LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA – AMBITO NORMATIVO La prima legge sul risparmio energetico può essere di fatto considerata la n° 373 del 1976, a cui ha fatto seguito la Legge 10 del 1991: più organica ed incisiva ha sostituito la legge 373/76 che è stata il primo provvedimento di risparmio energetico emanato in Italia. Legge n. 10 del 09/01/1991
Prevedeva: • • •
Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale Uso razionale dell’energia, risparmio energetico Sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
La legge 10 è stata per diversi anni il punto riferimento per i progettisti del settore ed i suoi contenuti risultavano all’avanguardia rispetto alla legislazione di altri paesi europei. (In seguito sono poi usciti alcuni decreti attuativi di tale Legge, tra i quali i D.P.R. 412/93 e 551/99 e il D.M. del 27 luglio 2005.)
Nel 1997 il protocollo di Kyoto, considerando la stretta connessione tra risparmio energetico e salvaguardia ambientale, ha spostato ancora maggiormente l’attenzione dei governi sulla problematica dello spreco e dell’uso irrazionale dell’energia. L’Unione Europea, da parte sua, ha regolamentato il settore edilizio con l’obiettivo di contenere gli sprechi di energia e controllare l’impatto ambientale sia degli edifici esistenti sia di quelli di nuova costruzione emanando la direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al “Rendimento Energetico in Edilizia”. I punti cardine di tale direttiva sono: • adozione di una metodologia di calcolo del rendimento energetico a livello nazionale o regionale; • applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione e agli edifici in ristrutturazione; • introduzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti (Attestato di Certificazione Energetica – ACE); • misure volte a promuovere l’ispezione dei generatori di calore e dei sistemi di climatizzazione; • misure volte a promuovere l’utilizzo di fonti alternative di energia; • criteri di accreditamento per garantire la qualifica degli esperti indipendenti chiamati ad effettuare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti. Dal 2005 l’Italia ha recepito le nuove disposizioni comunitarie con due importanti decreti legislativi: 1
Decreto Legislativo n. 192 del 19/08/2005:
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” • Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici; • Riduzione delle emissioni inquinanti. Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006:
“Disposizioni correttive ed integrative al Dlgs 192 del 19 agosto 2005” • Definizione più severa dei limiti per l’isolamento termico degli edifici; • Obbligatorietà dell’Attestato di Certificazione Energetica. Questi due decreti costituiscono oggi la normativa di riferimento per i progettisti relativamente al progetto termico degli edifici, per i quali una corretta valutazione del sistema edificio - impianto comporta una notevole risparmio sul fabbisogno di energia. Tali decreti presentano diverse novità rispetto alle precedenti normative del settore: non solo prevedono il rispetto di nuovi e più restrittivi parametri volti a una riduzione significativa dei consumi energetici in edilizia, ma impongono anche precisi obblighi e prescrizioni progettuali sull’involucro edilizio degli edifici e sugli impianti in essi installati. Ambito di applicazione generale:
Secondo quanto sancito all’art. 3 comma 1 - DLgs. 192/05 e 311/06, tali disposizioni si applicano: a) alla progettazione e realizzazione di: o edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; o nuovi impianti installati in edifici esistenti; o opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, (secondo quanto previsto agli art. 7, 9 e 12); c) alla certificazione energetica degli edifici, (secondo quanto previsto all’art. 6). Ambito di applicazione in caso di ristrutturazione:
Come disposto dall’art. 3 comma 2 - DLgs. 192/05 e 311/06, nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento e, a tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di: 1. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2. demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente; 2
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1. ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b); 2. nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3. sostituzione di generatori di calore. Nota: Dal 1° Luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione
energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 metri quadrati di superficie utile, vendute o affittate (sia esistenti sia di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6
comma 1-bis del Dlgs 192/2005 e 311/06.
Ambito di esclusione:
Come disposto dall’art. 3 comma 3, sono escluse dall’applicazione del DLgs. 192/05 le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) nel caso di immobili di carattere storico e paesaggistico, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) nel caso di fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) nel caso di fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. d) nel caso di impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/05, con uno o più decreti attuativi, L’italia avrebbe dovuto conformare i propri strumenti legislativi agli obblighi previsti dalla direttiva 2002/91/CE. (La scadenza per adeguarsi era fissata al 4 gennaio 2006 (art. 15 della direttiva), a cui poteva aggiungersi un ulteriore periodo di tre anni (4 gennaio 2009) in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati.)
