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Realizzazione: Camera di Commercio Italiana – Rio Grande do Sul – Brasile Autore: Gilberto Guaspari Supervisione Tecnica: Gustavo Franken Collaborazione: Gustavo Franken e Laura Giannone Revisione Finale: LINGUA 2 – Studio di Traduzioni Ltda Coordinamento Editoriale: Ricardo Bueno Progetto Grafico e Editoriale: Wagner M. Lettnin Sponsor: Studio Legale Internazionale Gilberto Guaspari
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INDICE 1 BRASILE ........................................................................................................................ 13 1.1 Informazioni Generali 1.2 Economia 1.3 Interscambio con l’Italia 2 RIO GRANDE DO SUL .................................................................................................. 17 2.1 Economia 3. IL CAPITALE STRANIERO NELLA LEGISLAZIONE BRASILIANA ............................... 20 3.1 Definizione 3.2 Registrazione di Capitale Straniero 3.3 Investimenti in Valuta 3.4 Investimenti Tramite Importazione senza Copertura Valutaria 3.5 Investimenti Tramite Conversione di Crediti Esteri 3.6 Investimenti sul Mercato di Capitali 3.7 Rimessa di Utili 3.8 Reinvestimenti di Utili 3.9 Rimpatrio 3.10 Trasferimento di Investimenti all’Estero 3.11 Restrizioni alla Rimessa di Capitale verso l’Estero 3.12 Restrizioni all’Investimento Straniero 4 TASSO DI INTERESSE E TASSO DI CAMBIO ............................................................... 26 5 LEGISLAZIONE SOCIETARIA: PERSONE GIURIDICHE DI CAPITALE STRANIERO .............................................................................................. 27 5.1 Quadro Generale 5.2 Succursali o Filiali di Società Straniere 5.3 Società Anonima 5.3.1 Organi Decisionali e di Controllo 5.3.2 Assemblea 5.3.3 Consiglio di Amministrazione 5.3.4 La Direzione 5.3.5 Il Consiglio Fiscale 5.3.6 Responsabilità degli Amministratori 5.4 Società a Responsabilità Limitata 5.5 Trasformazione, Incorporazione, Fusione , Scissione 5.6 Joint Venture in Brasile 5.7 Finanziamenti alle Joint Ventures – Simest 5.8 Società con Propositi Specifici (Spe)
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INDICE 6 PROPRIETÀ INTELETTUALE E INDUSTRIALE ............................................................ 36 6.1 Brevetti 6.2 Marchi 6.2.1 Trademarks (marchi) nel Concetto di Importazioni 6.3 Contratti di Trasferimento di Tecnologie 6.3.1 Trasferimento di Tecnologia: Tipologia di Contratti 6.4 Franchigia 7 SISTEMA FISCALE ........................................................................................................ 44 7.1 IR (Imposta sul Reddito) 7.2 IPI (Imposta sui Beni di Produzione Industriale) 7.3 IOF (Imposta sulle Operazioni Finanziarie) 7.4 ICMS (Imposta sulla Circolazione delle Merci e sulla Fornitura di Servizi) 7.5 ISS (Imposta sui Servizi) 7.6 Contributi 8 LEGISLAZIONE ANTITRUST ........................................................................................ 47 9 LEGISLAZIONE DEL LAVORO STRANIERO IN BRASILE ............................................. 49 9.1 Visto per Viaggi di Affari a Breve Termine e Turisti 9.2 Visto Temporaneo di Lavoro 9.3 Altri Tipi di Visto Temporaneo 9.4 Visto di Lavoro Permanente 10 CONTRATTI ............................................................................................................... 53 10.1 Contratto di Vendita Internazionale 10.2 Contratto di Rappresentanza Commerciale 10.3 Contratto di Distribuzione 11 TRATTATI INTERNAZIONALI – MERCOSUR ............................................................ 55 11.1 Mercosur 12 DUMPING ................................................................................................................... 57 13 LEGISLAZIONE AMBIENTALE ................................................................................... 59 14 DIRITTI DEL CONSUMATORE ................................................................................... 61 15 ARBITRATO INTERNAZIONALE ................................................................................ 62 16 SENTENZE ARBITRALI STRANIERE ........................................................................... 63 17 SENTENZE GIUDIZIALI STRANIERE .......................................................................... 64
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PRESENTAZIONE Negli ultimi anni, il commercio estero del Brasile ha conosciuto grandi trasformazioni. Negli scorsi anni, il flusso di commercio internazionale ha registrato significativi avanzi. Nell’economia globalizzata, sorge la necessità, per il Brasile, di assicurare la presenza di determinate istituzioni che stimolino e accompagnino l’interscambio commerciale, con il resto del mondo. In vista di ciò, riteniamo che siano di grande importanza le associazioni quale la Camera di Commercio Italiana – Rio Grande do Sul – Brasile (CCIRS), la cui funzione principale è quella di favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane che operano in Brasile assieme a quelle riograndensi. Il Brasile, 13ª economia al mondo (2005), secondo la Banca Mondiale, è un mercato sempre più importante per le imprese italiane, grazie anche alle potenzialità che il Paese presenta e al fatto che il Brasile è l’accesso dell’America Latina. Inoltre, dispone di immense risorse produttive, grandi estensione di terra, basso costo e eccellenti opportunità di lavoro per il capitale straniero. Con una popolazione di 187 milioni di abitanti, il Brasile è un grande mercato di consumo e d’investimento. Conoscere le potenzialità del mercato brasiliano richiede, naturalmente, analisi e preparazioni accurate per valutarne le opportunità e le sfide. Questo è l’ambito operativo della Camera di Commercio Italiana- Rio Grande do Sul - Brasile (CCIRS), ufficialmente riconosciuta dal Governo Italiano e operante in territorio brasiliano fin dal 1959. L’Associazione è adeguatamente inserita nel tessuto imprenditoriale del Rio Grande do Sul e del Brasile ed è in grado di offrire ogni utile assistenza alle imprese. Soprattutto piccole e medie, italiane e riograndensi, nel difficile processo di internazionalizzazione. Dopo anni di lavoro, concernenti gli investimenti stranieri, abbiamo avvertito la necessità di raccogliere informazioni precise sull’economia e sulla legislazione brasiliana, col fine di dare un supporto alle esigenze degli imprenditori. Abbiamo, perciò, ritenuto di fare cosa utile pubblicando questa guida legale per l’investimento in Brasile, come pratico manuale di consultazione. L’opera è stata scritta dal Dr. Gilberto Guaspari, avvocato italo-brasiliano e Vice Presidente della CCIRS, che ha messo a disposizione le sue precedenti ricerche, al quale va un ringraziamento speciale. Il lavoro di aggiornamento ha richiesto alcuni mesi di impegno ed è stato portato a temine con la collaborazione del Dott. Gustavo Franken e della Dott.ssa Laura Giannone e di numerosi imprenditori professionisti sia italiani sia brasiliani, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Ci preme evidenziare che la presente Guida non vuole e non può sostituire la
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necessaria assistenza di professionisti specializzati, anche in considerazione del continuo divenire delle norme societarie, in Brasile come nel resto del mondo. Il nostro intento è di aiutare gli imprenditori italiani a investire sul mercato brasiliano. La Guida è un manuale di facile consultazione che, insieme alla provata professionalità dei vari specialisti della CCIRS, offre un’assistenza completa agli imprenditori italiani che vogliono investire e operare in Brasile. Il Comitato Giuridico, gli esperti di Logistica e Norme Doganali, Commercialisti, Tributaristi e Consulenti Aziendali della CCIRS saranno lieti di offrire la loro assistenza. Plinio Fraccaro Presidente Camera di Commercio Italiana- Rio Grande do Sul – Brasile.
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INTRODUZIONE Paese dalle dimensione continentali, e potenzialmente ricchissimo, il Brasile registra un vigoroso processo di apertura al mercato globale, offrendo stimolanti prospettive a quanti vogliono cogliere le nuove opportunità di investimento. Assieme a India, Cina e Russia, il Brasile si presenta, sulla soglia del secolo XXI, come uno dei più importanti tra i grandi mercati emergenti. È per altro, un mercato che vanta una antica e consolidata presenza italiana. Nel Rio Grande do Sul, in particolare, è attiva un’imprenditoria di origine italiana, che ha i suoi punti di forza nel settore meccanico e metalmeccanico, in quello dei mobili e delle calzature, e, non ultimo, nella produzione vinicola, di cui questa Regione è leader nazionale. La Regione attira investimenti soprattutto dal Nord America – la General Motors, per esempio, nel 2006 ha inaugurato nel Rio Grande do sul una fabbrica per la produzione di automobili – dal Giappone e dalla Germania, mentre gli investimenti provenienti dalla Penisola appaiono ancora poco significativi. Da tempo si avvertiva per ciò la necessità di un testo, che riassumesse e aggiornasse la normativa brasiliana in materia di investimenti, a beneficio degli imprenditori italiani che desiderano avviare imprese in Brasile, o che mostrano interesse per questo mercato. La presente guida, frutto di un lavoro di ricerca, condotto dallo Studio legale internazionale Guaspari di Porto Alegre , sotto l’impulso della Camera di Commercio Italiana nel Rio Grande do Sul, ha l’ambizione di coprire un vuoto, o, se si preferisce, quella di soddisfare una crescente domanda di informazione e di consulenza, fornendo indicazioni essenziali, ma esaurienti, sulle disposizione normative che regolano gli investimenti esteri in Brasile. Il manuale vuole perciò accompagnare gli imprenditori della Penisola nella scoperta, o nella riscoperta, del Rio Grande do Sul, ove sono attive migliaia di imprese, che qui trovano un ambiente particolarmente propizio, grazie alla centralità della posizione geografica della Regione all’interno del Mercosur, alle buone infrastrutture, e alla disponibilità di una forza di lavoro preparata e poco costosa. Oltre ad offrire dati di base sulla situazione economica del Brasile e del Rio Grande do Sul, questo agile volume presenta un’esposizione puntuale delle principali disposizioni riguardanti la complessa normativa brasiliana in materia finanziaria, cambiaria, tributaria e commerciale. In tale ambito, particolare attenzione viene dedicata alle disposizioni concernenti la creazione di imprese e di joint-ventures. La chiara esposizione delle indicazioni
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normative consente, inoltre, di mettere in chiaro il regime giuridico degli utili di impresa, sia in caso di utilizzo sul posto, sia nel caso di riesportazione degli utili. Si tratta in conclusione di una iniziativa editoriale, che ha ambizioni pratiche e di consultazione, che confidiamo verrà letta con attenzione e beneficio da quanti si accingono ad esplorare questo mercato. Francesco Barbaro Console Generale d’Italia in Porto Alegre
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PREFAZIONE È stata una grande soddisfazione aver ricevuto il progetto del Dr. Gilberto Guaspari e del Dr. Gustavo Franken, amici e compagni di lunga data nei lavori che intendono sviluppare il nostro Rio Grande do Sul. Il nostro stato ha una popolazione che per quasi la metà discende da immigranti italiani e tedeschi, il che lo fa il più europeo degli stati brasiliani, oltre la scelta di un’etica europea di lavoro e di svolgimento degli affari. La ricerca di investimenti stranieri è una necessità costante per lo sviluppo della nostra economia, quel che più si incontra è la ricerca di informazioni merceologiche ed economiche, statistiche queste molto disponibili in diversi siti della tanto utile internet. Nonostante ciò, la decisione di un passo ardito come l’investire in terre straniere non si limita soltanto a freddi dati statistici, ma in verità, fattore decisivo è la conoscenza dell’ambiente nel quale l’attività economica si svolgerà. In questo ambiente estraneo, la previa conoscenza del regolamento giuridico dei rapporti commerciali, societari e tributari è di fondamentale importanza per evitare future sorprese e disappunti. Quanti investitori sono arrivati molto entusiasti con la possibilità di affari, ma privi dei dettagli formali, si sono buttati al lavoro con vigore e grinta per scoprire poi che, non avendo preso le dovute cautele e provvedimenti, lo sforzo e l’investimento fatto si sono rilevati una delusione. La società brasiliana con la sua origine burocratica, con le sue idiosincrasie specifiche, molte portate anche dai nostri immigranti italiani, ha delle peculiarità che dovranno essere attentamente osservate. Questo libro non intende esaurire questo vasto argomento, ma sì risolvere le questioni di fondamentale importanza che dovranno essere conosciute da coloro che faranno investimenti nel nostro Stato. Con la sua lettura, l’interessato saprà che tipo di cautela e consulenza specializzata dovrà cercare e su cui contare per ottenere il risultato ottimale con il minimo rischio del suo investimento. Leggetelo e sarete ben preparati per iniziare i vostri progetti di investimento nel nostro Rio Grande do Sul, giacché saprete cosa è importante esaminare. Qui sarete benvenuti e troverete un ottimo ambiente di lavoro. Buoni Affari! André Meyer da Silva – Direttore della Federazione delle Industrie del Rio Grande do Sul. - FIERGS Vice Presidente dell’Associazione Brasiliana delle Industrie di Macchine - ABIMACRS Presidente della Camera di Industria e Commercio Brasile-Germania del Rio Grande do Sul – 11 Livro CCIRS_v3.pmd
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CCIRS: UNA VETRINA SUL MONDO La Camera di Commercio Italiana – Rio Grande do Sul – Brasile (CCIRS) è un’Associazione Imprenditoriale senza fini di lucro, fondata nel 1959 e riconosciuta ufficialmente dal Governo Italiano con la Legge nº 518 del 1970 e il Decreto nº 315 del 1999. La CCIRS ha l’obiettivo di promuovere le relazioni economiche, commerciali e turistiche fra il Brasile, in particolare il Rio Grande do Sul, e l’Italia, mantenendo una stretta collaborazione con le altre Camere di Commercio Italiane, con le autorità governative, diplomatiche, le federazioni e le associazioni di categoria, sia italiane che brasiliane.
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE GILBERTO GUASPARI Lo Studio Legale Internazionale Gilberto Guaspari offre consulenze con particolare riferimento all’assistenza in materia di imprese, commercio, investimenti, tributi, litigi giudiziali internazionali. Particolare attenzione viene posta altresì nell’analisi delle questioni giuridiche, concernenti l’allestimento d’imprese, l’avvio di attività commerciali, l’offerta dei servizi logistici, la soluzione di problemi legali, riguardanti accordi, convenzioni, partenariati, benefici societari. Lo Studio Legale Internazionale Gilberto Guaspari vanta una riconosciuta esperienza nel campo dei rapporti commerciali tra Italia/Brasile, partecipando attivamente fin dai primi contatti fra le parti, sotto il profilo soprattutto giuridico-legale, fiscale, societario, commerciale, per contratti, join ventures e ulteriori servizi nel campo dell’imprenditoria, contando con ampia pianificazione, orientamento e, principalmente, azione preventiva.
