabelle dello Stato.. Il Governo afferma che l evasione è inaccettabile perché equivale al 7% del Pil, quanto la spesa sanitaria, e che, ad esempio, negli Stati Uniti l’ evasione fiscale è stimata nel 1,4% del PIL. Non dicono però che negli USA la tassazione è inferiore a quella italiana. I media sparano i dati in prima pagina, ma il perché di questa evasione diffusa, nessuno se lo chiede? La risposta è ovvia, si pagano troppe tasse. Un altro fattore è la stima del PIL. Lo studio “Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzle” di Bruno Chiarini e Elisabetta Marzano, pubblicato lo recentemente (ma non pubblicizzato) dall’ Ufficio delle Entrate 35
mette in dubbio tutta la valutazione: “In primo luogo, il contributo dell’economia sommersa in senso lato al ciclo economico. Se consideriamo i tassi d’irregolarità, l’analisi conferma un ruolo rilevante per l’input irregolare nelle dinamiche del mercato del lavoro italiano, che sembra caratterizzarsi come una sorta di buffer stock nella fase precedente l’aggiustamento dell’occupazione regolare. Rispetto all’evasione IVA, l’aciclicità della quota di base imponibile IVA evasa lascia intravedere comportamenti strategici tesi a rendere smooth le uscite erariali o la ricchezza prodotta, determinati da scelte ottimizzanti proiettate sul più lungo periodo. L’evasione sembra determinata da un target in termini di quote d’imposte pagate o di reddito, che è perseguito nonostante le fluttuazioni di produzione e reddito. Il secondo aspetto rilevante deriva dall’andamento di lungo periodo delle stime disponibili, che sembrano testimoniare come “innovazioni” istituzionali, siano esse riforme normative o innovazioni organizzative, abbiano comunque un
potenziale
dell’economia
d’impatto
di
lungo
periodo
sommersa
e
dell’evasione.
sul
fenomeno
Questi
risultati
dovrebbero essere interpretati comunque con cautela per due importanti aspetti che riguardano i dati utilizzati: •
La
precisione
delle
osservazioni
economiche
(stiamo
analizzando dati che comunque sono stime di variabili non osservabili per definizione); •
I dati sono serie storiche, quindi realizzazioni aggregate piuttosto che comportamenti osservabili o dettati da una precisa teoria”. E in Italia i primi a evadere le tasse in Italia sono i politici.
"Evadere non è peccato." L'evasione fiscale "non solo non è rubare", 36
"in
Italia
potrebbe
addirittura
essere
l'inverso:
un'autodifesa per non essere derubati". Così la pensava Don Baget Bozzo. E i primi ad evadere sono proprio i politici italiani, ovviamente, loro, lo fanno alla luce del sole, legalmente. E mentre difendono gli studi di settore per imprese e autonomi, i politici hanno entrate esentasse ma non si ritengono fuori linea, si riducono gli stipendi ed aumentano le indennizzazioni.. In Italia ci sono oltre quattrocentomila politici tra eletti, addetti e consulenti e almeno centocinquantamila auto blu per un costo vicino ai 5 miliardi di Euro. Se fosse stato fatto uno “studio di settore” ci si sarebbe resi conto che le tasse non pagate dai politici sommano oltre 235 milioni di euro. Una bella somma per uno stato indebitato e per il cittadino tartassato. Prendiamo in considerazione gli stipendi dei parlamentari, consiglieri comunali, regionali e provinciali, in altre parole dei politici di professione. All'erario mancano 235 milioni di euro che corrispondono a voci “esenti tasse” come le diarie e i rimborsi spese che sommano circa il 40% della “busta paga” e dalla tassazione a basso scaglione. Se si applicasse uno studio di settore con l'aliquota imponibile del 43% e si moltiplicasse la differenza per tutti i parlamentari, si otterrebbe un'evasione di circa 46 milioni di euro. Proviamo ad applicare lo stesso calcolo ai 1,125 consiglieri regionali, e ai 3 mila consiglieri provinciali, e sommiamo le tasse non pagate in base all'aliquota di settore e si arriva ad un “buco” di 235 milioni di euro, proviamo poi a calcolarlo per i 400 mila politici (settore) ed avremmo un' evasione da capogiro. Ma per loro è tutto legale. Neanche si tratta di elusione, è un vero e proprio furto ai danni della comunità. Chi ha un'azienda o fa una 37
professione libera non paga le tasse a sufficienza, però chi legifera e stabilisce quanto devono pagare gli altri, evade alla luce del sole. Viene da ridere? No, da piangere! I Presidenti del Consiglio europei, vogliono lanciare l’ennesima lotta contro i paradisi fiscali, come se i mali dell’economia derivassero dall’evasione fiscale. Cinquanta anni di malgoverno, cattiva amministrazione, sprechi, ruberie e signoraggio di banche e istituzioni finanziarie non sono, secondo i primi ministri europei i colpevoli della crisi. Cosi, bisogna cercare il nemico esterno, e i paesi europei del G20 sono pronti a presentare, una posizione comune e una nuova politica del rigore con proposte di sanzioni ai paradisi fiscali. Di queste guerre ai paradisi fiscali ne abbiamo viste molte e nessuna ha dato i frutti sperati. Per primo ci provo De Gaulle nel 1962, poi ogni volta che c’è una crisi si è tirato fuori dal cassetto lo spettro dei paradisi fiscali. Oggi questi signori che hanno permesso negli ultimi decenni il ladrocinio dei partiti e delle banche, parlano di etica nel capitalismo, proprio in un momento in cui il capitalismo è fuori di se, l’etica è quindi emersa come reazione a una economia appunto aliena all’etica. In fondo pero ancora non si è visto nulla di questo rilancio morale e dobbiamo quindi pensare che non si tratta altro che di una opera di marketing. Anche l’Italia ha i suoi Paradisi Fiscali che sono le regioni a Statuto Speciale, Friuli - Venezia -Giulia, Trentino - Alto Adige, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna che hanno, a seconda della regione, libri per le scuole dell'obbligo gratis, regime fiscale migliore, bolli auto più bassi, stipendi statali più alti, benzina a prezzo migliore, trasporti a prezzi agevolati, ecc. Ogni Stato favorisce nel modo più consono le aree considerate meno sviluppate. I G20 però non 38
parlano di sanzioni contro l’Italia, ne le altre regioni pensano di sanzionare i regimi agevolati. E’ notizia di questi mesi che diversi comuni confinanti con regioni a Statuto Speciale abbiano fatto richiesta di essere annessi, “scappando” dalla loro attuale locazione.
Ovviamente,
le
motivazioni
sono
di
carattere
prettamente economico: i consistenti, consistentissimi, sgravi fiscali e contributivi dei quali ancora oggi quelle regioni godono. Addirittura il Piemonte si dice intenzionato a richiedere per se stesso l’attribuzione dello Statuto Speciale. Anche questi comuni fanno parte della cinica Italia degli evasori? O si tratta di autodifesa? Recentemente mi ha chiamato un cliente preoccupato: “Dottore, nei caselli dell’autostrada vendono un libro, Evasori, di Roberto Ippolito, che la cita in controcopertina”. Ippolito, a pagina 41 e 42 del suo libro parla dettagliatamente dello stato di Antarcticland, facendolo apparire come una sorta di Italia 2, e mi cita, gentilmente,
come autore del best seller “Come pagare zero
tasse”, definendomi il “Guru europeo degli investimenti offshore”. Nello stesso capitolo specifica che da uno studio di Bankitalia appare che i giovani sono favorevoli all’evasione fiscale e specifica, chissà perché, che la propensione a evadere risulta superiore nelle province caratterizzate da più elevati livelli di disoccupazione e criminalità. Il sociologo dell’economia Carlo Carboni, autore del libro “la società cinica”, ha tracciato l’identikit degli evasori e parla di : “un’Italia in cui alberga l’individualismo amorale”, secondo il quale lo spazio pubblico è visto in funzione di un riconoscimento o di un vantaggio individuale. E l’Italia in cerca di scorciatoie, che rifà il verso ai furbetti del quartierino, che cerca
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di emergere a qualsiasi costo. È l’Italia che non rispetta le regole, l’Italia dell’evasione fiscale diffusa”. Questa è l’Italia cinica descritta dai nuovi paladini del civismo. Ma per
favore!
Non
avete
ancora
capito
che
in
Italia
c’è
disoccupazione, che in Italia non ci sono opportunitá per i giovani, che in Italia se non si vuole finire nelle file della criminalitá organizzata bisogna cercarsi opportunitá all’estero. E cosi hanno fatto oltre 40.000 italiani che hanno spostato la loro residenza in paesi dove la pressione fiscale è più mite e le opportunitá sono basate sul mercato e non sulla speculazione. Secondo il i fautori della lotta ai paradisi fiscali i soldi non versati in Italia al fisco corrispondono a 7 punti percentuali del PIL (Prodotto Interno Lordo) e dicono che se tutti gli evasori pagassero le tasse, gli italiani avrebbero in tasca 100 miliardi di euro in più all’anno. Non vogliamo neanche pensare dove andrebbero a finire. Forse una parte a tappare i buchi dei debiti che i politici, dal dopoguerra, stanno contraendo a nome di ogni italiano, anche del figlio della signora Maria che è solo al settimo mese di gravidanza. Si, infatti i cittadini italiani nascono gia indebitati e propensi geneticamente ad indebitarsi sempre di più. Questo non accade pero nei paradisi fiscali, dove, la crisi non si è fatta sentire. A Panamá ben pochi pensano di evadere l’IVA, visto che è solo un 5 per cento. Negli Stati Uniti la stessa Corte Suprema, nel caso di Gregory vs Helvering (1935) 293 US 465, ha riconosciuto il diritto dei cittadini a pianificare i propri affari in modo da pagare meno tasse. I G20 sembrano voler sancire solo il diritto a pagare le tasse. E non si rendono conto che in un mondo globalizato ognuno ha il diritto di investire dove più gli convenga ed è puro masochismo farlo dove più ti tassano. 40
Operare offshore significa in sintesi aprire un’attività dove più conviene e dovrebbe essere un sacrosanto diritto dei cittadini del mondo. Carboni parla di Italia cinica, ma cosa c’è di cinico nel difendersi da un sistema che strangola l’economia? Ippolito parla di giochi di prestigio, ma non deve fare dei giochi di prestigio la famiglia media italiana per arrivare a fine mese? E di chi è la colpa? La vogliamo dare agli evasori? Bene, allora mettiamo gli evasori al governo perché nell’alternanza tra la destra e la sinistra non si sono visti grandi cambi e se provassimo a tassare i solamente i consumi? Forse si rimetterebbe in moto l’economia e sparirebbero gli evasori, che non vanno confusi con chi ruba l’Iva e se la mette in tasca! Per i residenti all’estero non pagare l’Iva è un diritto ed è poi facile rimportare in Italia le merci acquistate. Non pagare le tasse sugli acquisti effettuati è il sogno di molti che è diventato realtà per alcuni prodotti (1) comperati in determinati paesi (2), quindi programmate i vostri acquisti durante le ferie. Si ottiene il rimborso della tassa che è restituita per posta al vostro indirizzo. Le norme non sono complesse, basta andare in un negozio tax-free, acquistare l'oggetto desiderato, farsi rilasciare la specifica fattura, che va timbrata alla dogana, poi dovete spedirla con la busta che è fornita insieme alla fattura e in circa 15 giorni viene rimborsata l' imposta anticipata o viene rimborsata allo sportello. Ovviamente l'Iva non è uguale in tutti i paesi (da un minimo del 3% a un massimo del 24%), cosi come è previsto un ammontare minimo di spesa per usufruire del bonus fiscale. In teoria non si può utilizzare l'oggetto nel Paese nel quale si è eseguito l'acquisto.
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(1) In genere: abbigliamento, argenteria, articoli sportivi, calzature, casalinghi, elettronica, gioielleria, orologeria, pelletteria. (2) Australia, Argentina, Canada, Corea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Usa (limitatamente), Sud Africa, Svizzera, Thailandia, Turchia e nei paesi Eu per chi non vi è residente. Se poi siete residenti all’estero, potete acquistare senza iva in Italia.
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COSA È CAMBIATO REALMENTE CON LE NUOVE MISURE DI RESTRIZIONI ALL’USO DEI CONTANTI E DI LOTTA CONTRO I PARADISI FISCALI?
Le operazioni finanziarie sono sempre più care e a guadagnarci, come al solito, sono banche e istituzioni finanziarie come Western Union, Money Gram, ecc. I governi hanno finalmente capito che la lotta contro le società offshore non ottiene nessun risultato e con la scusa del riciclaggio e dell’evasione fiscale controllano sempre più i nostri portafogli. Alla fine chi vuole inviare i soldi fuori lo fa lo stesso, ci guadagnano i banchieri e lo Stato continua a piangere miseria e a battere cassa. Per chi vuole inviare soldi all’estero basta solo fare attenzione alle normative, a non eseguire operazioni “sospette” o ripetute. L’altro inconveniente è che oggi aprire un conto bancario offshore è diventata un’impresa lunga e cara, questo punta a scoraggiare gli imprenditori che desiderano operare offshore. Svizzera, Lussemburgo, Panama e altri centri finanziari sono ormai “piazze” d’affari in cui è difficile operare, ma ne spuntano nuove come St. Vinc ent, Biellorussia, Turchia, Portogallo. Ecc. Per le società offshore invece non è cambiato nulla. Le società offshore offrono l´anonimato dei soci. Operando da un territorio offshore si riesce a limitare la responsabilità degli azionisti riducendo o annullando, in molti casi, il carico fiscale. Nello statuto appaiono da 1 a 3 direttori (secondo i paesi ed il tipo di società) e le azioni sono al portatore o nominative. Se il cliente non desidera apparire i 3 direttori vengono forniti dallo studio legale che costituisce la società (il costo va normalmente dai 150 ai 450 Euro 43
all' anno) e viene fornita una delega generale notarile e apostillata (riconosciuta dal Ministero degli Esteri) al proprietario e azionista per potere amministrare la società, comprare, vendere, aprire conti bancari, aprire succursali, ecc. Solamente operando da un territorio offshore si riesce a limitare la responsabilità degli azionisti riducendo nello stesso tempo il carico fiscale e ..... •
Per aprire conti esteri e/o investimenti di borsa potendo occultare in caso di necessità (divorzio, sequestro di beni, ecc.) il reale beneficiario.
•
Per partecipare a società nazionali, occultando i veri soci.
•
Per comprare e vendere merci alla propria ditta nazionale o ad altre, fatturando il prezzo desiderato.
•
Per fatturare servizi come se fossero eseguiti dall´estero, evitando di pagare le tasse (consulenze, servizi web, progetti, libri, articoli, ecc.).
•
Per proteggere i vostri beni in Italia o all'Estero.
•
Per evitare sequestri giudiziari
•
Per evitare le tasse di successione e garantire un miglior futuro alla vostra famiglia.
•
Per
crearsi un'alternativa
economica
anonimato. •
Per ridurre o eliminare il carico fiscale.
•
Per investire all’Estero.
44
nel piú
completo
COSA NON SI PUÓ FARE CON UNA SOCIETÁ OFFSHORE
Questo breve capitolo è per quelli che pensano che acquistando una società offshore si ottiene una sorta di patente corsara che permette fare di tutto. Con una struttura offshore non si possono fare miracoli e una società offshore non è una specie di bandiera pirata che vi permette di svolgere attività al di fuori dalla legge. Avere una società offshore non significa che potete operare in Italia senza pagare le tasse. La base dello schema offshore è operare dall'estero, da paesi dove non applicano tassazione su quel tipo di attività che voi desiderate intraprendere, quindi effettuare il lavoro all'estero e farselo pagare all'estero. Una volta che la società offshore è registrata in Italia, si perdono tutti i vantaggi fiscali. Rimane il vantaggio dell'occultamento della proprietà e non si pagheranno tasse in caso di vendita dell'attività o di successione. Nel commercio (compra - vendita di merci) l'uso di una società offshore è molto limitato per abbattere le imposte, rimangono però gli altri vantaggi di cui parleremo nel capitolo sulle società offshore . Per ridurre le imposte in questo tipo di attività bisognerà usare società di paesi europei a bassa tassazione. Con le società europee e l'uso di un offshore si può ridurre la tassazione a un 5 per cento. In ogni caso bisogna considerare i costi di manutenzione e contabilità, quindi la fattibilità dipende dal fatturato. L'offshore va utilizzato per la pianificazione fiscale e difficilmente è utilizzabile per il salvataggio fiscale, quindi è importante pianificare gli affari sin dall’inizio. Esistono attività che facilmente possono essere create ed amministrate offshore come: disegno web, giornalismo, fotografia, video, chat online, casinò 45
virtuali, consulenze, ecc. Altre che evidentemente devono essere svolte in loco non possono usufruire pienamente (tasse zero) dei vantaggi dell'offshore, come ad esempio: medici, agricoltori, commercianti, edili, costruttori, ecc. Le attività che non possono essere gestite offshore, potranno però usufruire di servizi fittizi allo scopo di ridurre l'imponibile: corsi di formazione professionale, consulenze, marketing, pubblicità, ecc. In questi casi, a volte, è meglio acquistare fatture offshore piuttosto che creare la propria struttura. Il costo di una fattura va normalmente dal 2 al 10 per cento del valore, dipendo dall’importo (più è alto minore è la percentuale). A volte basta scaricare una piccola fattura per non passare da uno scaglione d'imposta a un altro.
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L’ESTEROVESTIZIONE
Torniamo in Italia, a chi non vuole o non può espatriare. Come abbiamo detto prima non si può operare dal proprio paese con una società estera senza pagare le tasse. Se l’impresa non risultasse effettivamente stabilita e operante all’estero le autorità fiscali la accuserebbero infatti di esterovestizione, una parola di recente conio che merita l’intero capitolo. Da questo concetto dipende infatti l’ effettività di un’ attività offshore. Di "esterovestizione" si è parlato frequentemente, negli ultimi anni, sui mezzi di informazione, a proposito di alcuni noti personaggi sportivi e dello spettacolo, accusati dal Fisco di avere fittiziamente trasferito la propria residenza all'estero. Su www.paradisifiscali.org troverete vari articoli a riguardo. La collocazione al di fuori dei confini nazionali della residenza o di elementi patrimoniali è una costante della globalizzazione economica e abbraccia quasi tutte le aree più importanti della fiscalità. Occorre tenere presente che quando il reddito fuoriesce dai confini nazionali, il problema del controllo fiscale si complica notevolmente, perché all'estero circolano le persone, le imprese, i capitali, ma i poteri investigativi del fisco sono legati alla sovranità nazionale, e devono quindi usufruire della collaborazione di autorità estere. Questo ovviamente è un bene per chi desideri occultare attività o pagare zero tasse o meno tasse. Contro la delocalizzazione estera di ricchezza finanziaria delle persone fisiche, l'unico strumento tributario è il monitoraggio fiscale, con tutti i limiti del monitoraggio di un'enorme quantità di movimentazioni economiche. Anche per questo le sanzioni gravanti sui redditi accertati tramite monitoraggio fiscale sono 47
onerose, perché in esse si palesa un chiaro intento dissuasivo legato alle difficoltà di accertamento. Nel caso in cui sia una società a effettuare investimenti all'estero, non si applicano le regole del monitoraggio, ma i redditi di società non esercenti attività commerciale effettiva sono immediatamente ripresi a tassazione, e imputati alla controllante italiana, in presenza di altri requisititi previsti della disciplina Cfc (Controlled foreign companies), tra cui la sede della società controllata in Stati a fiscalità privilegiata (cosiddetti paradisi fiscali). Per questo vale la regola che più lontana è la struttura dalla vostra residenza abituale o fiscale e meglio è. Anche se a volte sembra complicato avere una società in un paese lontano, un conto bancario, magari, in un' altro paese, l' e-commerce (commercio elettronico che vi permette di incassare online) in un' altro ancora, vi renderete conto che è ben più facile per voi amministrare che per le autorità controllare. In caso di controlli, vale sempre la regola delle 3 N: negare, negare e negare. Definizione di stabile organizzazione. Per chi ha deciso di intraprendere la via offshore e mantiene attività nel proprio paese di residenza attraverso una società non residente, il rischio è che le autorità fiscali intravedano una stabile organizzazione e quindi stabiliscano che la tassazione deve essere applicata in quel paese. Il problema si riscontra principalmente per chi tratta merci e che hanno bisogno di un deposito per inviare i prodotti ai propri clienti. Andiamo ad analizzare le principali circolari e sentenze in materia in modo tale da operare nel rispetto delle leggi. Se si comprende bene
il
significato
giuridico
e
impositivo
della
organizzazione, si potrà evitare di finire nei guai con il fisco. 48
stabile
In Italia, secondo l’ Art 162 TUIR 917/1986 sono esclusi dal concetto di “stabile organizzazione” i depositi di merci appartenenti all’impresa a qualsiasi fine destinati e le sedi che servono per l’esposizione o la consegna delle stesse merci, La stabile organizzazione è un istituto di diritto tributario che collega ad uno Stato il reddito derivante da un’attività economica svolta sul suo territorio da un’impresa non residente. Il reddito d’impresa in tal modo prodotto viene sottoposto, grazie alla stabile organizzazione a tassazione anche nello Stato della fonte, cioè nello Stato dal quale il reddito effettivamente proviene. Pertanto, nel sistema delle imposte sui redditi, la stabile organizzazione rappresenta una struttura che localizza in un territorio il reddito prodotto da un’impresa non residente. Gli elementi costitutivi della stabile organizzazione sono: 1 - Elemento oggettivo Presenza di una sede di affari 2 - Elemento Temporale – Spaziale L’organizzazione deve essere permanente 3 - Elemento di Collegamento Svolgimento dell’attività mediante la sede di affari Secondo la Corte di Cassazione – Ordinanza 7851 del 23 aprile 2004: “Il problema è stato considerato, soprattutto nell’ottica del transfert pricing, nell’ambito dell’elaborazione di regole omogenee in materia di attribuzione di profitti alla stabile organizzazione e, quindi, di attribuzione di costi, anche derivanti da servizi che la società madre ha prestato alla propria struttura secondaria. L’art. 7, comma 2, del modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione prevede che “quando una impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per 49
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall’impresa
organizzazione”.
Il
terzo
di
cui
comma
costituisce
una
stabile
stabilisce
che
“Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove”.” Le spese riferite all’attività esercitata devono quindi essere riconosciute, comprese le spese generali sostenute dalla casa madre. Si dovrà pertanto procedere alla ripartizione delle spese predette sulla base dei criteri in materia di transfert pricing che la Circolare Ministeriale 22 settembre 1980 n. 9/2267 ha individuato, traendoli dalle direttive OCSE a) - contenute nel Rapporto OCSE 1979 “Transfert pricing and multinational enterprises”, aggiornato nel 1984 e nel 1993, per i Beni Materiali; b) - contenute nel Rapporto OCSE 1995 “Transfert pricing guidelines for multinational enterprises and tax”, per i Beni Immateriali. Continua la Corte di Cassazione : “Il Commentario OCSE, alle note 17.6 e 17.7 sub art. 7, punti 3) e c), prevede espressamente la prestazione di servizi effettuata dalla casa madre alla stabile
50
organizzazione tra le possibili fonti di spese deducibili che possono essere attribuite a quest’ultima. Va infine rilevato che l’OCSE, nell’ultima versione del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, licenziata il 15 luglio 2005, in sostituzione della versione in vigore, risalente al 28 gennaio 2003, all’art. 5, intitolato, l’ètablissement stable”, ha aggiunto due nuovi commi, 6 e 7, significativamente restrittivi dell’originaria
enfatizzazione
del
concetto
di
stabile
organizzazione, intendendo, per invertire il sistema, escludendo dall’ ambito della stabile organizzazione alcune attività di collaborazione intersocietaria che la globalizzazione economica consente alle multinazionali. In relazione al diritto comunitario, l’art. 9, paragrafo 1, della sesta direttiva, con riferimento alla sola “fiscalità indiretta”, dispone che il luogo della prestazione di servizi dev’essere individuato nel “luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa…” La stessa Corte di Cassazione ha rilevato nel gruppo di sentenzesul “caso Philip Morris, n. 3368/2002, n. 7682/2002 e n. 10925 del 25 luglio 2002, il citato articolo 9 utilizza l’espressione “centro
di
attività
stabile”
e
non
l’espressione
“stabile
organizzazione”, utilizzata invece nel diritto convenzionale e nel diritto interno. La
giurisprudenza
comunitaria
in
materia
di
stabile
organizzazione. La giurisprudenza comunitaria va analizzata specialmente da chi ha spostato la propia attivitá in un Paese facente parte della comunitá, ma a tassazione agevolata. 51
Secondo la giurisprudenza comunitaria, il centro di attività stabile deve presentare tre caratteristiche basilari: 1 - un grado sufficiente di permanenza in un luogo fisso nello Stato di non residenza; 2 - la presenza di elementi tecnici ed anche umani; 3 - l’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. Ne risulta una nozione leggermente diversa rispetto alle definizioni date dall’Ufficio delle Entrate: le predette differenze possono essere così riassunte : 1 - la necessaria presenza del fattore umano Il primo aspetto importante riguarda la contemporanea presenza di fattori tecnici ed umani. Una sede priva di una costante presenza umana non è un centro di attività stabile. Tale principio è stato sancito dalla sentenza conclusiva della Causa C-168/84 che, a proposito dell’installazione a bordo di una nave di macchine automatiche per il gioco d’azzardo, ha negato l’esistenza di una stabile organizzazione in quanto il funzionamento delle stesse macchine non richiede una presenza umana se non per una saltuaria manutenzione. Infatti, in base alla sentenza, esiste un centro di attività stabile “solo se tale centro di attività, implica la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per le prestazioni di servizi e se queste non possono essere utilmente riferite alla sede dell’attività economica del prestatore”. A conferma c’è anche la sentenza del 12 maggio 2005 resa nel procedimento C-452/03, Gruppo RAL / Commissioners of Customs & Excise, in base alla quale l’attività, consistente nel consentire al pubblico di utilizzare, contro remunerazione, macchine per il gioco d’azzardo, installate in sale da gioco site sul territorio di uno Stato membro, e gestite da personale fornito da una società del gruppo 52
RAL, localizzata nelle isole anglonormanne di Guernesey, costituisce sì una prestazione di servizi, resi ai suoi clienti nel Regno Unito, ma forniti fuori del territorio della Comunità, - sicchè il gruppo RAL non sarebbe stato obbligato a versare l’IVA nel Regno Unito – ma costituisce altresì prestazione di servizi consistenti nell’ attività ricreativa del divertimento del gioco d’azzardo e non nella concessione agli utilizzatori di un incremento finanziario, peraltro assolutamente aleatorio, il cui luogo di prestazione, in base all’art. 9, n. 2, lettera “c)”, della VI Direttiva, è il luogo in cui le attività ricreative vengono materialmente eseguite, - sicchè il Gruppo RAL è obbligato a versare l’IVA nel Regno Unito -. Nelo stesso senso è stata dettata la Sentenza della CGE, C190/95 del 17 luglio 1997 che definisce il centro di attività stabile quello che presenta “un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate”. Il Commentario OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, nei paragrafi dedicati al commercio elettronico, e l’art. 162, comma 5, del TUIR prevedono, in determinati casi, la possibilità di esistenza di una stabile organizzazione costituita da macchine automatiche anche in assenza del fattore umano. La ragione della differenza si trova nella natura dell’IVA che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, richiede la localizzazione di una prestazione rilevante. La mancanza di un’evasione d’imposta, poichè l’impresa era comunque localizzata in un altro Paese membro, e la difficoltà di localizzare la prestazione hanno portato la Corte a negare l’esistenza di un centro di attività stabile. 2 - la rilevanza IVA delle operazioni
53
Il secondo aspetto importante è che, attraverso la stabile organizzazione, bisogna porre in essere delle operazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ IVA. Il principio è che una persona non può essere considerata un soggetto passivo IVA se non esegue operazioni
soggette
all’imposta.