I decreti attuativi servono per disciplinare quanto disposto dai Dlgs 192/05 e 311/06 relativamente a: progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; in particolare devono quindi definire i seguenti punti dettati dall’art. 4 comma 1 - DLgs. 192/05: a. i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia; b. i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti;
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c. i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. Solamente nel 2009 sono stati emanati due dei tanto attesi decreti attuativi dei Dlgs 192/05 e 311/06, in particolare il: DPR 2 aprile 2009 n.59: Æ in attuazione delle lettere a) b) dell’art. 4 comma 1 DLgs. 192/05
E’ un regolamento contenente i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Art.3 “..si adottano le norme tecniche nazionali,definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni: a) UNI/TS 11300 -1 Prestazioni energetiche degli edifici -Parte1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio perla climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 -2 Prestazioni energetiche degli edifici -Parte2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.” DLgs 115 /2008:
Già esistente, resta valido fino alla pubblicazione del DPR attuativo non ancora emanato! Æ in attuazione della lettera c) dell’art. 4 comma 1 DLgs. 192/05
E’ un regolamento contenente i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione. DM 26 giugno 2009: Æ in attuazione dell’art. 6 comma 9 e dell’art. 5 comma 1 DLgs. 192/05
E’ un decreto interministeriale che stabilisce le procedure applicative relative alla certificazione energetica degli edifici. Ha un unico allegato che definisce le “Linee guida Nazionali per la certificazione energetica” e gli strumenti di raccordo e cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione che si integrano alla normativa nazionale, ma sempre nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione. NUOVA Direttiva 2010/31/UE : entrata in vigore il 9 luglio 2010, riguarda la
prestazione energetica nell’edilizia, in sostituzione della precedente 2002/91/CE che sarà abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012. La nuova Direttiva Comunitaria promuove "il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi".
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Le novità introdotte dai DLgs 192/05 e 311/06 e s.m.i. : Stretti limiti sui consumi.
L’efficienza energetica di un edificio è valutata tramite parametro chiamato EP (indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale/estiva). L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi, può essere calcolato come segue: per gli edifici appartenenti alla classe E.1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme ·
per tutti gli altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) · è il fabbisogno di energia primaria dell'edificio. è la superficie utile pavimento dell'edificio.
Suddivisione zone climatiche in Lombardia.
Nota: I valori limite dell’EPi sono desumibili dalle tabelle 1.3 e 2.3 dell’ Allegato C - Dlgs 192/05 e 311/06. I valori limite, per la Regione Lombardia, qui sopra riportati si trovano invece nelle tabelle A.1.1 e A.1.2 dell’Allegato A del DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.
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ISOLAMENTO TERMICO L'isolamento termico degli edifici riveste un ruolo fondamentale per attuare le misure di risparmio e di efficienza energetica dettate dai più recenti sviluppi normativi. Un buon isolamento termico consente di avere fresco d'estate e caldo d'inverno e garantisce i seguenti vantaggi:
25÷35%
25÷40%
20÷25%
• riduzione delle perdite di calore • miglioramento della qualità abitativa (clima confortevole negli ambienti interni, riduzione delle spese di riscaldamento) • riduzione dei ponti termici, • assenza di umidità e di muffe,
15÷20% Dispersione del calore attraverso strutture non isolate
• allungamento della durata di vita dell'edificio. • costituisce la misura di risparmio energetico più efficace ed economica.