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1. BRASILE
1.1 INFORMAZIONI GENERALI Superficie: 8.547.403 kmq Forma di Governo: Repubblica Federativa Capitale: Brasilia – abitanti 2.400.000 (2006) Popolazione: 187.500.000 (Stima IBGE - gennaio 2007) Oriundi Italiani: 25.000.000 – Comunità Italiana: 400.000 circa Gruppi etnici: caucasici 54%, mulatti e meticci 38%, africani 6%, asiatici, amerindi ed altri gruppi 2% Lingua Ufficiale: portoghese Religione: Cattolici (73,8%), Protestanti (15,4%), atei (7,4%), altre (3,4%) Unità Monetaria: Real - (US$ 1 = R$ 2,1380, • 1 = 2,8202, in data 03/01/2007) PIL (US$ milioni) 937.089, reddito pro capite US$ 5.087 - (Stima 2006 Banca Centrale) Membro del Mercosur, OAS, ONU, WTO Il Brasile è una Repubblica Federale di tipo presidenziale. Il Presidente è Capo del Governo. Il potere legislativo federale è detenuto dal Congresso Nazionale, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Il potere giudiziario è esercitato da: Supremo Tribunale Federale, Tribunale Superiore di Giustizia, Tribunali Regionali Federali, Tribunali del Lavoro, Tribunali Elettorali, Tribunali degli Stati della Federazione e del Distretto Federale. Il Brasile è composto da 26 Stati oltre al Distretto Federale di Brasilia, ognuno dei quali ha un proprio Governatore, capo del potere esecutivo, e un’Assemblea Legislativa. 13 Livro CCIRS_v3.pmd
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Gli Stati economicamente più importanti sono: Stato San Paolo Minas Gerais Rio Grande do Sul Rio de Janeiro
Popolazione (2005) 40.442.795 19.237.450 10.845.087 15.383.407
Area in Kmq 248.209 586.528 281.748 43.696
1.2 Economia Nello scenario internazionale, il Brasile si distingue per le peculiari caratteristiche geoambientali. Il Brasile è il secondo produttore mondiale di minerali di ferro; il quinto di produttore di manganese. Occupa, inoltre, il sesto posto nella produzione di alluminio ed è il settimo produttore di oro. È, infine, uno dei principali produttori di stagno a livello globale. Il Brasile è il Paese che possiede la più grande superficie coltivabile del pianeta. Con 22% di tutte le aree coltivabili, è uno dei Paesi emergenti con le maggiori potenzialità di sviluppo. La stabilità politica ed i suoi solidi fondamentali macroeconomici costituiscono una condizione ideale per lo sviluppo di questi investimenti. Nel 2006, il PIL brasiliano ha registrato un aumento del 2,7%, dopo aver segnato un incremento del 2,3% nel 2005 e del 4,9% nel 2004. La politica economica dell’ultimo triennio, ha dato priorità alla lotta contro l’inflazione e al contenimento della spesa pubblica, con risultato molto apprezzabile sia sotto l’aspetto monetario sia sotto l’aspetto fiscale. La bilancia dei pagamenti ha presentato nel 2006 un avanzo di 37,3 miliardi di US$, accentuando la tendenza positiva del 2004 e 2005, che ha fatto registrare rispettivamente un surplus di 6,4 e 18,8 miliardi di US$. Le riserve valutarie della Banca Centrale del Brasile hanno raggiunto il valore storico di 85,8 miliardi di US$, record degli ultimi 50 anni, come ha comunicato l’Istituto d’emissione brasiliano. La bilancia commerciale del Brasile, nel 2006, ha chiuso con un surplus di 46,07 miliardi di US$, continuando così la serie positiva iniziata nel 2001. Nel 2006, le esportazioni sono state di 137,471 miliardi di US$, con un aumento del 16,2%, e le importazioni hanno raggiunto il 91,4 miliardi di US$, con incremento del 24,2% rispetto al 2005. A sostenere le esportazioni sono stati i prodotti manifatturieri, le materie prime e i semilavorati. Analizzando le esportazioni per segmento, i principali, in ordine decrescente, sono: materiali da trasporto (15% delle esportazioni); prodotti metallurgici (11%); petrolio e derivati (9,5%); minerali di ferro (7,1%); complessi di 14 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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soia (6,8%); prodotti chimici (6,6%); carni (6,2%); zucchero e alcool (5,7%), ecc. Il Brasile ha raggiunto l’autosufficienza nella produzione di petrolio commerciale, anche se deve ancora importare oli combustibili, a causa dell’incapacità delle sue raffinerie di trattare il petrolio nazionale grezzo. Nel 2006, i principali partners commerciali del Brasile sono stati: USA, Argentina, Cina, Russia, Germania, Olanda, Regno Unito, Francia, Italia. 1.3 Interscambio con l’Italia I dati statistici contrassegnati con * (asterisco) sono ufficiali fino al 30/11/2006. I dati del dicembre 2006 non sono ancora rilevati ufficialmente in data odierna, sono stimati sulla base di dati storici. Il Brasile è il Paese latino-americano con cui l’Italia intrattiene l’interscambio commerciale più intenso. Esso è l’unico Paese sudamericano presente tra i primi venti partners commerciali dell’Italia. Attualmente, l’Italia è al 9° posto tra i paesi destinatari delle esportazioni brasiliane e al 10º posto tra i fornitori del Brasile. Le esportazioni italiane in Brasile, nel 2006*, hanno totalizzato US$ 2,52 miliardi, con un aumento del 10,8% rispetto al 2005. Le importazioni italiane dal Brasile hanno raggiunto, sempre nel 2006, i 3,75 miliardi di US$, con un incremento del 14,8% rispetto all’anno precedente. Analizzando la dinamica del triennio 2004/2006, il flusso commerciale tra Brasile e Italia ha fatto registrare i seguenti incrementi: • esportazioni italiane in Brasile: + 18,3% nel 2004 ; + 11% nel 2005 ;+ 10,08% nel 2006. • importazioni italiane dal Brasile: + 31,6% nel 2004; + 12,5% nel 2005; + 14,8% nel 2006. La prima voce delle esportazioni italiane in Brasile riguarda beni strumentali, come macchinari e apparecchiature meccaniche, elettroniche e per l’automazione. In notevole aumento sono le esportazioni di prodotti chimici e farmaceutici principalmente legati all’agricoltura e alla zootecnia, prodotti in gomma e materie plastiche. Da segnalare anche la crescita delle esportazioni di beni di consumo del Made in Italy - abbigliamento, calzature, occhiali e prodotti alimentari tipici italiani. Le importazioni italiane si concentrano soprattutto su: pellami semilavorati e wet blue, prodotti agricoli, minerali di ferro, pasta di cellulosa, carta e cartone, carni e prodotti a base di carne, oli e grassi vegetali e animali. Nel 2005, il flusso di investimenti diretti italiani in Brasile (fonte Business Atlas 2006) è stato di circa 350 milioni di US$. Sempre nel 2005, l’Italia si è collocata al 12º 15 Livro CCIRS_v3.pmd
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posto tra i Paesi investitori in Brasile, cosicché gli investimenti italiani in Brasile, soprattutto nelle telecomunicazioni, l’industria automobilistica, componentistica e pneumatici, hanno rappresentato l’1,6% del totale degli investimenti italiani nel mondo. Per il 2006, non vi sono ancora dati ufficiali. Importazioni italiane dal Brasile
Bilancia Commerciale Brasile X Italia (in USD Milioni FOB)
Bilancia Commerciale Brasile X Italia (in USD Milioni)
* Fonte: CCIRS
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2. RIO GRANDE DO SUL
Superficie: 281.748,5 Kmq Numero di Comuni: 497 Popolazione: 10.845.087 abitanti Capitale: Porto Alegre – 1.440.000 abitanti (2006) Altre città importanti: Caxias do Sul: 400.000 abitanti, rilevante polo industriale Rio Grande: 193.045 abitanti, principale porto del Rio Grande do Sul Santa Maria: 256.394 abitanti , centro di agrobusinesses Canoas: 329.456 abitanti , centro industriale Novo Hamburgo: 257.285 abitanti, centro industriale, in essenza calzaturiero São Leopoldo: 212.785 abitanti, centro industriale (regione metropolitana) Bento Gonçalves: 110.000 abitanti, principale centro vitivinicolo brasiliano 2.1 Economia Lo Stato del Rio Grande do Sul occupa una posizione considerevole nello scenario economico brasiliano. È infatti la quarta economia del Brasile in ordine di grandezza e presenta il migliore Indice di Sviluppo Umano. Gli indici di scolarità, alfabetizzazione, distribuzione del reddito, classificano come il migliore stato brasiliano per qualità di vita. Nel 2006, il PIL del Rio Grande do Sul (RS) è cresciuto ad un tasso simile a quello nazionale + 2,7%, raggiungendo il valore di 156 miliardi di Reais (R$). Il PIL pro capite 17 Livro CCIRS_v3.pmd
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è cresciuto di 1,6%, raggiungendo il valore di R$ 14.227, superiore alla media nazionale che, sempre nel 2006, è stimata in R$ 10.850. Tradotto in Euro, il PIL del Rio Grande do Sul, nel 2006, è stato di € 5.6 miliardi e il PIL pro capite di € 5.08, mentre il PIL medio brasiliano pro capite è di € 3.87. Nel 2006, la partecipazione dell’industria al PIL del Rio Grande do Sul è stata del 43 %; i servizi hanno contribuito con il 44% e l’agricoltura e la zootecnia con il 13%. Oltre l’80% della produzione industriale proviene dal settore conciario calzaturiero, metalmeccanico, chimico, plastico, agroindustriale e dei mobili. Il Rio Grande do Sul si è confermato al terzo posto tra gli Stati esportatori del Brasile e al secondo posto per le importazioni, dopo lo Stato di San Paolo. Nel complesso, assicura l’8,5% dei flussi di commercio internazionale del Brasile. In termini assoluti, nel 2006, la bilancia commerciale del Rio Grande do Sul ha fatto registrare esportazioni per US$ 11,6 miliardi e importazioni per US$ 7,9 miliardi. L’incremento rispetto al 2005 è stato dell’11% nelle esportazioni e del 17% nelle importazioni. I principali prodotti esportati sono: calzature, pelli lavorate, semilavorate e grezze, tabacco, soia, prodotti chimici, veicoli e macchine agricole, carni. I paesi di destinazione sono: USA, Argentina, Cina, Gran Bretagna, Messico, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Uruguay. L’Italia occupa il 12º posto come destino delle esportazioni riograndensi e il 7º come Paese esportatore nello Stato. Le esportazioni riograndensi si concentrano in: calzature, sfarinati di soia, pellami, polietilene, pneumatici, cellulosa e autoricambi. Le esportazioni italiane nel Rio Grande do Sul consistono: macchine e attrezzature, plastiche, prodotti chimici, materiali elettrici, pellami finiti e tessuti. In valori assoluti, le esportazioni del Rio Grande do Sul verso l’Italia, nel triennio 2004/2006, si sono mantenute su livelli nel complesso stabili, con una media annuale pari a US$ 235 milioni. Le esportazioni italiane nel Rio Grande do Sul hanno registrato un costante aumento: + 13% nel 2004; + 14% nel 2005; + 5% nel 2006. Se si tiene conto del fatto che circa il 30% della popolazione riograndense è di origine italiana, che vi sono 40.000 cittadini italiani residenti, mentre altri 50.000 aspettano di ricevere il passaporto italiano, vi sono ottimi motivi per ritenere che il Rio Grande do Sul è una regione naturalmente portata a importare verso l’Italia. Perciò, è facile prevedere che nei prossimi anni il Rio Grande do Sul attirerà sempre nuovi investimenti dall’Italia. Con la pubblicazione di questa piccola guida, confidiamo di poter favorire gli italiani interessati a conoscere meglio questo mercato. La guida si presenta, perciò, con una 18 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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chiave d’accesso al Rio Grande do Sul, offrendo agli imprenditori piccoli e medi l’assistenza degli specialisti della Camera di Commercio di Porto Alegre - Rio Grande do Sul – Brasile. Fonti: IBGE - Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica; FEE – Fondazione di Economia e Statistica del RS; MDIC – Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio Internazionale; FIERGS – Federazione delle Industrie dello Stato del Rio Grande do Sul. Banca Centrale del Brasile Unità di Studi Economici della CCIRS – Camera di Commercio Italiana del Rio Grande do Sul. Bilancia Commerciale Rio Grande do Sul X Italia (in USD Milioni)
* Fonte: CCIRS
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3. IL CAPITALE STRANIERO NELLA LEGISLAZIONE BRASILIANA 3.1 Definizione Il capitale straniero che entri in territorio brasiliano riceverà, a parità di condizioni, lo stesso trattamento giuridico previsto per il capitale nazionale. È quanto previsto dall’articolo 2, della Legge 4131, del 1962 che, con la Legge n. 4390 del 1964 e il Decreto n. 55762, del 1965 e successive modifiche, regolano il trattamento giuridico del capitale straniero in Brasile. La Legge n. 4131/62, all'articolo 1, descrive puntualmente cosa si intenda per capitale straniero: si considerano capitali stranieri, agli effetti di questa legge, i beni, le macchine e le attrezzature entrate in Brasile senza spesa iniziale di valuta, destinati alla produzione di beni o di servizi, come pure le risorse finanziarie o monetarie, introdotte nel Paese destinate ad attività economiche, purché, in entrambe i casi, appartengano a persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o con sede all’estero. 3.2 Registrazione di Capitale Straniero Il capitale straniero che, a qualsiasi titolo, entri in territorio brasiliano, deve essere registrato presso la Banca Centrale del Brasile. In conformità con la Circolare n. 2997 del 4 settembre 2000, la registrazione del capitale straniero deve essere effettuata per via telematica, attraverso il SISBACEN (Sistema di Informazioni della Banca Centrale) mediante il modulo RDE–IED (Registrazione di Dichiarazione Elettronica – Investimento Esterno Diretto), reperibile presso il sito www.bcb.gov.br Per la Registrazione di Dichiarazione Elettronica (RDE), sono classificati come investimenti esterni diretti, quelli effettuati da persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o con sede all’estero, a favore di persone giuridiche nazionali, attraverso l’acquisizione di azioni o quote rappresentative di capitale sociale della società nazionale, o ancora attraverso la titolarità di capitale distinto di imprese straniere autorizzate ad operare nel Paese. Perciò, l’impresa che riceve le risorse dovrà registrarsi presso la Banca Centrale affinché siano emessi un codice di registrazione e una password. Attraverso questi codici l’impresa potrà accedere al sistema, per registrare, allo stesso modo, nel caso in cui non sia già stato fatto, l’impresa che farà l’investimento. Il passo successivo sarà quello di registrare nel sistema l’operazione tra l’impresa destinataria e emittente. Tale registrazione genererà un altro codice numerico da utilizzarsi per concludere l’operazione di cambio. 20 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni a partire dalla data: a) di liquidazione dei contratti di cambio, o dei trasferimenti internazionali in valuta nazionale, in caso di ingresso in valuta brasiliana; b) dalla firma del contratto privato di compravendita, nel caso di alienazioni di azioni o quote a residenti all’estero; c) dalla registrazione dell’atto societario presso l’organo competente, nel resto dei casi. Le operazioni di investimento in beni devono essere registrate entro 90 (novanta) giorni a partire dallo sdoganamento degli stessi. Nel caso in cui le norme relative alla registrazione dell’entrata di capitale straniero in Brasile non siano rispettate, la Banca Centrale considererà tale valore come non entrato nel Paese, esigendo che, per l’utilizzazione della valuta, sia pagata l’imposta sul reddito pari al 15% del valore, considerandola come profitto. Oltre alla suddetta imposta, l’impresa è soggetta a restrizioni, come la limitazione di rimessa di utile verso l’estero in proporzione, soltanto, al capitale risultante dal certificato di registrazione. Esistono varie modalità di registrazione in relazione al tipo di investimento: • in valuta; • in natura; • mediante conversione di crediti verso l'estero; • nel mercato di capitali; • mediante conversione del debito estero del Brasile. La registrazione sarà effettuata nella valuta del Paese di origine e, con riferimento alla rimessa di profitti, sarà effettuata simultaneamente in valuta nazionale e nella valuta del Paese verso il quale sarà rimessa (art. 4 L. 4131/62). 3.3 Investimenti in Valuta L'investimento in valuta avviene tramite trasferimento diretto della valuta in Brasile e deve essere registrato, tramite il citato sistema SISBACEN. Tale tipo di investimento non è soggetto ad autorizzazioni preliminari da parte delle autorità governative. Nel caso in cui si voglia sottoscrivere il capitale di una società, o acquistare una partecipazione in un’impresa brasiliana già esistente, è necessario e sufficiente rimettere il proprio 21 Livro CCIRS_v3.pmd