Tale
principio
non
è
necessariamente rispettato ai fini delle imposte sui redditi dove la stabile organizzazione deve svolgere un’attività economica idonea a produrre reddito e non necessariamente l’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA. 3 - la stabile organizzazione personale Un terzo aspetto di differenza riguarda la possibilità di configurare la “stabile organizzazione personale ” . In base a quanto indicato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate secondo il Modello OCSE, e dall’art. 162 del TUIR, un soggetto residente può essere qualificato come stabile organizzazione di un soggetto non residente quando al soggetto residente viene conferito il potere di impegnare il soggetto non residente di fronte ai terzi. Il predetto principio non è sempre confermato ai fini dell’applicazione dell’imposta comunitaria sul valore aggiunto. Nella Causa C190/95 è stato affrontato il problema di una società di leasing che prendeva contatti con i clienti residenti in un altro Paese della UE tramite intermediari indipendenti stabiliti in quest’ultimo Stato. I predetti intermediari ricevevano in cambio una provvigione e non partecipavano alla conclusione dei contratti firmati con i clienti finali nella sede della predetta società di leasing. La CGE ha stabilito che se una società di leasing non dispone in uno Stato membro nè di personale nè di una struttura che presenti un grado sufficiente di stabilità, attraverso cui svolgere in modo autonomo le prestazioni di servizi in questione, essa non dispone di un centro di 54
attività stabile in questo Stato. In tal modo la Corte ha attribuito primaria rilevanza al fatto che i contratti sono stati conclusi nel Paese di residenza della società di leasing per cui l’impegno assunto di fronte ai terzi è avvenuto direttamente. Nell’ordinamento giuridico italiano, la stabile organizzazione è definita: la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 7851 del 23 aprile 2004, ha ritenuto “opportuno richiamare gli aspetti che seguono: l’art. 2197 del codice civile prevede l’obbligo, per l’imprenditore, anche non residente, che istituisce nel territorio nazionale una sede secondaria con rappresentanza stabile, di chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese. L’art. 2506 del codice civile prevede che le sedi secondarie di società estere siano soggette alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa : “Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e la iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi ed i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che lo subordinano all’osservanza di particolari condizioni.” “In generale si ritiene che la relativa libertà determinazione ed un’organizzazione autonoma non comportano che l’attività della filiale non faccia capo all’impresa. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ex plurimis, sentenza 19 luglio 2000 n. 55
9496, non avendo le filiali di un’impresa bancaria soggettività distinta da quest’ultima, non è enucleabile un principio di localizzazione dei rapporti giuridici presso singole filiali o agenzie. “Tale tendenziale riconduzione dei rapporti giuridici ad un unico soggetto non trova, però, indiscriminata corrispondenza sul piano fiscale.” Dal punto di vista fiscale, con riferimento alle Imposte Dirette, all’art. 162 del nuovo TUIR 917/1986: Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 7851 del 23 aprile 2004,
”Relativamente
all’imposizione
diretta,
la
stabile
organizzazione, secondo le disposizioni del TUIR, art. 20 e 113 del D.P.R. 917/1986, è soggetta a tutte le regole che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa. In particolare, l’art. 20 considera soggetti d’imposta la stabile organizzazione di imprese non residenti, attraverso le quali viene esercitata un’attività d’impresa nel territorio dello Stato; l’art. 113 specifica che “per le società
e
gli
enti
commerciali
non
residenti
con
stabile
organizzazione nel territorio dello Stato…il reddito complessivo è determinato…sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabile organizzazione e alle altre attività produttive di reddito in Italia”. L’art. 14 del D.P.R. 600/1973, disposizioni sull’accertamento in materia di imposte sul reddito, stabilisce che le imprese non residenti che esercitano in Italia attività commerciali mediante stabile organizzazione devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano
la
stabile
organizzazione,
determinando
separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse.“…
56
Nell’ ordinamento italiano non esisteva una definizione di stabile organizzazione, nonostante il termine fosse utilizzato nel TUIR: all’art 23 – applicazione dell’IRPEF alle persone fisiche non residenti – ed agli articoli 151 e 152 – determinazione del reddito e applicazione dell’IRPEG al reddito complessivo delle società e degli enti non residenti -; e nel Decreto IVA : agli articoli 7, 17 e 35 del D.P.R. 633/1972. In attuazione della Legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, con il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con decorrenza 1° gennaio 2004, l’art. 162 ha introdotto nel TUIR 917/1986 l’istituto, fino ad allora non ancora legislativamente previsto e disciplinato, di derivazione internazionale, della stabile organizzazione. Nel sistema delle imposte sui redditi, la stabile organizzazione rappresenta una struttura che localizza in un territorio il reddito prodotto da un’impresa non residente per cui svolge una funzione di ripartizione de reddito fra due Stati. A tal fine è prevista la definizione di stabile organizzazione nella normativa interna, all’art. 162 del TUIR, ed in quella convenzionale, all’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. L’art. 162, salvo alcune differenze, riprende la struttura ed il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro la doppia imposizione, nella sua versione 2003. Essa si basa su una definizione generale e su una serie di ipotesi in cui la stabile organizzazione si configura, a prescindere da ulteriori verifiche. Sono previste, inoltre, alcune situazioni in cui l’esistenza della stabile organizzazione è comunque esclusa. Infine, il fatto che un’impresa non residente, con o senza stabile organizzazione, controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o 57
che entrambe siano controllate da un terzo esercente o meno l’attività di impresa, non costituisce motivo per considerare una qualsiasi delle suddette imprese una stabile organizzazione dell’altra. Il comma 1 indica i requisiti generali per costituire una stabile organizzazione in Italia. Infatti la stabile organizzazione “designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.”Pertanto, deve trattarsi di una sede localizzata sul territorio in modo non occasionale per l’esercizio di un’attività economica. Il successivo comma 2 elenca, invece, alcuni esempi di S.. la cui interpretazione è importante per individuare il soggetto investito dell’onere
della
prova
dell’esistenza
della
stessa
stabile
organizzazione Infatti, in base all’impostazione del comma 2 ed in conformità all’interpretazione dell’attuale Commentario al Modello OCSE, il riscontro di uno degli esempi della citata elencazione non è sufficiente per dimostrare l’esistenza della stabile organizzazione E questo in quanto rappresentano dei semplici indizi che devono essere sempre confermati dal soddisfacimento dei requisiti del comma 1. L’onere della prova, quindi, è a carico dell’ Amministrazione Finanziaria. Tenuto conto che l’interpretazione data alle convenzioni stipulate dallo Stato italiano ( si vedano le osservazioni dell’Italia nel Commentario OCSE) considera la predetta lista come esempi che costituiscono a priori stabile organizzazione (il riscontro delle fattispecie implica la presunzione assoluta di stabile organizzazione con conseguente inversione dell’onere della prova), l’Amministrazione Finanziaria italiana dovrà chiarire
se
intende
confermare
l’interpretazione
data
alle
convenzioni oppure seguire l’indirizzo dell’attuale Commentario 58
OCSE. Il comma 4 stabilisce i casi in cui “ una sede fissa di affari non è, comunque, considerata S. O.” mentre i commi 5, 6, 7 e 8 stabiliscono i casi che non costituiscono “di per sè” stabile organizzazione. L’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la validità del Modello OCSE con la Circolare Ministeriale 30 Aprile 1977 n. 71/1496. Anche la giurisprudenza della Cassazione si è orientata in tal senso con le sentenze n. 8820 del 27 novembre 1987 e n. 9580 del 19 settembre 1990: la stabile organizzazione “sussiste quando le situazioni di fatto…denotino il fine degli stessi soggetti di esercitare nello Stato attività imprenditoriali caratterizzate, oltrechè dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e persone qui operanti, dall’effettivo impiego di beni ed attività lavorative, coordinati per la produzione e lo scambio di beni e servizi, e da un’effettiva, anche se limitata, autonomia funzionale”. Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 7851 del 23 aprile 2004,
“Per
offrire
un
quadro
il
più
possibile
esauriente
dell’ordinamento nazionale, pare opportuno ricordare che la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è occupata dei rapporti tra casa madre avente sede all’estero e stabile organizzazione situata in Italia ai fini delle imposte sul reddito. Nel caso di addebito alla propria filiale di una parte di costi generali a quest’ultima
riconducibili,
esisteva
una
prassi
dell’
Amministrazione Finanziaria tendente ad escludere che tali costi potessero essere considerati quali componenti negativi del reddito della filiale, imponi bile in Italia, considerando tale addebito come 59
una vicenda puramente interna ad un medesimo soggetto. Come si vede, si tratta di una posizione antitetica a quella sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria in materia di I.V.A.. Nella sentenza 1 agosto 2000, n. 10062, Cathay Pacific Airways Ltd questa Corte ha ritenuto legittima la detrazione dal reddito imponibile della stabile organizzazione di tali costi, una volta che non ne sia contestata l’inerenza e l’esistenza. Nella decisione è richiamato espressamente il principio contenuto nel sopra richiamato art. 7, comma 3, del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni e in diversi trattati bilaterali che si ispirano a tale modello. Quindi, in relazione a tale aspetto, la presenza di un cost sharing-agreement, o, comunque, di un atto giuridico che attribuisca alla filiale il costo di servizi ad essa prestati dalla casa madre, potrebbe essere rivelatore di un rapporto giuridico bilaterale, presupposto per l’applicazione dell’IVA, nell’accezione accolta dalla giurisprudenza della CGE. In definitiva potrebbe ritenersi che la scelta – certamente garantita nell’ambito del diritto di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato CE – di costituire in un altro paese dell’UE una struttura secondaria produttiva, con conseguente possibilità di attribuzione a tale struttura di autonomo reddito e dei costi ad esso imputabili, non esaurisca i suoi effetti sul piano dell’imposizione fiscale diretta, ma comporti come conseguenza la possibilità di configurare un rapporto intersoggettivo tra le due strutture, costituente la base per l’applicazione dell’IVA su operazioni inter-company.” Spostamento fittizio di ricavi per stabile organizzazione. E’ di particolare interesse la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n.201/1/10 depositata in segreteria il 2 luglio scorso avente ad oggetto l’accertamento effettuato nei 60
confronti di una società con sede a Lussemburgo, facente parte integrante di un gruppo di una notissima marca di scarpe e abbigliamento che, pur avente sede all’estero, ha una “stabile organizzazione” in Italia presso la sede di una SRL e come tale assoggettata alle norme fiscali esistenti nel nostro Paese. La vicenda nasce a seguito delle risultanze del processo verbale di constatazione del 2007 redatto dal Comando Nucleo Provinciale di P.T. di una provincia delle regione Marche a conclusione della verifica fiscale eseguita a carico di una società con sede legale nella stessa provincia e ivi operante per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento esterno ; la competente Agenzia delle Entrate a seguito di tale verbale ha ritenuto che vi fosse la possibilità di ipotizzare la sussistenza degli elementi soggettivi, oggettivi e funzionali necessari a configurare l'esistenza di una "Stabile Organizzazione" per la suindicata società lussemburghese presso la sede della SRL italiana oggetto del processo verbale , ai sensi dell'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, integrato (per l'IVA) dalla disciplina uniforme dettata in materia dalla VI Direttiva del Consiglio d'Europa n. 77/388/CEE del 17.5.1977. L’amministrazione finanziaria per l'esercizio 2002 ha accertato: a) l'omessa fatturazione di operazioni commerciali nazionali; b) l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA; c) l'omessa tenuta e conservazione di scritture contabili; d) l'omessa annotazione dell'IVA ed il conseguente omesso versamento del tributo, disponendone il recupero a norma dell'art. 55 del DPR. n. 633/72.
61
Con lo stesso avviso sono state irrogate le sanzioni pecuniarie amministrative, determinate nella misura unica di oltre 300.000,00 eruo . Il concetto di stabile organizzazione analizzato nella sentenza Con il termine "stabile organizzazione" l'art. 5 del modello OCSE identifica, in via generale, una "sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività", evidenziando pertanto che due sono gli elementi caratteristici: 1. l'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, materiali, attrezzature); 2. lo svolgimento, per mezzo di tale struttura, di un'attività economica. Tuttavia
è
possibile
ritenere
la
presenza
di
una
stabile
organizzazione anche quando, pur mancando l'installazione fissa, l'imprenditore straniero si serva di persone che svolgano l'attività in suo nome disponendo ed esercitando abitualmente il potere di concludere contratti in nome e per conto dell'impresa. Nel concetto di
"stabile
organizzazione"
va
escluso
che
la
struttura
organizzativa debba essere di per sè produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile: inoltre l'accertamento dei requisiti del "centro di attività stabile" o di "stabile organizzazione", ivi compresi quello di dipendenza e quello di partecipazione alla conclusione di contratti ovvero alle sole trattative in nome della società estera (anche al di fuori di un potere di rappresentanza in senso proprio), deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche ed in special modo su quello sostanziale, nel senso cioè che deve essere individuata l'esistenza di mezzi umani (personale dipendente) e di mezzi tecnici (materiali) impegnati ad assolvere nel territorio nazionale compiti 62
operativi in favore e nei confronti della società estera. I requisiti per la sussistenza di una stabile organizzazione possono essere pertanto individuati nei seguenti elementi: a) l'esistenza nello Stato di un centro d’imputazione di situazioni giuridiche, costituito da elementi materiali (locali) e personali (dipendenti); b) la stabilità di tale installazione, che deve prestarsi ad una utilizzazione durevole e non occasionale; c) la connessione della stessa all'esercizio normale dell'impresa; d) la sua idoneità produttiva, intesa come capacità di produrre reddito di per sè, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa non residente. L’analisi dei giudici di merito Nella corposa sentenza della CTP gli elementi analizzati dai giudici di merito sono molti ; in particolare i giudici richiamano le disposizioni contenute nel DPR 917/86 all’articolo 162, in merito al concetto di stabile organizzazione; tale norma prevede che per stabile organizzazione si intende "(….) una sede di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato". I giudici di legittimità osservano che la ricostruzione del reddito , dei ricavi e dell’IVA operata dall’Agenzia delle Entrate va ricondotta nell’alveo dei procedimenti accertativi di carattare “analitico-induttivo” ; tale accertamento basa tutta la sua azione sull’avvenuta
individuazione
della
presenza
della
stabile
organizzazione della società lussemburghese in Italia. Su tale presupposto l’Agenzia ha correttamente emanato gli avvisi di accertamento (art.39, primo comma, lett. d) del DPR 600/73, ai fini delle imposte dirette, e dall’articolo 55 del DPR 633/72 ai fini 63
IVA , sulla base che tutta l’impostazione ruota attorno al presupposto
della
dimostrata
esistenza
di
una
stabile
organizzazione della società estera in territorio nazionale. Per i giudici della CTP è abbastanza evidente che per la società lussemburghese vi sono tutti gli elementi per ritenere che vi sia l’esistenza della stabile organizzazione nel territorio nazionale, tenuto conto della sussistenza di tutti i requisiti minimali previsti dal commentario OCSE. Nel caso in esame è quindi sufficientemente dimostrata l’esistenza della stabile organizzazione intesa come struttura dotata di risorse materiali ed umane, ragion per cui è stata compiutamente effettuata la verifica e l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate oggetto dell’impugnazione da parte della società è da considerarsi legittimo. La CTP rigetta il ricorso e condanna la società lussemburghese ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. La
stabile
organizzazione
con
riferimento
al
sistema
dell’imposta sul valore aggiunto: “…la
questione
dell’autonomia
ai
fini
IVA
della
stabile
organizzazione nello Stato di un soggetto non residente va risolta con riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. 633/1972, che nell’art.
7
definisce
il
presupposto
territoriale
dell’imposta
nell’ipotesi di prestazione di servizi; nell’art. 17 individua i soggetti passivi del tributo; nell’art. 38-ter regola l’ipotesi di diniego di rimborso dell’imposta ai non residenti, con stabile organizzazione nazionale, tramite il meccanismo previsto dalla norma;nell’art. 21 prevede che la fattura debba indicare per i non residenti l’ubicazione della stabile organizzazione impone l’obbligo di comunicare 64
all’Ufficio
IVA
l’istituzione
di
una
stabile
organizzazione; nell’art. 40 stabilisce la competenza dell’Ufficio di Roma in caso di mancanza di stabile organizzazione; nell’art. 81 prevede una serie di obblighi per coloro che hanno aperto una stabile organizzazione anteriormente all’istituzione dell’IVA. Dal complesso di tali norme e, in particolare, dalla disposizione contenuta nell’art. 17, comma 4, del D.P.R. 633/1972, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell’esercizio abituale di una attività commerciale, richiesto dall’art. 4 , comma 1, del citato D.P.R. 633/1972, e quello territoriale della stabilità in Italia di una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi ed i diritti relativamente alle operazioni effettuate da o nei confronti della stabile organizzazione non possono essere adempiuti o esercitati,
nei
modi
ordinari,
dal
soggetto
non
residente
direttamente o tramite un suo rappresentante residente. La stabile organizzazione nello Stato, in quanto obbligata al pagamento ed alla rivalsa dell’imposta, oltrechè al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive, costituisce in tal caso l’unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale, secondo le prescrizioni contenute negli artt. 19 e 30 del D.P.R. 633/1972, vanno determinati l’imposta dovuta o l’eccedenza da computare in detrazione nell’anno successivo e formulata l’eventuale richiesta di rimborso. Nè la soggettività fiscale della stabile organizzazione di un soggetto non residente può essere negata nell’ipotesi di una sua personalità giuridica nello Stato, posto che l’accertamento di un autonomo centro d’imputazione dei rapporti tributari dev’essere condotto, anche in materia di IVA, non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto 65
su quello sostanziale”: in tal senso la Corte di Cassazione, nelle sentenze 3367 del 7 marzo 2002, 10925 del 25 luglio 2002 e 6799 del 6 aprile 2004. Anche nel sistema dell’IVA, quindi, il concetto di stabile organizzazione costituisce il criterio di collegamento territoriale per le prestazioni di servizi, che consente di evitare sia fenomeni di doppia imposizione sui servizi prestati da non residenti, sia fenomeni di totale assenza di imposizione da parte di entrambi gli Stati coinvolti dall’operazione economica posta in essere dal non residente. In linea generale, le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti, esercenti imprese, sono assoggettate ad imposta. I soggetti in esame possono adempiere gli obblighi loro derivanti ed esercitare i relativi diritti in maniera diversa, secondo la struttura organizzativa
esistente
in
Italia.
Per
l’applicazione
della
tassazione,tuttavia, è necessario integrare le norme sopra riportate con il disposto dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, in base al quale i soggetti non residenti possono soddisfare gli obblighi concernenti l’applicazione
dell’imposta,
oltrechè
attraverso
la
stabile
organizzazione prevista all’art. 7, anche attraverso lo strumento dell’identificazione diretta, previsto dall’art. 35-ter, relativamente ai soggetti appartenenti alla UE o a Paesi con i quali è stata stipulata apposita convenzione, ovvero attraverso la nomina di un rappresentante fiscale, a mente del D.P.R. 441/1997. In particolare, quindi, sono previste tre modalità di esercizio : 1 - costituire in Italia una stabile organizzazione tramite la quale operare; 2 - nominare un proprio rappresentante fiscale, residente e munito di partita IVA in Italia; 66
3 - identificarsi direttamente, come soggetto passivo con partita IVA, al fine di operare direttamente nei modi ordinari. Tale possibilità è prevista attualmente, in base alla Risoluzione n. 220/E del 5 dicembre 2003, solo per i soggetti residenti in Paesi membri della UE. La nomina di un rappresentante e l’identificazione diretta sono alternative fra loro, mentre ciascuna di queste norme può coesistere singolarmente
con la presenza di
una stabile
organizzazione, in relazione alle operazioni effettuate direttamente dal soggetto non residente. Se il non residente non adotta una delle tre modalità predette, gli obblighi IVA inerenti alle operazioni effettuate in Italia, si trasferiscono in capo ai cessionari o committenti, soggetti passivi in Italia, che devono emettere una autofattura, disciplinata dal comma 3 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972. La Corte di Cassazione, nella sentenza 9580 del 19 settembre 1990, ha chiaramente stabilito che :”L’assoggettabilità ad IVA dei soggetti non residenti in Italia presuppone, ai sensi degli artt. 7 e 35 del D.P.R. 633/1972, una stabile organizzazione nel territorio nazionale.”e, nella nota sentenza 10925, c.d. Philip Morris, del 25 luglio 2002, ha precisato che “Ai fini dell’IVA l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che i soggetti svolgenti attività in Italia mediante una stabile organizzazione devono farne denuncia; essi sono, inoltre, soggetti all’imposizione diretta sui redditi prodotti tramite stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera e); art. 87, lettera d); art. 113 del D.P.R. 917/1986”.
67
Rilevano dunque ai fini IVA due profili : quello personale – qual è il soggetto che svolge effettivamente l’attività – e quello sostanziale – qual è l’attività che viene prestata – Con riferimento al profilo soggettivo e, nell’ambito del più generale genus dell’attività economica, alla species delle prestazioni di servizi, l’art. 9 della sesta direttiva è stato recepito dalla legislazione interna con il terzo comma dell’art. 7 del D.P.R. 633/1972, per effetto del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato italiano quando sono rese da soggetti
ivi
domiciliati
e
quando
sono
rese
da
stabile
organizzazione in Italia di soggetti non residenti. Secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza 9580 del 19 settembre 1990, “Il concetto di stabile organizzazione ai fini IVA ha, però, una portata più ampia di quello di società estera di cui all’art. 2506 C.C., che prescrive un obbligo di pubblicità al pari delle società costituite in Italia. Infatti, a prescindere dalla dichiarazione di cui all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, ai fini tributari rilevano le situazioni di fatto che denotino lo scopo degli stessi soggetti ad esercitare nello Stato un’attività imprenditoriale e che siano caratterizzate, oltrechè dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e con persone ivi operanti, dall’effettivo impiego di beni e di servizi e da una effettiva,anche se limitata, autonomia funzionale.” Tale rilevanza, ai fini dell’IVA italiana, si ha per le prestazioni effettivamente attuate in Italia dalla stabile organizzazione nell’ambito dell’attività qui svolta. La casa madre che esegue delle prestazioni in Italia, direttamente e non per mezzo della stabile organizzazione, effettua delle operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA. 68
Infatti, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 9 gennaio 2002, la semplice presenza della stabile organizzazione è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della rilevanza IVA della prestazione. Questo significa che la stabile organizzazione italiana dev’essere necessariamente il tramite per l’effettuazione della prestazione voluta dalla casa madre. Infatti, nella Risoluzione n. 4/E del 2002, con riferimento alle prestazioni di consulenza tecnica relative all’attività di mergers & acquisitions, l’Agenzia delle Entrate, mentre ha ritenuto “legittimo, ai fini delle Imposte si redditi, tener conto dell’imputazione di questi con metodo ripartitorio, tra stabile organizzazione italiana e casa madre londinese, ai fini dell’imposizione IVA, hanno reputato, invece, assoggettare a tassazione tutti i corrispettivi concernenti le operazioni effettuate in Italia, accogliendo il principio della forza attrattiva della stabile organizzazione”…”Ciò significa che il principio della c.d. forza di attrazione della stabile organizzazione, per effetto del quale il soggetto non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato deve procedere alla fatturazione, registrazione e dichiarazione, vale esclusivamente per quelle operazioni materialmente effettuate dalla stabile organizzazione e non anche per quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera.”…”Ne consegue che, relativamente alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia, si applica la regola generale di cui all’articolo 17, primo comma, del D.P.R. 633/1972, per cui gli obblighi IVA devono essere assolti dalla stabile organizzazione che effettua la prestazione rilevante agli effetti dell’IVA.”…” Tuttavia, nel caso di omessa fatturazione da parte della stabile 69
organizzazione, permane in capo al committente o cessionario l’obbligo di regolarizzare l’operazione mediante autofattura, secondo le disposizioni del D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997.” Con riferimento al profilo sostanziale, dell’attività effettivamente prestata, va detto che i non residenti che eseguono operazioni rilevanti
ai
fini
IVA
in
Italia
avvalendosi
di
una
stabile
organizzazione sono soggetti alle stesse formalità ed obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per le imprese italiane. In pratica, stabilisce la Risoluzione Ministeriale n. 52/E del 23 marzo 1999, la stabile organizzazione provvede ad assolvere tutti gli adempimenti ordinari, ivi compresa la tenuta dei registri previsti dalla normativa fiscale., poichè “…nella fattispecie in esame la Casa madre deve considerarsi unica cedente, tramite la propria stabile organizzazione in Italia, atteso che i beni realizzati tramite la predetta stabile organizzazione sono destinati ad un cessionario italiano e, di conseguenza, non possono costituire oggetto anche di una cessione nei confronti della casa madre”. Parallelamente,
dal
lato
della
prestazione
di
servizi,
l’Amministrazione Finanziaria ha precisato, nella Risoluzione del 7 dicembre 1991 n. 501504, che “…non può considerarsi stabile organizzazione una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di pubblicità o a fini informativi, di ricerca o ausiliari per conto della casa madre avente sede all’estero. Le prestazioni consistenti in attività di promozione pubblicitaria, di ricerche di mercato e controlli di qualità sui prodotti, svolte da una sede in territorio italiano per conto della casa madre avente sede principale all’estero
devono
considerarsi
eseguite
nell’interesse
di
quest’ultima. Da ciò deriva che la sede in Italia non può essere considerata stabile organizzazione” 70
Al riguardo, infatti, l’Amministrazione Finanziaria. ritiene che “… il problema della sussistenza o meno di una stabile organizzazione di un’impresa estera nel territorio dello Stato debba essere risolto in base alle convenzioni stipulate per evitare le doppie imposizioni sul reddito che, com’è noto, si richiamano alla definizione accolta dal “progetto OCSE”. Nella particolare fattispecie occorre, quindi, fare riferimento alla convenzione fra l’Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione sul reddito, firmata a Londra nel 1960 e ratificata per effetto della legge 12 agosto 1962 n. 1378, nonchè a quella stipulata con lo scambio di note fatto a Pallanza il 21 ottobre 1988, ratificata per effetto della legge 5 novembre 1990 n. 329; convenzioni queste che nella sostanza recepiscono il noto modello OCSE. In effetti, tale modello esclude che possa considerarsi stabile organizzazione una sede fissa di affari utilizzata, per l’impresa,(e cioè per l’esercizio dell’attività della casa madre), “ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche
o
di
attività
analoghe
che
abbiano
Carattere
Preparatorio o Ausiliario”, secondo l’art. 5, lettera “e” del modello OCSE e stesso articolo della legge 329 del 1990.” Fanno eccezione a tale principio le prestazioni di servizi immateriali, disciplinate all’art. 7, comma 4, lettere d), e), f) ed f bis), del D.P.R. 633/1972, nel testo sostituito dal D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24. Si tratta di prestazioni che non sono collegate “materialmente” con il territorio dello Stato, come l’e-commerce, e sono soggette a complessi criteri di territorialità che tengono conto, principalmente, della sede del committente e del luogo di utilizzo della prestazione. I servizi qualificabili come cost sharing agreement rientrano tutti in questa specifica categoria di prestazioni di servizi immateriali. 71
Per tali prestazioni, quando sono rese da soggetti non residenti a soggetti residenti in Italia, l’autofattura dev’essere emessa dai committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, pur in presenza di un rappresentante fiscale in Italia o della identificazione diretta. In relazione alla stabile organizzazione, in ambito IVA rilevano essenzialmente tre profili: - non esiste una definizione legislativa di “Stabile organizzazione”. Per la puntualizzazione di tale concetto – in cui rientrano certamente le sedi secondarie, nelle varie forme di filiali, succursali, stabilimenti, agenzie e quant’altro, per effetto del riferimento che ad esse da il codice civile all’art. 2506 – in base alla Risoluzione Ministeriale 7 dicembre 1991 n. 501504, si dava rilievo, a titolo orientativo, alla definizione della espressione stabile organizzazione contenuta con terminologia uniforme negli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni e sostanzialmente conformi al Modello di Convenzione Bilaterale elaborato dal Comitato Fiscale dell’OCSE fin dal 1963. Ne discende che le definizioni di stabile organizzazione contenute nell’art. 162 del TUIR e nell’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE costituiscono sicuramente dei punti di riferimento anche ai fini dell’applicazione dell’IVA. Tuttavia i principi contenuti nell’art. 162 del TUIR e nell’art. 5 del Modello OCSE non possono essere semplicemente trasposti da una disciplina all’altra ma occorre effettuare un raffronto di compatibilità tra gli stessi principi e le condizioni individuate dalla CGE. - adesso, invece, per la giurisprudenza il concetto di stabile organizzazione elaborato ai fini delle imposte dirette non coincide, sempre e comunque, con l’analogo concetto “centro di attività 72
stabile” valido ai soli fini IVA, contenuto nella sesta direttiva CE. Infatti la Corte di Cassazione, con una serie di sentenze – 19 settembre 1990 n. 9580, 25 luglio 2002 n. 10925 e 6 aprile 2004 n. 6799 -, ha chiarito che ai fini IVA occorre la presenza contemporanea di mezzi tecnici ed umani, mentre ai fini delle imposte dirette tali mezzi rilevano anche se sono disgiunti. Pertanto, “ l’assoggettabilità ad IVA dei soggetti non aventi in Italia residenza, domicilio o sede presuppone, ai sensi degli artt. 7 e 35 del D.P.R. 633/1972, una stabile organizzazione nel territorio nazionale, la quale sussiste quando le situazioni di fatto, portate a conoscenza dell’Ufficio IVA nei modi previsti dal primo comma dell’art. 35 citato, denotino il fine degli stessi soggetti di esercitare nello Stato attività imprenditoriale e siano caratterizzate, oltrechè dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e persone qui operanti, dall’effettivo impiego di beni ed attività lavorative, dall’effettivo impiego di beni ed attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi, e da una effettiva anche se limitata autonomia funzionale.” Quindi, ai fini IVA, occorre la presenza contemporanea di mezzi tecnici e umani, mentre ai fini delle Imposte dirette tali mezzi rilevano anche se sono disgiunti. - In ambito IVA si sono delineate due opposte teorie interpretative, con riferimento alla soggettività fiscale della stabile organizzazione rispetto
alla
casa
madre,
alimentate
sia
dalla
prassi
dell’Amministrazione Finanziaria che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, parallele alle due diverse modalità di approccio delineatesi in sede comunitaria, alle problematiche sollevate, negli anni ’80, dalla necessità, per gli Stati membri, di reagire energicamente alla sottrazione di materia imponibile ed 73
alla conseguente erosione della loro sovranità tributaria, in seguito all’introduzione
del
sistema
transitorio
di
tassazione
delle
prestazioni di servizi nello Stato membro del “ prestatore” anzichè in quello del “consumo”, in sede di tassazione IVA delle prestazioni di
servizi,
ed
alla
successiva
più
evoluta
necessità
di
armonizzazione fiscale fra gli Stati Membri, all’indomani del Trattato di Maastricht ed all’introduzione della libera circolazione di beni e servizi in ambito comunitario, con conseguente piena applicazione del regime transitorio degli acquisti intracomunitari, negli anni ’90, al fine di rendere effettiva l’Europa del Mercato Comune, parallelamente alla piena realizzazione del global approach , sul versante dell’imposizione diretta, introdotto dagli strumenti di soft law posti in essere dalla Presidenza Monti, a cui si deve l’adozione delle fondamentali Direttive in materia di doppia imposizione delle società facenti parte di un unico gruppo multinazionale, dislocate in Stati membri diversi, quali la Direttiva Madre-Figlia per la tassazione dei dividendi, la Direttiva interessi e royalties e la Direttiva fusioni , con riferimento al problema dell’autonoma soggettività fiscale della stabile organizzazione rispetto alla casa madre. 1) - Secondo l’interpretazione ministeriale contenuta nelle Risoluzioni Ministeriali 20 marzo 1981 n. 330470 e 29 marzo 1983 n. 331300, avente ad oggetto i servizi prestati da una società francese, operante nel settore turistico alberghiero, a favore di propri alberghi e villaggi turistici in Italia, al contrario di quanto avviene in materia di imposte sui redditi, - “ nel caso di addebito alla propria filiale di una parte di costi generali a quest’ultima riferibili, esisteva una prassi dell’ Amministrazione Finanziaria tendente ad escludere che tali costi potessero essere considerati 74
quali componenti negativi del reddito della filiale, imponibile in Italia, considerando tale addebito come una vicenda meramente interna ad un medesimo soggetto. Come si vede, si tratta di una posizione antitetica a quella sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria in materia di IVA” Cassazione, ordinanza 7851 del 23 aprile 2004 - ai fini IVA la stabile organizzazione assume autonoma soggettività d’imposta rispetto alla casa madre, con il conseguente ritenuto assoggettamento ad IVA delle prestazioni effettuate dalla prima a favore della seconda. Tale previsione si rinviene già nel terzo comma dell’art. 7 del D.P.R. 633/1972 “ Le prestazioni di servizi si considerano eseguite nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabile organizzazione in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero : non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabile organizzazione all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. ”Pertanto le prestazioni materialmente effettuate dalla stabile organizzazione a favore della propria casa madre sono soggette ad IVA, se sussistono i presupposti oggettivo e territoriale, a mente della Risoluzione Ministeriale 29 marzo 1983 n. 331300 e della più recente Risoluzione 9 gennaio 2002 n. 4/E.
