di Andrea Mariottini
riscaldamento normativa
Metodologie di calcolo
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La prestazione energetica dell’edificio si calcola così
Il Dpr 59/09, regolamento attuativo del DLgs n. 192/2005, rende disponibili i criteri generali, la metodologia di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici.
Il DPR 2 aprile 2009, n. 59 Il 25 giugno 2009 è entrato in vigore il DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 202/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009. Si tratta di uno dei tre decreti attuativi, da tempo attesi, per il completamento del DLgs 192/2005. Le principali novità introdotte dal DPR 59/09 riguardano: • art. 3, comma 1: adozione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e 2, ai fini delle verifiche delle prestazioni energetiche; • art. 4, comma 2: per nuove costruzioni e ristrutturazioni è sufficiente verificare l’Ep limite mentre non è più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale dell’impianto termico;
• art. 4, comma 3: obbligo della verifica della prestazione energetica per il raffrescamento estivo; • art. 4, comma 12: gli impianti alimentati a biomassa sono equiparati agli impianti alimentati da fonte rinnovabile purché: a) abbiano un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 della norma UNI EN 303-5; b) rispettino i limiti di emissioni di cui all’Allegato IX alla parte quinta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152; c) utilizzino le biomasse di cui all’Allegato X alla parte quinta del medesimo decreto • art. 6, comma 1: quanto riportato nel decreto si applica alle regioni che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti per il recepimento della direttiva 2002/91/CE; • art. 6, comma 3: per le regioni che hanno legiferato in materia, prevede l’adozione di misure atte a favorire un graduale riavvicinamento dei provvedimenti regionali con le norme statali; • art. 7, comma 1: validazione degli strumenti di calcolo applicativi attraverso una verifica eseguita dal CTI o dall’UNI. Il DPR n. 59 introduce anche altri punti importanti relativi agli impianti termici per la climatizzazione invernale per cui conviene analizzarlo più in dettaglio evidenziando gli elementi di novità e le modifiche introdotte. Non vengono invece esaminati articoli o parti di articoli che riportano requisiti e prescrizioni ripresi da altri atti legislativi già pubblicati. Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Criteri generali e requisiti I criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti sono definiti nell’articolo 4. Per poter giungere alla definizione dei criteri e dei requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, è necessario far riferimento a diversi atti legislativi e alle loro successive modifiche che sono riportati nel comma 1: legge 9 gennaio 1991 n. 10, DPR 26 agosto 1993 n. 412, DLgs 19 agosto 2005 n.192 con il relativo allegato C, le ulteriori disposizioni del presente articolo 4. Anche se non riportati, è utile ricordare il DPR 21 dicembre 1999 n. 551 che modifica il DPR n. 412 e il DLgs 29 dicembre 2006 n. 311 con le sue disposizioni correttive e integrative al DLgs n. 192. Il comma 2 si applica a tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e ai casi di ristrutturazione di edifici esistenti e richiede la determinazione dell’indice di prestazione energetica
Come anticipato, il comma 1 dell’art. 3 definisce l’adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE. In particolare, le norme tecniche UNI/TS 11300 ad oggi disponibili sono: ● UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; ● UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. ● Sono in preparazione altre due norme della stessa serie: ● UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici. Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; ● UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici. Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per il riscaldamento di ambienti e produzione di acqua calda sanitaria. Il comma 2 anticipa il riferimento alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici riportate nel decreto 26 giugno 2009 in attuazione dell’articolo 6, comma 9 del DLgs 192/05 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009.
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L’Allegato A del DLgs n. 311 definisce l’indice di prestazione energetica EP parziale come l’espressione del consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (nel nostro caso alla sola climatizzazione invernale) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2anno o kWh/m3anno.
Regioni e province autonome L’articolo 6, funzioni delle regioni e delle province autonome, non interviene modificando la clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del DLgs n. 192 ma pone le basi per costruire una omogeneità fino ad oggi assente tra le legislazioni regionali già promulgate e la legislazione nazionale, assenza che è la causa di un recepimento a macchia di leopardo sul territorio
italiano della direttiva 2002/91/ CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Il comma 1 dell’art. 6 prevede che le disposizioni del decreto n. 59 si applichino a tutte quelle regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti atti al recepimento della direttiva 2002/91/CE. Tale disposizione rimane valida fino alla data di
entrata in vigore delle singole legislazioni regionali. Nel rispetto della clausola di cedevolezza, il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome potranno sviluppare metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle contenute nelle norme UNI/TS 11300 ma tali metodologie dovranno trovare
riferimenti e indirizzi nelle stesse norme Uni al fine di garantire un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale, Le regioni e le province autonome potranno anche definire requisiti minimi di efficienza energetica più stringenti rispetto a quelli previsti dall’art. 4 tenendo conto dei costi di costruzione e gestione degli edifici, delle problematiche
ambientali e al contesto socio-economico del territorio. Il comma 3 richiede alle regioni e le province autonome che abbiano invece già recepito la direttiva 2002/91/CE, di adottare misure adeguate per favorire il riallineamento dei propri provvedimenti e garantirne la coerenza con i contenuti del DPR n. 59.
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per la climatizzazione invernale EPi (1) in sede di progetto. Il valore risultante deve essere inferiore all’applicabile valore limite di riferimento riportato nelle tabelle al punto 1 dell’allegato C del DLgs n. 192, modificato dal DLgs n. 311. Il comma 3 riprende la stessa applicazione (tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti) e impostazione, richiedendo la determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (EPe, invol) in sede di progetto.