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investimento attraverso una banca autorizzata ad effettuare operazioni di cambio. L'impresa brasiliana beneficiaria e/o il rappresentante commerciale dell’investitore devono effettuare la registrazione dell’investimento attraverso il sistema RDE – IED, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di cambio. 3.4 Investimenti Tramite Importazioni senza Copertura Valutaria L'investimento sotto forma di importazione di beni senza copertura valutaria, effettuato con apporto di capitale straniero, non esige l’approvazione previa della Banca Centrale. I beni, macchine e attrezzature, di qualsiasi natura, devono essere destinati alla produzione, alla commercializzazione di beni o alla produzione di servizi. Nel caso si tratti di importazione di beni usati o di importazioni che godano di benefici fiscali, non vi potrà essere un bene simile prodotto in Brasile. In ogni caso, i beni dovranno essere utilizzati in progetti che stimolino lo sviluppo economico del Paese. Dopo lo sdoganamento dei beni tangibili, l’impresa italiana dovrà registrare l'investimento presso la Banca Centrale entro 90 giorni. Nel caso in cui i beni siano intangibili, la rispettiva registrazione dell'investimento esterno dipenderà dall'approvazione della Banca Centrale. 3.5 Investimenti Tramite Conversione di Crediti Esteri Nel caso in cui si desiderino convertire in investimento crediti ottenuti all'estero - a seguito di importazioni, finanziamenti - e, se questi ultimi non sono stati debitamente registrati presso la Banca Centrale (sistema SISBACEN) sono soggetti ad autorizzazione previa del Dipartimento di capitali stranieri e di cambio della Banca Centrale (DECEC). Nel caso in cui, invece, siano stati registrati presso la Banca Centrale, non è necessaria alcuna autorizzazione. In relazione a quelle operazioni soggette a registrazione nel Modulo RDE – IED, l'art. 8, dell'allegato alla circolare 2997/00 considera come conversione in investimento estero diretto l'operazione per la quale crediti suscettibili di generare trasferimenti all'estero, con base nella normativa vigente, sono utilizzati dal creditore non residente per l'acquisizione o integrazione di partecipazione nel capitale sociale dell'impresa del Paese. È necessario che l’impresa beneficiaria riceva la puntuale descrizione del credito e la dichiarazione del creditore e promittente investitore di concordare con la conversione. L’impresa brasiliana dispone di 30 giorni per capitalizzare questi fondi e richiedere la registrazione dell'investimento alla Banca Centrale del Brasile. 3.6 Investimenti sul Mercato dei Capitali La risoluzione 2689/2000 del CMN (Consiglio Monetario Nazionale) disciplina gli investimenti stranieri sul mercato dei capitali brasiliano. Qualsiasi investitore, persona 22 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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fisica o giuridica, non residente, individuale e collettiva può investire sui mercati brasiliani (finanziari e di capitali). Le società di investimento – Capitale Straniero, Fondi di Investimento, portafogli, titoli e i Fondi a reddito fisso – sono state sostituite da uno strumento unico. Esso prevede che alle risorse esterne entrate nel Paese, tramite un investitore non residente in Brasile, debbano essere applicate gli strumenti e le modalità operative dei mercati finanziario e di capitali previste per l'investitore residente (art. 1, Risoluzione 2679/ 2000). Le operazioni finanziarie verso l’estero potranno essere effettuate solamente con contratto di cambio, in conformità con la normativa in vigore (art. 2, Risoluzione 2679/ 2000). Prima dell'inizio delle operazioni, l'investitore non residente deve costituire uno o più rappresentanti in Brasile, compilare il modulo (reperibile nella Risoluzione n. 2679/ 2000) e ottenere la registrazione presso la commissione di Valori Mobiliari (art 3). 3.7 Rimessa di Utili non vi sono in genere restrizioni alla distribuzione di utili ed alla conseguente rimessa all'estero. Le rimesse degli utili relative ad esercizi successivi al 01/01/1996 non sono soggette a tributi. La destinazione delle rimesse relative agli utili deve essere registrata nel modulo RDE – IED in proporzione alla rispettiva partecipazione al totale delle azioni o quote che compongono il capitale sociale integrato dall’impresa ricevente l'investimento (art. 13, Circolare 2997/2000). Il Brasile ha sottoscritto diversi trattati contro la doppia tassazione con i seguenti Paesi: Germania, Argentina, Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Spagna, Filippine, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, India, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Tali trattati, prevedono regole che evitano la doppia imposizione tributaria nei due Paesi firmatari, relativamente alle categorie di redditi, indicate negli stessi. In particolare, il trattato tra Italia e Brasile è stato sottoscritto il 3/10/78 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1982. 3.8 Reinvestimento di Utili Secondo l'articolo 7, della Legge 4131/62, sul capitale straniero, sono considerati reinvestimenti gli utili percepiti da un’impresa con sede in territorio brasiliano e attribuiti a residenti o domiciliati all'estero e che siano reinvestiti nelle stesse imprese dalle quali derivano, o in altro settore dell'economia nazionale. Perciò, se l'investitore sceglie di reinvestire gli utili, invece di rimetterli all'estero, questi dovranno essere registrati nel sistema RDE-IED come capitale straniero, così come l'investimento iniziale, aumentando in tal modo la base di calcolo per la futura ripartizione del capitale ai fini tributari. 23 Livro CCIRS_v3.pmd
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L'articolo 20, della Circolare n. 2997/2000, prevede che la registrazione di reinvestimento derivato da un investimento registrato in valuta nazionale avvenga nella stessa valuta. 3.9 Rimpatrio II capitale straniero, se registrato presso la Banca Centrale del Brasile, potrà, in qualunque momento, essere rimesso verso il Paese di origine, senza necessità di autorizzazione preliminare. Il ritorno di una quantità di capitale in valore superiore al montante registrato verrà considerato come guadagno di capitale a beneficio dell'investitore straniero, venendo così assoggettato all’imposta di ritenuta alla fonte, con un’aliquota del 15% (art. 690, comma II, del Regolamento dell'imposta sul reddito del 1999). Lo stesso avviene quando, una volta effettuato un aumento del capitale proveniente da utile o riserve, (debitamente registrato presso la Banca Centrale del Brasile) si desideri rimpatriare 1'ammontare capitalizzato senza lasciare trascorrere i cinque anni previsti dalla legge. Nel caso specifico di rimpatrio di capitale, è da rilevare che la Banca Centrale del Brasile, normalmente, esamina il patrimonio netto dell'impresa interessata, prendendo come base il suo bilancio patrimoniale. Nel caso in cui il patrimonio netto risulti negativo, la Banca Centrale potrebbe considerare questo come una diluizione dell'investimento, negando così l'autorizzazione al rimpatrio per un valore proporzionale al risultato negativo riscontrato. 3.10 Trasferimento di Investimenti all’Estero La legge 10833, del 29 dicembre 2003, dispone che, a partire dal 1° febbraio del 2004, l’acquirente, persona fisica o giuridica residente o domiciliata all'estero è responsabile per la ritenuta e raccolta dell'imposta sul reddito incidente sul guadagno del capitale a cui si riferisce l'articolo 18, della Legge n. 9249, del 26 dicembre 1995 , percepito da persona fisica o giuridica residente o domiciliata all'estero che alieni beni localizzati in Brasile. Anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, le operazioni che implicavano un’alienazione o disposizione di beni o diritti localizzati in Brasile, realizzate da persone fisiche o giuridiche residenti all'estero, non erano imponibili dell’imposta sul reddito. Detto tributo, tuttavia, incide soltanto sui redditi percepiti dal venditore di beni o diritti localizzati in Brasile e non su quelli percepiti dall’acquirente. Quest’ultimo potrà effettuare la registrazione di capitale per un valore uguale a quello in possesso dell'impresa venditrice, indipendentemente dal prezzo pagato per l’investimento all’estero. In questo caso, dovrà essere effettuato il cambio del numero di registrazione del modulo RDE – IED della Banca Centrale del Brasile, in modo che risulti il nome del nuovo investitore straniero, affinché questi possa rimettere o reinvestire 24 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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utili o rimpatriare il proprio capitale sociale. 3.11 Restrizioni alla Rimessa di Capitale verso l'Estero Le uniche restrizioni alla rimessa di valuta all’estero derivano da una eventuale mancata registrazione nel sistema RDE – IED, dal momento che la rimessa di utili, il rimpatrio di capitale e il registro di reinvestimenti si basano sul valore registrato a titolo di investimento straniero. 3.12 Restrizioni all’Investimento Straniero La partecipazione del capitale straniero è vietata nelle seguenti attività: • sviluppo di attività che riguardano il settore dell’energia nucleare; • servizi medici; • acquisto di aree rurali o di attività commerciali nei pressi di frontiere internazionali; • servizi di posta e telegrafo; • linee aeree con concessioni di voli domestici; • industria aerospaziale. Secondo quanto disposto dall’articolo 52 dell’Atto di Disposizioni Transitorie della Costituzione Federale, il generico divieto di partecipazione del capitale straniero in istituzioni finanziarie decade caso il Governo brasiliano ritenga che ciò sia utile all’interesse nazionale, o a mezzo di autorizzazione risultante da accordi internazionali, o di reciprocità. Esistono restrizioni all’investimento straniero per l’acquisto e l’amministrazione di giornali, riviste o altre pubblicazioni, così come di canali radiotelevisivi. Vi è stato, in proposito, l’emendamento costituzionale n°36/02 che ha modificato l’articolo 222 della Costituzione Federale. Esso prevede la possibilità di partecipazione di stranieri in imprese giornalistiche e di radiodiffusione fino ad un massimo del 30% del capitale totale votante di dette imprese, essendo obbligatorio che il restante 70% appartenga diretta o indirettamente a cittadini brasiliani o a stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza brasiliana da più di 10 anni. Le imprese brasiliane, anche se sotto controllo straniero, possono richiedere e ottenere il permesso di operare nel settore minerario. 1
Per diluizione si intende dispersione dell’investimento, il saldo negativo infatti potrebbe risultare anche da attività illecite (quali ad esempio riciclaggio di denaro), di fronte a tale tipo di sospetto la Banca opta per bloccare il rimpatrio. 2
L’art. 18 afferma: “gli utili del capitale percepito da residente o domiciliato all’estero sarà verificato e controllato secondo le regole applicabili ai residenti nel Paese”.
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4. TASSO DI INTERESSE E TASSO DI CAMBIO SELIC (Tasso di Interesse di Riferimento). Per quanto riguarda i finanziamenti, in Brasile viene applicato il tasso SELIC. Questo non è altro che il tasso di interesse medio dei finanziamenti giornalieri, basato sui titoli pubblici. Si tratta, in sostanza, di un tasso di interesse minimo che deve essere applicato su tutte le operazioni relative a finanziamenti. L’investitore che voglia acquistare titoli pubblici avrà garantito, come minimo, un reddito pari al tasso di interessi SELIC. Questo tasso di interesse è praticamente la base di tutta l’economia e serve da parametro per qualsiasi operazione finanziaria di prestiti. Il tasso SELIC viene fissato mensilmente dal COPOM (Comitato di Politica Monetaria). Attualmente, esso è del 13,25% annuo (04.01.2007) ed equivale al tasso Fed Funds – del 5,25% negli Stati Uniti e nella Zona Euro, corrisponde al tasso del pronti contro termine, in questo periodo, del 3,50%. Tasso di cambio: in Brasile, il mercato del cambio è di due tipi: mercato con tasso libero e mercato con tasso fluttuante. Entrambi sono regolati e controllati dalla Banca Centrale. Il mercato libero è conosciuto anche come mercato di cambio commerciale e quello fluttuante come mercato di cambio turismo. Il cambio commerciale è riservato esclusivamente alle operazioni derivanti dal commercio estero, come importazione o esportazione, investimenti in valuta straniera in Brasile, prestiti in valuta straniera a persone fisiche o giuridiche residenti in Brasile, pagamenti e rimessa di utili. Per quanto riguarda il cambio turismo, oltre alle operazioni relative alla compravendita di valuta straniera per il turismo internazionale, questo tipo di indice è utilizzato per altre operazioni quali contributi ad associazioni, donazioni, eredità e lasciti, pensioni, mantenimento di residenti e cure mediche. PTAX: tasso di cambio calcolato alla fine del giorno è il tasso medio di tutte le operazioni di cambio realizzate con dollari, in quella data, nel mercato interbancario di cambio.
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5. LEGISLAZIONE SOCIETARIA: PERSONE GIURIDICHE DI CAPITALE STRANIERO 5.1 Quadro Generale Le società estere possono operare in Brasile sia direttamente, per il tramite di succursali o filiali, sia indirettamente, per il tramite affiliate o joint ventures, costituite secondo una delle diverse forme previste dall’ordinamento giuridico. La legislazione commerciale brasiliana prevede diversi tipi di società: in nome collettivo, in accomandita semplice, società di capitale e industria, società in accomandita per azioni, società per quote a responsabilità limitata (corrispondente alla S.r.L. italiana) e società anonima (corrispondente alla S.p.A.). La loro disciplina è molto simile a quella italiana, prima della riforma del diritto societario del 2003. La legge attribuisce personalità giuridica alle società, che diventano enti di diritto autonomi distinti dai suoi partecipanti. Per quanto riguarda le diverse forme di associazione, molto diffusa è la costituzione di joint venture e di consorzi, ai quali però la legge non riconosce personalità giuridica. I partecipanti a queste associazioni continuano a contrarre diritti ed obblighi in nome proprio, anche se a beneficio comune. La legge prevede anche società civili, associazioni, fondazioni e cooperative, forme di associazioni che, per la loro natura assistenziale, per le caratteristiche specifiche della loro formazione, si differenziano dalle organizzazioni commerciali e sono soggette a norme legali diverse. In Brasile, le forme aziendali più utilizzate sono la Società Anonima (S/A) e la società per quote di responsabilità limitata (LTDA). Ciò è dovuto al fatto che in entrambi i casi i partecipanti hanno responsabilità limitata alle quote sottoscritte. Le altre forme di società sono raramente utilizzate, anche se possono risultare utili in determinate circostanze e per il raggiungimento di determinati scopi. Diversamente dall’Italia, in Brasile le società devono essere costituite da almeno due soci, non esiste, pertanto, la possibilità di una società unipersonale. 5.2 Succursali o Filiali di Società Straniere Lo stabilimento di succursali di società straniere in Brasile è regolato dalle disposizioni del Decreto Legge n. 2627, del 26 settembre 1940 (articoli da 64 a 73), dalla Normativa del Dipartimento Nazionale del Registro di Commercio n. 81, del 5 gennaio 1999 e dal Codice Civile (CC).