Il DLgs 29/12/2006 n. 311 anticipa e rende più restrittivi i livelli di isolamento termico già previsti dal precedente DLgs 192/2005, attuativo della direttiva europea 2002/91 sul rendimento energetico in edilizia. Vengono così stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare e prestazioni energetiche degli edifici. Diviene dunque inderogabile l'obiettivo di realizzare edifici sempre più efficienti e di ridurre le dispersioni attraverso involucri isolanti, non solo nelle nuove costruzioni ma anche in quelle esistenti, pertanto l'isolamento termico diventa uno degli interventi più importanti, da eseguire con idonei materiali ed impiegando corretti spessori di isolante. Il DLgs n. 311 impone il rispetto di limiti di trasmittanza differenziati a livello nazionale in base alle zone climatiche del territorio. Valori limite della trasmittanza U delle coperture espressa in W/m2K (Allegato C del DLgs 311)
Bolzano Belluno
Udine
Sondrio
Aosta
Como Bergamo Brescia
Varese Novara
Trento
Pordenone
Vicenza Trieste Verona Venezia Padova Pavia Cremona Mantova Rovigo Asti Piacenza Parma Alessandria Ferrara Genova Reggio E. Modena Cuneo Bologna Ravenna Savona Massa Rimini La Spezia Lucca Pistoia Forlì Imperia Vercelli
Milano
Torino
Pisa
Macerata
Siena
Perugia Elba
Teramo
Terni
C
D
E
F
U (W/m K) limite 2006
0,80
0,60
0,55
0,46
0,43
0,41
2
U (W/m K) limite 2008
0,42
0,42
0,42
0,35
0,32
0,31
2
0,38
0,38
0,38
0,32
0,30
0,29
A
B
C
D
E
F
U (W/m2K) limite 2006
0,85
0,64
0,57
0,50
0,46
0,44
U (W/m2K) limite 2008
0,72
0,54
0,46
0,40
0,37
0,35
0,62
0,48
0,40
0,36
0,34
0,33
Zone climatiche
Ascoli Piceno
Grosseto Viterbo
B
Valori limite della trasmittanza U delle strutture opache verticali espressa in W/m2K (Allegato C del DLgs 311)
Ancona
Arezzo
Livorno
A
2
U (W/m K) limite 2010
Pesaro
Firenze
Zone climatiche Gorizia
Pescara
L'Aquila Rieti
Chieti
Campobasso
Roma
Frosinone Isernia
Latina
Caserta
Olbia Sassari
Benevento
Napoli
2
Bari Matera
Avellino
Potenza Salerno
Nuoro
U (W/m K) limite 2010
Foggia Barletta
Brindisi Taranto Lecce Otranto
Legenda zone climatiche
Oristano Catanzaro
Cagliari
F - oltre 3000 gradi giorno Cosenza
Suddivisione delle zone climatiche in Italia stabilite dal DLGS n°192 e 311
D - tra 1401 e 2100 gradi giorno
Trapani
Messina
Palermo Enna
Catania
Agrigento
Reggio Calabria
C - da oltre 900 a 1400 gradi giorno B - da oltre 600 a 900 gradi A - fino a 600 gradi giorno
Caltanisetta Ragusa
6
E - tra 2101 e 3000 gradi giorno
Siracusa
Isolamento dell’involucro edilizio.
La riduzione delle dispersioni termiche tra edificio e ambiente è subordinata all’obbligo di contenimento dei limiti di trasmittanza termica U delle strutture opache e trasparenti. I valori limite diventano più restrittivi dal 2008 al 2010.
Nota: I valori limite della trasmittanza termica U sono desumibili da tabelle dell’ Allegato C Dlgs 192/05 e 311/06. I valori limite, per la Regione Lombardia, qui sopra riportati si trovano nella tabella A.2.1 dell’Allegato A del DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008.
Verifiche più severe sugli impianti.
Si alza il valore limite minimo del rendimento globale medio stagionale ηg dell’impianto termico, incentivando così l’utilizzo di generatori ad elevata efficienza (caldaie a condensazione, recupero di calore, ecc.). Sistemi solari e teleriscaldamento.
Le norme prevedono per i nuovi edifici l’obbligo di installazione di impianti a pannelli solari per la produzione di una quota (dal 20 al 50%) del fabbisogno di calore per l’acqua calda sanitaria. Si richiede inoltre, dove possibile, una predisposizione per l’allaccio a reti di teleriscaldamento. Massa superficiale (Ms) delle pareti e trasmittanza termica periodica (YIE).