75
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76
QUANTO
COSTA
E
COME
FUNZIONA
UNA
SOCIETÀ
OFFSHORE DI PANAMA O DI ALTRE GIURISDIZIONI?
Il prezzo va dai 1220 Euro ai 4.000 per le società di gestione di giochi d’azzardo e 6.000 (con licenza) per le società finanziarie, più una tassa annuale governativa ed eventuali servizi accessori che siano richiesti alla costituzione. In genere quando noi parliamo di società anonime, ci riferiamo a quelle di quelle di Panama perché fin dal 1932 il Paese offre la migliore legislazione offshore. I nomi delle società possono terminare con i seguenti acronimi: Corporation, Corp, Inc, AG, S.A. (Sociedad Anonima) e non può contenere i termini: insurance, sovereign, bank, bancorp, trust. Non esiste un pubblico registro dei soci, ne è possibile richiedere al Registro Pubblico di identificarli, quindi per legge il beneficiario o proprietario è anonimo. Gran parte delle giurisdizioni offshore hanno leggi simili, la scelta quindi dipende dai servizi accessori che l’Agente Residente (l’avvocato che vi rappresenta nel Paese) può offrirvi. E’ inoltre sconsigliabile rivolgersi a fiduciari o semplici venditori di società perché aumentano i costi, ma soprattutto possono darvi consigli sbagliati e non hanno il privilegio del segreto professionale nei rapporti con i clienti. La società può emettere azioni al portatore (bearer shares) o nominative se richiesto. E’ bene risaltare che viste le ultime normative internazionali alcune banche NON accettano azioni al portatore, altre chiedono che siano depositate presso la banca o un fiduciario autorizzato (in questo caso vi consigliamo di lasciarle in deposito da noi in modo che siano sempre a vostra disposizione. Viene rilasciato un certificato di deposito a vostra 77
garanzia e che potrete presentare alla banca.) Le persone registrate presso gli uffici governativi sono: l'amministratore presidente, il tesoriere e il segretario e una sola persona può mantenere varie cariche, noi consigliamo, se il cliente desidera apparire, di mantenere le cariche di presidente e segretario quando si tratta di socio unico; possono essere fornite le “nominee”
(quelli
che
noi
chiamiamo
in
maniera
volgare
"prestanome"). Tali nominee, nella prima assemblea nominano, con documento ufficiale non registrato presso lo Stato, un delegato plenipotenziario, questo documento si chiama "General power of attorney" o Delega Generale. La delega ha valore in campo internazionale perché dotata di Apostilla che non è altro che la Vidimazione del Ministero degli Esteri o di altro ufficio preposto in base alla Convenzione di Vienna, adottata dalla maggior parte dei paesi, compresa l´Italia e che può essere usata dal delegato per acquistare immobili, aprire conti bancari e in genere per amministrare in modo totalmente anonimo la società. Le uniche informazioni pubbliche sono quelle concernenti l’esistenza della società, l’Agente Residente (l’avvocato che vi rappresenta) e i direttori. I documenti societari, atti e le riunioni possono essere tenute in qualunque parte del mondo e non esiste obbligo di registrarli. Se la società non opera nel mercato di Panama (onshore), non esiste obbligo di presentare bilanci o dichiarazione dei redditi. Se volete informazioni su altre giurisdizioni cercatele sul sito web www.paradisifiscali.org
78
HO SENTITO PARLARE DI TRUFFE PER INTERNET
Anche nel campo dell’offshore ci sono truffatori? A cosa devo fare attenzione? Come in ogni campo ci sono persone oneste e altre disoneste. Le precauzioni sono quelle di sempre. Prima di tutto bisogna controllare bene cosa ci stanno vendendo e che prodotti ci offrono. Per fortuna in internet è facile fare una piccola indagine e sapere con chi si sta trattando. In alcuni paesi, come Panama, i registri delle società sono pubblici e con una piccola ricerca potrete vedere da quanto tempo sono in attività. Bisogna diffidare di chi non si presenta con nome e cognome, di chi, in seguito alla richiesta non fornisca copia di un documento d’identitá, di chi non fornisce un telefono dove rintracciarlo in qualsiasi momento o al quale, se chiamate risponde una segreteria telefonica che vi prega di lasciare il numero e avverte che sarete richiamati al più presto; ecc. È anche molto importante sapere a chi si sta pagando e specialmente in che banca ha il conto il vostro fornitore (non è la stessa cosa avere un conto in Svizzera o Monaco o averlo in una banca dei Caraibi dove si aprono i conti per internet). Informatevi sulla banca con cui lavora chi vi fornisce i servizi (requisiti per aprire un conto, deposito minimo, ecc.). Tutto questo potete farlo per internet. Se siete indecisi o avete dubbi, potete richiedere il servizio di controllo del fornitore, offerto da molte agenzie di sicurezza tipo www.opmsecurity.com. Infine, se non parlate inglese, chiedete aiuto ad un amico e cercate in internet scam (truffa) + ciò che vi interessa (per esempio Anjouan o Hutt River Province) e fatevi tradurre con attenzione 79
(purtroppo a volte le informazioni in italiano sono limitate). Un altro mezzo interessante è il Who Is (Chi È) dell´internet che vi dice chi ha registrato un sito e quando. Potete andare su un register tipo www.register.com o direttamente su WHOIS Lookup, inserite il nome del dominio web dove intendete acquistare e vi dirà chi lo ha registrato, da quanto tempo ed altre informazioni utili per sapere con chi state trattando. Diffidate se è tutto anonimo. Evitate sistemi di pagamento tipo E-gold, Western Union e similari se non conoscete bene il vostro fornitore. Sono regole semplici che vi possono salvare da una truffa grossolana.
80
COME FACCIO PER COSTITUIRE UNA SOCIETÀ OFFSHORE?
Devo recarmi sul posto? Devo firmare qualcosa? Che documenti devo inviare? È molto semplice, basta riempire il formulario Ordine Servizi su www.paradisifiscali.org, inviarlo con i documenti allegati che vengono richiesti ed effettuare il pagamento. La società sarà pronta dopo 7-10 giorni lavorativi e le verrà inviata via corriere al suo indirizzo. Non c´è nulla da firmare a parte una breve auto certificazione dove è necessario dichiarare lo scopo della società e fornire referenze. Questi dati non sono mantenuti in formato cartaceo ne sono detenuti nel nostro ufficio, inoltre sono coperti dal segreto che garantisce i rapporti tra avvocato e cliente. Non è necessario spostarsi da casa, il nostro studio legale funge da Agente Residente ed è abilitato per firmare tutti i documenti necessari alla costituzione di una società. In ottemperanza alla Legge 2/2011 siamo obbligati a conoscere il cliente, per questo richiediamo alcuni dati personali, come l´indirizzo, il telefono, l´attività e una referenza commerciale e bancaria (nomi e telefoni) e la copia a colori di un suo documento. Queste informazioni non sono pubbliche e sono custodite in server virtuali, fuori dalla portata delle autorità. Nel sito richiediamo per semplicità il passaporto perché è l´unico documento accettato dalle banche, ma agli effetti della costituzione della società noi accettiamo qualsiasi documento con foto emesso da un governo riconosciuto da Panama. Alcuni clienti ci chiedono se si hanno dei vantaggi acquistando una società già costituita. Devo dire che in genere non ci sono vantaggi. Le società già costituite ("ready made o shelf") e pronte 81
ad operare servono solo in casi particolari. Alcune imprese ad esempio non desiderano fare affari con società nuove, alcune banche estere offrono conti correnti solo a società con almeno 2 anni di anzianità e lo stesso vale per ottenere una corporate card di American Express, per questo è utile, in certi casi, acquistare una società già esistente. Il costo varia secondo l’anno d’incorporazione e a volte del nome. In genere bisogna sommare al costo iniziale dai 500 ai 1000 Euro per ogni anno di anzianità. Le società di questo tipo sono fornite con i nuovi direttori e con le tasse pagate fino alla data di acquisto (richiedete un Certificato attualizzato). In genere è consigliabile ordinare una società nuova, specie per scegliere il nome più adatto alla vostra attività.
82
IL GIOCO DEI DOPPI NOMI E LE SCATOLE CINESI
In questo momento è il miglior sistema per usare una società offshore fatturando normalmente. Si tratta di incorporare due società con lo stesso nome, una in un paradiso fiscale ed una in un paese a bassa tassazione e senza grandi controlli. La prima apre i conti in banca, in altre parole maneggia il capitale. La seconda è quella di facciata, che fattura, questa si costituisce in un paese, dove non ci sono grandi controlli fiscali e dove gli azionisti non hanno ne proprietà ne conti in banca. La seconda, fattura, per esempio ad una società italiana, ma quando vengono forniti gli estremi del pagamento si da il numero di conto della prima società. In caso di controlli non insospettisce una fattura di un paese che non è nelle liste nere delle autorità fiscali e nessuno può sapere che il conto intestato a XX Corp. di Panama non ha nulla a che fare
con
l´omonima
società,
magari,
degli
Stati
Uniti. Logicamente, quando questo sistema è usato per evadere le tasse è illegale ma è legale se è utilizzato per la protezione del capitale. In alcuni paesi, per esempio, le imprese più forti utilizzano la pratica di sequestri giudiziari e conservativi con cause fittizie al solo scopo di strangolare le imprese più piccole. Un’altra applicazione del “gioco dei doppi nomi“ è per le società USA che oggigiorno hanno grandi difficoltà nell’aprire conti bancari offshore. Anche in questi casi si apre una società USA per fatturare e una con lo stesso nome per incassare. In alcuni casi, questa struttura va rafforzata con le “Scatole Cinesi” in modo da rendere anonima al 100% la proprietà di un’azienda. Per “anonima” intendiamo non riconducibile ad alcuno in via civile. Le 83
scatole Cinesi possono essere tante quante ne occorrono nel vostro sistema di titolarità. La formula più semplice è creare una “piccola holding” che fa capo a voi (Panama, Dominica, DelawareUSA) e con questa acquistare altre società o quote di altre società. Anche una società italiana può essere posseduta da una piccola holding panamense.
84
HO DEI VANTAGGI AD APRIRE UNA SUCCURSALE IN ITALIA?
Prima di tutto è importante rilevare che in questo caso la succursale è soggetta ai controlli e alle leggi italiane come con una normale società. Si può ottenre una vera S.R.L. a poco più di 2000 Euro. Vale
rammentare
che
la
succursale
è
soggetta
a
comunicazione delle operazioni per essere controllata da una società in black list. Fino allo scorso anno il vantaggio economico era importante, ma ora con le nuove società a 1 euro varate dal Governo Monti non è il fattore economico quello preponderante. Le società di diritto estero possono essere registrate in Italia, e offrono vantaggi, se non altro perché i proprietari possono rimanere occulti, pensate ad esempio per acquistare una seconda case o piú immobili che non finiranno a cumulo nel vostro reddito. Qualunque offshore può essere registrata in Italia ed avere una propria sede legale, telefono, fax, conto bancario, richiedere mutui e leasing, ecc. Vi sono due soluzioni differenti tra loro: il Representative Office e l’identificazione della società presso i Pubblici Registri. Nel primo caso la società estera apre unicamente un codice fiscale e posizione IVA e si comporta da ufficio di rappresentanza della società estera: in questo caso gli adempimenti contabili sono davvero semplici; va unicamente presentata una comunicazione di apertura in bollo alla camera di commercio locale sull’apertura di tale ufficio. È necessario inoltre designare un rappresentante fiscale in Italia (normalmente il commercialista o l'avvocato) a cui è rilasciata una delega per amministrare la società ma senza poter disporre dei beni (ovvero non potrá vendere la vostra casa). Nel 85
secondo caso, la società di diritto estero, pur mantenendo nome ed estensione (LTD, LLC, Corp ecc.), diviene una vera e propria Srl con tutti gli adempimenti che comporta: contabilità ordinaria, INPS, INAIL, bilanci e dichiarazioni mensili dell’IVA. La società dovrà designare i propri amministratori in Italia pur rimanendo di diritto estero in quanto a fallibilità o bancarotta. Il rappresentante fiscale ha un ruolo limitato alla registrazione. Vi consigliamo di non scegliere questa strada senza consultare un avvocato o un commercialista abilitato in Italia.
86
LE FONDAZIONI PRIVATE
Panama ha un vantaggioso regime di Fondazioni di Interesse Privato (Legge Nº25 del 12 giugno 1995) soggetto a rigide norme di segretezza e che può essere utilizzato come effettivo strumento di
pianificazione
fiscale,
evitando
ingombranti
processi
di
successione ed ottenendo una effettiva separazione dei beni; inoltre gode di una flessibilità di operazioni e controlli attraverso un fedecommesso revocabile e privato ed un Consiglio di Fondazione che può essere formato da una (1) persona giuridica o tre (3) persone fisiche. L’iniziativa di creare la legge sulle fondazioni di interesse privato nella Repubblica di Panama sorge a seguito della popolarità acquisita in Europa, specialmente delle fondazioni familiari create nel Principato di Liechtenstein. Tuttavia, una volta analizzata la legge del Liechtenstein, i redattori del progetto preliminare della legge panamense compresero che questa era insufficiente rispetto a quello che si pretendeva nella Repubblica di Panama: un nuovo gruppo di regole, moderne e complete, che reggessero questa nuova istituzione giuridica. In questo senso, vediamo che anche quando esiste una certa similitudine con la legge del Liechtenstein, esistono sempre un certo numero di articoli nuovi che, a nostra opinione, rendono più attraente la legge panamense a chi sia interessato. Una delle differenze di base è che la legge panamense non fa distinzione tra le fondazioni familiari e le cosiddette fondazioni miste, questo ha determinato il motivo principale del cambio di nome della legge. Infatti, in Panama è stata utilizzata l’espressione “Fondazioni di interesse privato” con l’idea di includere sia le fondazioni familiari, che le miste, dato che i redattori della legge 87
panamense non videro nessuna ragione di fare tale distinzione. Altra differenza, è il valore monetario della quantità minima di attivi che la legge esige, per costituire una fondazione, l’imposta annuale e l’adozione espressa della figura del “protettore”, la quale è ampliamene usata nei fedecommessi anglosassoni. A differenza della legge del Liechtenstein, la nostra legislazione non esige la nazionalità panamense per essere membro del Consiglio di Fondazione, nè esige che il capitale minimo per la costituzione di una fondazione sia apportato in precedenza alla costituzione ed organizzazione di questa. È chiaro anche, che non c’è spazio per gli “eredi forzati”, che cerchino di attaccare con esito la validità della fondazione o la volontà del fondatore. In questo contesto, le fondazioni di interesse privato serviranno principalmente a quegli individui che necessitino un’effettiva struttura fiduciaria per un’ordinata successione e disponibilità dei propri beni e valori agli eredi dopo o prima della propria morte, mantenendo però, allo stesso tempo, il totale ed effettivo controllo dei suddetti beni mentre sia vivo. In questo contesto, le fondazioni di interesse privato serviranno principalmente a quegli individui che necessitino un’effettiva struttura fiduciaria per un’ordinata sucessione e disponibilità dei propri beni e valori agli eredi dopo o prima della propria morte, mantenendo però, allo stesso tempo, il totale ed effettivo controllo dei suddetti beni mentre sia vivo. Il concetto o idea di fondazione, anche se non molto conosciuto, si può anche applicare a beneficio di un singolo o di una famiglia, o anche per perseguire un obiettivo sociale determinato, in una scala più modesta e limitata. Quest’ultime sono quelle che si conoscono come fondazioni di interesse privato o fondazioni private. Le “fondazioni d’interesse 88
privato” si possono quindi definire come dotazione o donazione di un patrimonio per perseguire degli obiettivi, o fini, determinati in un documento denominato “Atto di Fondazione”. Una fondazione d’interesse privato è una entità legale, con un proprio nome ed organizzazione interna, principalmente di secondo
quanto
disposto
dall’atto
di
interesse privato,
fondazione.
Per
il
raggiungimento degli scopi della fondazione si incaricano delle persone denominate membri del “Consiglio di Fondazione” che svolge le funzioni di una Giunta Direttiva, i cui nomi dovranno risultare dall’atto di fondazione. La fondazione di interesse privato ha una forma simile alla società anonima, con una propria personalità, però con la flessibilità di operare e perseguire i propri obiettivi attraverso un mandato o regolamento nella forma di un fedecommesso revocabile e privato (revocable private trust), che unicamente lo conosce e lo può dare a conoscenza il fondatore. Come strumento di pianificazione familiare o testamentaria, la fondazione privata è molto simile al fedecommesso o “trust”, con la differenza che il fondatore no dovrà trasferire il titolo di proprietà dei beni a nome di un fiduciario o “trustee”. A differenza di una società anonima o altra entità corporativa, la fondazione privata non potrà avere fini commerciali, non ha soci, partecipanti o azionisti, ma per esempio, potrà essere proprietaria di azioni di una o più società anonime ed eventualmente distribuire i dividendi tra i beneficiari della fondazione, secondo le istruzioni del fondatore. Vediamo, quindi, che la fondazione di interesse privato ha molti usi reali e pratici per tutte quelle persone interessate in un effettivo strumento di pianificazione fiscale e testamentaria, e, dato che è 89
uno strumento permanente o perpetuo, offre la possibilità di fissare e continuare per lungo tempo, anche dopo la morte del fondatore, le idee e gli obiettivi determinati che questa persona ha in mente rispetto al suo capitale o al suo patrimonio in modo separato ed indipendente. Questo offre, all’interessato, possibilità e vantaggi non ottenibili con una società anonima o con il semplice possesso di un deposito o un conto bancario o incluso di un conto cifrato in qualche banca, vantaggi questi che potrebbero anche essere di beneficio alla banca stessa nei suoi servizi o amministrazione del portafoglio degli investimenti, poiché sarebbe garantita la costanza e la continuità dell’ investimento o del cliente, indipendentemente dalla vita delle persone fisiche. Inoltre gli onorari e le tasse relative alla costituzione di una Fondazione a Panama sono indubbiamente economici e si ripagano con la prima operazione effettuata. Alcuni vantaggi che offrono le fondazioni 1. Separazione del patrimonio. Attraverso la fondazione privata si potrà effettuare un’effettiva separazione di tutto o parte del patrimonio, o beni, del fondatore e garantire una completa e totale autonomia ed indipendenza del suddetto patrimonio o beni. Di conseguenza, il patrimonio ed i beni apportati alla fondazione non potranno essere sequestrati o confiscati giudizialmente o essere oggetto di litigi che coinvolgano il fondatore, ad eccezione che si tratti di obbligazioni relazionate con il corso normale delle attività della propria fondazione o come conseguenza di possibili danni e pregiudizi occasionati dalla fondazione nel perseguire i suoi obiettivi, ma in nessun caso la fondazione sarà responsabile o dovrà rispondere per le obbligazioni personali del fondatore o dei 90
beneficiari o viceversa il fondatore o i beneficiari per le obbligazioni della fondazione. Ad esempio, vediamo che la fondazione privata può essere un’effettivo strumento di prevenzione della eredità forzata1 quando il fondatore ha una ragione particolare o personale per impedire che i suoi eredi legali beneficino della sua eredità o patrimonio dopo la sua morte. 2. Esistenza continua o permanente. La fondazione privata offre la possibilità di garantire ed assicurare l’esecuzione continua, per un periodo di tempo indefinito, dopo e più in là della morte del fondatore, delle idee e degli obiettivi che il suddetto fondatore aveva in mente in relazione al suo capitale o patrimonio. In questo contesto, una fondazione privata potrà fare le veci di un testamento eseguibile al momento della morte del fondatore o un fedecommesso di esecuzione continua e prolungata, fino al verificarsi
della
condizione
o
condizioni,
evento
o
eventi
predeterminati, in assoluta confidenza, senza la necessità di passare per un lungo e costoso procedimento giudiziale testamentario. Per esempio, nella maggioranza dei casi, mentre viva, sarà lui stesso il beneficiario della fondazione. Al momento della sua morte verranno date le istruzioni necessarie al Consiglio di Fondazione, il quale potrebbe essere una banca o qualsiasi altra entità o persona che si stimi conveniente perché distribuisca il patrimonio apportato tra i nuovi beneficiari assoggettandoli o meno a qualsiasi condizione o evento predeterminato disposto dal fondatore. Quando si vuole che una fondazione privata si costituisca per generare effetti dopo la morte del fondatore, si considera, che la suddetta fondazione sia esistita o esista in
91
precedenza alla sua morte, riguardo alle donazioni che il fondatore abbia potuto effettuare o apportare alla fondazione. 3. Istruzioni confidenziali. I requisiti e le informazioni che l’Atto di Fondazione deve contenere sono basici e semplici. Tutte le istruzioni impartite o che possano essere impartite dal fondatore durante la sua vita o appena prima della sua morte potranno essere contenute in uno o più documenti privati conosciuti solo dalle persone involucrate e designate dal fondatore. Questi documenti generalmente hanno la forma del fedecommisso con chiare e specifiche istruzioni sulla destinazione da dare ai beni della fondazione durante la vita del fondatore o al momento della sua morte. 4. Segretezza assoluta. Il patrimonio o i beni apportati alla fondazione sono protetti da un’assoluta segretezza. Tutto il patrimonio ed i beni che siano stati apportati appartengono alla fondazione e qualsiasi informazione relativa al partrimonio o beni è segreta e riservata. I membri del Consiglio di Fondazione e/o qualsiasi altro organo di supervisione e tutti gli impiegati pubbblici o privati che sappiano delle attività, transazioni ed operazioni della fondazione dovranno mentenere il segreto in qualsiasi momento. L’inadempimento di questa disposizione sarà sanzionata con una pena detentiva di un periodo di sei (6) mesi e multa fino a cinquantamila dollari (USD 50.000), in aggiunta a qualsiasi azione civile per i danni ed i pregiudizi occasionati. 5. Non si richiederà il pagamento o il versamento del capitale.
92
Il capitale o patrimonio iniziale della fondazione, o qualsiasi sua parte, non dovrà essere pagato o versato dal fondatore al momento
della
costituzione
dell’Atto
di
Fondazione,
o
successivamente alla sua creazione, perché la stessa possa operare. 6. Identità segreta dei beneficiari. L’identità dei beneficiari non s’include nell’Atto di Fondazione, ma dovrà essere chiaramente stabilito il modo in cui questi beneficiari siano designati. I beneficiari potranno essere designati e identificati in un documento separato, privato e segreto chiamato Regolamento. Questo regolamento governerà l’amministrazione e tutti gli affari della fondazione, farà parte dell’Atto di Fondazione e costituirà un’inserto segreto dello stesso. Il regolamento della fondazione non si dovrà iscrivere nel Registro Pubblico di Panama. 7. Il fondatore potrà mantenere il controllo totale del patrimonio. Il fondatore, essendo il principale beneficiario della fondazione nella maggior parte dei casi, mentre viva, potrà mantenere il controllo sul patrimonio o beni apportati alla fondazione. 8. Totale anonimato e patrimonio separato del fondatore. A differenza di una società anonima, la fondazione non ha azionisti, cosicchè il fondatore, dopo aver organizzato la fondazione, non rimane in nessun modo relazionato al patrimonio apportato o alla fondazione stessa, la quale acquisisce una propria e separata personalità giuridica. 9- Consiglio di fondazione. La fondazione dovrà avere un Consiglio di Fondazione il quale potrà essere formato, da un minimo di tre (3) persone fisiche o una 93
(1) persona giuridica o entità come una società anonima. Certamente niente impedisce che in aggiunta ad una persona giuridica o entità (società anonima) si nominino una o più persone giuridiche o entità e/o persona(e) fisica(he) in modo combinato. 10- Facile revoca o modificazione dell’atto di fondazione. In qualsiasi momento il fondatore potrà revocare o modificare tutto o in parte l’Atto di Fondazione o il Regolamento o sciogliere la fondazione. 11- Le fondazioni estere potranno adottare la legislazione panamense. Quelle fondazioni private organizzate e costituite d’accordo con la legislazione di altri paesi potranno adottare o scegliere di essere regolate o governate dalla legislazione panamense e continuare la loro esistenza sotto la nostra legislazione per qualsiasi periodo di tempo que reputino conveniente. 12- Facile e illimitato aumento di capitale. Il capitale iniziale o patrimonio potrà essere aumentato a discrezione del fondatore, o di qualsiasi altra persona designata a tal effetto. 13- Assenza di controlli governativi. Non è necessario presentare alle autorità panamensi alcun tipo di bilancio, rapporto o informazione finanziaria, relazionata con la fondazione. 14- L’atto di fondazione potrà essere redatto in qualsiasi lingua. L’Atto di Fondazione e qualsiasi modificazione allo stesso si potrà redigere in qualsiasi lingua che abbia i caratteri dell’alfabeto latino o e poi tradotto allo spagnolo. 15- Bassi costi e organizzazione rapida. 94
La fondazione potrà essere organizzata in un breve periodo e a bassi costi convertendola in un effettivo e conveniente strumento di pianificazione fiscale e testamentaria. Il seguente esempio costituisce uno dei multipli usi che una Fondazione Privata panamense può avere: -
Il cliente detta le istruzioni per costituire una fondazione privata panamense.
-
La Fondazione Privata è rappresentata ed amministrata da un Consiglio di Fondazione che è leale al cliente attraverso un accordo di mandato o fedecommesso.
-
Il Consiglio di Fondazione eserciterà l’accordo privato di mandato
o
fedecommesso
in
assoluta
segretezza
ed
esclusivamente secondo le istruzioni date dal cliente. -
Il Consiglio di Fondazione quindi emetterà, in forma privata e segreta, il regolamento della fondazione con il quale si designerà il cliente come primo e principale beneficiario della fondazione.
-
Il Consiglio di Fondazione aprirà un conto bancario e per mezzo di un documento privato e segreto concederà ampi poteri al cliente nella gestione di questo conto bancario o direttamente autorizzerà il cliente ad aprire e gestire un conto bancario in qualsiasi parte del mondo, a seconda di quello che si reputi conveniente.