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Secondo l’articolo 1134 del C.C., la società straniera non può operare in Brasile senza l’emissione del decreto di autorizzazione da parte del Potere Esecutivo. La società estera che desideri ottenere tale autorizzazione per poter operare in Brasile, dovrà presentare domanda al Dipartimento Nazionale del Registro di Commercio (DNRC), corredandola con la specifica documentazione (art. 2º, normativa DNRC, n. 81/99). Una volta ottenuta l’autorizzazione, la società straniera sarà soggetta alle leggi e ai tribunali brasiliani per quanto concerne gli atti e le operazioni compiute in Brasile. Opererà sul territorio brasiliano con lo stesso nome con cui opera nel suo Paese di origine potendolo ampliare con le parole “dal Brasile” o “per il Brasile” (art. 1137, C.C.). La società straniera è obbligata, inoltre, ad avere, permanentemente, un rappresentante residente in Brasile che dovrà avere i poteri per risolvere qualsiasi questioni e per ricevere citazioni giudiziali in nome della società (art. 2º, Normativa DNRC n. 81/99 ed art. 1138, C.C.). La società straniera è obbligata anche a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del Governo Federale (Diário Oficial) e dello Stato dove è insediata, i documenti relativi al bilancio patrimoniale, ai risultati economici e agli atti amministrativi propri e delle sue succursali, filiali o agenzie presenti nel Paese in conformità alle norme brasiliane (art. 1140, C.C. e art. 6º, Normativa DNRC; 81/99). Con analoga autorizzazione del potere esecutivo, la società straniera potrà nazionalizzarsi trasferendo la propria sede in Brasile (art. 1141, C.C.). Per la scarsa flessibilità delle formalità descritte, le compagnie estere raramente ricorrono a tale tipo d’intervento diretto. 5.3 Società Anonima Le S.A. sono regolate dalla Legge n. 6404/76 e successive modifiche, comprese le ultime apportate dalla recente Legge 10303/2001 (Legge delle Società per Azioni), e dagli articoli 1088 – 1089, del C.C. Come definito nel Codice Civile, la Società Anonima o Compagnia (corrispondente alla nostra Società per Azioni) si caratterizza per il fatto di avere il proprio capitale rappresentato da azioni, obbligandosi ciascun socio o azionista soltanto per la parte di capitale da lui sottoscritta. I soci devono essere almeno due e la legge prescrive l’obbligo di versare almeno il 10% del capitale sottoscritto, anche non interamente versato, che deve rimanere depositato in una banca, almeno fino a quando le operazioni di costituzione e registrazione non siano state completate. Esistono due specie di società anonime: quella aperta che trova le proprie risorse nel mercato borsistico ed è sottoposta al controllo della Commissione di Valori Mobiliari; 28 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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e la società chiusa che ottiene le risorse dai soci stessi o sottoscrittori, avendo così la possibilità di un’amministrazione più semplice. Le S.A. possono costituirsi per sottoscrizione pubblica o privata. La costituzione, con sottoscrizione privata, richiede la formalità dell’atto pubblico notarile. È ammesso il conferimento di beni in natura, previa perizia di valore dei beni conferiti. Il capitale sociale può anche essere autorizzato. In questo caso, lo statuto dovrà stabilire il limite entro il quale il capitale può essere aumentato, senza necessità di ulteriore autorizzazione. Le azioni che compongono il capitale possono essere di varia natura: ordinarie, preferenziali o di usufrutto. Le azioni ordinarie permettono la partecipazione agli utili dell’impresa e conferiscono al suo titolare, oltre ai diritti essenziali, anche il diritto di voto. Le azioni preferenziali (corrispondenti alle azioni privilegiate italiane) sono quelle che danno ai loro titolari alcuni privilegi o preferenze, come per esempio la priorità nella distribuzione dei dividendi (in genere, superiore come minimo del 10% rispetto ai dividendi attribuiti alle ordinarie) e priorità di rimborso in caso di liquidazione. Restringono però, o sopprimono, il diritto di voto. Le azioni di usufrutto si possono avere nel caso di ammortamento di alcune azioni. In questo caso, la compagnia restituisce all’azionista la quantità che gli potrebbe spettare in caso di liquidazione della società. Successivamente, è possibile che gli antichi titolari acquisiscano altre azioni in sostituzione, dette azioni di usufrutto. Esse non faranno parte del capitale e potranno usufruire solo dei diritti fissati nello statuto o nell’assemblea. Le S.A., oltre alle azioni, possono emettere altri titoli: “parti beneficiarie”, “buoni di sottoscrizione” e “debentures” (obbligazioni convertibili). 5.3.1 Organi Decisionali e di Controllo Gli organi decisionali e di controllo della società anonima sono l’Assemblea Generale degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e il Collegio Sindacale. 5.3.2 Assemblea Gli azionisti parteciperanno alle assemblee convocate secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili e dallo Statuto e avranno poteri per decidere su tutte le operazioni della società e prendere qualsiasi decisione che si reputi conveniente per la difesa e lo sviluppo della società stessa. È compito dell’Assemblea Ordinaria: approvare i bilanci e i conti economici, eleggere gli amministratori e il Collegio Sindacale, nonché deliberare sulla destinazione dell’utile 29 Livro CCIRS_v3.pmd
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netto di ogni esercizio fiscale e sulla distribuzione dei dividendi. Le restanti prerogative sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria. 5.3.3 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione costituisce il legame tra l’Assemblea dei soci e la Direzione. Ha la funzione di dare le direttive economiche, sociali e finanziarie che verranno adottate dalla società, supervisionando permanentemente i membri della Direzione. È un organo a deliberazione collegiale, facoltativo per le società chiuse e obbligatorio per le società aperte o di capitale autorizzato. I consiglieri sono eletti e destituiti dall’Assemblea Generale e devono essere, come minimo, tre; devono essere azionisti e persone fisiche, anche non residenti nel Paese. 5.3.4 La Direzione È composta da due o più direttori eletti e che possono essere destituiti in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. È l’organo esecutivo della società anonima. Il suo compito principale è quello di rappresentare la società nei confronti di terzi e praticare tutti quegli atti necessari al regolare funzionamento della società. Quest’organo è composto da un minimo di due direttori, azionisti o no, persone fisiche, residenti nel Paese. 5.3.5 Il Consiglio Fiscale Il Consiglio Fiscale può avere natura permanente o transitoria, in quest’ultimo caso, l’attività sarà esercitata nel periodo di chiusura degli esercizi fiscali. La sua funzione è quella di controllare i conti e la gestione della società. Tali funzioni non possono essere delegate ad altri organi della società. È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, azionisti o no, eletti dall’Assemblea Generale. 5.3.6 Responsabilità degli Amministratori I componenti del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e del Collegio Sindacale sono responsabili nei confronti della società per i danni causati nell’esercizio delle loro funzioni, a titolo di azione, omissione, negligenza, nonché per gli atti compiuti in violazione della legge o dello Statuto. 5.4 Società a Responsabilità Limitata (Ltda) Questo tipo di società è regolata dagli articoli 1052 a 1087, del Codice Civile brasiliano ed ha una normativa molto simile alle “S.r.L.” italiane prima della riforma del diritto societario del 2003. È la forma preferita dagli investitori stranieri per la semplicità 30 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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di struttura, di gestione burocratica e per i bassi costi di costituzione. La Società a Responsabilità Limitata si caratterizza per il fatto che la responsabilità di ciascun socio è ristretta al valore delle proprie quote sociali, ma tutti i soci rispondono solidalmente per il versamento dell’intero capitale. Le Ltda devono avere almeno due soci che possono essere indistintamente persone fisiche o giuridiche e non necessariamente residenti in Brasile. In questo caso, però, dovrà essere nominato un rappresentante residente in Brasile per il compimento degli atti essenziali della società e per la rappresentanza in giudizio. Per quanto riguarda gli amministratori della società, questi devono avere necessariamente residenza permanente in Brasile e i loro poteri sono specificamente regolati e descritti dal contratto sociale. La Società Limitata non ha l’obbligo di pubblicare i propri bilanci patrimoniali e conti economici, tuttavia ogni anno la società deve riunirsi in Assemblea Ordinaria per deliberare sul risultato dell’esercizio sociale dell’anno precedente. È possibile istituire un Consiglio Fiscale composto da membri eletti dai soci, che ha il compito di occuparsi degli aspetti fiscali della società. Norme particolari sono state previste per i quorum deliberativi. In particolare, devono essere approvati a maggioranza dei presenti (art. 1076, comma III, C.C.): • i conti dell’amministratore; • la nomina e la revoca del mandato dei liquidatori e l’approvazione dei loro conti. A maggioranza del capitale possono essere approvati (art. 1076, comma II, C.C.): • la designazione degli amministratori per atto separato; • la revoca del mandato degli amministratori; • la remunerazione degli amministratori; • la richiesta di concordata preventiva. Le materie più rilevanti, invece, devono essere necessariamente approvate dalla maggioranza minima di tre quarti del capitale (art. 1076, comma I, C.C.) e cioè: • qualsiasi modifica del contratto sociale; • incorporazione, fusione, scioglimento o scissione della società e termine della liquidazione. 31 Livro CCIRS_v3.pmd
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Di conseguenza, la maggioranza necessaria per esercitare un controllo in tali società è pari al 75% del capitale e dovranno essere realizzate assemblee annuali di soci nel caso in cui la società abbia più di 10 soci. 5.5 Trasformazione, Incorporazione, Fusione, Scissione Le operazioni societarie di trasformazione, incorporazione, fusione e scissione valgono tanto le società anonime, quanto per le altre società e sono regolate dal Codice Civile (articoli 1113 a 1122 ) e dalla Legge n. 6404/1976. La trasformazione avviene in tutti quei casi in cui la società passa da un tipo societario ad un altro, indipendentemente dalla dissoluzione o liquidazione della società stessa e seguendo le regole della costituzione della società nella quale si trasformerà. Salvo norma diversa dell’atto costitutivo, la trasformazione potrà aver luogo solo a seguito del consenso di tutti i soci. L’incorporazione si ha quando una o più società sono assorbite da un’altra, succedendo in tutti i diritti e gli obblighi, e provocando l’estinzione della società incorporata. La fusione si ha quando più società si uniscono dando vita, a differenza della incorporazione, ad una nuova società che succederà nei diritti e obblighi alle società precedenti. Infine, la scissione si ha nel caso in cui la società trasferisce quote o la totalità del suo patrimonio ad una o più società formate a questo scopo o già esistenti, estinguendosi, a sua volta, la società scissa, nel caso in cui sia stato trasferito l’intero patrimonio, o dividendo il capitale caso vi sia stato trasferimento parziale del suo patrimonio. 5.6 Joint Venture in Brasile La legislazione brasiliana non riconosce la figura della joint venture. Essa può manifestarsi in una delle diverse forme societarie previste dalla legge. Possiamo definire la joint venture come uno strumento giuridico utilizzato per dar vita ad un’impresa di proprietà congiunta o a una forma di cooperazione tra imprese al fine di raggiungere scopi comuni, con partecipazione al capitale sociale. Nel primo caso, avremo una joint venture societaria - corporate joint venture - con la creazione di una nuova società di accordo con le leggi del Paese ospitante. Nel secondo caso, avremo una joint venture contrattuale trattandosi di semplice cooperazione tra imprese per la realizzazione di un progetto comune senza la creazione di una nuova impresa. Diversi sono i vantaggi derivanti dalla costituzione di una joint venture internazionale:
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• divisione dei rischi legati alle trattative; • assimilazione di tecnologie e tecniche di gestione; • inserimento in nuovi mercati, unione di sforzi. Normalmente, è creata tra due imprese che hanno come obiettivo quello di scambiare o trasferire tecnologie, esperienze e realizzare operazioni in forma congiunta. La joint venture può essere sia nazionale (formata da due imprese brasiliane) o internazionale, nel caso di un contratto internazionale che coinvolga imprese stabilite in diversi paesi. Esistono imprese che costituiscono joint venture dei propri processi produttivi, come per esempio le industrie automobilistiche. 5.7 Finanziamenti alle Joint Venture - Simest Sono varie le agevolazioni finanziarie concesse a chi sia intenzionato a costituire una joint venture. Uno degli strumenti finanziari previsti e costituiti dalla legislazione italiana, al fine di promuovere la partecipazione a società e imprese miste all’estero, è la SIMEST. La SIMEST (Società Italiana per le imprese Miste all’Estero) è una società finanziaria per azioni avente come obiettivo quello di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero, in paesi non appartenenti all’Unione Europea. La Simest è controllata dal Governo Italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario. Le restanti quote sono, per lo più, possedute da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria. La SIMEST, per quel che riguarda gli investimenti all’estero, concretamente svolge queste attività: • sottoscrive fino al 25% del capitale delle società estere con partecipazione di imprese italiane; • agevola il finanziamento di quote sottoscritte dal partner italiano in società o imprese all’estero; • gestisce fondi di Venture Capital; • partecipa a joint venture e a investimenti all’estero con capitale totalmente italiano, o di imprese aventi stabile organizzazione in un altro Paese dell’Unione Europea e controllate da imprese italiane.