Riscaldamento centralizzato o autonomo? A fronte di una relazione tecnica da parte del progettista, il comma 9 prevede esplicitamente la possibilità di trasformare un impianto termico centralizzato superiore a 100 kW in impianti autonomi, per tutti gli edifici esistenti appartenenti alle categorie E1 ed E2 con un numero di unità abitative superiore a 4. Di fatto tale possibilità non è mai stata vietata dalla legislazione italiana, anche se non incentivata dalla legge Finanziaria. Quanto previsto dal comma 9 rappresenta però una chiara posizione nazionale di cui dovrebbero tener conto quelle amministrazioni regionali che hanno imposto il riscaldamento centralizzato per gli edifici nuovi o ristrutturati con un numero di unità abitative superiore a 4, senza però avere dati oggettivi per sostenere tale scelta. Da un recente studio del Politecnico di Milano svolto utilizzando le norme UNI/TS 11300 su incarico dell’associazione Assotermica, risulta che non esiste una tipologia di impianto in assoluto migliore di un’altra ma che i vantaggi del riscaldamento centralizzato o dell’autonomo possono essere valutati solo in fase di progetto. Nei casi di ristrutturazione o di installazione dell’impianto termico per tutti gli edifici esistenti appartenenti alle categorie E1 ed E2, il comma 10 prevede l’installazione di apparecchi per la contabilizzazione e la termoregolazione del calore. Nelle condizioni di utilizzo previste, il comma 11 specifica che tali apparecchi devono assicurare un errore di misura inferiore a più o meno il 5%, con
riferimento alle norme UNI in vigore. Il comma 12 inserisce gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili tra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile. Questi generatori di calore devono soddisfare i seguenti requisiti: • il rendimento utile nominale minimo deve essere conforme alla classe 3 secondo la norma UNI EN 303-5; • le emissioni devono essere conformi ai limiti previsti dall’allegato IX alla parte quinta del DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o ai limiti più restrittivi fissati da norme regionali, ove presenti (tabella 1); • possono essere utilizzate biomasse combustibili ricadenti tra quelle previste dall’allegato X alla parte quinta del DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche (l’elenco e le caratteristiche delle biomasse sono riportate in tabella 2).
Verifica della trasmittanza termica Il successivo comma 13 richiede che, in caso di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, nei casi di nuova costruzione o ristrutturazione totale di edifici esistenti, si proceda alla verifica della trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano
l’edificio verso l’esterno e verso vani non riscaldati. I valori ottenuti devono essere inferiori ai limiti previsti dalle tabelle ai punti 2, 3 e 4 dell’Allegato C al DLgs n.192, modificato dal DLgs n. 311.
L’addolcimento acque dell’impianto Le condizioni per l’installazione di trattamenti di addolcimento dell’acqua di alimentazione dell’impianto vengono descritte al comma 14. Nei casi di nuova costruzione o ristrutturazione totale di edifici esistenti, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore per i quali non è prevista la produzione di acqua calda sanitaria - se l’acqua di alimentazione dell’impianto ha una durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi - sono prescritti: • un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; • un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 kW e 350 kW. Quando invece è prevista la produzione di acqua calda sanitaria, le stesse prescrizioni si applicano nei casi in cui l’acqua di alimentazione dell’impianto abbia una durezza temporanea maggiore o uguale a 15 gradi
Tab. 1 - Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse. Potenza termica nominale dell’impianto
> 0,15 ÷ < 1* 100 mg/Nm3
Polveri totali
-
Carbonio organico (COT) Monossido di carbonio (CO)
350 mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2)
500 mg/Nm3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)
200 mg/Nm3
* Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si applica un valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3
francesi. La UNI 8065 costituisce il riferimento normativo per i predetti trattamenti chimici. Per impianti di potenza nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW vale quanto già previsto dall’art. 5, comma 6 del DPR 26 agosto 1993, n. 412.
Puntualizzazioni sulla procedura Gli ultimi due commi dell’art. 4 considerano che le norme tecniche predisposte da UNI e CEN garantiscono i risultati dei calcoli e delle verifiche attestanti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. E’ ammesso l’utilizzo di altre procedure sviluppate da organismi istituzionali italiani quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto.
Disposizioni finali Secondo, l’articolo 7, che contiene le disposizioni finali, i software commerciali che impiegano le metodologie descritte nelle norme UNI/TS 11300 devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati tramite il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri calcolati applicando le norme UNI. Tale prestazione deve essere garantita tramite verifica da parte del Comitato Termotecnico Italiano o dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Il CTI ha l’incarico di predisporre lo strumento nazionale di riferimento da utilizzare per eseguire l’analisi dei software commerciali ed emetterne la dichiarazione di conformità.
Tab. 2 – Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo. Caratteristica
Unità
Valori minimi/massimi
Metodi di analisi
Ceneri
% m/m
≤ 4%
ASTM D 5142-98
Umidità
% m/m
≤ 15%
ASTM D 5142-98
N-esano
mg/kg
≤ 30
Uni 22609
Solventi organici clorurati
-
assenti
*
Potere calorifico inferiore
MJ/kg
≥ 15,700
ASTM D 5865-01
* Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.
Il raffrescamento estivo Non essendo stata prevista nei precedenti decreti, il comma 3 definisce la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio come il rapporto tra il
fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio e la superficie utile per gli edifici residenziali o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso.
Per gli edifici residenziali EPe non deve essere superiore a: • 40 kWh/m2 annuo nelle zone climatiche A e B; • 30 kWh/m2 annuo nelle zone climatiche C, D, E e F.
Per tutti gli altri edifici devono essere rispettati i seguenti valori: • 14 kWh/m3 annuo nelle zone climatiche A e B; • 10 kWh/m3 annuo nelle zone climatiche C, D, E e F.
L’energia termica per il raffrescamento dell’edificio deve essere calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/ TS 11300-1.