Costituzione della fondazione privata Per costituire una fondazione privata, la persona designata come “fondatore” dovrà sottoscrivere un documento chiamato “Atto di Fondazione”. Quest’ Atto di Fondazione dovrà essere protocollato in atto pubblico ed iscritto nel Registro Pubblico di Panama. La fondazione privata potrà essere costituita in modo tale, che inizi ad 95
entrare in vigore a partire dalla sua esistenza o data di iscrizione nel Registro Pubblico di Panama, o che produca suoi effetti dopo la morte del suo fondatore. L’atto di Fondazione deve contenere come minimo, le seguenti informazioni: Nome Come persona giuridica, con i corrispondenti diritti e doveri che questo comporta a livello legale, le fondazioni, come le società anonime, devono avere un nome. Di conseguenza, la legge è molto chiara all’Art Nº5, Numero 1, quando dice che l’Atto di Fondazione deve contenere: “Il nome della fondazione espresso in qualsiasi lingua con caratteri dell’alfabeto latino, il quale non sarà uguale o simile a quello di un’altra fondazione preesistente nella Repubblica di Panama, e che non si presti a confusione. Il nome dovrà includere la parola fondazione per distinguerlo da altre persone fisiche o giuridiche di altra natura.” Come dire, il nome non potrà essere scritto in lingua cinese o giapponese o russo, dovrà quindi essere scritto in una lingua con caratteri dell’alfabeto latino ed includere la parola fondazione nel suo nome, chi la registra non dovrà preoccuparsi se il nome è già utilizzato da una società anonima, in quanto questa deve a differenza della fondazioni, includere nel suo nome, una parola, frase o abbreviazione indicante che si tratta di una società anonima. Di conseguenza, le fondazioni private avranno una sezione propria nel Registro Pubblico di Panama, con un loro indice. Il patrimonio iniziale della fondazione espresso in qualsiasi moneta a corso legale, che in nessun caso sarà inferiore ad una somma equivalente a diecimila dollari USA (USD10.000). 96
È importante far notare che per motivi di discrezione e riservatezza, in molte occasioni, i fondatori creeranno la loro fondazione privata con il capitale minimo stabilito dalla legge, che è di diecimila dollari (USD10.000). Una volta costituita, si potranno apportare altri soldi e beni. In questo modo non risulterà nel Registro Pubblico il reale capitale o patrimonio della fondazione, dato che in alcuni casi, il fondatore preferisce che questa somma non sia portata a conoscenza del pubblico. In aggiunta a quanto detto in precedenza, bisogna dire che i diecimila dollari (USD10.000) non devono essere apportati prima della costituzione della fondazione come esigono, ad esempio, le leggi del Principato di Liechtenstein, ma, al contrario possono essere apportati in seguito. Comunque, la legge stabilisce che una volta il fondatore si sia impegnato ad apportare determinati beni ad una fondazione, questa ed i beneficiari hanno il diritto di esigere dal fondatore l’adempimento del suo impegno. La nomina, in forma completa e chiara includendo l’indirizzo, del membro o dei membri del consiglio di fondazione al quale potrà appartenere il fondatore. Il Consiglio di Fondazione è l’organo della fondazione incaricato, tra le altre cose, di amministrare i beni della fondazione, seguendo le regole e gli obiettivi della persona che ha creato il patrimonio, cioè, il fondatore. Il Consiglio di Fondazione è un organo molto simile alla Giunta Direttiva della società anonima. Il Consiglio di Fondazione dev’essere formato da un minimo di tre (3) persone se sono persone fisiche, o solo una (1), se è una persona giuridica, come potrebbe esserlo una società anonima o una banca. Con il desiderio di dar tutta la serietà possibile alla nostra legislazione, si è espressamente sollecitato che si includa nell’atto di fondazione, non solo il nome, ma anche gli indirizzi dei membri del Consiglio di 97
Fondazione in modo tale che le autorità sappiano chi indagare nel caso la fondazione fosse utilizzata per fini illeciti. Per finire, è importante far notare che niente impedisce al fondatore di essere membro del Consiglio di Fondazione e di stabilire nell’atto di fondazione che tutte o certe decisioni del Consiglio di Fondazione, debbano essere adottate all’unanimità, assicurandosi così che nessuna decisione importante venga approvata senza il suo consenso. Domicilio della fondazione Per le agevolazioni fiscali offerte dalla nostra legislazione, in quasi tutti i casi, il domicilio della fondazione sarà stabilito nella Repubblica di Panama, anche qualora la fondazione svolga le sue attività all’estero. La fondazione privata per la pianificazione fiscale. La Fondazione Privata di Panama è un istituto poco conosciuto e sotto utilizzato per la pianificazione fiscale. La scarsa utilizzazione dello stesso, deriva dal fatto che si tratta di una entità legale relativamente recente, introdotta nella normativa civilistica - fiscale panamense solo nel 1995, con la legge n. 25, alla quale è stata data attuazione con il decreto n. 417. La
Fondazione
Privata
di
diritto
panamense
presenta
caratteristiche similari al trust di origine anglosassone, ma che possiede, contestualmente, delle peculiarità, che lo rendono autonomo giuridicamente e degno di una trattazione specifica. È un ente dotato di personalità giuridica, al quale viene affidato dal suo fondatore (founder) un patrimonio (Foundation Fund), da amministrare secondo le modalità contenute nello Statuto della Fondazione (Foundation Charter), con lo scopo di perseguire gli obiettivi ivi stabiliti. La Fondazione può allora essere reputata 98
come "un patrimonio munito di personalità giuridica" e tale profilo la rende paragonabile ad una società di capitali, benché presenti "formalmente" delle limitazioni in merito all' "oggetto sociale". Costituire una Fondazione a Panama costa 2,500 Euro. Si costituisce con uno Statuto , redatto in qualsiasi lingua, che individui con chiarezza il patrimonio devoluto (di valore non inferiore a USD 10.000), nonché i criteri di nomina dei beneficiari della Fondazione, tra i quali può essere certamente compreso il Fondatore. Vi è un assoluto anonimato riguardo a chi tragga benefici dal patrimonio dell’ente; tale segretezza non viene scalfita neppure dalla dichiarazione annuale dei redditi, che non è richiesta. Infatti, qualora i beni compresi nel patrimonio, si trovino al di fuori del territorio panamense, come usualmente avviene, la legislazione tributaria qualifica la Fondazione come "società offshore", godendo, pertanto, della totale esenzione dalle imposte sui redditi di fonte estera. Se si valuta poi la presenza di un segreto bancario inderogabile a favore di autorità straniere, l' assenza di trattati sottoscriti con altri Paesi, ai fini dell' assistenza legale, possiamo definire Panama "un paradiso fiscale e bancario". È importante ricalcare che aprire un conto bancario a Panama non è facile ed è necessaria la presenza del titolare del conto. Oltre allo Statuto, deve essere redatto un Regolamento, non soggetto però a pubblicazione e, quindi, ad esclusiva evidenza interna, nel quale andranno inserite le disposizioni relative all' amministrazione dei beni conferiti, nonché le modalità di distribuzione del patrimonio ai beneficiari, che possono qui, contrariamente allo Statuto, essere nominati. La legislazione prevede che le disposizioni statutarie e regolamentari siano irrevocabili; tuttavia, è possibile che il fondatore si riservi il diritto di 99
modificare quanto stabilito, a patto che tale clausola compaia nello Statuto o, rispettivamente, nel Regolamento (che può facilmente essere retrodatato). Lo scopo principale dell’ente non può essere (in teoria) "profit oriented": la costituzione deve essere sorretta da un intento non lucrativo (pianificazione successoria, scopi familiari, educativi, assistenziali...) e, qualora l' autorità giudiziaria locale rinvenga un motivo fraudolento, potrà essere dichiarato nullo l' atto costitutivo dell' ente, in quanto contrario alla legge, e quindi sciolta la Fondazione. Nella prassi applicativa, è comunque invalso l' uso di servirsi di tale ente come "holding". Infatti, è consentito lo svolgimento di attività collaterali a quella principale, che possono essere di tipo commerciale (amministrazione e partecipazioni societarie, attività immobiliari, gestione di operazioni finanziarie, ecc.), a condizione che i profitti ricavati (che è facile non dichiarare) siano reinvestiti per il perseguimento dello scopo principale, che, come abbiamo visto, è sufficiente non "risulti" essere lucrativo. La Fondazione è gestita da un Consiglio (Foundation Council), composto da tre membri, se persone fisiche, o, alternativamente, da una persona giuridica (società), di qualsiasi nazionalità o residenza. Qualora siano tutti stranieri, occorre un rappresentante domiciliato a Panama, specificato nello Statuto, che normalmente è l’avvocato locale. Il Consiglio assume la rappresentanza
legale
dell’ente
ed
è
responsabile
del
perseguimento dello scopo prefissato, dello svolgimento delle attività elencate nello Statuto e inserite dettagliatamente nel Regolamento. Ha, inoltre, l’incombenza di tenere informati i beneficiari della situazione patrimoniale, corrispondere i redditi di loro spettanza e deve adempiere a tutti gli obblighi secondo la 100
clausola generale della "diligenza del buon padre di famiglia". Il Fondatore può riservarsi nello Statuto il diritto personale, o di terzi, alla nomina di nuovi membri nel Consiglio, quando cessino lo svolgimento delle funzioni, o di esclusione e sostituzione di quelli in carica. Quindi anche in questo caso è di prassi chiedere la rinuncia del Rappresentante Legale. Il Fondatore, ha la facoltà di nomina di un Protector (organo di sorveglianza), che agirà nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, al fine di vigilare sull' attività del Consiglio ed evitare sviamenti dagli scopi sanciti nell' atto costitutivo, con l' obbligo di riferirne al Fondatore. Dal momento che la Fondazione è un ente dotato di un´ autonomia patrimoniale perfetta, i beni conferiti divengono di proprietà della stessa, non potendo essere confusi con quelli personali del Fondatore o dei membri del Consiglio. Da qui alcune conseguenze importanti: delle passività che si vengano a creare, ne risponde verso i creditori solo la Fondazione, non il Fondatore o i membri del Consiglio; solo i creditori della Fondazione potranno compiere atti cautelativi riguardanti i beni dell' ente, a tutela delle obbligazioni
contrattuali
o
extracontrattuali
scaturiti
dall'
amministrazione della Fondazione stessa. In nessun caso, tali beni possono essere aggrediti dai creditori personali del Fondatore, dei membri del Consiglio, dei beneficiari; solo nel caso in cui, i creditori del Fondatore, siano in grado di dimostrare l' intento fraudolento della devoluzione dei beni mobili o immobili all' ente, fatta al momento della costituzione o successivamente, e il pregiudizio arrecato alle loro fondate pretese, potranno avviare un’azione legale contro il patrimonio della Fondazione, se si riveli insufficiente quello personale del debitore-Fondatore. A tal fine, la legislazione panamense, impone 101
l' esercizio dell' azione di escussione entro tre anni dalla data di costituzione della Fondazione o dalla data del trasferimento di proprietà. I trust anglosassoni La legislazione anglosassone, per certi versi simile negli USA, UK e le ex colonie, offre alcuni tipi di strutture societarie che beneficiano
dell’indennità
fiscale
concessa
dalla
normativa
societaria anglosassone, sempre che svolgano le loro attività al di fuori della propria residenza sociale. I Trust anglosassoni son in pratica delle Fondazioni ma in genere sono soggetti ad una maggiore burocrazia, inoltre la legge italiana (Finanziaria) li penalizza.
102
SOCIETÀ USA E SOCIETÀ INGLESI Il maggiore vantaggio è che questi paesi non sono inseriti nella black list quindi con una società USA potete fatturare in Italia o in Europa senza nessun problema. Con una serie di sotterfugi la società USA diventa completamente esentasse. La legislazione anglosassone, per certi versi simile tra USA, Gran Bretagna e le ex colonie, offre ad alcuni tipi di strutture societarie il beneficio
dell'esenzione
fiscale,
concesso
dalla
normativa
societaria anglosassone, alle società che svolgono attività al di fuori della propria residenza sociale. Con una struttura del genere ci si può giovare, in assoluta tranquillità, di un regime a tassazione zero sugli utili, senza incorrere in quei problemi e limitazioni propri delle società costituite in giurisdizioni "offshore", che offrono però altri vantaggi, anche se sempre più soggette a controlli e accertamenti, e a volte non benvenute presso le istituzioni finanziarie. Ben differente è la situazione in Gran Bretagna dove le società Llp hanno si una configurazione tale per cui non sono soggette ad alcuna tassa per l'attività svolta al di fuori del Regno Unito (a condizione che i proventi vengano mantenuti all'esterno del Regno Unito), ma non sono in pratica utilizzabili in Europa. Di fatto le Llp godono di tutti i tipici vantaggi di una società offshore senza essere tale, però, a meno che non vengano amministrate da una fiduciaria (il che non le rende competitive come costo) sono sempre a rischio in quanto sono imprese della Comunità europea e non è certo normale che una società europea non abbia partita Iva. Inoltre devono adempiere ad una serie di pratiche contabili che le fanno diventare poco pratiche. Operare in Europa con una società del Regno Unito senza avere una partita Iva è 103
impensabile, rischiosissimo e temerario. Se vorrete poi aprire una partita Iva, non solo dovrete pagare tutte le tasse, ma non troverete nessuno che vi faccia da rappresentante fiscale. In casi particolari però le società inglesi sono particolarmente utili, ma il loro uso è soggetto ad uno studio approfondito delle reali necessità del cliente. Il nostro studio legale, non solo non raccomanda questi tipi di società, ma neanche le costituisce, a meno che il cliente non abbia un motivo valido per farlo. Le società Llc (e solo queste) di alcuni stati USA, tipo il Delaware, sono senza dubbio uno strumento efficace e permettono, per ora, di operare totalmente offshore. Inoltre si può registrare la società anonimamente facendola fondare da una società offshore. Lo stato del Delaware non applica tasse statali alle società che operano fuori dal proprio territorio ed essendo i soci non residenti negli USA, nel solo caso delle Llc (sono quindi escluse altre forme societarie tipo le Corporation, etc.), non devono effettuare una dichiarazione delle imposte nel paese. Attenzione però che se aprite un conto bancario negli USA la società diventa residente e deve effettuare la dichiarazione dei redditi. Ricordatevi che gli Stati Uniti sono firmatari di un trattato per lo scambio d'informazioni con l'EU, quindi se non costituite in modo anonimo la società Llc, le informazioni che fornite eventualmente ad un Agente Registrato americano sono soggette a divulgazione. Offriamo le Società Anonime LLC USA del Delaware per € 1,480.00 registrate anonimamente. Quelle inglesi non le offriamo perché le riteniamo troppo a rischio di indagini.
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SOCIETÀ DELLA COMUNITÁ EUROPEA
Si possono pagare meno tasse anche restando nella Comunità europea. Per le aziende con un basso fatturato e una base a basso costo, la Micro Impresa lettone è un efficace veicolo a bassa tassazione, che consente al proprietario di dedicare meno tempo alle questioni amministrative e contabili. La Micro Impresa è una società a responsabilità limitata standard, con tassazione speciale - il 9% del fatturato (non profit!) Funziona in maniera ideale per "un uomo", società di servizi con spese relativamente basse, quali: servizi di consulenza, traduzioni, ricerche di mercato, ecc Ogni entità può applicare per lo stato fiscale -9%- delle Micro Imprese, a condizione che soddisfi i seguenti criteri: •
Fatturato annuale non ecceda LVL 70 000 (circa EUR 99,600).
•
Il membro(i) del consiglio deve essere anche socio e deve essere una persona privata.
•
La compagnia non può avere più di 5 dipendenti con una retribuzione massima del dipendente (compresi membri del consiglio) che non deve superare i 500 LVL (circa EUR 711) al mese.
•
Non si può essere soci in più di una Micro-Impresa.
La tassazione •
Tassazione speciale del 9% applicata al fatturato. L'imposta è pagata ogni trimestre.
•
Micro-Imprese possono essere registrate ai fini IVA.
•
I membri del consiglio e i dipendenti sono autorizzati a ricevere gli stipendi, che possono essere al massimo LVL 500 (circa EUR 711) al mese. Tale importo è al netto. Nessun ulteriore 105
imposta sociale si applica, a condizione che la Tassa MicroImpresa del 9% copra già tali imposte. NB: questa condizione per il pagamento di stipendi è disponibile solo per la microimpresa.. •
10% di ritenuta fiscal si applica sulla distribuzione del profitto al netto delle spese.
•
La Società della Micro-Impresa può essere trasformata in ogni momento in una compagnia standard Lettone a responsabilità limitata con una imposta societaria del 15% sul profitto
•
La Micro Impresa può ricevere un certificato di residenza fiscale e trarre vantaggi dai trattati di doppia imposizione.
106
LISTE NERE (BLACK), GRIGIE E BIANCHE (WHITE)
Questa figura è scomparsa con la Finanziaria 2008 lasciando solo una
lista
di
Paesi
accettati,
a
tassazione
“congrua”
e
collaborazionisti nello scambio informazioni. Ad aprile 2009 è stata varata la nuova lista dei G20. È peró di uso comune la dizione black list per identificare gli
operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale agevolato (Black List). La domanda ricorrente è: ¨mi pare di capire che le fatture, delle societá di paesi inseriti in queste liste, non si possono scaricare?¨. Non è vero. Il problema è che in caso di controllo bisogna dimostrare che la società esiste per davvero e che le operazioni vanno segnalate all’Ufficio delle Entrate, per: •
cessione di beni;
•
prestazione di servizi resi;
•
acquisti di beni;
•
prestazioni di servizi ricevuti;
Se non fosse così interi paesi non potrebbero esportare i propri prodotti o servizi. Noi offriamo, in caso di necessità, una struttura completa con segretarie, telefoni fax, siti d´internet che fanno della vostra società una compagnia reale, a prova di tutti i controlli. Il problema cruciale per la maggior parte dei clienti è come fare e scaricare le fatture offshore? Avere una società offshore e sentirsi rifiutare dai clienti le fatture è come aver comprato una bella auto nuova, ma non si ha la patente per guidarla. Si mette quindi nel box auto e ogni tanto la si va a guardare. Il possessore della societè offshore va dal suo 107
commercialista, di esperienza tradizionale, che non conoscendo la materia, non fa altro che dire al suo cliente: ma scherzi hai fatto un grosso errore, è illegale, vuoi andare in galera? Lascia stare tutto. Non si fa così, se fosse onesto, dovrebbe dire al suo cliente, di rivolgersi a uno specialista per assisterlo nella gestione. Ma lui ha paura di perdere il cliente. Invece, scaricare una fattura offshore è la cosa più semplice a questo mondo (se si è esperti). Dovete sapere, che esiste una lista bianca di nazioni che, su richiesta dell’Ufficio delle Entrate, comunica i veri soci della società. L’esperto sa come aggirare l’ostacolo, attraverso triangolazioni. Poi c’è una lista grigia di nazioni dove, su richiesta dell’Ufficio delle Entrate, comunicano i veri soci della società, ma non si sa quando, come ad esempio Panama, alcuni stati degli Usa, e molti altri paesi; ed infine una lista nera di nazioni, dove, su richiesta dell’ Ufficio delle Entrate, l’ autorità locale non comunicherà nessuna informazione. Ora l’esperto ha costituito una società della lista grigia, che è perfettamente legale. Quindi la fattura emessa da questa società può essere inserita tranquillamente in contabilità e registrata come una qualsiasi fattura estera di acquisto di merci e servizi. Ovviamente per emettere delle fatture estere, deve esserci un contratto fra la società italiana e quella offshore. Deve esserci un “prodotto”, ad esempio l’attività di ricerca di mercato e un movimento di denaro (il pagamento delle fatture) tra la società italiana e la società offshore. Per chiarire meglio la situazione è utile leggersi la circolare dell’ Ufficio delle Entrate, 2E del 28 gennaio 2011. Risposte a quesiti concernenti l’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori 108
economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 Come noto, l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato “Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’ ”, (in seguito, “decreto-legge”) ha introdotto, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi portati a termine e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi c.d. black list). Con la presente circolare si forniscono le risposte ad alcuni quesiti – pervenuti all’Ufficio delle Entrate - concernenti l’applicazione di tale nuovo adempimento. Operazioni oggetto di comunicazione 1 Importazioni D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola, oltre ai dazi doganali, anche il costo dei servizi di trasporto. Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale - adottato per stabilire il valore doganale della merce – non coincide con quello utilizzato per la registrazione dell’acquisto in contabilità generale, si chiede di precisare quali dati rilevino ai fini dell’obbligo di comunicazione. R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni devono, quindi, essere segnalate nell’ambito delle operazioni passive – di cui ai righi A19 e seguenti del modello di 109
comunicazione – tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali. Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri IVA della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini dell’obbligo di segnalazione,
dei dati indicati in contabilità
generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti – al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni – da inserire nei righi A28 e A29 del modello di comunicazione. 2 Spese di trasferta dei dipendenti D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato. R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e all’evasione fiscale perseguita con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, sono escluse dall’ambito applicativo di tale adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in tutti i casi in cui dette spese – di regola, d’importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa. 3 Cessioni gratuite di beni. D: Si chiede se debbano essere segnalate le cessioni gratuite di beni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list. 110
R: Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. black list. Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione - perché cessioni non soggette ad IVA - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa - semprechè il relativo costo unitario non sia superiore a euro 25,82 - ovvero di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972. Analogamente, devono ritenersi escluse dall’obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. d), del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni. 4 Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato. D: Devono essere comunicati gli acquisti effettuati presso il rappresentante fiscale - nominato in un Paese black list - di un fornitore che non è stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato? R: La circolare n. 53 del 2010 (cfr. paragrafo 2.1) ha incluso tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale 111
privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella black list. Tale soluzione è coerente con il ruolo del rappresentante fiscale, vale a dire quello di mandatario del soggetto estero “rappresentato”, tramite il quale quest’ultimo adempie gli obblighi d’imposta previsti dalla legge ed esercita i diritti derivanti dall’applicazione del tributo. Pertanto, in linea con tale orientamento interpretativo, sono escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la controparte dell’operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori. 5 Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore. D: La fattura relativa ai servizi territorialmente rilevanti nello Stato a regime fiscale privilegiato espone l’imposta pagata dal soggetto passivo IVA al prestatore estero. Si chiede di precisare se nel modello di comunicazione debba essere indicata separatamente l’eventuale imposta pagata all’estero. R: L’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black list non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità. Come si evince dal modello, tali operazioni - il cui ammontare è comprensivo dell’imposta pagata all’estero - devono essere indicate nel rigo A27 del modello di comunicazione (“Importo
complessivo
degli
acquisti
dell’eventuale imposta assolta all’estero. 112
di
servizi”)
al
lordo
6 Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in un Paese a regime fiscale privilegiato. D: Si chiede di precisare se debba essere comunicata l’operazione consistente nell’addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato. R: L’addebito di commissioni bancarie da parte dell’istituto di credito localizzato in un Paese black list concretizza un’operazione esente a norma dell’art.10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede all’autofatturazione indicando in fattura, anzichè l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente. Come precisato nella circolare 12 marzo 2010, n. 12\E (cfr. paragrafo 3.1), la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (cfr. artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente, l’operazione in argomento deve essere segnalata posto che la stessa si realizza con un operatore economico stabilito in un Paese black list ed è, altresì, soggetta all’obbligo di registrazione. 7 Operazioni attive e passive dei tour operator. D: Si chiede di precisare come debbano essere classificate nell’ambito del modello di comunicazione le operazioni attive e passive dei tour operator atteso che nelle relative fatture l’IVA non è esposta separatamente. R: Le operazioni realizzate dai tour operator con operatori economici stabiliti in Paesi a regime fiscale privilegiato dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello di comunicazione tra le operazioni imponibili. Peraltro, atteso che le fatture emesse a 113
fronte delle suddette operazioni non evidenziano separatamente l’imposta e, conseguentemente, stante l’impossibilità di indicare l’importo complessivo della relativa imposta, le operazioni devono essere indicate tra le operazioni non soggette ad IVA, al fine di superare i problemi tecnici che si presenterebbero in sede di trasmissione del modello di comunicazione. 8 Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata. D: Sono da inserire nella black list le carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata (esempio, in Svizzera)? R: La disciplina della c.d. scheda carburante, contenuta nel DPR n. 444 del 1997, si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale. In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in virtù di espressa previsione contenuta nell’articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010. 9 Vendite non documentate da fattura D. Si chiede conferma del fatto che le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere 114
comunicate tra le operazioni black list, in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte. R.: Ai sensi dell’articolo 22 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura semprechè la stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti sono, però, tenuti, per evidenti necessità di controllo da parte dell’Erario, alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Ne consegue che, limitatamente all’ipotesi in cui operi la semplificazione di cui al richiamato articolo 22 e vengano emessi, al posto della fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, poichè da tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list, di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dettaglianti ed i soggetti agli stessi
equiparati
sono
esonerati
dal
predetto
obbligo
di
comunicazione. 10 Stabili organizzazioni D. La ris. n. 121/E/2010 ha precisato che rientrano negli obblighi di comunicazione anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese black list di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in black list. Si chiede se tale regola deve estendersi anche ad operazioni verso contribuenti black list effettuate da stabili organizzazioni di contribuenti italiani in paesi non black list.
115
R.: Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 anche “alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list”. La risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010 - da interpretare, in accordo al richiamato decreto, limitatamente alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale - ha chiarito che le stesse, se effettuate dalla stabile organizzazione in un paese black list di un operatore passivo italiano, sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010. Principio desumibile dal suddetto documento di prassi è che il rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce un’articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla medesima. In applicazione, quindi, del medesimo principio di “trasparenza”, anche per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia, andrà adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010. 11 Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”
116
D. Si chiede conferma del fatto che le cessioni di beni effettuate direttamente all’estero (fuori campo IVA art. 7-bis, DPR 633/72) e gli acquisti di beni all’estero senza successiva importazione (perché ivi mantenuti o consumati, come acquisti di carburanti o simili) sono esonerati da comunicazione, non rientrando nei casi di operazioni “non soggette” previsti dalla norma (operazioni con obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del requisito di territorialità). Dette cessioni o acquisti estero su estero devono essere comunicate solo se effettuate dalla stabile organizzazione del soggetto residente (ris. 121/E/2010). R. Con riferimento all’ipotesi di operazioni effettuate dalla stabile organizzazione di un soggetto passivo Italiano in un paese c.d. black list , con risoluzione n. 121 del 2010, è stato affermato il principio secondo cui le operazioni che avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti, va adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010. Tale obbligo deve, tuttavia, essere interpretato conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 5 agosto 2010 – peraltro espressamente richiamato nel documento di prassi citato che ha esteso l’obbligo di comunicazione alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale. Pertanto, poichè le cessioni/acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all’obbligo di comunicazione in esame, si è dell’avviso che le medesime considerazioni valgano anche quando la cessione/acquisto venga 117
effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list. 12 Dichiarazione in caso di fusione D. Applicando le istruzioni che furono previste per gli elenchi clienti e fornitori italiani del 2007, la società incorporante deve presentare, per il periodo in cui ha avuto effetto una operazione di fusione, due distinte comunicazioni: una per sè stessa ed una separata per il soggetto incorporato relativamente alle operazioni effettuate tra l’inizio del periodo e la data di efficacia giuridica dell’operazione. Dovrà inoltre essere presentata, se non vi ha provveduto la società estinta, la dichiarazione per il periodo chiuso prima della data di effetto dell’operazione. Inentrambi i casi nel frontespizio andrà riportato il codice carica 9. Si chiede conferma di tale impostazione, in quanto diversi sono invece
i
criteri
comunicazione
fissati delle
dall’Agenzia
operazioni
delle
superiori
entrate a
per
3.000
la
euro
(Provvedimento del 22 dicembre 2010). In questo caso, infatti, l’incorporante dovrà trasmettere un unico elenco contenente anche i dati del soggetto estinto. R. Al fine di individuare le modalità di assolvimento dell’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con paesi c.d. black list occorre osservare che tale adempimento, a differenza del soppresso elenco clienti e fornitori e dell’attuale comunicazione delle operazioni IVA rilevanti, ha cadenza periodica mensile ovvero, al ricorrere dei presupposti, trimestrale. Ciò vuol dire che, nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato 118
alla
comunicazione
si
estingua
a
seguito
di
un’operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto. Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante dall’operazione
straordinaria,
quest’ultimo
potrà
presentare
un’unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto previsto per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro. Le black list Le black list ad oggi esistenti sono tre. Più precisamente si distinguono le seguenti tipologie: 1) Black list persone fisiche. Individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del Tuir). 2) Black list imprese richiamata nell’articolo 110, comma 7, del Tuir, in base al quale non è possibile dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente negli Stati di questo elenco. 3) Black list Cfc (controlled foreign companies) . Riguarda l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 167 del Dpr n. 917/1986 in materia di imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni 119
(Cfc, Controlled foreign companies). Tale lista viene richiamata negli articoli del Dpr n. 917/1986 che disciplinano la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da persone giuridiche (articolo 89 del Tuir), nonchè dagli articoli che dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio d’impresa (articolo 58 Tuir) e da soggetti Ires (articolo 89 Tuir). Il decreto ministeriale del 2002 La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 e si articola su tre livelli: •
una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di indeducibilità di cui all’articolo 110 del Tuir, individuata all’articolo 1 del decreto in commento;
•
quattro
Stati,
elencati
nell’articolo
2,
cui
si
applica
l’indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato); •
un’ultima serie di Stati e territori individuati nell’articolo 3 cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie.
L’elenco degli Stati e territori Sono stati individuati dal fisco i seguenti Stati e territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche: •
Alderney (Aurigny)
•
Andorra (Principat d’Andorra)
•
Anguilla
120
•
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
•
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
•
Aruba
•
Bahama (Bahamas)
•
Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
•
Barbados
•
Belize
•
Bermuda
•
Brunei (Negara Brunei Darussalam)
•
Cipro (Kypros)
•
Costa Rica (Republica de Costa Rica)
•
Dominica
•
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida)
•
Ecuador (Republica del Ecuador)
•
Filippine (Pilipinas)
•
Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
•
Gibuti (Djibouti)
•
Grenada
•
Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
•
Hong Kong (Xianggang)
•
Isola di Man (Isle of Man)
•
Isole Cayman (The Cayman Islands)
•
Isole Cook
•
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
•
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
•
Jersey
•
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
•
Liberia (Republic of Liberia) 121
•
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
•
Macao (Macau)
•
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
•
Maldive (Divehi)
•
Malta (Republic of Malta)
•
Maurizio (Republic of Mauritius)
•
Monserrat
•
Nauru (Republic of Nauru)
•
Niue
•
Oman (Saltanat ‘Oman)
•
Panama (Republica de Panamà);
•
Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
•
Monaco (Principaute de Monaco)
•
San Marino (Repubblica di San Marino)
•
Sark (Sercq)
•
Seicelle (Republic of Seychelles)
•
Singapore (Republic of Singapore)
•
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
•
Saint Lucia
•
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
•
Svizzera (Confederazione Svizzera)
•
Taiwan (Chunghua MinKuo)
•
Tonga (Pule’anga Tonga)
•
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
•
Tuvalu (The Tuvalu Islands)
•
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
•
Vanuatu (Republic of Vanuatu)
•
Samoa (Indipendent State of Samoa)
122
La lista grigia L’ultima invenzione è la Lista Grigia. Questa è stata varata in occasione del Summit Economico del G20 della primavera 2009 e si riferisce ai centri finanziari e all’uso di conti bancari o posizioni finanziarie di una serie di paesi e non all’ uso di società di questi paesi. La white list, questa lista verrà sostituita con un elenco di Stati individuati sulla base dello scambio di informazioni e del livello di tassazione di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. «Articolo 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1.Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di
informazioni,
ai
fini
dell’applicazione
delle
disposizioni contenute negli articoli 10,comma1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente Testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonchè nell’articolo 27,comma3-ter, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n.