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Per quanto concerne gli scambi commerciali: • agevola crediti all’esportazione; • finanzia studi di pre-fattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; • finanzia programmi di penetrazione commerciale; • finanzia spese di partecipazione a gare internazionali. Uno degli aspetti più interessanti è quello relativo alle imprese italiane che intendono acquisire o incrementare una quota di capitale in imprese estere non appartenenti alla UE. Vediamo di procedere ad un’analisi più dettagliata. Anche e soprattutto nel caso di joint venture, la Simest offre un valido appoggio al fine di favorire il processo di internazionalizzazione della impresa e l’ingresso nei mercati esteri. La Simest partecipa del partenariato, tramite l’acquisizione di quote del capitale sociale. La partecipazione della Simest nell’impresa estera non può, di norma, superare la quota del 25% del capitale o fondo sociale della società o impresa e deve essere ceduta entro 8 anni dalla prima acquisizione. Ciò che realmente risulta essere vantaggioso è quanto regolato dall’articolo 4, della Legge 100/90, che prevede un contributo agli interessi che la Simest concede, a fronte di un finanziamento erogato da una banca all’impresa italiana per favorire l’acquisizione di quote in imprese estere. L’agevolazione copre fino al 90% del controvalore in euro della quota di partecipazione italiana al capitale dell’impresa estera fino al 51% del capitale di quest’ultima. Pertanto, qualora la quota di partecipazione superi complessivamente il 51%, l’importo agevolato del finanziamento è limitato al 90% del 51% del capitale dell’impresa estera. Questa è solo una piccola parte dei numerosi interventi che la SIMEST può effettuare per agevolare la partecipazione di società italiane all’estero. Per maggiori e più dettagliate informazioni consultare il sito www.simest.it . 5.8 Società con Propositi Specifici (SPE) Vige una norma in Brasile rappresentata dalla SPE, ufficialmente introdotta dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 11079, che ha istituito norme generali sugli appalti e i contratti per forme di società pubbliche e private, a parte le società con propositi precisi possono essere costituite fra privati per un oggettivo specifico. In Brasile, è nota anche come la legge PPP (parcerias público-privadas), creata per promuovere il partenariato e forme di collaborazione tra i privati e lo Stato. 34 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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In generale, possiamo definire tale società come una società con propositi specifici, che nasce per la realizzazione di un fine specifico e si estingue nel momento in cui tale fine è raggiunto. Essa, però, non è una nuova figura societaria, dovrà sempre concretizzarsi in una delle forme giuridiche, previste dall’ordinamento (società anonima, a responsabilità limitata, ecc.). Per effetto della nuova legge della PPP, può definirsi la SPE come quell’ente, con partecipazione del settore pubblico e del settore privato, creato esclusivamente con l’intento di realizzare un contratto di società. In sostanza, la SPE costituisce uno strumento utilizzato dallo Stato per orientare l’utilizzo delle risorse dei privati verso la realizzazione di interessi pubblici attraverso un contratto di società. Essa ha, in genere, natura di una corporate joint venture, associazione di interessi che dà vita ad una persona giuridica, formata tra il pubblico e il privato, non rimanendo il controllo societario nella mano di quest’ultimo.
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6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE La proprietà intellettuale è regolata soprattutto dalla Legge 9610/98 ed ha come obiettivo quello di proteggere e disciplinare la paternità di opere letterarie, artistiche e scientifiche e anche i diritti di proprietà industriale, in modo da impedire lo sfruttamento commerciale delle invenzioni, brevetti, marche e disegni industriali. Il Brasile ha preso parte a importanti convenzioni aventi per oggetto la proprietà industriale. Innanzitutto, la convenzione di Parigi – CUP, del 1883 che ha dato origine a quello che oggi viene chiamato Sistema Internazionale di Proprietà Industriale, uno dei primi tentativi di armonizzazione internazionale dei differenti sistemi giuridici nazionali relativi alla proprietà industriale. Il Brasile è stato uno dei 14 paesi firmatari originari. La convenzione di Parigi è stata più volte revisionata: Bruxelles (1900), Washington (1911), Aia (1925), Londra (1934), Lisbona (1958) e Stoccolma (1967). Attualmente, i membri firmatari sono 136. In Brasile esiste l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI), che è l’organo del governo (Ministero dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio Estero), responsabile per tutto quanto riguardi le richieste di concessione di brevetti e di registrazioni di marche. Nel 1997, è entrato in vigore il nuovo codice della proprietà industriale – Legge 9279/96. Esso disciplina invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali, marche di fabbricanti, commerciali e definisce anche i casi che costituiscono crimini contro la proprietà industriale. Nel 2001, è stata pubblicata la Legge n. 10196 che ha alterato alcune disposizioni della Legge 9279/96. Per ulteriori informazioni, accedere al sito www.inpi.gov.br presso il Ministero dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio Estero. 6.1 Brevetti II brevetto può essere definito come una forma di monopolio garantita da ciascun Paese al fine di riconoscere lo sforzo creativo del proprietario e permetterne lo sfruttamento industriale. Di regola, viene stabilito, in pratica, un accordo tra Stato e cittadino, in base al quale il primo garantisce l’uso legale ed esclusivo del brevetto (monopolio) ed il secondo, in cambio, si impegna a rivelare il Know-How che diverrà State-of-the-Art nel momento in cui si estinguerà il diritto di monopolio. Col termine State-of-the-Art viene indicato l’insieme di tutti i dati e le conoscenze 36 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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liberamente utilizzabili (brevetti con tempo di esclusività terminato, letteratura tecnica, Know-How rivelato a causa della perdita del segreto). La Patent Letter è il titolo legale indicante la proprietà ed avente lo stesso effetto vincolante, in termini di diritti ed obblighi, del titolo di proprietà di un bene immateriale. Per ottenere il diritto esclusivo di un’invenzione tramite la registrazione del brevetto, occorre che l'invenzione sia nuova (non compresa, quindi, nello stato della tecnica), sia risultato di un’attività inventiva e abbia un’applicazione a livello industriale. In Brasile, in conformità con la relativa Legge n. 9279, del 14.05.96, il brevetto (privilégio de invenção) ha la durata di 20 anni contati a partire dalla data di deposito, mentre i modelli di utilità hanno la durata di 5 anni. Obblighi del Proprietario II proprietario del brevetto è obbligato a: (a) sfruttare l'invenzione in tempo reale e su scala industriale (all'interno del territorio dello Stato); (b) pagare le tasse annuali di mantenimento; (c) esercitare il diritto di esclusività, in modo da evitare l'uso indebito da parte di terzi non autorizzati; (d) dare notizia formale del numero di registro del brevetto tramite stampa di tale numero sul prodotto, al fine di garantire uno standard giuridico ed una possibilità di azione legale contro gli eventuali trasgressori. Secondo Lucas Rocha Furtado, in Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. 1 ed. 1996. Ed. Brasília Jurídica, il brevetto è un privilegio temporaneo che lo Stato concede ad una persona fisica o giuridica per la creazione di una cosa nuova, con applicazione industriale, suscettibile di beneficiare la società. Per il titolare, il privilegio consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento dell’oggetto del brevetto durante un determinato periodo di tempo, avente lo scopo di offrire l’opportunità di risarcimento degli investimenti in ricerca e sviluppo e dei costi di applicazione industriale della propria innovazione. Licenze Il sistema giuridico brasiliano riconosce la possibilità di ottenere: 1) Licenza di Sfruttamento Obbligatorio (ampia ed esclusiva), la quale viene concessa nel caso in cui il proprietario del brevetto non provveda allo sfruttamento dell’invenzione protetta entro tre anni dalla data di emissione della Patent Letter. La nuova legge prevede, inoltre, la possibilità di licenza di sfruttamento obbligatorio (non 37 Livro CCIRS_v3.pmd
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soggetta al termine dei suddetti tre anni) nel caso in cui il titolare del brevetto eserciti i diritti decorrenti dalla Patent Letter di forma abusiva, in modo tale da praticare un abuso del potere economico, comprovato da decisione amministrativa o giudiziale. 2) Licenza di Sfruttamento (non obbligatorio), accordo avente natura giuridica di contratto di locazione, con periodo di validità massimo uguale od inferiore a quello di vigenza del brevetto, tramite cui viene garantito, ai Licensee, il diritto di produrre l’articolo brevettato, dietro pagamento, nei casi previsti dalla legge, di una percentuale fino al 5% sul netto delle vendite. Nel caso sopra citato, deve essere previsto l'obbligo, per il Licensor di fornire, ai Licensee, il Know-How necessario, assieme a tutte le informazioni contenute nel brevetto. Questi provvedimenti sono atti a punire coloro che non usino il brevetto, oppure coloro che cerchino di usarlo come mezzo per frenare i propri concorrenti, senza svilupparne l'attività collegata. Scadenza La scadenza del brevetto per mancato sfruttamento economico (forfeiture) può essere richiesta a partire dal secondo anno consecutivo alla concessione di licenza di sfruttamento obbligatorio, nel caso in cui questo termine non sia stato sufficiente per prevenire o sanare l'abuso o il non uso del brevetto, o non esista una giusta causa per tale situazione. Si sottolinea che l’obbligo di provare quanto sopra è a intero carico del licenziatario del brevetto, e non del richiedente, cui sarà sufficiente presentare una richiesta. Occorre comunque chiarire che, prima di poter fare richiesta di scadenza, è necessario presentare richiesta di licenza obbligatoria e, nel caso in cui questa non venga concessa, o dopo due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria, sarà possibile procedere alla richiesta sopra citata. Segreti Commerciali ed Industriali Il segreto è una conoscenza tecnologica non brevettata o non brevettabile che può essere individuata tramite i seguenti parametri: 1) non è riscontrabile nello State-of-the-Art; 2) nel caso in cui alla materia tecnica non sia garantita la protezione del brevetto all’interno del territorio dello Stato, oppure quando l’inventore decida di sottoporlo a segreto anziché svelarlo attraverso una Patent Specification; 38 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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3) l’informazione, così qualificata, viene creata ed adottata all'interno della società e contro terzi; 4) lo sviluppo o l'acquisizione dei Know-How, così come il capitale investito può essere evidenziato in modo documentale. I segreti industriali ed anche i segreti commerciali o di affari possono essere tutelati tramite azioni che hanno lo scopo di inibire la concorrenza sleale (tra i reati di concorrenza sleale, la legge definisce come crimine d’uso la rivelazione indebita di segreti, così come l'impiego di mezzi fraudolenti atti a sviare la clientela altrui). 6.2 Marchi Il deposito del marchio assicura la sua protezione e permette che lo stesso sia utilizzato o trasferito in cambio di pagamento di royalties. Un marchio straniero può essere depositato come tale in Brasile. È questo il requisito indispensabile per ricevere la tutela del marchio e poter compiere qualsiasi operazione commerciale sul mercato, non essendo sufficiente il mero utilizzo del marchio stesso (cfr. art. 6 Convenzione di Parigi). Il deposito di marchi stranieri segue i principi della Convenzione di Parigi, che stabilisce un periodo di priorità esclusiva di sei mesi – a partire dalla data della richiesta nel Paese di origine – per far richiesta di deposito dello stesso marchio in altri paesi firmatari della Convenzione. Per depositare la richiesta in Brasile, è necessario presentare all’INPI (Istituto Nazionale Proprietà Industriale) una copia autentica della domanda di deposito del marchio nel Paese di origine o del certificato di deposito. Per quanto suddetto, le royalties non saranno dovute quando: • il marchio non è stato debitamente depositato in Brasile; • il deposito del marchio non è stato rinnovato; • il deposito del marchio è estinto o in fase di annullamento o cancellazione; • il contratto di brevetto sia stato realizzato tra la sede straniera e la sua filiale in Brasile; • in caso di trasferimento, se il proprietario anteriore non aveva diritto alla remunerazione. È inoltre necessario che il titolare del marchio in Brasile eserciti l’attività per la quale rivendica la tutela dei beni o servizi protetti da questo marchio. 39 Livro CCIRS_v3.pmd
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La protezione del marchio è concessa per un periodo di 10 anni che può essere rinnovato per periodi successivi della stessa durata. Affinché il deposito del marchio non venga meno è fondamentale che l’uso del marchio non sia interrotto per più di 5 anni consecutivi. 6.2.1 Trademarks (marchi) nel Concetto di Importazione Sia l'esportatore, come legittimo proprietario del marchio, sia l'importatore del prodotto nella parte di partner interessato a conquistare una parte del mercato, devono sempre tener presente che, prima di effettuare qualsiasi sforzo promozionale o una qualsiasi collocazione del prodotto sul mercato, è necessario depositare il marchio, al fine di evitare qualunque atto di pirateria che potrebbe mettere in serio pericolo l’intera operazione. Una ricerca preliminare negli archivi dell’INPI (Istituto Nazionale Proprietà Industriale) è fondamentale per sapere se sia permesso l'uso del marchio nel Paese. Il mancato rispetto di un tale principio precauzionale può portare a pesanti perdite per le parti coinvolte nell'operazione. 6.3 Contratti di Trasferimento di Tecnologie Per tecnologia si intende il Know-How non brevettato da considerarsi secondo il punto di vista economico, pratico e legale come uno strumento la cui acquisizione (in genere, tramite importazione) è soggetta alle stesse regole e condizioni applicabili ai beni di produzione. Nel caso in cui si voglia stipulare un License Agreement (true rental) in cui sia previsto il pagamento di royalties a titolo di locazione per lo sfruttamento o l’uso industriale dei diritti annessi al marchio e/o brevetto oggetto del contratto stesso, è necessario che, prima di stipulare il contratto, sia stata ottenuta la registrazione, presso 1'INPI, del marchio e del brevetto stessi; Con riferimento ai License Agreement, il termine di scadenza è limitato alla vita dei diritti licenziati, mentre nel caso di trasferimento di tecnologia non brevettata, il periodo massimo, concesso per legge, è di cinque anni, a partire dalla data di inizio della produzione, tramite l’utilizzo della tecnologia acquisita. Tutti i contratti devono essere registrati ed approvati dall'INPI (Direzione di Trasferimento di Tecnologia), come condizione legale sine qua non affinché: (a) le parti abbiano il diritto legittimo di effettuare i pagamenti (dovuti e concordati) della tecnologia (Know-How) o delle royalties (Licensing) e poterli le40 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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galmente contabilizzare come spese operative deducibili dal profitto lordo; (b) le parti abbiano il diritto legittimo di effettuare il pagamento, nel caso in cui il fornitore di Know-How o il Licensor risiedano all'estero, in qualunque valuta straniera corrente acquistabile al tasso ufficiale di cambio del giorno del pagamento. (c) il Licensee abbia il diritto legittimo di fare uso effettivo del marchio e/o sfruttare le invenzioni al fine di prevenire la perdita del diritto di proprietà industriale per il mancato uso da parte del proprietario stesso. 6.3.1 Trasferimento di Tecnologia: Tipologia di Contratti Patent License Agreement Oggetto di tale contratto è la licenza di sfruttamento di un brevetto in Brasile. Sarà consentito stabilire una durata del contratto stesso, non superiore al termine di validità del brevetto. Nel caso venga previsto che il pagamento sia effettuato tramite royalties, il valore di queste non potrà essere superiore ad una percentuale variabile dall’1 al 5% del fatturato netto, dipendendo dalla natura del prodotto licenziato, se si vuole poter includere tale rimessa nella categoria delle spese operative. Obbligo del Licensee sarà quello di sfruttare l'invenzione facendo uso effettivo del brevetto, all'interno del mercato nazionale, in modo tale da prevenire la possibilità di incorrere in confische o licenze forzate del brevetto stesso su richiesta di un concorrente. II Licensor, a sua volta, dovrà fornire qualsiasi tipo di Know-How necessario alla produzione dell’oggetto brevettato, con parametri di qualità e grado di funzionamento uguali a quelli ottenuti nella sua stessa impresa. Trademark License Agreement Oggetto del contratto in esame è l'uso di un marchio registrato, sulla base di regole stabilite da una cosiddetta Convenzione d’Uso. Il termine di validità del registro, rinnovabile ogni dieci anni, potrà essere considerato come termine di esistenza del contratto stesso. È ammessa l’emissione di royalties, facendole risultare come spese operative, per un valore pari all’1% del fatturato netto. Il Licensee sarà obbligato ad usare il marchio, a livello commerciale, su etichette, fatture e materiale promozionale al fine di evitare la scadenza dello stesso per mancato uso. Transfer (selling) of Unpatented Know-How Oggetto di tale contratto sarà la produzione e la vendita di beni di consumo e/o di 41 Livro CCIRS_v3.pmd