Per limitare i consumi energetici per la climatizzazione estiva si richiede una verifica sul valore di massa superficiale delle pareti, ovvero il peso al m2 della struttura. Per tutte le categorie di edifici, ad esclusione di quelli industriali ed artigianali, il D.Lgs. 311/06 prescrive per tutte le zone climatiche (esclusa la F) e per le località in cui l’irradianza media mensile sul piano orizzontale Ims ≥ 290 W/m2 la verifica che: 1) relativamente a tutte le pareti opache verticali, escluse quelle esposte a nord-ovest, nord, nord-est: Ms sia maggiore a 230 kg/m2 oppure YIE sia minore a 0,12 W/m2K. 2) relativamente a tutte le pareti orizzontali ed inclinate: YIE sia minore a 0,20 W/m2K 6
Verifica termoigrometrica obbligatoria.
Vige l’obbligo da parte del soggetto certificatore di verificare il corretto comportamento termoigrometrico delle strutture opache, per evitare eventuali formazioni di condensa e muffa sulla superficie e per verificare che la formazione di condensa interstiziale sia limitata ad una quantità facilmente rievaporabile (~500 g/m2 mese). Certificazione energetica.
E’ obbligatorio produrre un documento (ACE) che attesti la prestazione energetica di un edificio attraverso alcuni parametri caratteristici. L’attestato di certificazione consente al consumatore di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche, ovvero l’efficienza energetica complessiva dell’insieme edificioimpianto e contiene elementi e parametri finalizzati al raggiungimento di migliori prestazioni in termini di costi e benefici. Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente attraverso un sistema di valutazione basato su 8 classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
E
EPH< 87
REQUISITO MINIMO PER EDIFICI NUOVI
Figura 1: Es. Targa Classe Energetica in ZONA CLIMATICA E 7
L’attestato di certificazione energetica (ACE) ha validità di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio ed impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell’edificio, ed in particolare: 1. ad ogni intervento migliorativo a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; 2. ad ogni intervento migliorativo a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria quando si abbiano rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti; 3. ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che riduca la prestazione energetica dell'edificio. Le “Linee Guida Nazionali” spiegano che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire (DIA), dal proprietario o dal detentore dell’immobile a “soggetti certificatori” qualificati e riconosciuti ai sensi del DLgs. 115/2008, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs. 192/2005. Il soggetto certificatore deve: 1) eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti; 2) classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3) rilasciare l’attestato di certificazione energetica (ACE). Nota: Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
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Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda la singola unità immobiliare. Per i più unità immobiliari in edifici multipiano si può invece prevedere: a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma (Sup/Vol) proprio dell’appartamento considerato (lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi); b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a).
In definitiva.. L’ACE può riferirsi ad una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio solo se queste ultime siano servite dallo stesso impianto termico, abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario. Per gli edifici per i quali è posto l’obbligo della nomina dell’amministratore quest’ultimo può sostituire il proprietario. Pertanto, in caso di nomina di un amministratore, è possibile predisporre un unico ACE riferito a più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio, servite dallo stesso impianto termico e caratterizzate da medesima destinazione d’uso, anche nel caso in cui tali unità immobiliari siano caratterizzate da una pluralità di soggetti proprietari, purché queste siano riconducibili al medesimo amministratore del condominio.
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Le principali novità introdotte dalle Linee Guida Nazionali: o la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” - ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo - che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati; o la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto; o per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva. Le verifiche di Legge: Le principali verifiche di legge richieste dal decreto legislativo 311/06 si differenziano a seconda della tipologia di intervento, distinguendo tra quattro categorie (Art. 3 - Dlgs 311): 1. Edifici nuovi e grandi ristrutturazioni: - edifici nuovi; - ristrutturazione integrale dell’involucro edilizio per edifici esistenti aventi Sutile > 1000 m2 ; - demolizione e ricostruzione in m.s. di edifici aventi Sutile > 1000 m2; - ampliamento dell’edificio di una quota superiore al 20% del volume esistente; 2. Piccole ristrutturazioni: - ristrutturazione integrale dell’involucro edilizio per edifici esistenti aventi Sutile < 1000 m2 ; - ristrutturazione parziale, m.s. e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%. 3. Sostituzione d’impianto: - in caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti; 4. Sostituzione generatore: - per la sostituzione del solo generatore di calore. Per ognuno dei quattro casi sono richieste verifiche diverse: Æ vedi file Guida alle verifiche del DPR n 59/2009
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