600,
e
successive
modificazioni,
nell’articolo10-ter,commi1e9,della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma1, e 6, comma1, del decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,con modificazioni, dalla legge 23novembre2001, n. 410. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è 123
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89,comma 3, 132,comma4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente Testo unico, nonchè negli articoli 27, comma 4, e 37bis,comm3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni». La normativa di riferimento alla White List Il decreto legislativo 239/96, che ha modificato il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, all’articolo 6 stabilisce che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. L’elenco completo degli Stati Con decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, ripetutamente modificato, è stato approvato l’elenco dei seguenti Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni: •
Algeria
•
Argentina
•
Australia
•
Austria
•
Belgio
•
Bielorussia
•
Brasile
•
Bulgaria
•
Canada
•
Cina
•
Corea del Sud
124
•
Costa d'Avorio
•
Croazia
•
Danimarca
•
Ecuador
•
Egitto
•
Emirati Arabi Uniti
•
Federazione Russa
•
Filippine
•
Finlandia
•
Francia
•
Germania
•
Giappone
•
Grecia
•
India
•
Indonesia
•
Irlanda
•
Israele
•
Jugoslavia
•
Kazakistan
•
Kuwait
•
Lituania
•
Lussemburgo
•
Macedonia
•
Malta
•
Marocco
•
Mauritius
•
Messico
•
Norvegia 125
•
Nuova Zelanda
•
Paesi Bassi
•
Pakistan
•
Polonia
•
Portogallo
•
Regno Unito
•
Repubblica Ceca
•
Repubblica Slovacca
•
Romania
•
Singapore
•
Slovenia
•
Spagna
•
Sri Lanka
•
Stati Uniti
•
Sud Africa
•
Svezia
•
Tanzania
•
Thailandia
•
Trinidad e Tobago
•
Tunisia
•
Turchia
•
Ucraina
•
Ungheria
•
Venezuela
•
Vietnam
•
Zambia
•
Vedere sempre gli aggiornamenti sul sito web dell’ufficio delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
126
Scambio d´informazioni Sono accordi di carattere amministrativo stipulati dalle autorità competenti degli Stati contraenti sulla base dell’articolo 26 del modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e, per gli Stati dell’Unione Europea, della direttiva CEE 77/799. Si distinguono in spontanei o automatici. Lo scambio spontaneo si rende concreto nella trasmissione da parte di uno Stato a un altro di informazioni utili per il corretto accertamento delle imposte. Lo scambio automatico, invece, prevede la trasmissione regolare e sistematica di informazioni ad un altro Stato e fa riferimento alla pluralità dei dati raccolti in un determinato periodo che in genere è l’anno fiscale. 1) Albania 2) Algeria 3) Argentina 4) Australia 5) Austria 6) Bangladesh 7) Belgio 8) Bielorussia 9) Brasile 10) Bulgaria 11) Canada 12) Cina 13) Corea del Sud 14) Costa d'Avorio 15) Croazia 16) Danimarca 17) Ecuador 127
18) Egitto 19) Emirati Arabi Uniti 20) Estonia 21) Federazione Russa 22) Filippine 23) Finlandia 24) Francia 25) Germania 26) Giappone 27) Grecia 28) India 29) Indonesia 30) Irlanda 31) Israele 32) Jugoslavia 33) Kazakistan 34) (Eliminato) 35) Kuwait 36) Lituania 37) Lussemburgo 38) Macedonia 39) Malta 40) Marocco 41) Mauritius 42) Messico 43) Norvegia 44) Nuova Zelanda 45) Paesi Bassi 46) Pakistan 128
47) Polonia 48) Portogallo 49) Regno Unito 50) Repubblica Ceca 51) Repubblica Slovacca 52) Romania 53) Singapore 54) Slovenia 55) Spagna 56) Sri Lanka 57) Stati Uniti 58) Sud Africa 59) Svezia 60) (Eliminato) 61) Tanzania 62) Thailandia 63) Trinidad e Tobago 64) Tunisia 65) Turchia 66) (Eliminato) 67) Ucraina 68) Ungheria 69) (Eliminato) 70) Venezuela 71) Vietnam
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LA DOPPIA FACCIA DELLA GUERRA AI PARADISI FISCALI
“L'attrazione degli investimenti esteri è un fattore indispensabile per lo sviluppo economico e sociale di un paese, oltre ad essere una delle priorità della programmazione economica ed industriale. Gli interventi e le agevolazioni a favore delle imprese possono raggrupparsi in due principali categorie: le agevolazioni finanziarie e le agevolazioni fiscali e contributive.” Il testo qui sopra sembra tratto dalla pubblicità di un paradiso fiscale, invece è ripreso dal link Investire in Italia del sito del Ministero degli Esteri italiano. Quindi anche l'Italia è un paradiso fiscale? Certamente si, e il Ministero degli Esteri spiega: “Ma l'attrazione di capitali esteri è frutto di un complesso insieme di fattori di natura politica, normativa, legislativa e di risorse sociali, culturali e strumentali. Le imprese straniere possono trovare nel nostro paese, un sistema di condizioni assolutamente favorevoli per investire. Moltissime sono le opportunità e le possibilità offerte dal panorama agevolativo italiano: si va dai finanziamenti per l'acquisto dei macchinari ed impianti, fino a giungere alle norme che agevolano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, e in questo ambito trova spazio anche una normativa specifica per le imprese femminili. La "legge" segue inoltre l'andamento e gli sviluppi dell'economia e della società in generale. Ecco quindi una serie di strumenti, fino a pochi anni fa impensabili, che consentono investimenti
tecnologici,
oppure interventi per
la tutela
e
l'innovazione ambientale, che mirano al potenziamento dei sistemi telematici di comunicazione e marketing, quindi finanziamenti per il commercio elettronico, o leggi che agevolano l'incremento 131
occupazionale, o che consentono l'avvio del processo d’ internazionalizzazione delle imprese. La normativa che disciplina le agevolazioni si basa attualmente sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Gli incentivi disponibili derivano da: leggi regionali, leggi nazionali o dalla programmazione comunitaria (fondi strutturali, programmi comunitari, ecc., messi a disposizione dalla Ue ai paesi membri). Le agevolazioni di tipo fiscale sono considerate delle agevolazioni di tipo indiretto, in quanto non si concretizzano in un contributo diretto, ma attraverso esenzioni o riduzioni del carico fiscale. La riduzione dell'imposta può presentarsi sotto diverse forme: •
riduzione diretta della base imponibile;
•
credito o bonus fiscale che può essere utilizzato per compensare le imposte
Per il nostro governo quindi dare agevolazioni fiscali alle multinazionali o alle industrie straniere (e Italiane) è politicamente giusto. Sbagliato è che il cittadino che paga le tasse e quindi copre gli sconti fiscali agli industriali, cerchi a sua volta alternative per ridurre il carico fiscale. La disciplina Ue parla infatti di agevolazioni alle imprese e non ai consumatori. “Bisogna aiutare le industrie schiacciate dai colossi asiatici” dicono i nostri politici. Ma in fondo, al cittadino va bene di pagare meno un prodotto cinese o coreano. Ma no, non solo paghiamo più cari i prodotti, non solo paghiamo gli sconti fiscali agli industriali, ma non possiamo neanche cercare il nostro paradiso. L’Europa fa la guerra ai paradisi fiscali e per la prima volta in casa. Ma alla fine che cambia? Nulla visto che la maggior parte dei paesi dell
Ue
offrono
vantaggi
fiscali.
L’imprenditore
(purtroppo
l'impiegato non lo può fare) cercherà sempre un isola, un paradiso 132
o almeno un po di respiro. D'altra parte i paradisi fiscali continueranno ad esistere finchè esisteranno i paesi ad alta tassazione. I paradisi fiscali sono da sempre una croce ed una delizia dell’economia mondiale; secondo alcuni sono il lato oscuro della finanza internazionale, ma una necessità del sistema economico. Sono infatti utilizzati oltre che da migliaia di contribuenti, principalmente, dalle grandi imprese, spesso anche quelle a partecipazione statale o controllate dagli stati. Nell’Unione Europea si stima che la frode fiscale tocca una media del 2.5 % del Pil. In fondo fino a oggi, i paradisi fiscali sono stati dei pilastri essenziali della globalizzazione economica, con un’incidenza considerevole nel sistema finanziario. Tenendo conto del ruolo fondamentale globalizzazione,
di
questi
paesi
l’eliminazione
nel
meccanismo
provocherebbe
delle
della grandi
disfunzioni economiche e finanziarie. A mio parere anche quest’ultima crociata iniziata dai G20 non è altro che uno spauracchio per dissuadere i “piccoli”, ossia quei contribuenti che grazie all’internet e al calo dei prezzi dei servizi offshore, hanno avuto recentemente accesso a questo mondo che fino allo scorso decennio era prerogativa dei grandi capitali.
I
potenti della Terra (G20) vogliono erogarsi il diritto di ingerenza, al di sopra della sovranità nazionale e questa è la tesi del nuovo ordine mondiale. In tempi di crisi però bisogna andare con i piedi di piombo e una eventuale soppressione dei paradisi fiscali rischierebbe di provocare un collasso finanziario internazionale. In epoca di recessione, quale Stato se lo può permettere?
133
Chi fa oggi la morale dovrebbe prima far pulizia in casa propria, iniziando dalle decine di società controllate o partecipate da Eni e Enel nel Delaware, alle Bahamas, alle Isole Cayman, in Lussemburgo e in molti altri paesi. Senza poi parlare delle regioni o aree a statuto speciale che in molti paesi dei G20 godono di defiscalizzazione. I capitali cercheranno sempre le piazze più redditizie e i sistemi tributari più favorevoli. Questa è la logica del capitalismo e la globalizzazione la favorisce. Questa battaglia contro i paradisi fiscali è appena iniziata e probabilmente otterrà uno dei risultati voluti: l’aumento dei costi dei servizi offshore e la riduzione all’accessibilità degli stessi. In pratica chi paga è sempre il piccolo. Quelli che hanno rubato per decenni e ridotto sul lastrico il sistema finanziario internazionale vogliono che i cittadini abbiano solo il diritto di lavorare e pagare le tasse. Pagare per sanare gli errori degli altri. È la logica del più forte, è un mondo controllato e pieno di cittadini robot, come in quei film futuristi che presentavano una società manipolata da un’entità al di sopra delle leggi e degli individui. Sono sicuro che ancora esiste il modo di ribellarsi e di vivere una vita come uomini e non come pecore. Per ora i paradisi fiscali non sono finiti, la loro forza dipenderà anche dal numero di persone e dalla quantità di capitali che non sono disposti a sommettersi al nuovo ordine mondiale. Negli Stati Uniti, dove i cittadini hanno una tradizione di difesa dei propri diritti, la Corte Suprema ha riconosciuto, nel caso di Gregory contro Helvering (1935) 293 US 465, che i contribuenti hanno il diritto di organizzare i propri affari in modo tale da pagare meno tasse. Nel paese dello “zio Sam” l’elusione fiscale non è reato e la pianificazione fiscale viene propagandata, da imprese come la Ocra (www.ocra.com), nella CNN e a prezzi ben più alti dei nostri. 134
Tornando in Europa, pare che alcuni paesi siano sulla buona strada ed abbiano capito che la soluzione non è strangolare il contribuente. L'Olanda per esempio ha puntato sulla riduzione delle tasse per attrarre investimenti. In Italia invece le aliquote aumentano continuamente e poi i governi si lamentano che gli italiani cercano i paradisi fiscali! Ma nell’Unione Europea i paradisi fiscali non sono finiti, Austria, Olanda e Regno Unito in testa hanno società holding a bassa tassazione. Nel Regno Unito poi la cosa è ancora più sfacciata in quanto permettono alle societa holding di scaricare costi provenienti da ex-colonie che sono dei veri e propri tax haven. Ovviamente questi schemi di pianificazione fiscale non sono permessi alle società britanniche. In Francia sono offerti vantaggi fiscali a chi investe nelle ex-colonie e territori d'oltremare come Martinica, Guadalupe, Guyana e cosí mentre si parlava della possibile abrogazione della legge Girardin, che favorisce gli investimenti nelle aree “Dom Tom”, sono state approvate le leggi Borloo per il rinnovo dell'urbanistica, De Robien per favorire gli investimenti immobiliari per affitto e la legge Demessine per favorire lo sviluppo di aree rurali e d'interesse turistico. La Francia e le ex colonie sono oggi paradisi fiscali immobiliari. La lista dei vantaggi fiscali offerti individualmente dai paesi della Ue potrebbero riempire le pagine di un libro. Ovviamente gli aiuti fiscali, per sviluppare un settore determinato dell’economia di un paese, sono ottime iniziative dei governi. Però se l’industria o la costruzione o l’agricoltura hanno bisogno di aiuti, perché
non
dovrebbero
averne
necessitá
gli
altri
settori
economici? Perché ció che è giusto e legittimo per uno non lo è per l’altro? Perché se l’Italia offre vantaggi fiscali alle industrie, la 135
Francia ai costruttori, il Regno Unito fa da ponte per i paradisi fiscali che appartengono al Commonwealth, il Lussemburgo o Panama non dovrebbero offrire vantaggi fiscali alle società non residenti? La guerra ai paradisi fiscali è una partita a scacchi. Con la nuova stretta sui 'paradisi fiscali' del Governo, sarà (in teoria) impedita la 'triangolazione'. Attraverso il controllo dei conti bancari si cerca di risalire all'origine di provenienza delle somme di denaro che arrivano in Italia. Spesso gli introiti delle attività offshore, prima di tornare in Italia da un paradiso fiscale, venivano fatte passare per un altro Paese. Manovra che permetteva di aggirare i controlli che si fermavano all'ultimo passaggio di denaro. Adesso invece sarà possibile risalire all'origine di provenienza delle somme di denaro che arrivano in Italia. Il governo non tiene conto però che tali somme possono entrare attraverso carte di debito internazionali (bancomat), carte di credito ed altri mille sistemi. I governi europei, cercano di criminalizzare le attività offshore per lasciarle in mano, come lo era fino a un decennio fa, alle multinazionali. Il libero professionista, il piccolo commerciante e le micro imprese dovrebbero soccombere alla stretta fiscale. Nonostante l' Ue abbia vinto alcune battaglie la guerra è ancora in atto e non tutte le cartucce sono state sparate. I paradisi fiscali e gli operatori di pianificazione fiscale tornano all'attacco e disegnano schemi sempre più sofisticati. La lotta è nel mantenere i prezzi bassi in modo tale che i servizi offshore siano accessibili a tutti. Una recente ricerca a livello europeo (Euroshore) coordinata dal prof. V. Uckmar ha diviso i 48 paesi analizzati in tre gruppi di
136
"centri finanziari" in base al loro livello di prossimità agli Stati membri dell'Unione Europea: 1. Paesi che hanno particolari contatti di ordine geografico, politico ed economico con l'Unione Europea (Andorra, Monaco, Bermuda, Malta, San Marino, ecc.) 2. Economie in transizione, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex blocco sovietico (Romania, Moldavia, Albania ecc.) 3. Giurisdizioni offshore esterne all'Unione Europea (Bahamas, Barbados, Macao, Malesia ecc.) Sette paradisi, tra i quali il Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein hanno apertamente dichiarato di non volersi adeguare alle disposizioni internazionali in materia di trasparenza. Ma l'Inghilterra e sopratutto la City di Londra è considerata da molti come "la madre di tutti i paradisi fiscali." Arnaud Montebourg, parlamentare francese a capo di una commissione sul riciclaggio, ha reso pubblico un dossier in cui si attaccava apertamente Tony Blair per aver "predicato" al mondo la lotta - anche finanziaria- al terrorismo, salvo aver razzolato male per non aver finora ripulito uno dei principali centri del riciclaggio internazionale: la City di Londra. Il Regno Unito è alleato storico di paradisi come le Isole Cayman, le Bahamas, la vicina Isola di Man o le isole del Canale, dove tra l'altro hanno approvato una legislazione per "ospitare" una ventina di nuovi casinò virtuali ,che operano su Internet in completa esenzione fiscale e sotto controlli irrilevanti. Proprio per via di questa doppia faccia i paradisi fiscali anglosassoni sono ritenuti dagli operatori offshore ad alto rischio per l´operatore. Il problema paradisi fiscali è totalmente falso, l’economia mondiale e gli stessi governi ne hanno bisogno. Se si volessero eliminare
137
realmente i rifugi fiscali basterebbe applicare tasse più eque che tutti sarebbero disposti a pagare.
138
I PARADISI FISCALI SONO FINITI?
Sono paradisi fiscali quegli Stati che, per vari motivi, ma principalmente per attrarre capitali stranieri, incoraggiare gli investimenti e promuovere così lo sviluppo economico, pongono in essere regimi tributari caratterizzati da una pressione impositiva molto bassa, talvolta addirittura inesistente. Non solo: tali Stati generalmente presentano altre due importanti attrattive: la loro struttura politica ed economica è stabile, e sono dotati di una legislazione finanziaria e commerciale particolarmente agevolativa, che "protegge" gli affari, permettendo agli operatori economici di agire in condizioni di diffuso liberalismo, senza grosse e costose formalità, e con l'appoggio di una rete bancaria ben sviluppata e affidabile. È indiscutibile l'attrazione che simili Paesi esercitano sui soggetti che operano in Stati ad alta fiscalità, i quali, al fine di minimizzare i costi aziendali, e non ultimi quelli fiscali, sono perennemente alla ricerca delle migliori opportunità da sfruttare. Se è vero che tutti i paradisi fiscali sono in genere caratterizzati da un
regime
tributario
particolarmente
favorevole,
è
tuttavia
necessario fare le opportune distinzioni. Nella realtà, infatti, gli Stati a bassa fiscalità si differenziano molto tra loro proprio in relazione al tipo di agevolazioni tributarie che accordano: esistono i cosiddetti zero-heaven, e cioè quegli Stati a imposte zero (come Panama, le isole Cayman, o le isole Vergini britanniche) caratterizzati dalla quasi totale assenza di imposizione diretta e di ritenute a titolo d'imposta sui redditi, ma nella maggior parte dei paradisi fiscali l'imposizione fiscale, piuttosto che inesistente, è da considerarsi moderata. Tali sono, ad esempio, quegli Stati nei 139
quali le agevolazioni sono stabilite su base territoriale circoscritta, magari con riferimento alle cosiddette zone off-shore, o quegli Stati che accordano vantaggi fiscali solamente a società appartenenti a determinati settori economici, come quello assicurativo, quello bancario o quello marittimo. Per quanto riguarda l'Italia, che di sicuro non può essere considerata esattamente un paradiso fiscale, è tuttavia da segnalare la recente approvazione del progetto per la realizzazione di un centro finanziario e assicurativo off-shore nella città di Trieste. Alle società che opereranno all'interno di tale centro, e in riferimento alle operazioni da queste effettuate con Stati dell'Europa dell'Est, sarà accordato un regime fiscale particolarmente favorevole, caratterizzato dall'esenzione totale ai fini dell'imposta sui redditi, e dall'esenzione, in misura del 50%, dall'imposta locale. Esistono, infine, le zone franche (le più importanti sono quelle di Miami e di Madeira) caratterizzate, ormai, non solo da esoneri doganali, ma anche da incentivi fiscali e finanziari. In un simile quadro di riferimento, è comprensibile quale possa essere la preoccupazione di quegli Stati che, procurandosi la maggior parte delle entrate di bilancio per mezzo della tassazione, si vedono sottrarre materia imponibile, talvolta anche in misura consistente, tutte le volte che i soggetti passivi d'imposta, instaurando rapporti economici con soggetti residenti nei paradisi fiscali, li trasferiscono, in maniera artificiosa, buona parte dei loro redditi. Per scoraggiare questo tipo di comportamenti elusivi (si veda anche sull'argomento R. Cordeiro Guerra Prime osservazioni sul regime fiscale delle operazioni concluse con società domiciliate in paesi o territori a bassa fiscalità, in Rivista di diritto tributario 1992, I, pagina 307), le misure approntate dalle amministrazioni 140
fiscali di vari Stati si può dire che siano state pressappoco equivalenti: in Francia, ad esempio, viene presunta l'indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese francesi e imprese situate in paradisi fiscali, mentre in Belgio, i contribuenti che desiderano portare in deduzione tali costi, hanno l'onere di provare che siano inerenti a operazioni realmente poste in essere.
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RESIDENZA ALL´ESTERO
Sono indubbi i vantaggi di avere una residenza fiscale all´estero, ma spesso è difficile prendere questa strada specialmente se si ha un´attività già costituita, famiglia, proprietà, ecc. Ottenere la residenza in un paradiso fiscale non è molto difficile e il costo è moderato: sui 1500 Euro tra onorari e spese + spese di viaggio e soggiorno (normalmente bisogna recarsi sul posto almeno 2 volte e ritornarvi ogni due anni per non perdere la residenza, ci sono opzioni senza viaggiare e costano sui 7500 euro, a partire da 20.000 EU la seconda cittadinanza istantanea. Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti chi non è iscritto nell’anagrafe comunale dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, nè il domicilio (sede principale di affari e interessi) nè la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni, i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 . I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tal elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale 143
trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali). Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità. Ottenere una residenza all’estero è ancora più vantaggioso oggi, visto che in paesi come la Svizzera, le banche, non aprono più conti bancari a società offshore se il beneficiario o proprietario è residente Eu. I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali: •
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso)
•
se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani. La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni
•
in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari rimane l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.
144
L’imposta sulle successioni è stata invece soppressa con la legge n. 383 del 2001, con effetto dalle successioni aperte al 25 ottobre 2001. Risiedere a panama Panama, descritta dai panamensi come “centro del mondo e cuore dell'universo” è un paese ingiustamente dimenticato dal turismo di massa visto che qui, in un territorio di poco più di 75 mila chilometri quadrati si può trovare la stessa varietà di climi e paesaggi del Brasile che ha un'estensione 1000 volte maggiore. Ma questo è anche una fortuna perché possiamo definire Panama come il miglior segreto da scoprire. La Repubblica di Panama, pur essendo relativamente giovane - risale infatti al 1903 la dichiarazione
di
indipendenza
-
occupa
una
posizione
geograficamente e politicamente molto importante grazie anche al fatto che rappresenta il ponte di collegamento tra i Paesi dell'America centrale e quelli del sud. Il paese offre grandi vantaggi a chi desidera vivere qui. Panama non è colpita da: terremoti, uragani o cicloni e terrorismo. Il Governo è stabile e il processo democratico è consolidato. La
localizzazione
tra
il
continente
nord
americano
e
il
sudamericano, di fronte ai Caraibi offre la possibilità di spostarsi a basso costo. Le società anonime e le fondazioni d'interesse privato, supportate dalla legislazione offshore, in pratica invariata dal 1932, sono le migliori chiavi per la protezione dei capitali a livello internazionale. Il Governo offre il miglior programma per “pensionados” che si possa incontrare, l'unico a cui si può aderire con soli 18 anni. Il Paese facilità inoltre la residenza anche per investitori
o
per
semplice
solvenza
economica
ed
offre
la possibilità di ottenere un passaporto in poco più di 30 giorni 145
Il costo della vita a Panama è definitivamente basso, anche se ovviamente dipende dallo stile di vita. Inoltre ricordatevi che qualsiasi attività o investimento fuori dal territorio nazionale non è tassato. La struttura sanitaria, bancaria e di telecomunicazioni fa invidia ai paesi più sviluppati. Panama è per lo più conosciuta per il canale che unisce l'oceano Atlantico con il Pacifico e per il centro offshore, ma offre un’incredibile varietà di attrazioni: foreste tropicali, bananeti che si perdono a vista d’occhio, piantagioni di caffè, vulcani, sentieri per il trekking e isole da sogno e spiagge bianche che non hanno nulla da invidiare ai migliori destini turistici nei Caraibi, e poi ancora natura, folclore, cultura. La popolazione è mite e amichevole. La lingua è lo spagnolo,
ma
in
molti
uffici
parlano
anche
inglese.
La
conformazione geografica offre microclimi per tutti i gusti. Panama city è una città americanizzata, con una parte nuova piena di grattacieli, shopping, supermercati aperti 24 ore e hotels ed una Coloniale. Basta fare pochi chilometri per ritrovarsi al mare, in montagna o nella foresta tropicale. Rischio paese: Panama è collocato dalla Sace nella 4° categoria (su una scala che va da 1, minor rischio, a 7, maggior rischio) e nella classe B. Per quel che riguarda le condizioni di assicurabilità: nessuna restrizione specifica. Gli immobili a Panama costano il 50% meno che in Europa. Si possono trovare buoni affari tra i beni recuperati dalle banche (appartamenti, case e terreni non nuovi). Se vi interessa questo tipo di investimento offriamo il servizio d'invio offerte mensili delle maggiori banche. Per maggiori informazioni visitate www.italianiapanama.com.
146
COME OPERARE OFFSHORE?
Questo dipende dal tipo di attività che volete intraprendere. La struttura, come abbiamo ripetuto è differente per ogni tipo di attività. Diciamo che per analizzare la possibilità di operare offshore possiamo dividere le attività in quattro tipi: 1. Attività di commercio al dettaglio (negoziante, artigiano, trasportatore, ecc.) dove purtroppo la scelta offshore è limitata anche se in certi casi può avvalersi dello scarico di spese di servizi riuscendo a ridurre il carico fiscale. In ogni caso, per queste attività è possibile operare con una offshore registrando una
succursale
ed
ottenendo
l'occultamento
del
vero
proprietario (vantaggi in caso di tetto impositivo alto, sequestri, divorzi, ecc.). 2. Attività industriale, dove l´opzione offshore è limitata, anche se in certi casi può avvalersi dello scarico di spese di servizi e pubblicità riuscendo a diminuire il carico fiscale. Anche per queste attività è possibile operare con una offshore registrando una
succursale
ed
ottenendo
l'occultamento
del
vero
proprietario (vantaggi in caso di tetto impositivo alto, sequestri, divorzi, ecc.) 3. Attività d’import – export, dove la scelta offshore è possibile ma deve
essere
fatta
una
pianificazione
attenta
e
una
triangolazione attraverso, per esempio, un’impresa di Cipro controllata da una offshore. 4. Attività professionale, dove di solito l´opzione offshore è fattibile. Le attività più facili da operare offshore sono: progettazione; sviluppo web (internet); programmi di computer; 147
consulenza; pubblicità in internet; vendita di libri, guide, dischi e prodotti elettronici con poco peso; vendita di medicinali e/o similari; e ogni sorta di servizio che può esser inviato via email o per posta con poca spesa. Ricordiamoci però che è importante creare una vera e propria presenza
offshore,
www.opmvoip.com),
con uffici
virtuali,
www.optimizacionseo.com), ecc.