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beni di produzione. Il periodo di validità, concesso dalla legge per tale tipo di contratto, è di cinque anni al massimo, prorogabili solo nel caso in cui venga dimostrato che il periodo concesso non è stato sufficiente per la trasmissione, da parte del fornitore, ed il completo assorbimento, da parte dell'acquirente, della tecnologia. Il Know-How sarà considerato come una percentuale del prezzo del fatturato netto del prodotto, in una scala variabile dal 2% al 5% a seconda della natura del prodotto. Potranno essere incluse clausole di segretezza, purché vengano limitate al termine di validità del contratto e non siano superiori, in durata, ai cinque anni successivi alla data di conclusione del periodo di vigenza del contratto stesso. Dal momento che Know-How è considerato un bene di produzione da comprare o importare, tutti gli obblighi relativi al commercio di beni (compravendita) verranno applicati al contratto, così come verranno applicate anche le regole di qualità, descrizione, funzionamento e garanzia. Sono previste ispezioni da parte del personale del Ministero delle Finanze brasiliano, al fine di verificare l'avvenuto completo assorbimento ed applicazione della tecnologia da parte dell'acquirente (o ricevente). L’INPI, alla Sezione Direttiva dell'Area di Trasferimento di Tecnologia (INPI-DIRCO), è stato investito della responsabilità di realizzare la parte di Politica Nazionale relativa alla Tecnologia, e, quindi, investito dei poteri di valutare, stimare e controllare il reale valore del Know-How, oggetto di importazione. Tale organo ha la finalità di verificare se le trattative sono legittimate dal prezzo richiesto e se la tecnologia è efficace e realmente sconosciuta sul territorio brasiliano. Occorre evidenziare che non tutti gli accordi sono approvati e registrati; ad esempio, in materia di moda, mobili, gioielli, abili sportivi o profumi sono stati oggetto di molte restrizioni da parte dell'organo di controllo. Services Oggetto di tale contratto sono i piani di ingegneria, il montaggio ed avviamento di macchinari, design, assistenza tecnica e lay-outs, applicati al settore produttivo (industria), così come la resa di servizi altamente specializzati non presenti in Brasile. Una compagnia locale dovrà, obbligatoriamente, lavorare in associazione con la compagnia straniera in modo da assicurare l’assorbimento della metodologia di base. I pagamenti potranno essere effettuati tramite prezzi fissi sottoposti a rateizzazione d’accordo con le fasi prestabilite dal progetto. Il termine di validità del contratto verrà stabilito in base al tempo necessario alla realizzazione del servizio specifico. Il PTO esaminerà, come misura di difesa dell'ingegneria nazionale, l’utilità o meno del servizio contrattato all’estero. 42 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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6.4 Franchigia In Brasile, il sistema della franchigia è regolato dalla legge n. 8955/94. L’Associazione Brasiliana di Franchigia (A.B.F.) è l’ente che si occupa della franchigia attraverso l’elaborazione di un codice di autoregolamentazione, il quale dà supporto al sistema con un insieme di regole utili per l’installazione della franchigia. La Legge 8955/94 disciplina le relazioni tra franchisor (affiliante - in portoghese franqueador) e franchisee (affiliato – in portoghese franqueado), a partire dalle trattative preliminari fino alla conclusione del contratto di franchigia e dispone anche sanzioni nei casi di inottemperanza. L’articolo 2 della citata legge specifica che il contratto di franchigia non crea alcun vincolo di lavoro dipendente tra franchisor e franchisee o tra franchisor e i dipendenti del franchisee. L’articolo 3 della legge obbliga il franchisor a consegnare al potenziale franchisee una Circolare con l’offerta di franchigia che dovrà contenere principalmente le seguenti informazioni: • una breve cronologia della società, forma societaria, nome completo e ragione sociale del franchisor e di tutte le imprese alle quali sia direttamente legato; • i bilanci e i prospetti finanziarie del franchisor relativi agli ultimi due esercizi; • descrizione dettagliata della franchigia, del commercio e delle attività che saranno svolte dal franchisee; • descrizione dettagliata dell’investimento iniziale necessario all’installazione della franchigia, tasse di cauzione e anche montante e costi stimati delle strutture, macchinari e approvvigionamenti iniziali di merci. Tale circolare dovrà essere consegnata al potenziale franchisee 10 giorni prima della firma del contratto o pre-contratto di franchigia o anche del pagamento di qualsiasi tipo di tassa da parte del franchisee (art. 4). Non sarà necessario il pagamento dell’ISS (imposta sui servizi) per le operazioni di franchigia. È necessaria l’approvazione del contratto presso l’INPI, secondo quanto stabilito dall’atto normativo 135/97 dello stesso INPI e, nel caso in cui il franchisee sia straniero, sarà necessaria la registrazione presso la Banca Centrale del Brasile allo scopo di permettere la rimessa dei pagamenti previsti dal contratto e la deduzione fiscale delle rimesse dei pagamenti contrattati. 43 Livro CCIRS_v3.pmd
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7. SISTEMA FISCALE L’articolo 145 della Costituzione Federale brasiliana attribuisce al Governo Federale, agli Stati, al Distretto Federale e ai Comuni il potere di istituire tributi. Questi sono suddivisi in imposte, tasse e contributi di miglioramento. Compete al Governo Federale istituire imposte sul reddito delle persone giuridiche (IR), imposte sui beni di produzione industriale (IPI), imposte sulle operazioni finanziarie (IOF). Dal 1996, la legislazione tributaria è stata modificata e le persone giuridiche sono tassate in base al principio di universalità e non più in base al principio di territorialità. In Brasile, per quanto riguarda l’imposta sul reddito della persona giuridica (IRPJ), si adottava il principio di territorialità, secondo il quale erano soggetti a tributi soltanto i redditi prodotti sul territorio brasiliano. Così, stabiliva l’articolo 337 del Regolamento di imposta sul reddito del 1994: art. 337 – il profitto proveniente dalle attività esercitate in parte nel Paese e in parte all’estero sarà tributato solamente per la parte prodotta nel Paese. Grazie alla Legge 9249/95, a partire dal 1996, la totalità degli utili, redditi e guadagni di filiali, succursali prodotti all’estero, saranno tributate con IRPJ a carico della sede dell’impresa in Brasile. 7.1 IR (Imposta sul reddito) L’imposta sul reddito ricade su persone fisiche, nazionali o straniere, in relazione al reddito e agli aumenti patrimoniali (in ragione del 15% o 27,5% dipendendo dal livello di reddito), o su persone giuridiche (IRPJ), in relazione ai guadagni di capitale percepiti in Brasile o all’estero. Per quanto concerne le persone giuridiche non vi è disparità di trattamento fiscale tra società a capitale brasiliano e società a capitale straniero. Le succursali di società straniere in Brasile sono sottoposte alla stessa tassazione (IRPJ) prevista per le società locali. Gli utili delle succursali sono considerati direttamente a disposizione delle sedi centrali, a prescindere dal loro effettivo trasferimento all’estero. Le holdings sono sottoposte al regime tributario applicabile alle comuni persone giuridiche. Tuttavia l’imposta sul reddito è applicata soltanto sull’utile diretto ottenuto dalla holding, incidendo sul reddito indiretto delle società facenti parte della stessa holding. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolata con un’aliquota del 15% sul reddito dichiarato nel periodo fiscale di riferimento; vi è poi una addizionale di imposta del 10% sull’eccedenza di R$ 20.000,00 al mese (art.3 - L. 9249/95). 44 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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7.2 IPI (Imposta sui Beni di Produzione Industriale) L’IPI incide sulla produzione industriale di beni, nonché sull’importazione di beni industriali. Il versamento dell’IPI sulle materie prime, prodotti semilavorati e materiali d’imballaggio può essere utilizzato come credito fiscale. Le aliquote che incidono sul valore delle operazioni dalle quali deriva l’uscita di merci variano secondo la natura del prodotto (in media 10%). L’aliquota più alta tocca i prodotti ritenuti non essenziali, ossia sigarette, bibite, cosmetici, ecc. Questa imposta non incide sulle operazioni di esportazione. 7.3 IOF (Imposta sulle operazioni finanziarie) L’imposta sulle operazioni finanziarie varia a seconda della natura delle operazioni realizzate. Essa è dovuta per operazioni di credito erogate da istituzioni finanziarie, operazioni di cambio, operazioni di valori mobiliari, nelle ipotesi di intervento di istituzioni autorizzate ad operare sul mercato di titoli e valori, finanziamenti. 7.4 ICMS (Imposta sulla Circolazione delle Merci e sulla Fornitura di Servizi) La principale imposta istituita dallo Stato è l’ICMS che incide sulle operazioni relative alla circolazione delle merci e sulla prestazione di servizi di trasporto tra stati e tra comuni e di comunicazione. È una tassa simile all’IVA. Essa è imponibile su tutte le tappe della commercializzazione e trasporto dei prodotti, dalla vendita eseguita dal fabbricante fino al commerciante finale. Le sue aliquote oscillano dal 7% al 25%, mantenendo una media pari al 17,5%; nelle operazioni tra stati sono applicate aliquote che vanno dal 7% al 12%, dipendendo dalla destinazione e non è imponibile sulle operazioni di esportazione. 7.5 ISS (Imposta sui Servizi) Tra le imposte istituite dai Comuni e dal Distretto Federale vi è l’Imposta sui Servizi che si applica su qualsiasi tipo di servizio fornito da una società o da un libero professionista. L’aliquota varia dallo 0,25 al 5% dipendendo dalla natura del servizio, ma di regola l’aliquota applicata è del 5%. 7.6 Contributi Il governo può istituire contributi sociali per il finanziamento della sicurezza sociale. Uno di questi è il Contributo Sociale sul Profitto delle persone giuridiche (CSL);
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tale contributo è calcolato sugli utili lordi dichiarati ai fini dell’imposta sui redditi. L’aliquota, oggi, è pari all’9%. La Legge 9718/98 ha inoltre stabilito che, dal 1 febbraio del 1999, tutte le società operanti in Brasile siano tenute al pagamento del contributo per il Programma di Integrazione Sociale (PIS), la formazione del Patrimonio Pubblico (PASEP), nonché al pagamento del Contributo per il Finanziamento della Sicurezza Sociale (COFINS). La base imponibile per il calcolo dei suddetti contributi sociali, a decorrere dal 10 febbraio 1999, è il fatturato della società. Nel 2000, è stata creata una nuova tipologia di tributo il CIDE (Contributo di Intervento sul Dominio Economico). Si applica alle persone giuridiche brasiliane che hanno delle attività correlate a conoscenze tecnologiche, servizi tecnici ed assistenza tecnica, servizi amministrativi. Tale contributo grava su ogni forma di pagamento all’estero con un’aliquota fissa del 10%. Il Decreto Legge n. 164/2004 ha previsto nuovi tributi denominati COFINSimportazione e PIS/PASEP-importazione, a decorrere dal maggio 2004.
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8. LEGISLAZIONE ANTITRUST La legislazione antitrust, destinata a ridurre l’azione monopolista di determinate imprese e a combattere forme di concentrazione di imprese (trustes), in Brasile è rappresentata dalla Legge n.8884/1994. Questa legge stabilisce la prevenzione e la repressione delle infrazioni contro l’ordine economico, la libera concorrenza, la funzione sociale della proprietà, la difesa dei consumatori e la repressione dell’abuso del potere economico. Il Consiglio Amministrativo di Difesa Economica (CADE), ente del Ministero della Giustizia, compie indagini su eventuali irregolarità nel settore e avvia le relative procedure amministrative che si estendono agli atti realizzati all’estero con effetti in Brasile o a imprese straniere che abbiano rappresentanti in Brasile. Allo scopo di evitare comportamenti lesivi della concorrenza devono essere sottoposti all’autorizzazione preventiva del CADE, atti come fusione, incorporazione, acquisto di società o qualsiasi altro tipo di raggruppamento societario, nelle ipotesi in cui la società, o il gruppo risultante da queste operazioni, abbia il controllo di almeno il 20% del mercato preso in considerazione, nonché nelle ipotesi in cui una qualsiasi delle parti interessate abbia dichiarato un fatturato lordo annuo superiore a 250 milioni di US$, secondo i dati dell’ultimo bilancio. Il CADE è coadiuvato dalla Segreteria di Diritto Economico (SDE) che accompagna permanentemente le attività e le operazioni commerciali delle persone fisiche e giuridiche per prevenire infrazioni di ordine economico, potendo anche richiedere informazioni o documenti quando necessario. Le principali infrazioni di ordine economico sono: • limitare, falsificare o danneggiare la libera concorrenza o la libera iniziativa; • aumentare arbitrariamente gli utili; • esercitare abusivamente il potere economico. Sono altresì contrari al sistema legale vigente, gli accordi sui prezzi tra concorrenti (cartelli), la divisione dei mercati, limitare o impedire l’accesso di nuove imprese nel mercato, effettuare vendite a prezzo sottocosto con la finalità di eliminare concorrenti per guadagnare maggiori aree di mercato (dumping), la ritenzione di beni e l’imposizione di prezzi eccessivi. Violare la legge antitrust sottomette i responsabili alle seguenti pene:
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• nel caso di impresa, multa del 30% del valore del fatturato lordo dell’ultimo esercizio, escluse le imposte; • nel caso in cui l’amministratore venga considerato diretta o indirettamente responsabile per l’infrazione, questi sarà soggetto ad una multa dal 10 al 50% del valore della multa applicabile all’impresa.
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9. LEGISLAZIONE DEL LAVORO STRANIERO IN BRASILE Il Ministero del Lavoro, attraverso il Consiglio Generale di Immigrazione, è responsabile per il rilascio del permesso di soggiorno a stranieri che intendano svolgere un’attività lavorativa remunerata in Brasile. La legge 6815/80 regola l’entrata e la permanenza di stranieri in Brasile e prevede vari tipi di visti, non tutti permettono agli stranieri di poter svolgere un’attività lavorativa, in relazione alla situazione specifica e al motivo della permanenza nel Paese. Essi sono: • visto di transito; • visto di turismo; • visto temporaneo; • visto permanente; • visto cortesia; • visto ufficiale; • visto diplomatico. Le condizioni per il rilascio del visto sono stabilite dalla legge e prevale sempre l’interesse nazionale. I Permessi di soggiorno da analizzare sono quelli maggiormente utilizzati per entrare in Brasile e sono i visti turismo, temporaneo e permanente. 9.1 Visto per Viaggi di Affari a Breve Termine e Turisti Questo tipo di visto è rilasciato a coloro che soggiornano in Brasile per svolgere affari di breve durata o per fini turistici. Le persone che entrano in Brasile con queste finalità in nessun caso possono prestare alcun tipo di servizio o assistenza tecnica, né possono ricevere alcun tipo di remunerazione in Brasile. Il visto per viaggio di affari può essere ottenuto presso il Consolato brasiliano, competente per territorio. Il visto per viaggi di affari di breve durata consente allo straniero di partecipare a riunioni, conferenze, fiere e seminari, visitare potenziali clienti, realizzare ricerche di mercato o attività similari, ma come sopra accennato, non consente di prestare attività lavorativa, sotto pena di multa per l’impresa che ha richiesto il visto, così come il rimpatrio dello straniero. Nel caso di permesso di soggiorno turistico è necessario, in genere, mostrare il biglietto di andata e ritorno e comprovare la propria capacità finanziaria per potersi mantenere durante il periodo di visita. Questo tipo di visto è concesso per un periodo 49 Livro CCIRS_v3.pmd
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massimo di 90 giorni consecutivi a partire dalla data del primo ingresso in Brasile. Può essere concessa una proroga, per un massimo di altri 90 giorni, da parte delle autorità addette all’immigrazione in Brasile, prima che il visto sia scaduto. In ogni caso, lo straniero non potrà rimanere nel Paese per più di 180 giorni, in un periodo di 365 giorni consecutivi. 9.2 Visto Temporaneo di Lavoro Per chi va in Brasile per motivi di lavoro temporaneo sono previsti vari tipi di visto in relazione a ciascuna situazione specifica. I visti applicabili alle situazioni più comuni sono i seguenti: 1. Professionisti con contratto di lavoro con un’impresa brasiliana: è applicabile a persone che abbiano un contratto di lavoro temporaneo con un’impresa brasiliana, ricoprendo incarichi che esigono conoscenze e Know-How specializzati non esistenti in Brasile. Il permesso di soggiorno può essere concesso, inizialmente, per un periodo non superiore a due anni, potendo essere prorogato per un massimo di altri due anni. 2. Tecnici senza vincolo lavorativo: si applica a stranieri che si recano in Brasile per prestare servizio di assistenza tecnica o trasferimento di tecnologia sulla base di un accordo o contratto di prestazioni di servizi tecnici o trasferimento di tecnologia firmato tra l’impresa brasiliana e quella straniera. Il contratto dovrà essere registrato presso l’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI) prima di protocollare la richiesta di visto. In questo caso, gli stranieri non hanno vincolo lavorativo con l’impresa brasiliana e dovranno ricevere la remunerazione interamente dalla sede estera dell’impresa. Il visto può essere concesso per un periodo di 2 anni, nel caso di trasferimento di tecnologia, o per un anno nel caso di assistenza tecnica, potendo essere rinnovato per un uguale periodo. 3. Artisti e sportivi: dovrà essere sottoposta all’attenzione del Ministero del Lavoro in Brasile attraverso l’organizzazione brasiliana che sta promuovendo l’evento per il quale sono stati sollecitati i servizi dello straniero. 4. Giornalista straniero: è destinato a giornalisti stranieri che lavorano temporaneamente in Brasile come corrispondenti dell’impresa di comunicazione straniera che darà supporto alla richiesta di visto. Il candidato non potrà ricevere il proprio stipendio dall’impresa brasiliana.
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5. Scienziati e ricercatori: è indirizzato a tecnici scientifici, scienziati e ricercatori che intendano realizzare attività in scuole o università brasiliane, pubbliche o private o in istituti di ricerca. 6. Assistenza sociale: può essere concesso per un periodo di massimo due anni a stranieri che si rechino in Brasile per prestare servizi religiosi o di assistenza sociale come volontari. Lo straniero non potrà ricevere remunerazione da enti brasiliani per il lavoro volontario prestato in Brasile. In tutti i casi sopra descritti, ad eccezione del visto per corrispondenti e volontari per servizi religiosi o di assistenza sociale, è necessaria un’Autorizzazione al Lavoro da parte delle autorità brasiliane. Si tratta di un atto amministrativo che rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro. 9.3 Altri Tipi di Visto Temporaneo Esistono altri tipi di visto che si applicano a stranieri che si rechino in Brasile per fini diversi dal lavoro. In questo caso, gli stranieri non potranno lavorare né ricevere nessuna remunerazione da fonte brasiliana. Ecco le principali caratteristiche dei visti più utilizzati. 1. Missioni di studio e religiose: concesso a religiosi con missioni specifiche in Brasile per un periodo non superiore a un anno. 2. Studente: può essere ottenuto presso il Consolato brasiliano competente per territorio. Gli Studenti stranieri in programma di interscambio devono presentare documenti scolastici e documenti relativi al programma di interscambio. 3. Tirocinante: destinato a stranieri che intendano recarsi in Brasile per svolgere programmi di tirocinio per un periodo di 12 mesi dopo la laurea, senza che sussista un rapporto di lavoro con ente brasiliano. È necessaria la presentazione del certificato di laurea e dimostrare che qualsiasi tipo di remunerazione sarà pagata esclusivamente da fonte esterna al Brasile. 4. Programma di stage: destinato a stranieri ammessi a programmi di stage, compresi impiegati in compagnie straniere con filiali nel Paese senza alcuna relazione di lavoro con enti brasiliani. È necessaria la formalizzazione dei termini del compromesso tra l’istituzione brasiliana, lo stagista e l’ente che controlla il programma. Questo visto può durare, al massimo, 1 anno. 5. Cure mediche: disponibile per stranieri che intendano recarsi in Brasile per 51 Livro CCIRS_v3.pmd
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effettuare cure mediche. Per la concessione del visto è necessaria la prescrizione medica e dare prova di possedere i mezzi finanziari per sostenere le cure. 9.4 Visto di Lavoro Permanente Il visto di lavoro permanente può essere emesso essenzialmente in tre casi: relazione familiare con un cittadino brasiliano (matrimonio, figli); pensione; incarichi di rappresentanza o amministrazione di imprese straniere. 1. Relazione familiare: nel caso in cui lo straniero sia sposato con un cittadino brasiliano o abbia figli brasiliani, potrà richiedere il visto permanente al Consolato brasiliano all’estero, prima di recarsi in Brasile, o richiederlo al Ministero di Giustizia nel caso si trovi già in Brasile. In questo caso, il candidato può essere autorizzato a lavorare sul territorio nazionale. 2. Pensione: il visto permanente può essere concesso a stranieri che siano in pensione nel Paese di origine e vogliano trasferire la propria residenza in Brasile. Lo straniero dovrà comprovare di avere la possibilità di trasferire almeno US$ 2.000.00 al mese. 3. Direttori o imprenditori stranieri: nel caso in cui uno straniero, amministratore, gestore, direttore esecutivo con poteri di gestione si rechi in Brasile per rappresentare una Società avrà diritto ad ottenere un visto permanente. In questo caso la società civile o commerciale brasiliana dovrà comprovare l’investimento in valuta, il trasferimento di tecnologia o di altri beni di capitale di valore uguale o superiore a US$ 50.000 o equivalente in altra valuta; generare almeno 10 nuovi posti di lavoro durante i due anni successivi all’installazione dell’impresa o entrata dell’amministratore, gestore, direttore, ecc.; oppure comprovare un investimento in valuta uguale o superiore a US$ 200.000, o equivalente in altra valuta, attraverso la presentazione del contratto di cambio emesso dalla banca che riceve l’investimento (Risoluzione normativa n. 62, dell´8 dicembre del 2004 del Consiglio Nazionale dell’Immigrazione - Ministero del Lavoro). Nel caso di imprenditori stranieri – persone fisiche – che pretendano rimanere in Brasile allo scopo di investire risorse proprie, di origine esterna, in attività produttive, il rilascio del visto è condizionato alla prova di un investimento di un valore uguale o superiore a US$ 50.000,00. Eccezionalmente il Consiglio Nazionale di Immigrazione può autorizzare il rilascio del visto permanente nel caso in cui il progetto di investimento contempli almeno 10 nuovi posti di lavoro. Mediante comprovante di assunzione di manodopera brasiliana per un periodo di 5 anni, anche se il valore dell’investimento sia inferiore a quanto stabilito in precedenza (Risoluzione Normativa n. 60, del 6 ottobre 2004, del Ministero del Lavoro). 52 | BRASILE: GUIDA LEGALE AGLI INVESTIMENTI
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10. CONTRATTI La legge brasiliana in materia di contratti si orienta, come in Italia, sul principio di autonomia contrattuale (il contratto è legge tra le parti) in relazione al contenuto del contratto e in relazione alla legge che regolerà il contratto stesso. Tuttavia, la legge straniera non sarà applicabile nell’ipotesi in cui la stessa sia in contrasto con l’ordine pubblico oppure contro le regole del buon costume brasiliano. Nei casi in cui non venga scelta dalle parti la legge applicabile ai contratti, verrà applicata la legge del Paese in cui il contratto sarà realizzato. Contenziosi relativi ai beni sono regolati dalla legge locale del Paese nel quale si trovano i beni stessi (lex situs), fatta eccezione per i beni mobili che il proprietario porta con sé. Le procedure per l’acquisto e per la costituzione di ipoteca sono regolate dalla legge del Paese dove i beni sono stati registrati. 10.1 Contratto di Vendita Internazionale Nel caso in cui le parti non abbiano deciso quale legge applicare al contratto di vendita internazionale, o non abbiano disciplinato in maniera specifica i loro rapporti, si applicheranno le regole dettate dalla Convenzione internazionale di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, ratificata sia dall’Italia che dal Brasile, che disciplina in maniera specifica alcuni aspetti essenziali del contratto. 10.2 Contratto di Rappresentanza Commerciale La rappresentanza commerciale in Brasile è regolata dalla Legge n. 4886/1965, dalla Legge 8420/1992 e dal Codice Civile negli articoli 710 e ss, nel quale è denominata contratto di agenzia. L’articolo 710 C.C. definisce la rappresentanza commerciale come un contratto, secondo il quale una persona assume con carattere non eventuale e senza vincoli di dipendenza, l’obbligo di promuovere, per conto di un’altra, mediante retribuzione, la realizzazione di affari in una zona determinata. Può essere nominato agente sia una persona fisica, sia una persona giuridica. Il rappresentante commerciale è obbligato a registrarsi presso il Consiglio dei Rappresentanti Commerciali dello Stato nel quale eserciti le attività. Secondo l’articolo 27, della Legge 8420/92, il contratto richiede la forma scritta ad substantiam e deve contenere obbligatoriamente almeno le seguenti indicazioni:
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• condizioni e requisiti generali della rappresentanza commerciale; • indicazione generica o specifica dei prodotti o articoli oggetto del contratto; • durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato); • indicazione dell’area o delle aree in cui la rappresentanza sarà effettuata, come pure il permesso o meno, per l’impresa rappresentata di realizzare vendite proprie (dirette) nell’area o nelle aree indicate; • esclusività o meno nelle aree di vendita; • remunerazione dell’agente per l’effettiva conclusione dell’operazione di vendita; • il valore dell’indennità di cessazione del contratto, in caso di recesso senza giusta causa, che non potrà essere inferiore all’8,3% del totale delle provvigioni maturate dal rappresentante durante la vigenza del rapporto. 10.3 Contratto di Distribuzione Con questo contratto, il distributore si impegna ad acquistare e rivendere, con carattere di continuità, i prodotti del fornitore in una determinata zona (articolo 710, C.C.). Segue le stesse regole del contratto di agenzia. Nulla vieta alle parti di stipulare la risoluzione del contratto qualora non sia stato raggiunto un determinato target minimo di vendite.
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11. TRATTATI INTERNAZIONALI – MERCOSUR Il Brasile è membro dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), che ha sostituito il GATT (General Agreement on Tarifs and Trade), attraverso l’accordo di Marrakesh, nel 1995. È membro fondatore e azionista del Banco Interamericano di Sviluppo – BID - il quale ha firmato trattati bilaterali, con la Comunità Europea nel 1994. 11.1 Mercosur Tra gli accordi commerciali più importanti vi è il trattato istitutivo del Mercosur (Mercado Comum do Cone Sul), firmato il 26 marzo del 1991 ad Assunzione, in Paraguay. Dopo si sono associati anche Cile, Peru e Bolivia. Lo scopo era quello di creare un mercato comune tra Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e tra i membri associati Bolivia, Cile, Peru. Gli obiettivi del Mercosur sono: • la libera circolazione di beni, servizi, capitali, mano d’opera, tra le nazioni partecipanti, attraverso l’eliminazione di barriere doganali; • la creazione di una Tariffa Esterna Comune (TEC); • la coordinazione di politiche macroeconomiche settoriali tra i paesi membri; • l’impegno degli stati membri ad armonizzare le proprie legislazioni allo scopo di completare il processo di integrazione. Dal 1° gennaio 1995, con l’introduzione della Tariffa Esterna Comune (TEC) il Mercosur ha avviato il processo di costituzione di una vera e propria unione doganale, senza più barriere tariffarie tra i paesi partecipanti. La maggioranza dei prodotti commercializzati tra i 4 paesi fondatori del Mercosur non sono soggetti alle tasse doganali. La TEC varia dallo 0% al 20% e incide sulla maggioranza dei prodotti importati dal Mercosur da paesi non membri, con eccezione di quei prodotti definiti “sensibili”, come beni di capitale, informatica e telecomunicazioni. Secondo il protocollo firmato nella città di Ouro Preto, nel 1994, il Mercosur è strutturato nel seguente modo:
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1. Consiglio del Mercato Comune – organo decisionale massimo, composto dai Ministri delle Relazioni Estere e, due volte all’anno, anche dai Presidenti della Repubblica dei Paesi membri. 2. Gruppo del Mercato Comune – principale organo esecutivo e di trattative del Mercosur. 3. Commissione di Commercio – organo tecnico incaricato di amministrare gli strumenti della politica commerciale comune. 4. Commissione Parlamentare Congiunta – è composta da 16 parlamentari di ciascun Paese; ha la funzione di accelerare i procedimenti legislativi necessari per far entrare in vigore in ciascun Paese le norme del Mercosur e coadiuvare il processo di armonizzazione delle legislazioni. 5. Foro Consultivo Economico e Sociale – riunisce rappresentanti delle categorie imprenditoriali e sindacali ed anche istituzioni della società civile, per la discussione di temi vincolati al Mercosur e la formulazione di proposte specifiche. Il Mercosur è dotato di personalità giuridica internazionale, il Consiglio del Mercato Comune può firmare accordi con altri paesi in nome del Mercosur, il che è stato fatto con Cile, Bolivia e Unione Europea.