148
telefoni
virtuali
presenza
web
(vedere (vedere
LA BANCA OFFSHORE
La banca offshore è in pratica una comune banca che paradossalmente, per non pagare le tasse, si è rifugiata in un paradiso fiscale e opera offshore (extra territorialmente) per non dover dar conto dei guadagni e delle operazioni nello stato in cui è stata costituita. Sono almeno 42 le banche italiane con sedi nei Paradisi fiscali, sparse in vari paesi. Se fosse illegale cosa ci starebbero a fare? Come è ben noto, le leggi dei centri finanziari offshore difendono gli interessi degli investitori nelle banche con sede nei paradisi fiscali. Nessuno Stato estero può ricevere informazioni sul cliente della
banca
senza
avere
preventivamente
aver
ottenuto
un’autorizzazione dal giudice. Purtroppo alcuni paesi, sotto le pressioni internazionali, e specialmente alcuni giudici hanno abusato di questa facoltà e oggi giorno è sempre più difficile trovare una banca offshore veramente “sicura”. In teoria l’autorizzazione giudiziaria può essere rilasciata solo nei rari casi in cui le azioni del cliente sono considerate penalmente rilevanti secondo la legislazione locale (in genere commercio di droga e similari), ma ovviamente per i giudici dei paradisi fiscali è difficile stabilire la veridicità dell´accusa e se nella rogatoria vendono inseriti reati come riciclaggio o altri similari, il magistrato puó essere indotto in errore. Se si tratta di violazioni economiche (mancato pagamento delle tasse nel paese di domicilio, bancarotta semplice, contrabbando, evasione fiscale, e simili), siccome tali infrazioni non sono punibili nella maggior parte dei paradisi fiscali, l´identità
del
cliente
straniero
della
banca
deve
essere
149
salvaguardato e non può essere rilasciata nessuna informazione bancaria. Purtroppo mentre fino al 2010 la lotta ai paradisi fiscali era su tutti i fronti (inserimento nella black list), dal 2010 sia i governi europei che quello USA hanno cambiato rotta ed hanno capito che per combattere i paradisi fiscali era necessario bloccare o limitare la circolazione dei fondi offshore. Per minare il sistema finanziario offshore, i governi, hanno comprato liste di clienti di banche e hanno fatto pressioni sulle banche offshore che per evitare ritorsioni tipo la chiusura dei conti di corrispondenza, hanno accettato di sottoscrivere regolamenti che le obbligano a rifiutare i clienti residenti nei paesi con cui hanno sottoscritto un accordo o a fornire certe determinate informazioni alle autorità. Come scegliere la propria banca Oggi aprire un conto offshore è un’operazione lunga e tediosa, spesso il problema non è quello di scegliere una banca, ma quello di trovarne una disposta ad aprirvi il conto. Altri fattori da considerare sono i tipi di movimentazione che farete sul conto, il tipo di attività che svolgete e quanto ritirerete dal conto. L’altro fattore importante è quello dei fondi a disposizione: meno ne avete e più difficile è aprire il conto. La scelta va fatta, in primo luogo, secondo le proprie disponibilità economiche, infatti, la maggior parte di banche offshore richiede minimi consistenti per aprire un conto. Oggigiorno le banche offshore sono obbligate a eseguire una serie di controlli sui clienti e sulle operazioni da loro realizzate che rendono l’attivazione ed il mantenimento di un conto piuttosto costosi. Purtroppo sono finiti i tempi in cui un funzionario poteva permettersi di curare un cliente in forma personale. Ora tutto e tutti si devono adeguare al Sistema, ossia vi sono 150
procedure fisse che bisogna rispettare e che prendono tempo. Le banche facenti parte del Sistema bancario occidentalizzato (ossia osservanti
i
trattati
facenti
capo
alle
organizzazioni
internazionali di New York, Washington, Londra ecc.) devono integrarsi alle regole o rischiano l’emarginazione ed eventualmente sanzioni, compresa la chiusura dei conti di corrispondenza essenziali al funzionamento della banca. C´è chi da sempre e per vicinanza ha scelto la Svizzera, San Marino o il Principato di Monaco, altri preferiscono i centri bancari dei Caraibi. Io personalmente non ho mai amato le banche Svizzere che erano discrete fino agli anni ’80, prima della nascita dei vari “Di Pietro” a livello internazionale. Sono ottime le banche monegasche ma per l´apertura di conti richiedono cifre da capogiro. Tenete conto che potete aprire un conto bancario - non residente - per la società offshore in qualsiasi paese europeo, ma non sarà coperto dal segreto bancario. Aprire oggi un conto offshore può essere più costoso che aprire la stessa società e, spesso, senza l’aiuto di un intermediatore diventa un’impresa impossibile. Alcuni esperti sono convinti che la banca offshore, come ai tempi dei nostri padri, non esista più, come il professor Barry Rider, noto criminologo e direttore dell'Institute for Advanced Legal Studies dell'Università di Londra, che dichiara: «A mio avviso quello della banca offshore è un falso problema, perché ormai l'Intelligence riesce a penetrare abbastanza facilmente gran parte delle loro barriere segrete». Ma sarà poi vero? Certamente no, Anche se è vero che per le autorità fiscali, come per qualsiasi autorità, è possibile, anche se non facile, penetrare nei computer o nelle linee d´internet. Questo non significa però che lo facciano e in ogni caso 151
ci sono molti mezzi per difendersi che vedremo più avanti e che le banche usano. Dunque per la scelta della banca vi consiglio: 1. rivolgetevi a professionisti o amici per la presentazione. 2. usate banche lontane da casa e di lingua differente. Questo complica la vita a voi ma anche a chi eventualmente cerca di carpire informazioni. 3. usate vari conti bancari. Nessuna banca ama i conti di transito per cui è bene usare un po’ un conto e un po’ un altro. 4. Se avete cifre considerevoli usate banche AAA (le grandi banche) e investite parte dei capitali in titoli o depositi a termine. 5. Usate sistemi alternativi di pagamento e d´incasso, come società di e-commerce tipo 2 Check Out, Pay Pal (anche se non la amo perché ha un contratto capestro che gli permette di congelare i vostri fondi per sei mesi o addirittura per sempre), con Western Union, Money Gram (può essere fatto l´invio a nome di persone differenti ogni volta) ed altri. Su questi incassi vi conviene aggiungere un cinque per cento al prezzo del prodotto per coprire le spese d’incasso. Tenete conto che le banche offshore sono nate per i grandi capitali e non amano i piccoli investitori. Quindi se siete piccoli, cercate di non infastidire con mille domande o operazioni tipo “metti e togli”. I tempi del tappetino rosso quando si depositavano “dieci milioni di vecchie lire” sono ormai passati, oggi, il problema è trovare una banca che vi apra il conto e non in quale voi preferite aprirlo (sempre escludendo i grandi capitali). In genere una banca offshore fa pagare i servizi da un dieci a un trenta per cento in più della banca dietro l´angolo, ma non pagate tasse e i vostri capitali sono sicuri da occhi indiscreti, quindi se non 152
fate molte operazioni, i costi di manutenzione del conto sono irrisori. Potete ritirare i vostri depositi in qualsiasi momento (anche se in genere le banche offshore richiedono un saldo minimo che varia considerevolmente da banca a banca) con un bancomat che in genere è fornito all´apertura del conto o tramite bonifico su un altro conto. Meglio ancora se usate bancomat o carte di credito ricaricabili non legati al vostro conto. Tenete conto che i professionisti che tramitano l’apertura di conti bancari offshore non sono proprietari di una banca. Vi aiutano esclusivamente a scegliere tra le migliori banche offshore secondo le vostre esigenze e delle vostre possibilitá economiche. È un servizio di tramiti, il rapporto lo gestite voi con la vostra banca. Non fidatevi di chi vi offre la gestione del vostro conto. Ogni banca può richiedere documenti e informazioni differenti per l´apertura di un conto. Le informazioni sono riservate e sono richieste al solo scopo di conoscere il cliente ed evitare quelli invischiati in attività illecite. Le banche che fanno poche domande e sono meno burocratiche sono le meno solide, quindi non pretendete di avere la botte piena e la moglie ubriaca. In genere per l´apertura di un conto bancario offshore si richiede: - Copia del passaporto - Lettera di referenze bancarie (non sempre è richiesta) - Lettera di referenze commerciali (normalmente lo studio legale la fornisce) - Copia di una bolletta del telefono, acqua o luce a nome dell´intestatario del conto per provare la residenza. 153
- Se il conto è societario, copia dei documenti della società e certificato di vigenza (in genere non è richiesto per società nuove), il tutto “apostillato”. - Possono essere richiesti documenti riguardanti la provenienza dei fondi. Noi richiediamo per la tramitazione e rimborso costi, Euro 700 per l´apertura di un conto in dollari o euro, le spese notarili e di corriere, quando necessario, sono a carico del cliente. Carte di debito e credito Normalmente una volta aperto il vostro conto bancario offshore potete richiedere da una carta di debito (carte ricaricabili) che potete richiedere all'apertura o subito dopo, con cui potete ritirare i fondi 24 ore su 24 in qualsiasi sportello ATM (Bancomat) al mondo, con i massimali stabiliti dal paese o dalla banca dove state ritirando. Tenete conto che spesso si può driblare il controllo sul massimale cambiando sportello e di banca. Noi possiamo fornire anche carte di debito slegate dal vostro conto bancario in modo che non possano tracciare le vostre spese. Queste sono ricaricabili con bonifico bancario, Western Union, Money Gram (ci vogliono 3-5 giorni per l´accredito). Il costo è di 275 Euro a carta e se le volete con un altro nome vi il presta nome prende 300 euro/anno. Le carte di credito legate al vostro conto dovete richiederle alla banca dopo aperto il conto. Per chi cerca nuove opzioni di carte di credito o di rivendere carte di debito consigliamo la lettura del libretto: http://expatsebooks.com/index.php/titoli-it/i-segreti-delle-carte-di-creditooffshore-detail.html
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DOMANDE FREQUENTI SULLA BANCA OFFSHORE
Vorrei aprire un conto 100% anonimo, è possibile? Attualmente è impossibile. L’unico sistema sarebbe usare un prestanome con tutti i rischi relativi. Se qualcuno le sta offrendo un conto cifrato o anonimo dove il suo nome non è fornito alla banca, può essere sicuro che si tratta di una truffa. In ottemperanza alle leggi e regolamenti internazionali il beneficiario deve sempre essere identificato, questo le assicura anche che nessuno può impossessarsi dei suoi soldi. Le banche offshore operano in paesi, dove la legislazione protegge i correntisti con il segreto bancario. Il segreto può essere rimosso solo in caso di reati gravi che non comprendono l’evasione delle imposte. Bisogna tenere presente però che un conto personale è sempre identificabile, quindi altamente sconsigliato per operare offshore. I conti societari invece possono considerarsi anonimi perché il nome del beneficiario non appare in nessuna lista pubblica della banca, nè nei formulari delle operazioni effettuate. Possiamo affermare quindi che i conti societari sono anonimi perché coperti dal segreto bancario che è la protezione della sfera privata dei clienti delle banche da interventi ingiustificati da parte dello Stato. Noi, in genere, non gestiamo conti per i clienti ne offriamo prestanomi, fate attenzione alla scelta di chi vi offre questo tipo di servizi. In casi particolari e dopo aver ponderato i motivi, possiamo offrire la gestione fiduciaria regolamentata attraverso un contratto. Il costo è di 2000 euro il primo anno e 1000 i seguenti + 15 euro per operazione (comprese le consulte di saldo). Quest’ opzione
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non è consigliata per normali operazioni perché il beneficiario reale non ha il controllo del conto Che differenza c’è tra la banca onshore (quella di casa sua) e banca offshore? Le banche offshore sono in genere banche che preferiscono lavorare con clienti VIP, con Banaca Privata e promuovono investimenti. Non amano aprire conti di passaggio ossia dove entrano 1000 euro e ne escono 999. Se non si ha un grosso giro d’affari conviene alternare due banche in modo che il sistema della banca non segnali l’ entrata e l’ immediata uscita dei fondi. Che banca scegliere e in che paese? Dipende dalle vostre disponibilità economiche, dal grado di sicurezza che desiderate, dalla vostra attività e da altri fattori. Le banche hanno una classificazione A, tipo le stelle degli hotels, le migliori sono le grandi banche AAA che ovviamente sono più intransigenti. In pratica non vogliono avere a che fare con clienti poveri. Segnalateci il vostro giro d’affari stimato e l’ammontare che potete lasciare a deposito o investito con la banca, vi consiglieremo la migliore opzione. In pratica quanto devo depositare e mantenere sul conto? Non esiste una tabella fissa. Ovviamente se voi avete già contatti con una banca o un amico miliardario che vi presenta potete ottenere condizioni migliori. Potete anche andare di banca in banca a e negoziare le condizioni. Per esempio, una piccola banca Svizzera o una dei Caraibi può avere esigenze minime. In genere potete aprire il conto per corrispondenza. Per il deposito iniziale, in genere si applicano i seguenti parametri: Principato di Monaco: Euro 500 mila Svizzera 10 mila 156
Andorra: 10 mila Austria: 10 mila, da incrementare a 100 mila nel primo anno Belize 1100 Lettonia 1100 Caraibi: 1-2 mila Bielorussia 5 mila Europa non residente: 1-3 mila Panama 1100 Il deposito va eseguito direttamente sul vostro conto una volta che la banca conferma l’apertura e v’invia tutti i dati. Non eseguite depositi o ritiri tramite il vostro conto bancario per non lasciare tracce. Ricordatevi che state aprendo un conto offshore per evitare di essere tassati. Noi possiamo fare il deposito per voi al costo dello Swift (60 Euro) + 2% o potete farlo attraverso un amico o un parente. Posso aprire un conto offshore nel paese dove faccio gli affari? No, altrimenti diventa onshore e quindi tassabile. Posso aprire un conto offshore negli USA? Sì, uno personale ma è consigliato solo per muovere piccole cifre o aprire un conto con Pay Pal (ma attenzione che sono richiesti altri documenti). Gli USA sono un paese ad alta tassazione e non consigliamo aprire li, ne conti societari nè personali. Se avete una società USA e questa riceve soldi negli Stati Uniti, diventa residente e deve pagare le tasse federali. Che spese si pagano in una banca offshore? In genere sono un 30% più care che in una banca dietro l’ angolo di casa. Solo attraverso le banche offshore potete evitare di essere tassati quindi non è il caso di guardare i 10 Euro di differenza. In 157
genere i bonifici in arrivo (pagamenti dei vostri clienti) non pagano commissioni, per ritirare piccole somme usate il bancomat (carta ATM) Come ritiro i soldi dal mio conto? Potete ritirarli attraverso bonifici su conti che non siano il vostro o tramite bancomat (carta ATM) che funziona in tutto il mondo. In che moneta e il mio conto? Le grandi banche offrono il servizio del conto multy currency. Gli altri conti offshore sono in dollari americani o euro. Che vantaggi ho con un conto multy currency? Il vantaggio è che i vostri clienti possono pagarvi in differenti monete e non perdete soldi in commissioni sul cambio moneta. Voi potete spendere in qualsiasi moneta, i fondi sono detratti dal saldo in quella moneta e se non avete fondi in quella specifica moneta, sono detratti dal saldo in altra moneta o secondo le vostre istruzioni. Questi conti vi permettono inoltre di differenziare i vostri risparmi mantenedo conti in varie monete. Il segreto bancario è garantito? Si. Tutti i paesi che offrono legislazioni bancarie offshore garantiscono il segreto assoluto. Negli ultimi anni stanno aprendo eccezioni solo ed esclusivamente per clienti indiziati per traffico di droga e armi. Ma sicuramente questo non deve preoccuparvi. Se vi preoccupa, vi preghiamo di non fare altre domande e rivolgetevi direttamente a un’altro studio legale. Alla fine che paese, che banca e che tipo di conto devo scegliere? Noi non siamo proprietari di una banca e non possiamo garantirvi il servizio di apertura in una banca determinata. Pagando il nostro servizio d’introduzione per l’ apertura di un conto bancario ci 158
compromettiamo esclusivamente a farvi aprire un conto bancario in una banca e paese che sceglieremo insieme. Se avete preferenze, proviamo con il paese o con la banca di vostra preferenza, senza però potervi dare garanzie. In caso non riusciamo a farv aprire un conto bancario nella banca di vostra preferenza eseguiremo il servizio con una banca scelta da noi. Ma perché tante difficoltà? Purtroppo le pressioni dei paesi industrializzati sono forti e sempre più banche preferiscono evitare rischi. Se una banca offshore è segnalata come fiancheggiatrice del riciclaggio o altro può perdere la licenza o le possono chiudere i conti di corrispondenza in modo tale che in pratica trova difficoltà per operare. Se voi foste i proprietari di una banca offshore fareste lo stesso: eliminereste i piccoli clienti che danno poco guadagno e lo stesso rischio di uno grande. Dopo gli attentati dell’ 11 di Settembre, gli USA hanno iniziato a fare pressioni maggiori, tali che oggi non è più possibile aprire conti offshore negli USA, in Lettonia e in molti altri paesi. E’ chiaro che se siete un Agnelli questo non vale per voi. Se invece siete comuni mortali, lasciatevi guidare da noi che ogni giorno testiamo il polso del mercato e cerchiamo nuove e migliori opzioni per i nostri clienti. Perché devo pagare per aprire un conto? Non dovete pagare, anzi vi invitiamo a provare ad aprire un conto bancario da soli prima di ordinarci il servizio. L'apertura di un conto offshore è una procedura più complessa di quanto non possa esserlo nel suo paese, dove normalmente basta entrare nella prima banca in fondo alla strada con la carta d'identità e 10 Euro. Le banche offshore sono molto caute nel trattare con nuovi clienti che non siano stati presentati da persone già conosciute. 159
Ricorrendo al nostro servizio di presentazione, potrà sfruttare le profonde conoscenze di professionisti offshore. Siamo in grado di offrirle consigli neutri e obiettivi su quali servizi e quale banca rispondano meglio alle sue esigenze. Con noi potrà parlare in tutta libertà e franchezza sui motivi che la inducono ad aprire un conto offshore e su come intende usarlo. Non siamo e non possediamo una banca, offriamo consigli obiettivi per aiutarla ad aprire il conto giusto per le sue esigenze, nella banca più adatta al suo profilo cliente. La assistimo durante il processo di apertura del conto, sia che lo faccia via online, che di persona, guidandola passo per passo finchè il conto non sarà aperto, anche se sará lei ha dovere riempire i formulari e fornire le informazioni richieste. Fare banca offshore sta diventando sempre più difficile a cusa delle numerose restrizioni internazionali imposte dai governi alle banche con la scusa di combattere il terrorismo e il riciclaggio dei soldi prodotti da traffici illeciti. In fondo l’unica cosa che i governi vogliono è il controllo dei nostri soldi. La maggiore stretta è avvenuta negli ultimi anni a causa delle accuse ai paradisi fiscali di facilitare lo spostamento dei soldi prodotto di traffici illeciti, anche se non c’è nulla di più falso perché la criminalità organizzata ha un proprio sistema finanziario, banche clandestine che assumono denominazioni diverse in base all’area geografica di provenienza, per esempio Chop Shop in Cina, Chiti o Hundi nel sub continente indiano e lo Stash House in America Latina che finanziano traffici illeciti. Posso usare servizi fiduciari? Potete utilizzare i servizi di fiduciarie di centri finanziari offshore, ma chiedete in dettaglio quali restriazioni comporta alla vostra attività. 160
La legge panamense permette agli avvocati di operare come fiduciari. Il rapporto è regolato, secondo il caso, con un contratto fiduciario. Il servizio fiduciario può essere per l’amministrazione di beni, conti bancari, carte di credito o debito, conti e-commerce, conti di gioco d’azzardo, domini web, web hosting, numeri telefonici di qualsiasi paese, ecc. Lo studio legale Caporaso & Partners offre questo servizio, ma ci riserviamo il diritto di rifiutarlo quando l’attività del cliente non appaia chiara o quando questi non ci proporzioni tutte le informazioni necessarie per valutare il servizio fiduciario richiesto. Non amministriamo per nessuna ragione le attività dei clienti. Questi devono provvedere informazioni sufficienti per identificare il beneficiario finale del servizio fiduciario o dei servizi fiduciari richiesti e documentare la provenienza di eventuali fondi.
Attività di banca privata, finanziarie e trading Questi tipi di attività sono molto controllati per ovvie ragioni: si maneggiano i soldi dei risparmiatori e possono essere mezzi per il riciclaggio o sovvenzionamento del terrorismo. Per questo motivo ormai in nessuna parte del mondo si può operare senza stretti controlli.
Licenze di banca Il problema non è solo ottenere la licenza ma trovare partner commerciali. SI possono ottenere a circa 30-35 mila Euro licenze delle Isole Comoros. Con queste licenze è molto difficile poter ottenere dei conti di corrispondenza. Ancora più difficile è fare accordi con le imprese che emettono le carte di credito (Visa, Master Card, Diners, American Express) ed ottenere un numero 161
Swift, www.swift.com (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) indispensabile per effettuare transazioni monetarie internazionali (anche per poter ricevere soldi). Per ottenere licenze di banca in paesi dei Caraibi o Centro America e Isole del Pacifico, è necessario avere un capitale reale di almeno 2 milioni di dollari, ma spesso poi le autorità locali chiedono un aumento di capitale minacciando la chiusura. I paesi che sono aperti a licenze di banca sono Panama, Belize, Antigua, Nauru ed altri. In genere, minore è il capitale richiesto e maggiore è la tassa della licenza. Bisogna anche tener conto che queste banche con poco capitale sono nell’occhio del ciclone e super controllate dai servizi segreti e task force anti-droga delle nazione industrializzate. I costi per operare una banca sono alti e se non avete una struttura economica più che solida è meglio non pensarci. Anche qui attenzione a licenze che non hanno nessun valore giuridico e che poi non potrete usare, come quella di Hutt River Principality (paese inesistente). In conclusione, il problema principale non è avere una licenza di banca, salvo che non vogliate pagare solo per mettere “banchiere” sui vostri biglietti da visita. Per costituire una banca offshore è necessario avere un certo capitale, molti contatti a livello di banca tradizionale e una struttura reale ed efficiente. Anche perché se non dimostrate di essere solidi, nessuno vi depositerà i propri capitali.
Le Credit Union Svedesi Queste sono societá finanziarie o cooperative di risparmio. Esistono anche in altri paesi. Possono eseguire operazioni di banca solo tra gli associati che non possono essere più di 1000. 162
Anche qui, ottenere la licenza è facile, operare un po di meno. Siete dentro l´Europa e sotto gli occhi di tutti. È il sistema più facile per essere indagati e finire nei guai. Non significa che se siete disposti a pagare il 30% di tasse e fare tutto in regola non possiate operare. Le licenze costano 15.000 Euro.
Le Società di Banca della Repubblica Dominicana Sono le più facili da utilizzare tra questi prodotti. Anche qui dovreste pagare un 30% di tasse, ma i controlli in RD non sono gli stessi che in Svezia. Potete offrire prestiti, tramitare servizi di banca, vendere azioni al prezzo che voi stabilite e pagare interessi da voi determinati. NON potete aprire veri e propri conti perché non siete una banca, ma in prativa potete aprire un conto investimento e fare molte operazioni para bancarie. Il grande vantaggio è il nome Banca (non è permesso bank, credit o similari), ma è anche uno svantaggio perché è quasi impossibile aprire conti in banche offshore. Alcuni miei clienti ci sono riusciti, ma perché avevano ottimi contatti e un nome da far valere. Potrete aprire un conto corrente in pesos dominicani e uno in dollari a nome della società con il nome di banca, in Repubblica Dominicana, ma i costi di cambio non vi permetterebbero di operare internazionalmente.
Costano 6,250 euro e possiamo
fornirvi un ufficio virtuale o reale in Repubblica Dominicana. Possiamo anche formarle nel Regno Unito per 12,500 Euro, ma non avendo la licenza di banca possono chiudervi la società in un eventuale controllo (e normalmente lo fanno in un paio di mesi).
Le Fiduciarie di Panama Sono delle strutture para-bancarie. 163
Hanno una licenza della commissione bancaria (ma non di banca) e possono gestire i capitali altrui. I costi: USD 1,000 Tassa alla super intendenza di banca di Panama USD 10,000 relativi al 4% per un assicurazione di USD 250 mila Costi mensili: USD 1,000 Salario di un funzionario qualificato con 5 anni di esperienza in banca USD 250 Bilancio quadrimestrale redatto da un commercialista abilitato USD 200 Tasse mensili sulla licenza USD 500 Pubblicità USD 500 – 1000 Affitto di un ufficio Depositi richiesti: USD 100 mila Capitale pagato USD 25 mila deposito da mantenere al Banco Nacional de Panamá Onorari: USD 17,500
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LO SCHEMA OFFSHORE
Il business offshore è normalmente gestito da qualcuno residente in un paese ad alta tassazione e che desidera, almeno in parte eludere le tasse. L’attività deve apparire come residente all’estero, le fatture vengono emesse dall’ estero (almeno in teoria) e all’ estero devono essere pagate (almeno che il vostro cliente non vi paghi in contanti). Dal conto offshore potete ritirare i soldi come volete, ma non devono mai essere inviati sul vostro conto. Potete usare il bancomat o triangolazioni su altri conti. Con questo schema e una buona consulenza siete al sicuro dai rischi di controlli fiscali. Tenete conto che lo schema offshore è differente da caso a caso. La nostra consulenza è gratis per i clienti che acquistano i nostri servizi. No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Lo schema offshore può essere ripetuto varie volte in modo da aumentare la sicurezza.
Esempio: D: Volendo avviare un'attività di vendita di Film in DVD provenienti dall'America in tutta Italia, quale sarebbe l'assetto amministrativo migliore per evitare il carico fiscale Italiano? Una ditta individuale? R: Dipende se ha intenzione di distribuire direttamente al consumatore o se creerà uno stock in Italia per poi rivendere. Nella prima opzione può tranquillamente operare dall´estero con una società offshore, senza pagare tasse in Italia ed inviare dall´estero i prodotti. Nella seconda opzione può operare con una società offshore registrando una succursale in Italia e pagando le tasse in Italia. In quest’ultimo caso i vantaggi sono: costo ridotto della formazione della società e scarico delle responsabilità. Non le consiglio in nessun caso una ditta individuale perché il suo patrimonio è mischiato a quello della società, con tutti i rischi che comporta.
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REGOLE BASE PER NON FINIRE NELLA MAGLIA DEL FISCO
Il governo italiano ha promesso che la lotta all'evasione fiscale finanzierà la riduzione delle tasse sulle famiglie e le agevolazioni alle imprese che faranno nuovi investimenti. Ma chi ci crede? La pazienza del cittadino italiano, tassato e tartassato, durante il fascismo e la prima e la seconda Repubblica, è ormai agli sgoccioli. Il governo ha dichiarato la "fine" dei paradisi fiscali con una legge che obbliga il cittadino residente all'estero a dimostrare la residenza e di non avere più legami commerciali con l'Italia. Inoltre scatenano una guerra telematica che farà perseguire i contribuenti da 007 muniti di computer portatili (è già stato approvato l'acquisto di 1,200 portatili e l'addestramento telematico di 15,000 impiegati da utilizzare per i controlli). Nei cosiddetti "paradisi fiscali sono intanto stati sguinzagliati gli 007 della vecchia generazione: a Santo Domingo ne abbiamo contati 27, a Panama 3 (attenzione ai nuovi amici). Ma realmente questa guerra agli evasori ridurrà il carico fiscale degli italiani? Certamente no. Come sempre colpisce la classe media, quella che si è cercata una piccola alternativa economica,
quel
piccolo
extra
che
prima
(ed
oggi)
era
rappresentato dal lavoro nero. Ma è la solita propaganda politica. Per operare in sicurezza la regola # 1 è non lasciare tracce. Ricordatevi che non conoscete veramente una persona fino a che non la incontrate in Tribunale! Quindi dimenticatevi del coniuge, dell'amico, della segretaria di fiducia ... in futuro i rapporti possono cambiare e potreste rimpiangere amaramente di esservi fidati. Amicizia, stima, amore, non hanno nulla a che fare con gli affari. 167
Se siete arrivati a questa pagina è perché volete proteggere i vostri soldi. Nelle operazioni offshore rimanere anonimi è il fattore più importante.
Per
questo
bisogna
rispettare
alcune
regole
fondamentali: 1. Per mantenere l’anonimato non dovete fare direttamente (personalmente) nessuna operazione che possa lasciare tracce e ricondurre a voi. Tra queste è bene ricordare che NON dovete mantenere la Delega Generale a vostro nome, della vostra società offshore, ne la rinuncia dei direttori, in un luogo dove possano essere trovati in caso di controlli. Mantenete i documenti presso un notaio, allegati a un testamento o presso un ufficio estero o un amico pensionato o in un posto dove sicuramente nessuno che vi possa nuocere andrà a cercare. 2. Non dovete avere uffici nel vostro paese di residenza (vedere Ufficio Virtuale sul sito web www.paradisifiscali.org) 3. Il vostro sito Internet deve essere registrato offshore, e a nome della vostra società, quindi anonimo, www.optimizacionseo.com. 4. Non pubblicate su Internet telefoni o indirizzi del vostro paese di residenza. 5. Non inviate mai le fatture attraverso la posta italiana (usate o l’email o i servizi di un ufficio virtuale). 6. Se volete o dovete mantenere documenti depositateli da un notaio: non usate cassette di sicurezza a vostro nome o il nascondiglio preferito a casa vostra. 7. I pagamenti dei vostri clienti devono essere compiuti tutti all’estero, su un conto offshore della società e voi potrete ritirare solo attraverso bancomat o carta di credito (vedere Banca Offshore). 168
8. Non trasferite mai i soldi dalla società offshore al conto della vostra azienda on-shore (del vostro paese) o sul conto personale. Se avete un alto tenore di spesa usate carte di credito ricaricabili estere. 9. Mantenete la contabilità e la corrispondenza in un server sicuro. Cancellate periodicamente (tutti i giorni perché il giorno che non lo fate può essere il fatale) gli archivi e le memorie nascoste. 10. Per maggiore sicurezza, non mantenete nessun tipo di archivio nel vostro computer, usate un disco virtuale per immagazzinare le informazioni, contabilità o simili. Ogni giorno scaricate le informazioni che vi servono, salvate le nuove informazioni virtualmente e cancellate tutto ciò che avete scaricato. Ricordatevi di non fare domani quest’operazione: potrebbe essere troppo tardi. Inviate messaggi sensibili con www.007emails.com, un servizio gratuito del nostro gruppo e navigate anonimamente in internet attraverso un VPN (a pagamento, in modo da mantenere una buona velocità dell’internet).
169
PUBBLICITÀ
www.expatsebooks.com
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SOCIETÀ DI GIOCO D' AZZARDO
Il gioco d’ azzardo è uno dei settori più proficui e di maggiore interesse nel mondo offshore. Le società per operare con il gioco d'azzardo per internet che proponiamo, offrono l´anonimato dei soci. Operando da un territorio offshore si riesce a limitare la responsabilità degli azionisti riducendo o annullando, in molti casi, il carico fiscale. Nello statuto appaiono solamente i 3 direttori e le azioni sono al portatore. Se il cliente non desidera apparire i 3 direttori vengono forniti dal nostro studio legale e viene fornita una delega generale notarile e apostillata (riconosciuta dal Ministero degli Esteri) al proprietario/azionista per potere amministrare la società, comprare, vendere, aprire conti bancari, aprire succursali, ecc. Queste strutture garantiscono l’anonimato e attraverso certi meccanismi contabili, l’esenzione dalle imposte. La licenza on shore garantisce che l’attività non sarà soggetta a restrizioni o almeno non lo sarà in molti paesi. Bisogna segnalare che alcuni paesi, tra cui l’Italia oscurano i siti web di queste imprese, ma attraverso il collegamento a VPN i giocatori possono collegarsi ugualmente. Allo stesso modo offriamo un servizio fiduciario per giocatori che a causa della loro nazionalità o residenza non possono aprire conti in alcuni siti internazionali. Le società per operare con il gioco d'azzardo tipo video pocker per internet che proponiamo, offrono l´anonimato dei soci e una licenza di gioco d'azzardo. Operando da un territorio offshore si riesce a limitare la responsabilità degli azionisti riducendo o annullando, in molti casi, il carico fiscale. Nello statuto appaiono solamente 3 direttori e le azioni sono al portatore. Se il cliente non 171
desidera apparire i 3 direttori vengono forniti dal nostro studio legale (il costo è di Euro 150 all´anno) e viene fornita una delega generale notarile e apostillata (riconosciuta dal Ministero degli Esteri) al proprietario/azionista per potere amministrare la società, comprare, vendere, aprire conti bancari, aprire succursali, ecc. La licenza di gioco d’azzardo viene invece ottenuta onshore. Questa si ottiene registrando una succursale nella Repubblica Dominicana ed inscrivendo la società alla Camera di Commercio. In teoria sui proventi bisognerebbe pagare il 30% di tasse, ma siccome il conto bancario sarà intestato alla società madre e la succursale non apparirà operativa, la dichiarazione dei redditi in dominicana potrà essere fatta come “senza operazioni”. Le entrate nel conto della società madre saranno 100% esentasse. Il costo di costituzione è di 6.000.00 euro Queste società hanno come oggetto sociale il gioco d'azzardo ma devono mettere un avviso nel sito proibendo il gioco ai residenti del paese in cui sono costituite. Con la licenza di gioco d'azzardo si può operare con calcio scommesse, scommesse sportive, pocker, lotto e similari, casinò online, ecc. Per la costituzione ed il rilascio della licenza ci vogliono circa 30 giorni lavorativi. In totale ci sono 3 fasi: 1. Primi 7 giorni: costituzione di una società di Panama (a questo punto
si
può
procedere
con
l’
apertura
conti
bancari).
2. Secondi 7 giorni: registro di un atto per il cambio dell’oggetto sociale e per là apertura di una succursale in Repubblica Dominicana.
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3. Dopo i primi 15 giorni: registro della succursale in Repubblica Dominicana, iscrizione fiscale e rilascio della Licenza. I nostri clientidel settore gioco d’ azzardo, sono di due tipi: gli imprenditori del settore che cercano di aggirare le restrizioni di uno o dell’ altro paese e giovani alla ricerca del nuovo Eldorado. L’Italia assorbe il 23 per cento dell’intero consumo planetario di gioco d’azzardo. In cifre assolute: 86 miliardi di dollari su 368, e questi sono solo i dati ufficiali. Quella del gioco d'azzardo è la quinta industria in Italia dopo Fiat, Telecom, Enel, Ifim e continuiamo a parlare solo del gioco d’azzardo legale. Si stima che la spesa pro-capite in Italia per il gioco d’azzardo è superiore ai 500 euro a persona. Due terzi della popolazione mondiale ha giocato d’ azzardo almeno una volta nella loro vita. Ovviamente per i nostri clienti questo è un mercato molto florido e in generale, gli italiani puntano a questo mercato, anche perché negli Stati Uniti che è il – grande mercato – con un 83% della popolazione che ha giocato d’azzardo almeno una volta, è quasi impossibile operare visti i severi controlli. In Italia esiste una antica cultura del gioco d’azzardo. La parola 'azzardo', deriva dal francese hasard, ed anticamente dall’ arabo, dove con il termine zahr si designava l'oggetto ludico a noi comunemente noto come - dado -. Non è infatti, di una pratica moderna e come è emerso in numerose ricerche archeologiche e antropologiche esistono testimonianze in ogni epoca, cultura, società e, specialmente, in ogni strato sociale. Pensiamo ad esempio al ritrovamento, presso siti archeologici sumeri e assirobabilonesi, di numerosi astragali, piccole ossa animali alle quali gli studiosi hanno attribuito una funzione ludica paragonabile a quella dei nostri dadi. Le radici del gioco dà azzardo in Italia riconducono 173
invece al lotto. Questo era già diffuso a Genova nel XVI secolo e al 1638 risale l'apertura della prima casa da gioco istituita e gestita dallo Stato: il Ridotto di Venezia. Quindi come possiamo vedere la cultura del gioco d’ azzardo fa parte delle nostre memorie storiche. In tempi di crisi poi, non rimane che tentare la fortuna!
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COSA RICEVETE QUANDO ORDINATE UNA SOCIETÀ DI PANAMA
1.
Escritura Pùblica, lo statuto della società (Escritura por la cual se protocoliza el Certificado de Constitución de la sociedad denominada nome della vostra societá) è il documento
costitutivo
della
SOCIETÁ.
Alcune
banche
richiedono anche il Certificato di Costituzione e Vigenza, ma realmente non c’è motivo di richiederlo se la società è nuova, noi lo alleghiamo solo se richiesto. 2. Suscribtion Transfer (trasferimento dei Sottoscrittori) questo documento non va mostrato alle banche o ad altri, è un documento che garantisce la vostra proprietà al 100% 3. Poder General o Power of Attorney, è la delega che vi permette di operare a nome della società in modo anonimo. Bisogna però tenere presente che la GdF ha ufficiali preparati e non crederanno che qualcuno che non ha vincoli con una società abbia una delega plenipotenziaria. Non è quindi raccomandabile utilizzarla nel paese di vostra residenza. Questa delega va presentata alla banca offshore dove aprirete il conto, tenendo conto che se la banca è domiciliata in un paradiso fiscale sarete coperti dal segreto bancario. Per la firma di contratti potrete usare nomi di fantasia (o i nostri direttori) poiché in caso di contenzioso sarà la società a reclamare o rispondere e non la persona fisica. Per acquisto o vendita di proprietà si consiglia (nel paese in cui siete residenti) nominare un commercialista o avvocato di fiducia come rappresentante con poteri limitati all’acquisto, mentre per 175
le vendite potrete fare una delega specifica di volta in volta (è un poco più costoso ma più sicuro). Se aprirete una succursale vi prepareremo una delega separata per il rappresentante fiscale. Ricordatevi che gli avvocati hanno il privilegio del segreto d’ufficio, i commercialisti no. Se usate una terza persona attenzione alla scelta. 4. Tassa Unica, è la tassa annuale che si paga al governo di Panama, l’unica tassa che dovrete pagare. 5. Azioni al Portatore o nominative, garantiscono la proprietà della società. Dovete mantenerle in un posto sicuro )noi offriamo il servizio di custodia). Una cassetta di sicurezza a vostro nome o di un familiare Non è ovviamente un posto sicuro. Nota: Lo statuto e la delega sono apostillati. L' apostilla consiste nell'attestazione dell'autenticità della firma e della legale qualità del funzionario che ha sottoscritto atti, certificati, formati nello Stato italiano e da valere all'estero, da produrre nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 Legge 20 dicembre 1966, n. 1253 I paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Vienna richiedono che I documenti siano vidimati dalla propria ambasciata o consolato o da quella di un paese amico. L’Eu ha aderito alla convenzione.
176
WIKIPEDIA OFFSHORE, WIKIPEDIA PARADISI FISCALI
Un wiki o una wiki (dall’ hawaiano wiki, ‘rápido’) è un sito web o una collezione di documenti che viene aggiornato dai suoi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso, mentre il surfisso "pedia" deriva dalla parola greca che significa formazione. Questo wikipedia offshore o wikpediai paradisi fiscali è stato creato come wiki offshore o wiki paradisi fiscali, in modo da rendere più comprensibili i termini tecnici dell’ offshore e dei paradisi fiscali. Il wikipedia offshore o wikipedia paradisi fiscali, comprende i termini relazionati a paradisi fiscali, banca offshore, offshore, banca, pianificazione fiscale. Aiutateci segnalando per il wikipedia offshore o wikipedia paradisi fiscali i termini, parole o concetti sull’ argomento che non avete trovato o inserite un commento nelle parole di wikipedia offshore, wikipedia paradisi fiscali, wikipedia banca offshore, wikipedia pianificazione fiscale che sono elencate in ordine alfabetico. Abstract Segnalazione sintetica delle informazioni rilevanti contenute in un documento (oggetto e scopo, ottica con la quale è affrontata la materia e principali conclusioni), che offre al lettore elementi sufficienti per valutare se risponde alle sue esigenze informative. Accordo di qualificazione Il documento mediante il quale il registratore modellerà il risultato dello studio e qualificazione realizzato del titolo di proprietà presentato per il suo registro e che dovrà contenere l’informazione sufficiente d’accordo alle disposizioni vigenti che lo regolano.
177
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Acuerdo de Calificaciòn EN: Qualification Acquis communautaire Il complesso delle norme comunitarie che deve essere recepito dai paesi candidati. Addizione Scrittura pubblica o privata che integra una scrittura già esistente o in corso di iscrizione. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Adiciòn EN: Addendum Agenzia Debiti È un tipo di attività che sta prendendo piede in Italia solo ora, forse a causa della crisi e dei sistemi di incasso forzoso dei debiti da parte del fisco e delle banche. Nel mercato anglosassone questa attività esiste dagli inizi degli anni '50 e si occupa di aiutare le famiglie, le persone e le società indebitate a trovare sistemi legali per negoziare il debito od opporsi ad esso. Aggiornamento di proprietà immobiliare Incorporare al sistema di registrazione automatizzato del Catasto o di un Registro Pubblico, le proprietà. Si realizza quando il qualificatore estrae con un formulario destinato a tale scopo, tutta l’informazione che appare nei registri principali e secondari e il registratore lo inserisce nel sistema di registrazione. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore 178
ES: Actualizaciòn de finca EN: Property Update Agibilità sindacali Espressione che indica il complesso dei diritti e delle prerogative collegate all'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (permessi per i dirigenti sindacali, costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ecc). Ago Assicurazione generale obbligatoria. Regime generale nel quale sono assicurati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato con esclusione di quelli iscritti presso le gestioni sostitutive (Inpdai per i dirigenti delle imprese industriali, Enpals per i lavoratori dello spettacolo, Inpgi per i giornalisti, ecc.). Alerting Servizio informativo che consiste nella segnalazione tempestiva e puntuale di documenti e informazioni rispondenti a precisi profili di interesse espressi dagli utenti. Alterazione del turno Richiesta dell’interessato al Direttore Generale del Registro Pubblico per velocizzare l’inoltro di un documento presentato previo pagamento di una somma di $ 250 in diritti (Panama). Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Alteraciòn del turno EN: Altered turn Anzianità assicurativa Numero degli anni intercorrenti tra il primo contributo versato o accreditato e la fine del mese antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica. 179
Anzianità contributiva Numero complessivo dei contributi (obbligatori, figurativi, da ricongiunzione, da riscatto) versati o accreditati in favore dell'assicurato. Apostilla o Apostille Un' Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell' Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell' Aia. La Cnvenzione dell- Aia, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della legalizzazione di documenti in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento.
Se apre un
conto bancario offshore per posta, la banca non vedrà l'originale del suo passaporto. Gli impiegati che lavoreranno alla sua domanda dovranno essere sicuri che la copia sia conforme all'originale. Ogni banca ha definito il proprio modo di stabilire se la copia del passaporto sia accettabile ai fini dell'apertura di un conto. Alcune banche accettano una copia del passaporto autenticata (legalizzata, certificata) da un notaio pubblico, ma la maggior parte richiederà l'apposizione sul documento di una Apostille. Ogni paese firmatario della Convenzione dell' Aja ha designato un'autorità all'interno del proprio territorio che possa apporre Apostille. Negli Stati Uniti, per esempio, è l'ufficio del segretario di stato. In pratica, dovrà contattare un notaio per ottenere una Apostille. Ci sono però dei notai che potrebbero non conoscere bene la procedura - potrebbero quindi proporre una forma sostitutiva che conoscono meglio. 180
Se il documento non riporta in caratteri maiuscoli il termine "apostille", non si tratta della procedura giusta. Ricordi inoltre che non è obbligato a spiegare al notaio il motivo per cui richiede una Apostille - dovrà solo dire che ne ha bisogno. Tenga infine presente che alcuni paesi non hanno firmato questo trattato e quindi non offrono la possibilità di ottenere l'Apostille. In genere gli studi legali forniscono la documentazione già Apostillata. Una Apostille può servire quando viene richiesta la copia di un documento ufficiale straniero. Per es. per matrimoni, adozioni, successioni
ereditarie,
ma
anche
per
semplici
contratti
internazionali. L'Apostille è una legalizzazione ufficiale del fatto che il documento è una copia conforme all'originale. Non certifica tuttavia la correttezza del contenuto del documento originale. Se le è stata richiesta l' apostille per autenticare la copia del suo passaporto, la banca non accetterà alcuna forma sostitutiva. Se non riesce ad ottenerla, si metta in contatto con lo studio legale che le ha registrato la società, per vedere se ci sono altri modi per la legalizzazione di documenti. Non perda tempo cercando di ottenere un qualunque altro tipo di timbro ufficiale - non andrà bene e la banca non le aprirà il conto. La gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza della legalizzazione di documenti mediante la apposizione dell’apostilla è amplissima è comprende i documenti rilasciati da autorità o da un funzionario dipendente da una amministrazione dello stato, compresi quelli dei tribunali, comuni, registri pubblici, anagrafe, ecc. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’apostilla. Per quanto riguarda l’Italia: gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile, competente è il Procuratore della 181
repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono formati. Per gli atti amministrativi (firma del Sindaco etc.), invece, competente è il Prefetto del luogo in cui l’atto è emesso (fanno eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Provincie di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo). L’apostilla non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o plurilaterale che la esclude. I paesi che hanno aderito alla convezione dell’Aia sono: Andorra,
Antigua,
Argentina,
Armenia,
Australia,
Austria,
Azerbaijan, Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia,
Nuova
Zelanda,
Olanda.
Panama,
Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago,Ucraina, Ungheria, Venezuela. Assetti contrattuali
182
Espressione che indica il sistema della contrattazione collettiva, rilevante soprattutto sotto il profilo del rapporto tra le fonti contrattuali (nazionale e aziendale). Atm (Automated teller machine). Apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della clientela di operazioni bancarie (prelievi di contante, depositi, richiesta di informazioni, ecc.). Il cliente attiva l'apparecchiatura mediante l'introduzione di una carta e la digitazione di un codice personale
di
identificazione
detto
anche
Pin
(Personal
identification number). Attività finanziarie del settore privato Attività liquide, titoli a medio e lungo termine (incluse vendite pronti contro termine), quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano e altre attività finanziarie (conti correnti di enti ammassatori presso banche, crediti verso banche di istituti di previdenza, assicurazioni, enti territoriali e privati, conti correnti dei consorzi agrari presso banche, depositi cauzionali di imprese sui pagamenti all'estero, prestiti della Repubblica, titoli atipici). Non comprendono le azioni. B2b. Business to business Commercio inter industriale e professionale che si caratterizza per il fatto che acquirente e venditore perseguono gli stessi obiettivi e hanno simili configurazioni organizzativo-decisionali. B2c. Business to consumer Insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali. Back-up per disaster recovery Insieme degli interventi atti a salvaguardare e ripristinare le elaborazioni vitali dell'azienda. 183
Banca offshore Ë una banca che opera da un paradiso fiscale ed in genere non tassa gli interessi bancari nei i redditi di capitale o del mercato valori. Banca privata La banca privata si specializza in gestione di capitali e di norma non effettua operazioni tipo prestiti ed in genere operazioni di sportello. Ë la banca per i grandi capitali. Banche dati esterne Archivi automatizzati di dati, numerici o testuali, gestiti dagli elaboratori del fornitore del servizio. Nella rilevazione le banche dati vengono distinte secondo la tipologia delle informazioni trattate: economiche, statistiche, legislative, normative e di altro genere. Bban. Basic bank account Standard delle coordinate nazionali utilizzato per i pagamenti interni. Bce Banca centrale europea. Bei Banca europea per gli investimenti. Bers Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Biblioteca digitale Biblioteca nella quale una proporzione significativa di risorse è disponibile in formato digitale e consultabile online. Bilancio sociale Il Bilancio sociale è lo strumento per la strategia di gestione e di comunicazione d'impresa pensata per fare fronte alle esigenze 184
sopra
descritte.
Esso
ha
come
obiettivo
primario
la
rappresentazione dei valori e degli effetti che l'attività aziendale, nelle varie eccezioni del termine, produce sull'ambiente e su tutte le categorie di stakeholder. Bis Bank for international settlements (vedere Bri) Black list È la lista nera di paesi, in genere paradisi fiscali, con cui le attività commerciali sono soggette a controlli fiscali o hanno restrizioni. Ogni paese ha la sua che viene preparata dal Ministero delle Finanze o dall’Ufficio delle Entrate. In Italia le black list ad oggi esistenti sono tre. Più precisamente si distinguono le seguenti tipologie: Bri Banca per i regolamenti internazionali. Cai Centrale di allarme interbancaria - Archivio informatizzato che verrà istituito presso la Banca d'iItalia per la registrazione sia dei nominativi dei soggetti interdetti all'emissione di assegni bancari o postali e dei titolari di carte di pagamento revocate, sia dei dati relativi agli strumenti (assegni/carte) smarriti o sottratti. Call center Struttura aziendale che prevede l'integrazione di tecnologie telefoniche e informatiche, ed eventualmente di risorse umane, destinata alla gestione efficiente delle comunicazioni tra azienda e clienti;
le
informazioni
vengono
trattate
mediante
appositi
dispositivi tecnologici, spesso integrati con il sistema informativo aziendale, che permettono di ottimizzare e ampliare i contatti. Cambio 185
Entità finanziaria (Agenzia di Cambio) che in alcuni paesi,con una specifica licenza, si dedica al cambio valute. Cambista Operatore di un’agenzia di cambio. Capital gain Termine che identifica i guadagni realizzati dalla negoziazione di attività finanziarie. La tassazione dei capital gains è regolata dal dlgs 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche. Cash dispenser Apparecchiatura bancaria automatica abilitata unicamente alla funzione di erogazione di contante (ATM) Ccnl Contratto collettivo nazionale di lavoro. Ce Commissione europea. Cedole sindacali Permessi orari retribuiti riconosciuti dal relativo accordo di settore ai dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali, per l'espletamento del loro mandato e di ogni altra attività connessa. Cei Comitato elettrotecnico italiano. Ente istituzionale riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea per quanto attiene alla normazione tecnica in materia elettronica, elettrotecnica e delle telecomunicazioni. Cen Comitato europeo di normazione. Ente europeo con competenze generali nel definire le norme di buona tecnica, con esclusione di quelle riguardanti la materia elettrotecnica riservate al Cenelec. 186
Cenelec Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. Ente europeo competente
ad
emanare
normative
tecniche
in
campo
elettrotecnico, di riferimento in ambito Ue. Centro elaborazione dati Struttura costituita da elaboratori, periferiche, apparecchiature ausiliarie, personale e uffici, destinata a fornire servizi connessi con l'Ead. Ces Confederazione europea dei sindacati. Check truncation Procedura di troncamento degli assegni - Tale procedura prevede che i titoli non vengano scambiati materialmente ma trattenuti presso la banca negoziatrice; ad essere scambiati - per via telematica - sono soltanto i messaggi elettronici contenenti le informazioni necessarie per l'addebito del conto del traente. Cia Contratto o contrattazione integrativo/a aziendale. Cicr Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Comitato bancario europeo per gli affari sociali Comitato di sorveglianza Struttura che svolge funzioni: a) di coordinamento degli interventi strutturali promossi dalle autorità centrali e regionali per il conseguimento degli obiettivi strategici del Qcs; b) di sorveglianza e di controllo delle azioni intraprese sulla base degli indicatori finanziari e di realizzazione definiti nel Qcs. Il Cs è composto da rappresentanti della Commissione europea, dello Stato membro,
187
nonchè delle autorità e degli organismi competenti, incluse le parti sociali. Comitè de Liaison Organismo informale delle associazioni bancarie con competenza sociale e sindacale. Commissione Bancaria Organo di controllo centrale delle banche e del sistema finanziario che in alcuni paesi sostituisce il controllo della Banca Centrale. Consob Commissione nazionale per le società e la borsa. Conto anonimo o numerato Le banche offshore conoscono sempre l'identità dei titolari dei loro conti. Nel caso di conti numerati, sono solo pochi impiegati della banca a conoscere la sua identità. Il resto del personale vede solo un numero. Tutti i conti, numerati e nominali, sono soggetti ai regolamenti della segretezza bancaria. Conto merchant Se vuole essere in grado di ricevere pagamenti con carta di credito sul suo conto o attraverso il suo sito web, le occorre un cosiddetto conto merchant. Per questo tipo di conto deve stipulare un contratto con una società di carte di credito o con una società che offra questo servizio tipo 2checkout o Alert Pay. Conto personale È un conto a suo nome. Nelle transazioni interbancarie apparirà il suo nome per cui ogni operazione (bonifico, pagamento, ecc.) riconduce a chi l’ha eseguita. Conto societario È un conto a nome di una società. Nelle transazioni interbancarie apparirà solo il nome della società, la banca però deve conoscere 188
la persona che ha i poteri di firmare, approvare e richiedere le operazioni. Costo del lavoro È composto da retribuzione lorda, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, previdenza complementare, assistenza sanitaria e altre forme assicurative e rappresenta pertanto il costo del personale al netto degli oneri aziendali per trattamento di quiescenza e simili e di tutte le altre spese, non ricomprese in quelle specificate, sostenute dalle aziende stesse. Costo del personale (ovvero spese per il personale) Spese a carico delle aziende per il proprio personale. È composto da retribuzione lorda, trattamento di fine rapporto, oneri sociali, previdenza complementare, assistenza sanitaria, altre forme assicurative, altre spese per il personale sostenute in ciascun anno e trattamento di quiescenza e simili. Covip Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Autorità di vigilanza e controllo sulla gestione dei fondi pensione. Cpu (Central processing unit) Unità di controllo all'interno di un computer che gestisce le funzioni di elaborazione del sistema. Identifica il microprocessore che costituisce il cuore della capacità elaborativa di un computer. Creditore ipotecario Colui che possiede un credito garantito con il diritto reale di ipoteca costituito a suo favore da un immobile di proprietà del debitore. ES: Acreedor Hipotecario EN: Mortgage Creditor Crm 189
(Customer relationship management). Metodi e prodotti software che ottimizzano la gestione dei rapporti con i clienti. Cs Comitato di sorveglianza. Cuaf Cassa unica per gli assegni familiari. La gestione Inps che eroga l'assegno per il nucleo familiare. CVC2 o CVV2 Il CVV2/CVC2 è un codice di sicurezza a tre cifre stampato sul retro della carta di credito. Tale codice ci permette di verificare che lei sia effettivamente in possesso della carta usata per il pagamento. Tutte le carte MasterCard, sia di credito che di debito, sono sottoposte all'obbligo di riportare il CVC2 dal 1. Gennaio 1997. Le carte Visa riportano il CVV2 dal 1. Gennaio 2001. Il codice CVV2 a tre cifre è stampato in corsivo immediatamente al di sopra del riquadro della firma, sul retro della carta. Normalmente è preceduto dal numero della carta. Fare clic sulle illustrazioni che mostrano dove si trova il codice su una carta Mastercard e su una carta Visa. Occorrono solo le ultime tre cifre di quel numero (le altre sono solo la ripetizione del suo numero di carta). Dati statistici di settore Caratteristiche del personale del credito per qualifica, sesso, età, età ed anzianità di servizio, titolo di studio, tipologia contrattuale. Dd - Document delivery Fornitura di documenti tramite l'invio di riproduzioni di articoli provenienti da periodici od opere miscellanee non disponibili singolarmente per il prestito, che vengono preparate e trasmesse in analogico o digitale a pagamento. Debt Agency 190
Debt Agency è il termine inglese per Agenzia Debiti, un tipo di attività che sta prendendo piede in Italia solo ora, specie a causa della crisi e dei sistemi di incasso forzoso dei debiti da parte del fisco e delle banche. Nel mercato anglosassone questa attività esiste dagli inizi degli anni '50 ed è molto consolidata aiutando le famiglie, le persone e le società indebitate a trovare sistemi legali per negoziare il debito od opporsi ad esso. Decreto Ciampi Disciplina delle fondazioni bancarie e le agevolazioni fiscali per favorire processi di ristrutturazione del sistema bancario (dlgs 17 maggio 1999, n. 153). Depositi Conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito della clientela residente in Italia, in lire, in euro e nelle altre valute dell'Ue-11 (euro e valute Ue-11) detenuti dalle banche. Dialogo sociale Formula che comprende tutte le forme di confronto tra le parti sociali a livello europeo, sia interprofessionale che settoriale. Direttiva Strumento legislativo impiegato in materia sociale che offre ai governi nazionali la discrezionalità sui mezzi e le modalità di attuazione. Disaster recovery Insieme degli interventi atti a salvaguardare e ripristinare le elaborazioni vitali dell'azienda, qualora il centro elettronico sia interessato da un evento catastrofico. Dit (Dual income tax) Sistema di tassazione basato sull'applicazione di una aliquota (Irpeg) differenziata su un imponibile fiscale a sua volta diviso in 191
due componenti. La distinzione in due parti del reddito imponibile sta a fondamento dell'espressione inglese "dual income tax", abbreviato Dit. La materia è regolata dal dlgs 18 dicembre 1997, n. 466 e si propone di realizzare una progressiva diminuzione del carico fiscale (Irpeg) correlato all'incremento della capitalizzazione dell'impresa. Domiciliazione Servizio di incasso in cui l'operazione di addebito viene eseguita sulla base di una pre-autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente rilasciata dal debitore alla propria banca. Dumping sociale Fenomeno concorrenziale che si basa sul divario in termini di costo del lavoro nei paesi europei. Ead (Elaborazione automatica dei dati) Complesso
delle
operazioni
(aritmetiche,
logiche,
di
memorizzazione, di trasmissione, di recupero, ecc.) eseguite da una
macchina,
tipicamente
un
elaboratore
elettronico,
su
informazioni opportunamente strutturate e codificate. Ebf Banking federation of the European Union (vedere Fbe). Ebrd European bank for reconstruction and development (vedere Bers). Ecb European central bank (vedere Bce). Ecbs European committee for banking standards - Comitato europeo per gli standard bancari (Fbe). Ecsas
192
European credit sector associations - Associazioni europee del settore creditizio. Edi (Electronic data interchange) Vedere Edifact. Edifact (Electronic data Interchange for administration, commerce and transport) Progetto lanciato nel 1985 dall'Onu, con lo scopo di facilitare su scala mondiale lo scambio di informazioni tra gli operatori, attraverso
la
predisposizione
di
messaggi
predefiniti
e
standardizzati che coprano tutte le fattispecie (ordini di acquisto e vendita, fatturazione, ordini di pagamento, note di addebito e accredito, segnalazioni doganali, ecc.). Efta European free trade agreement. Eib European investment bank (vedere Bei). Electronic banking Termine con cui vengono individuati i servizi bancari forniti alla clientela con strutture telematiche come ad esempio Cash management, Pos, self service, servizi telematici (vedere anche virtual banking). Ema European master agreement - Master agreement for financial transactions - Contratto quadro per le operazioni finanziarie (Fbe). Emac Economic & monetary affairs committee - Comitato per gli affari economici e monetari (Fbe). Emf European mortgage federation - Federazione ipotecaria europea. 193
End user computing Elaborazioni
eseguite
direttamente
dall'utente
finale,
quale
utilizzatore effettivo dei servizi e delle informazioni forniti dal sistema informatico. Enpi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. Euro-zone Vedere eurolandia. Eurolandia Insieme dei paesi Ue che hanno adottato l'euro come moneta unica. Ex festività Giornate festive non piú riconosciute come tali per successive disposizioni di legge, contrattualmente previste sotto forma di giornate di permesso, per quelle cadenti dal lunedì al venerdì. Fabi Federazione autonoma bancari italiani. Facility management Affidamento
a
terzi dei
servizi di
elaborazione
dati con
apparecchiature non di proprietà della banca, ma con software applicativo proprio. Falcri Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio italiani. Fasib Federazione autonoma sindacati italiani bancari. Fbe Federazione bancaria dell'unione europea. Feaog 194
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Federdirigenticredito Federazione nazionale del personale dell'area direttiva del credito. Fesco Forum
of
European
securities
commission,
forum
della
commissione europea di valori. Fesr Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Fiba-Cisl Federazione italiana bancari e assicurativi. Fiduciaria Il rapporto fiduciario sottindende un contratto di mandato in virtù del quale il proprietario dei beni o capitali, chiamato Fiduciante, incarica la società Fiduciaria di amministrare i propri beni. Firma per adesione Si intende per tale la sottoscrizione di un contratto collettivo avvenuta, appunto, per adesione ovvero senza che sia stata preceduta da una effettiva partecipazione della sottoscrivente associazione sindacale al processo negoziale. In base al nuovo testo dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n.300 la firma per adesione non da titolo ai diritti sindacali previsti dal Titolo III della richiamata legge ed in particolare alla costituzione delle Rsa. Firma piena Si intende per tale la sottoscrizione di un contratto collettivo avvenuta a seguito della effettiva partecipazione al processo negoziale. La firma piena consente all'associazione sindacale sottoscrivente di "gestire" il contratto collettivo e soprattutto di godere di tutti i diritti sindacali previsti dal Titolo III della L. 20 maggio 1970, n.300. 195
Fisac-Cgil Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito. Fondi strutturali Rappresentano
gli
strumenti
finanziari
utilizzati
dall'Unione
europea per favorire la politica di coesione economica e sociale degli stati membri. Fondi strutturali sono: il Fse, il Fesr e il Feaog; dal 1993 si è aggiunto lo Sfop. Fondo pensione Fondo pensione complementari sono: forme/gestioni (dotate in alcuni casi di personalità giuridica) cui fa capo l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari. Fondo sociale europeo Strumento finanziario dedicato allo sviluppo delle risorse umane e a prevenire e combattere la disoccupazione. In particolare, sostiene la formazione, l'integrazione tra il mondo del lavoro, l'istruzione, la ricerca e le nuove tecnologie, per accrescere l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, sviluppare l'imprenditorialità, promuovere pari opportunità tra uomini e donne, nonchè altre analoghe finalità. Formazione continua Attività formativa rivolta agli adulti (occupati e non) e ai giovani per l'acquisizione di nuove competenze nel corso della vita lavorativa. Formazione iniziale Attività formativa di vario livello impartita a chi non è mai stato occupato. Formazione professionale Attività di apprendimento di conoscenze teoriche e pratiche e di competenze professionali. 196
necessarie
per
l'effettuazione
di
prestazioni
Foro In caso di processi il foro di competenza è il Tribunale che per giurisdizione o attribuzioni è competente per giudicare. In molti casi, specie nei contratti, lascelta del foro è stabilita dalle parti come parte del contratto ed è un accordo tra due o più parti per designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro giudice. L' elezione del foro dalle parti è contemplato da quasi tutti i codici del commercio. Per approfondire il tema sulla scelta del foro leggete l'articolo qui pubblicato. Fpld Fondo pensione lavoratori dipendenti. Il Fondo Inps, che eroga le pensioni in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Gafi Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro. La riunione Plenaria del GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, tenutasi a Berlino dal 18 al 20 giugno 2003 nel corso, ha approvato la revisione della 40 Raccomandazioni per combattere il riciclaggio di denaro. L’aggiornamento degli standard internazionali renderà più efficace l’azione di prevenzione del riciclaggio di denaro a fronte delle nuove strategie e tipologie di reato sviluppate dalla criminalità internazionale. Le principali novità che emergono dal nuovo documento riguardano l’ampliamento della nozione di reato presupposto, dell’ambito di applicazione per la customer due diligence e della segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi antiriciclaggio sono estesi ad alcune categorie non finanziarie, tra 197
le quali avvocati e notai. Sono inoltre fissate delle regole per evitare che le strutture societarie – in particolare i trust – e strumenti quali le obbligazioni al portatore siano utilizzati a fini di riciclaggio.