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12. DUMPING Dumping è un termine utilizzato nel commercio internazionale per indicare quel fenomeno che si verifica quando un Paese esporta un proprio prodotto ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe avuto se fosse stato venduto nel mercato interno del Paese esportatore. La legislazione antidumping adottata in Brasile si basa su alcune norme del GATT – General Agreement on Tarifs and Trade - art. VI e sul codice antidumping introdotto dal Decreto n. 1602/95. Perché si concretizzi come pratica commerciale sleale, e quindi come atto illecito, affinché questa differenza di prezzo sia condannabile, è necessario che causi danno o minaccia di danno all’industria nazionale. Gli elementi fondamentali del dumping sono: 1. prezzo di esportazione inferiore a quello praticato nel mercato interno; 2. esistenza di prodotto similare; 3. danno all’industria nazionale; 4. nesso di causalità tra il danno e la pratica di dumping. Merita attenzione il requisito della “similarità” del prodotto. I prodotti commercializzati dall’esportatore (nel proprio Paese e in Brasile) devono essere similari anche con relazione al prodotto commercializzato dall’industria domestica. Prodotto similare è inteso come prodotto identico, uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame o altro prodotto che, anche se non esattamente uguale sotto tutti gli aspetti, presenti caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. È questa la definizione data dall’Accordo Antidumping. Ma, nella pratica, questa identità materiale richiesta dalla definizione legale è stata sostituita dalla “somiglianza” delle caratteristiche economiche dei prodotti. In sostanza, per l’accertamento circa l’esistenza del dumping è fondamentale il paragone tra i prezzi del prodotto similare venduto nel mercato interno del Paese esportatore (valore normale) e il prezzo di esportazione verso il Brasile. Gli organi coinvolti nelle indagini antidumping in Brasile sono: • Segreteria del Commercio Estero del Ministro dell’Industria e del Commercio e del Turismo (SECEX): compete a questo organo attuare i principali elementi di politica di commercio con l’estero;
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• Dipartimento di Difesa Commerciale (DECOM) si pronuncia sull’ammissibilità della richiesta di apertura dell’indagine, della fase istruttoria, e dell’elaborazione di un parere finale. Inoltre, raccomanda, con carattere non vincolante, l’eventuale imposizione del diritto antidumping e suggerisce le misure da applicare.
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13. LEGISLAZIONE AMBIENTALE La Costituzione Federale dedica un apposito capitolo alla protezione dell’ambiente (Titolo VIII – Capitolo VI – art. 225). Tutti hanno diritto ad un ambiente equilibrato, bene di uso comune del popolo e essenziale per una qualità di vita salutare, imponendo al Potere pubblico e alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le presenti e future generazioni. A tale scopo, la Costituzione indica le principali attività che il Potere Pubblico è tenuto a svolgere: • salvaguardia e recupero delle specie e degli ecosistemi; • salvaguardia della varietà e integrità del patrimonio genetico; • supervisione degli enti coinvolti nella ricerca e manipolazione genetica; • educazione ambientale in tutti i livelli di istruzione e orientamento pubblico quanto alla necessità di preservare l’ambiente; • definizione delle aree territoriali che saranno protette in maniera speciale; • esigenza di studi di impatto ambientale per l’installazione di qualsiasi attività che possa causare ogni significativa degradazione all’equilibrio ecologico; • proteggere la flora e la fauna, essendo vietate dalla legge le pratiche che mettano in rischio la funzione ecologica, provochino l’estinzione della specie o sottomettano gli animali a crudeltà. La condotta considerata lesiva per l’ambiente esporrà i trasgressori a sanzioni penali e amministrative, indipendentemente dalla riparazione del danno (paragrafo III, articolo 225). L’articolo 23 della Costituzione attribuisce all’Unione, agli Stati, al Distretto Federale e ai Comuni il compito di proteggere l’ambiente e combattere l’inquinamento in tutte le sue forme. La principale legge che regola la materia ambientale è la Legge 6398/1981. È necessaria, secondo quanto previsto dalla Costituzione Federale, una previa licenza dell’organo ambientale statale per la costruzione, installazione, ampliamento e funzionamento di qualsiasi stabilimento che utilizzi risorse ambientali o che risulti effettivamente o potenzialmente inquinante. In alcuni casi, il procedimento deve essere sottomesso all’approvazione dell’organo ambientale federale, l’Istituto Brasiliano per l’Ambiente e le risorse naturali rinnovabili (IBAMA). Per gli stessi progetti o attività considerate effettiva o potenzialmente inquinanti si richiede la realizzazione di uno 59 Livro CCIRS_v3.pmd
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studio previo di impatto ambientale (EIA), oltre alla Relazione di Impatto Ambientale, queste attività dovranno ottenere le seguenti licenze: • licenza previa (LP) – nella fase preliminare del progetto, stabilisce i requisiti base da rispettare nelle fasi successive; • licenza di installazione (LI) – autorizza l’inizio dell’installazione dell’impresa; • licenza di operazione (LO) – autorizza l’inizio dell’attività autorizzata.
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14. DIRITTI DEL CONSUMATORE Il codice di difesa dei consumatori (legge 8079/90), detta le regole a tutela e difesa dei consumatori. La normativa è ritenuta inderogabile dalle parti perché di ordine pubblico e di interesse sociale. Disciplina la relazione del cliente/consumatore con industria, commercio, prestatori di servizio, agenti e importatori. È l’Istituto Brasiliano di Difesa del Consumatore (IDEC), organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, che si occupa di difendere e orientare il consumatore. Per tutelare appieno i diritti del consumatore, la legge brasiliana determina i procedimenti necessari che vanno dal progetto alla immissione di un prodotto sul mercato. Si sottolinea, inoltre, che i suddetti diritti sono riconosciuti mondialmente dall’ONU. I fondamentali diritti del consumatore sono: • Diritto alla sicurezza: garanzia contro prodotti o servizi che possano essere pericolosi per la vita o la salute; • Diritto di scelta: possibilità di scegliere tra vari prodotti o servizi con qualità soddisfacente e prezzi competitivi; • Diritto di essere ascoltato: gli interessi dei consumatori devono essere presi in considerazione dai governi nella programmazione e esecuzione della politica economica; • Diritto all’indennizzo: diritto a riparazione finanziaria per danni causati da prodotti o servizi; • Diritto all’educazione per il consumo: devono essere offerti al cittadino i mezzi necessari affinché eserciti coscientemente le proprie funzioni nel mercato; • Diritto ad un ambiente salutare: difesa dell’equilibrio ecologico per migliorare la qualità di vita nel presente e salvaguardarla per il futuro; • Diritto all’informazione: conoscenza di dati indispensabili su prodotti e servizi, per una decisione cosciente. Il fabbricante, il produttore, il costruttore, nazionale o straniero e l’importatore rispondono della riparazione dei danni causati al consumatore per difetti incontrati nel progetto, fabbricazione, montaggio o confezione dei propri prodotti, indipendentemente dal fatto di essere o meno colpevoli. Essi sono responsabili anche per insufficienti o inadeguate informazioni sull’utilizzazione e rischi del prodotto. Il diritto di reclamo è valido per 30 giorni, se si tratta di fornitura o servizio di prodotti non durevoli, e 90 giorni nel caso di prodotti durevoli. Validità contata a partire dal momento della consegna del prodotto o del termine di esecuzione dei servizi. La pubblicità del prodotto o servizio offerto non deve essere ingannevole né abusiva 61 Livro CCIRS_v3.pmd
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15. ARBITRATO INTERNAZIONALE L’arbitrato, come in Italia, consiste in un esercizio privato della giurisdizione. Le controversie nate da relazioni contrattuali patrimoniali sono giudicate da un ente privato (arbitro) che sostituisce la figura del giudice ordinario. In Brasile, l’arbitrato è stato riconosciuto legislativamente fin dall’epoca coloniale, ma è la Legge 9307/96 (LA) ad introdurre sostanziali differenze alla disciplina dell’istituto. Le parti, in caso di controversia, possono decidere di demandarne la risoluzione a degli arbitri. Questi pronunceranno una decisione (lodo arbitrale) che avrà la stessa efficacia di una sentenza. Possono formare oggetto di arbitrato solo le controversie relative a diritti patrimoniali disponibili. Le parti possono ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie o attraverso la clausola compromissoria o attraverso il compromesso arbitrale. Tale clausola è inserita all’interno del contratto, con la quale le parti stabiliscono che ogni eventuale controversia sarà decisa da arbitri. Potrà anche essere vuota, se non contiene gli elementi per istituire e disciplinare l’arbitrato, o piena se, viceversa, indicherà le regole da seguire. Il compromesso arbitrale, invece, è un accordo che interviene nella fase successiva all’insorgere della controversia attraverso il quale le parti decidono di devolverla a degli arbitri. L’arbitrato internazionale si caratterizza per il fatto che la decisione degli arbitri (lodo) è pronunciata in uno Stato estero. In questo caso, il lodo straniero dovrà essere omologato dal tribunale nazionale competente ( cfr. par. 15.1). Nei contratti internazionali è conveniente utilizzare l’arbitrato per la risoluzione delle controversie. In tal modo, si eviterà qualsiasi tipo do conflitto di giurisdizione concorrente tra tribunali nazionali e tribunali esteri (in questo caso brasiliani). Oltre l’arbitrato, pur essendo relativamente costoso, è caratterizzato dalla semplicità e dalla celerità del procedimento, fattori che possono quindi consentire di evitare le lungaggini processuali caratteristiche tanto del sistema giudiziario italiano quanto brasiliano. Infine, gli arbitri scelti sono professionisti specializzati sulle materie oggetto del contendere, anche se non laureati in giurisprudenza. Ciò permette una decisione più rapida, senza necessità di appellarsi a consulenti tecnici o periti, e più tecnica.
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16. SENTENZE ARBITRALI STRANIERE Il Brasile ha ratificato il protocollo di Ginevra sulle clausole di arbitrato del 1923, così come la Convenzione di New York del 1958, per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere. Affinché una sentenza arbitrale sia riconosciuta in Brasile, è necessaria l’omologazione del Superiore Tribunale di Giustizia (STJ). Conforme a quanto stabilito dalla legge sull’arbitrato, l’omologazione della sentenza straniera arbitrale seguirà le stesse regole del Codice di Procedura Civile o di regolamento interno dello STJ, relative all’omologazione della sentenza straniera. Una volta omologata dal STJ, la sentenza arbitrale straniera assumerà la condizione di titolo esecutivo giudiziale.
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17. SENTENZE GIUDIZIALI STRANIERE Le sentenze straniere possono essere riconosciute e eseguite in Brasile, senza necessità di reciprocità con il Paese di origine, o di convenzione internazionale tra questi, e il Brasile. Ma per avere efficacia sul territorio brasiliano la sentenza è soggetta all’omologazione da parte del Superiore Tribunale de Giustizia (STJ), secondo quanto disposto dall’articolo 105 della Costituzione Federale. Secondo la Legge di introduzione al Codice Civile, articolo 15, avrà esecuzione in Brasile la sentenza proferita all’estero che riunisca i seguenti requisiti: • sia stata pronunciata da un giudice competente; • le parti siano state regolarmente citate e ne sia stata legalmente verificata la contumacia; • sia stata omologata e dotata delle formalità necessarie per l’esecuzione nel luogo dove fu pronunciata; • sia stata tradotta da interprete autorizzato; • sia stata omologata dal Superiore Tribunale di Giustizia. Non hanno bisogno di omologazione le sentenze meramente dichiarative di stato di persone. In nessun caso, le sentenze straniere avranno efficacia in Brasile se offendono la sovranità nazionale, l’ordine pubblico e il buon costume (art.17, Legge di introduzione al Codice Civile).
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FONTI • ADVOGADOS ASSOCIADOS, Finkelstein, Aloia, Buccioli e; GUASPARI ADVOGADOS, Gilberto Paz. Investimenti stranieri in Brasile. Adiuncta S.p.A.: 1997. • COELHO, Fábio Uchoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2002. Volume 2. 5. ed. rev. e atualizada de acordo com o novo Código Civil e alterações da LSA. • UFFICIO COMMERCIALE DELL’AMBASCIATA D’ITALIA. Brasile: manuale per l’operatore italiano. 2004. • Agenda business Atlas, 2005; • Ambasciata del Brasile a Roma: http://www.ambasciatadelbrasile.it/ ; • Consolato Brasiliano a Roma: www.consbrasroma.it ; • Consolato Brasiliano a Milano: http://www.consbrasmilao.it ; • Codice Civile Brasiliano; • Leggi e normative reperite dai siti istituzionali del Brasile; STATISTICHE ECONOMICHE RELATIVE AI CAPITOLI 1 E 2: • Informazioni PIL 2003, 2004: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/ noticia_visualiza.php?id_noticia=321&id_pagina=1 ; • Esportazioni: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/balanca/ balComBrasileira/semanal/verCompacta2004.ppt#17 ; • Riserve internazionali: http://www.bcb.gov.br/?RESERVA • Flusso di investimenti (Investimenti stranieri): http://www.bcb.gov.br/rex/IED/Port/Ingressos/planilhas/DivulgacaoPaises95-04.xls • PIL del Rio Grande do Sul http://www.estado.rs.gov.br/welcome.php?inc=governo/ dados_estado.php&menu=9&submenu=11
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L´AUTORE GILBERTO PAZ GUASPARI. Nato nella città di Porto Alegre, RS, Brasile. Laureato in Giurisprudenza presso la UNIRITTER, Post Laureato in Diritto Commerciale, presso la UFRGS - Università Federale del Rio Grande do Sul, con specializzazione in Società Anonima. Consulente Aziendale, Avvocato, Ricercatore, Conferenziere nel settore di commercio internazionale e industriale. Esperienza nel settore immobiliare, industriale, energetico, avendo lavorato con imprese come la COEMSA, del Gruppo Italiano GIE e ANSALDO, ubicata nel Rio Grande do Sul, Brasile, di proprietà di italiani privati e statali; Máquinas Condor, attrezzature portuali. Invitato dall’ICE – Istituto Commercio Estero Italiano, per organizzare la missione imprenditoriale del Brasile in Italia, dal 1996 al 2000; Vice Presidente Giuridico del Consiglio delle Camere di Commercio Estero nel Rio Grande do Sul, dal 1996 al 2000. Nominato dal Presidente della Regione Toscana (Giunta Regionale) come Membro Effettivo della Consulta Regionale dei Toscani all’Estero (C.Re.T.E.), dal 1995 al 2000. Eletto Presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo – Porto Alegre, con sede in Lucca – Itália, dal 1994 al 1997 e dal 1997 al 2000. Associato alla Camera di Commercio Italiana – Rio Grande do Sul – Brasile, dal 1990. Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Rio Grande do Sul. Legale del Consolato Generale d’Italia nel Rio Grande do Sul. Si dedica esclusivamente alla giurisprudenza, presso lo Studio Legale Gilberto Guaspari - diritto imprenditoriale, con enfasi in diritto immobiliare, comprendendo anche il campo dell’organizzazione giuridicofinanziaria di grandi organizzazioni immobiliari e diritto processuale civile, a mezzo della Fondazione G&H Consultores Ltda. Partecipa, inoltre, al Consiglio di grandi imprese.
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