Le
nuove
Raccomandazioni,
integrate
dalla
8
Raccomandazioni Speciali per la lotta del finanziamento del terrorismo (emanate nell’ottobre 2001), costituiscono ora una base solida e completa per la lotta internazionale contro tali fenomeni criminali. Gli standard fissati dal GAFI sono obbligatori per tutti i Paesi membri, chiamati a predisporre immediatamente un programma di lavoro per applicare questi standard. I nuovi orientamenti sono peraltro in linea con quelli della seconda Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e la norma italiana di prossima emanazione per il recepimento della Direttiva europea porterà l’Italia perfettamente in linea con le Raccomandazioni del GAFI. Maggiori dettagli del documento protranno aversi nel sito ufficiale del GAFI www.fatf-gafi.org Gazzetta Ufficiale Giornale ufficiale di un governo dove vengono pubblicate el leggi e i decreti. Guce Gazzetta ufficiale delle comunità europee. Help desk Struttura, costituita da personale e apparecchiature, destinata a supportare l'utenza finale (dipendenti o clienti) nell'utilizzo dei prodotti informatici Iasc. (International accounting standards committee) Comitato internazionale che fissa gli standards per i conti. Iban
198
International bank account number - Coordinata bancaria standard internazionale (serie di caratteri alfa numerici) che identifica, in modo univoco, il conto di un cliente in qualsiasi parte del mondo. Ict (Information Communication Technology) Acronimo di "Tecnologie delle informazioni e della comunicazione" Iml Ente competente a svolgere ricerche di medicina legale e delle assicurazioni, di tossicologia forense, di antropologia criminale. Impieghi Impieghi della clientela residente in Italia; non includono le sofferenze ed i finanziamenti pronti contro termine. Impieghi in euro Impieghi in euro e nelle altre valute dell'Ue (euro e valute Ue), della clientela residente in Italia. Non includono le sofferenze e i finanziamenti pronti contro termine. Impieghi in valuta Impieghi in valute diverse da quelle dell'Ue (valute non Ue) della clientela residente in Italia. Non includono le sofferenze e i finanziamenti pronti contro termine. Imq Istituto per il marchio di qualità. Ente italiano competente a certificare i prodotti e i sistemi qualità aziendali. Rilascia certificati e marchi che attestano la rispondenza di apparecchiature e sistemi ai requisiti nazionali e internazionali di sicurezza e qualità nei settori elettrico e del gas. Inail Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Ente pubblico gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 199
Incasso Operazione bancaria o finanziaria di trasferimento fondi in cui l'iniziativa della stessa è in capo al soggetto creditore nell'ambito del rapporto commerciale sottostante e in capo alla banca da questo ultimo all'uopo utilizzata. Incorporare o iscrivere Registrare una proprietà immobiliare o società con le note che sono introdotte nel Registro Pubblico. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Afectar . EN: Inscription Indice di rivalutazione dei crediti da lavoro Tassi di rivalutazione e interessi maturati da corrispondere al lavoratore nel caso di mancata corresponsione di importi monetari pregressi di effettiva spettanza. Inflazione Variazione annua e mensile dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diramato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Infocenter Ambiente elaborativo finalizzato allo sfruttamento dei dati; permette all'utente finale, tramite appositi strumenti (linguaggi di "quarta generazione"), di eseguire autonomamente elaborazioni sulle basi dati aziendali o di stralci di esse rese disponibili allo scopo. Inpdai
200
Istituto nazionale della previdenza dei dirigenti di aziende industriali. Gestisce l'assicurazione generale obbligatoria per i dirigenti delle imprese industriali. Inps Istituto nazionale della previdenza sociale. Ente pubblico che gestisce le forme di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia, superstiti, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, Cassa unica assegni familiari) dei lavoratori dipendenti del settore privato. Interchange fee Commissione scambiata tra due banche entrambe operative nell'ambito di un sistema di pagamento/incasso effettuato in circolarità. Interlibrary loan Prestito interbibliotecario che viene fornito alle biblioteche solo da altre biblioteche che hanno piú o meno tacitamente sottoscritto un accordo di reciprocità. Internet Sistema mondiale di reti interconnesse che collega fra loro computer appartenenti a istituzioni, banche, operatori finanziari, università, istituti di ricerca, organizzazioni commerciali, altri organismi e utenti privati. Intranet ambiente Utilizzo di prodotti e strumenti tipici di Internet limitatamente alla rete interna aziendale. Iosco International organization of securities commissions. Irap
201
Imposta regionale sulle attività produttive. Disciplina introdotta dal dlgs 15 dicembre 1997, n. 446. Isda International swaps and derivatives association. Isfol Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Isma International securities market association. Iso International
organization
for
standardization.
Federazione
mondiale tra organismi di normazione tecnica nazionale, con compiti di definizione a livello mondiale delle norme di buona tecnica (norme Iso). Ispesl Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Organo scientifico-tecnico del servizio sanitario nazionale che dipende dal ministero della Sanità. Svolge sia attività di studio e ricerca nella prevenzione infortuni e malattie professionali sia funzioni di omologazione di prodotti industriali di serie. Si occupa inoltre della standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ivc (Indennità di vacanza contrattuale) Elemento provvisorio della retribuzione, corrisposto ai lavoratori nel caso in cui, decorsi tre mesi dalla scadenza del contratto 202
collettivo di lavoro, manchi un accordo di rinnovo e, comunque, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del contratto collettivo stesso. Tale emolumento è stato introdotto con il Protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali ed è stato recepito nei contratti collettivi di lavoro del settore bancario. Keywords Termini predefiniti che vengono utilizzati per identificare i concetti salienti di un documento e consentirne il reperimento; nel loro insieme costituiscono un vocabolario controllato. Lan (Local area network) Classe particolare di reti per il collegamento - mediante un canale con accesso multiplo - di apparati elaborativi dislocati su un'area privata e geograficamente limitata. Lettera di referenze bancarie È una lettera di una banca che dichiara da quanto tempo siete clienti, che tipo di conto avete, il saldo pro medio e che tipo di maneggio avete del conto. Questa viene richiesta da alcune banche estere, specie in America Latina e Caraibi, se non volete farla intestare ad una banca offshore, in genere, potete farla intestare al vostro avvocato. Lettera di referenze commerciali o professionali È una lettera di un imprenditore o professionista che dichiara di conoscervi e di avere avuto rapporti d’affari soddisfacenti con voi o la vostra impresa. Letteratura grigia Insieme eterogeneo di documenti (quali rapporti, working papers, tesi di laurea, relazioni a convegni e seminari..) che sono
203
accomunati dalla caratteristica di non essere disponibili sui tradizionali canali commerciali. Leverage by out Operazione di acquisizione di una azienda effettuata da parte dell'impresa acquirente prevalentemente tramite il ricorso a mezzi finanziari esterni. Mark-down Differenziale fra il tasso medio sui depositi e il rendimento medio lordo dei Bot in circolazione. Mark-up Differenziale fra il tasso medio sugli impieghi e il rendimento medio lordo dei Bot in circolazione. Marketplace "Fiere virtuali permanenti" nelle quali l'incontro tra fornitori e produttori
è
immediato
e
la
conclusione
di
accordi
di
approvvigionamento, al pari delle forniture, è rapidissima. Merchant banking Comprende una serie di servizi alle imprese quali: investimenti in capitali
di
rischio,
consulenza
su
operazioni
di
finanza
straordinaria, ecc. Merchant fee Commissione riconosciuta dall'esercente alla propria banca (banca acquirer) a fronte di una transazione regolata in suo favore attraverso una carta di pagamento. Metamotore di ricerca Servizio di ricerca che non possiede un proprio database ma che sottopone la ricerca formulata dall'utente contemporaneamente a piú motori di ricerca dando come risultato una lista di documenti normalmente depurata dai doppioni. 204
Mips Acronimo di milioni di istruzioni per secondo; unità di misura convenzionale per indicare la potenza di un elaboratore. Modus operandi Modo di procedere nello svolgimento di un determinato lavoro, di una certa attività. Motore di ricerca (search engine) Programma che ricerca documenti a partire da specifiche parole chiave e che dà come risultato un lista di documenti in cui sono state ritrovate le parole chiave oggetto della ricerca. Tipicamente, un
motore
utilizza:
lo
"spider",
programma
che
cattura
automaticamente pagine Web e l'"indexer", che legge i documenti e crea un indice basato sulle parole contenute in ciascun documento; ogni motore di ricerca utilizza un proprio algoritmo per creare tali indici. Nota pendente Lista delle note di registrazione alle quali si è negata o sospesa la loro iscrizione per motivi legali. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento Pendiente. EN: Pending Entries Nota Concretizzazione delle registrazioni mediante brevi note nella forma e nel modo definito dalla legge. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento EN: Note 205
Nota di Presentazione Nota di registrazione mediante la quale si fa constatare la ricezione dei titoli e documenti che si tratti di registrare o inscrivere e di tutte le richieste dirette al Registro Pubblico, bollandole con un evidenziatore, la quale deve contenere un numero sequenziale e unico di identificazione come nota e il numero del volume che dipenderà dall’anno secondo l’ordine in cui sono presentate. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento de presentaciòn EN: Entry of Presentation Nota di Registrazione È la costanza scritta nel Registro Pubblico consequenziale a un titolo di una proprietà o alla registrazione di una società. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento Registral EN: Registry Entry Nota d’ iscrizione Registro di un documento nel sistema informatico di trattamento dei dati e del sistema di immagini. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento de inscripciòn EN: Emulation Nota Pagata (PG) Stato in sospeso che il sistema informatico di registrazione assegnata alle note alle quali è stata negata o sospesa la loro registrazione. 206
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento Pagado (PG). EN: Paid Entry Nota Registrata (RG) Stato di inscrizione che il sistema informatico di registrazione assegna alle note che sono state ricevute. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento Registrado (RG) EN: Registered Entry Nota ritirata senza inscrizione (RI) Stato di una nota difettosa che è stata ritirata dal Registro Pubblico dal titolare o dalla persona che ha presentato il documento per modificarla prima della registrazione. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento Retirado sin inscribir (RI) EN: Retired Entry Unregistered Nota Secondaria Iscrizione degli oneri degli aggravi e delle limitazioni che pesano sulla proprietà in cui si fa una relazione degli oneri degli aggravi e delle limitazioni con referenza ai dati di inscrizione della nota principale. Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi offshore ES: Asiento Secundario. EN: Secondary Entry Nuvola informatica 207
Il futuro d’ internet è sulle nuvole e anche la sicurezza. Ormai ne parlano tutti della nuvola informatica: il termine inglese “cloud computing” che esprime il concetto di - un’ insieme di risorse informatiche come archivi, programmi, applicazioni e servizi, fruibili direttamente online -.Infatti, Google ha lanciato Chrome pensato proprio alle nuvole d’ internet, e ha lanciato i suoi Docs che fanno concorrenza alla suite Office della Microsoft. Tutti gli esperti non hanno dubbi: le applicazioni migreranno online. Il professor Michael R. Nelson dell’ Università Georgetown di Washington si spinge più in la ed afferma che, entro 5 anni l’80 per cento dei programmi verranno usati online in una nuvola informatica. Ma la nuvola ci offre anche modo di tenere al sicuro i nostri documenti più sensibili, quelli che per noi è un rischio mantenere nel computer. Apra una nuvola gratuitamente e legga come mantenere al sicuro e gratuitamente gli archivi sensibili che non desidera mantenere nel suo computer. Obbligazioni bancarie Titolo di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che degli interessi, di ammontare fisso e variabile nell'arco della durata prestabilità. Non includono le obbligazioni aventi natura di prestito subordinato. Offshore banking Banca que opera fuori da un territorio specifico e per estenso banca che opera da un paradiso fiscale con operazioni esentasse. Offshore o Off-shore Offshore significa letteralmente fuori dalle acque territoriali o in caso di una operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di residenza (operazione extraterritoriale). Ovvero, per operare offshore è necessario poter dimostrare che l'attività è svolta al 208
100% fuori dal paese di residenza. Noi vi aiutiamo in questo se la vostra attività è compatibile. Se la vostra attività è svolta nel vostro paese di residenza, avete uffici, negozi, depositi merci, ecc., non potete operare offshore. L´ industria offshore è piccola e misteriosa, nonostante secondo le ultime stime oltre il 60% dei capitali mondiali vengono gestiti attraverso questa industria. On-shore Si riferisce a società banche, attività residenti e quindi non avvantaggiate da sistemi fiscali privilegiati. Opac - Online public access catalog Catalogo bibliotecario consultabile in rete. Operatori booleani Operatori della logica booleana che consentono la combinazione dei termini per formulare le ricerche sui record delle basi dati. Il prodotto logico, And, richiede la presenza contemporanea di due o piú elementi nei record; la somma logica, Or, richiede la presenza di almeno uno dei termini impiegati nella ricerca ed è spesso utilizzato per combinare fra loro concetti simili; la differenza logica, Not, richiede l'assenza nel record dell'elemento che segue l'operatore e la presenza di quello che precede. Organismo rappresentativo delle Associazioni con competenza sociale e sindacale in Europa, nonchè partner sociale riconosciuto dalla Commissione e dal sindacato europeo. Organismi/commissioni paritetiche Organismi e commissioni di cui fanno parte, in misura paritaria, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o delle aziende e dei sindacati. Organo di vigilanza italiano 209
Banca d'Italia. Origine economica del denaro Per aprire un conto bancario offshore, dipendendo dalla banca, occorre spiegare l'origine economica dei propri fondi. Ciò significa spiegare come si è entrati in possesso del denaro che si intende versare sul conto. Queste informazioni sono necessarie per ottemperare alle leggi internazionali sulla diligenza dovuta. Lo scopo è quello di controllare che il suo denaro provenga da un'attività legale e non dal commercio di droga, dall'estorsione o da altre violazioni del codice criminale. I soldi provenienti dalla mancata dichiarazione delle imposte nel suo paese sono legali, ma deve poter dettagliare la provenienza esatta (vendita in nero di una casa, commissione pagata in nero, ecc.) Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza anche nel caso in cui il conto non venga poi aperto. A seconda della provenienza del denaro, la banca puó richiedere documenti specifici relativi all'origine dei fondi. Attenzione: origine economica NON significa origine geografica! Osl Organizzazione sindacale dei lavoratori. Outsourcing Affidamento a terzi di larghe porzioni di attività, precedentemente svolte all'interno, che riguardano lo sviluppo oppure l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo automatizzato (hardware e software applicativo). Paradisi Fiscali I paradisi fiscali sono paesi o territori che per motivi economici offrono facilitazioni fiscali ad investitori esteri che operano offshore, le cui legislazioni fiscali sono volutamente lassiste o 210
inesistenti. Si può parlare di stati che commercializzano la propria sovranità offrendo un regime favorevole, una totale deregulation ai detentori di capitali, indipendentemente dall’origine di questi ultimi, anche negli ultimi anni quasi tutti i paradisi fiscali hanno varato leggi per proteggere le proprie entità finanziarie dai capitali prodotto del traffico di droga o del terrorismo. Altri paesi hanno adottato legislazioni piú severe che comprendono in generale i traffici illeciti (armi, droga, donne, bambini, organi, ecc.), le truffe, ma escludono l´evasione fiscale (sempre che prodotta all´estero). Ci
sono
attualmente
oltre
200
giurisdizioni
che
offrono
agevolazioni fiscali ed alcuni di essi sono paesi ad alta imposizione (tipo gli Stati Uniti), per cui è importante conoscere i vantaggi di ogni paese per poter decidere dove e come è meglio operare per trarre vantaggio da uno o piú incentivi agli investitori non residenti. Alcuni di questi paesi sono anche dei veri e propri paradisi per le vacanze. È importante peró ricalcare che il Paradiso,
in
senso
assoluto,
non
esiste.
Perlomeno
economicamente parlando. Pensione complementare Assicura ai lavoratori una prestazione pensionistica integrativa o aggiuntiva alla prestazione del regime di base. Pensione di anzianità Il trattamento pensionistico che si consegue prima del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, con 35 anni di anzianità contributiva e assicurativa e almeno 56 anni (per il 2001); in alternativa, con un'anzianità contributiva e assicurativa (sempre per il 2001) di 37 anni a prescindere dall'età anagrafica. Pensione di vecchiaia
211
Il trattamento pensionistico che si consegue al compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne con almeno 20 anni di anzianità assicurativa e 20 anni di anzianità contributiva. Periodo di raffreddamento Periodo, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, durante il quale le parti sociali si impegnano a non assumere iniziative unilaterali nè a procedere ad azioni dirette, cosi sospendendo ogni "conflitto" sindacale, in vista del regolare svolgimento di particolari attività, quali il rinnovo del contratto collettivo
nazionale
di
lavoro,
la
ristrutturazione
e/o
riorganizzazione aziendale o il trasferimento di azienda. Pfanbrief Obbligazioni garantite da attivi creditizi. Pmi Piccole e medie imprese. Pon Programma operativo nazionale. Por Programma operativo regionale. Portale Sito Web o servizio che mette a disposizione degli utenti una varietà di risorse informative e di servizi sia di tipo commerciali che editoriali. Un portale contiene, oltre un motore di ricerca e/o una directory, informazioni editoriali (news, quotazioni finanziarie, mappe tematiche...) servizi all'utente (e-mail gratuita, interfaccia personalizzata, forum di discussion...) e servizi commerciali. I primi portali sono stati i servizi online, che offrivano l'acceso a Internet. Premio aziendale
212
Parte variabile della retribuzione, fissata aziendalmente in funzione di indicatori di produttività, redditività, efficienza, qualità, rischiosità e struttura. Procedura F24 Procedura
utilizzata
dalle
banche
nei
rapporti
con
l'amministrazione finanziaria per l'esecuzione del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento (mod. F24) relative ai versamenti unitari da parte delle banche. Procedura I24 Procedura
utilizzata
dalle
banche
nei
rapporti
con
l'amministrazione finanziaria per l'esecuzione del servizio di pagamento delle imposte tramite Internet. Project financing Comprende una serie di servizi alle imprese (consulenza, strutturazione e sottoscrizione di un finanziamento, ecc.) in relazione ad uno specifico progetto. Provvista bancaria Depositi, obbligazioni e pronti contro termine di clientela delle banche. Pssg. Payment systems steering group Comitato di coordinamento per i sistemi di pagamento (Fbe). Qcs. Quadro comunitario di sostegno Quadro comunitario di sostegno. Documento di programmazione dei fondi strutturali in uno Stato membro, attraverso il quale vengono definite la strategia e le priorità di azione, gli obiettivi specifici e le risorse messe a disposizione. Il Qcs è approvato dalla Commissione europea d'intesa con lo Stato. Raccolta bancaria
213
Depositi
e
obbligazioni
delle
banche,
comprensivi
delle
obbligazioni in euro collocate sul mercato europeo. Rating interni Strumenti di analisi e classificazione del rischio di credito. Redditometro o redditest ReddiTest - Comunicazioni di dati per la stima dei reddito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/ag enzia+comunica/eventi+e+convegni+2col/presentazione+del+nuov o+redditometro Il software consente di inserire i dati necessari per la stima del reddito familiare con riguardo ad esempi concreti che restano comunque anonimi. I dati inseriti, quindi, non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. L’applicazione non effettua alcun calcolo e/o stima. Il software consentirà la trasmissione dei dati inseriti alla Sose (http://www.sose.it)
la
quale
fornirà
la
stima
del
reddito
complessivo del nucleo familiare basata sui dati inviati. Per la trasmissione è necessario essere registrati al portale www.sose.it . Esempio Nucleo familiare composto dai coniugi e due figli a carico (produttori di reddito i soli coniugi) Le
voci
indicative
di
capacità
di
spesa,
valorizzate
dal
redditometro, portano alla stima di una “soglia di coerenza” dei redditi complessivamente posseduti
dalla famiglia pari a €
107.000 I coniugi
intendono dichiarare rispettivamente un reddito
complessivo di: • Coniuge A……………. € 32.000 214
• Coniuge B……………. € 26.000 Emerge quindi una situazione di “non coerenza” Rendibot Rendimento
composto
medio
ponderato
riferito
all'anno
commerciale dei Bot a sei e a dodici mesi. Rendiob Rendimento delle obbligazioni bancarie quotate al Mot. Rendistato Media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione o dato relativo al campione dei titoli con vita residua superiore all'anno scambiati alla Borsa valori italiana (Mot). Rete a valore aggiunto Struttura comunicativa che consente a un utente finale di utilizzare, oltre alla struttura, anche i servizi telematici (posta elettronica, Home Banking, banche dati, prenotazioni, ecc.). Rete nazionale interbancaria (Rni) Infrastruttura di trasmissione del sistema creditizio e finanziario; si avvalgono della rete le procedure informatiche riguardanti il sistema dei pagamenti. Retribuzione lorda Retribuzione tabellare a carico delle aziende comprensiva di tutti gli
emolumenti
corrisposti
ai
singoli
dipendenti.
Le
altre
componenti della retribuzione lorda sono: lavoro straordinario per le aree professionali, maggiorazione per laurea per le aziende destinatarie del Ccnl Acri, buoni pasto, indennità contrattuali, premio aziendale, provvidenze per motivi di studio, indennità sostitutiva del preavviso, incentivazione all'esodo, ad personam e ogni altra erogazione aziendale. Retribuzione netta 215
Retribuzione lorda al netto delle trattenute fiscali a carico dei dipendenti. Riba. Ricevute bancarie elettroniche Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. Rid. Rapporti interbancari diretti Incasso di crediti effettuato sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore. Rls. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza La
persona,
ovvero
le
persone,
elette
o
designate
per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro (nozione tratta dall'art. 2, lett. f, del dlgs n. 626/1994). Rsa (Rappresentanza sindacale aziendale) Organo di rappresentanza dei sindacati presenti nel luogo di lavoro, piú precisamente nell'unità produttiva, aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva stessa. La relativa costituzione e disciplinata dall'art. 19 della L.20 maggio 1970, n.300, dagli accordi di settore e dalle Convenzioni ABI e Acri. Rspp. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate per l'espletamento dei compiti aziendali in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro (nozione tratta dall'art. 2, lett. e, dlgs n. 626/1994). Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) Organo di rappresentanza sindacale aziendale unitario, previsto dal "Protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, 216
sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo". Si distingue dalla Rsa, in quanto composto su base elettiva. Scatole cinesi Le cosiddette “Scatole Cinesi” servono solamente nel caso in cui sia necessario rendere anonima al 100% la proprietà di un’azienda di un paese ad alta transazione. Per “anonima” intendiamo non riconducibile al beneficiario. Le scatole Cinesi possono essere tante quante ne occorrono nel vostro sistema di titolarità. La formula più semplice è creare una “piccola holding” che fa capo a voi (Panama, Dominica, Delaware-USA) e con questa acquistare altre società o quote di altre società. Anche una società italiana può essere posseduta da una piccola holding panamense. Search engine Vedere motore di ricerca Securitization Tecnica finanziaria consistente nella "trasformazione" di crediti in titoli da destinare alla circolazione. In Italia assume il nome di "cartolarizzazione dei crediti" disciplinata dalla legge 30 aprile 1999, n.130. Segreto bancario È una legge in vigore in alcuni paesi e che permette alle banche di non dover fornire informazioni sui propri clienti e sulle loro operazioni finanziarie. In genere esistono delle deroghe per gravi reati ed in genere tra questi non è compresa l’evasione fiscale. Se lei non dichiara i suoi redditi o il suo patrimonio alle autorità fiscali del suo paese, nei Paradisi Fiscali ciò non è ritenuto reato. Per la legge di questi paesi questa si chiama evasione fiscale, e non frode fiscaleche implica la falsificazione di documenti, e non
217
costituisce sufficiente motivo per far decadere l'obbligo di segretezza bancaria, neppure su richiesta di un governo straniero. Servente o server Apparecchiatura che in una rete locale (Lan) fornisce servizi (di comunicazione, di archiviazione, di stampa) a tutte le altre stazioni di lavoro collegate alla rete locale. Sfop Strumento finanziario di orientamento per la pesca. Silcea-Cisal Sindacato italiano lavoratori credito enti assimilati. Sinfub Sindacato autonomo personale di credito, finanza e assicurazioni. Sistema informativo Complesso di macchine, personale e procedure destinato alla gestione delle informazioni rilevanti per l'azienda; la parte di esso gestita mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche viene in genere chiamata sistema informatico. Sistema operativo Software destinato alla gestione interna degli elaboratori, con riguardo ai processori, alla memoria, ai canali trasmissivi interni e alle unità di input/output. Smes. Small & medium-sized enterprises Piccole e medie imprese (Smes contact). Sofferenze Crediti al valore nominale nei confronti dei soggetti in stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Sofferenze nette Sofferenze al netto delle svalutazioni. 218
Spider Programma
utilizzato
dai
motori
di
ricerca
per
catturare
automaticamente pagine Web. Sportello automatico Apparecchiatura posta a disposizione della clientela, abilitata al prelievo di banconote (cash dispenser, ATM) e/o all'effettuazione di altre operazioni (self service, ecc.). Spread o commissione onnicomprensiva Maggiorazione
forfettaria
riconosciuta
alle
banche
per
le
operazioni di credito. Stp. Straight through processing Trattamento automatico (senza interventi manuali) dei pagamenti elettronici. Sussidiarietà Principio
secondo
il
quale
la
fonte
comunitaria
regola
esclusivamente cio' che non è regolato dalle norme nazionali. Swift
(Society
for
worldwide
interbank
financial
telecommunication) Rete interbancaria per il trattamento di operazioni finanziarie internazionali; creata e gestita da banche, la rete è accessibile anche
a
numerose
categorie
di
operatori
non
bancari,
www.swift.com. Table of contents (Toc) Servizio informativo periodici che consiste nella diffusione dei sommari degli ultimi fascicoli delle pubblicazioni periodiche al fine di consentire agli utenti di essere regolarmente aggiornati sulle novità della letteratura del proprio settore di taglio gerarchico; a differenza dei motori di ricerca le fonti segnalate non sono inserite in maniera automatica ma sono il frutto della selezione umana. 219
Tassi benchmark Rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, trattati sul mercato secondario. Tasso medio dell'attivo fruttifero Tasso medio ponderato dei tassi applicati alla riserva obbligatoria, agli impieghi in lire o in valute dell'area dell'euro e ai titoli. Tasso medio della raccolta da clientela Tasso medio ponderato dei rendimenti dei depositi, delle obbligazioni e delle operazioni pronti contro termine con clientela. Tasso medio sugli impieghi Tasso medio degli impieghi a breve termine. Tasso medio sui depositi Tasso medio applicato ai depositi bancari in conto corrente, a risparmio e ai certificati di deposito (al lordo della ritenuta fiscale). Tasso sui certificati fino a 6 mesi Rendimento all'emissione al lordo della ritenuta fiscale. Tcp/Ip (Transmission control protocol/internet protocol) Insieme di protocolli che consente il colloquio tra elaboratori. Sviluppato originariamente da Darpa (Defence advanced research projects agency) verso la fine degli anni `70, costituisce la base di Internet. La suite di protocolli Tcp/Ip è di tipo "aperto" in quanto è utilizzabile con apparati hardware di tipo diverso. Testo unico bancario Dlgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Testo unico imposte sui redditi (Tuir) Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche. Raccolta di disposizioni in tema di imposte sui redditi (Irpef e Irpeg). Tfr 220
Trattamento di fine rapporto. Thesaurus Vocabolario controllato e dinamico di termini correlati tra loro semanticamente
e
gerarchicamente
che
copre
un
campo
disciplinare specifico. La funzione del thesaurus è quella di tradurre in un linguaggio documentario controllato il linguaggio naturale dei documenti e degli utenti. Thin client (client leggeri) Computer dotati di risorse hardware piú limitate rispetto ai personal computer standard, ma con la possibilità di connettersi tramite rete a server per l'esecuzione delle elaborazioni. Tali apparecchiature permettono una riduzione dei costi grazie anche alla possibilità di gestire il software in maniera centralizzata. Trattamento di fine rapporto Importo monetario corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di anticipazione qualora la causale medesima sia compresa nelle previsioni di legge. L'indice di rivalutazione serve per la monetizzazione dell'importo del trattamento di fine rapporto maturato, nel caso di cessazione in un determinato mese. Trattamento retributivo tabellare Retribuzione base per i diversi inquadramenti, fissata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Trattato di Maastricht Stipulato nel 1992 dai paesi membri dell'Unione europea detta le disposizioni in materia di integrazione economica europea e di adozione della moneta unica. Trattato di Roma Trattato istutivo delle Comunità europee del 1957. 221
Travel check Assegno del viaggiatore emesso da una banca o da un’istituzione finanziaria abilitata.. La banca emittente può vedere dove è stato cambiato il traveler's check. Si deve infatti rivelare sempre la propria identità quando si utilizza tale forma di pagamento. Poichè ogni assegno è identificato da un numero univoco, teoricamente è possibile rintracciarlo. In pratica però, questo tipo di ricerca viene effettuata raramente, o almeno non sistematicamente. Ue Unione europea. Ugl credito Unione generale del lavoro-credito. Uic Ufficio italiano dei cambi. Uilca Uil credito e assicurazioni. Uni Ente nazionale italiano di unificazione. Ente riconosciuto nel nostro Paese avente il compito di elaborare e pubblicare norme di buona tecnica in tutti i settori industriali, tranne che in campo elettrico (di cui si occupa il Cei), nonché di rappresentare l'Italia alle riunioni dei comitati tecnici dell'Iso e del Cen. Uni-Europa Sindacato europeo dei bancari europei. Unice Confederazione europea degli imprenditori. Utility L’ Utility è una ricevuta di un’ utenza fissa (acqua, luce, gas, telefono, canone TV) dove appaia l’ indirizzo della residenza o 222
ufficio. Questo documento è richiesto sempre più spesso da banche, e-commerce, traders, ecc. Per stabilire dove vive un cliente. In Italiano la traduzione sarebbe ° prova d’ indirizzo°. Non vengono accettate le utenze tipo telefono cellulare o altre di servizi che vengono prestati all’ esterno della residenza o ufficio. Il documento non deve essere più vecchio di tre (3) mesi. Se non sapete come procurarvelo, contattateci
[email protected] Virtual banking Termine con il quale vengono individuati i servizi bancari forniti tramite strutture che permettono alla clientela di non avere un contatto diretto con il personale bancario.
223
L’AUTORE
Giovanni Caporaso Gottlieb è considerato il guru italiano dell’ offshore. studio
È
fondatore
legale
dello
Caporaso
&
Partners Law Office di Panama, Presidente
della
società
di
pianificazione fiscale offshore, OPM Corporation, i cui servizi sono visibili in italiano sul sito web www.paradisifiscali.org. La società è stata fondata nel 1992 ed è oggi una delle imprese leader del settore. Caporaso è inoltre Segretario Generale dell’Associazione dei Residenti ed Investitori Stranieri della Repubblica Dominicana e Segretario Generale delle Nazioni Unite non Rappresentate, www.uun.ch. Avvocato e giornalista, ha scritto per le più importanti riviste europee ed ha collaborato a numerose trasmissioni della RAI e diretto i mensili Italia Italia, Europa Europa e Narcomafias Internacional, rivista specializzata nella denuncia di traffici di droga, armi e mafie. È membro del Collegio degli Avvocati di Panama, dell’ International
Bar
Association e
della
International
Lawyers
Association. È autore di numerose pubblicazioni edite da Expats Ebooks, www.expatsebooks.com.
224